Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.67

 

mm

Lugano

12 gennaio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 settembre 2010 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 29 luglio 2010 - poi confermata in sede di opposizione (doc. B) -, CO 1 ha sospeso RI 1rboni per 10 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a partire dal 1° luglio 2010, argomentando:

 

"  (…).

Nel presente caso lei si è iscritta all’Ufficio Regionale di Collocamento (URC) quale persona in cerca di impiego a partire dal 01.07.2010.

Dagli atti a nostra disposizione risulta che lei doveva iniziare ad effettuare e documentare ricerche di lavoro a partire dal 16 aprile 2010 (licenziamento) e che durante il periodo precedente l’annuncio all’URC non ha fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione.

 

 

Preso atto anche della sua risposta alla richiesta di giustificazione, da quanto sancito dai sopracitati articoli di legge, in ossequio alle direttive SECO e visto quanto sopra, confermiamo la sospensione sopra citata. Il calcolo si basa su una sospensione minima di 4 giorni al mese per ricerche non svolte. In questo caso aprile ha solo 2 giorni siccome le ricerche sono mancanti per le ultime due settimane, mentre i 4 giorni per mese sono applicati a maggio e giugno.”

                                         (doc. 2)

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 6 ottobre 2010, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione del 15 settembre 2010 e, in via subordinata, che i giorni di sospensione vengano ridotti a sei.

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere in particolare quanto segue:

 

"  (…).

Al momento in cui le è stata comunicata la disdetta del rapporto di lavoro (cfr. doc. F), la ricorrente ha ricevuto la personale assicurazione da parte dello stesso sig. __________, A.U. della società __________ SA, che sarebbe stata riassunta assieme ad altri dipendenti, in una nuova società che avrebbe dovuto essere costituita a breve. La nuova società avrebbe incorporato la preesistente società. Le note, e per i dipendenti imprevedibili, vicende giudiziarie che sono seguite hanno impedito che il nuovo contratto venisse sottoscritto.

 

Lo stesso sig. __________ (cfr. doc. E) il 16 luglio 2010 ha sottoscritto un documento che conferma che gli ex dipendenti elencati non avevano provveduto alla ricerca di un nuovo impiego in quanto a partire dal 1 luglio 2010 avrebbero dovuto essere assunti in una nuova società.

 

Si contesta in questa sede quanto sostenuto dall’URC il 15 settembre 2010 (cfr. doc. B) quando quest’ultimo ha sostenuto che “(...) la dichiarazione sottoscritta dall’ultimo datore di lavoro, riferita alla possibilità di riassunzione presso una nuova società che avrebbe dovuto essere costituita, non può essere presa in considerazione, poiché si tratta di un’ipotesi aleatoria che, nei fatti non si è concretizzata e non poteva quindi essere ritenuta una prospettiva certa, anche considerando che l’entità giuridica in nome della quale avrebbe dovuto essere sottoscritto un eventuale contratto era ed è tuttora inesistente e non vi erano quindi le condizioni di base per assumere impegni vincolanti.

 

La sig.ra RI 1 non aveva alcun motivo per non credere alle promesse del proprio datore di lavoro. Quest’ultimo si era infatti sempre comportato, nei confronti dei propri dipendenti, in maniera impeccabile, mantenendo fede agli impegni presi. La ricorrente di certo non poteva pensare che di li a poco sarebbero avvenuti dei gravi fatti giudiziari, che di fatto hanno impedito la costituzione di una nuova società e la conseguente riassunzione. Si ricorda a codesta Lodevole autorità, che prima dei noti fatti giudiziari, la __________ SA era una società con 12 filiali in tutto il mondo, pertanto era più che auspicabile la nuova riassunzione. A tutti gli ex dipendenti era stato assicurato un nuovo posto di lavoro con la nuova società, pertanto si può affermare che tra le parti è stato concluso un contratto di lavoro.”

                                         (doc. I)

 

                               1.3.   L’amministrazione, in risposta, postula un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

 

                               1.4.   In corso di causa, l’assicurata ha domandato l’audizione testimoniale di __________ (doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                               2.3.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, dalle tavole processuali emerge che RI 1 si trovava da lungo tempo alle dipendenze della ditta __________ in qualità di segretaria, quando, in data 16 aprile 2010, le è stata comunicata la disdetta del contratto di lavoro con effetto a far tempo dal 30 giugno 2010 (cfr. doc. F).

 

                                         L’assicurata si è iscritta al collocamento a partire dal 1° luglio 2010.

 

                                         Constatato che per il periodo di disdetta non risultava che l’insorgente avesse compiuto delle ricerche per trovare una nuova occupazione, l’amministrazione le ha ventilato la possibilità di una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione e, in proposito, le ha concesso la facoltà di giustificare il proprio comportamento (cfr. doc. G).

 

                                         Da parte sua, RI 1 ha fatto valere che la mancata ricerca di un nuovo posto di lavoro durante il periodo di disdetta, è da imputare al fatto che, ancor prima di essere licenziata, essa aveva ricevuto garanzie circa una sua immediata riassunzione da parte di una nuova società che avrebbe dovuto essere nel frattempo fondata dall’allora amministratore unico della __________ SA (cfr. doc. H e doc. I).

 

                                         Secondo un’affermata giurisprudenza, si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 p. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004 consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 32).

 

                                         In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 p. 151s. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr., al riguardo, anche la STFA C 197/03 dell’11 ottobre 2004):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, tenuto conto che la società che avrebbe dovuto procedere alla riassunzione di RI 1 non esisteva (né ha d’altronde mai visto la luce; cfr. doc. E: “…, in quanto era previsto che a partire dal 1. luglio 2010 sarebbero stati assunti da una nuova società che avrei dovuto costituire. Cosa che però non si è potuta realizzare.” - il corsivo è del redattore), mancando quindi una delle due parti al contratto, questo Tribunale non può che concludere all’assenza di un contratto di lavoro, sia nella forma scritta che orale.

 

                                         Pertanto, l’assicurata poteva tutt’al più sperare che si concretizzasse una sua nuova assunzione. Tuttavia, una mera speranza non è sufficiente per esonerarla dall’obbligo di effettuare delle ricerche di impiego nei mesi di aprile, maggio e giugno 2010.

 

                                         Per il periodo precedente il suo annuncio in disoccupazione, la ricorrente non ha comprovato alcuna ricerca di occupazione.

                                         In simili condizioni, essa ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone, per cui a ragione l'autorità amministrativa l’ha sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

 

                                         L’insorgente ha postulato l’audizione testimoniale dei suoi ex colleghi di lavoro, dell’amministratore unico della società __________ SA, nonché di __________, ex responsabile del personale della società e di __________, dipendente della __________ SA, ufficio di revisione della società stessa (cfr. doc. I e V).

                                         Tutto ben considerato, il TCA ritiene di potersi esimere dal dare seguito agli atti istruttori richiesti dalla ricorrente, posto che non vi è da attendersi che da essi emergano dei nuovi e rilevanti elementi di valutazione.

                                         In proposito, giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.6.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2010 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di maggio 2010 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di giugno 2010 - cfr. doc. 2).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Alla luce di quanto precede, l'entità della sanzione comminata a RI 1 risulta essere conforme al principio di proporzionalità, per cui la decisione su opposizione del 15 settembre 2010 deve essere confermata.

 

                               2.7.   L’assicurata ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I, p. 7).

 

                                         In realtà la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca; 61 cpv. 1 lett. a LPGA).

 

                            2.7.1.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea, ad art. 61 n. 86).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61 n. 88s.; SVR 2004 n. 5 p. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA I 134/06 del 7 maggio 2007 consid. 5.1) – sono di principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, n. 20 ad art. 155). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., n. 20 ad art. 155 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (A. Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

                                         Nella DTF 124 I 1, il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

 

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 156).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti.  In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

                                         Secondo il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

 

 

                            2.7.2.   Nel caso di specie, l’assicurata vive con il marito. La coppia non ha figli a carico.

 

                                         In base a quanto dichiarato nel certificato per l’ammissione all’AG, i coniugi __________ possono contare su entrate finanziarie ammontanti a fr. 9’900/mese (doc. L).

 

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale e in vigore dal 1° settembre 2009, prevede la somma di fr. 1'700 quale importo base mensile per persona sola.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

 

                                         Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 2’400/mese (cfr. doc. L, p. 2), da cui un onere globale di fr. 4'100.

 

                                         Ora, pur applicando il supplemento massimo del 25% (+ fr. 425/mese) e pur tenendo conto, sebbene non esposti nel certificato per l’ammissione all’AG, dei premi di cassa malati e delle imposte (costi fissi a carico di qualunque famiglia), l’insorgente non può essere considerata indigente (cfr. RAMI 2000 KV 119, p. 154ss., in cui l’Alta Corte ha negato che l’assicurato in questione fosse indigente poiché presentava un’eccedenza mensile di soli fr. 272)

 

                                         L’assicurata deve, conseguentemente, essere ritenuta in grado di far fronte alle spese legali.

 

                                         Difettando uno dei requisiti cumulativi per concedere l'assistenza giudiziaria, la relativa istanza dev'essere respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti