Raccomandata |
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Incarto n.
rs/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 11 febbraio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2011 la Cassa CO 1 ha confermato la sua precedente decisione del 20 gennaio 2011 (cfr. doc. A8) con la quale ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 per non avere rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile i propri crediti salariali nei confronti del datore di lavoro, __________ Sagl, come pure della __________ con la quale la Sagl aveva concluso un’assicurazione per perdita di guadagno (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’__________, ha ricorso tempestivamente al TCA, postulando l’annullamento del provvedimento menzionato e il riconoscimento del diritto alle indennità di insolvenza per i periodi dal 18 al 27 settembre e dal 1° ottobre al 9 novembre 2009.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto di essere stato alle dipendenze della __________ __________ Sagl dal 2 febbraio al 9 novembre 2009 in qualità di plafonatore e come tale di essere stato assicurato per la perdita di guadagno in caso di malattia per il tramite del suo datore di lavoro presso la __________ SA.
Il ricorrente ha, poi, indicato, da un lato, di essere stato dichiarato inabile al lavoro per malattia dal 18 al 27 settembre, nonché dal 1° ottobre al 9 novembre 2009.
Dall’altro, che la __________ SA, con scritto del 21 ottobre 2009, gli ha comunicato che, siccome nel periodo di malattia non era raggiungibile al proprio domicilio, non esisteva alcun obbligo legale, regolamentare o statutario per il riconoscimento di prestazioni di indennità giornaliera dal 18 al 27 settembre e dal 1° al 20 ottobre 2009.
Egli, al riguardo, ha specificato che il TCA, con sentenza del 22 dicembre 2010, ha respinto la petizione da lui introdotta nei confronti della __________, in quanto la sua richiesta volta all’ottenimento del versamento di indennità giornaliere non poteva trovare fondamento. Questa Corte ha, infatti, stabilito - come fatto valere dalla __________ per la prima volta nella risposta di causa - che gli obblighi contrattuali dell’assicuratore sorti il 1° febbraio 2008, vista la mora del datore di lavoro con il pagamento dei relativi premi LCA, erano stati validamente sospesi con la diffida del 1° novembre 2008. E ciò indipendentemente dal fatto che l’attore non fosse al corrente che la Sagl da fine 2008 non era in regola con il versamento dei premi del contratto assicurativo per perdita di guadagno e che quindi nessun lavoratore, in caso di malattia, avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliere.
Il ricorrente ha, inoltre, affermato che, siccome, in virtù della copertura assicurativa conclusa dalla Sagl, incombeva alla __________ l’obbligo di pagare le prestazioni assicurate in caso di malattia, il datore di lavoro era svincolato dal dover corrispondere il salario. A mente dell’assicurato, dunque, l’art. 55 cpv. 1 LADI e la relativa giurisprudenza non tornano applicabili al suo caso. Egli ritiene, in effetti, che i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti non dovevano essere presi nei confronti del datore di lavoro, bensì dell’assicuratore per perdita di guadagno in caso di malattia.
Infine l’insorgente sostiene che la diatriba con la __________ inizialmente verteva sul mancato riconoscimento delle prestazioni assicurate, poiché, non essendo stato reperibile durante l’asserita malattia, era in dubbio la sua inabilità al lavoro. Solo con la risposta di causa la __________ ha evidenziato che il datore di lavoro era in mora con il pagamento dei premi (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente causa il Presidente del TCA ha sottoposto alle parti il seguente scritto:
" dopo aver attentamente esaminato gli atti all’incarto, il TCA è giunto alla conclusione che, indipendentemente dalle argomentazioni menzionate nella decisione su opposizione impugnata, il provvedimento di diniego del diritto alle indennità per insolvenza potrebbe in ogni caso essere confermato in applicazione della giurisprudenza in virtù della quale il diritto a indennità per insolvenza è subordinato alla condizione che l'assicurato vanti un credito salariale nei confronti del datore di lavoro insolvente.
Questo presupposto non è adempiuto nel caso di un assicurato il quale, impedito di lavorare a dipendenza di malattia, non può beneficiare di indennità giornaliere di malattia in quanto il datore di lavoro, in violazione del suo obbligo previsto in una convenzione collettiva, ha omesso di assicurarlo contro simile rischio oppure l’assicurazione è sospesa a causa del mancato pagamento dei premi. In tale ipotesi l'assicurato dispone di un credito per risarcimento dei danni contro il datore di lavoro che non legittima il riconoscimento del diritto a indennità per insolvenza (cfr. DTF 125 V 492; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006).
Secondo costante giurisprudenza nell’ipotesi in cui il Giudice prevede la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento una motivazione diversa da quella ritenuta dall’amministrazione, deve dare alle parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata argomentazione, in rispetto del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. RAMI 2000 pag. 335; DTF 125 V 368).
Di conseguenza vi assegno un termine di 10 giorni per presentare le vostre osservazioni in merito.” (Doc. V)
1.5. La Cassa, il 27 settembre 2011, ha comunicato:
" in allegato vi inviamo, per conoscenza, la direttiva SECO Prassi ML/AD 2004/1 foglio 12 concernente la nozione di credito salariale per quel che concerne il riconoscimento dell’indennità per insolvenza.
Al punto 3 di tale circolare vi è in effetti la fattispecie da voi menzionata la quale viene però stravolta dalla modifica della prassi che chiede invece di approvare il diritto all’indennità per insolvenza anche nel caso in cui l’assicurato non vanti un credito salariale ma una pretesa di risarcimento del danno.
Di conseguenza la nostra Cassa si riconferma nel diniego al versamento delle indennità per insolvenza sulla base dell’art. 55 cpv. 1 LADI." (Doc. VI + BIS)
1.6. L'assicurato, tramite l’RA 1, il 28 settembre 2011, ha rilevato, in buona sostanza, che il cambiamento introdotto dalla Segreteria di Stato dell’economia SECO con la Prassi ML/AD 2004/1 foglio 12 trova rispondenza nel fatto che il giudizio del TFA pubblicato in DTF 125 V 492 si presta a riserbo avendo sancito una inspiegabile disparità di trattamento tra gli assicurati.
A titolo di esempio è stato indicato quanto segue:
" - nel caso in cui ci trovassimo confrontati con due dipendenti che esercitano attività in ditte diverse di cui una, come nella fattispecie in esame, abbia stipulato un contratto d’assicurazione collettiva per l’indennità giornaliera in caso di malattia e sospeso il pagamento dei premi, in tal caso, il lavoratore non avrebbe diritto all’indennità per insolvenza in quanto, ai sensi dell’art. 97 CO, contro il datore di lavoro dispone di un credito per risarcimento dei danni;
- per contro, nell’ipotesi che l’altro datore di lavoro per i propri dipendenti non abbia contratto alcuna copertura assicurativa, allora, esso lavoratore ha diritto all’indennità per insolvenza giacché unicamente applicabile l’art. 324a Codice delle Obbligazioni e le indennità sarebbero corrisposte giusta la “Scala bernese”, al massimo, limitatamente gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento (cfr. art. 52 LADI).” (Doc. VII + 1)
Al riguardo il rappresentante dell’assicurato ha sottolineato che è contro il principio di equità riservare a due assicurati un trattamento dissimile a seconda che il datore di lavoro abbia o meno stipulato un contratto d’assicurazione collettiva.
La parte ricorrente ha osservato che non appare, e che neppure alla SECO è sembrato, condivisibile negare il diritto a prestazioni a colui che mensilmente si è visto dedurre dal salario la quota parte del premio assicurativo senza, peraltro, essere a conoscenza del mancato riversamento e che, quindi, essendo il contratto sospeso, nemmeno può beneficiare da parte dell’assicuratore delle indennità giornaliere di malattia.
L’RA 1 ha, inoltre, rilevato che il già Consigliere Nazionale, Meinrado Robbiani, il 10 dicembre 2002, ha presentato il seguente postulato:
" In caso di sospensione di un contratto d’indennità giornaliera LCA per mancato pagamento dei premi da parte del contraente (datore di lavoro), gli assicuratori non sono oggi tenuti a informare i lavoratori/le lavoratrici assicurati/e né a offrire loro la possibilità di stipulare un’assicurazione individuale.
Postulo perciò che il Consiglio federale provveda ad ovviare a queste distorsioni che generano un grave pregiudizio economico per i lavoratori in malattia e sono fonte di evidente inquietudine.” (cfr. doc. VII pag. 3; VII1).
In proposito il rappresentante dell’assicurato ha evidenziato, da una parte, che il Consiglio federale, il 14 marzo 2003, ha accettato il postulato, dall’altra, che sebbene siano trascorsi oltre 8 anni nessuna modifica legislativa è intervenuta.
La parte ricorrente ha, quindi, invitato il TCA a voler fare proprio quanto disposto dalla SECO con la Prassi ML/AD 2004/1 foglio 12/2 cfr. 3 e a condannare la Cassa al versamento dell’indennità per insolvenza (cfr. doc. VII).
1.7. Il Presidente del TCA, il 29 settembre 2011, ha interpellato l’avv. __________, capo settore applicazione del diritto della SECO, ponendogli, dopo aver ricordato quanto stabilito dalla nostra Massima Istanza con la DTF 125 V 492, il tenore della Prassi ML/AD 2004/1 foglio 12, nonché l’ulteriore giudizio del TFA C 160/05 del 24 gennaio 2006 che ha ribadito quanto deciso nella DTF 125 V 492, alcuni quesiti (cfr. doc. X).
L’avv. __________ ha risposto il 17 ottobre 2011 (cfr. doc. XII; al riguardo cfr. consid. 2.8.).
I doc. X e XII sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente e alla Cassa (cfr. doc. XIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.
2.2. Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso in esame la domanda d’indennità per insolvenza risale al 16 luglio 2010 (cfr. doc. 20) e si riferisce ai periodi dal 18 al 27 settembre e dal 1° al 20 ottobre 2009.
A quel momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.
E’, comunque, utile rilevare che i disposti legali relativi all’indennità per insolvenza menzionati ai considerandi che seguono non sono stati oggetto di modifiche in occasione della quarta revisione della LADI.
2.3. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
(Foglio 14)
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:
" 2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
Nel caso concreto l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
" 4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
Cfr. pure STF 8C_236/2011 del 13 maggio 2011.
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
2. Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.
In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.
3. Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).
5. Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6. In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che __________, dal 1° febbraio al 9 novembre 2009, è stato alle dipendenze della __________ Sagl quale gessatore (cfr. doc. 20).
Dal febbraio 2009 il ricorrente è stato assicurato presso la __________ Assicurazione SA per la perdita di guadagno in caso di malattia mediante un contratto di indennità giornaliere stipulato dal suo datore di lavoro nel febbraio 2008 (cfr. doc. 16b; STCA 36.2010.75 del 22 dicembre 2010).
Il 18 settembre 2009 il Dott. __________, medico chirurgo di __________ (__________), ha attestato che l’assicurato necessitava di dieci giorni di riposo e cure per malattia (cfr. doc. 28).
Il Dott. __________ , medico chirurgo di __________ (__________), il 1° ottobre 2009 ha poi certificato che l’insorgente risultava affetto da virosi respiratoria con una prognosi di cinque giorni (cfr. doc. 29).
Il 6 ottobre 2009 il Dott. __________ ha, altresì, indicato che l’assicurato necessitava di ulteriori quindici giorni di riposo e cure per malattia (cfr. doc. 30).
Con certificato del 21 ottobre 2009 il Dott. __________ ha dichiarato che al ricorrente occorrevano altri venti giorni - ossia fino al 9 novembre 2009 - di riposo e cure per malattia (cfr. doc. 31).
Al fine di ottenere maggiori informazioni, la __________ Assicurazione SA ha contattato l’assicurato sia telefonicamente sia personalmente facendogli visita a domicilio, ma senza successo (cfr. doc. A3).
Il 21 ottobre 2009 l'assicuratore malattia, avendo constatato che durante il periodo di malattia non era raggiungibile, ha comunicato all'interessato che non gli riconosceva alcuna prestazione d'indennità giornaliera dal 18 al 27 settembre 2009, né dal 1° al 20 ottobre 2009, in quanto aveva violato gli art. 16.2 (“Se si è in presenza di una lesione colposa degli obblighi comportamentali, influenzando così la possibilità di verificare o di stabilire l’entità delle conseguenze dei postumi della malattia, la __________ può ridurre proporzionalmente le prestazioni.”), 19.8 (“La __________ si riserva la possibilità di far visitare la persona assicurata anche da un medico da essa incaricato oppure di inviare un assistente per i casi di malattia.”) e 19.14 (“Se in caso di prestazioni vengono violati gli obblighi comportamentali, la __________ può ridurre o negare le prestazioni secondo il proprio giudizio.”) delle CGA applicabili al contratto assicurativo secondo LCA (cfr. doc. A3).
A seguito di ciò, il 22 ottobre 2009 la __________ Sagl ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro con il ricorrente, ritenendolo assente ingiustificato dal 1° ottobre 2009 (cfr. STCA 36.2010.75 del 22 dicembre 2010 consid. C).
Il contratto di lavoro si è, comunque, protratto fino al 9 novembre 2009 (cfr. doc. 10; 16; STCA 36.2010.75 del 22 dicembre 2010).
Il 27 ottobre 2009 l’assicurato ha contestato per iscritto il mancato riconoscimento di indennità giornaliere per malattia, in particolare poiché il giorno della pretesa visita dell'assicuratore era fuori casa su invito del suo medico (cfr. doc. A5).
A comprova di ciò egli ha allegato un certificato medico del 27 ottobre 2009 del Dott. __________, secondo cui a quel momento l’assicurato era in malattia al 100% per sindrome depressiva reattiva con terapia farmacologica e gli era stato caldamente consigliato dal sanitario di fare regolare attività fisica quale utile complemento alla terapia (cfr. doc. A4).
L'assicuratore malattia, il 2 novembre 2009, non ha ritenuto valido il menzionato certificato medico del 27 ottobre 2009. Inoltre la __________ Assicurazione SA, evidenziando che una persona ammalata deve comunque essere sempre reperibile - ciò che invece a mente dell’assicuratore in concreto non è successo -, ha confermato il proprio scritto del 21 ottobre 2009, avendo il medesimo violato i propri obblighi comportamentali (cfr. doc. A6).
All’assicurato non sono, così, stati pagati i periodi di malattia dal 18 al 27 settembre, come pure dal 1° ottobre al 9 novembre 2009 (cfr. doc. 20; 10).
Con petizione del 27 aprile 2010 inoltrata al TCA RI 1, rappresentato dal Sindacato RA 1, ha postulato che l'assicuratore malattia in questione fosse tenuto a versargli l'indennità giornaliera assicurata afferente ai periodi di malattia menzionati (doc. 18).
Questa Corte, con sentenza 36.2010.75 del 22 dicembre 2010 emessa a giudice unico e cresciuta incontestata in giudicato, ha stabilito che a giusta ragione la __________ Assicurazione SA non ha corrisposto all’assicurato alcuna prestazione d’indennità giornaliera per i casi di malattia annunciati.
Il TCA, al riguardo, ha osservato che in effetti le malattie invocate da RI 1 sono sorte durante il periodo di sospensione del contratto assicurativo per perdita di guadagno, iniziato il 26 novembre 2008 a causa della mora del datore di lavoro con il pagamento dei relativi premi.
Questo Tribunale ha, peraltro, precisato che la pretesa dell’assicurato andava respinta a prescindere dal fatto che lo stesso non fosse al corrente che la Sagl da fine 2008 non era in regola con il versamento dei premi del contratto assicurativo per perdita di guadagno e che quindi nessun lavoratore, in caso di malattia, avrebbe avuto diritto alle indennità giornaliere.
La __________ Sagl è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto del 31 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di __________.
La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto pretorile dell’11 giugno 2010.
Nell’ottobre 2010 la ragione sociale è stata radiata d’ufficio ex art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
La Cassa, il 16 luglio 2010, ha ricevuto la domanda di indennità per insolvenza dell’assicurato afferente ai periodi 18 - 27 settembre e 1° ottobre - 9 novembre 2011 (doc. 20).
L’amministrazione, con decisione del 20 gennaio 2011, confermata con decisione su opposizione del 11 febbraio 2011, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in quanto lo stesso, non avendo fatto il necessario contro il datore di lavoro a salvaguardia dei propri crediti salariali e avendo atteso fino ad aprile 2010 per inoltrare una petizione al TCA nei confronti dell’assicuratore malattia, avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.).
Il ricorrente, dal canto suo, sostiene, da una parte, che, siccome, in virtù della copertura assicurativa conclusa dalla Sagl, incombeva alla __________ l’obbligo di pagare le prestazioni assicurate in caso di malattia, il datore di lavoro era svincolato dal dover corrispondere il salario.
Dall’altra, che, quindi, l’art. 55 cpv. 1 LADI e la relativa giurisprudenza non tornano applicabili al suo caso. A mente dell’assicurato, in effetti, i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti non dovevano essere presi nei confronti del datore di lavoro, bensì dell’assicuratore per perdita di guadagno in caso di malattia.
Infine l’assicurato rileva che la diatriba con la __________ inizialmente verteva sul mancato riconoscimento delle prestazioni assicurate, poiché, non essendo stato reperibile durante l’asserita malattia, era in dubbio la sua inabilità al lavoro. Solo con la risposta di causa la CSS ha evidenziato che il datore di lavoro era in mora (cfr. doc. I).
2.7. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, evidenzia, dapprima, che la Segreteria di Stato dell’economia SECO - come peraltro fatto valere sia dal rappresentante dell’assicurato, che dalla Cassa stessa, formulando le proprie osservazioni in merito alla possibilità loro ventilata dal Presidente di questa Corte di porre a fondamento della conferma del diniego del diritto alle indennità per insolvenza una motivazione diversa da quella ritenuta dall'amministrazione nel provvedimento impugnato (cfr. doc. V; VI; VII) - nella Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 p.to 3 ha previsto quanto segue:
" (…)
3. Se i datori di lavoro non adempiono i loro obblighi contrattuali o derivanti da un contratto collettivo di lavoro nel settore dell’assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia o d’infortunio (nessuna assicurazione, ritardi nel pagamento dei premi dovuti o mancato pagamento, avviso tardivo, indennità giornaliere non riversate alla persona assicurata), la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni non si fonda sull’obbligo di continuare a pagare il salario secondo l’art. 324a cpv. 1 CO, ma prevede che il datore di lavoro risponda nei confronti del suo impiegato del mancato rispetto degli obblighi contrattuali nella misura del diritto alle prestazioni dell’assicurazione per perdita di guadagno a cui l’assicurato avrebbe diritto. Considerato il fatto che in tali casi le persone assicurate non possono far valere nei confronti del datore di lavoro un credito salariale, ma una pretesa al risarcimento del danno, la prassi applicata finora si è adeguata alla giurisprudenza federale per cui il diritto all’IDI è stato negato.
Modifica della prassi:
Per non perdere di vista il senso e lo scopo dell’IDI, per motivi di parità di trattamento e per considerazioni di ordine giuridico, invitiamo tutte le casse competenti ad approvare in futuro il diritto di versare l’IDI in tali casi. Questa modifica della prassi è tanto più giustificata in quanto i lavoratori, di regola, non possono agire con sufficiente tempestività per opporsi al comportamento dei datori di lavoro che violano le disposizioni contrattuali.”
La SECO, nella Prassi appena citata, ha fatto riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) e in particolare, alla sentenza del 15 giugno 1999, pubblicata in DTF 125 V 492, secondo la quale il diritto a indennità per insolvenza è subordinato alla condizione che l'assicurato vanti un credito salariale nei confronti del datore di lavoro insolvente.
Questo presupposto non è adempiuto nel caso di un assicurato il quale, impedito di lavorare a dipendenza di malattia, non può beneficiare di indennità giornaliere di malattia in quanto il datore di lavoro, in violazione del suo obbligo previsto in una convenzione collettiva, ha omesso di assicurarlo contro simile rischio oppure l’assicurazione è sospesa a causa del mancato pagamento dei premi. In tale ipotesi l'assicurato dispone di un credito per risarcimento dei danni contro il datore di lavoro che non legittima il riconoscimento del diritto a indennità per insolvenza.
Nel caso deciso dal TFA con la DTF 125 V 492 il datore di lavoro, violando i suoi obblighi derivanti da una convenzione collettiva, non aveva assicurato il lavoratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia. Quest’ultimo vantava così un credito per risarcimento danni - peraltro anche decretato dal Tribunale del distretto - verso il datore di lavoro, corrispondente all’importo delle indennità giornaliere in caso di malattia di cui è stato privato.
Tale credito nei confronti del datore di lavoro, in quanto credito per risarcimento danni, non poteva tuttavia fondare il diritto a un’indennità per insolvenza nei confronti della cassa di disoccupazione.
Questa giurisprudenza è, in seguito, stata ribadita dall’Alta Corte con sentenza C 160/05 del 24 gennaio 2006 consid. 7.1., 7.2.
In quel giudizio il TFA ha respinto il ricorso della SECO, ma ha tuttavia rinviato gli atti alla Cassa per valutare, nel caso di un assicurato al beneficio di un certificato medico di incapacità totale al lavoro che non aveva lavorato e che non aveva ricevuto le indennità giornaliere in caso di malattia che l’assicurazione di perdita di guadagno aveva però versato alla ditta, su che base (convenzione collettiva o accordo scritto tra le parti) tali prestazioni erano state corrisposte dall’assicuratore malattia. L’esito degli accertamenti avrebbe permesso di determinare se e in che misura l’assicurato disponeva di un credito di salario nei confronti del datore di lavoro e conseguentemente di un eventuale diritto a indennità per insolvenza.
2.8. La SECO, a partire dal 2004, ha modificato la propria prassi e ha invitato le Casse a riconoscere ad assicurati il cui datore di lavoro, ad esempio, non ha versato i premi relativi all’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia oppure è in ritardo nel pagamento degli stessi o ancora non ha loro riversato le indennità giornaliere ricevute dall’assicuratore malattia il diritto a indennità per insolvenza, per non perdere di vista il senso e lo scopo dell’IDI, per motivi di parità di trattamento e per considerazioni di ordine giuridico (cfr. Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 p.to 3).
Il Presidente del TCA pendente causa ha, conseguentemente, posto all’avv. __________, capo settore applicazione del diritto della SECO, i seguenti quesiti:
" 1. Per quali motivi, a seguito della sentenza C 160/05 del 24 gennaio 2006 emanata dal Tribunale federale delle assicurazioni che ha confermato la DTF 125 V 492, non avete modificato la vostra Direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/1?
2. Ritenuto il tenore del giudizio C 160/05 del 24 gennaio 2006 mantenete la “Modifica della prassi” da voi proposta nella Direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/1 oppure no?
3. In caso di risposta affermativa alla domanda n. 2, vogliate indicarne i precisi motivi.” (Doc. X)
Il 17 ottobre 2011 l’avv. __________ ha risposto:
" (…)
Prima di tutto, occorre precisare che nella sua Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 (n.d.r.: la SECO) ha imposto in tutta conoscenza di causa una prassi contraria a quella promossa dal Tribunale federale. Con sentenze del 7 aprile 2005 (C38/05) e del 13 dicembre 2005 (C 28/05), il medesimo tribunale ha (indirettamente) ammesso la pratica della SECO.
Con sentenza del 24 gennaio 2006 (C 160/05), il TF si è limitato a citare la sua precedente prassi, senza pronunciarsi in alcun modo sulla fondatezza della direttiva della SECO. Infatti, in casu, si trattava della mancata retrocessione al lavoratore delle indennità giornaliere versate dall’assicurazione perdita di guadagno. In siffatte circostanze, il TF non escludeva che la pretesa del lavoratore possa essere considerata quale pretesa salariale e non solo quale credito di risarcimento.
Pertanto, considerato che nella sentenza summenzionata la fattispecie non concerne l’assenza di indennità giornaliere a causa della mancanza di assicurazione o il mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro, la SECO non aveva alcun motivo di emanare un’ulteriore direttiva (cfr. 110 – Prassi LADI 2007/23).”
(Doc. XII)
Questa Corte, alla luce delle argomentazioni esposte dalla SECO e considerato che le ragioni alla base della direttiva pubblicata nella Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2, in particolare quella relativa all’uguaglianza di trattamento, appaiono pertinenti, ritiene che non si debba applicare nel caso concreto la ventilata motivazione sostitutiva concernente le conseguenze sul diritto all’indennità per insolvenza della sospensione dell’assicurazione per perdita di guadagno a causa di malattia nel caso in cui il datore di lavoro non paghi i relativi premi (cfr. doc. V; consid. 1.4.; 2.7.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che la prassi della SECO in vigore dal 2004 è stata, peraltro, richiamata da entrambe le parti in causa (cfr. doc. VI; VII).
2.9. Come esposto sopra, la Cassa ha fondato il proprio diniego del diritto all’indennità d’insolvenza sul mancato rispetto da parte dell’assicurato dell’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile i propri crediti salariali nei confronti del datore di lavoro, __________ Sagl, come pure della __________ con la quale la Sagl aveva concluso un’assicurazione per perdita di guadagno (cfr. doc. A2; A8).
Al riguardo il TCA sottolinea che il ricorrente, fino all’inoltro da parte della __________ Assicurazione SA della risposta di causa del 19 maggio 2010 afferente alla causa 36.2010.75 da lui introdotta con petizione del 27 aprile 2010 con cui ha chiesto che l’assicuratore malattia fosse tenuto a versargli l’indennità giornaliera assicurata dal 18 al 27 settembre 2009 e dal 1° ottobre al 9 novembre 2009 (cfr. consid. 2.6.; doc. 18), non era al corrente che l’ex datore di lavoro, e meglio la __________ Sagl, fosse in mora con il pagamento dei premi assicurativi LCA e che quindi, essendo conseguentemente sospeso l’obbligo legale della __________ Assicurazione SA di erogare prestazioni ed essendo la sua malattia sorta nel periodo di sospensione, non gli potessero essere riconosciute prestazioni assicurative (cfr. doc. 16; I).
In effetti precedentemente alla risposta di causa del 19 maggio 2010 l’assicurato credeva che la sola motivazione per la quale non gli erano state versate le indennità giornaliere relative all’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia fosse connessa a quanto contestatogli dall’assicuratore malattia.
A tale conclusione egli è correttamente giunto fondandosi sugli scritti del 21 ottobre e del 2 novembre 2009 della __________ Assicurazione SA (cfr. doc. A3; A6; consid. 2.6.), con i quali quest’ultima gli ha rifiutato il riconoscimento di indennità giornaliere proprio imputandogli di aver violato i suoi obblighi comportamentali, visto che durante la malattia non sarebbe stato reperibile al proprio domicilio.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che il ricorrente poteva legittimamente considerare che la questione del diniego del diritto alle indennità giornaliere dipendesse unicamente da una valutazione del suo comportamento nel periodo della malattia da parte della __________ Assicurazione SA.
L’insorgente, prima del 19 maggio 2010, non poteva così immaginare che, invece, la ragione primaria per la quale non aveva diritto alle prestazioni assicurative era da ricondurre all’ex datore di lavoro, in quanto non aveva pagato i premi relativi al contratto assicurativo LCA.
Il fatto che il ricorrente, antecedentemente alla risposta di causa del 19 maggio 2010 (inc. 36.2010.75), ignorasse che la Sagl non fosse in regola con la corresponsione dei premi del contratto assicurativo di perdita di guadagno è, del resto, emerso pure in occasione dell’udienza del 15 settembre 2010 dinanzi al Giudice delegato del TCA Ivano Ranzanici concernente la vertenza 36.2010.75 tra l’assicurato e la __________ Assicurazione SA (cfr. doc. 10), come è stato pure indicato nella relativa sentenza 36.2010.75 del 22 dicembre 2010 al consid. 12.
Riguardo allo scottante argomento dell’assenza di informazione ai lavoratori salariati in merito al mancato pagamento dei premi da parte dei datori di lavoro, con tutte le pesanti conseguenze che ne derivano, è utile ribadire che il già Consigliere Nazionale Meinrado Robbiani, il 10 dicembre 2002, ha presentato il postulato n. 02.3693 “Indennità giornaliera LCA: un particolare scompenso”, il cui tenore è il seguente:
" Testo del postulato del 10 dicembre 2002
In caso di sospensione di un contratto d’indennità giornaliera LCA per mancato pagamento dei premi da parte del contraente (datore di lavoro), gli assicuratori non sono oggi tenuti a informare i lavoratori/le lavoratrici assicurati/e né a offrire loro la possibilità di stipulare un’assicurazione individuale.
Postulo perciò che il Consiglio federale provveda a ovviare a queste distorsioni, che generano un grave pregiudizio economico per i lavoratori in malattia e sono fonte di evidente inquietudine.
Motivazione
Se in passato l’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno per malattia era perlopiù innestata sulla LAMal, negli ultimi anni è stata sottoposta in misura crescente alla legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).
Da un quadro giuridico orientato alla preoccupazione sociale verso chi è in malattia, si è dunque passati ad un contesto improntato a ben altre priorità. Tra gli scompensi derivanti da questa situazione figura anche il seguente: gli assicuratori privati tendono sempre più frequentemente a sospendere il contratto assicurativo non appena il datore di lavoro (contraente di assicurazione) è in ritardi nel pagamento dei premi. Nel farlo, non si preoccupano né di informare il lavoratori e le lavoratrici circa la cessazione della copertura assicurativa né tanto meno di offrire la possibilità di continuarla nella forma individuale. Soprattutto nel caso di persone colpite da malattia di lunga durata, viene interrotta l’erogazione di prestazioni indispensabili e viene sovente reso inevitabile il ricorso all’assistenza sociale.
Indipendentemente dall’auspicabile inserimento di questa assicurazione nel diritto sociale, urge sradicare le accennate distorsioni, obbligando gli assicuratori a informare preventivamente gli assicurati della sospensione del contratto d’assicurazione collettiva e a offrire la possibilità di continuare la copertura assicurativa in forma individuale.” (cfr. doc. VII1; www.parlament.ch)
Il 14 marzo 2003 il Consiglio federale ha dichiarato di essere pronto ad accettare il postulato.
Fino ad oggi, tuttavia, tale postulato non ha avuto alcun seguito (cfr. www.parlament.ch).
Spetta, dunque, al legislatore, se lo riterrà opportuno (cfr. DTF 137 V 82 consid. 5.5. pag. 89), porre rimedio a questa situazione insoddisfacente.
2.10. Nell’evenienza concreta l’assicurato, ignorando fino all’intimazione della risposta di causa del 19 maggio 2010 concernente la vertenza 36. 2010.75 che l’assicurazione indennità perdita di guadagno era sospesa a causa del mancato versamento dei premi da parte della __________ Sagl, è stato impedito di agire tempestivamente (a fine 2009- inizio 2010) nei confronti dell’ex datore di lavoro per motivi a lui non attribuibili.
Va, inoltre, considerato che la Sagl è stata sciolta in seguito a fallimento già il 31 maggio 2010 (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto il lasso di tempo nel quale il ricorrente avrebbe dovuto adire le vie legali nei confronti dell’ex datore di lavoro, ossia dall’intimazione della risposta di causa del 19 maggio 2010 al momento del fallimento del 31 maggio 2010, è estremamente breve.
Di conseguenza secondo questo Tribunale all’assicurato non può essere imputata alcuna negligenza grave per il fatto di essere rimasto inattivo nei riguardi della __________ Sagl.
L’assicurato ha, d’altronde, reagito nei confronti della __________ assicurazione SA già con uno scritto del 27 ottobre 2009 in risposta alla lettera del 21 ottobre 2009 con cui l’assicuratore malattia gli aveva comunicato che non esisteva un obbligo legale, regolamentare o statutario per il riconoscimento d’indennità giornaliere (cfr. doc. A3).
Il ricorrente, il 27 ottobre 2009, ha fatto valere che sussistevano delle valide e reali motivazioni per corrispondergli le prestazioni postulate (cfr. doc. A5).
Tramite il proprio rappresentante legale egli, il 27 aprile 2010, ha, poi, come già ampiamente evidenziato (cfr. consid. 2.6.; 2.10.), introdotto una petizione al TCA con cui ha chiesto che la __________ Assicurazione SA fosse tenuta a versargli le indennità giornaliere per i periodi dal 18 al 27 settembre e dal 1° ottobre al 9 novembre 2010 soltanto (cfr. doc. 18).
In conclusione questo Tribunale ritiene, dunque, che il ricorrente non ha violato gravemente l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI.
2.11. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione dell’11 febbraio 2011 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché esamini gli altri presupposti del diritto all’indennità per insolvenza.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti