Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 giugno 2011 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, _____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 31 maggio 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per nove giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 3.1.), l’amministrazione, il 27 giugno 2011, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a 6 giorni.
A sostegno del proprio provvedimento l’URC ha indicato che:
" (…)
Dopo attento e ponderato riesame della situazione, visti e considerati i nuovi elementi presentati in opposizione, constatiamo la seguente nuova situazione:
- ricerche di lavoro eseguite e documentate per il mese di febbraio: no 3;
- idem per il mese di marzo: no 3;
- idem per il mese di aprile: 04.
Gli sforzi effettuati e documentati per il periodo in oggetto erano e rimangono comunque insufficienti ma la sanzione deve essere ridotta.” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione del 27 giugno 2011 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A motivazione della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha, segnatamente, addotto di aver iniziato a cercare una nuova occupazione prima dei tre mesi precedenti la prevista cessazione del rapporto di lavoro con la Biblioteca __________ __________ e di aver, poi, attivato particolarmente i suoi sforzi nei tre mesi antecedenti la fine della sua occupazione.
Egli ha aggiunto che la sua ricerca è continuata anche in altre direzioni rispetto alla sua formazione specifica e che ritiene, quindi, di aver sufficientemente provato di aver ossequiato la diligenza richiesta dalla LADI.
L’insorgente ha, inoltre, rilevato di aver ricevuto, dopo essersi diplomato in lettere e musicologia all’Università di __________ nel 2001, una borsa di ricerca biennale del Cantone Ticino per esordienti che gli ha permesso di fare una prima conoscenza di un compositore quasi ignoto alla letteratura specializzata (__________ 1625-1700). Egli ha precisato, da un lato, che, visto l’apprezzamento per il lavoro svolto, ha deciso di ampliare tale ricerca per conseguire il dottorato in musicologia sullo stesso tema. Dall’altro, che il progetto è stato accettato dal prof. __________ dell’Università di __________ con la precisazione, tuttavia, che non avrebbe potuto godere di un impiego come assistente. Il ricorrente ha indicato che il suo lavoro è terminato e che in autunno sarà valutato per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca.
Egli ha osservato di aver, conseguentemente, dovuto, negli anni 2005-2011, accettare per vivere degli impieghi a tempo parziale, purtroppo sempre per periodi limitati, presso l’Archivio della __________, il Centro di dialettologia e di etnografia, l’Archivio __________ e la Biblioteca __________.
A mente dell’assicurato egli ha così dato prova di impegno e determinazione.
Il ricorrente ha, altresì, evidenziato che i posti presso i quali ricercare un impiego nel settore professionale per il quale è preparato non sono decine ma poche unità. Egli ha asserito di aver, perciò, dopo essersi proposto entro aprile presso tutti i potenziali datori di lavoro vicini alla sua precedente attività lavorativa, fatto domanda di insegnare nelle scuole pubbliche, come pure di essersi proposto come praticante giornalista presso il __________, il __________, __________ e il nuovo quotidiano __________.
L’insorgente ha, infine, fatto valere di essersi dimostrato disposto a lavorare in un ambito estraneo ai suoi interessi e alla sua occupazione precedente e di ritenere irrilevante il luogo del posto di impiego (cfr. doc. I).
1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. Il 10 agosto 2011 il ricorrente si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).
1.6. L’URC si è espresso al riguardo con scritto del 16 agosto 2011, rilevando, peraltro, che non si sono ravvisati nuovi elementi di particolare importanza tali da modificare la propria decisione su opposizione (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da febbraio ad aprile 2011 antecedenti l’annuncio al collocamento.
Pertanto in assenza di disposizioni transitorie particolari in merito della LADI, al periodo febbraio-marzo 2011 vanno applicati i disposti legali della v.LADI validi fino al 31 marzo 2011.
Per il mese di aprile 2011, per contro, deve essere presa in considerazione le nuove norme della LADI.
2.4. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.5. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - il cui tenore è rimasto invariato con la quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis vOADI (corrispondente al nuovo art. 45 cpv. 5 OADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista
delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal
SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.7. Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, nel 2001, ha conseguito la laurea in lettere (materia A: musicologia, materia B: letteratura italiana, materia C: corsi di teoria presso il Conservatorio). Egli inoltre, nel 2000, ha ottenuto il “Certificat d’études terminales” di violino presso il Conservatorio di musica di __________ (cfr. doc. 1.14).
Nel 2005 il ricorrente ha iniziato un dottorato in musicologia presso l’Università di __________ (cfr. doc. 1.14) che ha ora terminato. Egli ha indicato che in autunno la sua tesi sarà valutata per il riconoscimento del titolo di dottore di ricerca (cfr. doc. I).
Negli anni dal 2005 al 2011 ha svolto alcune occupazioni a tempo parziale per periodi di durata determinata.
In particolare dall’ottobre 2006 al dicembre 2008 è stato attivo quale documentalista presso l’Archivio della __________ (cfr. doc. 1.14.).
Da maggio 2009 a maggio 2010 gli è stato affidato un mandato con compiti di catalogazione presso l’archivio di fondi musicali dell’__________ (cfr. doc. 1.19.).
In seguito, dal 1° giugno 2010 al 30 aprile 2011, ha lavorato al 50% presso la Biblioteca __________ come musicologo archivista (cfr. doc. 1.17; 1.19).
L’assicurato si è annunciato per il collocamento il 22 aprile 2011 con effetto dal 1° maggio 2011, dichiarando di ricercare un’occupazione al 50% (cfr. doc. 1.7., 1.10.).
L’11 maggio 2011, dopo aver esaminato le ricerche di lavoro che il ricorrente ha fornito al momento dell’iscrizione in disoccupazione (4 per febbraio 2011, 4 per marzo 2011 e 5 per aprile 2011), il consulente del personale, gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 23 maggio 2011, il fatto di non aver documentato gli asseriti sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi nel periodo da febbraio ad aprile 2011.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3.7.).
L’insorgente, il 19 maggio 2011, ha risposto che:
" Come da voi richiesto vi mando sette dichiarazioni dei datori di lavoro e due risposte, purtroppo negative (Concorso per l’assunzione di docenti per le scuole professionali e Concorso per l’assunzione di docenti per le Scuole medie superiori), che attestano le mie ricerche di lavoro per il mese di febbraio, marzo, aprile 2011.” (Doc. 3.6.)
Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, ritenendo insufficienti le ricerche compiute dall’assicurato, con decisione formale del 31 maggio 2011 l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni (cfr. doc. A2; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 27 giugno 2011 l’URC, dopo attento e ponderato esame della situazione e dei nuovi elementi presentati in sede di opposizione, ha poi ridotto la sanzione a 6 giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.8. In concreto l’URC, per il lasso di tempo dal mese di febbraio al mese di aprile 2011 antecedente l’iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che l’assicurato ha effettuato tre ricerche nel mese di febbraio 2011, tre ricerche nel mese di marzo 2011 e quattro ricerche nel mese di aprile 2011 (cfr. doc. A1).
L’amministrazione ha così sanzionato l’insorgente per insufficienti ricerche effettuate nei mesi di febbraio e marzo 2011, considerando invece valide quelle del mese di aprile 2011 (cfr. doc. 3.1.).
Dalle carte processuali si evince che nei mesi di febbraio e marzo 2011 il ricorrente ha effettivamente documentato, mediante attestazioni dei potenziali datori di lavoro, tre ricerche di impiego per ciascun mese, e meglio nel mese di febbraio 2011 si è candidato in relazione a due concorsi pubblici quale insegnante di musica nelle Scuole medie superiori e Scuole Professionali (cfr. doc. A8; A9; 4.3.) e ha postulato presso la __________ - __________ per il settore musica (cfr. doc. A14; 4.3.), mentre nel mese di marzo 2011 si è proposto quale archivista o documentarista presso il Fondo Ricerche musicali nella __________ (cfr. doc. A13; 4.3.), nonché come archivista presso la Biblioteca __________ (cfr. doc. A15; 4.3.) e si è candidato presso l’Associazione ricerche musicali nella __________ (cfr. doc. A16; 4.3.).
L’assicurato stesso in sede di opposizione ha indicato di aver intrapreso tre ricerche di impiego nel mese di febbraio 2011 e tre ricerche nel mese di marzo 2011 (cfr. doc. 3.1.).
Tali sforzi si rivelano insufficienti dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.).
Il fatto che l’assicurato abbia fatto valere di aver ricercato un’occupazione già precedentemente al mese di febbraio 2011 (cfr. doc. I), benché risulti una scelta ragionevole dal momento che dall’inizio dell’attività lavorativa presso la Biblioteca di __________ sapeva che il relativo contratto sarebbe giunto a termine il 30 aprile 2011 (cfr. doc. 1.19.), è irrilevante ai fini della risoluzione della vertenza.
In effetti la costante giurisprudenza prevede, da una parte, che nel caso di contratti di durata determinata si esaminino le ricerche compiute negli ultimi tre mesi di lavoro (cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011; STCA 38.208.14 del 20 maggio 2008).
Dall’altra, che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.
Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Per quanto attiene l’asserzione ricorsuale secondo cui gli era stata ventilata la possibilità di un nuovo mandato presso l’Archivio __________ (cfr. doc. I), va osservato che il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
" Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."
Nel caso di specie il ricorrente ha indicato unicamente che era stata “balenata” la possibilità di un nuovo mandato da parte dell’Archivio di __________ (cfr. doc. I).
Non risulta, quindi, che all’assicurato sia mai stato garantito un impiego presso l’Archivio di __________.
L’insorgente, dunque, piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con l’ente menzionato.
La mera speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.
Di conseguenza il ricorrente non può essere esentato, da questo profilo, da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).
Giova, infine, rilevare che anche se è vero che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento, esse devono comunque essere estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Inoltre, per costante giurisprudenza, il disoccupato, durante alcuni mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI; DLA 2001 pag. 147, STCA 38.2000.20 del 13 aprile 2000; STCA del 14 giugno 1995 nella causa S.S.; STCA del 5 aprile 1993 nella causa E.C-T; RDAT 1986 pag. 173; vedi pure STFA del 19 ottobre 1988 nella causa R.M., 46/88;Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR pag. 94 N° 236 e pag. 95 N° 240; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Ciò vale in particolare qualora una professione contempli sul mercato del lavoro pochi sbocchi di impiego concreti, analogamente al caso del ricorrente laureato in musicologia e letteratura italiana (cfr. consid. 2.7.), come del resto riconosciuto dell’assicurato stesso (cfr. doc. I).
In tal caso è necessario intensificare le ricerche anche al di fuori del proprio ambito professionale (cfr. STF C 16/07 del 22 febbraio 2007; STFA C 347/05 del 13 marzo 2006, STCA 38.2001.46 del 5 ottobre 2001 relativa a un’assicurata - docente di scuola dell’infanzia - sospesa per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione. Il TCA ha segnatamente stabilito che, vista la difficoltà nel trovare un'occupazione quale docente di scuola dell'infanzia a causa delle rare pubblicazioni di concorsi sul Foglio Ufficiale, la ricorrente avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in altri ambiti professionali).
E’ vero che in casu l’insorgente nei mesi maggio e giugno 2011 si è proposto ad alcuni quotidiani ticinesi prendendo in considerazione la possibilità di iniziare un tirocinio giornalistico (cfr. doc. A5; A6).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che questi sforzi concernono un periodo successivo a quello in esame.
Relativamente ai concorsi quale insegnante di musica (cfr. doc. I; A8; A9), va, per contro, osservato, in primo luogo, che gli stessi sono in effetti stati considerati dall’URC quali ricerche compiute e documentate per il mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 3.1.).
In secondo luogo, che comunque l’insegnamento della musica per un assicurato laureato in musicologia rientra ancora nel suo ambito professionale e che il numero di posti come docente di musica risulta però scarso.
Ne consegue, pertanto, che il ricorrente, nei mesi di febbraio e marzo 2011 ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.4.).
In simili condizioni, l’assicurato deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.9. Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione (cfr. consid. 1.2.).
A mente di questa Corte, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta (cfr. consid. 2.6.), la penalità di sei giorni (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di febbraio 2011 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di marzo 2011; cfr. consid. 2.8.) a carico del ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
La decisione su opposizione del 27 giugno 2011 va, perciò, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti