Raccomandata |
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Incarto n.
DC/gm |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 16 giugno 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 maggio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, 1.1. Con decisione su opposizione del 16 maggio 2011 la Cassa di occupazione CO 1 (in seguito : la Cassa) ha confermato al precedente decisione del 28 aprile 2011 (cfr. doc.11) ed ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
" (…)
Nel caso in esame lei si è iscritta al collocamento in data 1 febbraio 2011, ragion per cui il termine quadro di contribuzione è fissato dal
1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011, entro questo periodo può comprovare un periodo di contribuzione che corrisponde a 11.026 mesi di contribuzione.
Il periodo 01.05.2008 e il 30.09.2008 non può essere preso in considerazione in quanto al di fuori del termine quadro di contribuzione.
A titolo di informazione si specifica che il modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” al punto 30 cita:
“ Elenco delle attività lavorative nei 2 anni precedenti la richiesta di prestazion.”
Considerato che le prestazioni sono state richieste in data 1 febbraio 2011 i rapporti di lavoro che devono essere indicati sono tutti quelli nel periodo 1 febbraio 2009 al 31 gennaio 2011. (…)” (Doc. I)
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di prendere in considerazione pure un’altra attività da lei svolta e rileva:
" (…)
Da quanto stato detto posso affermare che solo con occasione della decisione del 16.05.2011 ho realizzato la portata del concetto di “termine quadro”.
Di conseguenza, tenendo conto del riferimento fatto dalla Cassa di Disoccupazione a proposito del punto 30 del modulo “Domanda d’indennità di disoccupazione” il quale precisa che devono essere indicate le attività lavorative “nei 2 anni precedenti la richiesta di prestazione”, mi permetto allegare documenti che supportano un periodo d’attività lavorativa che finora non avevo tenuto conto:
dal 01.07.2009 al 11.09.2009 __________, Sezione __________ (…)” (Doc. I)
1.3 La Cassa, nella sua risposta del 18 luglio 2011, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, per i motivi seguenti:
" (...)
In sede di ricorso l’assicurata fornisce un ulteriore datore di lavoro, __________ di ____________________.
La cassa ha quindi provveduto a richiedere il modulo “Attestato del datore di lavoro” per la verifica del periodo di contribuzione.
In data 7 luglio 2010 il datore di lavoro trasmette alla cassa il richiesto modulo.
Dallo stesso si rileva che il periodo di lavoro citato dall’assicurata nel concreto si tratta di uno stage non retribuito e lo stesso è stato fatto dal 1 luglio 2009 al 11 settembre 2009.
Doc. 17 Modulo “Attestato del datore di lavoro” __________, __________
A mente della cassa tale periodo non può essere considerato periodo di contribuzione né un periodo equiparato a periodo di contribuzione. (…)” (Doc. V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.3. L'assicurato ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
Il TFA ha stabilito che i giorni durante i quali il lavoratore non ha effettivamente più lavorato, ma per i quali il datore di lavoro deve ancora versare il salario sino alla scadenza del termine di disdetta per rescissione ingiustificata del contratto di lavoro, sono ritenuti periodo di contribuzione secondo l’art. 13 LADI (cfr. DTF 119 V 494; Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 172, pag. 68).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.4. Nell’evenienza concreta è incontestato che nel termine quadro per il periodo di contribuzione (dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2011 ) l’assicurata ha saputo comprovare 11,026 mesi di contribuzione (5 mesi presso una banca e 6,026 mesi presso il Centro di __________ ), periodo inferiore ai 12 mesi almeno prescritti dalla legge (cfr. consid.2.2).
L’assicurata chiede che venga conteggiato un ulteriore periodo di 2 mesi , avendo svolto un’attività lucrativa presso __________, Sezione __________ dal 1° luglio 2009 al l’11 luglio 2009.
La cassa ritiene di non poter computare tale periodo in quanto , secondo le affermazioni del datore di lavoro, si è trattato di uno stage non retribuito (cfr. consid.1.3).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, senza ulteriori accertamenti, non è possibile confermare l’operato dell’amministrazione.
Dall’“Attestato del datore di lavoro“ del 6 luglio 2011 (cfr. Doc.17) emerge infatti che l’assicurata ha lavorato per la __________ __________ durante 42 ore settimanali (cfr. punti 5 e 6) . Il datore di lavoro ha effettivamente indicato che si è trattato di un periodo di stage (cfr. punti 3 e 13 ) e che l’assicurata non è stata retribuita.
La Cassa, anziché limitarsi a prendere atto di questa comunicazione del datore di lavoro, avrebbe dovuto approfondire in cosa consistevano i compiti assegnati alla ricorrente e , soprattutto, per quali motivi non è stata retribuita sebbene fosse impiegata a tempo pieno (cfr. STF 8C -784/2007 dell’11 novembre 2007 consid. 6.4 ; STFA C 276/05 del 9 maggio 2006; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 ; STFA C 59/06 del 16 agosto 2006 ; STFA C 266/00 del 21 dicembre 2000 ).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che anche l’attività presso il Centro __________ è stata denominata “ stage” ma l’assicurata, che ha lavorato in ragione di 40 ore settimanali, ha ricevuto un salario complessivo di fr. 3'193 (cfr. doc.3 ).
In simili condizioni , si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione del 16 maggio 2011. Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché interpelli la __________, Sezione del __________ sulla natura dell’attività svolta dalla ricorrente, in particolare se si è trattato di una vera e propria attività lucrativa e sui motivi per i quali l’assicurata non è stata retribuita, neppure con un importo mensile modesto, malgrado l’impiego a tempo pieno. Successivamente l’amministrazione emetterà una nuova decisione relativa al rispetto, nel caso concreto, del presupposto dell’art. 13 cpv.1 lett. e LADI
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 16 maggio 2011 è annullata.
§ Gli atti sono rinviati all'amministrazione per ulteriori accertamenti.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti