Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.5

 

rs

Lugano

22 giugno 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2011 di

 

 

  RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 l’Ufficio regionale di collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 6 ottobre 2010 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso il dr. RI 1 per quattro giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 l’assicurato, il 4 gennaio 2011, ha ricorso tempestivamente al TCA, indicando di avere effettuato alcune ricerche telefoniche e per e-mail. Egli ha pure precisato di essere stato impiegato fino al 31 agosto 2010 e che già il 6 agosto 2010 si è recato presso l’URC di __________, ma di aver ricevuto un appuntamento allo sportello solamente per il 30 agosto 2010.

                                         Il ricorrente ha poi osservato che unicamente dopo il colloquio di consulenza del 15 settembre 2010 ha saputo quante ricerche doveva compiere. Egli ha altresì rilevato di non avere ricevuto un formulario per le ricerche di luglio 2010 e che tali moduli prevedono una colonna per le ricerche telefoniche (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Il Presidente del TCA, rilevato che il ricorso dell’assicurato non ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 Lptca, gli ha assegnato un termine di 15 giorni per completarlo, con la precisazione che trascorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. IV).

 

                                         L’insorgente ha trasmesso uno scritto di completazione del ricorso il 22 gennaio 2011.

                                         Nello stesso egli ha chiesto l’annullamento della sanzione.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale egli ha ribadito quanto asserito nell’impugnativa del 4 gennaio 2011, segnatamente di avere intrapreso da luglio 2010 ricerche telefoniche e tramite e-mail e di non essere stato al corrente, fino al 15 settembre 2010, del numero di ricerche da effettuare (cfr. doc. V).

 

                               1.4.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

 

                               1.5.   Il 21 febbraio 2011 il Presidente del TCA ha sospeso la causa in attesa dell’esito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato contro una decisione del 10 gennaio 2011 con la quale la Sezione del lavoro l’ha dichiarato inidoneo al collocamento dal 1° settembre 2010 (cfr. doc. XI).

 

                               1.6.   A seguito di una richiesta di questa Corte contestuale a un'altra vertenza relativa al ricorrente (cfr. doc. XIV inc. 38.2011.4), quest’ultimo, il 23 maggio 2011, ha inviato una decisione su opposizione emessa il 7 aprile 2011 dalla Sezione del lavoro con cui l’opposizione interposta dal medesimo contro il provvedimento del 10 gennaio 2011, nella misura in cui era ricevibile, è stata accolta. L’amministrazione ha, in particolare, modificato la decisione del 10 gennaio 2011 nel senso che l’assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento dal 1° settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con una disponibilità nella misura dell’80% (cfr. doc. XV; C3 inc. 38. 2011.4).

 

                               1.7.   La presente causa è, quindi, stata riattivata il 20 giugno 2011 (cfr. doc. XII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato presso lo studio dentistico del Dr. __________ a __________ nel Canton __________ dal dicembre 2009 al 31 agosto 2010 (cfr. doc. 1; 3).

                                     

                                         Il contratto di impiego è, infatti, stato disdetto dal datore di lavoro il 20 luglio 2010 con effetto dal 31 agosto 2010 (cfr. doc. 1).

 

                                         L’insorgente, nel mese di agosto 2010 si è annunciato per il collocamento a partire dal 1° settembre 2010 (cfr. doc. 2; 4).

                                     

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione il ricorrente, relativamente al periodo precedente l’annuncio all’URC, ha indicato di non avere svolto alcuna ricerca di impiego (cfr. doc. 10).

 

                                         Il 15 settembre 2010 ha avuto luogo un colloquio di consulenza con il consulente del personale URC.

                                         Dal relativo verbale emerge quanto segue:

 

"  (…)

In data odierna abbiamo chiesto se ha fatto delle ricerche di lavoro. L’assicurato afferma che ad agosto ha fatto due ricerche telefoniche tra cui il Dr. __________. Ultimamente durante il mese di settembre si è attivato con 2 ricerche. L’assicurato afferma che non può comprovare ulteriori ricerche. L’assicurato è stato informato che riceverà una richiesta di giustificazione.” (Doc. 3)

 

                                         Il collocatore, il 15 settembre 2010, ha pertanto inviato all’assicurato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 27 settembre 2010, il fatto di aver comprovato unicamente una ricerca di lavoro nel periodo a fare tempo dal 20 luglio 2010.

                                         Il consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

 

                                         L’insorgente, il 20 settembre 2010, ha risposto che:

                                        

"  Ho cercato un impiego già a luglio. Ho telefonato ad alcuni dentisti, per esempio a __________, a __________ Dr. L., Dr. __________., Dr. __________ Anche alla ditta __________ ho mandato alcune mail per alcuni posti di lavoro.

Per luglio non ho avuto un formulario.

Per agosto ho detto tutte le cose come sopra.

Dall’URC ho ricevuto 10.09.2010 un primo colloquio, già sono andato all’URC al 06.08.2010 per cercare lavoro e ho ricevuto un appuntamento 30.08.2010. Ho trovato un posto di lavoro per un giorno quasi 20%.” (Doc. 4)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 6 ottobre 2010, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. A2).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   In concreto l’URC, per il periodo di disdetta dal 20 luglio al 31 agosto 2010 precedente all’iscrizione in disoccupazione, ha ritenuto che l’assicurato avesse compiuto una sola ricerca di lavoro, e meglio quella presso il Dr. __________ di __________ effettuata nel mese di agosto 2010 telefonicamente (cfr. doc. A1; 3; 4).

 

                                         Tale ricerca è stata comprovata dal fatto che tramite la stessa l’insorgente ha reperito un’occupazione a tempo parziale (circa 20%) che gli permette di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 3).

 

                                         Il ricorrente ha, invece, fatto valere di aver intrapreso nei mesi di luglio e agosto 2010 ulteriori sforzi al fine di porre termine alla propria disoccupazione.

 

                                         Più precisamente egli, nella sua risposta alla Richiesta di giustificazione del 15 settembre 2010, benché sulla Scheda ricerche di lavoro il 6 agosto 2010 abbia indicato di non aver svolto ricerche nel periodo precedente l’annuncio all’URC (cfr. doc. 10), ha asserire di aver cercato un impiego già nel mese di luglio telefonando a vari dentisti, ad esempio a __________, a __________ Dr. __________., Dr. H. Dr. __________. (cfr. doc. 4).

 

                                         Nell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione egli ha poi indicato di aver cercato da subito un posto di lavoro (cfr. doc. 7).

 

                                         Nel ricorso al TCA l’assicurato ha aggiunto di aver effettuato, oltre a delle ricerche telefoniche, anche delle ricerche tramite posta elettronica (cfr. doc. I; V).

 

                                         Al riguardo va, preliminarmente, ribadito che in linea di principio le ricerche di lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

                                         Tuttavia secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 38).

 

                                         Nel caso in esame, però, l’assicurato non solo non ha in alcun modo sostanziato le asserite ricerche telefoniche, nonché quelle tramite posta elettronica, ma neppure le ha precisate.

                                         In effetti il ricorrente si è limitato ad affermare in modo vago e generico di aver intrapreso degli sforzi telefonici e per e-mail nel periodo in questione. Egli non ha, per contro, segnalato le generalità dei potenziali datori di lavoro interpellati, indicando nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 15 settembre 2010 soltanto tre iniziali di dottori contattati (cfr. doc. 4).

 

                               2.8.   Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato per telefono e tramite posta elettronica nei mesi di luglio e agosto 2010, come pure di comprovarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

 

                                         In proposito va osservato che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

 

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

 

                                         L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente e per e-mail (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

 

                                         Le ricerche che l’insorgente ha indicato di avere compiuto nel lasso di tempo dal 20 luglio al 31 agosto 2010 senza precisazione alcuna non vanno, quindi, considerate valide ai fini della presente vertenza.

 

                                         E’ peraltro utile evidenziare che il TFA, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in gestione d’impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità.

 

                                         In proposito cfr. STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.

 

                               2.9.   Relativamente alla ricerca presso la __________ che il ricorrente, nel formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” ha asserito di aver intrapreso nel mese di agosto 2010 per telefono (cfr. doc. 5), mentre nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 15 settembre 2010 ha indicato di aver compiuto nel mese di luglio 2010 tramite posta elettronica (cfr. doc. 4), va osservato che la questione di sapere se e quando di preciso tale ricerca è stata effettuata non merita di particolari approfondimenti.

 

                                         In effetti, in casu, anche volendo per ipotesi di lavoro considerare che l’assicurato ha compiuto tale ricerca sia nel mese di luglio, che nel mese di agosto 2010, l’esito della vertenza non cambierebbe.

                                         In primo luogo va rilevato che se effettivamente l’assicurato ha postulato presso __________ nel luglio 2010, riproporsi nel mese di agosto 2010 allo stesso potenziale datore di lavoro si rivela, nel caso in cui non si trattasse di due impieghi di differente funzione, ripetitivo.

                                         In secondo luogo, in ogni caso sia la ricerca di luglio 2010 che quella di agosto 2010 risulterebbero, comunque, insufficienti già quantitativamente, sia per l’arco di tempo 20-31 luglio 2010 (1 sola ricerca effettuata: presso __________), che per il mese di agosto 2010 (2 ricerche compiute: presso __________ e Dr. __________; cfr. consid. 2.7.).

 

                             2.10.   Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nei mesi precedenti all’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. I; V) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                             2.11.   Nel caso in esame l’assicurato ha indicato che solo il 15 settembre 2010, in occasione del primo colloquio di consulenza, ha saputo quante ricerche doveva compiere.

                                         Egli, inoltre, ha asserito di non avere ricevuto il formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” afferente al mese di luglio 2010 (cfr. doc. I; V).

 

                                         In concreto, a prescindere dalla questione di sapere se corrisponde al vero oppure no il fatto che l’assicurato non disponesse di un modulo per le ricerche di luglio 2010 (il medesimo formulario avrebbe comunque potuto eccezionalmente essere utilizzato per entrambi i mesi), non è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

 

                                         In primo luogo, l’assicurato è al suo secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. doc. VII). Egli, pertanto, ben doveva essere al corrente dei propri obblighi di disoccupato.

 

                                          In secondo luogo, il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

 

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha, del resto, stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

                                         La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

 

"  (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

 

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“

 

                                          In casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente fino al 15 settembre 2010 del numero di ricerche da effettuare (cfr. STCA 38.2009.28 del 27 luglio 2009; STCA 38.2008.26 del 30 luglio 2008; STCA 38.2007.99 del 18 febbraio 2008; STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008).

 

                                         L’insorgente, inoltre, se avesse nutrito dei dubbi in merito - visto che comunque il 6 agosto 2010, tramite la consegna dei moduli per comprovare le ricerche di lavoro (cfr. doc. 2), è stato reso attento del suo dovere di cercare una nuova occupazione -, avrebbe dovuto chiedere tempestivamente delucidazioni all’amministrazione.

                                         L’assicurato, invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il comportamento da assumere nel periodo antecedente la disoccupazione.

 

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

                                        

                             2.13.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         A mente del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.5.), la penalità di 4 giorni (1 giorno per mancate o insufficienti - se si considera per ipotesi lo sforzo compiuto presso __________; cfr. consid. 2.9. - ricerche nel periodo dal 20 al 31 luglio 2010 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2010; cfr. consid. 2.7.; 2.9.) a carico del ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         La decisione su opposizione del 9 dicembre 2010 va, perciò, confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti