Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.17

 

rs

Lugano

20 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 gennaio 2011 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 13 gennaio 2011 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 15 novembre 2010 (cfr. doc. 11) con la quale ha sospeso RI 1 per 15 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato, il 15 settembre 2010, a un colloquio di verifica presso la __________ SA di __________ in previsione di una definitiva iscrizione al corso di perfezionamento organizzato dalla menzionata società e al relativo corso (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 13 gennaio 2011 l’assicurato ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione corrispondenti ai 15 giorni di sospensione.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto di non essersi rifiutato di presenziare al colloquio ma di essere stato impossibilitato finanziariamente a raggiungere il luogo dell’appuntamento.

                                         L’insorgente ha asserito di aver chiesto all’URC di poter ottenere anticipatamente un biglietto per la trasferta, ma che gli è stato risposto di arrangiarsi. Egli ha precisato di aver più volte controllato lo stato del suo conto per verificare se gli fosse stata versata qualche indennità, tuttavia sempre con esito negativo.

                                         Il ricorrente ha, poi, osservato di essere venuto a conoscenza solo in seguito che il 15 settembre 2010 gli sono state corrisposte delle indennità afferenti al mese di agosto 2010.

                                         Egli ha pure rilevato che il suo stato di indigenza è dimostrabile dal fatto che la sua unica entrata è quella della disoccupazione che viene versata sul suo conto postale, il quale, al momento in cui doveva aver luogo il colloquio, aveva raggiunto il limite di credito (saldo negativo).

                                         L’assicurato ha, infine, puntualizzato di non avere mai ritenuto inadeguato il corso assegnatogli, né di essersi rifiutato di parteciparvi, ma di non avere potuto frequentarlo a causa della sua situazione finanziaria bloccata, dovuta sia al mancato versamento delle indennità spettantegli, sia ai vari ritardi dei bonifici effettuati (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’amministrazione, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   L’assicurato si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto dell’11 marzo 2011 (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Il 18 marzo 2011 la Sezione del lavoro ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Pendente causa questa Corte ha invitato RI 1 a trasmettere l’estratto conto relativo ai mese di agosto e settembre 2010 del suo conto postale e degli eventuali conti bancari a lui intestati (cfr. doc. IX).

 

                                         L’assicurato ha dato seguito alla richiesta del TCA il 12 aprile 2011 (cfr. doc. X).

 

                               1.7.   L’amministrazione, il 15 aprile 2011 ha comunicato di riconfermare integralmente le considerazioni e le conclusioni esposte in sede di risposta di causa (cfr. doc. XII).

                               1.8.   Il doc. XII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l'assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato, il 15 settembre 2010, al colloquio di verifica presso la ____________________ SA di __________ in previsione di una definitiva iscrizione al corso di perfezionamento organizzato dalla citata società e al relativo corso.

 

                               2.3.   In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

 

                                         a.   frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di      perfezionamento che migliorano la sua idoneità al                                collocamento;

 

                                         b.   partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché

 

                                         c.   fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

 

 

                                         Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio 2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                               2.5.   In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.

                                         Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.

 

 

                                         L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo è plausibile, ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, se la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85):

 

"  (…)

Was ein «entschuldbarer Grund» ist, wird im Gesetz nicht näher ausgeführt. Es liegt indessen nahe, einen entschuldbaren Grund für den Nichtantritt oder den Abbruch eines Kurses anzuerkennen, wenn der Kursbesuch der versicherten Person nicht zumutbar ist. Dem Grundsatz der Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungs-recht und im Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu; er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer versicherten Person ein Bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (RSKV 1980 Nr. 406 S. 87 Erw. 2a; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, insbesondere S. 63 ff.; Maurer, Begriff und Grundsatz der Zumutbarkeit im Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 221 ff., insbesondere S. 239; Locher, Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 407 ff., insbesondere S. 427; Locher, Grundriss des Sozialversichrungsrechts, 2. A., S. 57 Rz 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Schluep et al. [Hrsg.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Bern 1993, S. 451 ff., insbesondere S. 454; Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 20). (…)" (cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 2a, pag. 45-46)

 

                                         Il TFA ha poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA del 3 ottobre 2003 nella causa A., C 151/03; STFA del 17 giugno 2003 nella causa K, C80/03; STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA del 14 aprile 1999 nella causa A., C 320/98) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.

 

                                         Questa interpretazione è peraltro conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale:

 

"  (…)

b) Nach Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG ist eine Arbeit unzumutbar, wenn sie den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten Person nicht angemessen ist. Es liegt auf der Hand, auch einen Kurs, zu dessen Besuch eine versicherte Person angewiesen worden ist, als unzumutbar zu qualifizieren, wenn er den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der versicherten person nicht angemessen ist; dies namentlich auch deshalb, weil Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG ausdrücklich bestimmt, dass Umschlungs- und Weiterbildungskurse, die eine versicherte Person auf Weisung des zuständigen Arbeitsamtes besuchen muss, angemessen sein müssen.

Der in Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG enthaltene Begriff der persönlichen Verhältnisse war bereits - im gleichen inhaltlichen Zusammenhang - in der bis zum 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung von Art. 16 AVIG (Art. 16 Abs. 1 lit. c AltAVIG) enthalten. Zudem wird der Begriff Art. 14 Abs. 2 AVIV im Zusammenhang mit der Regelung der Zumutbarkeit von ausserhäuslicher Arbeit von Heimarbeitnehmerinnen und Heimarbeitnehmern verwendet. Nach der Rechtsprechung fallen, wenn die Zumutbarkeit einer Arbeit unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse zu prüfen ist, insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der Versicherten in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e; vgl. auch Landolt, a.a. O., S. 427 Rz 605, und Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung, das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: recht 1998 S. 41 ff., insbesondere S. 47 f.); zu berücksichtigen ist u.a. die Zahl der betreuungsbedürftigen Kinder (ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e). Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutsbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

 

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha quindi stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato diverse volte al giorno, e che doveva inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che si svolgeva fuori dal suo luogo di domicilio e che la obbligava anche a svolgere esercizi a casa. Il corso era dunque inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI:

 

"  (…)

Die Rekurskommission hat zu Unrecht diese Umstände nicht als Faktoren anerkannt, welche den Besuch des Furger-Kurses vom 23. bis 27 Juni 1997 als unzumutbar erscheinen liessen. Der Standpunkt der Rekurskommission ist um so weniger verständlich, als der Furger-Kurs täglich von 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 16.15 Uhr stattfand. Der Beschwerdeführerin zuzumuten, diesen Kurs neben dem ebenfalls von der Arbeitslosenversicherung bewilligten PC-Kurs und den von ihr wahrzunehmenden familiären Aufgaben zu besuchen, ist mit Art. 16 Abs. 2 lit. c in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG nicht vereinbar. Dies um so weniger, als die Beschwerdeführerin eine Stelle im Umfang von lediglich 25 Prozent suchte. Auch wenn dieser Umtand nicht dahingehend verstanden werden darf, dass auch ein Kursbesuch der Beschwerdeführerin nur zugemutet werden kann, wenn der zeitliche Aufwand einen Vierteleines gewöhnlichen wöchentlichen Arbeitspensums nicht überschreitet, ist der vorliegend doch insofern von Bedeutung, als der Besuch des Furger-Kurses neben dem PC-Kurs und der Kinderbetreuungsaufgabe eine zeitliche Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt hätte, die nicht mehr als angemssen (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG) oder zumutbar (Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG) bezeichnet werden kann."

(cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 3, pag. 47)

 

                                         In un'altra sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa M.,           C 349/05, l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta ad un assicurato che era rimasto ingiustificatamente assente da un corso durante alcuni giorni.

 

                                         In particolare la nostra Massima Istanza si è così espressa:

 

"  Der 1964 geborene M.________ arbeitete vom 1. Juni 2002 bis 28. Februar 2005 als Buchhalter in der Firma F.________. Am 28. Februar 2005 meldete er sich beim Regionalen  Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) zur Arbeitsvermittlung an.

Dieses forderte ihn am 5. April 2005 auf, am Standortbestimmungs- und Bewerbungskurs cm-p Transit Sentiero Typ A für Kaderleute und

Fachspezialist/-innen aus unteren und mittleren Kaderfunktionen (Ein

Begleitprogramm für die Stellensuche mit persönlichem Coaching) teilzunehmen.

Der Kurs fand vom 25. April 2005 bis 3. Juni 2005 an 10 Tagen verteilt jeweils von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Der Versicherte hat den Kurs am 25. und 27. April 2005 besucht. Am 26., 28. und 29. April 2005 fehlte er entschuldigt (wegen eines Vorstellungsgesprächs und Unfalls). Am 4., 12., 19. und 26. Mai sowie 3. Juni 2005 blieb er dem Kurs unentschuldigt fern. Mit Verfügung vom 27. Juni 2005 stellte ihn das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (AWA) wegen unentschuldigten Fernbleibens vom Kurs ab 4. Juli

2005 für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung ein. Die dagegen erhobene Einsprache wies es mit Entscheid vom 16. August 2005 ab.

 

(…)

 

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte zu Recht wegen Nichtbefolgung von Weisungen für die Dauer von fünf Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. Wird gegen eine Einstellungsverfügung Beschwerde erhoben, hat das Gericht vorfrageweise zu entscheiden, ob die Anweisung zum

Kursbesuch zu Recht ergangen ist (SVR 1998 ALV Nr. 12 S. 38 Erw. 3d).

 

2.1 Die Vorinstanz hat mit zutreffender und überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass keine stichhaltigen Gründe ausgewiesen sind, die den Kursbesuch für den Beschwerdeführer als unzumutbar erscheinen liessen.

2.2

2.2.1Der Versicherte wiederholt in der erwaltungsgerichtsbeschwerde die bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik, der Kurs habe ihm keine neuen Ideen vermittelt, da er schon öfters die Arbeitsplätze gewechselt habe und Bewerbungsgespräche für ihn nichts Neues gewesen seien. Für ihn wären Sprachkurse mit Zertifikat sinnvoller gewesen. Weiter bemängelt er generell die Qualität des Kurses. Er habe z.B. seinen Lebenslauf entsprechend den Kursangaben abgeändert, worauf die Reaktion bei zwei Vorstellungsgesprächen negativ gewesen sei. Zudem habe kein Erfahrungsaustausch zwischen den Kursteilnehmern stattgefunden, da diese entweder nicht zum Mitmachen bereit oder nicht auf dem gleichen Niveau gewesen seien. Da der Kurs nichts gebracht habe, habe auch ein kompetenter Kursleiter nichts genützt.

Die Vorinstanz hat zu Recht erwogen, dass der Kurs grundsätzlich geeignet war, die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten zu fördern. Auf Grund des Kursinhalts wäre der Kurs zumindest geeignet gewesen, ihm neue Perspektiven zu eröffnen und neue Ansätze bei der Stellensuche finden zu helfen. Die vermittelten spezifischen Kenntnisse können, unabhängig von Branche und Tätigkeit, für das berufliche Fortkommen von entscheidender Bedeutung sein

und mithin die Vermittlungsfähigkeit fördern (vgl. auch Urteil N. vom 16. November 2005 Erw. 3.1, C 253/05). Auch wenn dem Teilnehmer eines Weiterbildungskurses die kritische Beurteilung des Kurskonzepts oder der -leitung grundsätzlich unbenommen ist, sind keine Gründe ersichtlich, welche die erwähnte Haltung des Versicherten rechtfertigen würden (vgl. auch Urteil K. vom 12. Mai 1997, C 84/97).

Soweit er einwendet, Sprachkurse wären für ihn angebrachter gewesen, ist festzuhalten, dass für die Anordnung arbeitsmarktlicher Massnahmen ein relativ weiter Ermessensspielraum besteht. Sie sind zu absolvieren, soweit sie der versicherten Person zumutbar sind. Inhaltlich trifft das hier zu. (…)."

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’URC di __________, con decisione del 30 agosto 2010, ha assegnato all’assicurato un corso di perfezionamento “__________ presso la __________ SA di __________ con durata dal 30 agosto al 12 novembre 2010 (cfr. doc. 20).

 

                                         La decisione menzionata era allegata a uno scritto del 30 agosto 2010 in cui l’URC ha precisato che:

 

"  (…)

Le assenze possono provocare delle complicazioni amministrative, sia alla scuola, sia all’assicurazione disoccupazione.

 

La invitiamo a seguire regolarmente il programma e gli orari stabiliti dal corso. Tutte le assenze inevitabili devono essere annunciate 24 ore prima all’organizzatore del corso.

 

Le assenze per malattia devono essere giustificate a partire dal quarto giorno mediante certificato medico da trasmettere all’organizzatore.

In caso di infortunio, il certificato medico è necessario sin dal primo giorno e l’assenza va immediatamente notificata anche alla cassa disoccupazione.

 

Le assenze non giustificate possono avere quale conseguenza la sospensione dal diritto alle indennità.

 

(…)” (Doc. 20)

 

                                         La __________ SA, con scritto del 26 agosto 2010, ha convocato l’insorgente per un colloquio di verifica in previsione di una definitiva iscrizione al corso “Bilancio personale e professionale” che avrebbe avuto luogo l’8 settembre 2010 alle ore 10.15 a __________ (cfr. doc. 20).

 

                                         Tramite un messaggio di posta elettronica inviato l’8 settembre 2010 alle ore 11.51 __________, formatrice della __________ SA, ha avvisato la consulente del personale dell’assicurato che questi non si era presentato all’appuntamento e nemmeno aveva telefonato per giustificarsi. La stessa ha precisato di averlo chiamato e che il ricorrente le ha detto di non avere ricevuto la convocazione, come pure che la misura sarebbe stata in sospeso, visto che stava aspettando la conferma per una formazione serale (cfr. doc. 20).

 

                                         Il 9 settembre 2010 l’organizzatore del corso ha nuovamente convocato l’assicurato a un colloquio di verifica per il 15 settembre 2010 alle ore 16.00 (cfr. doc. 20).

 

                                         __________, il 15 settembre 2010 alle ore 16.55, ha informato la collocatrice dell’insorgente, tramite posta elettronica, che ancora una volta quest’ultimo non aveva presenziato al colloquio senza giustificarsi, né aver telefonato spiegando i propri motivi.

                                         La formatrice ha, quindi, indicato che in simili condizioni riteneva la partecipazione del ricorrente al corso, che sarebbe iniziato il giorno seguente, definitivamente compromessa (cfr. doc. 20).

 

                                         A seguito di un termine per osservazioni fissato il 4 ottobre 2010 dalla Sezione del lavoro all’assicurato dopo aver ricevuto dall’URC una comunicazione relativa a una sanzione concernente la sua mancata partecipazione al colloquio iniziale del corso __________ (cfr. doc. 19; 20), il Servizio Psico-sociale di __________ ha trasmesso all’amministrazione un certificato medico del 19 ottobre 2010 allestito dal Dr. med. __________, FMH medicina generale e medico curante dell’insorgente e un’attestazione del 19 ottobre 2010 della       Dr. med. __________ dell’Organizzazione socio psichiatrica cantonale (cfr. doc. 18).

 

                                         Il Dr. med. __________ ha dichiarato di avere in cura il ricorrente a causa di malattia già da molto tempo, che lo stesso ha presentato un aggravamento della malattia verso agosto – inizio settembre 2010 con consultazioni mediche il 7, 8 e 27 settembre 2010 (il 2 settembre era prevista una visita alla quale l’assicurato non si è presentato poiché stava troppo male) e che “… nei sintomi della malattia è compresa la tendenza a isolarsi e a tagliare i contatti con l’ambiente circostante, tra cui anche il fatto di non aprire la posta né controllare la corrispondenza di posta elettronica anche per diverse settimane.” (cfr. doc. 18)

 

                                         La Dr. med. __________, dal canto suo, ha certificato un’inabilità lavorativa del 100% per malattia dell’assicurato dal 19 ottobre 2010 a data da determinare (cfr. doc. 18).

 

                                         La Sezione del lavoro, il 21 ottobre 2010, ha, conseguentemente, chiesto all’insorgente di svincolare dal segreto medico il Dr. med. __________ per poter interpellarlo al fine di raccogliere ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute nel periodo in questione (cfr. doc. 17).

 

                                         Il 4 novembre 2010 l’amministrazione, non avendo ricevuto la “Dichiarazione di svincolo dal segreto medico” debitamente firmata, ha inviato all’assicurato una lettera del seguente tenore:

 

"  (…) nell’impossibilità di effettuare i necessari accertamenti presso il suo medico di fiducia, in considerazione del fatto che il certificato medico 19 ottobre 2010 del Dr. med. __________ non si esprime in merito alla sua abilità/inabilità lavorativa e che sui faut relativi ai mesi di agosto e settembre 2010 lei non ha annunciato alcuna inabilità lavorativa, dalla documentazione in nostro possesso (cfr. documenti già in suo possesso e documenti annessi alla presente) risulta che la mancata partecipazione al corso è ingiustificata.

 

Visto quanto precede si prospetta una decisione di sospensione, per un determinato periodo, del diritto alle indennità.

 

La invitiamo a formulare eventuali osservazioni scritte entro il 12.11.2010 e la preghiamo di osservare che non ricevendo alcuna presa di posizione entro il termine fissato procederemo all’emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso (art. 43 LPGA).” (Doc. 14)

                                                                                

                                         L’11 novembre 2010 l’assicurato ha indicato che:

 

"  In merito alla vostra richiesta di osservazioni, come già comunicato alla signora __________ telefonicamente a suo tempo, non era per me economicamente possibile partecipare al corso in questione, in quanto totalmente al verde e in attesa del versamento delle indennità già in ritardo di quasi un mese. (…)

Ho anche quindi chiesto la possibilità di poter avere un biglietto di mezzi pubblici anticipato per partecipare al corso, possibilità però negatami.

(…)” (Doc. 12)

 

                                         La Sezione del lavoro, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione del 15 novembre 2010 confermata con decisione su opposizione del 13 gennaio 2011, l’ha sospeso per 15 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato, il 15 settembre 2010, al colloquio di verifica presso la __________ SA di __________ in previsione di una definitiva iscrizione al corso di perfezionamento organizzato da detta società e al relativo corso (cfr. doc. 11; A1).

 

                                         L’insorgente ha contestato la sospensione inflittagli dall’amministrazione, facendo valere in buona sostanza di non essersi rifiutato di presenziare al colloquio ma di essere stato impossibilitato finanziariamente a raggiungere il luogo dell’appuntamento.

                                         Egli ha asserito di aver chiesto all’URC di poter ottenere anticipatamente un biglietto per la trasferta, ma che gli è stato risposto di arrangiarsi. Egli ha precisato di aver più volte controllato lo stato del suo conto per verificare se gli fosse stata versata qualche indennità, tuttavia sempre con esito negativo.

                                         Il ricorrente ha, poi, osservato di essere venuto a conoscenza solo in seguito che il 15 settembre 2010 gli sono state corrisposte delle indennità afferenti al mese di agosto 2010 (cfr. doc. I).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).

 

                                         Inoltre, va ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa S.B., 38.2000.74; DLA 2001 p. 86; STFA B. non pubblicata del 13 maggio 1993, C 121/92).

 

                                         In concreto è incontestato che l’assicurato non ha partecipato al colloquio di verifica del 15 settembre 2010 presso la __________ SA.

                                         Il ricorrente, come visto, nonostante il Servizio psico-sociale di __________ avesse trasmesso alla Sezione del lavoro delle attestazioni mediche, relativamente alle quali l’assicurato non ha svincolato dal segreto professionale il proprio medico curante (cfr. consid. 2.6.), non ha fatto valere motivi di salute quale giustificazione della propria assenza al colloquio del 15 settembre 2010.

                                         Egli, al contrario, ha indicato di essere stato impossibilitato a presenziare all’appuntamento, in quanto le sue condizioni finanziarie non gli permettevano di acquistare il biglietto dei mezzi pubblici per raggiungere, dal proprio domicilio di __________, __________ (cfr. doc. 12; I; V).

 

                                         Da un accertamento esperito dal TCA riguardo agli estratti dei conti postali/bancari dell’assicurato relativi ai mesi di agosto e settembre 2010 (cfr. doc. IX) è, in effetti, emerso che dal 1° agosto al 14 settembre 2010 i due conti postali intestati al medesimo risultavano con saldo negativo, e meglio il 14 settembre 2010 il saldo negativo ammontava a fr. - 995.50, rispettivamente a fr. - 924.80 (cfr. doc. C2; C3).

 

                                         Il 15 settembre 2010 - giorno dell’appuntamento con l’organizzatore del corso - uno dei due conti ha, però, beneficiato di un bonifico di fr. 3'394.85 da parte dell’assicurazione disoccupazione. Lo stesso è stato registrato da Postfinance alle ore 13.43 (cfr. doc. A2; C1; C2).

                                         Al riguardo va, inoltre, rilevato che l’assicurato medesimo ha dichiarato di essere stato in attesa di tale versamento e che quest’ultimo era in ritardo di quasi un mese (cfr. doc. 12).

 

                                         In ogni caso, in concreto la questione di sapere se fosse esigibile o meno dall’assicurato che il 15 settembre 2010 verificasse il proprio conto postale poco prima di acquistare il biglietto dei mezzi pubblici per __________ e ricorresse, quindi, per il relativo pagamento, al proprio denaro può restare insoluta.

 

                                         Infatti, anche prescindendo dal versamento effettuato dalla disoccupazione il 15 settembre 2010 (cfr. doc. C1; A2), nel caso di specie, vista la modesta entità del costo del viaggio da __________ a __________ e ritorno con i mezzi pubblici, pari a fr. 26.-- (cfr. doc. 6), la difficile situazione finanziaria del ricorrente non costituisce comunque un valido motivo per non essersi presentato all’appuntamento con la __________ SA.

 

                                         L’assicurato avrebbe dovuto attivarsi in modo efficace per cercare di ottenere la somma necessaria per raggiungere il luogo del colloquio.

 

                               2.8.   Il ricorrente ha fatto valere di aver chiesto all’URC di poter ottenere un anticipo per acquistare il biglietto per la trasferta da __________ a __________ a causa del suo stato di indigenza e che la risposta sarebbe stata che era impossibile dare seguito alla sua richiesta (cfr. doc. I; V).

 

                                         Tali asserzioni, tuttavia, non sono state minimamente comprovate.

 

                                         Al contrario dalle verifiche effettuate dalla Sezione del lavoro presso la collocatrice, __________, e presso la Cassa __________ risulta che il ricorrente non abbia informato gli organi competenti delle sue difficoltà economiche in relazione all’acquisto del biglietto per recarsi a __________.

 

                                         In effetti la consulente del personale, il 17 febbraio 2011, ha affermato che:

 

"  (…) posso dire di non essere stata all’epoca informata dal signor RI 1 riguardo l’impossibilità a presentarsi al colloquio presso __________ a causa di problemi economici. Non mi risulta neppure che egli abbia chiesto all’URC un anticipo per l’acquisto del biglietto. Se ciò fosse accaduto, lo avremmo comunque indirizzato alla sua cassa disoccupazione.

Mi sono informata circa il costo della trasferta __________ con i mezzi pubblici che ammonta a fr. 26.00 (fr. 22.80 __________ a/r e fr. 3.20 __________ a/r).” (Doc. 6)

 

                                         __________ della Cassa __________, il 16 febbraio 2011, ha precisato che non sono state pagate spese di trasferta e che non vi è traccia di una richiesta di pagamento del costo del viaggio __________ (cfr. doc. 3).

 

                                         Questa Corte non ha alcun motivo per non ritenere attendibili queste affermazioni.

                                     

                                         L’assicurato, del resto, come già visto, nemmeno si è giustificato anticipatamente con l’organizzatore del corso, indicando le ragioni per le quali non si sarebbe presentato al colloquio del 15 settembre 2010, benché fosse stato espressamente avvisato dall’URC con scritto del 30 agosto 2010 di annunciare ogni assenza 24 ore prima all’organizzatore del corso (cfr. doc. 20; consid. 2.6.).

 

                                         Ne discende che le argomentazioni dell’insorgente non possono essere seguite.

 

                               2.9.   Con il proprio comportamento il ricorrente ha così compromesso irrimediabilmente la propria frequentazione al corso “Bilancio Personale professionale”.

 

                                         In effetti era impossibile per l’insorgente, non avendo partecipato al colloquio di verifica del 15 settembre 2010, seguire il corso “Bilancio personale e professionale” che iniziava il giorno seguente (cfr. doc. 20).

 

                                         Il corso in questione non risultava peraltro inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.5.).

                                         L’assicurato stesso ha, del resto, precisato di non aver mai ritenuto inadeguato il corso assegnatogli (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

 

                                         L’assicurato non si era altresì già presentato al colloquio dell’8 settembre 2010 (cfr. consid. 2.5.).

                                         Il TCA non ignora che il Dr. med. __________ ha indicato che lo stato di salute dell’insorgente aveva subito un aggravamento tra agosto e inizio settembre 2010 e che sia il 7 che l’8 settembre 2010 avevano avuto luogo delle consultazioni (cfr. doc. 18).

                                         Tuttavia, non avendo l’assicurato svincolato dal segreto professionale il proprio medico curante, non è dato di sapere se l’8 settembre 2010 il medesimo era o meno impedito per motivi di salute di presenziare all’appuntamento.

 

                                         In proposito è utile osservare che il principio inquisitorio, reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282), non è in ogni caso incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                         In particolare l'art. 43 cpv. 3 LPGA, relativo alla procedura dinanzi all’amministrazione, parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA, bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

                                         La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

                                         Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo.

                                         L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede due sanzioni: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile prendere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. DTF 131 V 42; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha applicato all’assicurato l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e gli ha inflitto una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

 

                             2.11.   Per quanto attiene all'entità della sanzione, va osservato che il TFA ritiene che di regola la prima volta in cui un assicurato non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorra in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.).

 

                                         Inoltre la prassi amministrativa prevede per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso di circa quattro settimane una sanzione da 13 a 15 giorni, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72; Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no 054b, ottobre/dicembre 2003, p.to 3.D).

 

                                         Sulla base di quanto appena esposto e ritenuto che il potere di apprezzamento dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA C 351/01 del 21 maggio 2002; STFA C 316/02 dell'8 luglio 2003; G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berna 1988, N. 52 ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2.; STFA C 254/03 del 14 luglio 2004 consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF 123 V 152 consid. 2), tutto ben considerato, la sanzione di 15 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA C 136/01del 9 ottobre 2002, in cui il TFA ha ridotto la sanzione da 36 a 23 giorni di sospensione inflitta a un'assicurata che non aveva iniziato un corso di 5 giorni).

 

                                         La decisione su opposizione del 13 gennaio 2011 deve, dunque, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti