Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 7 settembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 luglio 2010 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, si è iscritto per il collocamento il 1° ottobre 2008 cercando un impiego come autista/magazziniere, frigorista (senza attestato di capacità).
Il termine quadro per la riscossione della prestazione si è protratto dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 2010.
Il 3 dicembre 2009 l'assicurato ha inoltrato all'URC di __________ una richiesta per poter frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, un corso di perfezionamento individuale quale autista categoria D (conducente di torpedoni), presso l'Autoscuola __________ di __________, per un costo complessivo di fr. 5'300.-- (cfr. Doc. 10).
Dal 24 gennaio 2010 RI 1 è stato inabile al lavoro per infortunio.
1.2. L'URC di __________ ha respinto la domanda con decisione formale del 7 gennaio 2010 (cfr. Doc. 3), confermata con decisione su opposizione dell'8 febbraio 2010 (cfr. Doc. A1, inc. 38.2010.14).
L'assicurato, mediante una patrocinatrice, ha inoltrato un ricorso davanti al TCA.
Quella vertenza è stata risolta mediante una transazione, omologata dal giudice, nel senso che gli atti sono stati rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti (cfr. decreto di stralcio del 14 giugno 2010, inc. 38.2010.14).
1.3. Con decisione su opposizione del 21 luglio 2010 l'URC di __________ ha nuovamente respinto la domanda rilevando in particolare che il presupposto del miglioramento dell'idoneità al collocamento deve essere esaminato al momento della presentazione della domanda per cui un potenziale datore di lavoro deve attestare a quel momento che è disposto ad assumere l'assicurato, ciò che non è il caso per la dichiarazione della ditta __________; che vi sono 23 disoccupati totali con patente C e D; che l'assicurato non ha trovato impiego quale autista con la patente C e infine che, difficilmente un datore di lavoro consegna un mezzo del valore superiore a 500'000.-- franchi a una persona senza esperienza nel ramo specifico (cfr. Doc. A1).
1.4. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice ha dapprima affermato che nè la legge né le direttive della SECO esigono, per poter finanziare un corso di perfezionamento da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione che l'assicurato abbia già reperito con certezza un nuovo impiego.
La rappresentante del ricorrente ha poi chiesto l'accoglimento del ricorso rilevando in particolare:
" (…)
Va quindi esaminato se la formazione teorica e pratica per la patente di categoria D (conducente di bus) sia atta a migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. La risposta è affermativa, perché come dimostrato sopra, il settore dei trasporti pubblici su gomma nella regione è in piena espansione. Inoltre, è il settore - tra quelli che entrano in considerazione per l'assicurato - con uno dei tassi di disoccupazione più basso.
Una ditta attiva nel settore ha poi già confermato all'assicurato che nell'immediato potrà trovare un impiego perlomeno su chiamata, in attesa che si liberasse un posto al 100%.
Infine, la formazione va incontro alla necessità dell'assicurato di trovare un lavoro adatto alle proprie condizioni di salute che gli impongono un lavoro in cui non deve sollevare oltre 3 kg sopra l'altezza del petto e non oltre 25 kg all'altezza dei fianchi, motivo per cui aveva dovuto abbandonare il precedente lavoro svolto per 5 anni a piena soddisfazione del datore di lavoro.
Si ricorda che tra pochi mesi l'assicurato esaurirà il diritto alle indennità di disoccupazione e che nonostante gli ottimi attestati e l'impegno dimostrato non è riuscito a trovare a tutt'oggi un posto di lavoro adeguato, per cui la strada scelta costituisce certamente una scelta opportuna per poter trovare un impiego.
Prove: doc., richiamo incarto da URC
Le eventuali modifiche che fossero intervenute nello stato di salute dell'assicurato in seguito all'infortunio del 24.1.10, tuttora pendente, non sono rilevanti, ritenuto che fa stato la situazione al momento della richiesta del provvedimento.
Qualora per denegatissima ipotesi il presente ricorso fosse respinto, si chiede di tenere conto, nella fissazione e ripartizione delle spese e ripetibili, del fatto che le motivazioni addotte nelle decisioni su opposizione non hanno permesso di valutare compiutamente la correttezza delle argomentazioni dell'URC, che ha a più riprese rifiutato di fornire delle indicazioni rilevanti per poter valutare la situazione sul mercato dei lavoro per autisti di bus dal punto di vista dell'URC (v. scambi di mail allegati e sopra punto 2 ." (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 23 settembre 2010 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In base agli elementi summenzionati, riteniamo che la richiesta di poter seguire una formazione volta ad ottenere la patente D nasce da un desiderio personale dell'assicurato, non da un'esigenza legata al mercato del lavoro; ragione per cui riteniamo che non vi siano i presupposti per la presa a carico dei costi del corso stesso." (Doc. III)
1.6. Il 30 settembre 2010 la rappresentante dell'assicurato ha chiesto in particolare di richiamare dall'URC di __________ gli incarti relativi ai casi in cui dal 2008 sono stati finanziati corsi di formazione per l'ottenimento della patente D e il richiamo dall'URC delle statistiche relative a disoccupati con patente D dal dicembre 2008 al gennaio 2010 e il richiamo dei posti vacanti relativi a autisti con patente D da luglio 2008 a febbraio 2009 (cfr. Doc. VI).
1.7. Il 18 ottobre 2010 il Presidente del TCA ha chiesto all'URC di __________ di inviare le statistiche relative ai disoccupati autisti con patente D nei mesi di dicembre 2009 e di gennaio 2010 e quelle dei posti vacanti relativi ad autisti con patente D nel medesimo periodo (cfr. Doc. XI).
Il 20 ottobre 2010 il capo gruppo __________ ha inviato la documentazione richiesta (cfr. Doc. X1-6).
A riguardo il 1° dicembre 2010 la patrocinatrice dell'assicurato ha rilevato:
" (…)
Vi comunico che rinunciamo a presentare ulteriori osservazioni, rilevando come l'Ufficio Regionale di Collocamento abbia solo ora dato seguito ad una richiesta di chiarimento da tempo presentata; che rimangono sempre valide le argomentazioni di cui al ricorso, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della rete di trasporti pubblici." (Doc. XVI)
1.8. Il 18 ottobre 2010 il Presidente del TCA ha chiesto alla rappresentante del ricorrente di comunicare se l'assicurato, dopo avere ottenuto la licenza di condurre D il 23 febbraio 2010, ha lavorato come autista di torpedoni (cfr. Doc. VIII).
La patrocinatrice dell'assicurato il 26 ottobre 2010 ha così risposto:
" (…)
Vi comunico che nel mese di gennaio 2010 il ricorrente, in occasione di un corso di autodifesa organizzato da una ditta di sicurezza presso cui sperava di trovare lavoro, aveva subito un infortunio alla spalla per cui è tuttora in cura (inabilità al 100% dal 24.01.2010, dal 25.10.2010 al 50%). Motivo per cui non ha più potuto effettuare ricerche attive data l'impossibilità di poi accettare un eventuale lavoro.
A fine maggio era stato contattato dalla ditta __________ di __________ per una sostituzione di qualche giorno. Ditta che gli aveva pure chiesto di fare la carta digitale per la registrazione di ore di guida, cosa cui nel frattempo ha provveduto." (Doc. XI)
Il 28 ottobre 2010 l'URC ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni al riguardo (cfr. Doc. XIV).
1.9. Il 7 dicembre 2010 la rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Mi permetto segnalare che oggi pomeriggio il sig. RI 1 è stato chiamato dalla __________, presso cui aveva presentato una candidatura spontanea quale autista di bus. Gli è stato dato un appuntamento per un colloquio con la sig.ra __________ il pomeriggio di martedì 14 dicembre." (Doc. XIX)
Invitata dal TCA a comunicare quale è stato l'esito del colloquio (cfr. Doc. XX) l'avv. RA 1 ha rilevato:
" (…)
Informo che l'incontro del cliente con la responsabile del personale della __________ è andato bene: è durato ca. 30 minuti e sono state approfondite tra l'altro le esperienze del sig. RI 1, in parte già acquisite nel paese di origine quale conducente di camion e bus e attualmente come tassista (teletaxi), l'assenza di precedenti, la capacità di sostenere lo stress, ecc. Sono stati toccati tutti gli aspetti, compresi quelli salariali e formativi specifici della __________.
Al momento, il cliente non ha nessuna conferma di assunzione, per il fatto che i nuovi autisti saranno assunti nel corso dell'anno, in vista tra l'altro dell'apertura della galleria __________." (Doc. XXI)
Il 14 gennaio 2011, l'URC di __________ ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. Doc. XXIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurato ha frequentato il corso di qualifica professionale autista categoria D.
Questo Tribunale entra pertanto nel merito del ricorso (per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004).
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.
In tale contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Pertanto, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo senso si è pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
Al riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:
" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;
b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.
3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."
2.5. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).
Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
2.6. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).
Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1)
In una sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton __________ che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso "__________", in quanto non si trattava di una riconversione o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al collocamento del ricorrente.
La nostra Massima Istanza ha in particolare rilevato:
" aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der Kurs "__________" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt, ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint - bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)
In una sentenza C 65/05 del 18 maggio 2005, la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post laurea “__________”, della durata di circa otto mesi, frequentato da un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso, infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazio-ne immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.
In una sentenza C 19/07 del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che un corso di quattro settimane come saldatore migliorava l'idoneità al collocamento dell'assicurato e si è così espresso:
" 4.2 Entgegen der Ansicht der Vorinstanz stellt der Schweisskurs nicht schon deshalb eine Grundausbildung dar, weil der Beschwerdeführer über keinen Abschluss als Schweisser verfügt. Es ist zwar richtig, dass bei der Abgrenzung zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne andererseits, ein beträchtlicher Ermessensspielraum besteht. Im vorliegenden Fall dauert der Kurs vier Wochen, weshalb bereits in Bezug auf die kurze Dauer der Charakter einer Grundausbildung nicht gegeben ist (BGE 111 V 271 E. 2d S. 275).
4.3 Seit der Beschwerdeführer in der Schweiz ist, arbeitete er als Maler/Gipser und Raumpfleger, weshalb die Verwaltung ihn in diesen Bereichen als förderungswürdig erachtet. Dabei übersieht sie, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer in der letzten Zeit ausgeübten Tätigkeiten stets um kurzfristige Anstellungen ohne Aussicht auf ein stabiles Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Ferner wird ihm eine breite handwerkliche Fähigkeit im Metallbau abgesprochen, zumal er darin keine Berufserfahrung in der Schweiz nachweisen kann. Ein Schweisskurs würde der Vermittlungsfähigkeit sodann nicht dienen.
Obschon sich der Beschwerdeführer seine Berufserfahrung nicht in der Schweiz angeeignet hat, sondern auf hoher See, ist sie nicht schon deshalb unberücksichtigt zu lassen. In der Teilnehmereinschätzung: Schlüsselqualifikation Handwerk, Arbeit für Männer vom 29. Juni 2005 wurde dem Versicherten einiges an handwerklichem Vorwissen attestiert. Seine Arbeiten seien im Bereich Metall und Holz gut bis sehr gut gewesen und seine Qualitätsansprüche würden sich mit den in der Schweiz geforderten decken. Auf Grund seiner Tätigkeit und Ausbildung zum Matrosen ist die Aussage, er habe Erfahrung mit Schweissarbeiten, durchaus nachvollziehbar. Demnach würde der Beschwerdeführer die Voraussetzungen erfüllen, um am Schweisskurs teilnehmen zu können und in der Folge die Schweisserprüfung EN 287 zu absolvieren. Im Hinblick auf eine Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit erscheint es daher keineswegs als unzweckmässig, wenn der Versicherte die vorliegend anbegehrte kurze Massnahme absolviert und in der Folge über eine europaweit anerkannte Schweisser-Prüfungsbescheinigung verfügt. Weil der Kurs nicht auf die Erreichung eines höheren Berufsziels ausgerichtet ist und in zeitlicher Hinsicht im Rahmen dessen liegt, was nach der Rechtsprechung als arbeitsmarktliche Massnahme gelten kann, ist die Leistungspflicht der Arbeitslosenkasse zu bejahen."
In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 il Tribunale federale ha respinto la domanda di un assicurato di frequentare durante circa cinque mesi un corso per diventare autista di taxi, argomentando:
" 4.1 La juridiction cantonale a considéré que le placement du recourant n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi et que la mesure sollicitée n'était pas de nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. Elle a nié l'existence d'une difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de chauffeur de limousine ou de minibus, compte tenu notamment de son âge, de son expérience professionnelle et de ses connaissances professionnelles et linguistiques. En effet, l'assuré est titulaire de permis de conduire professionnels des sous-catégories C1 et D1. Par ailleurs, selon le tribunal cantonal, le marché de l'emploi dans ces domaines n'apparaissait pas défavorable au regard du nombre restreint des recherches d'emploi restées infructueuses et de la durée relativement brève du chômage au moment du dépôt de la demande. A ce moment-là, en effet, le recourant était au chômage depuis trois mois seulement, période durant laquelle il avait subi d'ailleurs une incapacité de travail d'un mois environ (du 7 août au 5 septembre 2006). En l'absence d'une difficulté de placement, la juridiction cantonale a laissé indécis le point de savoir si la mesure requise était de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé, au regard de la situation du marché dans le secteur des taxis à Z.________.
De son côté, le recourant allègue que s'il a souhaité effectivement très tôt la prise en charge du cours de formation, il est finalement resté au chômage pendant près d'une année, sans trouver une seule possibilité d'emploi, en particulier, dans la profession de chauffeur de limousines et de minibus. Selon lui, la formation en cause était dictée par les exigences du marché du travail, la mesure sollicitée ayant été manifestement de nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. Au sujet de l'éventuelle saturation dans le secteur des taxis à Z.________, il relève que le simple fait qu'il puisse exercer depuis le mois de juillet 2007 l'activité de chauffeur de taxi indépendant démontre précisément l'absence d'une telle saturation.
4.2 Les allégations du recourant ne permettent pas de s'écarter du point de vue des premiers juges, selon lequel son placement n'était pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. En particulier, la durée du chômage ne laisse pas présumer à elle seule une difficulté de placement de l'intéressé dans des activités de chauffeur de limousines ou de minibus, du moment que l'intéressé n'indique pas quelles ont été ses démarches pour retrouver un tel emploi. Or, il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d'apporter les preuves commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références). Sur le vu des constatations de fait de la juridiction cantonale, qui lient la Cour de céans (cf. consid. 1), il apparaît bien plutôt que l'assuré était en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles dans l'activité exercée avant le chômage.
Au demeurant, quand bien même l'assuré a obtenu la promesse d'engagement de la société Y.________ SA, celle-ci ne lui assurait un emploi que dans la mesure de ses disponibilités. Or, en ce qui concerne l'amélioration de l'aptitude au placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l'aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 59 LACI (DTA 1988 n°4 p. 30 consid. 1c, 1987 n°12 p. 111 consid. 2c, et les références).
Cela étant, il n'y a pas de raison d'admettre que la mesure requise était susceptible d'améliorer l'aptitude au placement.
Vu ce qui précède, les conditions du droit à la prise en charge de la formation requise ne sont pas réalisées.
5.
Le recourant invoque le cas d'un autre assuré, âgé de 35 ans, sans formation particulière et au chômage depuis six mois lors du dépôt de sa demande, qui a obtenu de l'assurance-chômage la prise en charge d'une formation comparable à la sienne. Ce faisant, il se plaint d'une inégalité de traitement.
Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités). Toutefois selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justifiable ne peut généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44 et les références). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392, 116 V 231 consid. 4b p. 238, 115 Ia 81 consid. 2 p. 82 s. et les références citées).
Les possibilités de placement d'un assuré peuvent être influencées par de nombreux facteurs personnels ou professionnels et rien n'indique, en l'espèce, que la situation de l'assuré qui a obtenu la mesure requise est comparable à celle du recourant, en dépit de certaines ressemblances. Au demeurant, rien ne permet d'admettre que l'autorité administrative en question entend persévérer dans une pratique qui serait éventuellement contraire à la loi. Cela étant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement."
2.7. Chiamato a pronunciarsi nel caso concreto il TCA rileva innanzitutto che il presupposto della difficile collocabilità (cfr. consid. 2.5 e STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 riprodotta al consid. 2.6) è senz'altro realizzato, come ammesso dalla stessa consulente del personale nel corso dell'udienza del 14 giugno 2010 (cfr. decreto di stralcio del 15 giugno 2010, relativo all'incarto 38.2010.14).
L'unica questione da affrontare è dunque quella relativa al miglioramento dell'idoneità al collocamento.
A questo proposito il TCA ritiene, contrariamente al parere dell'URC (cfr. consid. 1.5), che l'assicurato abbia seguito il corso in questione semplicemente per soddisfare il suo desiderio bensì per cercare di uscire dal suo stato di disoccupato.
Non a caso egli aveva frequentato a sue spese (cfr. Doc. I, pag. 6) il corso per ottenere la licenza categoria C ("Autoveicoli – esclusi quelli della categoria D – con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso totale non superiore di 750 kg."), prima di seguire quello per ottenere la licenza categoria D ("Autoveicoli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, conducente non compreso; con un autoveicolo di questa categoria può essere trainato un rimorchio con un peso non superiore di 750 kg;").
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge che "il conducente e la conducente di mezzi di trasporto collettivi assicurano la guida di autobus, filobus o tram per il trasporto di passeggeri nelle città e nelle regioni periferiche.
La formazione richiesta è la seguente:
" (…)
Il corso di formazione per l'ottenimento della licenza di condurre, categoria D, è impartito da un maestro di guida;
requisiti richiesti:
► licenza di condurre, categoria C, da 1 anno (220 dischi), oppure.
► licenza di condurre, categoria B, + 46 ore di corsi di teoria e
54 ore di corsi di pratica, oppure
► licenza di guida, categoria C, senza guida (dischi) + 8 ore di
corsi di teoria e 24 ore di corsi di pratica.
Materie principali: tariffario e regolamenti aziendali, comportamento e guida del mezzo di trasporto, inserimento (accompagnato) su turni a partire dalle linee urbane, istruzione titoli di trasporto a fasi regolari.
Alcune aziende, inoltre, prevedono test, esami e verifiche interne. (…)" (Doc. A5)
I requisiti per l'assunzione sono invece così enumerati:
" (…)
In genere le compagnie richiedono:
► età minima 21 anni
► licenza di condurre, categoria B (auto) da almeno 2 anni, oppure licenza di condurre, categoria C da almeno 1 anno, oppure licenza di condurre, categoria D (autobus)
► non aver subito il ritiro della licenza nei 2 anni che precedono l'assunzione
► conoscenze linguistiche (tedesco e francese)
► certificato medico
► estratto del casellario giudiziale
L'assunzione avviene tramite un bando di concorso emanato dalle aziende pubbliche di trasporto con inserzioni sulla stampa locale, possono essere previsti test di selezione. (…)" (Doc. A5)
Come visto (cfr. consid. 2.6), la giurisprudenza federale esige, per ammettere che un corso migliori l'idoneità al collocamento che non ci si trovi in presenza di un vantaggio tecnico, bensì che le possibilità di ottenere un impiego siano effettivamente migliorate in modo importante. Non basta invece un potenziale miglioramento senza alcun vantaggio immediato.
Se è dunque vero, come sostiene la rappresentante dell'assicurato, che la giurisprudenza non richiede che l'assicurato si sia già procurato un posto di lavoro prima di iniziare il corso, il Tribunale federale pretende comunque che le possibilità di reperire una nuova occupazione grazie al corso migliorino immediatamente in maniera importante.
Alla sua domanda del 28 dicembre 2009 RI 1 ha allegato una dichiarazione della ditta __________ del seguente tenore:
" Con la presente dichiariamo che siamo interessati a collaborare, su chiamata, con il signor RI 1 – __________, nel caso avesse la patente di guida "D" (conducente di torpedoni) o nel caso si dovesse liberare un'occupazione al 100%." (Doc. 12)
Questa dichiarazione, come quella citata nella sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008, non è sufficiente per permettere di concludere che il corso avrebbe migliorato l'idoneità al collocamento del ricorrente.
Su richiesta del TCA l'URC di __________ ha fatto pervenire i dati relativi al periodo dicembre 2009 – gennaio 2010 dai quali risultano in particolare 22 conducenti di autobus in cerca di impiego di cui la maggior parte con più di 3 anni di esperienza (cfr. Doc. X1).
Questo Tribunale nota inoltre che l'assicurato nel corso del 2010 non ha mai esercitato l'attività di autista di torpedoni anche a causa di un'inabilità lavorativa iniziatasi il 24 gennaio 2010 e protrattasi fino al 24 ottobre 2010 e più al 50%, ciò che non gli ha impedito di ottenere la licenza di circolazione categoria D il 23 febbraio 2010 (cfr. doc. B) e di essere contattato a fine maggio dalla ditta __________ di __________ per una sostituzione di qualche giorno (cfr. Doc. XI).
RI 1, non ha peraltro mai neppure esercitato la professione di autista di mezzi pesanti, dopo avere conseguito la licenza C il 2 novembre 2009. Tutte le ricerche di lavoro da lui compiute non hanno infatti avuto esito favorevole (cfr. Doc. A1).
Alla luce di questi elementi, considerato il numero di disoccupati nel settore specifico e la mancanza di esperienza dell'assicurato quale autista di mezzi pesanti e di torpedoni, questo Tribunale, ritiene che il corso in questione non abbia migliorato concretamente e in misura importante l'idoneità al collocamento dell'assicurato.
La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere confermata.
A nulla di diverso può portare la circostanza evocata dalla rappresentante del ricorrente relativa ad un potenziamento, nei prossimi anni, dei trasporti pubblici:
" (…)
Nell'ambito del Piano dei trasporti del __________, è previsto un potenziamento delle linee urbane che percorreranno 1'623'459 km anziché 1'175'704 come finora, con un potenziamento quindi di oltre ¼. Per le linee regionali è previsto un potenziamento di altri 270'145 km.
La Città di __________ (__________), nel corso del 2008, ha anticipato il potenziamento di alcune linee (potenziamento della linea 4 e istituzione di una nuova linea verso il Comune di __________ e la zona di __________), potenziamento che da solo ha comportato l'assunzione di ben 22 nuovi autisti.
Anche il servizio autopostale ha confermato all'assicurato che sono sempre alla ricerca di autisti.
Il settore dei trasporti pubblici, in pieno sviluppo, presenta quindi ottime possibilità di collocamento che con l'apertura della Galleria del __________ nel corso di quest'anno saranno ulteriormente migliorate. (…)" (Doc. I, pag. 7)
Questo fatto indiscutibile non è infatti di alcuna utilità nel caso concreto per il ricorrente per i motivi appena esposti.
Tale conclusione è peraltro confermata dal fatto che un colloquio con la __________ ha avuto luogo soltanto il 14 dicembre 2010 e che l'assicurato, in seguito allo stesso, non ha avuto nessuna conferma di assunzione, per il fatto che "i nuovi autisti saranno assunti nel corso dell'anno, in vista tra l'altro dell'apertura della galleria __________" (cfr. Doc. XXI).
Il fatto che, dopo quasi un anno del conseguimento della licenza di circolazione D, l'assicurato non abbia ancora ottenuto un'occupazione duratura in qualità di autista di torpedoni, conferma che il corso di perfezionamento da lui frequentato non ha migliorato concretamente e in misura importante la sua idoneità al collocamento, tanto più se si considera che il termine quadro per la riscossione è scaduto il 3 settembre 2010.
Il TCA rinuncia infine a richiamare gli incarti di altri assicurati ai quali l'amministrazione avrebbe riconosciuto il diritto alle prestazioni della LADI per il medesimo corso di perfezionamento, come richiesto dalla patrocinatrice del ricorrente (cfr. Doc. VI).
Già solo per l'esiguità del numero di casi segnalati (cfr. Doc. A2; Doc. I, pag. 3 e pag. 5) non esistono infatti gli estremi per applicare nel caso concreto il principio del diritto dell'uguaglianza nell'illegalità (cfr. il consid. 5 della sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 riprodotto al consid. 2.6).
Si ricorda peraltro che in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 il Tribunale federale non ha confermato una sentenza del TCA che aveva riconosciuto ad un assicurato il diritto alle prestazioni della LADI per un corso di perfezionamento, proprio sulla base del principio citato.
L'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
" 2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.
5.
La procedura è onerosa (art. 65 seg. LTF). Le spese, che seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), andrebbero di conseguenza poste a carico dell'assicurata opponente. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si prescinde tuttavia eccezionalmente dal prelevare simili spese."
Poiché l'amministrazione, a proposito del finanziamento attraverso le prestazioni LADI del corso per ottenere la licenza di condurre categoria D, non ha adottato nessuna prassi costante derogante alla legge con l'intenzione di mantenerla in futuro, il principio dell'uguaglianza di trattamento nell'illegalità non torna in concreto applicabile (cfr. STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti