Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.13

 

cr/sc

Lugano

4 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2011 di

 

 

  RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC), accogliendo parzialmente l’opposizione dell’assicurato contro la precedente decisione dell’11 novembre 2010 (cfr. doc. 28) – con la quale gli erano stati inflitti 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento - ha ridotto da dodici a undici i giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitti al dr. RI 1RI 1 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di luglio al mese di settembre 2010 in cui ha svolto un’attività a carattere determinato, con scadenza il 30 settembre 2010 (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che gli venga riconosciuto un pieno diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. I).

                                         L’assicurato ha, in particolare, giustificato il fatto di non avere effettuato delle ricerche di lavoro durante gli ultimi tre mesi del suo rapporto di lavoro a tempo determinato, adducendo che, da una parte, gli era stato assicurato che, a partire dal 1° ottobre 2010, egli avrebbe ricoperto la carica di capo clinica di urologia presso l’Ospedale regionale di __________ e, d’altra parte, che egli non aveva motivo di dubitare circa l’effettiva realizzazione di tale prospettiva.

                                         Il legale dell’interessato ha infatti affermato che “gli era stato assicurato che il posto di capo clinica di urologia presso l’__________ sarebbe stato deliberato dalla Direzione amministrativa dell’__________ entro la fine di settembre” e che “già in due precedenti occasioni gli era stato assicurato che il contratto sarebbe stato rinnovato e così è stato. Non aveva pertanto motivi per dubitare che anche in questa occasione il rinnovo del contratto non ci sarebbe stato”.

                                         Il patrocinatore ha quindi osservato che “effettuare – cautelativamente ed anticipatamente – la ricerca in Ticino avendo avuto la rassicurazione che a far tempo dal 1° ottobre 2010 avrebbe assunto la carica di capo clinica nel servizio del dr. __________ sarebbe stato inutile e avrebbe persino avuto un effetto controproducente”, dato che “la maggior parte degli ospedali fanno parte dell’__________, per cui se ci fosse stato un posto vacante il dr. RI 1 lo avrebbe già saputo” e, in secondo luogo, “se si fosse rivolto ad altri ospedali, l’__________ sarebbe subito venuto a saperlo e avrebbe conferito la nomina di capo clinica a qualcun altro”  (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Con scritto del 25 febbraio 2011 il patrocinatore dell’assicurato ha informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, sottolineando come l’amministrazione, sia in sede di decisione su opposizione, sia con la risposta di causa, abbia omesso di prendere posizione circa le critiche formulate dell’assicurato con l’opposizione, prima e con il ricorso, poi (doc. VI).

 

 

                               1.5.   Con scritto del 7 marzo 2011, l’amministrazione ha osservato di non avere ulteriori considerazioni da presentare rispetto a quanto già indicato in precedenza (doc. VIII).

 

                                         Questo scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. IX), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 11 giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi da luglio a settembre 2010 precedenti l’iscrizione in disoccupazione, come stabilito nella decisione su opposizione impugnata.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

 

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

 

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA C 138/05 del 3 luglio 2006).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA C 305/01 del 22 ottobre 2002; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005, consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006, consid. 3.2.).

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1 come pure Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002 nella causa Z.).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, medico chirurgo in urologia, ha lavorato quale medico capo-clinica presso l’Ospedale regionale di __________ (chirurgia) dal 1° giugno 2008, tramite un contratto di lavoro di durata determinata con scadenza il 31 maggio 2009 (doc. 15). In seguito, l’assicurato ha ottenuto, tramite un contratto di lavoro di durata determinata, il rinnovo del suo contratto di lavoro come medico capo-clinica, dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2010 (doc. 16). Con scritto del 16 aprile 2010, infine, il Servizio delle risorse umane dell’Ospedale regionale di __________ ha informato l’assicurato che “con riferimento al suo contratto di lavoro in scadenza al 31 maggio 2010, abbiamo il piacere di confermarle che il medesimo è stato esteso a tempo determinato fino al 30 settembre 2010” (doc. 17).

                                         L’assicurato si è poi iscritto al collocamento a partire dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. 45).

                                        

                                         Al momento dell’annuncio al collocamento, l’assicurato non ha saputo presentare all’amministrazione alcuna ricerca di impiego compiuta durante gli ultimi tre mesi in cui ha lavorato presso l’Ospedale regionale di __________.

                                         In occasione del primo colloquio di consulenza del 13 ottobre 2010, il ricorrente ha informato la propria collocatrice circa il fatto che “dal 1° ottobre avrebbe dovuto iniziare c/o il reparto di urologia ma verso fine settembre il primario gli ha comunicato che non vi erano dei posti disponibili”. Dal verbale di tale colloquio risulta che la consulente del personale ha osservato che “avendo un contratto a tempo determinato, dovrebbe documentare le ricerche di lavoro degli ultimi 3 mesi; prima di un’eventuale richiesta di giustificazioni, chiedo che mi faccia avere una conferma scritta riguardo all’assunzione c/o il reparto di urologia e della comunicazione negativa” (doc. 38).

                                         Alla luce della mancanza di ricerche di lavoro nel periodo precedente l’annuncio in disoccupazione, il 25 ottobre 2010, la consulente del personale ha trasmesso all’interessato una “Richiesta di giustificazione”, con la quale ha richiesto di motivare, entro il 4 novembre 2010, il fatto di non avere compiuto ricerche di lavoro nel periodo precedente l’annuncio al collocamento.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 31).

 

                                         Con scritto del 29 ottobre 2010, l’assicurato ha fornito le seguenti giustificazioni:

 

"  (…)

In seguito alle mie diverse discussioni con il dr. __________, Primario di urologia __________, __________, era previsto di deliberare un posto di capo clinica nel suo servizio a partire dal mese di ottobre 2010.

 

Avendo pienamente fiducia __________ come pure in questo progetto – e d’altro canto girava la voce all’ospedale che questo posto di capo clinica si sarebbe consolidato – chiaramente non ho cercato un nuovo impiego visto che avevo la certezza e l’accordo orale di avere un lavoro dal 1° ottobre 2010.

 

Ho sempre avuto degli ottimi rapporti con __________ ed il fatto che in passato mi avessero pure prolungato il contratto di ulteriori tre mesi, avevo pienamente fiducia di avere un posto di capo clinica dal 1° ottobre 2010.

 

Il mio stupore è stato immenso quando a fine settembre mi è stato comunicato prima oralmente e poi per iscritto in data del 27 ottobre 2010 (v. allegato) che tale posto non poteva ancora essere deliberato per il 1° ottobre 2010.

 

Il dr. __________ resta a sua completa disposizione per ulteriori domande.” (Doc. 26)

 

In allegato alle proprie giustificazioni, l’assicurato ha trasmesso uno scritto del 27 ottobre 2010 del dr. __________ Primario di Urologia dell’Ospedale regionale __________, del seguente tenore:

 

"  Concorso per un posto di medico capo clinica di urologia, Ospedale regionale di __________

 

Egregio dottor __________,

 

mi riferisco alla sua cortese richiesta di collaborazione presso il Servizio di Urologia. Purtroppo a fine settembre mi è stato comunicato che non posso dare seguito positivo poiché il posto di capo clinica non è ancora stato deliberato dalla Direzione amministrativa __________.

 

La ringrazio per il suo interessamento e le formulo i miei migliori auguri (…).” (Doc. 27)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito della ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale dell’11 novembre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 9; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato parzialmente modificato con decisione su opposizione del 30 dicembre 2010, nella quale l’amministrazione ha ridotto da dodici a undici i giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, ritenendo che l’assicurato abbia saputo comprovare di avere svolto una ricerca di lavoro (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Chiamato a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene di non avere sufficienti elementi per stabilire con la necessaria tranquillità se l’assicurato potesse essere esonerato dall’obbligo di compiere delle ricerche durante i mesi precedenti l’annuncio al collocamento, per i motivi qui sotto esposti.

 

                                         Da una parte, il TCA constata che è indubbio che nel periodo preso in considerazione dall’amministrazione, dal mese di luglio al mese di settembre 2010 - lasso di tempo corrispondente ai tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° ottobre 2010 – l’assicurato non ha svolto alcuna ricerca di lavoro.

                                     

                                         D’altra parte, il TCA rileva che l’assicurato, a giustificazione delle sue mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento, ha addotto il fatto che gli era stato assicurato un posto di capo clinica di urologia, a partire dal 1° ottobre 2010, presso l’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo, nella decisione impugnata del 30 dicembre 2010, l’URC ha indicato che “considerando che almeno una ricerca di lavoro risulta essere comprovata, il computo dei giorni di sospensione deve essere riveduto nel senso che l’entità della sanzione deve essere portata da 12 a 11 giorni” (doc. A1).

 

                                         Ora, il TCA sottolinea che l'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

In concreto, l’amministrazione ha deciso di ridurre di 1 giorno la sospensione inflitta all’assicurato (portandola da 12 giorni a 11 giorni), ritenendo che la possibile assunzione quale capo clinica di urologia fosse da considerare come una ricerca di lavoro svolta dall’assicurato nei tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento (cfr. doc. A1).

 

A mente del TCA, tuttavia, l’amministrazione ha omesso, a torto, di appurare se l’assicurato potesse o meno essere esonerato dall’obbligo di compiere ricerche di lavoro, avendo già la garanzia di una occupazione quale capo clinica di urologia, come da lui sostenuto in occasione del primo colloquio di consulenza del 13 ottobre 2010 (doc. 38), in sede di risposta del 29 ottobre 2010 alla richiesta di giustificazioni dell’amministrazione e ancora in sede di opposizione (doc. 8).

 

 

                                         Dalla documentazione prodotta dall’assicurato prima dell’emissione della decisione impugnata, infatti, sembrerebbe emergere che effettivamente l’__________ fosse in procinto di deliberare un posto di capo clinica di urologia.

                                        

                                         Nella dichiarazione del 27 ottobre 2010, infatti, il dr. __________ ha espressamente indicato di non potere dare seguito positivo alla candidatura dell’interessato per il posto di capo clinica di urologia “poiché il posto di capo clinica non è ancora stato deliberato dalla Direzione amministrativa dell’__________” (doc. 27).

                                        

                                         Da tale scritto sembrerebbe dunque che, come indicato dall’assicurato, fosse realmente nelle intenzioni __________ la creazione di un posto di capo clinica di urologia.

                                        

                                         Corrispondente al vero sarebbe anche il fatto che solo a fine settembre 2010 il dr. __________ abbia ricevuto la comunicazione della mancata deliberazione del posto in questione da parte dell’__________ (cfr. doc. 27).

                                        

                                         Non è invece chiaro quali fossero gli accordi delle parti in relazione al posto di lavoro in questione, in particolare non si può, in mancanza di ulteriori accertamenti presso lo stesso datore di lavoro, stabilire se il posto di capo clinica fosse effettivamente stato garantito all’assicurato.

                                         Si può solo constatare che, in data 16 aprile 2010, il rapporto di lavoro dell’assicurato, a tempo determinato, con scadenza il 31 maggio 2010 (cfr. doc. 16), è stato prorogato dall’Ospedale regionale di __________ di tre mesi, fino al 30 settembre 2010 (doc. 17).

                                        

                                         In assenza di ulteriori accertamenti, tuttavia, gli elementi a disposizione non sono sufficienti per consentire a questo Tribunale di esprimersi circa l’esistenza o meno di un lavoro garantito.

 

                                         Il TCA constata che, nonostante le indicazioni fornite dall’assicurato in sede di procedura amministrativa, l’amministrazione non si è attivata, contattando il datore di lavoro dell’assicurato, al fine di stabilire con esattezza se il posto di lavoro di capo clinica di urologia fosse stato effettivamente garantito all’interessato e secondo quali termini.

                                         Al riguardo, il TCA non può che rilevare che la procedura di opposizione serve proprio per consentire all’amministrazione di esaminare le obiezioni sollevate dagli assicurati e verificare quanto da loro addotto a motivazione dell’opposizione.

                                         Nella decisione su opposizione impugnata, al contrario, l’URC si è limitato ad affermare che “la citata possibilità di assumere un nuovo incarico presso lo stesso ente non può essere considerato un’esimente dall’obbligo di cercare attivamente impiego, poiché si trattava solamente di un’ipotesi non suffragata dai fatti, tant’è che a tutt’oggi non ha ancora trovato concretezza” (doc. A1).

 

                                         Anche a fronte delle indicazioni fornite dall’assicurato in sede ricorsuale, l’amministrazione non ha ritenuto necessario compiere alcun tipo di accertamento, limitandosi ad indicare che

                                         “la senza dubbio encomiabile biografia personale dell’assicurato non può in alcun modo costituire un’esimente rispetto agli obblighi sanciti dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene l’obbligo di cercare attivamente un nuovo impiego già nel periodo precedente l’iscrizione presso l’Ufficio Regionale di Collocamento” (doc.III).

                                         Questo Tribunale sottolinea che nella risposta di causa l’amministrazione deve prendere puntualmente posizione sulle contestazioni sollevate e sulla documentazione prodotta dagli assicurati con il ricorso.

                                         Non a caso, a norma dell’art. 53 cpv. 3 LPGA e dell'art. 6 Lptca,  l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.

 

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti. L’URC sentirà personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da poter determinare con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi fra le parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della mancata realizzazione del progetto in questione.

                                     

 

                               2.8.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 è annullata.

                                         § Gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L'Ufficio regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti