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Raccomandata |
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Incarto n.
rs/DC |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 21 gennaio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 dicembre 2010 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 27 dicembre 2010 la Sezione del lavoro, confermando la precedente decisione dell’8 settembre 2010 (cfr. doc. A3), ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo 1° maggio 2009 (il caso è stato chiuso nel giugno 2009 in quanto assunto dalla ditta __________ SA per il 1° luglio 2009. Tale contratto è stato, poi, disdetto dalla ditta per il 30 settembre 2009. Agli inizi di ottobre 2009 l’assicurato si è così nuovamente annunciato in disoccupazione), poiché non ha la residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________.
Secondo l’amministrazione l’assicurato non può d’altra parte essere considerato un frontaliero vero ma atipico. In particolare la Sezione del lavoro non ritiene che il ricorrente disponga di migliori possibilità di reinserimento professionale in Svizzera. E’ vero che egli ha prevalentemente lavorato in Svizzera. Tuttavia l’amministrazione è dell’opinione che il medesimo, sia per gli studi effettuati che per la professione esercitata (essenzialmente quella di responsabile acquisti), possa senz’altro trovare lavoro anche in __________ e che le possibilità di accesso al mercato del lavoro __________ non siano in ogni caso inferiori a quelle riferite al mercato svizzero. L’amministrazione ha, poi, rilevato che il centro di interessi dell’assicurato si trova in __________, dove vivono la famiglia e i genitori (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato e il riconoscimento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, da un lato, di avere la residenza in Svizzera.
Dall’altro, di essere, qualora a torto si volesse escludere la residenza in CH, un vero frontaliero ma atipico, avendo conservato nel Cantone Ticino legami personali e professionali.
Al riguardo l’insorgente ha indicato che:
- dal 1988 ha risieduto in Svizzera, dapprima fino al 30 novembre 1996 convivendo con i genitori a __________, successivamente da solo sempre a __________;
- dal 1990 ha ininterrottamente - fino all’annuncio in disoccupazione del 1° maggio 2009 - lavorato in Svizzera;
- nel marzo 2002 ha contratto matrimonio con __________ e ha continuato a risiedere a __________. Dall’unione è nato, il 29 aprile 2003 a __________, __________. La famiglia ha continuato a vivere a __________;
- nel 2005 ha ottenuto la cittadinanza svizzera;
- nel 2006 a causa della malattia della moglie si è dovuto trasferire in __________ in una località che dista pochi km dal confine;
- ha comunque continuato a lavorare in Svizzera;
- nel febbraio 2009 si sono accentuate le incomprensioni con la moglie e verso la fine di aprile 2009 ha lasciato l’abitazione familiare, cercando e trovando dal 1° maggio 2009 un appartamento a __________;
- dopo aver lasciato l’abitazione familiare e nell’attesa di occupare il nuovo appartamento, ha trovato ospitalità presso degli amici, uno residente a __________ e l’altro a __________;
- la sua presenza in Ticino dal 1° maggio 2009 è stata quotidiana. Oltre a risiedere stabilmente a __________o, ha reperito 3 attività lavorative in Ticino, e meglio:
· dal 1° luglio al 30 settembre 2009 presso __________ SA di __________;
· da marzo ad agosto 2010 presso __________ SA di __________;
· dal 1° novembre a tutt’oggi presso __________ SA di __________;
- dalla documentazione allegata (estratti bancari maggio 2009-novembre 2010, alcuni biglietti ferroviari e una multa), a comprova della sua effettiva residenza in Svizzera, risultano, segnatamente, parte delle spese da lui effettuate in Svizzera e quelle della seconda carta EC lasciata alla moglie in __________, pagamenti di fatture del cellulare, del canone di locazione, dei premi della cassa malati, della tassa raccolta rifiuti e della quota di affiliazione al Sindacato __________, come pure i viaggi effettuati a __________, __________ e __________ (cfr. multa comminatagli) per la ricerca di un impiego;
- in Svizzera ha gli amici più cari ed è iscritto presso una scuderia ticinese avendo l’hobby di navigatore di rally;
- per un mese nel 2009 e per un ulteriore mese nel 2010 ha avuto l’abbonamento al quotidiano la __________;
- nel periodo da metà marzo a metà aprile 2010, in cui hanno avuto luogo i controlli di Polizia (cfr. Rapporto del 20 aprile 2010), lavorava per __________, per cui era impensabile che fosse in giro o a casa. Inoltre, per quanto attiene al quasi nullo consumo di elettricità, ha rilevato che raramente consumava pasti caldi cucinati in casa e che cenando fuori rientrava dopo le 22.00 – dopo il presunto controllo della Polizia comunale (cfr. doc. I).
1.3. In risposta la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 23 febbraio 2010 l’RA 1, per conto dell’assicurato, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni al riguardo il 1° marzo 2010 (cfr. doc. VII)
1.6. Il 2 maggio 2011 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, di RA 1, di __________, capo della Sezione del lavoro e __________della Sezione del lavoro, si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA.
In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XI), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.
1.7. Il 4 maggio 2011 il Presidente del TCA ha inviato alla SECO il seguente scritto:
" il 22 giugno 2006 il Consigliere agli Stati on. __________ ha inoltrato un atto parlamentare 06.33.53 Interpellation "Assurance-chômage. Discrimination des frontaliers suisses en __________" alle quali il Consiglio federale ha risposto il 6 settembre 2006.
Nel corso del 2008 ho chiesto informazioni alla SECO al fine di avere un aggiornamento della situazione su questo tema. Il 27 marzo 2008 la signora __________, lic.iur. et lic.phil.I, al riguardo mi ha così risposto:
" (…)
Come indicato nella risposta del Consiglio federale del 6 settembre 2006 [interpellanza 06.3353], la Svizzera ha presentato alla Commissione europea per tramite del comitato misto una nota in proposito. La SECO ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________ della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti."
Questo argomento è stato nuovamente sollevato nell'ambito di un ricorso pendente davanti al TCA.
Al fine di evadere il ricorso citato e con riferimento alla risposta del Consiglio federale del 6 settembre 2006 mi occorre sapere se dopo il 31 maggio 2009 la situazione si è modificata e se la retrocessione dei contributi dalla Svizzera vale ora anche per i cittadini svizzeri che risiedono in __________.
In caso di risposta negativa la invito a comunicare al TCA quali ulteriori passi sono stati intrapresi per eliminare la discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________.” (Doc. XII)
La SECO ha risposto il 10 maggio 2011 (cfr. doc. XIII).
1.8. La Sezione del lavoro, il 18 maggio 2011, preso atto della documentazione di cui ai doc. XII e XIII, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e nelle conclusioni esposte in sede di causa (cfr. doc. XV).
1.9. L’RA 1, per conto dell’assicurato, si è espresso in merito all’esito dell’accertamento effettuato dal Presidente del TCA presso la SECO con scritto del 20 maggio 2011 (cfr. doc. XVI).
1.10. Il doc. XVI è stato trasmesso per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XVII).
Il doc. XV è, invece, stato inviato per conoscenza al rappresentante del ricorrente (cfr. doc. XVIII).
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…) Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. (…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In un'altra decisione C 303/00 del 31 luglio 2001 l'Alta Corte ha precisato che:
" (…)
2.- a) Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung besteht nur, wenn die versicherte Person in der Schweiz wohnt (Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person diese Anspruchsvoraussetzung, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet, was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält, und wenn sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrecht zu erhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 f. Erw. 2a, 115 V 448 f.). Für ausländische Staatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung gilt keine abweichende Regelung (Art. 12 AVIG e contrario).
b) Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgeblich (BGE 115 V 449, 125 V 466 Erw. 2a letzter Absatz in fine). Deshalb scheidet eine analogieweise Heranziehung des in Art. 24 Abs. 1 ZGB statuierten Grundsatzes aus, wonach der einmal begründete Wohnsitz bis zum Erwerb eines neuen bestehen bleibt. Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch, ohne dass zu prüfen ist, ob im Ausland ein Wohnsitz im Sinne der Art. 23 ff. ZGB begründet wurde. (…)"
In una decisione C 226/02 del 22 maggio 2003, il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza e ha, in particolare, sottolineato che:
" (…)
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nur, wer in der Schweiz wohnt. Diese zentrale Anspruchsvoraussetzung ist Ausfluss des im Leistungsbereich der Arbeitslosenentschädigung geltenden Verbots des Leistungsexports, welches im Interesse der Missbrauchsverhütung aufgestellt worden ist. Bei im Ausland wohnenden Personen wäre die Überprüfung und Kontrolle der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Arbeitslosigkeit, verunmöglicht (vgl. zum Ganzen Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Rz. 138).
Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist dabei nicht identisch mit dem Wohnsitz im Sinne von Art. 23 ff. ZGB, sondern schliesst auch den gewöhnlichen Aufenthalt mit ein (BGE 115 V 448; vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz 139 f.).
Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts sind für den gewöhnlichen Aufenthalt der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten, zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 125 V 467 Erw. 2a mit Hinweisen). (…)"
Con sentenza 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha poi evidenziato quanto segue:
" (…)
2.
2.1 Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1 ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht Anwendung findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12 AVIG zwar lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels eines gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch auch im Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz 181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).
2.2 Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999). Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes erfüllt sein kann.“
2.2. Nella presente fattispecie l’assicurato sostiene di risiedere in Svizzera (cfr. doc. 27; I; XI).
Al riguardo egli ha indicato di avere vissuto in Svizzera dal 1988, quando vi è giunto con i suoi genitori dall’__________ dove è nato, al 2006, allorché unitamente alla moglie ha deciso per motivi di salute di quest’ultima di trasferirsi in __________ a pochi km dal confine, e meglio a __________, in un appartamento di loro proprietà (cfr. doc. 27; XI)
Il ricorrente ha inoltre affermato di esservi poi tornato nel maggio 2009, a seguito della separazione dalla moglie e avendo trovato un appartamento a __________ (cfr. doc. 27; I; XI).
La Sezione del lavoro ritiene, per contro, che la residenza effettiva dell’insorgente non sia in Svizzera (cfr. doc. A2 ; A3).
L’amministrazione è giunta a questa conclusione fondandosi, in particolare, sul rapporto della Polizia comunale di __________ del 20 aprile 2010 da cui risulta, da una parte, che in occasione dei controlli effettuati dal 16 marzo al 14 aprile 2010 l’assicurato non era mai presente nel proprio monolocale di __________ e che il segno particolare apposto dalla Polizia alla porta è sempre rimasto applicato. Dall’altra, che dal 29 aprile al 31 dicembre 2009 il consumo di elettricità è stato nullo.
La Sezione del lavoro ha pure sottolineato che dalla documentazione bancaria prodotta successivamente all’opposizione emerge che il ricorrente si reca sovente in __________ per fare la spesa, anche per piccoli importi, oltre che per prelevare dal bancomat delle poste __________, segnatamente da quello di __________ (cfr. doc. A2).
2.3. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, dapprima, rileva che dal verbale di audizione dinanzi alla Sezione del lavoro dell’8 febbraio 2010 (cfr. doc. 27) e dal verbale di udienza davanti al Presidente del TCA del 2 maggio 2011 (cfr. doc. XI) si evince segnatamente che l’assicurato:
- è nato in __________ il 27 luglio 1969 dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e l’Istituto Tecnico Commerciale, ottenendo il diploma di Ragioniere Perito Commerciale (nel 1989; cfr. doc. 29);
- nel 1988 è venuto a vivere in Svizzera, a __________, unitamente ai genitori, i quali ora vivono in __________ vicino a __________;
- dal 1990 al 1993 ha frequentato l’Università statale di __________ che ha interrotto, poiché parallelamente lavorava in diverse ditte di __________;
- dal 1990 al 2009 ha sempre lavorato in Ticino e nel 2005 ha ottenuto la naturalizzazione svizzera. Ora dispone di due nazionalità (svizzera e __________);
- fino al 2006 ha vissuto in Ticino sempre a __________;
- nel 2006 si è trasferito in __________ (vicino al confine a __________ __________) in un appartamento di proprietà a causa dei disturbi di salute (depressione) della moglie, __________, la quale è nata e ha vissuto in __________ sino al matrimonio contratto il 9 marzo 2002;
- è padre di un figlio, __________, nato dall’unione con __________ il 29 aprile 2003, che vive e frequenta le scuole a __________;
- il 1° maggio 2009 si è iscritto in disoccupazione a seguito del licenziamento ricevuto dalla __________ SA a causa di ristrutturazione aziendale;
- si è separato di fatto dalla moglie a seguito di una crisi coniugale intervenuta dopo il licenziamento dalla __________ SA. La separazione di fatto perdura tuttora, benché in ogni caso non sia stata avviata alcuna pratica di separazione o di divorzio.
Dalle carte processuali emerge, inoltre, che il ricorrente, il 1° aprile 2009 ha concluso un contratto di locazione con effetto dal 1° maggio 2009 per un appartamento di 1 locale, oltre a cucina e sala da bagno a __________ (cfr. doc. 11).
L’assicurato, il 24 aprile 2009, si è poi annunciato all’Ufficio controllo abitanti di __________, indicando quale data di arrivo da ____________________ il 1° maggio 2009 (cfr. doc. 11).
La Polizia comunale di __________, dal 16 marzo al 14 aprile 2010, ha effettuato dei controlli.
Nel Rapporto informativo del 20 aprile 2010 della (doc. 18) e nel relativo Complemento del 16 novembre 2010 (doc. 7) è stato indicato che i controlli sono avvenuti in orari differenti sia diurni che notturni con appostamenti nella zona dove si trova il monolocale dell’assicurato. Sono state pure acquisite varie informazioni tra il vicinato.
Dai controlli è emerso che l’assicurato è stato notato poche volte. La Polizia ha bussato e suonato in diversi orari (14.05; 17.30; 17.00; 11.15; 17.10; 15.00; 16.15; 21.15; 21.00), ma nessuno era presente. E’ stato, altresì, apposto un segno (piccolo pezzetto di legno) sulla cerniera in basso per verificare se la porta veniva aperta. Il segno è sempre risultato ancora applicato.
Durante i periodi 29.4-30.6.2009 e 1.7.-31.12.2009 il consumo di elettricità è stato peraltro nullo.
A tale proposito nel ricorso l’insorgente ha osservato, da un lato, che dall’8 marzo 2010 era attivo presso __________ SA di __________ e che perciò è impensabile che potesse essere in giro o a casa. Dall’altro, che “… raramente consumava dei pasti caldi cucinati in casa, quindi, da un canto, il motivo del poco utilizzo dell’elettricità e, dall’altro, cenando fuori il rientro avveniva dopo le 22.00, ossia dopo il presunto controllo dell’agente di Polizia comunale” (doc. I pag. 4).
Dalle bollette dell’azienda elettrica __________ SA di __________ (doc. 9) si evince, però, che dal 28 aprile al 14 maggio 2009 il consumo di elettricità è stato minimo nella fascia diurna (consumo in kWh/kW: 1, da 208 a 209) e nullo nella fascia notturna (consumo in kWh/kW: 0, da 42 a 42) – dalle ore 22.00 alle 6.00, ossia proprio negli orari in cui l’assicurato afferma di essersi trovato a casa.
Dal 14 maggio al 29 novembre 2009, poi, il consumo di elettricità è stato nullo sia nella fascia diurna (consumo in kWh/kW: 0, da 209 a 209) che in quella notturna (consumo in kWh/kW: 0, da 42 a 42).
Interrogato dal Presidente del TCA in sede di udienza riguardo ai motivi per i quali il consumo di elettricità è stato nullo nella fascia notturna (dalle 22.00 alle 06.00) nel periodo dal 28 aprile al 14 maggio 2009 e nel periodo dal 14 maggio al 29 novembre 2009 (in quel periodo esso è stato nullo pure nella fascia diurna), l’assicurato ha risposto che accendeva la luce del pianerottolo e che comunque è stato spesso assente in quanto ospitato dal suo amico a __________ o fuori da amici, anche a __________ (cfr. doc. XI).
Per quanto attiene ai controlli di Polizia presso il suo appartamento di __________ il ricorrente, in sede di udienza, ha ribadito che in quel periodo lavorava e che per questo motivo non è stato trovato nel monolocale. In quanto ai segni apposti egli ha precisato di essere entrato e uscito ma di non averne mai trovati (cfr. doc. XI).
2.4. Alla luce delle risultanze appena riprodotte e della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.1.), questo Tribunale, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che nel periodo a far tempo dal maggio 2009 l’assicurato non risiedeva dove dallo stesso indicato, ossia in Svizzera a __________ in via __________, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Decisiva, al riguardo, è la circostanza che per il periodo 28 aprile - 29 novembre 2009 nella fascia oraria - a partire dalle ore 22.00 - in cui l’assicurato ha indicato di rientrare al proprio domicilio (cfr. doc. I) il consumo di elettricità è nullo.
In effetti, anche volendo considerare, come sostenuto dall’assicurato, che spesso il medesimo era "fuori da amici", non risulta comunque credibile che egli abbia abitato nel monolocale di __________ senza mai accendere la luce, ritenuto del resto che il lasso di tempo esaminato concerne anche dei mesi autunnali.
Al riguardo è utile evidenziare che il TF, in una sentenza 8C_192/2011 del 20 aprile 2011 con cui il ricorso contro un giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra che aveva confermato una decisione dell’amministrazione di soppressione con effetto ex nunc delle prestazioni assistenziali e di richiesta di restituzione di prestazioni già percepite è stato ritenuto irricevibile per carenza di motivazione, ha indicato che:
" (…)
Le jugement attaqué repose sur la loi genevoise sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS; RS GE J 2 25).
En l'occurrence, les premiers juges ont retenu, en se fondant notamment sur les informations recueillies dans la procédure pénale, les faits suivants : A.________ et son épouse étaient les seuls associés de la société Y.________, fondée en juin 2001, laquelle avait pour but l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers; grâce à l'obtention d'un crédit bancaire, cette société avait acquis un terrain au lieudit V.________ à B.________ en France où elle avait fait construire deux villas en 2004; selon les constatations faites lors d'une perquisition effectuée le 8 juin 2007 à cette adresse dans le cadre d'une commission rogatoire, une des villas était occupée par le recourant et sa famille, l'autre était mise en vente; il ressortait en outre d'un rapport du juge d'instruction (du 19 juin 2007) que le compteur de consommation électrique au domicile officiel de la famille A.________ à G.________ affichait le même chiffre qu'en août 2006, date de la prise de possession de l'appartement; à la même époque, les enfants du recourant étaient scolarisés en France; enfin, A.________ possédait deux voitures immatriculées à son nom en France. Au vu de tous ces éléments, la juridiction cantonale en a déduit que A.________ et son épouse étaient propriétaires de fait de deux villas sises en France au lieudit V.________ à B.________ et qu'ils y avaient résidé durant toute la période déterminante, malgré l'indication d'un domicile à G.________. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence effective pour prétendre au revenu minimum cantonal d'aide sociale n'étant pas remplies, A.________ avait indûment perçu les prestations de l'Hospice Général. (…)”
2.5. La dichiarazione rilasciata dalla moglie del ricorrente il 1° ottobre 2010, con cui ha confermato che a partire dall’inizio dell’anno 2009 sono iniziati i problemi con il marito, che dall’aprile 2009 hanno deciso di vivere separati e che il marito in quel periodo ha trovato l’appartamento di __________ dove risiede tuttora (cfr. doc. A5), non è atta a inficiare la conclusione a cui è giunto il TCA.
E’ vero che secondo la giurisprudenza federale, anche le attestazioni di parenti devono essere prese in considerazione dal Tribunale delle assicurazioni e valutate nel contesto del libero apprezzamento delle prove (cfr. STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 4.2: " Enfin, l'art. 45 al. 3 CPP/GE précise que les ascendants et les descendants de la personne poursuivie, ainsi que son conjoint, peuvent être entendus à titre de renseignement. Que des personnes entendues à titre de renseignement déclarent «ce qu'elles entendent pour des raisons qui leur sont propres», comme le soutient le recourant, n'interdisait pas aux premiers juges de tenir leurs déclarations pour probantes, dans le cadre d'une libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA).").
E’ altrettanto vero, tuttavia, che in casu, proprio nel contesto del libero apprezzamento delle prove, quanto attestato da __________ non risulta concludente per la vertenza sub judice.
La stessa si limita, infatti, a indicare che lei e il marito vivono separati e che il marito risiede tuttora nell’appartamento di __________. La moglie dell’insorgente non fornisce, però, elementi concreti atti a dimostrare l’effettiva residenza del marito a __________.
2.6. Nemmeno gli estratti bancari relativi all’arco di tempo maggio 2009 – novembre 2010 prodotti dall’assicurato alla Sezione del lavoro in sede di opposizione (cfr. doc. 3) consentono di sovvertire l’esito della vertenza.
Dagli stessi, per quanto concerne l’uso della carta bancaria per pagamenti e prelevamenti, emergono infatti non solo degli acquisti e prelevamenti effettuati in Svizzera, ma pure molti effettuati in __________.
Il TCA non misconosce che nel ricorso l’insorgente ha puntualizzato che una seconda carta EC è stata lasciata alla moglie in __________ (cfr. doc. I).
Dagli addebiti, tuttavia, non è possibile risalire a chi abbia utilizzato le carte. Non vi sono indicazioni differenti, ad esempio numeri di carta diversi.
Inoltre risultano numerosi addebiti della carta di credito. Dai medesimi non si può evincere dove la carta di credito sia stata utilizzata.
Gli estratti bancari, quindi, non attestano alcuna residenza effettiva in Svizzera.
In proposito non va dimenticato che __________ si trova a pochi km dal confine svizzero, per cui, se può risultare facile effettuare acquisti in __________ pur vivendo in __________, altrettanto agevole risulta comperare in Svizzera abitando in __________.
Non sono peraltro sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera le circostanze di frequentare qualche amico (al Presidente del TCA in sede di udienza ne sono stati indicati unicamente tre: __________, responsabile della ditta __________ di __________; __________ e __________; cfr. doc. XI) in Svizzera e di essere affiliato al Sindacato __________.
Va, infine, qui ricordato che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.
Infatti nella STFA C 290/03 del 6 marzo 2006 il TFA si è così espresso: “(…) Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…).“.
2.7. In esito alle considerazioni di cui sopra, secondo questo Tribunale, a ragione la Sezione del lavoro ha stabilito che dal 1° maggio 2009 l’assicurato, dal profilo della sola LADI, non adempie i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.
Si tratta ora di stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato ai sensi dell’ALC.
2.8. In una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il Tribunale federale ha stabilito che in applicazione del diritto internazionale, e meglio del Reg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera - sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI - qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
L’Alta Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato diverso dal “vero” frontaliero di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri” non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.
I frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.
Il frontaliero "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
Nel caso di specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto un frontaliero “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.
In particolare l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era socio attivo di associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che riceveva presso un fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si era, del resto, trasferito in un paesino in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera.
Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
In questa sentenza il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) 6.3 Per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione, che consistono non soltanto nell'erogazione di somme di denaro, ma anche nell'aiuto alla riqualificazione professionale fornito dagli uffici del lavoro ai lavoratori che si sono messi a loro disposizione, il regolamento n. 1408/71 mira quindi a garantire al lavoratore migrante le prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione. Assume di conseguenza importanza decisiva la questione di sapere in quale Stato la persona interessata dispone delle migliori possibilità di reintegrazione professionale (DTF 132 V 61 consid. 6.4; sentenza della CGCE del 12 giugno 1986 nella causa 1/85, Miethe, Racc. 1986 pag. 1837, punto 16; più in generale sulla rilevanza della giurisprudenza della CGCE ai fini interpretativi dell'ALC cfr. l'art. 16 cpv. 2 ALC e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 24 luglio 2006, I 667/05, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale).
Da questo punto di vista si deve ammettere che l'art. 71 n. 1 lett. a punto ii, stabilendo il principio secondo cui in caso di disoccupazione completa il lavoratore frontaliero (quello "vero") che risponda alla definizione di cui all'art. 1 lett. b del regolamento beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza, presuppone implicitamente che detto lavoratore fruisca in questo Stato delle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione (sentenza Miethe, già citata, punto 17; in questo senso pure la sentenza della CGCE del 15 marzo 2001 nella causa C-444/98, de Laat, Racc. 1998 pag. I-2229, punto 32). Come l'ha ben illustrato l'Avvocato generale Lenz nelle sue conclusioni nella causa Miethe, il sistema messo in piedi si spiega con la considerazione che le persone interessate (i "veri" frontalieri) non hanno normalmente un legame particolare con lo Stato di occupazione. Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi. È pertanto nello Stato di residenza che devono più opportunamente essere adottate le misure di accompagnamento essenziali quali il servizio di collocamento (conclusioni nella causa Miethe, Racc. 1986 pag. 1842).
7.
7.1 Con la sua giurisprudenza, di cui anche il Tribunale federale deve tenere conto (art. 16 cpv. 2 ALC), la CGCE ha tuttavia attenuato il principio per cui il "vero" frontaliero in disoccupazione completa debba sempre rigorosamente essere rinviato al mercato del lavoro dello Stato di residenza (art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71). Ha infatti stabilito che lo scopo perseguito dall'art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71 non può essere raggiunto qualora il lavoratore in disoccupazione completa, pur rispondendo alla definizione dettata dall'art. 1 lett. b dello stesso regolamento, abbia eccezionalmente conservato nello Stato dell'ultima occupazione legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, ha precisato la Corte di giustizia, tale lavoratore dev'essere considerato "diverso dal lavoratore frontaliero" ai sensi dell'art. 71 e rientrare conseguentemente nella sfera di applicazione del n. 1 lett. b di detto articolo. Tuttavia, hanno concluso i giudici lussemburghesi, spetta esclusivamente al giudice nazionale stabilire se il lavoratore che risieda in uno Stato diverso dallo Stato d'occupazione abbia conservato le migliori possibilità di reinserimento professionale e debba, di conseguenza, rientrare nel campo applicativo dell'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71 (sentenza Miethe, citata, punti 18 e 19). Il lavoratore interessato non dispone così in questo caso di un diritto di scelta incondizionato, la decisione essendo demandata alle autorità competenti dello Stato di occupazione (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 980; Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37 nota 23; della stessa autrice inoltre: Die soziale Sicherheit der Arbeitslosen in der Verordnung [EWG] Nr. 1408/71 und in den bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und ihren Nachbarstaaten, tesi Zurigo 2000, pag. 85 [in seguito: Usinger-Egger, tesi]; Ueli Kieser, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die Arbeitslosenversicherung, in: AJP/PJA 2003, pag. 283 segg., pag. 290, nota 97; in favore di un diritto di scelta si esprimono invece Eichenhofer, in: Fuchs, op. cit., no. 3 all'art. 71 del regolamento n. 1408/71, e Frans Pennings, Introduction to European Social Security Law, 4a ed., Anversa/Oxford/New York 2003, pag. 228, 230 e 235).
7.2 Questa giurisprudenza è stata resa nell'ambito di una procedura di decisione pregiudiziale. La CGCE doveva pronunciarsi in merito ad alcune domande d'interpretazione dell'art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71 sottopostele dal Bundessozialgericht tedesco in relazione alla situazione di un cittadino tedesco (Horst Miethe) che aveva sempre lavorato e vissuto in Germania. Quest'ultimo pur continuando a lavorare come rappresentante di commercio per una ditta tedesca ad Aquisgrana, si era trasferito, insieme alla moglie, in Belgio per permettere ai loro figli, che frequentavano un collegio belga, di tornare a casa ogni sera. Miethe, oltre a essere rimasto iscritto nei registri di polizia tedeschi, aveva conservato in Germania, presso la suocera, un ufficio e una possibilità di pernottamento. Perso il lavoro, si era messo a disposizione dell'ufficio di collocamento tedesco, chiedendo l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione, che le autorità tedesche tuttavia gli rifiutarono per la sua posizione di frontaliero e per il fatto che, in quanto tale, doveva rivolgersi alle competenti istituzioni belghe. Donde la vertenza giudiziaria e la susseguente domanda pregiudiziale alla CGCE (cfr. sentenza citata, punti 3 segg., e conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, Racc. 1986 pag. 1838 segg.; cfr. pure la menzionata Circolare del seco C-AD-LCP, B54).
7.3 La giurisprudenza Miethe ha ispirato la formulazione della prima nota a piè di pagina alla cifra 1, sezione A, Allegato II ALC secondo cui "i lavoratori frontalieri possono mettersi a disposizione del mercato del lavoro nello Stato della loro residenza o, se vi hanno conservato legami personali e professionali tali da avervi migliori opportunità di reinserimento professionale, nello Stato del loro ultimo lavoro. Essi realizzano i propri diritti alle indennità di disoccupazione nello Stato in cui si mettono a disposizione del mercato del lavoro" (cfr. pure FF 1999 p. 5281).
8.
Il Segretariato ricorrente osserva che H.________, avendo percepito le indennità di disoccupazione in Italia e avendo pendente con le stesse autorità una vertenza circa l'estensione del sostegno ottenibile (trattamento speciale previsto per i frontalieri a norma della legge interna italiana anziché indennità ordinarie), avrebbe di per sé esplicitamente riconosciuto di considerarsi quale "vero" frontaliero e di poter unicamente fare valere il diritto alle indennità dello Stato di residenza. Il seco fa inoltre notare che, mentre nel caso Miethe quest'ultimo presentava un legame molto stretto con lo Stato di occupazione - avrebbe così continuato a possedere una tessera per venditori ambulanti valevole soltanto in Germania - a fronte di una possibilità di reinserimento professionale in Belgio molto limitata, il resistente, oltre a non disporre di un secondo appartamento in Svizzera, qui non godrebbe delle migliori opportunità professionali, le stesse essendo uguali, se non addirittura migliori, nello Stato di residenza, ossia in Italia. A mente del seco, l'annuncio alla disoccupazione svizzera non sarebbe stato motivato dalle migliori opportunità di reinserimento nel nostro Paese, ma bensì semplicemente dal fatto che qui avrebbe potuto beneficiare di più consistenti indennità di disoccupazione. Per il resto sostiene che la CGCE avrebbe imposto di applicare la sentenza Miethe in modo restrittivo e di negare ai veri lavoratori frontalieri un diritto di scelta. Di conseguenza un'applicazione analogica di tale prassi al caso di specie, come ha per contro ritenuto l'istanza precedente, non si giustificherebbe.
9.
Giustamente la parte resistente ricorda che il fatto di essersi rivolta alle autorità italiane e di avere chiesto in Italia il versamento delle indennità di disoccupazione non è certamente da ascrivere a una sua libera scelta, bensì è da ricondurre alle erronee, o quantomeno incomplete, indicazioni fornite dagli organi di esecuzione della LADI, che non gli avrebbero accennato all'eventualità - più che teorica, considerata la sua situazione - di fare capo all'assicurazione svizzera. Questi ultimi lo avrebbero chiaramente indirizzato all'INPS. Non avendo motivo per dubitare della competenza e della pertinenza delle informazioni ricevute, egli si sarebbe semplicemente limitato a seguire le istruzioni e a fare pieno affidamento nelle indicazioni delle autorità elvetiche. Questa osservazione merita piena tutela. L'istruttoria cantonale ha infatti appurato la circostanza raccogliendo in particolare le testimonianze del caposede URC, O.________, e di C.________ che non lasciano spazio ad altra interpretazione se non a quella cui è giunta la Corte cantonale. Su tale questione non mette pertanto più conto di tornare, tanto più che il seco nemmeno contesta - giustamente - l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. La richiesta (iniziale) di prestazioni italiane di disoccupazione è pertanto spiegabile alla luce di queste indicazioni. Va da sé che in ogni caso, qualora si dovesse concludere per un obbligo di prestazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera, le prestazioni già ricevute dalle autorità italiane non potranno essere cumulate (art. 12 del regolamento n. 1408/71).
10.
Fatta questa premessa, resta da esaminare se H.________ poteva essere considerato come un ("vero", anche se atipico) frontaliero nel senso della giurisprudenza Miethe.
10.1 La già citata Circolare del seco C-AD-LCP osserva a tal proposito che per essere considerato un lavoratore ai sensi della giurisprudenza Miethe, la persona interessata deve conservare, cumulativamente, legami personali e professionali stretti nello Stato d'impiego (cifra marg. B55). Indizi a sostegno dell'esistenza di simili legami personali sono ad esempio la presenza di un secondo domicilio nello Stato d'impiego e la partecipazione alla vita sociale in tale Stato (membro di un'associazione sportiva, culturale o professionale, ecc. [cifra marg. B56]). A sostegno di stretti legami professionali la circolare menziona per contro, sempre a titolo di esempio, la circostanza che l'ultima professione appresa può essere esercitata soprattutto nello Stato dell'ultimo impiego (diploma nazionale), che la persona interessata dispone di un secondo domicilio in tale Stato, in modo da non dovere rientrare regolarmente, almeno una volta a settimana, al suo domicilio ufficiale, come pure il fatto che essa vi lavora già da svariati anni (cifra marg. B57; sulla portata, non vincolante per il giudice delle assicurazioni sociali, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 125 consid. 4.4, 203 consid. 5.1.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 232 consid. 2.1 e sentenze ivi citate).
10.2 Quanto all'esistenza degli stretti legami personali con lo Stato d'impiego, il seco giustamente non sembra contestarla. Ci si limita pertanto ad osservare che il resistente - celibe e senza figli, i cui parenti più prossimi sono una sorella che vive in Gran Bretagna e una zia che abita nel Cantone X.________ - , benché disponga di conoscenze scritte e orali di italiano molto buone, è di madre lingua tedesca. Egli è socio attivo e impegnato di due associazioni svizzere per la tutela degli animali, è abbonato a giornali e riviste svizzere, che riceve presso un fermo posta ad A.________ (TI), e incontra regolarmente suoi ex colleghi a L.________ (TI) e suoi amici a Z.________ (CH), dove si trova peraltro anche il suo dentista. A ciò si aggiunge che la decisione di trasferirsi a I.________ (un paesino italiano di 871 abitanti in prossimità [ca 7km] della frontiera svizzera, alla cui vita comunale l'interessato non sembrerebbe partecipare) dopo avere trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera - e apparentemente fino al 1999 nella Svizzera tedesca -, appare influenzata da contingenze esterne, non proprio totalmente frutto di una sua libera scelta. Emerge infatti dalle dichiarazioni rese da H.________ in sede procedurale che, presso la sua precedente abitazione ticinese, egli sarebbe stato ultimamente oggetto di atti vandalici e intimidatori (rottura dei vetri e taglio delle gomme dell'autovettura) da parte di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia. Atti, che l'interessato ricondurrebbe al fatto che, con il suo intervento, avrebbe convinto il suo precedente locatore a sfrattare due vicini tossicodipendenti che lo turbavano nel riposo notturno e nel suo bisogno di tranquillità, e che il mantenimento della residenza in Ticino non avrebbe probabilmente favorito a fare cessare. Da ultimo ma non per ultimo, non va dimenticato che se il mantenimento di stretti legami personali con il luogo d'impiego era comunque stato riconosciuto nella vertenza Miethe (cfr. soprattutto conclusioni dell'Avvocato generale, Racc. 1986 pag. 1840), nonostante l'interessato avesse trasferito la residenza in altro luogo (Belgio) per importanti motivi familiari (per vivere tutti sotto lo stesso tetto), ben difficilmente questo legame potrebbe ora essere negato nella presente fattispecie.
10.3 Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente, il giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti legami professionali con la Svizzera.
10.3.1 Eccezion fatta per il breve, e ormai lontano, periodo dal 1966 al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale e del mercato del lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente paragonabile a quella attuale -, H.________ ha infatti effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca. Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo reinserimento in qualità di agente bancario risulterebbe più facile a Como o a Milano che non in Svizzera appare quantomeno opinabile. Da un lato, l'affermazione astrae dalle peculiarità personali e culturali dell'interessato, poc'anzi esposte, dall'altro sembra ignorare che l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità di "responsabile reparto lettere di credito e garanzie", non può prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare che disciplina in dettaglio l'attività bancaria in esame, ben difficilmente l'interessato, ormai sessantenne e già difficilmente collocabile in Svizzera, come dimostrano le finora infruttuose ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non addirittura migliori opportunità di reinserimento professionale nella vicina Lombardia. A ciò si aggiungono le difficoltà, per non dire l'impossibilità, di reintegrazione professionale in Italia legate all'età che rendono ancora più improbabile l'opportunità di reperire una nuova occupazione in un Paese in cui l'età pensionabile si situa intorno ai 59 anni (in linea con la media europea; cfr. www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag. 63).
Né si potrebbe propriamente sostenere che i legami professionali di H.________ con la Svizzera sarebbero meno importanti di quelli che poteva fare valere Horst Miethe con la Germania nella nota vertenza in qualità di rappresentante (itinerante) di commercio; non fosse altro per la mancanza di un vero vincolo di ubicazione per quest'ultima attività. Quanto al fatto che la tessera professionale, di cui sarebbe stato in possesso Horst Miethe anche dopo la sua iscrizione alla disoccupazione, avrebbe avuto validità solo in Germania, la circostanza, oltre a porre qualche legittima perplessità dal profilo dell'eventuale compatibilità con il diritto comunitario, non risulta comunque in questi termini né dalla sentenza della CGCE né dalle conclusioni dell'Avvocato generale.
10.3.2 Né è atto infirmare questa convinzione il fatto che H.________ non disporrebbe di un secondo alloggio o addirittura, secondo la formulazione della citata Circolare del seco (cifra marg. B57), di un secondo domicilio ("Zweitwohnsitz"; "second domicile") in Svizzera, come sarebbe invece stato il caso del signor Miethe nella nota vertenza. Contrariamente a quanto sembra sottintendere il seco, in nessun modo la CGCE (o l'Avvocato generale nelle sue conclusioni, sostanzialmente seguite dalla Corte) ha infatti dichiarato necessaria questa condizione (e tanto meno quella di un secondo domicilio, visto e considerato che il signor Miethe disponeva di una semplice possibilità di pernottamento presso la suocera) per potere ammettere l'esistenza di stretti legami (personali e) professionali con lo Stato d'ultimo impiego. Né, a ben vedere, la Corte di giustizia si è in realtà concretamente pronunciata sulla situazione specifica di Horst Miethe, avendo essa piuttosto demandato al giudice nazionale il compito di stabilire se il singolo lavoratore avesse conservato nello Stato membro dell'ultima occupazione legami personali e professionali tali da ivi disporre delle migliori possibilità di reinserimento professionale (conformemente alla procedura di rinvio procedurale ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE la Corte di giustizia si limita infatti a rispondere alle questioni d'interpretazione del diritto comunitario che le vengono sottoposte dai giudici nazionali, mentre questi ultimi rimangono i soli competenti a statuire sul merito tenendo conto delle circostanze di fatto e di diritto delle vertenze in esame [DTF 130 II 120 consid. 6.1 con riferimenti]).
Per il resto, va comunque osservato, in via abbondanziale, che anche la Circolare del seco considera questo aspetto (la presenza di un "secondo domicilio" nel luogo di lavoro) unicamente come uno tra i possibili indizi per ammettere il necessario legame con lo Stato d'impiego. Ciò che non esclude pertanto l'applicazione della giurisprudenza Miethe nel caso di specie.
10.3.3 Anche un esame comparativo conferma la tesi qui sostenuta dell'esistenza del necessario legame professionale con lo Stato d'ultimo impiego. È infatti utile rilevare che la giurisprudenza Miethe viene regolarmente applicata in altri Paesi europei, ad esempio nei confronti dei cittadini germanici e belgi residenti nelle zone di frontiera dei Paesi Bassi, che lì si trasferiscono per potere beneficiare delle condizioni più favorevoli di acquisto di un'abitazione, e dove le stesse persone, una volta cadute in disoccupazione, vengono indirizzate all'assicurazione di disoccupazione dello Stato d'ultimo impiego (cfr. Pennings, op. cit., pag. 235 seg.).
10.3.4 A ciò si aggiunge che il sistema introdotto dalla CGCE a correzione della norma generale di cui all'art. 71 n. 1 lett. a punto ii del regolamento n. 1408/71 e allo scopo di tenere conto, per ragioni di equità, delle situazioni concrete che possono venirsi a creare e per le quali l'applicazione della norma generale darebbe luogo a delle indesiderate distorsioni, rendendo segnatamente più difficile le reintegrazione professionale (conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe, Racc. 1986 pag. 1843), oltre a già trovare applicazione altrove, si giustifica anche alla luce del fatto che, operando diversamente, uno Stato verrebbe altrimenti chiamato a erogare le prestazioni in favore di lavoratori per rapporto ai quali è per contro stato privato dei relativi contributi di disoccupazione (Pennings, op. cit., pag. 236; in questo senso pure Usinger-Egger, tesi, pag. 94; cfr. pure le conclusioni dell'Avvocato generale Lenz nella causa Miethe, Racc. 1986 pag. 1844). Ora, è vero che il Protocollo addizionale all'Allegato II ALC concernente l'assicurazione contro la disoccupazione, alla cifra 2 e 3, stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'ALC, la retrocessione dei contributi dei lavoratori frontalieri all'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, quale è disciplinata negli accordi bilaterali rispettivi (in casu cfr. l'Accordo italo-svizzero sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri; RS 0.837.945.4), continua a essere applicata. Se nondimeno ci si limita ad applicare la menzionata disposizione convenzionale - peraltro di natura provvisoria e transitoria - unicamente ai "veri" e tipici lavoratori frontalieri, cosa che il suo tenore letterale e la sua ratio consentono senz'altro di fare, ecco che (anche) la considerazione di fondo legata alla necessità di correggere le suindicate distorsioni mantiene la sua integrale validità nel presente contesto.
10.3.5 Per rispondere quindi alle ulteriori allegazioni ricorsuali, se è pur vero che la giurisprudenza Miethe non conferisce alle persone interessate un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali, d'altra parte non si può nemmeno propriamente affermare, come sostiene invece il seco, che la CGCE avrebbe invitato a un'applicazione restrittiva di tale prassi. L'analisi della sentenza e delle conclusioni dell'Avvocato generale come pure l'esame comparativo attestato dall'esempio olandese (consid. 10.3.3) non corroborano questa tesi. Al contrario, non manca chi, in dottrina, non esita a fare notare come la Corte di giustizia avrebbe sottovalutato la portata della sua giurisprudenza (Pennings, op. cit., pag. 235: "The Court may have understimated the number of situations in which the Miethe rule can apply"). A ciò si aggiunge che il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30 aprile 2004), che dovrebbe sostituire e semplificare il regolamento n. 1408/71, anche se per la Svizzera non è ancora stato dichiarato vincolante, oltre a recepire la giurisprudenza Miethe, prevede, al suo art. 65 n. 2, addirittura un diritto di opzione in favore dei lavoratori frontalieri (cfr. pure Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen, pag. 37, nota 23 in fine).
10.3.6 Infine, contrariamente a quanto lascia intendere la Circolare C-AD-LCP, la giurisprudenza Miethe nemmeno esige che i contatti debbano essere molto più stretti con lo Stato d'ultimo impiego - anche se nel caso di specie risultano effettivamente esserli - che non con lo Stato di residenza. La CGCE si è infatti, ma pur sempre, limitata a richiedere l'esistenza di legami con lo Stato d'impiego tali da fare qui apparire le migliori possibilità di reinserimento professionale. Sono pertanto queste ultime che devono risultare maggiori nello Stato d'ultimo impiego (in questo senso pure Edgar Imhof, FZA/EFTA-Übereinkommen und soziale Sicherheit, Ein Überblick unter Berücksichtigung der bis Juni 2006 ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung zum materiellen Koordinationsrecht, in: Jusletter del 23 ottobre 2006, cifra marg. 43 e nota 122). Ciò che, per quanto detto, si realizza senz'altro nel caso di specie.
10.4 Visto quanto precede, si deve concludere che H.________ poteva, come hanno ritenuto i primi giudici, essere considerato un ("vero", anche se atipico) frontaliero nel senso della giurisprudenza Miethe e avrebbe potuto per principio, contrariamente alle indicazioni fornitegli dagli organi competenti, rivolgersi all'assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° marzo 2004. In tali condizioni, la pronuncia cantonale merita di essere confermata, la causa essendo rinviata all'amministrazione affinché verifichi l'adempimento degli ulteriori presupposti necessari per il diritto alle indennità di disoccupazione."
Riguardo al nuovo Reg. 883/2004, menzionato al consid. 10.3.5. della sentenza appena esposta e prevedente all'art. 65 N° 2 un diritto di opzione per i lavoratori frontalieri, va segnalato che lo stesso, in vigore dal maggio 2004, è applicabile nei Paesi UE, unitamente al relativo Regolamento di applicazione 987/2009 dal 1° maggio 2010.
Per quel che attiene, invece, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi AELS e della Groenlandia restano in vigore, perlomeno provvisoriamente, i Reg. 1408/71 e 574/72 (cfr. B. Kahil-Wolff, “Le règlement CE 883/04 et son règlement d’application - quels avantages pour les assurés?”, in CGRSS n° 40-2008 pag. 43 segg. (46, 54); www.zas.admin.ch; doc. XIII).
In una sentenza 38.2008.5 del 9 giugno 2008 questo Tribunale ha invece negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…)
Da quanto appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera si è comunque affievolito da quando l’assicurato, nel _____, si è trasferito in __________.
Pur vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del fratello e della famiglia di questi a _____, non ha addotto di frequentare amici e conoscenti in Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a parte la generosa e ammirevole donazione di sangue a _____.
Per quel che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che ______ ha sempre lavorato in Svizzera dove ha pure frequentato per quattro anni due scuole a ____ e _____, diventando nel 1980 _____ e ______ (cfr. doc. XIII; A5).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al Presidente del TCA, l’attività dal medesimo svolta presso la ____ dal ____ al _____, seppure con qualche modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza finanziaria e bancaria a istituti sia svizzeri che internazionali a livello informatico e procedurale. L’assicurato ha precisato che “ero la persona che stava a colloquiare con gli utenti, loro mi dovevano spiegare le loro esigenze e io dovevo tradurle in parole informatiche al servizio che realizzava programmi o procedure o che dovevano mettere mano alla logistica” (doc. XIII).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che _____, per la ______, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in ______, _______, ______, ______e ______ (cfr. doc. XIII).
Il solo fattore età avanzata - l’assicurato, nato il ______, al momento del licenziamento alla fine del _____ aveva _____ e quando è stata emanata la decisione su opposizione _____ - non è di per sé sufficiente per concludere che esistono migliori opportunità di reperire una nuova occupazione in Svizzera.
In effetti un assicurato sessantenne a causa dell’età è difficilmente collocabile anche in Svizzera. In sede di udienza dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in un anno l’Ufficio regionale di collocamento di _____ gli ha sottoposto solamente una proposta di impiego (cfr. doc. XIII).
E’, poi, utile sottolineare che l’assicurato di cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06 (cfr. consid. 2.8.), a differenza di _____, era celibe, senza figli e si era trasferito in __________ unicamente nel ____ - tre anni prima della disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà di restare in __________ dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva subito atti vandalici e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).
Il trasferimento di ____ da _____ all’__________ nel lontano ____ non risulta, invece, essere stato influenzato da contingenze esterne. Egli ha piuttosto indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita doveva iniziare la scuola elementare e che a _____ vi era un problema di lingua (cfr. doc. XIII).
Quest’ultimo elemento denota un legame piuttosto debole con la Svizzera. L’assicurato ha, infatti, dato prevalenza all’aspetto della lingua e della cultura del Paese di origine suo e della moglie, ossia l’__________, rispetto al plurilinguismo svizzero e alla completa integrazione in Svizzera. Tra l'altro egli si è trasferito da __________ all'__________ anziché venire ad abitare in __________, Cantone di lingua __________.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere che ______ non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.
Egli non va, dunque, considerato quale frontaliero “vero” anche se atipico e di conseguenza non avrebbe potuto rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° gennaio 2004.
(…)”
Con giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicato in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277, la nostra Massima Istanza, accogliendo un ricorso della Sezione del lavoro interposto contro una sentenza del TCA (38.2008.51 del 17 giugno 2009) che aveva ritenuto un assicurato un vero frontaliero atipico riconoscendogli il diritto all’indennità di disoccupazione sempre che tutti i presupposti del diritto fossero adempiuti, ha stabilito che per quanto concerneva la sola normativa interna, difettava, nel caso di specie, al lavoratore il presupposto della residenza in Svizzera.
Per
quanto atteneva al Reg. CEE 1408/71 e alla relativa giurisprudenza della CGCE
(vertenza Miethe), secondo cui un lavoratore frontaliero può beneficiare
dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di
residenza, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato
dell’ultima occupazione) dei legali personali e professionali tali da disporre
in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale
(frontaliero «vero» ma atipico; al riguardo cfr. RtiD II-2007 N. 45 pag. 227
segg. = DTF 133 V 169), non era data una situazione «atipica» tale da
giustificare l’applicazione della giurisprudenza Miethe.
Anche relativamente ai legami professionali, la fattispecie differiva da quella
accertata nei due casi menzionati.
In concreto, infatti, a differenza delle situazioni trattate nella vertenza
Miethe e nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg. (= DTF
133 V 169), il ricorrente aveva conservato il centro delle sue relazione personali
in __________. Egli aveva sempre vissuto in __________. Il ricorrente non
poteva prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera, nel
settore lavorativo rilevante, ossia nell’attività di specialista in informatica
nella quale si era reinserito e non già nel precedente mestiere di pittore.
Contestualmente il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
8.2 Nel caso di specie la situazione è ben diversa da quella "atipica" trattata nella vertenza Miethe. In quella causa, l'interessato, cittadino tedesco con formazione professionale conseguita in Germania, aveva in precedenza sempre vissuto nel suo paese d'origine. L'unico legame con il Belgio era il domicilio impostogli quale soluzione temporanea dalle concrete circostanze familiari. Anche nella fattispecie esaminata nella già citata sentenza pubblicata in DTF 133 V 169, l'interessato, di nazionalità elvetica, nato e cresciuto in Svizzera, dove aveva conseguito il diploma di impiegato di commercio, aveva, eccezion fatta per un periodo di tre anni, sempre abitato e lavorato in Svizzera. La sua decisione di trasferirsi in Italia, in un villaggio in prossimità della frontiera, era stata condizionata da elementi esterni (atti vandalici e intimidatori presso la precedente abitazione ticinese). In ambedue i casi, in cui l'autorità giudicante ha riconosciuto l'esistenza di legami personali più stretti con il precedente paese di residenza, la presa di domicilio all'estero avvenne più o meno casualmente. Ciò a differenza del qui ricorrente, il quale è cresciuto e ha sempre vissuto in Italia. Nel 1989 L.________ aveva conosciuto sua moglie, che allora abitava a O.________. Pur lavorando da quell'epoca in Svizzera, a C._________, egli mantenne il proprio domicilio in Italia, dove sua moglie decise di seguirlo. I figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999, frequentano le scuole in Italia. Avesse l'opponente avuto i pretesi solidi legami personali con la Svizzera, dopo il matrimonio avrebbe potuto raggiungere sua moglie e prendere domicilio in Svizzera. Il domicilio in Italia inoltre non dipende in concreto da circostanze particolari, senza le quali l'interessato avrebbe eletto domicilio in Svizzera. Da quanto precede, si deve quindi dedurre che egli ha conservato il centro delle sue relazioni personali in Italia. Il matrimonio con una cittadina svizzera e la sua nazionalità elvetica, acquisita dopo il matrimonio, non sono fattori decisivi in quest'ambito. Neppure sono determinanti gli affermati stretti legami che l'opponente intrattiene con la suocera e con alcuni amici in Svizzera, ritenuto come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.
8.3 La fattispecie in esame differisce da quella accertata nei due suddetti casi anche per quanto concerne i legami professionali. Nella vertenza Miethe, l'interessato aveva lavorato per tutto il tempo in Germania, nella sua professione di rappresentante di commercio. Egli fece inoltre valere che la tessera professionale di cui era in possesso aveva validità solo in Germania. Nella DTF 133 V 169, l'interessato aveva pure effettuato praticamente tutta la sua carriera professionale presso una banca in Svizzera. Decisivo per ammettere gli stretti legami professionali con il nostro Paese venne ritenuto il fatto che l'attività da lui svolta non poteva prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare disciplinante in dettaglio la sua attività bancaria, ben difficilmente l'interessato avrebbe avuto comparabili possibilità di reinserimento professionale sul mercato del lavoro italiano. In concreto la situazione è diversa. L.________ non può prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera nel settore lavorativo rilevante. Da questo profilo determinante è unicamente il suo reinserimento nell'attività di specialista in informatica, e non già nel precedente mestiere di pittore. L'attestato di capacità professionale conseguito nel campo dell'informatica, che conosce meno differenze fattuali, gli permette di accedere teoricamente con le stesse possibilità al mercato di lavoro italiano. Ad ogni modo, nel presente caso non vi sono condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti in DTF 133 V 169; e neppure sono date conoscenze pluriennali del mercato, quali quelle di cui l'interessato disponeva nella vertenza Miethe. La circostanza che l'opponente abbia conseguito la sua formazione nel ramo dell'informatica in Svizzera non costituisce elemento di rilievo, quando si consideri che molti frontalieri occupati ad esempio nell'industria orologiera beneficiano di una formazione o di un perfezionamento professionale nel nostro Paese. E nemmeno la durata dell'attività in Svizzera configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da tanti anni in Svizzera.
8.4 In sostanza, alla luce di tutte le circostanze, nella fattispecie in esame non è data una situazione "atipica" tale da giustificare l'applicazione della giurisprudenza Miethe.
9.
Stante quanto precede, in concreto, non si può concludere per la presenza di una situazione "atipica" che conduca a considerare più favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello Stato dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di residenza. Ne segue che il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto e il giudizio impugnato annullato. (…)”
2.9. Questa Corte, in primo luogo, ribadisce che la possibilità di considerare un assicurato quale “vero frontaliero atipico”, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale, e dunque di fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera è in ogni caso di carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15 aprile 2008) rispetto alla norma generale secondo cui il lavoratore frontaliero (quello “vero”) che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede (cfr. art. 71 n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)
In secondo luogo, il TCA rileva che la presente fattispecie si differenzia su diversi punti dal caso Miethe e dalla vertenza di cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte (cfr. consid. 2.8).
In effetti, per quanto concerne i legami personali in Svizzera, anche ammettendo che l’assicurato
- ha vissuto in Svizzera, a __________ dal 1988 al 2006, dapprima fino al 1996 convivendo con i genitori, successivamente abitando da solo fino al 2002, in seguito con la moglie (matrimonio contratto il 9.3.2002) e con il figlio (nato il 29 aprile 2003);
- ha acquisito la nazionalità svizzera (naturalizzato) nel 2005;
- frequenta alcuni amici in Svizzera;
- è affiliato al Sindacato __________;
- dal 1° maggio 2009 ha preso in locazione un monolocale a __________ (cfr. doc. 27; I; XI; 11).
decisive, ai fini della presente vertenza, risultano piuttosto le seguenti circostanze:
- l’assicurato è nato in __________, a __________, nel 1969, dove ha vissuto fino all’età di 19 anni e dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e l’Istituto tecnico Commerciale, ottenendo il diploma di Ragioniere Perito Commerciale nel 1989;
- dal 1990 al 1993 ha frequentato l’Università statale di __________, senza però terminare gli studi;
- ha mantenuto anche la nazionalità __________;
- nel 2006 si è trasferito con la moglie (nata e vissuta in __________ fino al matrimonio avvenuto il 9 marzo 2002) e il figlio in __________ a __________, andando ad abitare in un appartamento di loro proprietà;
- il figlio frequenta le scuole a ____________________;
- i suoi genitori abitano in __________ (cfr. doc. 27; 29; I ; XI).
Da quanto appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera, perlomeno a partire dal 2006, quando l’assicurato con la sua famiglia si è ritrasferito in __________ - pur non ignorando che il medesimo ha indicato che il motivo del trasferimento era da ricondurre a dei disturbi di salute della moglie (“Mia moglie ha iniziato ad avere delle crisi depressive, si sentiva molto isolata, forse ciò anche a causa della zona nella quale vivevamo: Era in terapia dal dr. med. __________ il quale le ha consigliato di cambiare ambiente. Mia moglie non si trovava bene con le nostre regole”; cfr. doc. XI) - è comunque fievole.
Pur vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione della frequentazione di pochi amici (al Presidente del TCA in sede di udienza ne sono stati indicati unicamente tre: __________, responsabile della ditta __________; __________ e __________ a __________; cfr. doc. XI), ha negato di fare parte di associazioni culturali o sportive (è stato iscritto presso la scuderia di rally __________ solamente fino al 1992, cfr. doc. XI). Neppure ha addotto di svolgere particolari attività sociali.
Egli, inoltre, ha sì ricevuto il quotidiano la __________, tuttavia unicamente per un mese nel 2009 e per un mese nel 2010 beneficiando di vincite (cfr. doc. I; XI).
Per quel che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che l’insorgente ha sempre lavorato in Svizzera.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione dell’udienza del 2 maggio 2011 davanti al Presidente del TCA, l’attività svolta dal medesimo nel settore degli acquisti dal 1994 al 2009, e più precisamente di responsabile acquisti dal 2003 al 2009 quando si è annunciato alla disoccupazione (cfr. doc. 29), consisteva nel procurare alla ditta sua datrice di lavoro le materie prime, sovrastrutture e infrastrutture necessarie al ciclo produttivo, anche tramite la gestione dei magazzini, gestendo il portafoglio dei fornitori ( cfr. doc. XI).
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alla conoscenza di usi commerciali specifici e del quadro legislativo nazionali.
Quanto fatto valere dal ricorrente, e meglio di aver conservato in Svizzera legami personali e professionali tali da avere migliori opportunità di reinserimento professionali nel nostro Paese, poiché ha esercitato un’attività lucrativa solo ed esclusivamente in Svizzera (cfr. doc. V), non è rilevante.
Infatti, in proposito, il TF nel giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.3., pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277. sopra menzionato (cfr. consid. 2.8.), ha osservato che la durata dell'attività in Svizzera non configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da tanti anni in Svizzera.
2.10. Alla luce delle argomentazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere che il ricorrente non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.
Egli non va, dunque, considerato quale frontaliero atipico e di conseguenza gli va negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera a partire dal 1° maggio 2009.
La decisione su opposizione del 27 dicembre 2010 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
2.11. A titolo abbondanziale va, in ogni caso, sottolineato che la situazione problematica di quegli assicurati svizzeri che, essendo domiciliati in __________ e avendo lavorato in Svizzera, non possono beneficiare delle indennità speciali per frontalieri a norma della legge interna __________, né eccezionalmente delle indennità di disoccupazione in Svizzera, nel caso in cui non adempiano i requisiti dei “frontalieri atipici” (cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25 gennaio 2007) è nota e richiede un'adeguata soluzione.
Al riguardo giova rilevare che il Consigliere agli Stati on. __________, il 22 giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione disoccupazione. Discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________”, del seguente tenore:
" Da diversi anni, i frontalieri disoccupati di nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità di trattamento.
In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono
in __________ versano i propri contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione svizzera. Secondo gli accordi bilaterali, lo Stato competente
per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato
ove questi ultimi risiedono. Nella fattispecie si tratta dunque dell'__________,
ove però i frontalieri disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di
condizioni meno vantaggiose rispetto ai frontalieri __________ nella stessa
situazione, il che equivale a una disparità di trattamento contraria
all'accordo sulla libera circolazione delle persone.
Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla
compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei
frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma
globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità
__________.
I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di
versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera
senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel
Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.
Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:
- Il Consiglio federale conferma la situazione sopra descritta?
- In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha adottato finora e con quali risultati?
- È pronto a discutere della questione in sede diplomatica con il governo __________?
- Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la questione presso gli organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)
Il Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:
" La situazione descritta dall'autore dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai lavoratori __________ nella stessa situazione: il regime speciale di disoccupazione __________ non si applica a tali cittadini. Questo stato di fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri: la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni sociali.
Il SECO e il Ministero __________ del lavoro nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno intrattenuto contatti bilaterali per il tramite dell'ambasciata svizzera a __________. L'ambasciata è inoltre intervenuta in varie occasioni indirizzando note diplomatiche al Ministero __________ degli affari esteri e al Ministero del lavoro. Finora non sono ancora stati conseguiti risultati convincenti: l'__________ subordina infatti il diritto alle indennità speciali alla retrocessione dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente all'accordo in materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________ (ancora applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i frontalieri __________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non sono inclusi.
Questa situazione è stata segnalata due volte nel quadro del comitato misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone: la prima volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali. Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di trovare una soluzione a tale questione."
(cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)
La SECO, il 27 marzo 2008, dando seguito a uno scritto del Presidente di questo Tribunale inviato contestualmente a un’altra vertenza (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.) e volto a sapere se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006, ha indicato, da un lato, che erano da considerarsi scarse le probabilità che vi fossero cambiamenti prima del giugno 2009. Dall’altro, che, come precisato nella risposta del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato alla Commissione europea per tramite del comitato misto una nota in proposito e che la SECO stessa ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________ della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.; 2.11.).
Il Presidente del TCA, il 4 maggio 2011, ha nuovamente interpellato la SECO al riguardo, chiedendo segnatamente se dopo il 31 maggio 2009 la situazione si è modificata e se la retrocessione dei contributi dalla Svizzera vale ora anche per i cittadini svizzeri che risiedono in __________.
In caso di risposta negativa la SECO è stata invitata a comunicare al TCA quali ulteriori passi sono stati intrapresi per eliminare la discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________. (cfr. consid. 1.7.; doc. XII).
La SECO, il 10 maggio 2011, ha risposto che:
" (…) dal 1° giugno 2009, non vige più alcuna retrocessione dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione tra la Svizzera e i Paesi viciniori.
Per quanto concerne l’__________, il fondo in cui venivano raccolti i contributi dei frontalieri __________ è ancora attivo e permette tuttora di offrire ai frontalieri di nazionalità __________ residenti in __________ che hanno perso il lavoro in Svizzera, migliori condizioni di indennizzazione che per i disoccupati (__________ e non) che hanno lavorato in __________ (“trattamento speciale di disoccupazione” – cfr. http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=264). Detto trattamento speciale durerà verosimilmente sintanto che il fondo in questione non sarà esaurito.
Pertanto un frontaliero di nazionalità svizzera residente in __________ viene indennizzato conformemente all’art. 71 cpv. 1 lett. a) ii) del regolamento (CEE) n° 1408/71, ossia come se fosse un disoccupato che ha perso il lavoro in __________.
Le difficoltà riscontrate al momento dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali (impossibilità per un cittadino svizzero di comprovare lo status di frontaliero in Svizzera, poiché privo di permesso G) sembrano essersi risolte. Le discussioni, sia con l’__________ che tramite il Comitato misto, si sono arenate in ragione dei negoziati per la ripresa negli accordi bilaterali Svizzera – UE del nuovo regolamento (CE) n° 883/04, in vigore nell’UE dal 1° maggio 2010.
In conclusione, nella misura in cui l’__________ applica le disposizioni del regolamento 1408/71 nulla può esserle rimproverato dal punto di vista dell’applicazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea. Infatti, detto regolamento prevede unicamente che un lavoratore frontaliero sia trattato alla pari di un lavoratore che ha perso un impiego nel paese di residenza.
Tuttavia, la questione della giustificazione del vantaggio supplementare concesso ai frontalieri di nazionalità __________a appare invece di competenza esclusiva dei tribunali __________. Finora non abbiamo notizia di cause che sarebbero state intentate a questo proposito da persone direttamente colpite da detta discriminazione.” (Doc. XIII)
Per quanto attiene alla richiesta della parte ricorrente di derogare per le persone svizzere che abitano in __________ e hanno lavorato in Svizzera agli accordi bilaterali che sanciscono che il versamento delle indennità di disoccupazione sia a carico dello Stato di residenza, ponendolo a carico dello Stato in cui si presta l’attività lavorativa (cfr. doc. XVI), giova osservare che non è possibile derogare a tali disposizioni (cfr. STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 nella quale all'assicurato è stato negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione).
Spetta semmai al ricorrente o all'organizzazione sindacale che lo rappresenta chiedere alle autorità __________ di fare beneficiare delle indennità speciali anche i lavoratori frontalieri di nazionalità svizzera.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti