Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.59

 

DC/sc

Lugano

10 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 luglio 2010 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ______________

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 luglio 2010 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 28 maggio 2010 (cfr. Doc. 5) con la quale ha sospeso RI 1 per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per essersi presentato in ritardo ad un colloquio di consulenza previsto per il 17 maggio 2010 alle ore 9:00.

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

 

"  (…)

L'assicurato comunica di non essersi presentato in quanto la propria automobile era bloccata da un automezzo pesante che ne ha bloccato la partenza per 20 minuti.

 

Da una verifica della giustificazione, le argomentazioni non sono state ritenute tali da poter evitare una sospensione dalle indennità di disoccupazione, quindi lo scrivente ufficio ha proceduto con una sospensione di giorni 03.

 

In sede di opposizione il signor RI 1, rappresentato dallo studio legale __________, non entra nel merito della giustificazione con argomentazioni ulteriori, si limita a definire la stessa non giustificata e sproporzionata.

Rammentiamo all'assicurato che la prima assenza non giustificata ad un colloquio prevede una sospensione dalle indennità che va da 5 a 8 giorni, la seconda da 9 a 15 giorni, mentre la terza volta la pratica sarà trasmessa all'autorità cantonale per decisione.

 

In questo caso, trattandosi di un ritardo, si è applicato il principio di proporzionalità." (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione, subordinatamente la riduzione a un giorno, e rileva in particolare:

 

"  (…)

In data 17 maggio 2010 il signor RI 1 si è presentato con 15 minuti di ritardo al colloquio previsto con il suo consulente di riferimento presso l'URC.

 

Il signor RI 1 si è subito scusato per il ritardo e ha motivato lo stesso a voce.

 

Il colloquio ha avuto regolarmente luogo. Le questioni che il consulente intendeva trattare con l'assicurato sono state discusse.

 

Non risulta esservi stato alcun discapito per l'assicurazione, nè per la situazione dell'assicurato.

(…)

Difatti il signor RI 1 non ha ad oggi mai contravvenuto ai propri obblighi di controllo. Il signor RI 1, cosciente della necessità di rispettare le prescrizioni in materia LADI e determinato a reperire a breve un'attività lavorativa, ha sempre preso sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

 

Il ritardo (invero breve) del signor RI 1 è dovuto a problemi di traffico, non a indifferenza o disinteresse.

 

Il ritardo di 15 minuti non ha impedito o svolgimento del colloquio e non ha pregiudicato gli obiettivi del medesimo.

 

Il signor RI 1, al suo arrivo presso l'amministrazione si è subito scusato a voce per il ritardo.

 

La penalità di tre giorni inflitta all'assicurato dall'URC non rispetta, pertanto, il principio della proporzionalità, né della parità di trattamento e deve essere annullata alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra, subordinatamente ridotta ad 1 giorno." (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 29 settembre 2010 l'URC propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (…)

Nel caso concreto l'assicurato contesta la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto è arrivato in ritardo al colloquio di consulenza e controllo poiché è rimasto bloccato nel traffico a causa di un autocarro parcheggiato che ne impediva l'uscita. Di fatto questi motivi non sono stati comprovati, e in ogni caso egli avrebbe dovuto organizzarsi in modo tale da arrivare puntuale all'appuntamento, prevedendo un congruo margine di tempo per eventuale imprevisti.

 

Il signor RI 1 ha comunicato di essersi scusato a voce del suo comportamento. Dal verbale controfirmato dal signor RI 1 non risulta alcunché. Così come non è emerso dalle successive giustificazioni.

 

Per quanto riguarda il fatto che non è stato pregiudicato il normale svolgimento del colloquio, questa affermazione non tiene conto del fatto che il suo colloquio era previsto dalle ore 9.00 alle ore 09.30 (all. 8). Pertanto esso è stato svolto in maniera ridotta.

 

Tenuto conto che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza e che la partecipazione ad essi, oltre che permettere il reinserimento del disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli misure attive, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento (cfr. STCA del 24 maggio 2007, inc. 38.2007.16 e relativi riferimenti), abbiamo ritenuto adeguata e proporzionata alla colpa dell'assicurato una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione della durata di tre giorni, che peraltro è al di sotto della direttiva applicabile al momento della decisione." (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 25 ottobre 2010 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti a __________, consulente del personale presso l'URC di __________ (cfr. Doc. V).

                                         Il 27 ottobre 2010 la consulente del personale ha così risposto:

 

"  (…)

1.   Sì, l'assicurato ha esposto verbalmente i motivi del ritardo.

 

2.   Arrivando con 15 minuti di ritardo, il 17 maggio l'assicurato mi ha accennato che la strada di cui doveva transitare era ostruita da un camion e che non aveva preso con sé il n. di telefono dell'URC per avvertirmi.

 

3.   I motivi non sono stati riportati a verbale in quanto il tempo non era sufficiente a seguito del ritardo.

                                                                         Ho comunque garantito all'assicurato il diritto di essere sentito, con una formale richiesta di giustificazioni.

 

4.   Il colloquio non ha potuto svolgersi in modo adeguato, non è stato effettuato normalmente." (Doc. VI)

 

                               1.5.   L'8 novembre 2010 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte (Doc. VII).

                                         Al riguardo il patrocinatore dell'assicurato si è così espresso:

 

"  (…)

Ammesso il ritardo di 15 minuti non si comprende come la collocatrice possa sostenere che il colloquio si sarebbe svolto in maniera non adeguata.

Al signor RI 1 non è affatto parso che ciò sia stato il caso.

 

Non è dato sapere per quale motivo il colloquio non si sarebbe svolto normalmente. Non è nemmeno dato sapere quale argomento la collocatrice avrebbe voluto trattare, ma che non è stato possibile fare.

 

Di norma il signor RI 1 deve attendere almeno 5 minuti oltre l'orario fissato prima di essere ammesso al colloquio.

 

Dai verbali dei colloqui di consulenza qui allegati non emerge alcuna sostanziale differenza rispetto a quello in questione del 17 maggio 2010.

 

La situazione quanto allo stato di disoccupazione del signor RI 1 è per lo più invariata e se vi sono novità, si tratta di questioni che possono essere discusse in 5 minuti.

 

Per stessa ammissione della collocatrice i motivi del ritardo non sono stati inseriti nel verbale perché non ve n'era il tempo. Ciò poiché il tempo rimanente è stato destinato – come è giusto che fosse – alla discussione della situazione dell'assicurato.

 

Per altro, nel verbale del 17 maggio 2010 viene inserita nella rubrica "Varie" una constatazione che di solito andrebbe ripresa sotto il capitolo intitolato "Punto della situazione", di modo che anche in occasione del colloquio del 17 maggio 2010 si è potuto fare il punto della situazione." (Doc. VIII)

 

                                         Il 19 novembre 2010 il rappresentante dell'assicurato ha inviato un ulteriore scritto al TCA.

                                         Egli ha allegato la copia di un nuovo contratto di lavoro che prevede l'inizio dell'attività per il 1° dicembre 2010 (cfr. doc. IX).

 

                               1.6.   Il 14 dicembre 2010 il consulente capogruppo __________ ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere (cfr. Doc. XI)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per essersi presentato in ritardo al colloquio di consulenza del 17 maggio 2010.

 

                                         L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

                                         L'art. 17 cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza.

 

                                         L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000, prevede che:

 

"  Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)

 

Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)

 

Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)

 

Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"

 

                                         L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":

 

"  Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)

 

Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)

 

Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)

 

Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."

 

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

 

                               2.3.   In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

 

                                         I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa.

 

                                         Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

                                         Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

                                         In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

 

                                         Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

                                         Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

 

                                         In un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento.

 

                                         Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

                                        

                                         Il TFA, in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in __________, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

 

                                         In una sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata.

                                         Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua assenza.

                                         In una sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e si è così espresso:

 

"  2.2 Wohl kommt den Beratungs- und Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab, ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000 Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

 

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

 

                               2.4.   In una sentenza C 100/02 del 4 marzo 2003, la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a 5 giorni di sospensione ad un'assicurata che non aveva potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentata con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         In una sentenza 8C_498/2008 del 5 gennaio 2009 il Tribunale federale ha confermato la sospensione di 5 giorni inflitta ad un assicurato che si era presentato in ritardo ad un colloquio di consulenza rilevando:

 

"  (…)

4.1 La juridiction cantonale a retenu que le recourant s'était bien présenté à l'ORP le 16 août 2007, mais en retard, comme il l'avait lui même admis. Prenant acte du fait qu'en cas d'arrivée tardive de plus de 15 minutes, le conseiller en personnel n'est plus tenu de recevoir l'assuré, elle a constaté, au degré de vraisemblance prépondérante, qu'une telle situation avait dû se produire en l'occurrence. La réceptionniste, présente ce jour-là selon les dires du recourant, avait en effet tenté en vain de joindre le conseiller en personnel. Considérant que le retard de l'assuré dépassait 15 minutes, la juridiction cantonale en a déduit que l'office intimé avait, à juste titre, assimilé cette circonstance à une absence à l'entretien de conseil du 16 août 2007.

 

4.2 Comme en procédure cantonale, le recourant soutient que dans la mesure où il connaissait le nom de la réceptionniste présente le 16 août 2007 entre 15 h 30 et 16 heures, il était évident qu'il se trouvait à l'ORP ce jour là. Or, selon lui, la loi sanctionne l'absence mais non l'arrivée tardive. Il fait dès lors valoir que la procédure en matière d'arrivée tardive instituée par l'administration viole les articles 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. e LACI.

4.3

4.3.1 Les moyens du recourant ne sont pas fondés. Tout d'abord, personne ne conteste que l'intéressé s'est rendu à l'ORP le 16 août 2007, dans l'après-midi. De plus, ainsi que l'admet le recourant, il était en retard au rendez-vous en question. A cet égard, les premiers juges ont constaté que le retard de l'assuré dépassait 15 minutes et que la réceptionniste n'a plus pu atteindre le conseiller en personnel de l'assuré.

 

Sur la base de ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que le comportement de l'assuré était de nature à faire échouer l'entretien de conseil du 16 août 2007. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi, plus précisément l'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI).

 

Quant à l'art. 30 al. 1 let. e LACI, invoqué par le recourant, il prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser. Cette disposition n'est pas pertinente en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir violé son devoir de renseigner les autorités administratives.

4.3.2 On ajoutera que la situation du recourant n'est pas comparable à celle de l'assuré qui a fait l'objet de l'arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 (DTA 2005 p. 273). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération.

 

Le fait - mentionné dans la décision sur opposition et non contesté par le recourant - que celui-ci ne s'est pas présenté à un entretien de conseil fixé au 27 juillet 2007 en raison d'un oubli (sans être sanctionné) tend à démontrer que l'assuré ne remplit pas de manière irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Une suspension du droit à l'indemnité était donc justifiée.

 

4.4 En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à cinq jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.6.   Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

 

                                         In una sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

                                        

"  (…)

Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA C 268/98 Hm del 22 dicembre 1998)

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg.

 

                               2.7.   Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

                                         Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

                                         La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

                                         Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

 

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.8.   Nell'evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato il 23 aprile 2010 è stato convocato per un colloquio di consulenza per il lunedì 17 maggio 2010 alle ore 9:00 (cfr. Doc. 1).

 

                                         Egli si è presentato alle ore 9:15.

                                         RI 1 ha giustificato il ritardo con il fatto che la sua auto è stata bloccata da un autocarro parcheggiato in modo da non consentirgli la partenza e che la ricerca del proprietario gli ha fatto perdere 20 minuti (cfr. Doc. 5).

 

                                         Il TCA ha potuto appurare che l'assicurato ha immediatamente giustificato il suo ritardo, peraltro di un solo quarto d'ora (cfr. per un ritardo maggiore, la STF 8C_498/2008 riprodotta al consid. 2.4) illustrandone subito con precisione i motivi alla consulente del personale (cfr. Doc. VI).

 

                                         Il colloquio di consulenza ha comunque potuto essere effettuato. È vero che la consulente del personale ha indicato che il colloquio "non ha potuto svolgesi in modo adeguato".

                                         La consulente non ha tuttavia precisato quali aspetti che avrebbe voluto discutere non hanno potuto essere trattati.

                                         Inoltre dal verbale di consulenza del 23 aprile 2010 emerge che l'assicurato era in trattativa per essere assunto da una società (cfr. Doc. B2). Ora dal verbale di consulenza del 17 maggio 2010 risulta che questo aspetto essenziale ha potuto essere discusso anche in quell'occasione malgrado il ritardo dell'assicurato (cfr. Doc. B3: "speriamo sempre in un'assunzione per inizio luglio").

 

                                         D'altra parte non risulta dagli atti che l'assicurato abbia violato in passato i propri obblighi di controllo. Egli ha così dimostrato di prendere seriamente gli obblighi imposti dalla legge sulla disoccupazione.

                                         In simili condizioni, secondo questo Tribunale, alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3 e 2.4), la sanzione inflitta al ricorrente deve essere annullata.

                                     

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 12 luglio 2010 dell'URC di __________ è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L'URC di __________ verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti