Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
cr/DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 31 maggio 2011 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 29 aprile 2011 emanata da |
||
|
|
Ufficio regionale di collocamento, ______________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 dicembre 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC), accogliendo parzialmente l’opposizione dell’assicurato contro la precedente decisione dell’11 novembre 2010 (cfr. doc. 42) – con la quale gli erano stati inflitti 12 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi precedenti l’annuncio al collocamento - ha ridotto da dodici a undici i giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitti al dr. RI 1 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal mese di luglio al mese di settembre 2010 in cui ha svolto un’attività a carattere determinato, con scadenza il 30 settembre 2010 (cfr. doc. 34).
Con sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, precisando che “l’URC sentirà personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da poter determinare con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi fra le parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della mancata realizzazione del progetto in questione”.
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione su opposizione del 29 aprile 2011, l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC), riprendendo quanto già indicato nella precedente decisione su opposizione, ha ridotto da dodici a undici i giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitti al dr. RI 1 a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio in disoccupazione (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 29 aprile 2011 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che gli venga riconosciuto un pieno diritto alle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2010 (cfr. doc. I).
L’assicurato ha ribadito di non avere effettuato delle ricerche di lavoro durante gli ultimi tre mesi del suo rapporto di lavoro a tempo determinato poiché, da una parte, gli era stato assicurato che, a partire dal 1° ottobre 2010, egli avrebbe ricoperto la carica di capo clinica di urologia presso l’Ospedale regionale di __________ e, d’altra parte, egli non aveva motivo di dubitare circa l’effettiva realizzazione di tale prospettiva.
Il legale dell’interessato ha sottolineato come l’amministrazione “non ha per nulla ottemperato a quanto espressamente richiesto nel giudizio 4 aprile 2011” del TCA, limitandosi unicamente a porre delle brevi domande, per iscritto, all’Ufficio del personale dell’__________, senza interpellare personalmente l’assicurato e il dr. __________, ovvero colui che si era impegnato in prima persona per creare il posto di capo clinica di urologia.
Il patrocinatore ha rilevato che “l’URC non ha sentito il datore di lavoro e l’assicurato per determinare con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi tra le parti in vista della creazione del posto di lavoro. Infatti ha contattato l’Ufficio del personale dell’__________, che evidentemente si occupa solo di gestire i rapporti tra datore di lavoro e personale dopo che è stato creato un posto di lavoro all’interno del nosocomio. È quindi chiaro che se formalmente il posto di capo clinica nel reparto di urologiqa non esiste ancora, chi si occupa della semplice amministrazione del personale non è a conoscenza del contenuto delle trattarive e degli accordi pregressi intercorsi tra le parti interessate. La domanda andava pertanto posta a chi era impegnato nella creazione di questo posto nel reparto di urologia, ovverossia al dr. __________, primario di urologia, con il quale il ricorrente aveva intrattenuto le trattative per l’ottenimento del posto ed aveva discusso i termini dell’assunzione”.
Il legale ha poi aggiunto che “l’URC non ha neppure in alcun modo verificato né i motivi né la tempistica della mancata realizzazione del progetto in questione” (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 21 giugno 2011 il patrocinatore dell’assicurato, dopo avere informato il TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, ha sottolineato come l’amministrazione, sia in sede di decisione su opposizione, sia con la risposta di causa, abbia omesso di prendere posizione circa le critiche formulate dell’assicurato con l’opposizione, prima e con il ricorso, poi (doc. V).
1.5. Con scritto del 5 luglio 2011, l’amministrazione ha osservato che “di intesa con la controparte, sentita telefonicamente in data odierna, vista la particolarità del caso, ci rimettiamo alle valutazioni del TCA, rendendoci disponibili ad una eventuale proposta di transazione, se necessario tramite convocazione delle parti” (doc. VII).
Questo scritto è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. VIII), per conoscenza.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore (Tribunale cantonale o amministrazione) sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.3. Nella presente fattispecie l’URC, alla luce di quanto stabilito dal TCA nella sentenza di rinvio 38.2011.13 del 4 aprile 2011, con scritto dell’8 aprile 2011 ha interpellato il sig. __________ dell’Ufficio del personale dell’Ospedale regionale di __________, ponendogli le seguenti domande:
" In relazione al vostro collaboratore dr. med. RI 1, con la presente, le sottopongo alcuni quesiti necessari per gli approfondimenti richiesti dal TCA nell’ambito di un contenzioso che oppone la persona citata al nostro ufficio.
Corrisponde al vero che dal 1° ottobre 2010 era previsto di deliberare un posto di capo clinica nel reparto di urologia dell’__________?
Il posto di capo clinica citato al quesito precedente è stato effettivamente deliberato?
In caso contrario, è ancora previsto che tale posto venga deliberato, eventualmente da quando?
Corrisponde al vero che tale impiego è stato promesso al dr. med. RI 1?
Se fosse possibile, le sarei estremamente grato per una risposta celere, affinché la questione possa risolversi in tempi brevi.”
(Doc. A3)
Con scritto del 19 aprile 2011, il signor __________, responsabile amm. del personale dell’Ospedale regionale di __________, ha risposto:
" In riferimento alla sua lettera con la quale ci ha richiesto informazioni in merito al dottor RI 1, con la presente si conferma che il posto di capoclinica nel reparto di urologia del nostro ospedale, pur essendo stato considerato nei nostri preventivi, non è mai stato concretamente deliberato. Infatti l’andamento reale dell’attività non ne ha pienamente giustificato l’attuazione.
Al momento è presente, oltre al primario e ad un medico aggiunto, solo una figura di medico assistente.
Per quanto riguarda nello specifico il dottor RI 1, la sua richiesta di collaborazione nel 2010 non ha potuto essere presa in considerazione per i motivi sopraindicati.” (Doc. A4)
Con scritto del 21 aprile 2011, l’URC ha chiesto al signor __________ ulteriori precisazioni e meglio:
" In relazione a quanto citato in oggetto, in data odierna abbiamo ricevuto la sua risposta alla nostra precedente missiva dell’8 aprile 2011 e la ringraziamo per la collaborazione.
Vi è tuttavia un quesito per il quale abbiamo necessità di una risposta precisa, che deve essere o affermativa o negativa, senza lasciare spazio ad interpretazioni soggettive.
Il quesito che reiteriamo è il seguente:
- corrisponde al vero che il posto di capo clinica nel reparto di urologia è stato promesso al dr. med. RI 1?
Come già detto, necessitiamo di una risposta chiara e netta: o sì o no, priva di formule circonlocutorie.”
(Doc. A5)
Con messaggio di posta elettronica del 22 aprile 2011, il signor __________ ha risposto:
" In merito alla sua domanda le confermo che il posto di capoclinica nel reparto di urologia non è stato promesso al dr. RI 1.”
(Doc. A6)
2.4. Chiamato a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro inflitta all’assicurato, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene di non disporre tuttavia di sufficienti elementi per stabilire con la necessaria tranquillità se l’assicurato potesse essere esonerato dall’obbligo di compiere delle ricerche durante i mesi precedenti l’annuncio al collocamento.
Il TCA ritiene, infatti, come del resto correttamente rilevato dal patrocinatore dell’assicurato, che l’amministrazione abbia omesso di effettuare tutti gli accertamenti che erano stati espressamente e dettagliatamente indicati da questo Tribunale nella precedente sentenza di rinvio 38.2011.13 del 4 aprile 2011.
Nella citata sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011, infatti, il TCA aveva espressamente indicato che l’amministrazione, alla quale gli atti erano rinviati per un complemento istruttorio, avrebbe dovuto procedere ai seguenti incombenti: “sentirà personalmente l'ex datore di lavoro e l'assicurato così da poter determinare con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi fra le parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della mancata realizzazione del progetto in questione”.
In simili condizioni, visto quanto disposto da questa Corte nella precedente sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011, l’URC non avrebbe dovuto limitarsi ad interpellare, per iscritto, l’Ufficio del personale dell’__________, ma avrebbe dovuto sentire personalmente perlomeno l’assicurato e il dr. __________ – dall’interessato stesso indicato come promotore della proposta di creazione di un posto di capo clinica di urologia, nonché suo interlocutore nella fase di ricerca di una collaborazione in tal senso - al fine di accertare con esattezza i termini delle trattative e degli accordi intercorsi fra le parti in vista della creazione del posto di lavoro di capo clinica di urologia presso l’__________, nonché i motivi e la tempistica della mancata realizzazione del progetto in questione.
In particolare l’URC, essendo, come ricordato al considerando 2.2., vincolato alla decisione di rinvio del TCA ed alle considerazioni di fatto e di diritto ivi contenute, non poteva limitarsi a compiere unicamente degli accertamenti per iscritto, ma avrebbe, al contrario, dovuto attenersi a quanto impostogli dal Tribunale, intraprendendo i necessari accertamenti e sentendo personalmente sia l’assicurato, sia il datore di lavoro, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie.
Questo risultava tanto più indispensabile, alla luce della particolarità del caso di specie, come definito dall’amministrazione stessa nello scritto del 5 luglio 2011, nel quale l’URC, proprio alla luce della “particolarità del caso”, si è dichiarato “disponibile ad una eventuale proposta di transazione, se necessario tramite convocazione delle parti” (doc. VII).
La necessità di ulteriori approfondimenti, del resto, non poteva sfuggire all’amministrazione anche alla luce delle considerazioni espresse dal responsabile amm. del personale dell’Ospedale regionale di __________ nello scritto del 19 aprile 2011, laddove ha indicato che il posto di capo clinica di urologia era stato effettivamente “considerato nei nostri preventivi”, anche se poi “non è mai stato concretamente deliberato”, in quanto “l’andamento reale dell’attività non ne ha pienamente giustificato l’attuazione” (doc. A4).
Alla luce di questa risposta, l’amministrazione avrebbe dovuto sentire personalmente il datore di lavoro dell’interessato, per approfondire la questione, nei termini già indicati con precisione da questo Tribunale nella precedente sentenza 38.2011.13 del 4 aprile 2011.
In mancanza dunque di informazioni precise riguardo all’esistenza o meno di un lavoro garantito – punto quest’ultimo di fondamentale importanza ai fini del giudizio - questo Tribunale non può che rinviare nuovamente gli atti all’amministrazione affinché si attivi per stabilire con esattezza se il posto di lavoro di capo clinica di urologia fosse stato effettivamente garantito all’interessato e secondo quali termini.
Alla luce di quanto appena esposto si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga accertamenti approfonditi sulla base di quanto appena esposto da questa Corte e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente sul diritto alle indennità dell’assicurato.
2.5. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un legale, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 29 aprile 2011 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'Ufficio regionale di collocamento di __________ verserà al ricorrente la somma di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti