Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.28

 

rs

Lugano

15 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 marzo 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 marzo 2011 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 2 marzo 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 15 febbraio 2011 (cfr. doc. A7) con cui aveva sospeso l’assicurato per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 2 marzo 2011 l’assicurato ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittagli.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto di aver effettuato, nell’ultimo trimestre del 2010, molte ricerche tramite mail, telefonate e visite a clienti. L’insorgente ha precisato che numerosi mail sono stati inviati dal suo indirizzo di posta elettronica presso la ditta, ex datrice di lavoro.

                                         Egli ha indicato che ha compiuto gli sforzi di persona per evitare un duro contraccolpo a lui e alla sua famiglia, visto che tra l’altro non contava sul diritto all’assicurazione contro la disoccupazione, essendo la moglie diventata da poco amministratrice unica della SA sua ex datrice di lavoro.

                                         Il ricorrente ha puntualizzato che nel settore professionale nel quale lavora da molti anni, ovvero quello della consulenza, formazione, coaching e mentoring, molti mandati, incarichi e impieghi si ottengono attraverso la rete di contatti personali.

                                         In proposito egli ha rilevato di essere, dunque, da anni attivamente impegnato a costruire, ampliare e consolidare tale rete e che prima di arrivare a un appuntamento dove si discute concretamente di un progetto spesso trascorrono anche alcuni anni, come ad esempio è accaduto con __________, dal primo contatto a un appuntamento, per il momento conoscitivo, sono passati due anni.

                                         L’assicurato ha osservato che per arrivare a quanto desiderato è necessario seguire le decine di contatti mediante tante telefonate e una ferrea disciplina, tenendo traccia di tutto tramite metodi di organizzazione personali, certamente differenti dai fogli prestampati consegnati dall’URC. Egli ha evidenziato di aver da subito illustrato e poi scritto di non disporre di documenti da allegare e di avere in seguito ricostruito quanto possibile e verificabile.

                                         Al riguardo l’insorgente ha sottolineato di avere, dopo la conferma della sanzione in vista del colloquio con il proprio collocatore del 10 marzo 2011, controllato la propria agenda giorno per giorno, ricostruendo quanto effettuato di concreto e dimostrabile, come pure di avere compilato dei fogli di ricerca, portandone una copia al consulente (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2011.

 

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                               2.3.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato alle dipendenze della __________ SA di __________, ditta attiva nel campo della consulenza aziendale, comunicazione e nell’organizzazione di eventi (marketing), dal 19 settembre 2006 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. A14).

 

                                         La __________ SA ha, infatti, disdetto il contratto di lavoro il 25 ottobre 2010 per il 31 dicembre 2010 a causa della forte riduzione del lavoro nell’azienda (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 17 dicembre 2010 l’assicurato si è annunciato al collocamento a fare tempo dal 1° gennaio 2011 (cfr. doc. 6).

 

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione il ricorrente ha presentato all’amministrazione unicamente delle ricerche di lavoro compiute nel mese di dicembre 2010 (cfr. doc. 6).

                                         Di conseguenza, il 27 gennaio 2011, il consulente del personale URC gli ha consegnato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 7 febbraio 2011, il fatto di non avere fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione per il periodo dal 25 al 31 ottobre 2010 e per il mese di dicembre 2010 (recte: novembre 2010) precedente l’annuncio all’URC.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

 

                                         Il ricorrente, con scritto del 7 febbraio 2011 ma trasmesso all’URC mediante posta elettronica il 15 febbraio 2010 - indicando che la lettera preparata era stata posta in un classificatore e solo il 15 febbraio preparandosi per l’incontro con il consulente si è reso conto di non averla spedita (cfr. doc. 5) -, ha risposto che:

 

"  (…)

Nella fase precedente l’iscrizione in disoccupazione ero ingaggiato nella ricerca di soluzioni che mi evitassero di annunciarmi. Dunque ho intrapreso ricerche mirate sia per individuare un impiego consono alle mie competenze, sia quella di attività auto imprenditoriali in qualità di formatore aziendale, coach professionale, consulente e mentore.

Sottolineo che era mia intenzione potermi sistemare, professionalmente parlando, prima di dover ricorrere alla cassa.

Dunque ho tenuto registro delle innumerevoli ricerche effettuate, telefonate, visite, lettere, mail e contatti personali solo a partire dal momento che sono venuto per iscrivermi presso di voi. Vista la situazione difficile nel settore, la crisi e molti grandi progetti discussi ma rinviati più volte e tuttora in standby, mi sono visto costretto a farlo comunque.

In più informato delle leggi sulla disoccupazione, ero cosciente che, con ogni probabilità, non avrei percepito alcuna indennità, in quanto mia moglie risulta amministratrice delegata dallo scorso autunno della società per la quale ho lavorato fino al 31 dicembre scorso (anche se non coinvolta finanziariamente nella stessa).

                                        In effetti vi è stato necessario ricorrere a una decisione dell’organo competente superiore per farmi accedere al diritto di percepire le indennità.

                                        (…)” (Doc. A8 = 6)

 

                                         A quest’ultimo riguardo giova osservare che la Sezione del lavoro, con decisione del 26 gennaio 2011, ha ritenuto l’insorgente idoneo al collocamento, rilevando quanto segue:

 

"  (…)

Nel caso in esame la società (n.d.r.: __________ SA) è stata costituita il 7 novembre 1996. L’assicurato ha iniziato un’attività presso la menzionata società il 19 settembre 2006. La moglie ha assunto la carica di amministratrice unica solo il 2 dicembre 2010, in seguito alle dimissioni del precedente amministratore. I signori __________ non sono e non son mai stati azionisti della società.

Si osserva inoltre che l’attività della società è attualmente ferma, il signor __________ non svolge alcuna attività per conto della società, è disponibile ad assumere un’attività a tempo pieno, di durata indeterminata e a questo proposito ha reperito, dal 24 gennaio 2011, un impiego salariato a tempo parziale (40%) presso la __________. Si ritiene che l’assicurato sia disponibile per il mercato del lavoro senza particolari restrizioni.” (Doc. A12)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’URC, non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 15 febbraio 2011, l’ha quindi sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. A7; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 2 marzo 2011 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.6.   In concreto l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurato nel periodo 25 ottobre – 31 dicembre 2010, lasso di tempo corrispondente al periodo di disdetta antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 2.5.).

 

                                         L’URC ha considerato che il ricorrente nel mese di dicembre 2010 ha compiuto dei validi sforzi per reperire una nuova occupazione (cfr. doc. A1; A10; A5), mentre, come visto, ha ritenuto che nel periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010 non abbia effettuato ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         L’insorgente, sin dal 7/15 febbraio 2011, quando ha risposto alla richiesta di giustificazione del 27 gennaio 2011 (cfr. doc. A10), ha sempre asserito di avere intrapreso molte più ricerche di quelle tenute in considerazione dall’URC.

                                         In particolare nella risposta alla richiesta di giustificazione egli ha indicato di aver svolto ricerche mirate per individuare un impiego consono alle sue competenze (cfr. doc. A8).

 

                                         Egli ha ribadito quanto affermato nello scritto del 7/15 febbraio 2011 nell’opposizione del 20 febbraio 2011 interposta contro la decisione di sospensione del 15 febbraio 2011, specificando di avere effettuato, nei mesi precedenti la data di iscrizione in disoccupazione, ricerche a 360° di persona, per telefono, via mail come nel mese di dicembre 2010. Egli ha, fra l’altro, fatto riferimento a un progetto di formazione per la ditta __________ a livello svizzero, il quale se non fosse stato rinviato gli avrebbe evitato l’iscrizione al collocamento (cfr. doc. 8).

 

                                         L’insorgente, poi, una volta ricevuta la decisione su opposizione, in occasione di un colloquio di consulenza presso l’URC del 10 marzo 2011, ha prodotto una lista di sforzi compiuti nei mesi di ottobre e novembre 2010 per reperire una nuova occupazione in qualità, principalmente, di formatore e creatore di eventi. Egli, al riguardo, ha indicato di essersi proposto di persona a 9 ditte nel periodo rilevante. Oltre ai nomi delle società contattate, ha precisato le generalità delle persone di riferimento di ogni ditta (cfr. doc. 10).

 

                                         Anche nell’atto ricorsuale l’assicurato ha puntualizzato, da un lato, di aver effettuato, nell’ultimo trimestre del 2010, molte ricerche tramite mail, telefonate e visite a clienti e che numerosi mail sono stati inviati dal suo indirizzo di posta elettronica presso la ditta, ex datrice di lavoro.

                                         Egli ha asserito che nel settore professionale nel quale lavora da molti anni, ovvero quello della consulenza, formazione, coaching e del mentoring, molti mandati, incarichi e impieghi si ottengono attraverso la rete di contatti personali.

                                         Dall’altro, di avere, dopo la conferma della sanzione in vista del colloquio con il proprio collocatore del 10 marzo 2011, controllato la propria agenda giorno per giorno, ricostruendo quanto effettuato di concreto e dimostrabile, come pure di aver compilato dei fogli di ricerca, portandone una copia al consulente (cfr. doc. I).

 

                               2.7.   Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9.; STFA del 5 settembre 2001 nella causa F.C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P. contro UAI e TCA, I76/00; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

                                         In una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha osservato che:

 

"  (…)

4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1).”

 

                                         Proprio sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti, appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.

                                         Nel caso giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.

                                         L'assicurato non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle indicazioni alla Commissione.

 

                                         Giova, in ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                         Va, inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago, omettendo di fornire indicazioni verificabili.

                                         Contestualmente il TFA ha, infatti, rilevato:

 

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2; la sottolineatura è del redattore)

 

 

                               2.8.   In concreto, come visto sopra, l’assicurato, fin dal momento in cui, il 7/15 febbraio 2011, ha risposto alla richiesta di giustificazione trasmessagli dal proprio collocatore, ha indicato di avere effettuato, durante l’intera fase antecedente la disoccupazione, delle ricerche di lavoro mirate (cfr. doc. A8).

 

                                         Egli ha ribadito quanto affermato nella risposta alla richiesta di giustificazione anche nell’opposizione, facendo pure riferimento a un progetto per la ditta __________ a livello svizzero rinviato (cfr. doc. 8).

 

                                         Inoltre, seppur solo il 10 marzo 2011, ossia dopo l’emanazione della decisione su opposizione, l’insorgente, ricostruendo gli sforzi intrapresi nel periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010, ha redatto all’attenzione dell’URC una lista di ditte interpellate, indicando peraltro i nominativi delle persone contattate (cfr. doc. 10).

 

                                         In simili condizioni, questa Corte ritiene che la documentazione agli atti non le consenta né di escludere, né di ammettere, con la necessaria tranquillità che l’assicurato dal 25 al 31 ottobre 2010 e nel mese di novembre 2010 abbia compiuto delle ricerche di impiego.

 

                                         Si impone, pertanto, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurato, di accertamenti più approfonditi riguardo al compimento o meno di ricerche nel periodo 25 ottobre – 30 novembre 2010 ad esempio, interpellando le persone citate dall’insorgente nella lista prodotta all’URC nel marzo 2011.

                                         L’amministrazione si avvarrà anche della collaborazione del ricorrente, invitandolo a produrre, sulla base di quanto dal medesimo allegato (lista 10 marzo 2011; progetto per la __________ rinviato), delle attestazioni da parte delle persone contattate nel lasso di tempo in questione al fine di reperire una nuova occupazione.

 

 

                                         Al riguardo è utile rilevare che il TF, in una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009, già menzionata e relativa a un caso in cui a un assicurato è stato negato il diritto alle indennità per insolvenza per il mese di febbraio 2007, in quanto fino al 12 febbraio 2007 è stato presidente del CdA con diritto di firma individuale iscritto a RC della SA in cui lavorava, ha stabilito che:

 

"  (…) Der Beschwerdeführer führte in seiner Eingabe ans kantonale Gericht zu seinen Funktionen ab 1. Januar 2007 unter anderem aus, dass er zwar mit Wirkung ab 1. Januar 2007 einen neuen Arbeitsvertrag erhalten habe, in welchem er als Leiter Finanzen, Administration und Vertrieb bezeichnet werde. Allerdings habe ihm die Geschäftsführung Ende Januar 2007 keinen Zugang mehr zu Buchhaltungs- und Bankunterlagen gewährt und die Bank sei am 3. Februar 2007 angewiesen worden, ihm keine Auskunft über den Kontostand mehr zu erteilen. Seine Tätigkeit habe sich von diesem Moment an nur noch auf die Anfertigung von Planungsrechnungen erstreckt und er habe überhaupt keine Chance gehabt, die Verantwortung über den Bereich Finanzen auszuüben. Entgegen der Annahme der Kasse sei zudem mit Blick auf die Tatsache, dass andere Mitarbeiter der P.________ AG Zusagen für Gehaltserhöhungen und Prämien erhalten hätten und er sich im Gegensatz dazu im Jahr 2007 mit einem gleichbleibenden Gehalt habe begnügen müssen, durchaus von einer Lohnminderung (zufolge Rückstufung seiner Stellung im Betrieb) auszugehen. Diese Vorbringen sind rechtserheblich, weil sie Anhaltspunkte für eine ab Januar 2007, allenfalls auch erst ab Februar 2007, fehlende Möglichkeit der Einflussnahme auf die Entscheide der ehemaligen Arbeitgeberin liefern. Unter diesen Umständen wäre das kantonale Gericht kraft des Untersuchungsgrundsatzes gehalten gewesen, Abklärungen zur Stellung des Beschwerdeführers im Betrieb während der vorliegend relevanten Zeit (Januar und Februar 2007) zu treffen und zusätzliche Akten beizuziehen. Dies drängte sich umso mehr auf, als die Kasse ihre neue Begründung im Einspracheentscheid einzig auf den Arbeitsvertrag vom 14. Dezember 2006, das (Kurz-)Protokoll der Verwaltungsratssitzung der P.________ AG vom 14. Dezember 2006, das (halbseitige) Informationsblatt der Geschäftsleitung der P.________ AG an die Aktionäre vom 8. Januar 2007, das Lohnblatt Februar 2007 sowie den durch die ehemalige Arbeitgeberin ausgestellten Lohnausweis für das Jahr 2007 stützte, obwohl sie bei dieser spärlichen Aktenlage mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gehalten gewesen wäre, bereits vor Erlass des Einspracheentscheides die zusätzlich erforderlichen Auskünfte einzuholen. Es kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden, dass der Beschwerdeführer die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen habe, weil er seiner Mitwirkungspflicht im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht nachgekommen sei. Von einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht könnte allenfalls ausgegangen werden, wenn er der Aufforderung der Vorinstanz, weitere Unterlagen beizubringen, nicht nachgekommen wäre. Die Möglichkeit zur Untermauerung seiner Angaben in der Beschwerdeschrift durch Einreichung zusätzlicher Aktenstücke oder Nennung weiterer Beweismittel wurde ihm aber gar nicht eingeräumt. Dieses Versäumnis stellt eine Verletzung der Pflicht des kantonalen Gerichts zur Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen nach dem Untersuchungsgrundsatz und damit einen Verstoss gegen eine wesentliche Verfahrensvorschrift im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG dar (E. 4.1.2 hiervor).“ (la sottolineatura è del redattore)

 

                                         Sulla scorta delle relative risultanze, l’URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul principio di sospendere o meno l’assicurato giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e, in secondo luogo, qualora l’assicurato debba effettivamente essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione, sull’entità della sanzione.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti