Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2010.7

 

cr/sc

Lugano

29 aprile 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2010 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 7 dicembre 2009 (cfr. doc. 57) con cui aveva sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo dal mese di agosto al mese di ottobre 2009 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittale (cfr. doc. I).

                                         L’assicurata ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha, in particolare, addotto che, come già indicato sia nello scritto del 24 novembre 2009 di risposta alla richiesta di giustificazione dell’amministrazione, sia in sede di opposizione, ella non ha mostrato disinteresse nella ricerca di un impiego durante il periodo in cui ha lavorato presso l’albergo __________, ma, al contrario, ha tentato di trovare una nuova occupazione per l’inverno 2009-2010 tramite il passaparola e la consultazione di conoscenti nel settore alberghiero. Ciò tanto più che ella, genitore monoparentale, ha un figlio a carico.

                                         L’interessata ha pure fatto presente di non essere stata a conoscenza del fatto che un assicurato occupato in un’attività a carattere stagionale avesse il dovere di ricercare un nuovo impiego durante tutto il periodo in cui lavorava, dato che ella, a seguito della cancellazione dell’appuntamento da parte dell’URC, non ha mai preso parte alla giornata informativa denominata “Diritti e Doveri”. Quanto al fatto di avere firmato, nel novembre 2007, il formulario “Promemoria ricerche di lavoro”, nel quale figura un paragrafo dedicato ai lavoratori stagionali, l’assicurata ha rilevato che, a quel momento, la questione relativa agli impieghi stagionali non la concerneva, non avendo in precedenza ella svolto delle attività di carattere stagionale.

                                         L’interessata ha poi evidenziato di essere “stata indotta in errore in modo manifesto con un comportamento e delle comunicazioni equivoche e contradditorie tra loro dell’ufficio di collocamento”. Ella ha infatti indicato che, contrariamente a quanto successo nel 2008 – allorquando la sua consulente del personale non ha provveduto a cancellarla dal collocamento durante la stagione lavorativa svolta presso l’albergo __________ – nel febbraio 2009 ella ha ricevuto dall’URC la conferma di annullamento quale persona in cerca di impiego. Di conseguenza, non essendo più iscritta al collocamento, ella non poteva rendersi conto che avrebbe comunque dovuto compiere le ricerche di lavoro durante lo svolgimento del periodo lavorativo stagionale presso l’albergo __________.

                                         Il rappresentante dell’assicurata ha quindi concluso che, in difetto di una esplicita comunicazione da parte dell’URC in merito al comportamento da assumere circa le ricerche di lavoro durante il periodo di occupazione presso l’albergo citato, “la ricorrente non ha nessuna colpa, né intenzionale, né per negligenza, per quanto le viene rimproverato” (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   In data 3 marzo 2010 l’amministrazione ha comunicato al TCA di non avere particolari osservazioni da aggiungere alla risposta di causa del 24 febbraio 2010 (cfr. doc. VI).

 

                                         Questo scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurata (cfr. doc. VII), per conoscenza.

 

                               1.5.   L’assicurata, su esplicita richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. V), in data 16 marzo 2010, ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (VIII + bis).

 

                                         Dopo una nuova richiesta da parte del TCA (cfr. doc. IX), in data 19 marzo 2010 il patrocinatore dell’interessata ha trasmesso al Tribunale la tassazione 2008 dell’interessata (doc. X + N1-2).

 

                               1.6.   In corso di causa, il TCA ha ancora più volte sollecitato il legale dell’assicurata a produrre la documentazione necessaria al fine della valutazione dell’eventuale diritto dell’interessata al gratuito patrocinio (cfr. doc. XI, XIII, XV).

 

                                         La documentazione richiesta è stata trasmessa dall’avv. RA 1 in data 1° aprile 2010 (doc. XII + O-Q), 16 aprile 2010 (XIV + 1-8) e 27 aprile 2010 (doc. XVII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 12 giorni a causa di mancate ricerche di lavoro compiute nei mesi da agosto a ottobre 2009 precedenti l’iscrizione in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio 2006).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002 nella causa Z.).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, al suo secondo termine quadro, da due stagioni svolge un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In effetti, l’insorgente è stata iscritta al collocamento dall’autunno 2007 al luglio 2008 e dall’autunno 2008 al febbraio 2009 (cfr. doc. 5, 23).

                                         Dal 6 agosto 2008 al 30 novembre 2008 ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata, presso l’Hotel __________ di __________ quale segretaria al 50% (cfr. doc. 33).

                                         Dopo un periodo di disoccupazione, l’assicurata è poi stata nuovamente attiva, in virtù di un contratto di durata determinata, presso l’Hotel __________ di __________, dal 1° marzo 2009 al 31 ottobre 2009, quale segretaria di ricevimento al 50% (cfr. doc. 32).

                                         Al termine dell’attività stagionale, la ricorrente si è iscritta ancora una volta in disoccupazione, a partire dal 1° novembre 2009 (cfr. doc. 1, 29).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento nell’autunno del 2009, l’assicurata non ha saputo presentare all’amministrazione alcuna ricerca di impiego compiuta durante i mesi in cui ha lavorato presso l’albergo di __________.

                                         La consulente del personale, alla luce della mancanza di ricerche di lavoro nel periodo compreso fra il mese di marzo 2009 e il mese di ottobre 2009, il 17 novembre 2009 le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 27 novembre 2009, il fatto di non avere compiuto ricerche di lavoro nel periodo citato, precedente l’annuncio al collocamento.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 59).

 

                                         L’insorgente, il 24 novembre 2009, ha risposto:

 

"  Mi rivolgo a voi con l'intenzione, di giustificare, ma soprattutto di spiegare la serie di avvenimenti casuali e malintesi che hanno determinato la mia situazione attuale e cioè non essere in possesso di ricerche di lavoro comprovate tra il periodo di marzo 2009 e ottobre 2009.

 

Come spiegato nel verbale del 17.11.09 dalla mia consulente signora __________ non ero al corrente della necessità di effettuare delle ricerche durante il periodo lavorativo.

 

Avevo letto nel verbale firmato il 19.01.09 che avrei dovuto essere inserita per una seduta D&D Stagionali in uscita (mese febbraio) e che avrei ricevuto l'invito direttamente al mio domicilio, mai pervenuto. Sinceramente non avevo idea di che cosa venisse trattato durante questa seduta perché era la prima volta che lavoravo stagionalmente, ossia che finivo una stagione e riprendevo a lavorare in quella successiva.

 

La stagione anteriore probabilmente avendo iniziato a lavorare stagionalmente solo nel mese di agosto 2008 fino all'inizio di dicembre 2008, la mia consulente di allora la signora __________ lasciò il mio caso attivato in disoccupazione ed in quella situazione era per me chiaro che dovevo continuare a fare le ricerche di lavoro.

 

A crearmi confusione è stata la conferma d'annullamento quale persona in cerca d'impiego (lettera del 27.02.09) con effetto dal 02.03.09; credevo - da ignorante - che non essendo più in disoccupazione non ero più assoggettata all'URC, pertanto non avessi più obblighi verso il vostro ufficio e che non avrei più dovuto fare delle ricerche ufficiali da consegnare all'URC.

 

Può sembrare assurdo ed incluso stupido, ma da parte mia è stato tutto un malinteso, che sicuramente non sarebbe nato se avesse avuto luogo l'ulteriore colloquio previsto per il 20.02.09 con la signora __________ che purtroppo fu annullato causa sua malattia, sono certa che lei mi avrebbe informata esplicitamente sul da farsi e sulla seduta D&D stagionali per la quale non ho mai ricevuto un invito a domicilio, come neppure i fogli per le ricerche di lavoro.

 

Ricordo comunque di essermi presentata agli sportelli dell'URC tra il 20.02.09 e il 02.03.09, ma non fui informata su ulteriori questioni, probabilmente non è di competenza delle persone che occupano gli sportelli. Mi meravigliai che l'appuntamento annullato del 20.02.09 non venisse spostato ad altra data ma mi dissero che non era più necessario.

 

Mi rendo conto di aver firmato il 05.11.07 un promemoria sulle ricerche di lavoro nel quale c'è un paragrafo riguardante l'attività di carattere stagionale, ma in quel periodo il lavoro stagionale non era un tema attuale per me, siccome non avrei mai creduto di poter lavorare di nuovo nel ramo alberghiero vista la mia situazione familiare a economia domestica monoparentale, causa la quale la mia disponibilità oraria è molto ristretta (LU - VE 8:30 - 15:30 e MER 8:30 - 11:30). Mi considero quindi molto fortunata ad aver trovato lavoro all'albergo __________ a __________, seppure stagionale, e nelle prossime settimane verrò chiamata a firmare il contratto per il 2010.

 

Ora riconosco, soffermandomi a riflettere sulla questione, la logica del sistema di fare delle ricerche ufficiali vincolate all'URC anche durante la stagione lavorativa per prevenire i periodi di disoccupazione durante la stagione invernale. Posso comunque assicurarvi che durante la stagione mi sono attivata in diverse occasioni cercando lavoro per i mesi invernali tramite il passaparola a conoscenti ed amici.

 

Spero nella vostra comprensione mentre analizzate il caso specifico, anche perché in alcun modo avrei messo a rischio consapevolmente l'introito mensile che dovrei percepire durante la disoccupazione, considerato che mio figlio ed io viviamo già con un introito al di sotto della soglia del minimo esistenziale e se non fosse per l'aiuto che riceviamo tramite l'assegno familiare integrativo dovremmo accedere ad altri servizi sociali, cosa che ho sempre potuto evitare sforzandomi di costruire una sussistenza familiare ed un equilibrio tra il lavoro e l'educazione di mio figlio." (Doc. 58)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, ritenendo che l’assicurata non ha partecipato all’incontro informativo “Diritti & Doveri per stagionali” e che quindi “per questa volta non verranno considerati tutti i mesi da marzo ad ottobre, bensì valuteremo unicamente il periodo dei tre mesi precedenti la sua iscrizione in disoccupazione”, con decisione formale del 7 dicembre 2009, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 57; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Per quanto attiene agli assicurati che entrano in disoccupazione al termine di un'attività stagionale (per es. nell'edilizia o nella ristorazione), va osservato che, per un certo periodo, l'UCL (ora Sezione del lavoro) ha applicato anche a costoro la giurisprudenza relativa ad assicurati che si annunciano in disoccupazione e dichiarano la loro disponibilità ad essere collocati solamente durante qualche mese, prima di assolvere il servizio militare o effettuare un soggiorno di perfezionamento all'estero o intraprendere un'altra formazione o lasciare definitivamente il nostro paese.

                                         Il TFA considera queste persone inidonee al collocamento (e quindi rifiuta loro il diritto all'indennità di disoccupazione), poiché, se si prescinde dal campo delle attività per le quali non sono richieste una formazione o un'esperienza professionale, bisogna ammettere che un datore di lavoro è poco incline, generalmente, a prendere in considerazione un'offerta di servizio di durata limitata, mentre cerca di attribuire un posto di lavoro duraturo (cfr. STF 8C_ 459/2007 dell’11 giugno 2008; DLA 2000 pag. 152; DLA 1995 pag. 57; DTF 123 V 218; DTF 120 V 288; DLA 1991 pag. 24; DLA 1990 pag. 25; DLA 1988 pag. 23; DLA 1992 pag. 124; DLA 1992 pag. 127; DTF 110 V 209; Prassi AD 98/1 fogli 7.1-7.3; J.L. Plattet, "L'assurance-chômage au quotidien", pag. 56-58; B. Despland, "Votre sécurité sociale, pag. 155-156; DTF del 2 maggio 1997 nella causa P.F.; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 19 segg.).

                                         In una sentenza del 18 novembre 1998 nella causa F.B., il TCA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata non deve essere applicata agli assicurati che terminano un'attività stagionale e che hanno un impiego per la stagione seguente. In questo caso, l'idoneità al collocamento non deve più essere esaminata (cfr. DLA 2000 pag. 152; DTF 110 V 207; DTF 120 V 390-391; DTF 123 V 217-218; DTF 111 V 38; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 24).

 

                                         Tuttavia, alla luce della giurisprudenza federale citata, questo Tribunale ha deciso che proprio nel caso di assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione e l’altra o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.2000.190; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

 

                                         Al riguardo è utile segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

"  (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                               2.8.   In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 1° marzo 2009 al 31 ottobre 2009, ha lavorato presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 32).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che l’insorgente, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2009, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro (cfr. doc. 14).

 

                                         Nel caso in esame, l’amministrazione ha inflitto all’assicurata dodici giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro nei mesi da agosto a ottobre 2009 (cfr. doc. 59, 57, A).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito ai mesi compresi fra agosto e ottobre 2009, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, a torto, l’insorgente, in tale lasso di tempo, non ha effettuato delle ricerche di lavoro valide dal profilo quantitativo e qualitativo.

                                         Questo tanto più se si pon mente al fatto che, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.7.), il lasso di tempo preso in considerazione dall’amministrazione corrisponde a quello in cui, secondo la giurisprudenza, un assicurato è tenuto ad  intensificare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione morta”.

                                         Questo Tribunale ha, infatti, già indicato in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2010.8 del 10 marzo 2010; STCA 38.2010.2 del 25 marzo 2010).

 

                                         L’assicurata era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.

                                         Ella, infatti, essendo al suo secondo termine quadro ed avendo svolto un’attività di carattere stagionale già nel 2008, poi ripresa nel 2009, conosceva perfettamente i suoi doveri riguardo alle modalità con le quali svolgere le ricerche di lavoro, come espressamente indicato nel formulario “Promemoria ricerche di lavoro”, da lei sottoscritto in data 5 novembre 2007 (cfr. doc. 50).

                                         Da tale formulario, difatti, risulta in particolare che:

 

"  (…)

Se la sua ultima attività era di carattere stagionale (con ricorrenti periodi di disoccupazione tra una stagione e l’altra) lei deve essere disposto a cercare e accettare impieghi duraturi. In particolare lei deve cercare lavoro durante tutto l’anno (compreso il periodo in cui ha un lavoro). In questi casi il suo obiettivo deve essere quello di ricercare un nuovo lavoro che le permetta di essere occupato tutto l’anno oppure, quale seconda scelta e quale sforzo minimo, cercare almeno un lavoro sostitutivo per la “stagione morta” (anche fori dalla propria professione normale). Nel periodo immediatamente precedente la fine del lavoro stagionale – rispettivamente inizio della disoccupazione – gli sforzi per il reperimento di un nuovo posto di lavoro dovranno essere maggiormente intensi.

 

Per non fare ricerche di lavoro inutili, e prive di valore, presso datori di lavoro che non hanno posti da offrire, lei deve in particolare candidarsi presso aziende che sono attive durante tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale (per es. segnalato tramite annunci sul giornale, annunci di posto vacante agli Uffici regionali di collocamento o in altro modo). (…)”

(Doc. 50, sottolineatura della redattrice)

 

                                         Inoltre, questo Tribunale sottolinea che già in occasione dell’ultimo colloquio di consulenza dell’8 agosto 2008, precedente l’inizio dell’attività stagionale 2008, l’amministrazione le aveva espressamente raccomandato di compiere ricerche di lavoro mirate, rispondendo a reali offerte di impiego pubblicate sui quotidiani. In quell’occasione, la consulente del personale, come risulta dal verbale del colloquio di consulenza dell’8 agosto 2008, aveva rilevato quanto segue:

 

"  Consegna le ricerche di luglio che vanno bene. Ha trovato impiego stagionale (06.08. - 31.10.08) a tempo parziale presso Hotel __________, __________.

Il suo caso viene tenuto attivo, ma sospeso fino a novembre.

In merito alle ricerche di lavoro abbiamo definito che dovrà continuare a svolgere almeno una ricerca settimanale dando precedenza agli annunci che possano risolverle il vuoto invernale e/o a tempo indeterminato.

Riceve formulari per le ricerche da agosto a novembre ed i relativi FAUT da agosto a settembre (ottobre verrà spedito dal SECO).

Il prossimo appuntamento sarà inviato dalla collega __________ per novembre 2008." (Doc. 23)

 

                               2.9.   Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi di disdetta precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

 

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungs-zentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                             2.10.   Nel caso in esame, il patrocinatore dell’assicurata ha osservato quanto segue:

 

"  (...)

La ricorrente non ha quindi nessuna colpa, né intenzionale, né per negligenza, per quanto le viene rimproverato (il non aver cercato lavoro nei tre mesi antecedenti la cessazione dell'attività presso l'Albergo __________).

 

Per l'ufficio sarebbe bastata una breve comunicazione, annessa alla notifica di cancellazione dai registri AD, per avvertire l'assicurata che nulla cambiava rispetto al regime di assicurata e che occorreva continuare la ricerca di un impiego per il tempo successivo alla chiusura dell'albergo.

Notificare la cancellazione - senza esplicitare il mantenimento di un obbligo tipico di un iscritto - non poteva significare altro che la cessazione senza riserve del "regime" di assicurato AD.

 

A parte il fatto che non si capisce perché viene attuata la cancellazione per stagionali (forse solo essenzialmente per esigenze statistiche da divulgare alla TV), alla ricorrente non può in ogni caso essere rimproverata negligenza per non aver capito esattamente prescrizioni burocratiche di difficile penetrazione e interpretazione.

 

Essa è stata indotta in errore per disguidi intervenuti all'interno dell'ufficio disoccupazione e senza che le sia imputabile alcunché.

La ricorrente si è sempre attenuta ad ogni prescrizione ed istruzione, perché cosciente di dipendere totalmente dalla decisioni dell'AD per sopravvivere.

 

Come traspare dal verbale di colloquio 28.1.2010 la ricorrente ha ricevuto solo in questa data una convocazione per il 4.2.2010, assieme alle direttive specifiche "RICERCHE DI

LAVORO STAGIONALI" con le linee guida comportamentali per stagionali.

 

A scanso d'equivoci si ribadisce che queste direttive specifiche non vennero consegnate il 19.1.2009.

La ricorrente quindi ad inizio 2009 non ebbe, né colloquio, né consegna delle direttive per stagionali.

 

Il rinvio al promemoria generico consegnato il 5.11.2007 è un abuso pretestuoso per penalizzare l'assicurata in modo del tutto ingiustificato." (Doc. I, pag. 6)

 

                                         Ora, anche volendo tralasciare di considerare che l’assicurata, avendo già svolto un’attività di carattere stagionale durante il 2008, non poteva non sapere, pur non avendo preso parte alla giornata informativa “Diritti e doveri stagionali”, che ella era tenuta a ricercare una nuova occupazione durante tutto il periodo in cui svolgeva la sua attività stagionale, a mente del TCA non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione. Infatti l’assicurata, dopo avere ricevuto la conferma di annullamento quale persona alla ricerca di un impiego, vista la ripresa dell’attività stagionale presso l’albergo di __________, non ha contattato l’URC al fine di ottenere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri durante i mesi in cui era occupata nella sua attività di carattere stagionale.

                                         Pertanto, non entra in considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.7.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

 

                                         Inoltre e soprattutto, questo Tribunale sottolinea che, al momento di valutare gli sforzi compiuti da RI 1 al fine di trovare un nuovo impiego, l’URC, proprio per tener conto del fatto che, a causa di un disguido, l’assicurata non ha preso parte alla seduta informativa “Diritti e doveri stagionali”, ha preso in considerazione solo gli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento e non, come sarebbe invece stato corretto alla luce del carattere stagionale della sua attività, l’intero periodo in cui ella ha lavorato presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. A).

 

                                          A tale proposito, va in ogni caso evidenziato che l'Alta Corte ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

                                         La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

 

"  (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

 

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

 

                             2.11.   Alla luce di quanto appena esposto questa Corte deve concludere che in concreto l'assicurata, non avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

                                         L'insorgente, dunque, deve essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38. 2001.201).

                                         Essa indica che:

 

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.5.; STCA del 5 febbraio 2002 nella causa S., inc. 38.2001.201).

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" del SECO, in vigore dal 1° gennaio 2003 (p.to D68; cfr. consid. 2.5.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA del 30 settembre 2002 nella causa R., 38.2001.262, consid. 2.10).

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità.

                                         L'entità di questa sanzione, che corrisponde a un'applicazione corretta della prassi appena illustrata, è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Pertanto la decisione su opposizione del 25 gennaio 2010 contestata deve essere confermata.

 

                             2.12.   L’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. I).

 

                                         In realtà la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca; 61 cpv. 1 lett. a LPGA).

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, in relazione con l’art. 69 LAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Basilea, ad art. 61, n. 86, pag. 626).

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s; SVR 2004 no. 5 pag. 17 consid. 2.1; cfr. anche STFA 7 maggio 2007 nella causa B., I 134/06, consid. 5.1) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria [in seguito: Lag]), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

 

                                         L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Non è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

                                         Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

                                         L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209 consid. 2; STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 3).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un’automobile. Secondo l’Alta Corte il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale.

 

                                         L’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

                                         Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti.  In effetti prima di poter eventualmente richiedere l’assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell’esigibile, deve di principio attingere alla propria sostanza (cfr. STF I 134/06 del 7 maggio 2007).

                                         Secondo il TFA si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. del 2 settembre 1994 nella causa J.P.H., pag. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

                                         Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale (“prozessleitender Entscheid”) non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

 

                             2.13.   Nel caso di specie l’assicurata, nubile, vive con il figlio (__________, nato nel 1999) (cfr. doc. VIII/bis).

 

                                         Dagli atti emerge che l’assicurata è al beneficio di un assegno integrativo di fr. 300.-- al mese (cfr. doc. XVII).

                                        

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

                                         Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Il fabbisogno secondo i limiti Laps, il quale fa riferimento agli importi minimi indicati dalla LPC (cfr. art. 10 Laps), è più elevato dell'importo di base determinato sulla base della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo allestita dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° settembre 2009 (per una famiglia monoparentale con un bambino di 11 anni pari a fr. 1’950.-- mensili, pari a fr. 23’400.-- annui) a cui va aggiunto un supplemento del 15-25%.

                                         Inoltre nel calcolo dell’assegno integrativo secondo la Laps si considerano delle spese non previste per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

 

                                         Di conseguenza, in casu, dal fatto che l’assicurata percepisca un assegno integrativo non si può concludere che ella sia indigente ai fini dell’assistenza giudiziaria.

                                         Va, quindi, effettuato il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo.

                                         Il reddito dell’insorgente è costituito dal netto di fr. 2’334.84 al mese (cfr. doc. Q) e dall’assegno integrativo di fr. 300.- al mese (cfr. doc. XVII), per un totale di fr. 2’634.84.

                                         Non è stata dichiarata alcuna sostanza, tranne una VW di proprietà dell’istante (cfr. doc. VIII/bis).

 

                                         Con un reddito di fr. 2’634.84 la ricorrente deve far fronte a fr. 1’350.-- quale importo base mensile debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF e fr. 600.-- per il mantenimento del figlio di 11 anni, per un totale di fr. 1’950.-.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001).

                                         Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 600.-- al mese (cfr. doc. N2).

                                         Va, altresì, aggiunto il premio afferente all’assicurazione obbligatoria contro la malattie che per il 2009, tenuto conto dei relativi sussidi, ammonta a fr. 72.05.-- mensili (cfr. doc. XIV/6).

                                         Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2'622.05.--.

                                         L'eccedenza mensile sarebbe, dunque, di fr. 12.79 (fr. 2’634.84 - 2'622.05).

 

                                         Va tuttavia tenuto conto del fatto che all’importo di base di fr. 1’950.--, determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 292.50/487.50, conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004.

 

                                         L’insorgente presenta, dunque, un ammanco mensile oscillante tra fr. 279.70 [fr. 2'634.84 – (fr. 2'622.05 + fr. 292.50)] e fr. 474.70 [fr. 2’634.84  – (fr. 2'622.05 + fr. 487.50)].

 

                                         In simili condizioni ella deve essere ritenuta indigente.

 

                                         L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

 

                                         A quest'ultimo proposito il TCA osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti