Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 26 agosto 2010 emanata da |
||
|
|
Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 26 agosto 2010 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha ridotto da 8 a 7 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione la sanzione inflitta a RI 1 il 20 luglio 2010 (cfr. Doc. 4).
Secondo l'amministrazione l'assicurato non ha compiuto ricerche di lavoro durante il mese di aprile (4 giorni di penalità) e ne ha effettuate troppo poche nel mese di maggio (3 giorni di penalità).
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Egli sottolinea che nella decisione iniziale era stato sospeso per 4 giorni per mancate ricerche nel mese di marzo e 4 giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2010, mentre invece per il mese di maggio le ricerche erano state ritenute sufficienti dall'amministrazione.
RI 1 ha quindi elencato gli sforzi per reperire un'occupazione effettati nel mese di maggio, ritenendoli sufficienti. Chiede quindi al Tribunale di ridurre la sanzione da 7 a 4 giorni (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 7 ottobre 2010 l'URC propone di respingere il ricorso e osserva:
" L'assicurato è a beneficio delle indennità di disoccupazione dal 1.7.10.
In precedenza egli aveva lavorato presso la __________ di __________ dal 26.10.06.
Come si può rilevare nel verbale del 1.6.10 (cfr. allegato 1) egli aveva dichiarato alla propria consulente di riferimento sig.ra __________ di aver saputo del proprio licenziamento il 26.2.10 (cfr. allegato 2). Veniva osservato dal nostro ufficio che non si era attivato adeguatamente in relazione alle ricerche di lavoro per il periodo precedente alla sua iscrizione.
L'assicurato aveva quindi ricevuto lo stesso 1.6.10 una richiesta di giustificazione, nel rispetto del diritto del disoccupato di essere sentito prima di procedere con qualsiasi sanzione.
Il signor RI 1 aveva risposto con uno scritto il 7.6.10 (cfr. allegato 3), nel quale indicava che "la motivazione all'insufficienza di ricerche di lavoro dipende dal fatto che avevo una ricollocazione all'interno della __________ promessa verbalmente dal CEO della banca stessa".
Egli veniva sanzionato il 20.7.10 dalla consulente di riferimento con una sospensione di 8 indennità giornaliere (cfr. allegato 4), in considerazione del fatto che sia a marzo che ad aprile non aveva dimostrato alcuna ricerca di lavoro; erano invece accettate le ricerche di maggio.
In seguito all'opposizione (portata dall'assicurato il 20.8.10, cfr. allegato 5) veniva per contro valutato dal nostro ufficio il periodo dei mesi di aprile, maggio e giugno. Infatti questo era il periodo da considerare, in quanto l'assicurato era stato alle dipendenze della __________ fino al 30.6.10 e la cassa aveva così proceduto con l'apertura di un termine quadro dal 1.7.10.
Il signor RI 1 non si è attivato nel cercare un lavoro nel mese di aprile, a maggio ha contattato soltanto due datori di lavoro (il suo ormai prossimo ex-datore di lavoro __________ e il __________, cfr. allegato 6), mentre per giugno ha dimostrato una buona attivazione (cfr. allegato 7).
Pertanto, in osservazione delle disposizioni emesse dalla Seco in merito, è stata ritenuta adeguata in fase di decisione su opposizione (cfr. allegato 8) una sospensione complessiva di 7 indennità giornaliere (4 per aprile dove non vi era alcuna ricerca, 3 per maggio, mese in cui le ricerche sono state ritenute quantitativamente insufficienti, non essendo state conteggiate le ricerche relative alla __________).
La giurisprudenza cantonale stabilisce quale linea di riferimento (e non come regola di carattere assoluto) che per ogni mese vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide.
Nel presente caso è stato valutato che l'attivazione del mese di maggio è insufficiente.
Infatti è vero che l'assicurato ha indicato di aver svolto 4 ricerche, ma queste sono state indirizzate a due datori di lavoro soltanto.
Inoltre da notare che uno di questi, la __________, risulta essere il datore di lavoro che ha appena proceduto al licenziamento. Pertanto, un ricollocamento dell'assicurato in una filiale estera della stessa struttura anche tramite il sostegno del titolare della sede di __________ (sig. __________, vedasi e-mail del 26.4.10, ore 11.31, cfr. allegato 9) non può essere considerato, a nostro modo di vedere, una vera e propria attivazione del disoccupato.
I colloqui effettuati a maggio sono inoltre il risultato di una lunghissima serie di contatti e-mail avvenuti nei mesi precedenti (già da novembre 2009, cfr. allegati 10-24), atti a verificare se vi era la possibilità di un inserimento per un'esperienza in una filiale estera della stessa __________. Per questo motivo questi non possono essere considerati vere e proprie nuove attivazioni svolte a maggio, ma semplicemente il seguito di tutta la lunga serie di contatti avvenuti via e-mail nelle settimane e mesi precedenti.
E' stata riconosciuta e ritenuta meritevole la disponibilità del signor RI 1 di viaggiare e spostarsi fino in __________ per dei colloqui di lavoro.
Non di meno si ritiene che un ragazzo di giovane età nel pieno della sue risorse psicofisiche, se davvero desidera far tutto il possibile per evitare di far capo alla disoccupazione, considerata l'ampiezza del mercato del lavoro, possa e debba indirizzare le proprie ricerche verso più e diversi referenti. Con la moltitudine di potenziali datori di lavoro a cui rivolgere la propria candidatura sarebbe sicuramente stata possibile una più intensa attivazione del ricercatore di impiego anche durante il mese di maggio.
Per questo motivo si ritiene l'attivazione del mese di maggio quantitativamente insufficiente e pertanto sanzionabile con 3 giorni di sospensione, che sommati ai 4 per il mese di aprile determinano una sanzione di 7 indennità giornaliere complessive. (…)" (Doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L'assicurato non contesta la penalità di 4 giorni inflittagli dall'URC per mancate ricerche durante il mese di aprile 2010. Egli chiede invece che sia annullata la sanzione di 3 giorni inflittagli per insufficienti ricerche di lavoro nel mese successivo (maggio 2010).
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b pag. 199; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2° ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Massima Istanza ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 pag. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003 ; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.5. Nell'evenienza concreta risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato il 26 febbraio 2010 è stato licenziato dalla __________ di __________, presso la quale lavorava dal 26 ottobre 2006, a causa della chiusura della filiale (cfr. Doc. 2; Doc. 42). Il rapporto di lavoro si è concluso il 31 maggio 2010 (cfr. Doc. 1a).
L'URC ha esaminato le ricerche di lavoro compiute da RI 1 negli ultimi 3 mesi prima dell'apertura del termine quadro (il 1° luglio 2010) ed ha concluso che gli sforzi sono stati sufficienti nel mese di giugno 2010 e del tutto mancanti nel mese di aprile 2010 (circostanza non contestata dal ricorrente), ciò che ha portato ad una sospensione di 4 giorni per quel mese.
Secondo l'amministrazione l'assicurato ha compiuti insufficienti ricerche di lavoro nel mese di maggio 2010 e gli ha inflitto tre ulteriori giorni di sospensione. L'assicurato ritiene invece sufficiente gli sforzi da lui effettuati in quel mese.
Sul formulario consegnato all'amministrazione per il mese di maggio 2010 figurano quattro ricerche di lavoro: una del 6 maggio presso __________, una del 7 maggio presso __________, una del 12 maggio presso __________ e una del 20 maggio 2010 presso __________ (cfr. Doc. 6)
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, a ragione l'URC ha ritenuto insufficienti dal profilo quantitativo e qualitativo le ricerche effettuate dall'assicurato durante il mese di maggio 2010 (cfr. la giurisprudenza esposta al consid. 2.3). Le ricerche comprovate sono infatti solo quattro, presso due soli datori di lavoro, uno dei quali è proprio quello che l'ha licenziato.
È vero che dopo avere saputo il 27 aprile 2010 che non era più possibile attuare un progetto di formazione iniziato il 2009, il ricorrente si è recato in __________ per valutare un'eventuale offerta da parte degli uffici di __________ per lavorare presso la __________" (cfr. Doc. I).
Questa circostanza non esentava comunque RI 1 dal compiere sufficienti ricerche di lavoro nel corso del mese di maggio.
Al riguardo, il TCA sottolinea che l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può tuttavia parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
Secondo questo Tribunale l'assicurato avrebbe soprattutto dovuto intensificare le ricerche di lavoro dopo essere rientrato in Svizzera il 12 maggio 2010 e contattare altri potenziali datori di lavoro oltre al __________, ciò che egli ha peraltro fatto nel mese di giugno 2010 (cfr. Doc. 7).
La decisione su opposizione del 26 agosto 2010 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti