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Raccomandata |
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Incarto n.
rs/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 26 maggio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 maggio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 maggio 2011 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione dell’11 marzo 2011 con la quale aveva stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2011, il diritto massimo di RI 1 sarebbe stato ridotto da 520 a 400 indennità giornaliere.
A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha indicato che l’assicurato, che alla cessazione del lavoro il 31 ottobre 2009 non si è annunciato immediatamente in disoccupazione, bensì ha atteso il 4 novembre 2009, può comprovare un periodo di contribuzione di 23 mesi e 28 giorni, inferiore al minimo di 24 mesi richiesto dalla nuova normativa per poter beneficiare di 520 indennità di disoccupazione (cfr. doc. A; 8).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 10 maggio 2011 l’assicurato, il 26 maggio 2011, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo il riconoscimento di 520 indennità giornaliere, come fissato dalla Cassa medesima in occasione della sua iscrizione in disoccupazione.
Al riguardo egli ha puntualizzato di ritenere di venire punito per la sola colpa di aver ignorato una variazione di disposizione di legge, entrata in vigore il 1° aprile 2011, ossia più di un anno e mezzo dopo il suo annuncio in disoccupazione.
Il ricorrente è del parere che la sanzione inflittagli non sia commisurata alla gravità della sua colpa.
Egli ha, inoltre, addotto che:
" (…)
- faccio presente che, come anche riportato sulla decisione della cassa, ho lavorato dallo stesso datore di lavoro e fino all’inizio del periodo di disoccupazione dal 04.07.1991 quindi un periodo di contribuzione di quasi 18 anni ma nella globalità della mia vita ho iniziato a lavorare a 15 anni senza fare disoccupazione.
Capisco la ragione formale della “mancanza” di due giorni ma non posso credere che il legislatore di riferisse a questo quando ha fissato i termini di 24 mesi di contribuzione bensì a evitare giustamente abusi, frodi e/o altro mentre è evidente che non sia il mio caso.
- Il “ritardo” è stato di fatto provocato da una mia indisposizione (influenza) per la quale non mi era sembrato il caso di chiamare un medico e quindi farmi rilasciare un certificato.
Penso concorderete che se fosse stata nota la necessità di avere un certificato medico per quei due giorni non sarebbe stato difficile procurarselo visto l’effettiva presenza della malattia, ma non era necessario e neanche la cassa me lo ha richiesto.
Avrei potuto annunciarmi una settimana prima o addirittura 2 mesi prima, ma non era necessario.
Solo la successiva revisione della legge sulla disoccupazione ha creato il presupposto per il quale un certificato medico che comprovasse la mia influenza potesse farmi ottenere piuttosto che rifiutarmi ben 120 giorni di indennità.
Faccio notare che io ho 58 anni ed ero occupato nel campo dell’informatica; credo sia facile immaginare quante probabilità avrò di ricollocarmi nel mondo del lavoro e quindi 120 giorni sono importanti.
- Al momento del mio annuncio alla cassa mi è stato indicato che in base ai dati in loro possesso e quindi senza riserve per i due giorni di ritardo, avrei avuto diritto a 520 indennità.” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha stabilito che dal 1° aprile 2011 il numero massimo di indennità di disoccupazione a cui RI 1 ha diritto è di 400 indennità giornaliere.
Più precisamente occorre verificare se a ragione o meno la parte resistente ha applicato al caso dell’assicurato il nuovo articolo 27 cpv. 2 lett. b LADI in vigore dal 1° aprile 2011.
Nel caso in cui in concreto torni effettivamente applicabile il nuovo art. 27 cpv. 2 LADI, andrà esaminato se rettamente o no la Cassa ha tenuto conto di un periodo di contribuzione di 23 mesi e 28 giorni.
2.2. Il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, il cui tenore non ha subito modifiche a seguito della quarta revisione della LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
Secondo l’art. 13 cpv. 1 LADI, anch’esso rimasto invariato:
" Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione."
L’art. 27 vLADI, in vigore fino al 30 marzo 2011, aveva il seguente tenore:
" 1Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L’assicurato ha diritto a:
a. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un
periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni e
può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 18 mesi;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se:
1. riceve una rendita di invalidità dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo, e
2. può comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi.
3Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
4Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo.
5In un Cantone colpito da una disoccupazione elevata, il Consiglio federale può, su richiesta del Cantone interessato, aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere di cui al capoverso 2 lettera a se detto Cantone partecipa alle spese nella misura del 20 per cento; questo aumento deve essere limitato ogni volta a sei mesi. Tale provvedimento può essere applicato anche solo a una regione rilevante del Cantone."
Come risulta dal disposto legale appena citato, gli assicurati che potevano comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi avevano diritto a 400 indennità giornaliere.
I lavoratori anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF, ex art. 27 cpv. 2 lett. b e c LADI, avevano invece diritto a 520 indennità, purché avessero versato i contributi per almeno 18 mesi.
(cfr. al riguardo cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1974, 2001, 2006; V. Lagger, L'assurance-chômage révisée entre en vigueur, in Sécurité sociale 3/2003 pag. 165).
La deroga prevista al cpv. 3 dell'art. 27 abilitava, inoltre, a prolungare di 120 giorni entro un termine quadro di quattro anni al massimo la durata d'indennità degli assicurati che erano divenuti disoccupati durante i quattro anni che precedevano il raggiungimento dell'età in cui si ha diritto a una rendita AVS. Essa teneva conto del fatto che per i lavoratori in età avanzata, prossimi al pensionamento, è molto difficile ritrovare un impiego durevole.
Il cpv. 4 riprendeva, poi, la disposizione già precedentemente in vigore, secondo cui le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione avevano diritto al massimo a 260 indennità giornaliere (cfr. Messaggio citato, pag. 2006-2007).
L'art. 27 cpv. 5 LADI, infine, permetteva ai Cantoni con un tasso di disoccupazione superiore al 5% durante i 6 mesi precedenti, a determinate condizioni, di continuare temporaneamente ad applicare il vecchio sistema.
Il nuovo art. 27 LADI, in vigore dal 1° aprile 2011, prevede invece che:
" 1 Entro il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2 L’assicurato ha diritto a:
a. 260 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 12 mesi in totale;
b. 400 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi in totale;
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 24 mesi e:
1. ha compiuto 55 anni, o
2. riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
3 Il Consiglio federale può aumentare di 120 unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro.
4 Le persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.
5 ...
5bis Le persone minori di 25 anni che non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità giornaliere al massimo.”
La quarta revisione della LADI ha legato più strettamente la durata della riscossione delle prestazioni al periodo di contribuzione nell’assicurazione nell’intento di rafforzare il principio di assicurazione (cfr. Iniziativa parlamentare LADI: Termine quadro e periodo di contribuzione minimo per le persone che hanno compiuto più di 55 anni, Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) del 30 agosto 2011, FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pag. 6469 segg. (6471)).
Con il nuovo art. 27 LADI coloro i quali hanno più di 25 anni o meno di 25 anni ma hanno un obbligo di mantenimento e possono comprovare un periodo di contribuzione inferiore a 18 mesi ma di almeno 12 mesi hanno diritto a 260 indennità giornaliere al massimo. Per avere diritto a 400 indennità giornaliere, essi devono comprovare almeno 18 mesi di contribuzione (art. 27 cpv. 2 e 5bis).
Gli assicurati che hanno più di 55 anni o che presentano un grado di invalidità di almeno il 40 per cento hanno diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se, durante il termine quadro di contribuzione di due anni, hanno versato contributi per almeno 24 mesi (art. 27 cpv. 2 lett. c LADI). Prima della revisione, come visto sopra, questi assicurati, per avere diritto al numero massimo di 520 indennità, dovevano comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi (cfr. Iniziativa parlamentare LADI…, FF 2011 6471).
Con la nuova regolamentazione soltanto la riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento dà diritto a un numero superiore di indennità giornaliere. Il passaggio «ovvero se ha chiesto di ricevere una tale rendita e se la sua richiesta non sembra priva di possibilità di successo» al capoverso 2 lettera c numero 2 è stralciato. Oltre alle rendite della LAI e della LAINF, sono ora incluse anche quelle della LAM e della LPP. Ciò permette di armonizzare la durata del diritto alle prestazioni delle persone che percepiscono una rendita di invalidità.
Per quanto attiene al capoverso 3, peraltro rimasto invariato, va osservato che secondo l’articolo 41b OADI il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che si è ritrovato disoccupato durante i quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il principio dei termini quadro di due anni penalizza coloro che hanno lavorato (guadagno intermedio) all’inizio della disoccupazione e che si riannunciano all’AD dopo aver esaurito il loro diritto all’indennità, in quanto i periodi di contribuzione acquisiti all’inizio non possono in linea di principio più essere presi in considerazione. Con la modifica introdotta dalla quarta revisione della LADI il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione coinciderà interamente con il termine quadro prolungato per la riscossione della prestazione. Il principio applicabile in materia di assicurazione contro la disoccupazione secondo cui «lavorare conviene sempre» conserva pertanto tutta la sua validità per questa categoria di assicurati.
Infine va rilevato che il capoverso 5 dell’art. 27 vLADI è stato soppresso, in quanto i risultati prodotti si sono rivelati insoddisfacenti (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781).
Il nuovo art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva è, in ogni caso, già stato oggetto di modifica a seguito di un’iniziativa parlamentare depositata il 7 luglio 2011, dopo aver consultato il DFE, dalla Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N).
Il nuovo testo dell’art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva, entrato in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2012 (cfr. FF N. 40 del 4 ottobre 2011, pagg. 6587-6588; RU N. 5 del 31 gennaio 2012 pagg. 495-496), ha il seguente tenore:
" L’assicurato ha diritto a:
c. 520 indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi e:”
Tale modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI è stata introdotta per evitare i casi di rigore qui indicati:
" (…)
La nuova disposizione in vigore può comportare un particolare problema, che si pone soltanto per il diritto massimo alle 520 indennità giornaliere: in materia di contributi, l’assicurazione contro la disoccupazione tiene conto unicamente del periodo di due anni che segue l’annuncio all’assicurazione disoccupazione. Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471)
Al riguardo la SECO, nella Direttiva pubblicata in 027-Prassi LADI 2012/2, ha previsto le seguenti disposizioni transitorie:
" Per gli assicurati che al 1.1.2012 dispongono di un termine quadro per la riscossione della prestazione per il numero massimo di 400 indennità giornaliere, e che:
• hanno più di 55 anni, o
• percepiscono una rendita dell’assicurazione invalidità corrispondente almeno a un grado d’invalidità del 40% e che hanno più di 25 anni, o
• percepiscono una rendita dell’assicurazione invalidità corrispondente almeno a un grado d’invalidità del 40% e con obbligo di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni,
occorre verificare se sussiste un periodo minimo di contribuzione di 22 mesi. Tale verifica sarà effettuata tramite un’applicazione disponibile da metà gennaio 2012 con il release 7.8 -AB SIPAD.
Se il periodo minimo di contribuzione è di 22 mesi, il programma porta il numero massimo di indennità giornaliere a 520. Le indennità giornaliere a cui avranno ancora diritto potranno essere riscosse entro la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione.”
2.3. Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Ciò vale anche in caso di cambiamento delle norme di diritto, a meno che vi sia una regolamentazione transitoria contraria (cfr. DTF 127 V 309 consid. 3b; STF 9C_1024/2010 del 2 settembre 2011 consid. 2.1.).
Generalmente, inoltre, è esclusa la retroattività di una norma.
La giurisprudenza federale (sviluppata in relazione all'art. 4 v.Cost. fed. il cui tenore è stato sostanzialmente ripreso dall'art. 8 della Cost. fed. in vigore dal 1° gennaio 2000), ammette la retroattività solo qualora la stessa sia stata esplicitamente predisposta oppure, tenuto conto del senso del disposto, appaia chiaramente voluta, abbia effetti moderati nel tempo, non comporti inaccettabili disparità di trattamento, sia giustificata da motivi degni di nota e non leda diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408 consid. 3b/aa, DTF 120 V 329 consid. 8b e sentenze ivi citate; cfr. pure Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, Ed. Staempfli, Berna 2000, pag. 644, n. 1395-1396).
Dalla retroattività propria, che come appena visto è di principio esclusa, la quale si riferisce all'applicazione di nuove norme a fatti terminati prima della loro adozione, va distinta la retroattività impropria, che è invece, in linea di massima, permessa. Questa evenienza è data allorquando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in vigore, anche se si applica a fattispecie esistenti prima della sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie durevoli non limitate nel tempo (cfr. RDAT II-1998, N. 13t, pag. 308, in particolare il consid. 5.5.1 a pag. 311).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione, in una sentenza del 19 marzo 2002, pubblicata in DLA 2002 pag. 250 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha esaminato un caso in cui l'articolo 27 cpv. 4 LADI, introdotto dal programma di stabilizzazione del 19 marzo 1999, entrato in vigore il 1° settembre 1999, che ha ridotto il numero massimo di indennità giornaliere spettanti agli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione, era stato applicato a un assicurato che percepiva le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dal 1° gennaio 1999.
L'Alta Corte ha deciso che mancando una disposizione transitoria in senso contrario, la riduzione del numero delle indennità giornaliere era applicabile anche agli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione che percepivano già indennità giornaliere al momento dell'entrata in vigore della modifica legislativa.
Relativamente all’applicazione delle norme introdotte dalla terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’Alta Corte, in una sentenza C 64/05 del 7 giugno 2005, ha indicato che
" (…)
2.1 Im Rahmen der dritten Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsrechts gemäss Bundesgesetz vom 22. März 2002 und Verordnung vom 28. Mai 2003 sind unter anderem Art. 23 AVIG (Versicherter Verdienst) und Art. 37 AVIV (Bemessungszeitraum für den versicherten Verdienst) geändert worden. Die Neuerungen sind mangels einer anders lautenden Übergangsbestimmung mit ihrem In-Kraft-Treten am 1. Juli 2003 grundsätzlich sofort anwendbar. Lief in diesem Zeitpunkt eine Rahmenfrist für die Beitragszeit nach Art. 9 Abs. 3 AVIG, liegt eine zulässige unechte Rückwirkung vor (BGE 126 V 135 Erw. 4a und AHI 1994 S. 140 Erw. 5, je mit Hinweisen).“
Questi concetti sono stati ribaditi in un'altra sentenza C 154/04 del 12 luglio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha stabilito che un assicurato, annunciatosi per il collocamento nell'ottobre 2003, non aveva adempiuto il periodo di contribuzione, in quanto è stato in grado di dimostrare di avere svolto soltanto 10 mesi e mezzo in un'occupazione soggetta a contribuzione (cioè meno dei 12 mesi richiesti a partire dal 1° luglio 2003, ma comunque più dei 6 mesi minimi richiesti in precedenza).
Sul tema vedi pure la STF 8C_350/2007 del 18 aprile 2008 consid. 4.4.3.
Riassumendo quanto appena illustrato, secondo la giurisprudenza federale, la retroattività propria è esclusa, a meno che essa sia prevista espressamente dalla norma stessa, risulti dal relativo contenuto o sia giustificata da validi motivi.
L'effetto retroattivo di una norma non si fonda nemmeno sulla lex mitior.
Infatti tale regola vale principalmente nell'ambito delle sanzioni penali. Nel diritto amministrativo ci si avvale della stessa solo eccezionalmente a una fattispecie già conclusa. Il giudice delle assicurazioni sociali, in particolare, non applica il principio della lex mitior, bensì le norme legali in vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. STFA H 114/01 del 23 gennaio 2002, , pubblicata in RDAT II-2002 N. 82).
La retroattività impropria, per contro, è di principio ammessa, a meno che vi si oppongano dei diritti acquisiti.
Il giudice è, poi, vincolato da una legge federale che prevede o proibisce la retroattività impropria, tale disposizione vincola il giudice (cfr. art. 191 Cost. fed.). La questione di sapere se un nuovo disposto di una legge federale concerne o meno il concetto di retroattività impropria deve essere risolta esaminando il relativo tenore e quello delle disposizioni transitorie, interpretando tali norme o colmando una eventuale lacuna.
Al riguardo giova segnalare che questa Corte, con sentenza 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, ha stabilito che la modifica dell’art. 27 cpv. 2 lett. a LADI in vigore dal 1° luglio 2003 (terza revisione della LADI), secondo cui, salvo eccezioni enunciate dalla legge, la durata delle indennità giornaliere è stata diminuita da 520 a 400 giorni, tornava applicabile, sulla base del principio generale della retroattività impropria, anche agli assicurati a cui venivano già erogate le indennità di disoccupazione precedentemente all’entrata in vigore della terza revisione della LADI.
Infatti l’art. 27 LADI valido dal 1° luglio 2003 non escludeva tale principio, né comportava una lacuna legislativa. Inoltre non vi erano norme transitorie che prevedevano l’applicazione del diritto previgente a queste evenienze, né la vLADI o la nuova LADI includevano una norma a tutela di diritti acquisiti a una prestazione sociale.
Il rispetto o meno del dovere generale di informazione da parte dell’amministrazione (art. 27 LPGA), nel senso di avere o meno avvertito gli assicurati della diminuzione del numero delle indennità giornaliere, è poi risultato ininfluente, in quanto, comunque, tale conoscenza non aveva effetti sul comportamento che un assicurato deve adottare. Alla luce del principio dell’obbligo di riduzione del danno, l’atteggiamento di un assicurato non può essere differente a seconda che sappia o meno di avere diritto a un certo numero di indennità giornaliere.
In ogni caso anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione non avesse informato un assicurato di tale modifica legislativa, questi non avrebbe potuto appellarsi al diritto alla protezione della buona fede, in quanto non erano adempiute le relative condizioni. A prescindere dal fatto che non si vede in cosa fosse consistito il comportamento pregiudizievole assunto da un assicurato, il regime legale si era, in effetti, modificato dal 1° luglio 2003.
2.4. Nell'evenienza concreta l'assicurato - nato il __________1952 - si è iscritto in disoccupazione il 4 novembre 2009 (cfr. doc. 26; 19), ossia precedentemente all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI - il 1° aprile 2011 - che ha legato ancora più strettamente la durata della riscossione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.2.).
Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), di principio vanno applicate le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti.
Al momento in cui il ricorrente si è annunciato per il collocamento, era ancora valido l’art. 27 cpv. 2 lett. b vLADI, ai sensi del quale l’assicurato aveva diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se aveva compiuto 55 anni e poteva comprovare un periodo di contribuzione di 18 mesi.
All'insorgente è stato così riconosciuto il diritto a 520 indennità di disoccupazione, in quanto aveva già compiuto 55 anni e ha potuto comprovare un periodo di contribuzione superiore a 18 mesi (cfr. doc. 12).
Con lettera del 10 febbraio 2011 indirizzata al ricorrente stesso la Cassa l’ha però avvisato, da una parte, che il 1° aprile 2011 sarebbe entrata in vigore la nuova LADI, la quale avrebbe portato dei cambiamenti anche agli assicurati che erano già iscritti in disoccupazione.
Dall’altra, che a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione della LADI, avendo più di 55 anni e un periodo contributivo tra i 18 e i 23.99 mesi, dal 1° aprile 2011 il numero massimo di indennità giornaliere spettantigli sarebbe stato ridotto da 520 a 400 (cfr. doc. 12).
Con decisione formale dell’11 marzo 2011, confermata dalla decisione su opposizione del 10 maggio 2011, la Cassa ha, poi, stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2011 il diritto massimo di RI 1 sarebbe stato ridotto da 520 a 400 indennità giornaliere (cfr. doc. A; 8).
Contro la decisione su opposizione del 10 maggio 2011 l’assicurato ha interposto un ricorso dinanzi al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto a 520 indennità giornaliere invece di 400. Il ricorrente, che ha cessato l’attività lavorativa il 31 ottobre 2009, ha indicato di essersi iscritto in disoccupazione solo il 4 novembre 2009, essendo stato impossibilitato nei giorni precedenti a causa di un’influenza. Egli ha precisato che non gli era sembrato il caso di chiamare il medico e di farsi rilasciare un certificato. L'assicurato ha, altresì, sottolineato che se nel novembre 2009 gli fosse stata nota la necessità di essere in possesso di un attestato medico, non avrebbe avuto difficoltà a procurarselo vista l’effettiva presenza della malattia (cfr. consid. 1.2.; doc. I).
2.5. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla presente evenienza, rileva, dapprima, che la fattispecie in esame è sorta precedentemente all'entrata in vigore della quarta revisione della LADI, avvenuta il 1° aprile 2011.
In effetti la Cassa ha iniziato a versare all’assicurato prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel mese di novembre 2009 (cfr. doc. 30-48).
L’amministrazione ha, poi, continuato, a causa dell'assenza durevole di un impiego che gli permettesse di non più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, a corrispondere all'insorgente le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione fino all'entrata in vigore, il 1° aprile 2011, del nuovo art. 27 LADI.
In simili condizioni non ci troviamo confrontati con un avvenimento unico, al quale non va applicata retroattivamente una nuova norma, ad eccezione del caso in cui esista una disposizione in senso contrario (retroattività propria; cfr. consid. 2.3.), bensì con uno stato di fatto duraturo non ancora concluso al momento della modifica della LADI, al quale il nuovo diritto è, di principio, immediatamente applicabile per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, a meno che esista una disposizione contraria della legge o delle relative norme transitorie o dei diritti acquisiti che vi si oppongano (retroattività impropria, cfr. consid. 2.3.).
2.6. Va ora stabilito se nel caso di specie trova applicazione il principio generale dell'ammissibilità della retroattività impropria o si è in presenza di un'eccezione ai sensi della quale la retroattività impropria è esclusa (cfr. consid. 2.3.).
Per costante giurisprudenza federale (cfr. DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277) la legge è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica ). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157, DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567, DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).
Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
Si è poi confrontati con una lacuna legislativa, allorquando una disposizione legale si appalesa incompleta poiché non dà una risposta (soddisfacente) ad una determinata questione. Prima di poter ammettere l'esistenza di una simile lacuna, che necessita di essere colmata, si deve stabilire, tramite interpretazione, se la carenza di regolamentazione non rappresenta una decisione negativa cosciente del legislatore e meglio un cosiddetto silenzio qualificato (cfr. STFA del 25 settembre 2003 nella causa SECO c/ B., C 77/00, consid. 2.3.; DTF 127 V 41 consid. 4b/cc; DTF 124 V 271 consid. 2a e b).
2.7. Il nuovo art. 27 LADI, il cui tenore è chiaro ed esprime il vero senso della disposizione anche alla luce dei lavori preparatori (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 del 23 settembre 2008, pag. 6780-6781), non contiene riferimento alcuno alla retroattività impropria né prevedendola, né escludendola.
Nemmeno si è confrontati con una lacuna legislativa, bensì piuttosto con un silenzio qualificato del legislatore, al quale tale problematica non può essere sfuggita.
La quarta revisione della LADI neppure contempla una norma di diritto transitorio che prevede l'applicazione del diritto previgente alle fattispecie durature sorte prima dell'entrata in vigore della medesima e che continuano a esplicare effetti anche successivamente al nuovo diritto.
Va, inoltre, ricordato che il diritto federale delle assicurazioni sociali non conosce il diritto acquisito a una prestazione sociale o all'importo di questa, a meno che la legge lo preveda espressamente (cfr. SVR 2003 IV Nr. 33; DTF 124 V 271 consid. 2 b in fine).
Al riguardo è utile rilevare che il TF, in una sentenza 9C_150/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.2., pubblicata in DTF 137 V 162, ha ribadito che le garanzie dei diritti acquisiti nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali presuppongono una base legale esplicita.
Né la vecchia, né la nuova LADI includono una norma in tal senso per quanto riguarda il diritto alle indennità giornaliere, per cui non vi sono diritti acquisiti che si oppongono alla retroattività impropria.
Nella Circolare “Le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dopo l’entrata in vigore, il 1° aprile 2011, della revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione” della SECO figurano, poi, le seguenti indicazioni:
" F. Transizione dal vecchio al nuovo diritto
Per quanto riguarda la transizione dal vecchio al nuovo diritto, per le persone che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 sono previste le seguenti regole:
· periodo di attesa
tutti gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 non devono osservare alcun periodo di attesa supplementare, anche qualora ciò sia previsto dalla nuova LADI;
· guadagno assicurato calcolato tenendo conto delle indennità compensative
gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 e il cui guadagno assicurato è stato calcolato tenendo conto delle indennità compensative mantengono il guadagno assicurato calcolato all'inizio del termine quadro. Non vi sarà alcun ricalcolo del guadagno assicurato;
· non computabilità di periodi di contribuzione accumulati nell'ambito di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro finanziati dall'ente pubblico
gli assicurati che hanno aperto il proprio termine quadro prima del 1° aprile 2011 in base al computo dei periodi di contribuzione accumulati partecipando a un provvedimento inerente al mercato del lavoro finanziato dall'ente pubblico (art. 23 cpv. 3bis) mantengono il diritto a percepire prestazioni dell'AD. Non vi sarà alcun riesame di tale diritto." (cfr. Doc. B)
Da questa Circolare non risulta che la nuova LADI abbia contemplato dei diritti acquisiti relativamente al numero massimo di indennità giornaliere a cui hanno diritto gli assicurati iscritti in disoccupazione prima del 1° aprile 2011.
In concreto, pertanto, non essendo realizzata alcuna eccezione, vale il principio dell'ammissibilità della retroattività impropria.
Di conseguenza nulla osta all'applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011, del nuovo art. 27 LADI anche ai casi in cui venivano già erogate in precedenza le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, come nella presente evenienza (per alcuni casi analoghi cfr. DLA 2002 pag. 250 segg.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2012; STCA 38.2003.81 del 15 marzo 2004, massimata in RtiD II-2004 N. 67 pag. 206, citate al consid. 2.4.).
In questo senso si è peraltro già espresso il Tribunale federale, il quale in una sentenza 8C_662/2011 del 25 novembre 2011 ha rilevato:
" (...)
dass das kantonale Gericht die seit 1. April 2011 geltende Fassung der Bestimmung über die Höchstzahl der Taggelder (Art. 27 AVIG) richtig wiedergegeben hat, worauf verwiesen wird,
dass die Beschwerdeführerin den geltend gemachten Taggeldanspruch zu Recht nicht mit der materiell-rechtlichen Regelung im Gesetz (AVIG) begründet, sondern aufgrund gerügter Mängel im Verwaltungs- wie auch im kantonalen Gerichtsverfahren herzuzuleiten versucht,
dass sich das kantonale Gericht mit der in der Verfügung vom 22. Februar 2011 klarerweise und unbestrittenermassen falschen Zitierung der ihr zugrunde liegenden gesetzlichen Norm (Art. 27 Abs. 1 lit. a statt Art. 27 Abs. 2 lit. a AVIG [in der seit 1. April 2011 geltenden Fassung]) auseinandergesetzt hat, dieser jedoch nicht die von der Beschwerdeführerin postulierte Bedeutung beigemessen hat, sondern von einem offensichtlichen Verschrieb ausgegangen ist, der im nachfolgenden Einspracheentscheid korrigiert worden und aus welchem der Verfügungsadressatin kein Nachteil erwachsen sei,
dass sich im Einspracheentscheid vom 4. April 2011 tatsächlich die korrekte Normzitierung findet und die vorinstanzliche Betrachtungsweise - welche im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren einzig zu überprüfen ist - mithin insoweit trotz der dagegen erhobenen Einwände weder auf offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen beruht noch bundesrechtswidrig ist,
dass das kantonale Gericht mit eingehender Begründung auch das Vorliegen einer die auf den 1. April 2011 in Kraft getretene Revision von Art. 27 AVIG beschlagenden Übergangsbestimmung richtigerweise verneint hat, woran der beschwerdeführerische Hinweis auf die - nicht Art. 27 AVIG betreffende - Verordnungsbestimmung in Art. 131 AVIV (nicht AVIG) nichts zu ändern vermag,
dass es der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren wie schon im Verwaltungsverfahren jederzeit freistand, Einsicht in die Akten zu nehmen, wovon sie jedoch keinen Gebrauch machte, sodass jedenfalls der wiederholt erhobene Vorwurf, mit dem Vorenthalten von Beratungsprotokollen und anderen Dokumenten sei ihr Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden, jeglicher Rechtfertigung entbehrt,
dass der Berufung auf berechtigtes Vertrauen in behördliche Auskünfte (Vertrauensschutz; BGE 121 V 65 E. 2 S. 66 f.) schon deshalb kein Erfolg beschieden sein kann, weil sich nach den nicht offensichtlich unrichtigen und deshalb für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlichen sachverhaltlichen Feststellungen der Vorinstanz eine falsche Information nicht nachweisen lässt, was sich nach allgemein gültiger Beweisregel zum Nachteil der Beschwerdeführerin auswirken muss, welche aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 261 E. 3b S. 263 f. mit Hinweis), und daher nicht willkürlich ist,
dass angesichts der hinreichend zuverlässig erstellten sachverhaltlichen Grundlagen von der im kantonalen Verfahren beantragten zusätzlichen Zeugenbefragung abgesehen werden konnte, da hievon keine neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten waren, welche sich auf das Ergebnis des Verfahrens hätten auswirken können (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94, 122 V 157 E. 1d S. 162),
dass die Beschwerdeführerin aufgrund der ihr unbestrittenermassen zugekommenen Informationen ohne weiteres hätte erkennen können, dass sie nach dem 1. April 2011 keine weiteren Taggeldansprüche mehr zu erwarten hat, und im von ihr angeführten Schreiben vom 11. Februrar 2011 - als die 4. AVIG-Revision noch nicht in Kraft getreten war - kein zwingender Anlass bestand, die bevorstehende Erschöpfung des in diesem Zeitpunkt noch bestehenden Taggeldanspruches weitergehend zu thematisieren, (…)"
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2011.66 del 9 gennaio 2012.
2.8. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente la Cassa ha, quindi, correttamente applicato il nuovo art. 27 LADI al caso di RI 1 iscrittosi in disoccupazione già precedentemente all’entrata in vigore della quarta revisione della LADI.
La parte resistente ha, poi, stabilito che l’assicurato, avendo più di 55 anni e potendo comprovare nel termine quadro per il periodo di contribuzione (4 novembre 2007 - 3 novembre 2009) un periodo contributivo di 23 mesi e 28 giorni, aveva diritto a 400 indennità giornaliere (cfr. doc. 8; A).
RI 1 sostiene di essersi iscritto in disoccupazione soltanto il 4 novembre 2009, poiché nei giorni precedenti era influenzato.
Egli, in buona sostanza, chiede di tener conto del fatto che fosse impossibilitato ad annunciarsi per il collocamento nei giorni precedenti il 4 novembre 2009 e che, dunque, gli venga anticipato l’inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni così da considerare nel suo caso un periodo di contribuzione di 24 mesi ( e non solo di 23 mesi e 28 giorni) con il conseguente riconoscimento del diritto a 520 indennità giornaliere (cfr. doc. I).
2.9. L’art. 9 cpv. 1 LADI, il cui tenore è peraltro rimasto invariato a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione della LADI, stabilisce che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono i termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadri biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sono nuovamente applicabili termini quadri biennali sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.10. In una decisione pubblicata in DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il TFA ha stabilito che se un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29 cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale, delle pretese di salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro.
Sul carattere definitivo dei termini quadro una volta stabiliti la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:
" (…)
b) (…) Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug begrenzt die Anspruchberechtigung in zeitlicher Hinsicht und legt die für die Dauer und Höhe der Leistungen massgebende Zeitspanne ein für alle Mal fest (Nussbaumer, a.a.O., Rz 89; vgl auch Gerhards, a.a.O., N. 6 und 19 zu Art. 9). Vorbehalten bleiben Sachverhalte, wo sich die Zusprechung und Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung nachträglich zufolge Fehlens einer oder mehrerer Anspruchs-voraussetzungen als unrichtigt im wiedererwägungsrechtlichtlichen oder prozessual revisionsrechtlichen Sinne erweist (vgl 122 V 21 Erw. 3a und 368 f Erw. 3 mit Hinweis sowie Art. 95 Abs. 1 AVIG)."
In un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).
In particolare, riguardo alla validità della direttiva ML/AD 98/4 foglio 4 secondo la quale dopo il primo pagamento di indennità giornaliere i termini quadro non possono, salvo eccezioni, essere spostati, la nostra Massima Istanza ha puntualizzato che:
" (…)
dd) AM/ALV-Praxis 98/4, Blatt 4, schliesst das Verschieben der Rahmenfristen nach der erstmaligen Auszahlung von Taggeldern in allen Fällen (auch jenen nach Art. 29 AVIG) schlechterdings aus, ohne die Fälle des wiedererwägungsweisen Zurückkommens und der prozessualen Revision vorzubehalten. Insofern wäre die Weisung, allein von ihrem Wortlaut her betrachtet, gesetzwidrig. Richtig, d.h. in gesetzeskonformer Auslegung (vgl. - zu den Rechtsverordnungen - statt vieler BGE 125 V 4 Erw. 3b) verstanden, kann sie allerdings nur dahin gehend ausgelegt werden, dass im Falle des Zurückkommens kraft Wiedererwägung oder prozessualer Revision eine Verschiebung der Rahmenfristen möglich sein muss.
(…)." (cfr. DTF 127 V 475, consid. 2b)dd), pag. 478)
Al riguardo cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03 del 16 ottobre 2003; STFA C 265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo 2004.
In una sentenza C 224/03 del 1° marzo 2004 l'Alta Corte è stata chiamata ad esaminare il caso di un assicurato che nel luglio del 2002 si è iscritto per il collocamento a partire dal 1° agosto 2002 e che ha conseguito un guadagno intermedio, esercitando un'attività temporanea nel periodo dal 22 luglio al 27 settembre 2002. L'assicurato durante il mese di settembre 2002 si è disiscritto dalla disoccupazione e si è nuovamente annunciato alla fine di quel mese.
Il TFA ha stabilito che il termine quadro per il periodo di riscossione andava aperto il 1° agosto 2002 e che di conseguenza il guadagno assicurato ammontava a fr. 5'047.-- come preteso dall'assicurato, e non a fr. 4'715.-- come stabilito dall'amministrazione.
Al riguardo l'Alta Corte ha precisato:
" (…)
3.
Gestützt auf die Anmeldung des Beschwerdegegners vom 4. Juli 2002 hat die Arbeitslosenkasse den Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug zu Recht auf den 1. August 2002 festgesetzt, da der Versicherte zu diesem Zeitpunkt sämtliche Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 AVIG erfüllt hat. In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass die Tätigkeit des Beschwerdegegners als Temporärarbeiter als Zwischenverdienst im Sinne des Art. 24 AVIG zu qualifizieren ist, da eine bloss zweitägige Kündigungsfrist bestanden hat und somit keine zumutbare Arbeit im Sinne des Art. 16 Abs. 2 lit. a AVIG vorlag, auch wenn der bezogene Lohn höher als die Arbeitslosenentschädigung gewesen ist (vgl. SVR 1995 ALV Nr. 47 S. 139 Erw. 3b sowie Thomas Faesi, Arbeitslosenentschädigung und Zwischenverdienst - Ursachen und Wirkungen der zweiten Teilrevision des AVIG, Dissertation Zürich 1999, S. 244 und S. 363 f. N 274 f.). Damit ist der Beschwerdegegner aber immer noch arbeitslos gewesen (vgl. Faesi, a.a.O., S. 277 oben, S. 278 oben sowie S. 369) und hat die Voraussetzung des Art. 10 AVIG erfüllt. Im Weiteren hat der Versicherte auch einen Verdienstausfall nach Art. 11 AVIG erlitten, da der erzielte Bruttolohn niedriger als die während der Umschulung erzielten Bruttotaggelder der Invalidenversicherung (aber höher als die Taggelder der Arbeitslosenversicherung) gewesen sind. Damit hat der Beschwerdegegner die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Taggeldern bereits im August 2002 erfüllt, auch wenn infolge des die Taggeldhöhe übersteigenden Lohnes aus dem Zwischenverdienst keine Geldleistungen der Arbeitslosenversicherung ausbezahlt worden sind (vgl. auch Art. 24 Abs. 5 AVIG e contrario). Entgegen Vorinstanz und Arbeitslosenkasse hat sich der Beginn der Rahmenfrist deshalb nicht auf den 1. Oktober 2002 verschoben.
Eine einmal - hier auf den 1. August 2002 - eröffnete Rahmenfrist bleibt jedoch bestehen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 96 mit Hinweis), d.h. sie läuft weiter. Daran ändert nichts, dass sich der Versicherte per September 2002 von der Arbeitsvermittlung abgemeldet und sich am Ende dieses Monates wieder angemeldet hat; denn die Rahmenfrist wird durch die Abmeldung und die damit verbundene Auflösung des Rechtsverhältnisses mit der Arbeitslosenversicherung nicht beendet, sie läuft auch bei mehrmaliger Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist weiter (so explizit Nussbaumer, a.a.O.). Diese Auffassung wird durch die Regelung des Art. 6a Abs. 1 AVIV bestätigt, wonach die allgemeine Wartezeit gemäss Art. 18 Abs. 1 AVIG in der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nur einmal zu bestehen ist. Würde die Rahmenfrist bereits mit der Abmeldung eines Versicherten beendet, stünde dies im Weiteren mit der Vorschrift des Art. 13 Abs. 1 AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung in Widerspruch, wonach zur Erfüllung der Beitragszeit innert der Rahmenfrist mindestens sechs Monate einer beitragspflichtigen Beschäftigung notwendig sind, während bei einer erneuten Arbeitslosigkeit innert dreier Jahre nach Ablauf der Rahmenfrist eine Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten verlangt ist. Wäre die Rahmenfrist tatsächlich mit der Abmeldung beendet, würde dies hier bedeuten, dass der Beschwerdegegner infolge seiner einen Monat dauernden Abmeldung im Monat September 2002 nach nur einem Monat Arbeitslosigkeit im August 2002 plötzlich zwölf statt nur sechs Monate Mindestbeitragszeit aufweisen müsste.
Da die Rahmenfrist für den Leistungsbezug am 1. August 2002 begonnen hat, endet die Rahmenfrist für die Beitragszeit gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG am 31. Juli 2002, so dass der Verdienst der Monate August und September 2002 für die Berechnung des versicherten Verdienstes nicht zu berücksichtigen ist. Damit ist der Standpunkt der Vorinstanz im Ergebnis begründet, was zur Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde führt.
(…)." (cfr. STFA C 224/03 del 1° marzo 2004)
2.11. Da quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere modificati (cfr. pure STCA 38.2004.41 del 18 ottobre 2004).
Pertanto il termine quadro per il periodo di contribuzione di due anni relativo al ricorrente si estende, essendosi iscritto in disoccupazione il 4 novembre 2009 (cfr. doc. 26; 19), dal 4 novembre 2007 al 3 novembre 2009.
Quanto fatto valere dall’insorgente, e meglio di aver potuto annunciarsi per il collocamento solo il 4 novembre 2009, in quanto nei giorni precedenti era affetto da influenza (cfr. doc. I), non gli è di alcun ausilio.
Per costante giurisprudenza, infatti, eventuali problemi di salute devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.2011.33 del 27 luglio 2011; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001).
In concreto, tuttavia, riguardo all’asserita influenza dell’assicurato non risultano certificati medici specifici.
L’assicurato stesso ha, peraltro, riconosciuto di non essere stato visitato da alcun medico, definendo leggera la sua indisposizione (cfr. doc. 9).
Inoltre nemmeno dagli atti della Cassa e dell’URC risulta alcunché in relazione a un periodo di malattia dal 1° al 3 novembre 2009 (cfr. doc. 13, 14).
In proposito è utile rilevare che il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati perché altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
In casu l’assicurato, non avendo documentato l’asserita malattia, deve sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 9C_1089/2009 del 21 gennaio 2011 consid. 4.2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; DTF 125 V 195 consid. 2.), ossia il fatto che vada ritenuta l’inesistenza della stessa.
Ne discende che nel caso di specie non risulta dato un valido motivo per poter chiedere di anticipare l’inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Al riguardo è utile rilevare che la Cassa, il 29 aprile 2011, ha interpellato la SECO, trasmettendole il seguente scritto:
" L’assicurato summenzionato si è annunciato presso i nostro uffici in data 04.11.2009 alla ricerca di un’attività a tempo pieno.
A decorrere dal 01.04.2011 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione che prevede una modifica per quanto concerne il diritto massimo (indennità giornaliere).
Nella fattispecie il Sig. RI 1 può dimostrare, nei due anni antecedenti l’iscrizione in disoccupazione, un periodo di contribuzione pari a 23 mesi e 28 giorni. Per poter beneficiare di 520 indennità giornaliere, l’assicurato avrebbe dovuto dimostrare 24 mesi di contribuzione.
La nostra Cassa ha formalizzato, tramite decisione di cassa no. 103/11 del 11 marzo 2011, tali modifiche di legge e confermato all’assicurato il diritto massimo di 400 indennità anziché 520.
Tramite scritto dell’08 aprile 2011 il Sig. RI 1 inoltra formale opposizione. Alla base delle sue motivazioni vi è il fatto di essersi annunciato in ritardo (04.11.2009 invece del 02.11.2009) in seguito a malattia/malessere. Da parte della Cassa è impossibile verificare la veridicità o meno di tale indicazione, non essendo in grado l’assicurato di fornire un certificato medico.
Abbiamo richiesto all’Ufficio regionale di collocamento se, dal loro dossier, si poteva evincere una nota o altro che indicasse l’eventuale motivo del ritardo nell’annuncio, ma anche dai loro atti non vi è alcuna indicazione di un periodo di malattia o altro.
Ora vi chiediamo:
- con le osservazioni indicate dal Sig. RI 1, la Cassa può eccezionalmente riconoscere il diritto a decorrere dal 02.11.2009?
- oppure, visto e considerato che la Cassa si è basata sulla conferma d’iscrizione emanata dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ per aprire un termine quadro di indennizzazione, tale decisione di anticipare l’iscrizione al collocamento (dal 04 al 02 di novembre 2009) spetta a loro (URC)?” (Doc. 3)
Il 5 maggio 2011 la SECO ha risposto che:
" (…) rammentiamo che gli articoli 13 e 27 LADI vanno applicati pedissequamente e che le date di inizio dei termini quadro d’indennizzazione non possono essere modificate dopo l’inizio del versamento delle prestazioni.
Pertanto, quale che sia il motivo dell’eventuale ritardo all’iscrizione in disoccupazione, esso non può essere preso in considerazione.
L’opposizione deve quindi essere respinta.”(Doc. 2)
2.12. Alla luce di quanto qui sopra esposto, a ragione la Cassa ha deciso che il termine quadro per il periodo di contribuzione del ricorrente si estende dal 4 novembre 2007 al 3 novembre 2009.
Visto, poi, che, in casu, il periodo contributivo dell’assicurato in tale termine quadro è risultato di 23 mesi e 28 giorni, pure rettamente la Cassa gli ha riconosciuto il diritto a 400 indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 lett. b e c LADI in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2011.
A quest’ultimo riguardo, va ribadito che l’art. 27 cpv. 2 lett. c frase introduttiva è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2012 e attualmente prevede che un assicurato ha diritto a 520 indennità giornaliere al massimo se ha compiuto 55 anni o riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40% e può comprovare un periodo di contribuzione minimo di 22 mesi (cfr. consid. 2.2.).
Giova, infine, ricordare che in altre fattispecie, in cui l’iscrizione in disoccupazione è avvenuta dopo un certo lasso di tempo dalla fine dell’attività lavorativa, il diritto alle indennità di disoccupazione è stato negato, poiché, non potendo modificare i termini quadro, risultava inadempiuto il periodo minimo di contribuzione (cfr. STCA 38.2006.44 del 29 gennaio 2007; STCA 38.2007.56 del 5 novembre 2007; STCA 38.2001.169 del 7 agosto 2002, confermata dalla STFA C 216/02 del 24 luglio 2003).
La decisione su opposizione del 10 maggio 2011 deve, pertanto, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti