Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.25

 

rs

Lugano

25 luglio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 gennaio 2011 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 24 gennaio 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha stabilito che l’inizio del diritto all’indennità di disoccupazione di RI 1 è da far risalire al 28 aprile 2010 e non agli inizi di gennaio 2010, come invece richiesto dall’assicurato (cfr. doc. A5; A8).

                                         L’amministrazione ha motivato tale provvedimento, rilevando, da un lato, che la procedura iniziata a fine dicembre 2009, quando il medesimo si è presentato agli sportelli, è stata annullata, poiché non si è presentato all’appuntamento per la registrazione informatica (COLSTA) né del 4 gennaio 2010, né a quello posticipato del 13 gennaio 2010.

                                         Dall’altro, che l’assicurato ha telefonato all’URC per fissare un nuovo appuntamento per l’iscrizione ufficiale soltanto il 21 aprile 2010 (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 24 gennaio 2011 l’assicurato ha ricorso tempestivamente (cfr. doc. III; IV1) al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto alle prestazioni LADI a partire dal 1° gennaio 2010 e il conseguente versamento delle indennità per il periodo 1° gennaio – 28 aprile 2010.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto di non essersi potuto presentare agli appuntamenti prefissati con l’URC a causa, dapprima, di impegni personali e di vacanza e, in seguito, di un colloquio di lavoro.

                                         Egli ha precisato che a seguito dell’esito negativo di quest’ultimo colloquio è ricaduto in uno stato depressivo e di malattia della durata di circa due mesi.

                                         Il ricorrente ha, poi, osservato, da una parte, di avere contattato l’URC per completare l’iscrizione in disoccupazione non appena è stato in grado di farlo.

                                         Dall’altra, che l’amministrazione l’ha invitato telefonicamente a presentarsi presso i loro uffici per riavviare la procedura, in quanto sarebbe trascorso troppo tempo.

                                         Egli ha pure asserito di aver sempre compiuto le ricerche di lavoro normalmente, in particolare, per riuscire a trovare un altro impiego al più presto (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha indicato, facendo valere argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, che le considerazioni del ricorrente non permettono di giungere a una conclusione diversa in merito alla data di inizio del diritto alle indennità di disoccupazione fissata al 28 aprile 2010 (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   Pendente causa questa Corte ha chiesto all’URC di trasmettere copia delle conferma di iscrizione in disoccupazione del 4 maggio 2010 (cfr. doc. VI).

 

                                         Il 27 giugno 2011 il TCA ha sollecitato l’amministrazione, poiché il 22 giugno 2011 la stessa ha sì inviato una “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” ma relativa al gennaio 2011 (cfr. doc. VIII; VIIbis).

 

                                         Il 28 giugno 2011 l’URC ha poi trasmesso un’ulteriore “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 28 giugno 2011 da cui emerge che la data del 28 aprile 2010 è stata indicata quale data di annuncio all’URC, nonché quale data d’inizio della disoccupazione (cfr. doc. IX1).

 

                               1.5.   I doc. VI, VIbis; VIII e IX1 sono stati inviati per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X).

 

                               1.6.   Il 22 luglio 2011 l’assicurato ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. XI), le quali sono state immediatamente trasmesse per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se la data di inizio del periodo di disoccupazione di RI 1 deve essere fissata al 28 aprile 2010 come stabilito dall’URC oppure al 1° gennaio 2010 come preteso dall’assicurato.

 

                               2.3.   Preliminarmente va rilevato che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. g LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, tra l'altro, soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17 LADI).

 

                                         Secondo l'art. 17 cpv. 2 LADI l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

 

                                         Secondo la giurisprudenza l'obbligo di sottoporsi personalmente a tale controllo configura una condizione del diritto all'indennità, perseguendo tale obbligo lo scopo di stabilire se l'assicurato è idoneo al collocamento. La mancata esecuzione di tale controllo ha per effetto il rifiuto dell'indennità (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 4.1.; DTF 124 V 215 consid. 2 pag. 218).

 

                                         Per l'art. 10 cpv. 3 LADI, inoltre, la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata all'ufficio del lavoro del suo domicilio per essere collocata.

 

                                         L'art. 20 OADI, afferente all’annuncio presso il servizio competente (URC), prevede quanto segue:

 

"  1 Annunciandosi al servizio competente, l’assicurato deve presentare:

a. il modulo «annuncio presso il Comune di domicilio», se si è annunciato al Comune;

b. l’attestazione di domicilio del Comune o, se è straniero, il permesso pertinente;

c. il certificato di assicurazione AVS/AI;

d. la lettera di licenziamento, i certificati degli ultimi datori di lavoro, gli attestati sulla formazione e il perfezionamento nonché la prova degli sforzi intrapresi per trovare lavoro.

2 Il servizio competente esamina la validità delle indicazioni figuranti sul certificato di assicurazione AVS/AI; su sua domanda, la Cassa cantonale di compensazione compila un certificato di assicurazione valido.

3 Inserisce i dati d’iscrizione nel sistema di informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e affida all’assicurato la copia per la cassa.

4 …”

 

                                         L'art. 23 OADI precisa, poi, che i dati di controllo sono registrati nello schedario "dati di controllo" o nel modulo "indicazioni dell'assicurato". Il Cantone sceglie il supporto di dati (cpv. 1). Per il capoverso 2, il supporto di dati fornisce informazioni su, tra l'altro, tutti i fatti importanti per valutare i diritti dell'assicurato, quali la malattia, il servizio militare, le assenze per vacanze, la partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, il guadagno intermedio e il grado d'idoneità al collocamento (lett. b).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente, il 29 dicembre 2009, si è presentato presso gli uffici dell’URC per avviare una procedura di iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 1; 4; A1).

 

                                         In quell’occasione egli ha ricevuto la lista dei documenti da produrre “… alfine di garantire la sua iscrizione” (cfr. doc. 1). Inoltre gli è stato fissato un appuntamento per il 5 gennaio 2010 alle ore 14.00 per consegnare tale documentazione e procedere alla registrazione COLSTA (cfr. doc. 1).

 

                                         L’assicurato a questo appuntamento non ha presenziato, informando al riguardo l’amministrazione il giorno precedente.

                                         Quale motivazione è stata indicata l’assenza di una settimana per vacanza (cfr. doc. 4; I).

 

                                         L’appuntamento è stato, quindi, posticipato al 13 gennaio 2010 alle ore 14.00 (cfr. doc. 1, 4).

                                         L’insorgente nemmeno si è presentato a questo incontro.

                                         Egli ha giustificato la propria assenza il giorno seguente, spiegando di non avere potuto partecipare, né avvertire, poiché impegnato in un colloquio di lavoro al quale è stato chiamato soltanto a mezzogiorno del 13 gennaio 2010 (cfr. doc. 4; I; A10).

 

                                         L’URC non ha fissato altri appuntamenti, precisando che era in attesa di una comunicazione da parte del ricorrente circa l’esito dei giorni di prova concordati durante il colloquio di lavoro (cfr. doc. IV; A1; 4).

 

                                         L’assicurato non ha più contattato l’amministrazione fino al 21 aprile 2010, allorché ha telefonato all’URC (cfr. doc. A10; A1; 4).

                                         Durante la telefonata gli è stato spiegato che avrebbe dovuto comparire di persona per riprendere un appuntamento (cfr. doc. A10; 4; A1).

 

                                         Egli si è, conseguentemente, presentato agli sportelli dell’URC il 28 aprile 2010 (cfr. doc. A1; A10; 4), dove gli è stato fissato un appuntamento finalizzato alla registrazione COLSTA per il 4 maggio 2010 alle ore 10.45 (cfr. doc. 2, A10).

 

                                         Il 4 maggio 2010 l’assicurato ha presenziato all’incontro, chiedendo che il diritto alle prestazioni LADI avesse comunque inizio il 1° gennaio 2010 (cfr. doc. 4).

 

                                         L’amministrazione gli ha, per contro, riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione soltanto a far tempo dal 28 aprile 2010.

                               2.5.   Questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che l’operato dell’URC, il quale ha stabilito che il diritto alle indennità di disoccupazione dell’assicurato decorre dal 28 aprile 2010, sia da tutelare.

 

                                         In effetti è vero che il ricorrente, come esposto sopra, si è presentato presso gli uffici dell’URC già alla fine del mese di dicembre 2009 (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che in quell’occasione egli ha semplicemente ricevuto la lista dei documenti da consegnare “… alfine di garantire la sua iscrizione” (cfr. doc. 1), nonché gli è stato fissato un appuntamento per il 5 gennaio 2010 alle ore 14.00 per produrre tale documentazione e procedere alla registrazione COLSTA (cfr. doc. 1).

 

                                         Alla fine di dicembre 2009, inizio di gennaio 2010 l’iscrizione in disoccupazione non risultava perfezionata, non avendo l’assicurato completato la procedura ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. g, 17 cpv. 2 LADI e 20 OADI.

 

                                         Il ricorrente non ha, infatti, presenziato né all’appuntamento relativo alla registrazione COLSTA del 5 gennaio 2010, in quanto in vacanza, né a quello posticipato del 13 gennaio 2010, poiché impegnato in un colloquio di lavoro (cfr. consid. 2.4.).

                                         La sua partecipazione era, però, indispensabile per procedere all’iscrizione effettiva in disoccupazione.

 

                                         Al riguardo è utile evidenziare che sulla “Convocazione all’appuntamento per la registrazione COLSTA” del 29 dicembre 2009 per il 5 gennaio 2010, dopo avere elencato la documentazione da produrre alfine di garantire l’iscrizione in disoccupazione, è stato espressamente indicato che:

 

"  Alfine di vedersi riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione sin dalla data dell’annuncio al comune, lei deve presentarsi puntualmente per l’iscrizione in disoccupazione. Le ricordiamo che la registrazione presso l’URC è una delle condizioni indispensabili per la percezione delle indennità di disoccupazione e che qualora il summenzionato  termine (n.d.r.: 5 gennaio 2010) non fosse rispettato, esse verranno se del caso versate solo a far tempo dalla data effettiva d’iscrizione. (…)” (Doc. 1)

 

                                         Dagli atti non si evince, del resto, che l’assicurato abbia avvertito l’amministrazione dell’esito della prova effettuata successivamente al colloquio di lavoro del 13 gennaio 2010, come invece concordato (cfr. consid. 2.4.), chiedendo un altro appuntamento.

 

                               2.6.   Il ricorrente, asserendo che l’esito negativo dell’opportunità di lavoro citata ha comportato il peggioramento della sua situazione di salute (cfr. doc. A10), implicitamente invoca il riconoscimento dell’esistenza di un valido motivo per non avere completato tempestivamente la procedura di iscrizione in disoccupazione avviata nel dicembre 2009.

 

                                         In proposito giova, tuttavia, osservare che è vero che il Dr. med. __________, FMH medicina generale, il 23 aprile 2010, ha certificato di avere in cura il ricorrente per malattia, che quest’ultima ha presentato un’importante ricaduta e che la stessa condizionava così tanto il paziente da renderlo incapace di agire, prendere delle decisioni e di passare negli uffici della disoccupazione per iscriversi.               

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che il medico ha indicato che la ricaduta si è manifestata nei mesi di febbraio e marzo 2010 (cfr. doc. 3).

 

                                         L’insorgente ha, però, atteso fino al 21 aprile 2010 per contattare l’URC telefonicamente e il 28 aprile 2010 per recarsi presso gli uffici dell’amministrazione.

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che, se può restare aperta la questione di sapere se nel periodo metà gennaio-marzo 2010 il mancato perfezionamento dell’iscrizione in disoccupazione sia o meno da ricondurre a legittimi motivi, a partire dall’inizio di aprile 2010 il mancato completamento della procedura di iscrizione avviata alla fine di dicembre 2009 non trova giustificazione alcuna.

 

                                         Ne discende che in concreto, per quanto attiene alla procedura avviata a fine dicembre 2009, non si è confrontati con una valida iscrizione.

 

                                         Di conseguenza a ragione l’amministrazione ha trattato l’annuncio per il collocamento di fine aprile 2010 (il 28 aprile 2010 l’assicurato si è presentato agli sportelli URC e il 4 maggio 2010 ha presenziato all’appuntamento per la registrazione COLSTA; cfr. consid. 2.4.) quale nuova domanda e ha riconosciuto all’assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 28 aprile 2010.

 

                                         La decisione su opposizione contestata deve, perciò, essere confermata.

 

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti