Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 12 agosto 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 12 luglio 2011 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 maggio 2010 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha posto __________ al beneficio degli assegni per il periodo di introduzione per la durata di 12 mesi con la seguente motivazione:
" Visti gli art. 59, 59b cpv. 3, 59c, 65 e 66 LADI, art. 90 OADI, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle difficoltà di collocamento dell'assicurato, decide quanto segue:
la domanda per l'ottenimento degli assegni per il periodo d'introduzione del 01.04.2010 è approvata.
Data della decisione: 10.05.2010
Nr della decisione: 321716747
Datore di lavoro: RI 1 __________
Durata: 12.0 mesi, dal 01.04.2010 al 31.03.2011
Salario mensile lordo: CHF 5000.00
Il calcolo che determina la prestazione è il seguente:
Periodo Assegno Assegno Salario residuo azienda
dal al in % in CHF CHF
01.04.2010 30.04.2010 60 3000.00 2000.00
01.05.2010 31.05.2010 60 3000.00 2000.00
01.06.2010 30.06.2010 60 3000.00 2000.00
01.07.2010 31.07.2010 60 3000.00 2000.00
01.08.2010 31.08.2010 40 2000.00 3000.00
01.09.2010 30.09.2010 40 2000.00 3000.00
01.10.2010 31.10.2010 40 2000.00 3000.00
01.11.2010 30.11.2010 40 2000.00 3000.00
01.12.2010 31.12.2010 20 1000.00 4000.00
01.01.2011 31.01.2011 20 1000.00 4000.00
01.02.2011 28.02.2011 20 1000.00 4000.00
01.03.2011 31.03.2011 20 1000.00 4000.00
Motivo della concessione
L'assicurato/a necessita di un adeguato periodo d'introduzione.
Condizioni:
Il rispetto del contratto di lavoro del 30.03.2010 è la condizione da cui dipende il versamento degli assegni d'introduzione. In caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli assegni versati.
Versamento:
Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro recupera il sussidio della Cassa disoccupazione inviando mensilmente il conteggio del salario. La Cassa disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività – API"!
La cassa disoccupazione verserà gli assegni per il periodo d'introduzione al datore di lavoro sul conto:
__________
Informazioni sul provvedimento:
Per tutte le questioni inerenti il provvedimento, durante il periodo di introduzione, l'interlocutore per l'assicurato e per l'azienda è la signor __________, tel. +41 91 814 48 11." (Doc. 1.04)
1.2. Con scritto datato 28 febbraio 2011 la ditta RI 1 ha disdetto il contratto di lavoro con __________ e si è così espressa:
" Con riferimento al contratto di lavoro firmato in data 30 marzo 2010, siamo a comunicarle che nell'arco dei mesi trascorsi la sua collaborazione non ha dato gli esiti sperati, come sottolineato nella riunione del 16 febbraio 2011 abbiamo molto apprezzato il suo dinanismo per ottenere gli obiettivi prefissati e ne sono testimonianza i contatti fatti con la clientela, ma molto probabilmente la mancanza di ordinativi è da imputare alla congiuntura economica del mercato, trattandosi di un prodotto non di prima necessità ma bensì di pura immagine aziendale quali sono le auto funebri.
A malincuore ci sentiamo costretti a rescindere dal contratto di lavoro sopracitato, e le auguriamo al più presto nuovo sbocchi lavorativi e nuove opportunità." (Doc. 1.05)
1.3. Con decisione su opposizione del 12 luglio 2011, confermando quanto figura nella decisione del 19 maggio 2011 (cfr. doc. 1.07) l'UMA ha stabilito che i presupposti per la concessione degli assegni per il periodo di introduzione non sono adempiuti, che gli assegni versati devono essere chiesti in restituzione e che la Cassa di disoccupazione dovrà valutare se sono adempiuti i presupposti dell'art. 95 LADI.
L'amministrazione si è al riguardo così espressa:
" (…)
Nel caso concreto, si osserva che il contratto di lavoro con il signor __________ è stato interrotto dalla ditta RI 1 SA per motivi economici (mancanza di ordinativi da imputare alla congiuntura economica del mercato) durante il periodo d'introduzione.
Per quanto concerne il periodo di disdetta, fa stato la data d'invio della lettera di licenziamento, ovvero il 28 febbraio 2011 con preavviso di un mese per il 31 marzo 2011. I termini di disdetta sono quindi stati rispettati e di conseguenza la conclusione del contratto è regolare, oltre che essere nel periodo d'introduzione.
Visto e considerato la disdetta regolare durante il periodo d'introduzione, l'Ufficio misure attive rivendica la restituzione di tutti gli assegni versati.
Dalle osservazioni contenute nell'opposizione alla decisione di restituzione non vi sono quindi nuovi elementi per una diversa valutazione del caso." (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione la ditta RI 1 SA ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. Il suo patrocinatore chiede che venga annullata la richiesta di rimborso delle prestazioni versante dall'assicurazione contro la disoccupazione e rileva in particolare:
" (…) In data 28.02.2011 RI 1 SA ha inviato per lettera raccomandata al Signor __________ la disdetta del contratto di lavoro. Tale disdetta è stata ricevuta dall'impiegato in data 01.03.2011. Considerato il preavviso di trenta giorni di disdetta per la fine di un mese il contratto di lavoro è stato rescisso per il 30.04.2011. Ne consegue che il rapporto di lavoro è venuto a cadere un mese dopo la fine del periodo di introduzione che terminava il 31.03.2011.
(…)
Come visto sopra al punto 3, la disdetta del contratto di lavoro è stata data per il 30.4.2011, quindi fuori dal periodo di introduzione. La qui opponente ha rispettato le condizioni della decisione relativa agli assegni API: il lavoratore ha potuto godere di un'attività lavorativa durante tutto il periodo di introduzione e oltretutto per un ulteriore mese dopo la scadenza del periodo di introduzione. Si ritiene quindi che la decisione impugnata debba essere annullata.
In via subordinata si ritiene che l'Ufficio delle Misure Attive non possa pretendere la restituzione integrale degli assegni versati, ma che debba piuttosto richiedere la restituzione di una sola parte degli assegni versati in applicazione al principio di proporzionalità. La condizione prevista nella decisione di conferimento degli assegni API (riprodotta in corsivo qui sopra) prevede innanzitutto la possibilità di richiedere la restituzione degli assegni e non l'obbligo. Infatti la clausola utilizza l'espressione "… questa potrà (grassetto e sottolineatura del redattore) richiedere al datore di lavoro …". La stessa clausola condizionale permette quindi una certa latitudine di giudizio a codesto Ufficio che dipende chiaramente dalle circostanze del singolo caso. Se, come ritiene codesto Ufficio, fatto contestato, non fa stato il momento in cui la disdetta ha effettivamente effetto (30.4.2011), ma il momento in cui la disdetta viene notificata (1.3.2011), considerato che la disdetta è stata notificata a meno di un mese dalla fine del periodo di introduzione, motivo per cui lo scopo dell'erogazione degli assegni API è stato raggiunto (garantire l'impiego al disoccupato per l'intero periodo di introduzione), si ritiene che la restituzione debba limitarsi a quella parte di assegni versati posteriormente alla disdetta, quindi quelli versati per il mese di marzo 2011. Da notare che la presente fattispecie non ricalca quella di cui alla sentenza DTF 126 V 42 segg, citata nella decisione qui impugnata. In tale sentenza la disdetta notificata dal datore di lavoro esplicava i suoi effetti prima dello scadere del periodo di introduzione e in quel caso era stata prevista una clausola che non solo impediva al datore di lavoro di disdire il contratto durante il periodo di introduzione, ma anche nei tre mesi seguenti. Nella presente fattispecie tale clausola di prolungo del periodo di divieto di disdetta non è stata prevista e in ogni caso la disdetta ha esplicato i suoi effetti un mese dopo la fine del periodo di introduzione. (…)" (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 5 luglio 2011 l'UMA chiede di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In sostanza il signor __________ è stato licenziato durante il periodo d'introduzione per motivi economici (mancanza di ordinativi da imputare alla congiuntura economica del mercato).
Considerato che la condizione posta sulla decisione di concessione della misura del 10 maggio 2010 relativa alla disdetta del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione non è stata rispettata, si chiede al lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata." (Doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RUN. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."
Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI, la STFA
C 56/04 del 10 gennaio 2005 e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.
2.3. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
2.4. In particolare, quale provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.
Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.
I presupposti del diritto a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:
" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere concessi assegni per il periodo d’introduzione se:
a. ...
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e
c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta."
Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione, che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera b;”.
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013 si legge che:
" (…)
Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione
La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.
(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)
L'OADI, al cpv. 1 dell'art. 90, nella versione in vigore nel periodo che qui ci interessa, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente collocabile":
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."
Dal 1° aprile 2011 l’art. 90 cpv. 1 OADI è invece così formulato:
" 1 Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha requisiti professionali insufficienti;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l’articolo 6 capoverso 1ter."
Gli assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 % del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).
La legge pone dunque una serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 467 e seg.).
Innanzitutto deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).
Poi, deve trattarsi di persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).
Inoltre tali assicurati devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo (quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).
Secondo l'art. 66 cpv. 2 LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una certa età, per dodici mesi al massimo.
Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Secondo l'art. 90 cpv. 1 bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
Su queste disposizioni, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G. Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007, il quale rileva in particolare che:
" Definitive Zusage: Die Versicherte Person muss schliesslich nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts- und brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dauernd verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können. Entgegen dem Gesetzeswortlaut und um die dauerhafte Eingliederung nicht illusorisch werden zu lassen, ist hier definitive Zusage für die Einstellung nach Abschluss der Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher der kantonalen Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage zu verlangen. Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür keine plausiblen Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der schriftlichen Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als Leistungsempfänger rückerstattungspflichtig."
(N° 737 pag. 2400-2401)
2.5. In una sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) (dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare, sottolineato:
" (…)
b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus), celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves», c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO (circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi, anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
Le problème si pose de manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
Au regard des engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir, sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu, lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce, le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30 ad art. 65-67 LACI). (…)"
(cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag. 248-249)
In un’altra sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).
La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."
(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)
Nel caso che era chiamato a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:
" (…)
3.‑ a) En l'espèce, les deux contrats de travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation, fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).
b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑ liés à la qualité du travail fourni. A l'évidence il ne s'agit pas de manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du travailleur (art. 337 al. 3 CO).
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une renonciation à restitution dans un tel cas.
c) En conséquence, l'office régional de placement était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer à la recourante la restitution des allocations versées.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 46-47)
In una sentenza 38.2004.65 del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:
" Anche nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di mandati) (cfr. doc. 7 e I).
Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con X (motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag. 313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L., 4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A., 4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).
Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del resto rilevato che:
" (…)
En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de son obligation de restituer.
(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)
Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo d’introduzione.
Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una decisione.
In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M. SA, inc. 38.2004.56).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9 Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).
Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.
In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione relativa agli stessi."
Infine, in una sentenza C 332/99 del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:
" (…)
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
(…)."
La nostra Massima Istanza ha così rifiutato il riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione ad un architetto, argomentando:
" (…)
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."
(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)
2.6. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurato è stato posto al beneficio di assegni per il periodo di introduzione presso la ditta RI 1 SA, __________ a partire dal 1° aprile 2010.
Scopo della misura era di introdurre l'assicurato nella rappresentanza dei diversi prodotti del settore mortuario, di proporre i prodotti ad altri Cantoni o all’estero e di conoscere le pratiche burocratiche in Svizzera o all’estero (cfr. Doc. A01-A03).
Sul formulario "Domanda per ottenimento degli Assegni per il periodo di introduzione (API)", sottoscritto dall'assicurato e dal datore di lavoro, figurano esplicitamente le seguenti indicazioni:
" (...)
2. L'azienda deve:
● stipulare con l'assicurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
● inserire l'assicurato al lavoro nella propria azienda, preparando e seguendo un piano di introduzione adeguato;
● anticipare al lavoratore mensilmente, o conformemente ad accordo scritto ed entro i termini, gli assegni unitamente al salario. Conteggiare anche sugli assegni per il periodo d'introduzione i contributi per le assicurazioni sociali (AVS, Al, IPG, AD, SUVA, e LPP);
● trasmettere mensilmente i conteggi e l'attestato PML alla cassa disoccupazione dell'assicurato;
● informare immediatamente l'Ufficio delle misure attive in caso di difficoltà che potrebbero portare ad una disdetta del contratto durante il periodo di introduzione (informazione da svolgere prima della comunicazione della disdetta) allo scopo di permettere a quest'ultima di mediare una soluzione del problema;
● le parti si impegnano a comunicare per iscritto all'Ufficio delle misure attive (Residenza governativa, 6501 Bellinzona) l'esercizio del diritto di disdetta e i motivi dello stesso.
In caso di mancata informazione preventiva dell'autorità prima della pronuncia della disdetta, rispettivamente in caso di disdetta durante il periodo d'introduzione in assenza di gravi motivi (art. 337 CO), l'autorità si riserva il diritto di esigere il rimborso degli assegni e dei bonus versati;
● inviare all'Ufficio delle misure attive (Residenza governativa, 6501 Bellinzona), al termine del periodo di introduzione, un rapporto sull'andamento di quest'ultimo. La cassa disoccupazione rimborsa l'ultimo assegno solo quando l'Ufficio delle misure attive avrà ricevuto dal datore di lavoro il rapporto finale. Sulla base di questo documento l'Ufficio procede al riconoscimento del bonus d'inserimento in azienda. (…)" (Doc.1.02)
L'azienda ha disdetto il rapporto di lavoro, con lettera datata 28 febbraio 2011, pervenuta all’assicurato il 1° marzo 2011, e quindi prima della conclusione del periodo di introduzione, invocando una motivazione di carattere economico (cfr. consid. 1.2)
Inoltre l’UMA non è stato preventivamente informato dalla ditta ricorrente riguardo alla sua intenzione di sciogliere il contratto di lavoro.
Ora, come visto (cfr. consid. 2.4), secondo la costante giurisprudenza federale, dei motivi economici non configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO. Inoltre il Tribunale federale ha sottolineato che gli assegni per il periodo d’introduzione devono essere vincolati a delle condizioni severe.
Di conseguenza, non avendo la ditta RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta al momento della concessione degli API, a ragione l'UMA ne ha chiesto la restituzione. La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti