Raccomandata

 

Incarto n.
38.2011.3

 

rs/Dc/sc

Lugano

5 settembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 emanata da

 

Cassa CO 1,  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 la Cassa CO 1 (in seguito . la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 19 ottobre 2010 (cfr. doc. 1) con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 28 agosto 2010, in quanto, avendo rinunciato allo stipendio per gli anni 2009/2010 presso il __________ di __________, non è possibile stabilire il guadagno assicurato (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di essere ammessa al beneficio delle indennità di disoccupazione.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha addotto che:

 

"  (…)

Intanto si precisa che i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sono stati regolarmente versati fino al 31.03.2010 e non 31.12.2009 come figura sul primo foglio della decisione 21.12.2010.

 

Nella mia raccomandata 19 novembre 29010 ho indicato con chiarezza che io ho sempre lavorato regolarmente fino alla chiusura della ditta, girando le mie spettanze salariali ai collaboratori occupati, nell’intento di salvare l’azienda dal fallimento. Ho anche invocato la mia buona fede.

 

CO 1 sorvola questo importante elemento di giudizio e non entra nel merito della particolarità del caso.

 

CO 1 (inizio pagina 3 della decisione 21.12.2010) arriva perfino a ritenere che io non fossi vincolata alla società da un contratto di lavoro, utilizzando la relativa infrastruttura per condurre determinate attività per mio conto… CO 1 abbia la compiacenza di precisare l’entità di queste attività.

 

E’ chiaro che il fatto di avere girato le mie spettanze salariali ai collaboratori occupati è stata una mia precisa scelta.

 

La società è stata dichiarata sciolta con decreto della Pretura di __________ del 12.04.2010 e la relativa procedura è stata sospesa per mancanza di attivo.

 

D’altra parte, a ulteriore dimostrazione della mia buona fede, in data 06.10.2010 ho pagato il residuo saldo dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF pari a fr. 5'309.75, nonostante che la società fosse stata dichiarata fallita il 12.04.2010.

 

A ragione veduta meglio sarebbe stato prelevare regolarmente il mio stipendio, maturando un sicuro diritto all’indennità di disoccupazione, ma obbligando la società a fallire prima, così da mettere in difficoltà i collaboratori occupati. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 25 gennaio 2011 la Cassa ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 7 febbraio 2011 l’insorgente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   La Cassa ha preso posizione al riguardo con scritto del 15 marzo 2011 nel quale ha rilevato:

 

"  (…)

In effetti l'osservazioni sul pagamento dei contributi è pertinente in quanto effettivamente l'assicurata ha presentato la documentazione (Doc. B estratto conto – Contributi paritetici periodo 01.01.2010-31.03.2010) dal quale si evince che i contributi AVS/AI/IPG sono stati versati fino al 31 marzo 2010.

 

Nel citato scritto viene confermato nuovamente che l'aver girato le spettanze salariali, della socio gerente signora RI 1, ai dipendenti è stata una sua precisa scelta.

 

Tale atteggiamento è degno della massima considerazione e sicuramente da lodare.

 

Come già ribadito, secondo costante giurisprudenza, la non riscossione dello stipendio non è sufficiente per respingere il diritto all'indennità di disoccupazione.

 

La riscossione dello stipendio rappresenta, infatti, soltanto un indizio dell'esistenza di un rapporto di lavoro a carattere dipendente (periodo di contribuzione). L'elemento determinante resta lo svolgimento effettivo dell'attività. Questo vale anche per le persone che occupavano una posizione analoga a quella di datore di lavoro.

 

Per questa ragione, per le persone che occupavano una posizione analoga a quella di datore di lavoro, in assenza di versamento dello stipendio, l'attività può essere comprovata anche con altri mezzi, segnatamente con documentazione/corrispondenza firmata dall'assicurato e con testimonianze dei dipendenti.

 

Tuttavia, non costituisce periodo di contribuzione il periodo durante il quale l'assicurato, che occupava una posizione analoga a quella di datore di lavoro, ha volontariamente rinunciato alla sua retribuzione, ovvero se solo lui non ha percepito lo stipendio, mentre gli altri dipendenti lo hanno ricevuto o rivendicato." (Doc. VII)

 

                               1.6.   RI 1, il 24 marzo 2011, ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. IX), le quali son state trasmesse per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

 

                                         In ordine

                                     

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione, poiché non è possibile stabilire alcun guadagno assicurato.

 

                                         Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

                                        

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                         Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

                                         L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

 

                               2.2.   In virtù della legge e della giurisprudenza determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

 

                                         In particolare l’Alta Corte ha indicato che:

 

"  (…)

                                        3. a) aa) Nach Gesetz und Rechtsprechung ist bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes grundsätzlich von den tatsächlichen Lohnbezügen auszugehen (BGE 123 V 72 Erw. 3 mit Hinweis; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 302). Von dieser zu Recht nicht in Frage gestellten Regelung im Einzelfall abzuweichen, rechtfertigt sich nur dort, wo ein Missbrauch im Sinne der Vereinbarung fiktiver Löhne, welche in Wirklichkeit nicht zur Auszahlung gelangt sind (vgl. ARV 1995 Nr. 15 S. 81 Erw. 2c), praktisch ausgeschlossen werden kann. (…)“

 

                                         In una sentenza C 9/02 del 19 novembre 2002 la nostra Massima Istanza ha poi precisato quanto segue:

 

"  (…)

1.

                                        Bei der Ermittlung des versicherten Verdienstes gemäss Art. 23 Abs. 1 AVIG ist grundsätzlich von den tatsächlichen Lohnbezügen auszugehen. Von dieser Regelung im Einzelfall abzuweichen, rechtfertigt sich nur dort, wo ein Missbrauch im Sinne der Vereinbarung fiktiver Löhne, welche in Wirklichkeit nicht zur Auszahlung gelangt sind, praktisch ausgeschlossen werden kann. Dabei fällt nicht nur die subjektive Absicht einer Gesetzesumgehung, sondern auch die unter objektivem Gesichtswinkel zu bejahende Missbrauchsgefahr in Betracht (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes Urteil V. vom 5. Juni 2002, C 180/01, Erw. 3a/aa und 3b mit Hinweisen).”

 

                                         Il TF, in una sentenza 8C_743/2008 del 9 febbraio 2009, pubblicata in SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27, ha stabilito che nel caso in cui il lavoratore rinunci temporaneamente al pagamento del salario concordato con lo scopo di sostenere la ditta di recente fondata dal suo datore di lavoro e che, nel prosieguo, in ragione dell’insolvenza della ditta, non riesce a incassare il salario, quest’ultimo non può essere preso in considerazione nel guadagno assicurato.

 

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha osservato che:

 

"  (…)

                                        5.2 Diese Beurteilung ist nicht zu beanstanden. Was in der Beschwerde vorgebracht wird, führt zu keiner anderen Betrachtungsweise. Des Nachweises eines konkret erfolgten Missbrauches bedarf es nicht, um nicht ausbezahlte Löhne beim versicherten Verdienst unberücksichtigt zu lassen. Massgebend ist, ob eine Missbrauchsgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann. Dies trifft hier nicht zu, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat: Verzichtet der Arbeitnehmer zur Unterstützung der neu gegründeten Arbeitgeberfirma vorläufig auf die Auszahlung des vereinbarten Lohnes und kommt es in der Folge aufgrund Insolvenz der Firma nicht zur Auszahlung des Lohnes, kann dieser beim versicherten Verdienst nicht berücksichtigt werden. Andernfalls würde Arbeitslosenentschädigung, deren Bemessung auf dem versicherten Verdienst beruht, zur Absicherung des unternehmerischen Risikos verwendet. Das ist zweckwidrig und damit missbräuchlich. Der Beschwerdeführer beruft sich in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf, die getroffene Vereinbarung sei auf Verlangen und primär im Interesse der Arbeitgeberin getroffen worden. Dieses Vorbringen vermag indessen seinen Standpunkt nicht zu stützen, sondern verdeutlicht vielmehr den zweckwidrigen Charakter der getroffenen Lohnregelung. Geltend gemacht wird weiter, die Firma habe den Versicherten übervorteilt. Das findet aber in den Akten keine Bestätigung. Daher kann offenbleiben, wie es sich andernfalls in Bezug auf den versicherten Verdienst verhielte. Der vorliegende Fall ist auch nicht mit dem im Urteil C 161/04 vom 29. Juli 2005 beurteilten vergleichbar. Denn anders als dort wurde hier die Lohnauszahlung bewusst vom unternehmerischen Erfolg der Arbeitgeberfirma abhängig gemacht und damit auch das Risiko der Nichteinbringlichkeit in Kauf genommen. Der Beschwerdeführer äussert sich im Weiteren ausführlich zur Frage der beitragspflichtigen Beschäftigung und zu dem dazu in BGE 131 V 444 Gesagten. Darum geht es hier aber nicht. Dass es sich um eine grundsätzlich beitragspflichtige Beschäftigung gehandelt hat, ist nicht umstritten. Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung scheitert vielmehr daran, dass der vereinbarte Lohn nicht als versicherter Verdienst anzurechnen ist, weil eine Missbrauchsgefahr nicht praktisch ausgeschlossen werden kann. An der fehlenden Anrechenbarkeit vermögen die aus obligationsrechtlicher Sicht zu beachtenden Grundsätze betreffend die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers und die Frage der Zulässigkeit einer Lohnzahlungsvereinbarung, wie sie hier zur Diskussion steht, ebenfalls nichts zu ändern. (…)"

(La sottolineatura è del redattore)

 

                                         Il Tribunale federale, con giudizio 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011 relativo all’entità del guadagno assicurato (fissato dalla Cassa in fr. 4'134.-- e contestato dall’assicurato che ha chiesto di considerare a tale titolo un importo di fr. 8'900.--) di una persona che si è iscritta in disoccupazione il 26 aprile 2006 dopo che il 10 aprile 2006, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, è stato disdetto il rapporto di lavoro che la legava alla SA di cui era socio gerente e da cui non riceveva lo stipendio da settembre 2005, ha deciso che:

 

"  (…)

3.

3.1 Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz hat der Beschwerdeführer mit der Firma S.________ am 1. September 2004 arbeitsvertraglich ein Monatsgehalt von Fr. 11'000.- vereinbart, welches ab Arbeitsbeginn bis Juni 2005 auch tatsächlich ausbezahlt worden war. Die Löhne der Monate Juli und August 2005 gingen nur noch teilweise und verspätet ein, seit September 2005 erfolgten keine Lohnzahlungen mehr.

 

3.2 Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe bewusst zur Überbrückung der vorübergehenden Illiquidität des Unternehmens auf eine Auszahlung der Löhne verzichtet, was aber keinem grundsätzlichen Lohnverzicht gleichkomme. Es liege weder eine fiktive Lohnabrede im Sinne von BGE 128 V 189 vor, noch sei sonst wie ein missbräuchliches Verhalten zu erkennen.

 

3.3 Vorab ist dem Versicherten entgegenzuhalten, dass es keinen Nachweis eines konkret erfolgten Missbrauchs bedarf. Massgebend ist einzig, ob eine Missbrauchsgefahr praktisch ausgeschlossen werden kann, was hier zu verneinen ist. Es kann zwar namentlich dann auf den vertraglich festgesetzten Lohn abgestellt werden, wenn dieser in einem langdauernden Arbeitsverhältnis nie bestritten war (in AJP 1994 S. 1460 ff. publiziertes Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts C 14/94 vom 31. Mai 1994). Im Gegensatz zum soeben erwähnten Urteil bestand aber vorliegend einerseits nicht ein langjähriges Arbeitsverhältnis, sondern der Versicherte hatte lediglich über einen Zeitraum von zehn Monaten den vereinbarten Lohn erhalten, wobei bezüglich der Zahlungsmodalitäten bereits ab November 2004 Unregelmässigkeiten in Form von (verspäteten) Teilzahlungen bestanden. Vor allem aber konnte er hier als geschäftsführender Gesellschafter der Firma S.________ sowie Verwaltungsratsmitglied der eng damit verbundenen Group X._________ AG die Entscheidungen des Arbeitgebers massgeblich beeinflussen. Als Gesellschafter und als betriebsleitendes Organ trug der Beschwerdeführer von Anfang an ein unternehmerisches Risiko, das nicht auf die Arbeitslosenversicherung abgewälzt werden kann. Dieses Risiko musste ihm umso mehr bewusst sein, als es sich um eine erst im April 2004 gegründete Unternehmung handelte, die sich im Aufbau befand und demnach keinesfalls finanziell und wirtschaftlich stabil war. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der seit November 2004 bestehenden Schwierigkeit der Firma, die (hohe) Lohnsumme regelmässig und vollständig auszurichten. Auch wenn anfänglich die Gehaltsforderungen erfüllt werden konnten, wurde gleich wie im Urteil 8C_743/2008 vom 9. Februar 2009 (publ. in: SVR 2009 AlV Nr. 8 S. 27) die Lohnauszahlung bewusst vom unternehmerischen Erfolg der Arbeitgeberfirma abhängig gemacht und damit auch das Risiko der Nichteinbringlichkeit in Kauf genommen. Die Arbeitslosenentschädigung, die sich nach der Höhe des versicherten Verdienstes richtet, darf jedoch nicht zur Absicherung des unternehmerischen Risikos verwendet werden. Dies hat das Bundesgericht im erwähnten Urteil als zweckwidrig und damit rechtsmissbräuchlich bezeichnet.

 

3.4 Der überdies geltend gemachte Einwand des Beschwerdeführers, es müsse - entgegen der von der Kasse vorgenommenen Berechnungsweise des versicherten Verdienstes - das ganze Gehalt des Monats April 2005 in der Höhe von Fr. 11'000.- berücksichtigt werden, geht fehl: Die Arbeitslosenkasse führt in ihrer letztinstanzlichen Vernehmlassung zutreffend aus, dass hier die letzten zwölf Beitragsmonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses am 10. April 2006 massgebend sind (11. April 2005 bis 10. April 2006; Art. 37 Abs. 2 AVIV), da der Bemessungszeitpunkt, unabhängig von der Anmeldung zum Leistungsbezug, am Tag vor dem Eintritt eines anrechenbaren Verdienstausfalls beginnt (Art. 37 Abs. 3 AVIV). Deshalb kann für den Monat April 2005 lediglich der für die Zeit vom 11. bis 30. April 2005 ausbezahlte Lohnanteil berücksichtigt werden.” (Le sottolineature sono del redattore)

 

                                         La sentenza C 14/94 del 31 maggio 1994, citata dal TF nei giudizi appena menzionati, concerneva l’entità del guadagno assicurato di un’assicurata, dal 1986 alle dipendenze di una società, che il 20 settembre 1991, dopo che dal giugno 1991 non riceveva più il salario, è stata licenziata senza termine di disdetta a seguito del fallimento della ditta e che il 23 settembre 1991 si è annunciata al collocamento rivendicando delle indennità di disoccupazione. La Cassa le ha pure erogato delle indennità per insolvenza afferenti al periodo 21 giugno – 20 settembre 1991.

                                         L’allora TFA ha stabilito che:

 

"  (…)

                                        b) Mit Bezug auf die Wahl des Bemessungszeitraumes (September 1990 bis August 1991) und die Ermittlung des massgebenden Lohnes für die Periode September 1990 bis Mai 1991 lässt sich der angefochtene Entscheid nicht beanstanden.

                                        Nicht gefolgt werden kann der Rekurskommission hingegen insoweit, als sie für den Zeitraum Juni bis August 1991 die Auszahlung des Konkursamtes, bei der es sich anscheinend um die Konkursdividende handelt, als versicherten Verdienst betrachtete. Denn diese Zahlung kann nicht als der während des Bemessungszeitraumes normalerweise erzielte massgebende Lohn im Sinne von Art. 23 Abs. 1 AVIG qualifiziert werden.

                                        Nachdem aufgrund des Auszuges aus dem individuellen Konto und der Auskunft der AHV-Zweigstelle Zürich feststeht, dass die Beschwerdeführerin, wie behauptet, während längerer Zeit - zumindest von Januar 1990 bis Mai 1991 - einen Monatslohn von Fr. 4800.- (x 13) bezogen hat, was im übrigen nachträglich auch von D.________ bestätigt wurde, kann dieses vertraglich vereinbarte Gehalt von Fr. 5200.- (Fr. 4800.- x 13 : 12) als der während des Bemessungszeitraumes normalerweise erzielte massgebende Lohn betrachtet werden.

                                        Dass die Beschwerdeführerin das ihr zustehende Salär ab Juni 1991 nicht mehr ausbezahlt erhielt, ist auf finanzielle Schwierigkeiten der Firma X.________ zurückzuführen. Der Umstand, dass sie gleichwohl noch bis zum 20. September 1991 bei der Firma S.________ arbeitete, kann der Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden. Insbesondere ist in diesem Verhalten kein konkludenter Lohnverzicht zu erblicken, zumal aufgrund des letztinstanzlich eingereichten Schreibens der Bank X.________ vom 20. September 1991 belegt ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt begründete Hoffnung auf Überwindung des Liquiditätsengpasses der Firma S._________ bestand.

                                        Auch der Tatsache, dass die Beschwerdeführerin im Konkurs der Arbeitgeberfirma gemäss Forderungsanmeldung vom 30. Oktober 1991 für die Zeit ab Mai 1991 einen Monatslohn von Fr. 4224.- geltend machte und auch Insolvenzentschädigung lediglich in dieser Höhe beanspruchte, kommt keine entscheidende Bedeutung zu. Denn aus der Beilage zum Antrag auf Insolvenzentschädigung ist ersichtlich, dass es sich bei diesem Betrag um den Nettomonatslohn handelt und sie damals den Bruttolohn ebenfalls auf Fr. 4800.- bezifferte. (…)“

 

                               2.3.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 era socia e gerente con diritto di firma individuale della __________ dal dicembre 1988, data della fondazione della società.

                                         La stessa deteneva pure una quota sociale di fr. 19'000.--.

                                         La restante quota apparteneva a __________, socia senza diritto di firma (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

 

                                         Dalla Domanda di indennità di disoccupazione e dall’Attestato del datore di lavoro, peraltro entrambi firmati dalla ricorrente, risulta che quest’ultima, dal 1988 al 31 marzo 2010, è pure stata alle dipendenze della Sagl (cfr. doc. 4, 7).

 

                                         Dalle carte processuali risulta una lettera di disdetta del 28 dicembre 2009 redatta dalla __________ e anch’essa sottoscritta, per il datore di lavoro, dall’insorgente, con cui il rapporto di impiego è, infatti, stato disdetto con effetto al 31 marzo 2010 causa cessazione attività (cfr. doc. 8).

 

                                         La società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 12 aprile 2010.

                                         La procedura di fallimento è, poi, stata sospesa per mancanza di attivo il 3 maggio 2010.

                                         Nel mese di agosto 2010 la Sagl è stata radiata d’ufficio in applicazione delle disposizioni dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC (cfr. estratto RC).

 

                                         RI 1, nel mese di agosto 2010, si è iscritta in disoccupazione (cfr. doc. 5).

 

                                         La Cassa con decisione del 19 ottobre 2010 ha negato a al’insorgente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 28 agosto 2010, in quanto, avendo rinunciato allo stipendio per gli anni 2009/2010 presso il __________ di __________, non è possibile stabilire il guadagno assicurato (cfr.d oc. 1).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 dicembre 2010 (cfr. doc. A1).

 

                                         La ricorrente ha contestato l’operato della Cassa, adducendo, da un lato, di aver sempre lavorato regolarmente fino alla chiusura della ditta, girando, per una sua precisa scelta, le sue spettanze salariali ai collaboratori occupati, nell’intento di salvare l’azienda dal fallimento.

                                         Dall’altro, che i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF sono stati versati fino al 31 marzo 2010 (cfr. doc. I; V).

 

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, dapprima, che ai sensi dell’art. 37 cpv. 1 OADI il periodo di calcolo per il guadagno assicurato corrisponde agli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Inoltre il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione (art. 37 cpv. 3 OADI; STF C 155/06 del 3 agosto 2007 consid. 3.1.).

 

                                         In concreto i periodi di calcolo previsti all’art. 37 cpv. 1 e 2 OADI decorrono rispettivamente dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010 e dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010.

 

                                         Dalle carte processuali si evince che RI 1 non ha percepito i salari relativi agli anni 2009 e 2010.

                                         La ricorrente ha riconosciuto tale circostanza, precisando di aver girato, per una sua precisa scelta, gli stipendi che le spettavano per aver regolarmente lavorato ai collaboratori occupati della società a causa della carenza di liquidità della ditta, sperando in una ripresa.

                                         La medesima ha aggiunto che in tal modo sono stati salvaguardati posti di lavoro e gli operai occupati sono stati regolarmente retribuiti fino alla chiusura (cfr. doc. 2; I; V).

 

                                         Tale circostanza è stata, del resto, confermata pure da __________ dello __________ (cfr. doc. 17).

 

                                         Il TCA ritiene che nel caso di specie torni applicabile il principio generale secondo cui determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Deve, invece, essere esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia prendere come riferimento il salario concordato.

                                         In effetti, come visto (cfr. consid. 2.3.), tale eccezione si applica soltanto allorché un abuso, nel senso di un accordo in merito a salari fittizi, può essere escluso.

 

                                         Tale ipotesi, come verrà meglio esposto al considerando seguente, non si verifica in concreto.

 

                               2.5.   E’ vero che nel caso presente, analogamente alla fattispecie di cui alla sentenza C 14/94 del 31 maggio 2004 dove il TFA ha stabilito che per determinare il guadagno assicurato andava fatto riferimento al salario convenuto contrattualmente (cfr. consid. 2.3.), si è confrontati con un rapporto di impiego di lunga durata (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Tuttavia, in concreto, decisiva è la circostanza che la ricorrente, a differenza del caso di cui alla sentenza C 14/94 del 31 maggio 2004 (l’assicurata non era socia o membro di un organo dirigente della ditta, avendo la stessa beneficiato di indennità per insolvenza; cfr. consid. 2.3. In caso contrario le sarebbero state negate ex art. 51 cpv. 2 LADI), in qualità di socia e gerente della __________ poteva influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro.

                                         Il suo ruolo in seno alla società implicava l’assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sull’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Il pagamento del suo salario era stato consapevolmente fatto dipendere dall’andamento positivo della ditta datrice di lavoro e con ciò era stato, quindi, preso in considerazione il rischio in caso di infruttuosità della società.

                                         Le indennità di disoccupazione, il cui importo dipende dall’entità del guadagno assicurato, non possono però essere utilizzate quale garanzia del rischio imprenditoriale (cfr. STF 8C_840/2010 del 14 gennaio 2011 consid. 3.2; 3.3.; SVR 2009 ALV Nr. 8 pag. 27).

 

                                         Quanto sostenuto dall’insorgente, ovvero di aver girato, per una sua precisa scelta, gli stipendi spettantile ai collaboratori occupati della società a causa della carenza di liquidità della ditta per salvaguardare posti di lavoro e sperando in una ripresa (cfr. doc. 2; I; V), non le è di alcun ausilio.

                                         Al contrario tale dichiarazione conferma il suo potere decisionale all’interno della Sagl e perciò il fatto che la stessa si fosse addossata un rischio imprenditoriale che non andava posto a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Inoltre il comportamento della ricorrente se, da una parte, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. VII), è da lodare, dall’altra, rivela il proprio carattere contrario alla finalità dell’assicurazione contro la disoccupazione, che è quella di garantire un’adeguata compensazione della perdita di guadagno, segnatamente, in caso di disoccupazione ai salariati (cfr. art. 1a LADI; 10 LPGA), ma non il rischio imprenditoriale (vedi al riguardo l’art. 114 cpv. 2 lett. c Cost. fed., secondo cui chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente, il quale non è ancora stato concretizzato dal legislatore, cfr. D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 seg. ,110 ).

 

                                         Ne discende che nella  presente vertenza un rischio di abuso, già dal profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.; DTF 128 V 189 consid. 3b; C 9/02 del 19 novembre 2002 consid. 1), non può essere escluso.

 

                                         Pertanto per determinare il guadagno assicurato di RI 1 relativo al periodo di calcolo in questione deve essere fatto riferimento al salario effettivamente percepito nel periodo di calcolo in questione, e non a quello concordato.

 

                                         Non avendo la stessa ricevuto alcuna remunerazione per gli anni 2009/2010, il suo guadagno assicurato per il periodo di calcolo 1° ottobre 2009 - 31 marzo 2010, rispettivamente 1° aprile 2009 - 31 marzo 2010, è pari a fr. 0.--.

 

                                         Il fatto che siano stati versati i contributi paritetici (cfr. doc. 10; B), non è atto a sovvertire l’esito della vertenza.

                                         In effetti la corresponsione di contributi sociali non esclude il rischio di abuso relativamente a un salario fittizio.

 

                                         La Cassa ha dunque, a ragione, negato alla ricorrente il versamento di indennità di disoccupazione, a prescindere dall’adempimento o meno del periodo di contribuzione ( cfr. Doc. VII ) secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. SVR 2009 ALV Nr. 8 consid. 5.2; DTF 131 V 444 ai sensi della quale, in primo luogo, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza di cui in DLA 2001 no. 27 pag. 225 - e le sentenze che ne sono seguite - non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente. In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato; STF 8C_875/2009 del 7 dicembre 2009; STF 8C_716/2007 del 26 maggio 2008; STF C 72/06 del 16 aprile 2007; STFA C 267/05 del 19 dicembre 2006 )

 

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione contestata deve essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti