Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.49

 

rs

Lugano

19 luglio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 maggio 2011 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ______________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 maggio 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 13 aprile 2011 (cfr. doc. 2.7.) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione dell’11 maggio 2011 l’assicurata, il 6 giugno 2011, ha ricorso tempestivamente al TCA, chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale la stessa ha indicato che l’11 gennaio 2011 ha avuto luogo un’udienza presso la Pretura di __________ In occasione di tale udienza è stata decisa la separazione coniugale, separazione intervenuta a seguito di una relazione parecchio difficile con il marito che abusava di alcool con conseguenti ripercussioni sulla famiglia.

                                         La ricorrente ha precisato, da un lato, che dall’11 gennaio al 1° marzo 2011 ha dovuto utilizzare il suo tempo, oltre che per lavorare (al 60% in qualità di disegnatrice edile presso la ditta __________ Sagl di __________ dove è attiva dal 1° giugno 2008), per concentrarsi sull’uscita di suo marito dall’abitazione familiare che non è risultata facile.

                                         Dall’altro, che soltanto a inizio marzo ha potuto dedicarsi a se stessa assumendo le informazioni del caso per eventualmente rivendicare un diritto alle prestazioni a lei inizialmente sconosciuto.

                                         L’insorgente ha rilevato che conseguentemente l’11 marzo 2011 si è annunciata in disoccupazione e che da quel momento ha potuto effettivamente attivarsi per cercare una nuova attività al 40% che completasse il suo impiego al 60%, effettuando una decina di ricerche nel mese di marzo e altrettante nei mesi di aprile e maggio 2011.

                                         La medesima ha osservato che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 non era idonea a trovare un lavoro, visto che, oltre all’attività da lei espletata, erano la famiglia e l’uscita del marito da casa le due priorità alle quali si doveva dedicare.

                                         L’assicurata ha, poi, evidenziato che una sospensione di otto giorni corrisponde a toglierle la somma di quasi fr. 1'300.-- che risulta vitale per la conduzione della sua famiglia alquanto disastrata a seguito delle vicissitudini trascorse. La stessa ha puntualizzato che il marito le versa unicamente l’importo di fr. 300.-- al mese per il figlio agli studi.

                                         La ricorrente ha, infine, concluso facendo valere che nei due mesi precedenti l’annuncio in disoccupazione si è veramente e assolutamente impegnata in altre procedure urgenti che non poteva esimersi di effettuare (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 24 giugno 2011 l’assicurata si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 30 giugno 2011 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione con effetto dal 10 marzo 2011.

 

                                         Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                               2.3.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la quale dal mese di giugno 2008 lavora come disegnatrice presso la __________ Sagl di __________ al 60%, il 10 marzo 2011 si è iscritta in disoccupazione ricercando un impiego al 40% (cfr. doc. I; 1.9., 1.6.).

 

                                         Il motivo che ha indotto l’insorgente a ricercare un’attività lavorativa al 40% che completi la propria occupazione al 60% è la separazione coniugale intervenuta nel mese di gennaio 2011 (cfr. doc. 2.6.).

 

                                         In effetti dal verbale di udienza dell’11 gennaio 2011 dinanzi al Pretore di __________ – __________, in occasione della quale è stata omologata la transazione afferente alla separazione e al relativo assetto, risulta che “(…) la moglie ha redditi per ca. CHF 2'275.- (60%). Chiederà di estendere l’attività lavorativa, risp. di iscriversi alla disoccupazione” (cfr. doc. 2.6.).

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione la ricorrente, relativamente al periodo precedente l’annuncio all’URC, ha indicato di non avere svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. doc. 3.3.).

 

                                         Di conseguenza, il 1° aprile 2011, la consulente del personale URC le ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata, prima di emettere una decisione, a motivare, entro l’11 aprile 2011, il fatto di non avere fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione per il periodo dall’11 gennaio al 9 marzo 2011 precedente l’annuncio all’URC.

                                         La collocatrice ha pure menzionato espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2.9.).

 

                                         La ricorrente, il 6 aprile 2011, ha risposto quanto segue:

 

"  Uscendo da una relazione difficile con il marito che ha problemi di alcool e dovendomi occupare di tutto non mi era possibile fare una ricerca di lavoro. Il marito è uscito di casa il 1° marzo 2011, fino a quella data finanziariamente ce la facevo.” (Doc. 2.8.)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurata, con decisione formale del 13 aprile 2011, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. doc. 2.7.).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 maggio 2011 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.6.   Nella concreta evenienza è incontestato che l’assicurata nel periodo 11 gennaio – 9 marzo 2011 precedente l’iscrizione in disoccupazione non ha svolto alcuna ricerca di lavoro.

 

                                         L’insorgente giustifica tale mancanza, in particolare, indicando nell’opposizione che fino al 28 febbraio non si ipotizzava la necessità di un ulteriore lavoro (cfr. doc. 2.3.).

                                         Nell’atto ricorsuale essa ha aggiunto, da una parte, che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 non era idonea a trovare un nuovo lavoro visto che, oltre al lavoro, erano la famiglia e l’uscita del marito dall’abitazione familiare a seguito della separazione le due priorità alle quali doveva dedicarsi.

                                         Dall’altra, che solo da inizio marzo 2011 ha potuto assumere informazioni circa un eventuale diritto a prestazioni dell’assicurazione disoccupazione, diritto inizialmente a lei sconosciuto (cfr. doc. I).

                                        

                                         Ciò, tuttavia, non corrisponde a quanto verbalizzato durante l’udienza dell’11 gennaio 2011, allorché la transazione conclusa tra i coniugi RI 1 concernente la loro separazione e il relativo assetto è stata omologata dal Pretore di __________.

                                         Come già sopra esposto, nel verbale dell’udienza citata è stato indicato che nessun contributo alimentare era dovuto tra i coniugi e che RI 1 avrebbe chiesto di estendere l’attività lavorativa, rispettivamente di iscriversi alla disoccupazione (cfr. doc. 2.6.).

 

                                         Da metà gennaio 2011, quindi, l’insorgente era intenzionata ad aumentato il suo grado di occupazione da lì a qualche mese.

                                         Inoltre sempre da metà gennaio 2011 la stessa ben doveva essere consapevole del fatto che, se non avesse reperito un’occupazione che completasse il suo impiego al 60%, avrebbe potuto fare ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                          In proposito giova rilevare che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione ai sensi dell’art. 27 LPGA. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                         Va, altresì, osservato che le ricerche di impiego non dovevano necessariamente essere finalizzate al reperimento di un impiego con inizio immediato in gennaio o febbraio 2011.

                                         L’assicurata si è in effetti annunciata per il collocamento il 10 marzo 2011.

                                         La stessa non è peraltro stata sanzionata per non aver cercato un’attività lavorativa con inizio in gennaio/febbraio 2011, bensì per i mancati sforzi prima dell’iscrizione in disoccupazione, ossia nel lasso di tempo antecedente il 10 marzo 2011.

                                         E’, dunque, ininfluente la circostanza che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 essa ritenesse di non poter lavorare al 100%.

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che la ricorrente nell’arco di tempo dall’11 gennaio al 9 marzo 2011 era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro.

 

                               2.7.   L’obiezione formulata dall’assicurata, secondo cui nel periodo rilevante non poteva concentrarsi sulla ricerca di un’occupazione, poiché era impegnata, oltre che nella sua attività al 60%, in questioni familiari urgenti, e meglio la propria separazione dal marito e l’uscita di quest’ultimo - che abusava di alcool con evidenti ripercussioni sul figlio e la famiglia - dall’abitazione familiare (cfr. doc. I; V; 2.3.), non permette, poi, di esentarla da una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego prima della disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

 

                                         In effetti, pur comprendendo la difficile e delicata situazione vissuta dalla ricorrente e da suo figlio - che comunque non è più in tenera età frequentando il 1° anno della Scuola SSPSS di __________ (cfr. doc. I) -, la stessa non era tale da impedirle di compiere almeno qualche sforzo volto al reperimento di un’occupazione, rispondendo a degli annunci pubblicati sui quotidiani o interpellando spontaneamente dei potenziali datori di lavoro, ad esempio mentre si trovava fuori casa, approfittando delle pause inerenti alla sua attività al 60% a __________.

 

                                         Del resto, nonostante il marito abbia lasciato l’abitazione familiare il 1° marzo 2011 (cfr. doc. 2.3.), l’insorgente non ha effettuato ricerche di lavoro prima del 22 marzo 2011 (cfr. doc. 3.3.; 3.6.).

 

                               2.8.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per mancate ricerche per il mese dall’11 gennaio al 10 febbraio 2011 e quattro giorni per mancate ricerche per il mese dall’11 febbraio al 9 marzo 2011).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di otto giorni comminata all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         La decisione su opposizione dell’11 maggio 2011 contestata deve, perciò, essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti