Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.71

 

rs

Lugano

8 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 emanata da

 

Cassa CO 1   

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 la Cassa __________ (dal __________: Cassa CO 1) ha confermato il precedente ordine di restituzione emesso il 2 giugno 2010 nei confronti di RI 1 afferente alla somma di fr. 51'600.40 percepita a torto a titolo di indennità di disoccupazione dal mese di gennaio al mese di agosto 2009, in quanto non è stata fornita la prova del versamento dei salari da parte dell’ex datrice di lavoro, la __________ (doc. C; A);

 

                                     -   con il presente ricorso l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto al TCA l’annullamento della decisione su opposizione del 4 ottobre 2010, sollevando abbondanzialmente l’eccezione della perenzione per quanto attiene perlomeno al versamento delle indennità per il periodo gennaio-giugno 2009 (doc. I);

 

                                     -   in risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando, in primo luogo, che solo nel mese di marzo 2010, a seguito di una revisione da parte della SECO, ha appreso che l’assicurato non aveva dato informazioni corrette e complete. In secondo luogo, che esistono seri dubbi circa il reale versamento degli stipendi da parte della __________ di cui la moglie dell’assicurata era la socia e gerente con diritto di firma individuale (doc. VI);

 

                                     -   questa Corte, il 7 febbraio 2011, ha posto una serie di quesiti alla Cassa (doc. VIII), ai quali la parte resistente ha risposto il 15 febbraio 2011 (doc. IX);

                                     

                                     -   l’avv. RA 1, per conto di RI 1, ha preso posizione in merito con scritto del 3 marzo 2011 (doc. XIII), il quale è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (doc. XV);

 

                                     -   pendente causa il TCA, dopo aver menzionato i disposti della LPGA e della LADI pertinenti, ha chiesto alla Cassa per quali motivi nel caso del signor RI 1, domiciliato a __________ dal mese di agosto 2009 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino), sulla decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 aveva indicato che la stessa poteva essere impugnata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, Sezione del Tribunale di Appello, 6900 Lugano (doc. XI);

 

                                     -   la parte resistente, al riguardo, ha confermato “…che vi è stato un errore da parte della nostra cassa alla stesura della decisione su opposizione.” (doc. XII);

 

                                     -   la patrocinatrice del ricorrente, il 18 marzo 2011, ha presentato le proprie osservazioni (doc. XVI), che sono state inviate per conoscenza alla Cassa (doc. XVII);

 

                                     -   le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA);

 

                                     -   l’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv.1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3);

 

                                     -   l’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA;

 

                                     -   giusta l’art. 128 cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l’articolo 119 dell’Ordinanza;

 

                                     -   l’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

 

"  1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

 

a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

 

b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

 

c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie;

 

d. secondo il luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

 

e. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;

 

f.  per le persone giusta l’articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;

 

g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

 

2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.

 

4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”

 

                                     -   nel caso in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI, determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurato al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 contestata;

 

                                     -   RI 1, come visto, risulta domiciliato a __________ dal mese di agosto 2009;

 

                                     -   competente a trattare la causa che vede RI 1 opposto alla Cassa CO 1 è, pertanto, il tribunale delle assicurazioni del Cantone __________;

 

                                     -   il ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci;

 

                                     -   gli atti vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Canton __________, Corte delle assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA);

 

                                     -   il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio della buona fede, visto che la Cassa nella decisione su opposizione del 4 ottobre 2010 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di inoltrare un ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA 42.2010.41 del 23 febbraio 2011 consid. 2.3.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §    Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale amministrativo del Canton __________, Corte delle assicurazioni sociali, __________, __________.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti