Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.44

 

DC/sc

Lugano

4 agosto 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2011 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 aprile 2011 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,

                                     

in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 aprile 2011 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16 marzo 2011 (cfr. doc. F), con la quale ha negato, totalmente, per il cantiere di __________ e, parzialmente, per il cantiere di __________ alla ditta RI 1 Sagl il diritto ad indennità per intemperie per il mese di febbraio 2011.

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

 

"  (…)                               

Nel caso in esame, per quanto riguarda il cantiere in __________, si osserva quanto segue.

Per l’esecuzione di questi lavori erano complessivamente necessari 53 giorni lavorativi dal momento della prima giornata lavorativa persa a causa d’intemperie. Di conseguenza, tenuto conto che la prima giornata lavorativa persa a causa d’intemperie era il 1° dicembre 2010, per i previsti lavori a questo cantiere l’azienda in parola può essere indennizzata soltanto ancora sino al 15 febbraio 2011 (compreso).

 

Per quanto concerne invece il cantiere ad __________, per l’esecuzione di questi lavori erano complessivamente necessari 40 giorni lavorativi dal momento della prima giornata lavorativa persa a causa d’intemperie. Pertanto, considerato che la prima giornata lavorativa persa a causa d’intemperie era il 1° dicembre 2010, per i previsti lavori a questo cantiere l’opponente, per quanto riguarda il mese di febbraio 2011, non può essere indennizzata. (…)” (Doc. B)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione la ditta ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità per intemperie, argomentando:

 

"  (…)

4.      La ditta ricorrente aveva annunciato per i due cantieri 53 giorni lavorativi, rispettivamente 40 giorni, corrispondenti a complessivi 424 giorni (8 dipendenti x 53 giorni lavorativi) per il cantiere di __________, rispettivamente a 240 giorni (6 dipendenti x 40 giorni lavorativi) per il cantiere di __________.

 

Durante i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 non tutti gli operai sono stati attivi a causa delle intemperie. La maggior parte ha preso solo qualche giorno di lavoro, ragione per la quale il conteggio fatto dall’Ufficio giuridico va corretto, avendo quest’ultimo applicato il diritto alle indennità a tutti gli operai, anche a quelli che in realtà sono rimasti inattivi solo qualche giorno durante i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011.

 

5.      Come si evince dal rapporto sulle ore perse a causa di intemperie, per ogni posto di lavoro, il totale delle ore perse dei singoli operai differisce non avendo tutti perso l’intero mese lavorativo. La Cassa di disoccupazione ha indennizzato 353 e 183 giorni, seguendo le indicazioni dell’Ufficio giuridico, che ha ritenuto che il diritto alle indennità per intemperie si sarebbe esaurito il 15 febbraio 2011.

 

Tenuto conto che la ditta ricorrente non ha utilizzato tutti i giorni, in teoria riconosciuti dall’Ufficio giuridico per il mese di dicembre 2010 e gennaio 2011, perché alcuni degli operai hanno lavorato, vi è una differenza di 71 giorni (424 – 353), rispettivamente 57 giorni (240 – 183) e vanno tenuti in considerazione e riportati al mese di febbraio.

 

6.      Dal profilo giuridico la contestazione verte sulla computabilità della perdita di lavoro, essendo pacifico che l’inoccupazione degli operai notificati fosse dovuta alle condizioni climatiche di gelo e neve, che lo stesso Ufficio giuridico non ha contestato, così come neppure la durata dei due cantieri.

 

A giudizio della ditta ricorrente ai mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 non vanno calcolati tutti i giorni interi per ogni singolo operaio, ma solo quelli effettivamente utilizzati.

 

7.   Alla luce di quanto precede si postula che le giornate non indennizzate dalla Cassa di disoccupazione per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 siano riconosciute per il mese di febbraio 2011, per entrambi i cantieri. (…)“ (Doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 4 luglio 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (Doc. V).

 

                               1.4.   Il 22 luglio 2011 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato che non vi sono altre prove da notificare (Doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 42 cpv. 1 LADI i lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all’indennità per intemperie unicamente se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS e subiscono una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 43 LADI (cfr. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwal- tungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 450-473, pag. 173-180; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosen- versicherungsrechts, Berna 1996, N. 197 e segg., pag. 144 e segg. e Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- recht, Berna 1997, § 34 III N. 55 e segg. a pag. 215 e segg.).

 

                                         Sulla base della delega figurante all'art. 42 cpv. 2 LADI, all'art. 65 cpv. 1 OADI il Consiglio federale ha enumerato i seguenti rami sui quali l'indennità per intemperie può essere versata:

 

"  a.   edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;

 

b.   estrazione di sabbia e di ghiaia;

 

c.   posa di binari e di condotte aeree;

 

d.   sistemazioni esterne (giardini);

 

e.   selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un'azienda agricola;

 

f.    estrazione d'argilla e industri laterizia;

 

g.   pesca professionale;

 

h.   trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;

 

i.    segherie."

 

                                         L'art. 65 cpv. 3 OADI prevede che l’indennità per intemperie può inoltre essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie (cfr. art. 42 cpv. 2 LADI e art. 65 cpv. 1 e 3 OADI; vedi pure Nussbaumer, op. cit., N. 451-457, pag. 174-176 e G. Gerhards, op. cit., N. 200-203, pag. 145-146).

 

                               2.3.   L'art. 43 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

"  la perdita di lavoro è computabile se:

a. è causata esclusivamente da condizioni meteorologiche;

b. la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigerla dai lavoratori e

c. è annunciata regolarmente dal datore di lavoro."

 

                                         L'art. 43 a LADI prevede invece che la perdita di lavoro non è computabile, segnatamente, se:

 

"  a. è riconducibile soltanto indirettamente alle condizioni

    meteorologiche (perdita di clienti, ritardo nei termini);

b. si tratta di perdite stagionali consuete nell'agricoltura;

c. il lavoratore non accetta la sospensione del lavoro e dev'essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

d. concerne persone al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo."

 

 

                                         Riguardo all'art. 43 LADI, nella Circolare della Segreteria di Stato dell'economia SECO relativa all'indennità per intemperie, del gennaio 2005, figurano le seguenti indicazioni:

 

"  (...)

C2    Pour que la perle de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques. Aucune autre raison ne peut en être à l'origine.

Il faut en outre que les travailleurs soient exposés directement et non indirectement aux intempéries. Le personnel administratif d'une entreprise de construction par exemple n'entre pas dans le cercle des ayants droit à l'indemnité en cas d'intempéries.

 

C3    Cette condition de causalité directe exclut du droit à l'indemnité en cas d'intempéries les pertes de travail résultant de pertes de clientèle ou d'interruptions de travail imputables aux retards pris par les entreprises clientes à cause des conditions météorologiques. Ainsi par exemple, une perte de travail n'est pas indemnisable lorsqu'elle intervient dans une carrière parce que le mauvais temps empêche les entreprises du secteur de la construction de travailler et, par conséquent, de passer leurs commandes. Il en va de même d'une entreprise qui est empêchée de travailler parce qu'une autre entreprise n'a pu terminer ses travaux dans les délais en raison des conditions météorologiques.

 

C4    Par conditions météorologiques, on entend notamment la pluie, la neige, la grêle, le froid, la chaleur, le vent, l'humidité et la sécheresse. A I'exception des pures exploitations viticoles, plantations et exploitations fruitières ou maraîchères qui n'ont droit à l'indemnité qu'en cas de pluies intempestives ou de sécheresse, il n'est pas nécessaire que les conditions météorologiques soient exceptionnelles. Est seul décisif le fait que les travaux ne peuvent se poursuivre en raison des intempéries.

 

         Þ Exemple

Comme le caractère exceptionnel des conditions météorologiques n'est pas une condition du droit à I'indemnité en cas d'intempéries, ce droit ne peut être nié au seul motif que la réparation d'un toit plat n'auraient pas dû être planifiée pour I'hiver. Il n'importe pas en l'occurrence que les températures aient été supérieures ou inférieures aux valeurs moyennes de la saison. Le droit à l'indemnité ne peut donc être nié au seul motif que l'entreprise aurait dû prévoir que la poursuite des travaux risquerait d'être entravée par les conditions météorologiques. Est seul déterminant le fait que les travaux n'ont pu être exécutés parce que leur réalisation était techniquement impossible en raison des conditions météorologiques.

 

 

         Þ Jurisprudence

             1990 N° 7 p. 49 consid. 4b.

             Arrêt du VA du 28 avril 2000 en la cause T. SA, C 219/99.

             ATF 124 V 239 ss. (...)"

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 242 (244) il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  6.- a) Soweit Verwaltung und Vorinstanz unter dem Gesichts­punkt von Art. 43 Ahs. I lit. a AVIG von einer Obliegenheit der Arbeitgeberfirma ausgehen, die streitigen Fassadensanierungs­arbeiten generell nur ausserhalb der erfahrungsgemäss kalten Wintermonate durchzuführen, kann ihnen ebenfalls nicht gefolgt werden. Eine derartige Einschränkung der entschädigungsfähigen Arbeiten im Baugewerbe besteht praxisgemäss nicht (unveröffent­lichte Urteile 13. vom 2. Juli 1997 und B. vom 11. August 1987)_ Anders als im Falle verschiedener landwirtschaftlicher Monokultu­ren (Art. 65 Abs. 3 AVIV) werden in den übrigen Branchen keine aussergewöhnlichen Witterungsverhältnisse vorausgesetzt. Viel­mehr genügt es, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetre­ten ist (ARV 1990 Nr. 7 S. 49 Erw. 4b). Folglich ist vorliegend ohne Belang, ob die Temperaturen an den in Frage stehenden Daten einer Durchschnittstemperatur entsprachen oder nicht. Entscheidend ist, dass das Ausführen der Fassadenarbeiten (Aufziehen des minerali­schen Abriebs) witterungsbedingt aus technischen Gründen verun­möglicht war (vgl. ARV 1986 Nr. 29 S. 1 12 Erw. 3). Damit liegt ein anrechenbarer Arbeitsausfall im Sinne von Art. 43 Ahs. 1 lit. a AVIG vor."

 

                                         Sempre a proposito dell'art. 43 LADI Th. Nussbaumer ("Arbeitslosenversicherung" in SBVR, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007) rileva che:

 

"  (...)

Das Wetter oder die Witterung bildet die, zentrale Anspruchsvoraussetzung. Gesetz -und Verordnung enthalten allerdings keine Umschreibung dieses Begriffes., Darunter sind die atmosphärischen Einwirkungen wie insbesondere Regen, Schnee, Hagel, Nebel Kälte, Hitze, Sturm, Nasse und Trockenheit zu verstehen. Dazu gehören auch die Folgeerscheinungen dieser Einwirkungen, beispielsweise Eis, Hochwasser, Überschwemmungen, Verschlammung, Rutschungen oder Runsenniedergänge. Der Einfluss der Witterung muss so stark sein, dass die Arbeit trotz genügender Schutzvorkehrungen aus technischen, wirtschaftlichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden  Gründen nicht mehr fortgeführt werden kann (vgl. Art. 43 Abs. 1 lit. b AVIG). Vorausgesetzt sind - mit Ausnahme der Sonderregelung in Art. 65 Abs. 3 AVIV keine aussergewöhnlichen Witte­rungsverhältnisse; es genügt, dass der Arbeitsausfall witterungsbedingt eingetreten ist."

 

                                         Dal canto suo B. Rubin ("Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 533) sottolinea che:

 

"  Il suffit que la perte de travail ait été causée exclusivement par le temps pour qu'elle soit indemnisable. Point n'est besoin que les conditions météorologiques soient inhabituelles pour la saison.

 

Une entreprise qui subit une perte de travail parce que des travaux préalables ont été retardés en raison des conditions météorologiques ne peut prétendre l'indemnité en cas d'intempéries. Dans ce cas de figure, le déroulement des travaux n'est pas, en lui-même, entravé par des intempéries. Une telle perte de travail peut néanmoins justifier le versement de l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail si les conditions de l'art. 32 al. 1 LACI sont remplies."

 

                                         Questo autore a pag. 534 precisa poi quanto segue:

 

"  Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que celle qui aurait probablement été nécessaire pour exécuter les travaux dans des conditions météorologiques normales, cette perte n'est plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à d'autres raisons, ce qui entraîne la négation du droit à l'indemnité en cas d'intempéries."

 

                                         In una sentenza pubblicata nella JAB-BVR 1999 pag. 466-474 il Tribunale amministrativo (Sezione delle assicurazioni sociali) del Canton Berna ha deciso che:

 

"  2. La perte de travail est prise en considération lorsque l'on aurait travaillé sur le chantier en cause si les conditions météorologiques n'avaient pas été défavorables au cours de la période considérée. Si la perte de travail s'étend sur une période plus longue que celle qui aurait été probablement nécessaire pour exécuter les travaux de construction avec des conditions météorologiques normales, cette perte n'est plus due exclusivement aux conditions de temps défavorables mais également à d'autres raison – par exemple au manque de contrats. Elle ne donne dès lors pas droit à l'indemnité en cas d'intempéries. (cons. 9)"

 

                               2.4.   Sulla base dell'art. 45 cpv. 1 LADI il Consiglio federale disciplina la procedura di annuncio.

                                         Secondo l'art. 45 cpv. 4 LADI, invece, il servizio cantonale, se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procede agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Esso informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata.

 

                                         Nella già citata Circolare della SECO figurano le seguenti indicazioni:

 

"  G8    L'autorité cantonale vérifie, sur la base d'un calendrier

météorologique ou d'autres moyens appropriés, si l'on peut effectivement admettre qu'il n'était pratiquement pas possible de travailler en raison des conditions météorologiques pendant les jours indiqués par l'employeur.

 

G9    L'autorité cantonale vérifie, sur la base des documents de

l'entreprise, si le chantier existe effectivement et si la durée d'exécution du mandat indiquée par l'employeur j' (question 5 du formulaire "Avis de l'interruption de travail pour cause d'intempéries") est plausible.

 

Elle vérifie en outre si le nombre de collaborateurs indiqué sur le formulaire semble plausible eu égard à la grandeur du chantier et au volume de travail.

 

Si le nombre de jours de travail et le nombre de travailleurs annoncés par l'employeur semblent exagérés par rapport au chantier et au volume de travail, seule la perte de travail vraisemblable sera prise en considération. Dans le doute, l'autorité cantonale clarifiera la question auprès de l'employeur."

 

                               2.5.   L’art. 43 cpv. 1 LPGA regola l'"Accertamento" e stabilisce che l’assicuratore esamina le domande, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

 

                                         A proposito di questa disposizione legale, in una sentenza 8C_184/2009 del 25 agosto 2009, il Tribunale federale si è così espresso:

 

"  4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1)."

                               2.6.   In una sentenza 38.2010. 29 del 27 settembre 2010, chiamata a giudicare un caso analogo a quello presente, questa Corte ha approvato l’operato dall’amministrazione e si è così espressa :

 

"  (…)

Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro si è opposta parzialmente al versamento di indennità per intemperie.

Tali indennità sono state rifiutate per i giorni successivi al periodo che la ditta ha indicato per la conclusione dei lavori sui diversi cantieri, al momento della prima giornata lavorativa persa  (cfr. consid. 1.2).

 

Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale, richiamata la giurisprudenza cantonale e la dottrina esposte al consid. 2.3, oltre alla presa di posizione della SECO che ha sottolineato come l'indennità per intemperie non mira ad indennizzare i giorni di maltempo in genere ma esclusivamente la perdita di lavoro che ne consegue ragione per cui deve essere indennizzata solo la durata prevista per il singolo cantiere, deve confermare l'operato dell'amministrazione (cfr. sul tema le STCA 38.2009.65 del 30 settembre 2009 e 38.2009.66 del 30 settembre 2009, contestato dalla Sezione del lavoro davanti al Tribunale federale, il quale, con sentenza 8C_913/2009 – 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009, ha dichiarato inammissibili i ricorsi rilevando in particolare che: “è vero che i motivi dei giudizi cantonali impugnati contengono delle istruzioni e delle considerazioni che a mente della ricorrente violano il diritto. I dispositivi dei giudizi medesimi non rinviano tuttavia a tali motivi, bensì al solo consid. 2.7, che in entrambe le pronunce rimprovera all'amministrazione di non aver istruito in modo sufficiente la causa. In una simile ipotesi, l'amministrazione non è tenuta a rendere una decisione contraria al diritto”.

 

La decisione su opposizione del 9 aprile 2010 deve pertanto essere confermata. (…)”

 

                               2.7.   Nella caso concreto la ricorrente ha indicato che per effettuare i lavori in __________ erano complessivamente necessari  53 giorni lavorativi dal momento della prima giornata lavorativa persa a causa delle intemperie (cfr. doc.6). La prima giornata lavorativa persa è stata il 1° dicembre 2010 (cfr. doc.8) per cui, a ragione, la Sezione del lavoro ha concesso indennità per intemperie fino al 15 febbraio 2011.

                                         Pure correttamente l’amministrazione ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per intemperie per il cantiere di __________, visto che la ditta ha annunciato che erano complessivamente necessari 40 giorni per l’esecuzione dei lavori dal momento della prima giornata lavorativa persa a causa delle intemperie (cfr. doc.6) e che la prima giornata lavorativa persa è stata il 1° dicembre 2010.

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione del 14 aprile 2011 deve essere confermata. Va in particolare riconfermato in questa occasione (cfr. consid.2.6) che decisiva è unicamente la durata dei lavori previsti e non il numero di indennità per intemperie complessive che potrebbero potenzialmente essere ottenute nel periodo in questione (cfr. consid.1.2).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti