Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 22 giugno 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 maggio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23 maggio 2011 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 9 dicembre 2010 (cfr. doc.13) con il quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare di indennità per insolvenza per non aver rispettato l’obbligo generale di diminuire il danno, non avendo fatto valere in tempo utile il proprio credito salariale .
Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:
" (…)
In data 25.01.2011 il suo patrocinatore avv. RA 1 ha interposto opposizione alla nostra decisione di rifiuto. Mediante e-mail, il 22.03.2011, il suo avvocato ci ha inoltrato uno scambio di corrispondenza avuto con lo studio __________ il quale conferma che dal 27.11.2008 a suo marito, signor __________, sono stati ridotti i poteri decisionali all'interno della società a causa di inchieste in corso. L'art. 51 cpv. 2 LADI viene quindi a decadere con questa dichiarazione.
Il 7 aprile 2011 la Cassa ha effettuato ulteriori accertamenti presso lo studio legale __________.
Dalla corrispondenza si evince che gli atti esecutivi potevano essere inoltrati alla società anche dopo il sequestro del 12.11.2008, pertanto il fatto che lei sia rimasta alle dipendenze della società per un anno senza percepire il salario e senza tutelare i suoi crediti salariali mediante via esecutiva, preclude il diritto alle indennità per insolvenza.
Inoltre, l'avv. __________ e l'avv. __________ nella sopraccitata missiva, ci comunicano che i suoi crediti salariali sono stati compensati con una pretesa di restituzione per rate leasing auto nonché per pretese di risarcimento danni, per questo motivo i liquidatori della società hanno contestato la sua notifica di credito considerando estinto il suo credito salariale.
Tenendo in considerazione tutto quanto esposto sopra, e valutando le motivazioni portate in sede di contestazione, non possiamo che ribadire che non avendo il datore di lavoro ottemperato ai propri obblighi, gli sforzi intrapresi non sono ritenuti sufficienti. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 23 maggio 2011 l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il suo patrocinatore ha postulato l’erogazione delle indennità per insolvenza richieste, argomentando:
" (…)
Durante tutto il periodo compreso tra il mese di novembre 2008 ed il mese di agosto 2009, la ricorrente non ha mai smesso di sollecitare verbalmente e, per iscritto, il proprio datore di lavoro (cfr. scritti del 15.09.2008, 14.01.2009, 07.07.2009), il quale non ha però mai provveduto a versarle alcunché né ha mai informato la stessa in merito agli esiti dei menzionati accertamenti, sempre che ve ne fossero stati.
Con scritto del 30 giugno 2009 alla ricorrente è infine stato notificato il proprio licenziamento con effetto al 31 agosto 2009. Ancora con scritti del 7 luglio e 3 agosto 2009 lo scrivente legale provvedeva a sollecitare invano il versamento degli stipendi scaduti.
Considerata la giurisprudenza citata, per cui non si esige necessariamente che l'assicurato, prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo, nulla può essere rimproverato alla ricorrente riguardo al proprio obbligo di diminuire il danno. Essa ha difatti prontamente provveduto a sollecitare il versamento dei propri stipendi senza ottenere esito alcuno essendo in ogni in corso degli accertamenti.
PROVE: documenti, in particolare doc. D, scritto del 18.12.2008.
Il 9 novembre 2009, non essendo ancora dato di sapere gli esiti degli accertamenti succitati, lo scrivente ha sollecitato nuovamente il versamento dei salari scaduti, fissando un termine al 16 novembre 2009. Solo allora i commissari hanno dichiarato, con scritto del 18 novembre 2009, di compensare l'integralità degli stipendi arretrati con una contestata pretesa in restituzione di CHF 9'546.40 per rate leasing auto nonché con un altrettanto contestata, e non meglio definita, pretesa di risarcimento per asseriti danni causati alla società.
La dichiarazione dei commissari, ancora una volta, non è conforme alle disposizioni di cui all'art. 323.b CO (disposizione imperativa giusta l'art. 361 cpv. 1 CO) in virtù del quale il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile. I crediti asseritamente vantati dai commissari sono inoltre contestati in quanto assolutamente infondati. Tutto ciò considerato, la Cassa CO 1 non poteva pertanto legittimamente fondarsi sulla dichiarazione 18 novembre 2009 per respingere la richiesta d'indennità per insolvenza formulata dalla ricorrente.
Una volta appreso del fallimento della società, lo scrivente, nel termine di cui all'art. 53 cpv. 1 LPGA, ha presentato una richiesta d'indennità per insolvenza ed ha altresì rivendicato il pagamento degli stipendi contestando la compensazione e chiedendo di collocare il credito in I classe. Si osserva che a partire dalla data del fallimento non possono più essere notificati alla società atti esecutivi e giudiziali, ragion per cui dal luglio 2010 non è più stato possibile alla ricorrente far valere in via giudiziale il proprio credito. Si rileva inoltre che quando la ricorrente è stata licenziata ed il suo rapporto d'impiego con la società è terminato, la società si trovava in liquidazione a seguito della decisione della FINMA intervenuta il 29 giugno 2009. In ogni caso nulla lasciava ancora presagire che in seguito (più di un anno dopo) si sarebbe aperto il fallimento della società.
Per tutti questi motivi, ritenuti i comprovati sforzi intrapresi dalla ricorrente perché le venissero riconosciute le proprie pretese salariali e, considerate le particolari circostanze del caso che ci occupa, non vi sono motivi che ostano all'accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente. Si osserva infine che i lunghi tempi trascorsi tra i molteplici solleciti trasmessi alla società dalla ricorrente non possono essere imputati a quest'ultima la quale, ritenute le circostanze e l'agire dei commissari, ha fatto quanto da lei pretendibile per tutelare i propri interessi." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 12 agosto 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Mediante il ricorso il patrocinatore dell'assicurata contesta le conclusioni alle quali giunge la Cassa e, a dispetto dell'art. 52 LADI, postula il versamento delle indennità per insolvenza per tutto il periodo novembre 2008 – agosto 2009.
Ora, nonostante le argomentazioni della ricorrente, la Cassa rimane convinta che nel caso concreto, la circostanza di svolgere i propri compiti in seno alla società senza il salario pattuito per dieci mesi senza granitiche garanzie (ma addirittura senza nemmeno pretendere qualche chiarimento in merito a cosa le fosse rimproverato) comporta senz'altro la perdita del diritto all'indennità per insolvenza per violazione dei propri obblighi di diminuzione del danno. La ricorrente è rimasta sostanzialmente inattiva sino al 9 novembre 2009 e ancora più sorprendentemente l'insinuazione del credito è avvenuta solo in data 2 settembre 2010.
Può così rimanere indecisa la questione a sapere se la mancata corresponsione del salario non tanto per uno stato di insolvenza del datore di lavoro ma piuttosto per una pretesa responsabilità ai sensi dell'art. 321e CO (cfr. poi scritto 19 aprile 2011 dei liquidatori: "tutti i salari sono stati pagati mediante compensazione") possa effettivamente rientrare tra le casistiche per le quali interviene l'applicazione delle norme regolanti le indennità in oggetto." (Doc. III)
1.4. In uno scritto del 29 agosto 2011 il patrocinatore dell’assicurata dopo avere modificato le sue conclusioni chiedendo il versamento delle indennità per insolvenza durante quattro mesi, ha rilevato:
" (…)
Quest'ultima copre effettivamente i crediti salariali di quattro mesi al massimo, cosicché le richieste di giudicato devono conseguentemente essere modificate in questo senso.
Per il resto, si ribadisce che l'insorgente ha adempiuto ai propri obblighi di legge e intrapreso tutto il possibile per incassare i salari dovutile: si sottolinea nuovamente che tutti i beni societari si trova(va)no sotto sequestro penale (cfr. scritto del 3 marzo 2011 di __________), cosicché l'avvio di procedura esecutiva o di causa giudiziaria era misura inutile e inefficace, con la certezza di ingenerare solo degli inutili costi aggiuntivi.
Le generiche dichiarazioni di compensazione sono inoltre inefficaci (art. 323b CO), posto che il preteso credito del datore di lavoro non è stato associato giudizialmente. (…)" (Doc. V)
Invitata dal TCA a prendere posizione, il 6 settembre 2011 la Cassa ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
Nei casi di insolvenza, come rilevato con la risposta, "il importe d'éviter que le personnel d'un employeur insolvable renonce à reclame les arriérés de salaire pendant de nombreux mois, en tablant sur le fait que l'assurance-chômage garantisse la couverture de ses arriérés si l'employeur tombe en faillite". In effetti, il lavoratore che non riceve precisa garanzie, deve procedere al fine di sentirsi al più presto legittimato a interrompere il rapporto di lavoro rispettivamente annunciarsi alla disoccupazione per valutare il suo diritto alle indennità di disoccupazione. Il fatto di non averne diritto, non giustificherebbe poi l'accumulo di salari non pagati rivendicabili ex artt. 51 e 52 LADI.
A mente della Cassa, occorre quindi forzatamente concludere come nel caso concreto non sia possibile riscontrare quelle necessarie garanzie (ma piuttosto il contrario, data la manifesta intenzione di non più versare il salario) per ritenere giustificato il fatto di continuare a lavorare per dieci mesi gratuitamente (senza, si rammenta, nemmeno pretendere qualche chiarimento in merito a cosa fosse rimproverato), limitandosi così ad attendere il momento in cui si verrà licenziati.
La pretesa di ottenere ora delle indennità dalla Cassa. "Una volta appreso del fallimento della società" (cfr. ricorso pto 10), non può così – sempre a mente dell'amministrazione – essere riconosciuta."
(Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa CO 1 CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a percepire l'indennità per insolvenza.
2.3. Secondo l'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b, il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."
L'art. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
2.4. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
(Foglio 14)
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha deciso che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese. Al riguardo il TFA si è così espresso:
" 2.2 Der Beschwerdeführer hat die Lohnforderung für die Zeit ab 1. Juni 2002 seinen Angaben zufolge wiederholt mündlich geltend gemacht. Dass er sich zunächst mit der ebenfalls mündlichen Zusicherung des Arbeitgebers begnügt hat, die Lohnzahlungen würden sobald als möglich erfolgen, mag insbesondere im Hinblick darauf, dass sich die Parteien per 1. Juni 2002 auf eine neue Lohnregelung geeinigt hatten (Monats- statt Stundenlohn), als verständlich erscheinen. Zu einem Verzicht auf konkrete Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche bestand aber spätestens nach der offenbar in gegenseitigem Einvernehmen erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses per 9. September 2002 kein Anlass mehr. Der Versicherte hat auch nach diesem Zeitpunkt keine rechtlichen Schritte (schriftliche Mahnung, Betreibung) zur Einforderung der ausstehenden Löhne unternommen, obschon er ab Juni 2002 keinen Lohn mehr erhalten hatte und ihm auf Grund der Angaben des Arbeitgebers bekannt war, dass der Betrieb sich in finanziellen Schwierigkeiten befand. Erst nachdem am 11. November 2002 über die Firma der Konkurs eröffnet worden war, beauftragte er die Orion Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft (nachfolgend: Orion) mit der Wahrung seiner Interessen. Nach Vornahme näherer Abklärungen hat diese am 16. Januar 2003 beim Konkursamt eine Forderung in der Höhe von Fr. 15'790.- eingereicht. Indem der Beschwerdeführer auch nach der am 9. September 2002 erfolgten Auflösung des Arbeitsverhältnisses während längerer Zeit keine konkreten Massnahmen zur Durchsetzung der Lohnansprüche in die Wege geleitet und damit bis nach der Konkurseröffnung zugewartet hat, ist er der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen."
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza, rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:
" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52 capoverso 1 LADI.
L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."
Nel caso che era chiamata a giudicare l'Alta Corte ha negato l'esistenza di una grave negligenza, rilevando:
" 4.4 Eine Leistungsverweigerung ist demnach vorliegend nur gerechtfertigt, wenn es der Beschwerdeführerin als grobes Verschulden angelastet werden muss, dass sie die im März 2004 eingeleiteten Schritte zur Durchsetzung ihrer Lohnansprüche (schriftliche Mahnung mit Betreibungsandrohung, Betreibung, Fortsetzung der Betreibung mit Konkursandrohung, Eingabe der Lohnforderung im Konkurs) nicht zu einem früheren Zeitpunkt unternommen hatte. Nicht vorgeworfen werden kann der Beschwerdeführerin, sie habe mit der Geltendmachung ihrer Ansprüche zugewartet, bis der Arbeitgeber in Konkurs gefallen ist. Unbestritten ist, dass sie ihren Arbeitgeber wiederholt mündlich gemahnt hat. Entscheidend ist nun aber, ob mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen war, dass die Beschwerdeführerin von der prekären finanziellen Situation des Arbeitgebers Kenntnis hatte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sie mit ihrem Arbeitgeber wenig persönlichen Kontakt hatte, obwohl sie - in seinem Auftrag - für seine Mutter tätig war. Sie war nicht in einen eigentlichen Betrieb integriert und hatte somit auch keine Mitarbeiter in vergleichbarer Situation. Damit dürfte es ihr kaum möglich gewesen sein, einen Eindruck über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Arbeitgebers zu gewinnen, welcher es ihr gestattet hätte abzuschätzen, wie es um ihre Lohnforderungen stand. Für ihren Standpunkt spricht auch, dass sie nicht mit der Dreistigkeit eines Arbeitgebers rechnen musste, welcher noch im Juli 2003 eine Haushälterin/Pflegerin mit vollem Arbeitspensum in einen Privathaushalt einstellte, ohne für diesen erheblichen Aufwand über die notwendigen finanziellen Mittel zu verfügen.
Gemäss Art. 52 Abs. 1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung die Lohnforderung für die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung. Es hätte von der Beschwerdeführerin erwartet werden können, spätestens nach Ausbleiben des Januarlohnes energischer tätig zu werden. Dass sie damit bis im März zuwartete, kann ihr jedoch - in Anbetracht des persönlichen Arbeitsverhältnisses im Privathaushalt - nicht als grobes Verschulden und damit als Verletzung ihrer Schadenminderungspflicht angelastet werden. Insbesondere hat sie mit dem Zuwarten nicht zur Vergrösserung des Schadens der Arbeitslosenkasse beigetragen. Die Sache ist demnach an die Arbeitslosenkasse zurückzuweisen, damit diese die weiteren Voraussetzungen prüfe und - gegebenenfalls - über den Anspruch in masslicher Hinsicht neu verfüge."
(cfr. DLA 2007 pag. 55)
In una sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2010 pag. 46 seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato da una violazione dell'obbligo di ridurre il danno secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all'assicurato una colpa intenzionale o una grave negligenza. L'assicurato che fa valere soltanto oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la situazione.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 Nach konstanter Rechtsprechung - auf welche auch im angefochtenen Entscheid verwiesen wird - genügt es für die Erfüllung der Schadenminderungspflicht in der Regel nicht, wenn Lohnausstände lediglich mündlich gemahnt werden. Dies gilt beispielsweise, wenn es um eine langandauernde, das heisst über zwei bis drei Monate hinaus andauernde Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtung des Arbeitgebers geht; wenn überhaupt keine, also auch keine Akonto- oder Teilzahlung erfolgt; wenn aus der Sicht des Versicherten nicht mit guten Gründen damit gerechnet werden kann, dass sich bald eine Besserung der Situation ergibt und wenn nicht andere, im Einzelfall verständliche Gründe vorliegen, die ein Zuwarten mit zielgerichteten Schritten aus objektiver Sicht verständlich erscheinen lassen. Der Umstand allein, dass zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer verwandtschaftliche Beziehungen bestehen, gilt entgegen den Ausführungen des kantonalen Gerichts jedenfalls nicht als hinreichende Begründung für ein völliges Untätigbleiben während eines halben Jahres. Dass der Beschwerdeführer im Hinblick auf das bestehende Familienverhältnis von weiteren Massnahmen zur Realisierung der Lohnansprüche abgesehen hat, mag zwar aus persönlicher Sicht als verständlich erscheinen, hat unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Aspekten aber schon aus Gründen der Gleichbehandlung der Versicherten unberücksichtigt zu bleiben (vgl. Urteil C 240/05 vom 14. Februar 2006 E. 2.3).
Es liegen überhaupt keine Sachverhaltselemente vor, die darauf hindeuten würden, dass der Versicherte etwas unternommen hätte, um zu seinem Lohn zu kommen. Das im vorinstanzlichen Verfahren erhobene Argument, die Löhne seien "von jeher" verspätet ausbezahlt worden, weshalb nicht mit einem Ausbleiben habe gerechnet werden müssen, ist nicht belegt. Zudem könnte dieses Argument lediglich bei verspäteter Zahlung von einigen Wochen, höchstens ein bis zwei Monate behelflich sein. Bei einem während sechs Monaten dauernden Ausstand ist ein - tatenloses - Zuwarten nicht mehr als objektiv verständlich zu werten. Ausser der persönlich-verwandtschaftlichen Nähe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hat denn auch das kantonale Gericht keine weiteren Umstände genannt, welche das Verhalten des Beschwerdegegners einsichtig und nachvollziehbar erscheinen liessen, weshalb sein Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufgehoben und der Anspruch des Versicherten auf Insolvenzentschädigung wegen Verletzung seiner Schadenminderungspflicht vor der Konkurseröffnung verneint wird." (cfr. DLA 2010 pag. 48-49)
Infine , in una sentenza 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011, il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato era stato gravemente negligente ed ha rilevato:
" 4.1 Das kantonale Gericht hat in pflichtgemässer Würdigung der gesamten Aktenlage mit nachvollziehbarer Begründung erkannt, indem der Versicherte - abgesehen von der auf die Kündigung des Arbeitsverhältnisses vom 30. November 2009 folgenden Mitteilung vom 2. Dezember 2009, wonach er die Arbeit niederlege, solange der Novemberlohn 2009 nicht beglichen sei - bis zur Konkurseröffnung keine weiteren Vorkehren getroffen habe, um seine Lohnansprüche durchzusetzen, habe er seine Schadenminderungspflicht verletzt. Von einem potenziellen Leistungsansprecher für Insolvenzentschädigung müsse verlangt werden, dass er weitere Massnahmen ergreife, als nur die Arbeit niederzulegen, die Konkurseröffnung abzuwarten und alsdann einen Antrag auf Insolvenzentschädigung zu stellen.
4.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz sind nicht mangelhaft im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG und die rechtliche Würdigung ist bundesrechtskonform. Letztinstanzlich wird geltend gemacht, die Betreibung oder das Einklagen der ehemaligen Arbeitgeberin wäre nutzlos und mit Risiken verbunden gewesen, weshalb ein solcher Schritt zur Minderung des Schadens nicht habe verlangt werden können. Aus den Bankauszügen ergebe sich, dass die X.________ AG spätestens seit Ende November 2009 insolvent gewesen sei. Die Einleitung einer Betreibung sei dem Beschwerdeführer nicht zumutbar gewesen, weil er mit einer solchen die ehemalige Arbeitgeberin zur strafbaren Gläubigerbegünstigung bewegt hätte, falls diese allein seine ausstehenden Lohnforderungen und nicht auch diejenigen der anderen Angestellten bezahlt hätte. Demzufolge hätte er die Zahlung gar nicht mehr annehmen dürfen, ansonsten er sich dem Risiko ausgesetzt hätte, einen Straftatbestand zu erfüllen. Es gehe nicht an, ihm Rechtsnachteile erwachsen zu lassen, weil er auf "das Nutz- und Sinnlose" verzichtet habe. Dieser Argumentation muss entgegengehalten werden, dass es nicht Sache der versicherten Person sein kann, darüber zu entscheiden, ob sie weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche treffen will. Selbst wenn die Überschuldung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin offensichtlich erscheint, ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Lohnforderungen von Arbeitnehmern kurz vor der Konkurseröffnung oder der Pfändung doch noch beglichen werden (BGE 131 V 196 E. 4.1.2 S. 198). Es ist in casu nicht bekannt und kann auch offenbleiben, ob (und allenfalls ab welchem Zeitpunkt) die ehemalige Arbeitgeberin bereits vor der Konkurseröffnung überschuldet gewesen ist. Allein aus dem bereits im kantonalen Gerichtsverfahren zu den Akten gereichten Auszug aus einem Geschäftskonto der X.________ AG kann jedenfalls nicht schon eine Insolvenz abgeleitet werden. Soweit sich schon damals finanzielle Schwierigkeiten abzeichneten, war dies immerhin ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass der Lohnanspruch in höchstem Mass gefährdet war und weiter reichende Schritte notwendig wurden, nachdem die X.________ AG bereits durch die Nichtbegleichung des Salärs trotz Niederlegung der Arbeit durch den Beschwerdeführer signalisiert hatte, dass sie zu weiteren Zahlungen nicht bereit sei. Der Beschwerdeführer hatte demgemäss nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses, anfangs 2010, umso mehr Anlass, seine offenen Lohnforderungen unverzüglich und konsequent auf dem Betreibungsweg und notwendigenfalls auch durch Einleitung von gerichtlichen Schritten durchzusetzen. Er hält im letztinstanzlichen Verfahren nicht mehr an seiner Behauptung fest, dass eine von ihm eingeleitete Betreibung eine unzulässige Anstiftung zur Gläubigerbevorzugung dargestellt hätte. Seine neue Argumentation, wonach er (bei erfolgreicher Betreibung) die Lohnzahlung gar nicht hätte annehmen dürfen, ohne Gefahr zu laufen, einen Straftatbestand zu erfüllen, ist mit Blick auf den Ablauf der Geschehnisse, wie sie von der Vorinstanz dargestellt werden, nicht nachvollziehbar. Es muss daher bei der Feststellung bleiben, dass die Arbeitslosenkasse den Anspruch auf Insolvenzentschädigung zu Recht verneint hat."
2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento
del rapporto di lavoro
1. Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
2. Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI.
In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza.
3. Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI.
4. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.).
5. Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6. In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17)
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato per __________, nel settore amministrativo, dal 2002 (cfr. doc. I pag. 2) al 31 agosto 2009, percependo uno stipendio lordo mensile di fr. 9’000 (cfr. doc.__________ L’assicurata ha ricevuto il salario convenuto soltanto fino al 31 ottobre 2008 (cfr. doc.35).
Dal 12 novembre 2008 i conti bancari della società sono stati posti sotto sequestro penale (cfr. doc. 5 ) e, con decisione supreprovvisionale del 27 novembre 2008, gli avvocati __________ e __________ sono stati autorizzati dall’allora CFB ad agire individualmente e agli altri organi della società è stato vietato di agire senza il loro consenso (cfr. doc. 9).
Il 15 dicembre 2008 il patrocinatore dell’assicurata ha chiesto all’avv. __________ il versamento del salario per il mese di novembre 2008 (cfr. doc. 21).
Il 18 dicembre 2008 gli avv. __________ e __________ hanno confermato al rappresentante della ricorrente di non avere corrisposto lo stipendio di novembre 2008 e gli hanno comunicato di tenere in sospeso anche il versamento del salario per il mese di dicembre in quanto stavano verificando se esistevano gli estremi per una responsabilità di RI 1 secondo l’art. 321e CO (cfr. doc. C).
Il 14 gennaio 2009 il patrocinatore dell’assicurata ha inviato ai due avvocati uno scritto del seguente tenore:
" Mi riallaccio alla vostra presa di posizione del 18 dicembre 2008, che evidentemente non condivido.
Aldilà del fatto che è perlomeno disattendendo il principio della buona fede che __________ SA ha continuato a sollecitare e a beneficiare dei servigi della mia assistita per poi sospendere il pagamento dello stipendio, insisto affinché venga versato il dovuto, ritenuto che nulla può essere rimproverato alla mia assistita, la cui posizione non può in nessun caso essere equiparata a quella dei due dirigenti, tuttora posti in detenzione preventiva.
Resto pertanto in attesa di un vostro riscontro, rispettivamente sollecito una celere evasione degli accertamenti che mi dite essere in corso." (Doc. 22)
Il rappresentante dell’assicurata ha poi ancora rivendicato il versamento dei salari il 7 luglio 2009 (“la mia assistita attende sempre il versamento degli stipendi scaduti, qui sollecitato”).
Il 9 novembre 2009 il patrocinatore di RI 1 ha inviato un nuovo sollecito così formulato:
" Comunico che in assenza di un pagamento entro il 16 novembre 2009 procederò esecutivamente per la riscossione degli stipendi arretrati, riferiti al periodo novembre 2008 – agosto 2009, salvo errore per complessivi CHF 69'008.-- netti, ritenuto che nessuna ragione giustifica la mancata rifusione della retribuzione, scaduta da tempo.
Chiedo inoltre di poter ricevere, entro lo stesso termine, una distinta mensile dello stipendio precedentemente versato, dalla quale risultino in particolare le deduzioni di legge applicate." (Doc. 24)
Infine, il 2 settembre 2010 il rappresentante dell’assicurata ha rivendicato “il pagamento degli stipendi da novembre 2008 ad agosto 2009, per complessivi CHF 90'000“ (doc. 25).
Fra gli atti dell'incarto figura pure uno scritto del 19 aprile 2011 degli avvocati __________ e __________ alla Cassa nella quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
Vi ricordo che la Sig.ra RI 1 tramite il suo legale con lettera 9 novembre 2009 ha richiesto alla società il pagamento degli stipendi arretrati novembre 2008 – agosto 2009 per complessivi CHF 69'008.- e alla stessa abbiamo risposto il 18 novembre 2009 a nome della società dichiarando di compensare gli importi degli stipendi arretrati con una pretesa di restituzione per rate leasing auto (usufruita a titolo privato) anticipate dalla società (CHF 9'546.40) e con parte della pretesa di risarcimento danni (almeno CHF 69'000.-) della società contro la sua dipendente RI 1.
Il 25 novembre 2009 abbiamo inoltre trasmesso al legale della Sig.ra RI 1 il certificato salariale ricordando che tutti i salari sono stati pagati mediante compensazione dichiarata appunto il 18 novembre 2009. (…)" (Doc. 5)
L’amministrazione, con decisione del 9 dicembre 2010, confermata con decisione su opposizione del 23 maggio 2011, ha negato a RI 1 il diritto all’indennità per insolvenza, in quanto questi avrebbe violato l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 1.1.; 2.4. e 2.5.).
2.7. Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, non può che approvare l’operato dall’amministrazione.
Infatti l’assicurata, dopo avere ricevuto il salario fino al 31 ottobre 2008 ha continuato a lavorare per dieci mesi senza ricevere lo stipendio e limitandosi ad inviare alcune lettere di sollecito all’ex datore di lavoro.
L'assicurata non agendo in modo più incisivo contro il datore di lavoro per un periodo così lungo (cfr. DLA 2010 pag. 46 seg. riprodotta al consid. 2.4) ha commesso una grave negligenza giusta l’art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010; STCA 38.2009.37-38 dell’11 gennaio 2010; STCA 38.2009.83 del 18 gennaio 2010; STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007).
La giurisprudenza federale esige, infatti, che il dipendente, rispettivamente il proprio rappresentante, metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).
Si ricorda, peraltro, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
In simili condizioni la decisione su opposizione del 23 maggio 2011 deve essere confermata.
Può così rimanere aperta la questione di sapere se siamo realmente in presenza di crediti salariali scoperti o se essi sono stati estinti per compensazione (cfr. consid. 1.1, 1.3 e 2.6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti