Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.16

 

dc/gm

Lugano

10 febbraio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2011 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 gennaio 2011 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 10 gennaio 2011 la Sezione del lavoro ha preso nei confronti di RI 1 la seguente decisione (Dec. nr. 322835667):

 

"  Il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione il 6 agosto 2010 (2° termine quadro dal 1. settembre 2010) alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale nella misura dell'80 % quale dentista.

 

Mediante comunicazione 27 ottobre 2010 l'URC di __________ ha sottoposto il caso allo scrivente Ufficio, per decisione circa l'idoneità al collocamento, poiché l'assicurato, in sede di colloquio d'orientamento del 20 ottobre 2010, ha precisato che l'attività effettuata al lunedì presso lo studio del Dr. Med. Dent. __________ è svolta quale indipendente, che si reca presso lo studio più ore alla settimana per preparare preventivi, contatti e altro e che il lavoro dal Dr. Med. Dent. __________ è in aumento e non sarebbe disposto a lasciare il posto attuale.

 

Sentito personalmente il 9 dicembre 2010 il signor RI 1 ha indicato, in buona sostanza, che prima del suo annuncio in disoccupazione era impiegato quale dentista presso il Dr. Med. Dent. __________ di __________ presso il quale lavorava 3 o 4 giorni alla settimana. Egli ha però ricevuto regolare disdetta per 31 agosto 2010 e pertanto si è annunciato in disoccupazione a partire dal 1. settembre 2010. Al momento della sua iscrizione il signor RI 1 indicava di essere disponibile al collocamento a tempo parziale nella misura dell'80 % poiché il lunedì avrebbe lavorato presso lo studio del Dr. Med. Dent. __________ di __________.

 

Interpellato in merito, l'assicurato precisa che i primi contatti con il Dr. Med. Dent. __________ sono avvenuti nel corso del mese di maggio 2010 in quanto questi ha pubblicato un annuncio su una rivista specialistica poiché era alla ricerca di qualcuno che subentrasse alla sua attività. Dopo essersi incontrati personalmente, l'interessato ed il Dr. Med. Dent. __________ hanno convenuto che quest'ultimo avrebbe venduto all'interessato la propria attività con decorrenza dal 1. febbraio 2011.

In sede di audizione con lo scrivente Ufficio, l'assicurato ha consegnato copia di un contratto sottoscritto dalle parti il 19 novembre 2010 con il quale viene confermata la vendita.

 

Sempre in occasione del colloquio del 9 dicembre 2010, l'interessato ha consegnato copia di un contratto di collaborazione sottoscritto in data 30 luglio 2010 con il Dr. Med. Dent. __________ e relativo al periodo dal 13 settembre 2010 alla fine di gennaio 2011. In particolare l'accordo stabilisce che l'assicurato al lunedì avrebbe svolto un'attività quale dentista indipendente presso lo studio di-1 Dr. Med. Dent. __________. Per i lavori eseguiti dal signor RI 1, questi avrebbe emesso una fatturazione con carta intestata del Dr. Med. Dent. __________ al quale sarebbe spettato il 53 % del valore fatturato. L'11 ottobre 2010 l'interessato ha inoltrato alla Cassa di compensazione AVS la richiesta di affiliazione quale indipendente annunciando di svolgere tale attività a titolo principale.

 

Prima e durante l'iscrizione in disoccupazione il signor RI 1 ha effettuato ricerche di lavoro quale dentista contattando telefonicamente o presentandosi di persona presso studi dentistici. Egli precisa però che sarebbe disposto a rinunciare all'attività prevista sino al 31 gennaio 2011 presso il Dr. Med. Dent. __________, ma non sarebbe disposto a rinunciare al suo progetto di ritirare l'attività dello studio dentistico.

 

II 15 dicembre 2010 il signor RI 1 ed il Dr. Med. Dent. __________ hanno sottoscritto una modifica dell'accordo di collaborazione del 30 luglio 2010 ed un contratto di lavoro che vede il signor RI 1 assunto quale dipendente del Dr. Med. Dent. __________ sino al 31 gennaio 2011 con un salario ammontante al 40.5 % del fatturato dei lavori eseguiti dall'assicurato.

 

Un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, è idoneo al collocamento, a sapere se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione (art. 8 e 15 LADI).

 

L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali. Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica, quindi, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'articolo 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona. L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo. Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato, per motivi personali o familiari, non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

 

L'esercizio durevole di un'attività indipendente non esclude a priori il diritto alle indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è se la persona interessata va ritenuta o meno idonea la collocamento. Essa non va considerata tale se, tra l'altro, non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa G.C., C 3/03 e riferimenti ivi citati).

 

Osserviamo che al momento della sua iscrizione l'interessato ha omesso di informare l'URC in merito all'accordo che vi era con lo studio del Dr. Med. Dent. __________ così come non ha informato correttamente in merito all'attività svolta dal 13 settembre 2010 innanzi (mancata consegna del contratto di collaborazione, mancata notifica della propria richiesta di affiliazione quale indipendente).

 

Rileviamo che l’interessato non ha intenzione di rinunciare al proprio progetto e riteniamo poco verosimile che lo stesso potesse reperire un impiego dipendente quale dentista presso i datori di lavoro ai quali si sarebbe rivolto poiché, in procinto di ritirare un suo studio, si pone in concorrenza con i potenziali datori di lavoro.

Non si ritiene pertanto che il signor RI 1 sia stato a disposizione per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente pretese dalle aziende.

 

Visto quanto precede, considerato che l'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni soltanto se l'assicurato è disposto, capace ed autorizzato a cercare ed accettare un'attività dipendente, l'Ufficio giuridico reputa che il signor RI 1 di fatto sia da tempo già impegnato nell'attività indipendente alla quale non intende rinunciare e pertanto lo ritiene inidoneo al collocamento dal momento della sua iscrizione in disoccupazione avvenuta il 1. settembre 2010.

 

Si rende attento l'assicurato che l'introduzione di una eventuale procedura d'opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa.

 

 

Avvertenza importante

Tenuto conto che la presente decisione ha un effetto retroattivo vi segnaliamo quanto segue. La copertura infortuni termina 30 giorni dopo la fine del diritto all'indennità di disoccupazione. Entro questo termine la copertura dell'assicurazione contro gli infortuni può essere prolungata fino a 6 mesi al massimo, concludendo un'assicurazione mediante convenzione con l'INSAI.

 

Se la persona assicurata non ha provocato colpevolmente la negazione retroattiva del diritto, il termine di 30 giorni per la stipulazione della copertura assicurativa mediante convenzione inizia dal momento in cui l'assicurato riceve la decisione con cui è dichiarato inidoneo al collocamento.

 

Anche in caso d'opposizione contro la decisione di idoneità è necessario concludere un'assicurazione mediante convenzione entro il termine sopra indicato.

 

Per ulteriori informazioni si possono consultare l'indirizzo www.suva.ch e il seguente recapito telefonico: 0848 820 820.

 

Rimedi giuridici

 

La presente decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione. L'opposizione deve essere depositata presso la seguente istanza:

 

Sezione del lavoro

Ufficio giuridico

Residenza governativa

6501 Bellinzona

 

L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova. II termine di trenta giorni non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, e dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.” (Doc. A)

 

                               1.2.   Il 7 febbraio 2011 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  Impugno la decisione su opposizione del 09.12.2010 contro la decisione del 30 novembre 2010 (Decisione Nr. 322657565): e anche no. 322835667 (sottolineatura del redattore).

Fatti e motivazioni:

Ho cercato subito dopo disdetto un lavoro (sul internet o telefonicamente. Non sapevo è la causa:

Primo colloquio di consulenza solamente era 15.09.2010 (secondo me troppo tardi per sapere cosa da fare corretto), dopo sapevo quante ricerche ho dovuto da fare. Prima non sapevo quante ricerche da fare: URC non correttamente informato a me.

 

Non ha avuto solo un formulario per luglio del URC per compilare.

 

Alla fine questo formulario sbagliato? C’è dentro questo formulario una colonna telefonica.

Questa informazione ho ricevuto solamente 20.10.2010. Prima del 20.10. non sapevo come ricerche da fare, se ricerche solo per scritto valgono.

Nessuno ha detto a me (orale o scritto) prima come da fare. Se ho fatto ricerche insufficiente, perché durante i colloqui prima nessun ha detto il modo corretto?

Ho trovato un posto di lavoro per 20%, ma URC trovato niente posto di lavoro o imperare ed anche scrivere io “fatto niente” e altre cose?

 

Prego potrebbe annullare queste sanzioni/Decisione, non ricevuto per questi mesi rimborso per mia famiglia (6 teste).” (Doc. I).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

                                         Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

 

                               2.3.   Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella versione in vigore del 1° gennaio 2003.  stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

 

                                         L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:

 

"  Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente."                                                                                                                                                                                                      

 

                                         Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

 

                                         L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un altro servizio".

                                         Quest'ultima disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv. 2).

 

                                         Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro".

 

                               2.4.   Nella presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che contro la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione per iscritto presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).

 

                                         Il presente ricorso è dunque irricevibile.

                                         Gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini, e se del caso faccia completare, l'opposizione dell'assicurato.

 

                                         In una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

 

                                         Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op. cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini l'opposizione dell'assicurato.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti