Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.36

 

rs

Lugano

19 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 aprile 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 4 aprile 2011 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ___________

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 26 gennaio 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 4).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A2), l’amministrazione, il 4 aprile 2011, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato la sospensione di 12 giorni inflitta all’assicurato.

                                         A sostegno del proprio provvedimento l’URC ha indicato che:

 

"  (…)

In sede di opposizione produce ulteriori documenti di prova che sono dallo scrivente Ufficio esaminati. In particolare nell’opposizione si dichiara di aver spedito una e-mail alla società __________, mentre nella dichiarazione prodotta dall’opponente sottoscritta dalla __________ in data 23 febbraio 2011 si dice che il signor RI 1 si è recato di persona negli Uffici della __________; questa comprova non può essere validata. Nel seguito sono ripetute per i mesi di luglio/agosto/settembre/ottobre attestazioni rilasciate dalla __________ ultimo datore di lavoro del signor RI 1. Si legge dallo scambio di e-mail (04.02.2011) con la ditta __________ che non sono in grado di certificare gli invii da parte del signor RI 1, questa comprova non può essere pertanto ritenuta. Può essere pertanto ritenuta la candidatura c/o __________ (cfr. dichiarazione __________ 05.08.2010).

 

Nell’evenienza concreta si ritiene che le ricerche di lavoro svolte nel periodo antecedente l’iscrizione da parte del signor RI 1 sono dal punto di vista qualitativo e quantitativo insufficienti.

 

Per quanto riguarda la proporzionalità della sanzione emessa, applicando le direttive della SECO, nel caso di specie l’Ufficio di collocamento ha inflitto 4 giorni al mese, rispetto alla possibilità data per casi analoghi 4-6 giorni al mese. Si ritiene che la stessa rispecchi il principio della proporzionalità.” (Doc. A4)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 4 aprile 2011 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che la sanzione venga revocata o perlomeno ridotta drasticamente in una penalità simbolica.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, segnatamente, addotto che quanto asserito dal’amministrazione per rifiutare la comprova della ricerca effettuata presso __________ non è sostenibile. Al riguardo egli ha, infatti, specificato, da una parte, di essersi recato tra luglio e agosto 2010 presso gli uffici __________ per candidarsi personalmente. Dall’altra, che quando si è reso necessario produrre le prove delle ricerche compiute da allegare all’opposizione, è nuovamente andato presso i menzionati uffici richiedendo un’attestazione e dando facoltà alla persona di contatto di poter scegliere, quale modalità d’invio, tra e-mail o lettera scritta.

                                         L’insorgente ha, altresì, osservato che la corrispondenza intercorsa con gli uffici del personale delle filiali __________no e __________ è stata prodotta per comprovare di essersi candidato presso le stesse, visto che queste non hanno più in archivio le risposte date, poiché dopo alcuni mesi vengono eliminate dalla memoria.

                                         Egli ha, infine, evidenziato di non avere avuto un’intenzionalità fraudolenta (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Il 6 giugno 2011 al TCA è pervenuto un allegato di replica da parte dell’assicurato (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   L’URC si è espresso al riguardo con scritto del 16 giugno 2011, rilevando, peraltro, che non si ravvisano argomentazioni che inducano a modificare le conclusioni della decisione su opposizione e della susseguente risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   Il ricorrente ha presentato delle osservazioni il 30 giugno 2011 (cfr. doc. IX), che sono state immediatamente trasmesse per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In ordine

 

                                         La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.3.   Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

                                         Nel caso in esame l'amministrazione ha sanzionato l'assicurato per insufficienti e mancate ricerche nel lasso di tempo dal 25 luglio al 25 ottobre 2010 antecedente l’annuncio al collocamento.

                                         A quel momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.

 

                               2.4.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie l’assicurato nel giugno 2009, al termine dei cinque anni (dieci semestri) previsti dal relativo programma di studi (cfr. www.teologialugano.ch), ha conseguito il Master / Baccelierato in Teologia con la menzione magna cum laude (cfr. STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.5.).

 

                                         Nel settembre 2009 il ricorrente ha, poi, iniziato un Master in Diritto comparato delle religioni della durata di due anni (cfr. STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.5.).

 

                                         Dalle carte processuali risulta, inoltre, che il 25 ottobre 2010 l’insorgente, su indicazione dell’USSI e dello Sportello Laps di __________, si è annunciato per il collocamento a tempo parziale, visti i suoi studi presso l’Istituto internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni di __________ (cfr. doc. 1).

 

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione il ricorrente, relativamente ai tre mesi precedenti l’annuncio all’URC, ha indicato di non essere in grado di documentare le ricerche di lavoro svolte (cfr. doc. 1).

 

                                         Il consulente del personale, il 23 novembre 2010, ha pertanto consegnato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 3 dicembre 2010, il fatto di non aver fornito alcuna prova di ricerca di un’occupazione nel periodo dal 25 luglio al 25 ottobre 2010.

 

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2).

 

                                         L’insorgente, il giorno stesso, ha risposto che:

                                        

"  1. La mia occupazione attuale è quella di studente universitario

    specializzando.

2. Qualora ha avuto la necessità e possibilità di svolgere un’attività lavorativa retribuita, ciò è avvenuto solo in qualità di attività accessoria. Come lo scorso mese di agosto al 50% presso __________ __________.

3. In passato, quindi, non ho mai applicato una determinata sistematica alla ricerca di un lavoro accessorio, ma per conoscenze o tramite qualche lettera scritta ad aziende quale p.es. __________ o __________.

4. L’iscrizione all’URC e all’Assicurazione/Cassa di disoccupazione è avvenuta su richiesta dello IAS in seguito alla mia richiesta di verifica di un eventuale diritto a prestazioni assistenziali per verificarne i diritti.” (Doc. 3)

                                     

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, non considerando valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 26 gennaio 2011, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 4 aprile 2011, ritenendo, alla luce dei documenti prodotti in sede di opposizione, che nell’evenienza concreta le ricerche di lavoro svolte nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione da parte dell’assicurato risultano in ogni caso insufficienti dal punto di vista qualitativo e quantitativo. (cfr. doc. A4; consid. 1.2.).

 

                               2.8.   Questa Corte, preliminarmente, rileva che nel caso di specie non torna applicabile la giurisprudenza secondo cui non vengono sospesi dal diritto all’indennità di disoccupazione gli assicurati che nel periodo immediatamente antecedente l’annuncio per il collocamento stanno ancora svolgendo gli studi di base o frequentano corsi di perfezionamento, ad esempio linguistici all’estero della durata di qualche mese (cfr. STCA 38.98.439 del 17 marzo 1999 concernente un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione subito dopo il rientro dall’estero dove aveva seguito - successivamente alla fine di un rapporto di lavoro - un corso di perfezionamento intensivo nella lingua tedesca della durata di circa sette settimane; STCA 38.98.457 del 15 marzo 1999 relativa a un assicurato che si è iscritto per il collocamento subito dopo la conclusione degli studi universitari; STCA 38.99.282 del 2 marzo 2000; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17-19).

 

                                         In effetti in casu l’assicurato si è iscritto in disoccupazione nell’ottobre 2010 mentre stava effettuando - dopo aver conseguito, al termine di cinque anni di studio, il Master/Bacellierato in Teologia nel giugno 2009 - una post-formazione a tempo parziale nell’ambito del Diritto comparato delle religioni iniziata nel settembre 2009 e della durata di due anni (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Visto che il ricorrente nell’ottobre 2010 ha dichiarato di ricercare un’attività lavorativa da svolgere nel tempo a sua disposizione in cui non era occupato con gli studi relativi al Master in Diritto comparato delle religioni (cfr. doc. 1; doc. 13 e 14 inc. 38.2011.23), egli, precedentemente all’annuncio per il collocamento, era quindi tenuto, conformemente al principio generale (cfr. consid. 2.4.), a intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un impiego a tempo parziale.

 

                               2.9.   In concreto l’URC, per il periodo dal 25 luglio al 25 ottobre 2010 antecedente l’iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che l’assicurato ha compiuto una sola ricerca di lavoro, e meglio quella presso __________ effettuata nel mese di agosto 2010 (cfr. doc. A4; A2).

 

                                         Tale ricerca è stata comprovata da un’attestazione del 5 agosto 2010 rilasciata dal potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 5a).

 

                                         Il ricorrente ha, invece, fatto valere di aver intrapreso nei mesi in questione ulteriori sforzi al fine di porre termine alla propria disoccupazione.

 

                                         Egli, in proposito, ha asserito di aver compiuto delle ricerche di lavoro rispettivamente presso __________ - filiali di __________ e __________ -, __________ - filiali di __________ e __________ - e __________ (cfr. doc. 5; I).

 

                                         Al riguardo giova preliminarmente, ribadire che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Nel caso in esame l’insorgente per sostanziare le ricerche dallo stesso addotte ha prodotto all’amministrazione alcuni documenti.

 

                                         Più precisamente uno scritto della __________ del 23 febbraio 2011 firmato dall’assistente Dipartimento Risorse umane e dal responsabile Ufficio salari del seguente tenore:

 

"  Con la presente confermiamo che il signor RI 1 si è presentato presso i nostri uffici nel mese di luglio 2011 (recte: 2010) ad autocandidarsi per un’attività lavorativa.

 

Non abbiamo potuto dare seguito a questa candidatura. La risposta gli è stata fornita verbalmente.” (Doc. 5a)

 

                                         La __________ nel dicembre 2010 ha attestato:

 

"  Con la presente confermiamo che

 

Il sig. __________

 

si è presentato spontaneamente per un’eventuale assunzione presso la nostra ditta per i seguenti mesi:

 

-          fine luglio 2010

-          agosto 2010

-          settembre 2010

-          ottobre 2010

 

                                        Purtroppo non abbiamo potuto far fronte alla sua richiesta in quanto completi.” (Doc. 5a)

 

                                         La __________, il 28 gennaio 2011, ha dichiarato:

 

"  Attestiamo che il signor RI 1, terminato l’impiego nell’agosto 2010, di persona si è spontaneamente candidato per una nuova assunzione ogni mese.” (Doc. 5a)

 

                                         Per quanto concerne le filiali di __________ e di __________ di __________, le stesse, a seguito della richiesta dell’assicurato di inviargli una copia della risposta alla sua candidatura oppure una dichiarazione di conferma dell’avvenuta ricerca, hanno indicato con messaggi di posta elettronica del febbraio 2011 di non poter dare seguito alla sua domanda, poiché conservano solo per pochi mesi le risposte negative e poi le eliminano (cfr. doc. 5a).

 

                                         Da quanto esposto risulta che il ricorrente nel periodo determinante, oltre alla ricerca presso __________ riconosciuta dall’URC, si è effettivamente proposto per un’attività lavorativa presso __________ __________.

 

                                         Non tutte le ricerche presso __________, effettuate ogni mese da luglio a ottobre 2010 possono tuttavia essere tenute in considerazione.

                                         La ricerca effettiva risultante dall’attestazione del potenziale datore di lavoro è quella del mese di luglio 2010.

                                         Le domande seguenti, presentate a distanza di un così breve lasso di tempo una dall’altra, si rivelano ripetitive (cfr. STCA 38.2011.15 del 22 giugno 2011).

 

                                         Per quanto attiene alla ricerca presso __________, il TCA rileva, in primo luogo, che, contrariamente a quanto asserito dall’amministrazione (cfr. doc. III: “…una in particolare contraddittoria (__________, dove l’assicurato sostiene di aver inviato una e-mail, mentre la dichiarazione emessa in seguito dal datore di lavoro conferma una visita personale”), la stessa non risulta contraddittoria. In effetti il ricorrente nell’opposizione non sostiene di averla effettuata tramite posta elettronica.

                                         I messaggi di posta elettronica menzionati nell’opposizione si riferiscono piuttosto alle sue richieste di conferma a quei potenziali datori di lavoro che, come __________, dopo alcuni mesi eliminano le domande di impiego con esito negativo.

 

                                         Non vi è, peraltro, motivo alcuno per non ritenere veritiero quanto attestato dai dirigenti della __________ in merito a una sua candidatura spontanea di persona (cfr. doc. 5a).

 

                                         In secondo luogo, che è vero che da uno scritto della __________ del 12 aprile 2010 emerge che l’assicurato si era già candidato presso tale potenziale datore di lavoro in primavera ricercando un’attività per il periodo estivo (cfr. doc. 12).

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che tra la ricerca effettuata in primavera e quella di luglio 2010 erano trascorsi perlomeno tre mesi. Dall’altra, che lo sforzo intrapreso in primavera era stato compiuto esclusivamente per cercare un impiego estivo, mentre da quello di luglio 2010 (cfr. doc. 5a) non emerge che fosse limitato a un periodo specifico. Esso, quindi, riguardava un lasso di tempo anche successivo all’estate e soprattutto non di durata determinata.

 

                                         Ne discende che la ricerca compiuta presso __________ nel mese di luglio 2010 è in ogni caso valida.

 

                                         Per quanto concerne le ricerche che l’assicurato ha asserito di aver svolto presso __________ SA, le stesse non risultano comprovate, in quanto il potenziale datore di lavoro elimina dopo alcuni mesi le candidature con esito negativo e l’assicurato non ha conservato copia della domanda di lavoro.

 

                                         Al riguardo è utile rilevare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati  perché altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

 

                                         In casu l’assicurato, non avendo documentato le pretese ricerche presso __________ SA, deve sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 consid. 4.2; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.), ossia il fatto che le stesse vanno considerate non effettuate.

 

                                         In relazione alla ricerca presso __________, del resto già ammessa dall’URC, giova infine segnalare che a ragione la stessa è stata considerata una sola volta per il mese di agosto 2010.

                                         In effetti quella attestata dal potenziale datore di lavoro il 10 ottobre 2010 risulta ripetitiva, essendo stata effettuata solo due mesi prima.

 

                                         In esito alle considerazioni sopra esposte, occorre concludere che il ricorrente nel periodo dal 25 luglio al 25 ottobre 2010 ha effettuato 3 ricerche nel mese dal 25 luglio al 24 agosto 2010 (presso __________ __________ e __________) - ciò che si rivela insufficiente dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.) - e nessuna ricerca nell’arco di tempo dal 25 agosto al 25 ottobre 2010.

 

                                         Ne consegue, pertanto, che il ricorrente, nel periodo dal 25 luglio al 25 ottobre 2010 ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).

 

                             2.10.   L’insorgente ha fatto valere di non aver saputo di dover conservare copia delle domande di impiego inoltrate e delle relative risposte negative (cfr. doc. V).

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                             2.11.   Nel caso in esame l’assicurato ha indicato di non essere stato a conoscenza del fatto che, qualora si fosse rivolto all’URC, avrebbe dovuto presentare delle prove relative alle ricerche di lavoro svolte (cfr. doc. V).

 

                                         In concreto non è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

 

                                         In primo luogo, l’assicurato mai ha asserito di aver preso contatto con l’amministrazione prima dell’iscrizione in disoccupazione per avere dei ragguagli circa i suoi doveri.

 

                                          In secondo luogo, il TFA ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

                                         La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

 

"  (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

 

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

 

                                          Il dovere di svolgere delle ricerche di lavoro implica forzatamente il fatto di essere in grado di comprovare i propri sforzi.

 

                                          Nella regola di comportamento elementare di effettuare delle ricerche di impiego che deve essere seguita anche senza una precedente informazione rientra, perciò, anche l’obbligo di documentare le medesime.

 

                                          L’insorgente, pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di conservare copia delle ricerche di impiego effettuate e delle relative risposte.

 

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

 

                                         Quanto sostenuto dall’assicurato circa la mancanza di intenzionalità fraudolenta (cfr. doc. I) non gli è di ausilio alcuno.

                                         Non è, infatti, necessario un comportamento fraudolento per sanzionare un assicurato per insufficienti o mancate ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.6.).

 

                             2.13.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

 

                                         A tale proposito va evidenziato che l’amministrazione con decisione 26 gennaio 2011 ha sanzionato l’assicurato per dodici giorni per mancate ricerche, ossia gli ha inflitto 4 giorni di sospensione per ciascuno dei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, facendo capo, come di prassi, al numero di giorni minimo in caso di mancate ricerche (cfr. doc. 4; consid. 1.1.; 2.6.)

                                         Con decisione su opposizione, però, benché avesse riconosciuto una ricerca di lavoro, ha lasciato invariata la sanzione, allegando di avere applicato il numero di giorni massimo in caso di insufficienti ricerche, ossia 4 giorni (cfr. doc. III; consid. 2.6.), senza fornire ulteriori motivazioni.

 

                                         A mente del TCA, considerato, da una parte, che è stato ritenuto che l’assicurato nel periodo 25 luglio – 24 agosto 2010 ha compiuto tre ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.8.), dall’altra, che di regola vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio al collocamento e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.6.; il numero minimo di 4 giorni è stato, peraltro, applicato anche dall’URC stesso per le mancate ricerche), la penalità di dodici giorni non rispetta appieno il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.) e deve essere ridotta a undici giorni (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese 25 luglio - 24 agosto 2010 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese 25 agosto - 24 settembre 2010 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese 25 settembre - 25 ottobre 2010).

 

                                         Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l’assicurato è sospeso per undici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

 

                             2.14.   Nel ricorso l’insorgente ha indicato che:

 

"  (…)

Qualora il presente ricorso producesse delle tasse e spese giudiziarie, il ricorrente chiede l’assistenza giudiziaria." (cfr. doc. I)

 

                                         Al riguardo va osservato che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA).

                                         Pertanto, in casu, non si prelevano né tasse, né spese.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         § La decisione su opposizione del 4 aprile 2011 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti