Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.70

 

rs

Lugano

14 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 agosto 2011 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 10 agosto 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per undici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 2.7.).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 2.6.), l’amministrazione, il 22 agosto 2011, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a dieci giorni.

 

                                         A sostegno del proprio provvedimento l’URC ha indicato che:

 

"  (…)

Gli argomenti sollevati con l’opposizione permettono di giungere a una conclusione differente rispetto a quanto stabilito con la decisione impugnata.

 

Dopo attento e ponderato riesame della situazione, visti e considerati i nuovi elementi presentati in opposizione, constatiamo la seguente nuova situazione:

 

-          ricerche di lavoro eseguite e documentate per il mese di maggio: no 01;

-          idem per il mese di giugno: no 00;

-          idem per il mese di luglio: 03.

 

Gli sforzi effettuati e documentati per il periodo in oggetto erano e rimangono comunque insufficienti ma la sanzione deve essere ridotta.” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 22 agosto 2011 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale il ricorrente ha addotto, da un lato, che le motivazioni dallo stesso fornite in sede di opposizione non sarebbero state tenute in debita considerazione.

                                         Dall’altro, che nella primavera scorsa, a detta di un rappresentante dell’Ufficio personale della __________, vi sarebbe stata qualche possibilità di riassunzione.

                                         Egli ha asserito di aver fatto molto affidamento su tale elemento (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   Su richiesta del TCA (cfr. doc. II), l’insorgente, il 9 settembre 2011, ha trasmesso copia dell’opposizione inoltrata contro la decisione di sospensione del 10 agosto 2011.

                                         Dalla stessa si evince che l’assicurato ha contestato la sanzione inflittagli, in primo luogo, affermando di aver effettuato, nel mese di luglio 2011, tre ricerche di lavoro comprovate da documentazione inviata all’amministrazione medesima

                                         In secondo luogo, egli ha fatto riferimento a quanto indicato nella risposta alla Richiesta di giustificazione dell’amministrazione (cfr. doc. 2.6.), e meglio che nel periodo in questione sui quotidiani ticinesi non era apparsa alcuna pubblicazione relativa a posti di lavoro compatibili con il suo profilo professionale, come pure che entro maggio 2011 aveva completato la personale candidatura presso tre agenzie di collocamento private nelle quali aveva riposto la massima fiducia al fine di un rapido reperimento di una soluzione professionale a lui consona.

                                         Il ricorrente, nella risposta alla Richiesta di giustificazione, ha, infine, puntualizzato di aver fatto affidamento anche su una rete di contatti privati (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.3.   Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da maggio a luglio 2011 antecedenti l’annuncio al collocamento.

                                         A quel momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque, applicabili in concreto.

 

                               2.4.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

                                         A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:

 

"  L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

                                         L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato alle dipendenze della __________ SA dal maggio 1991 al luglio 2011 (cfr. doc. 1.11.; 1.12).

 

                                         L’Istituto bancario ha, in effetti, disdetto il rapporto di impiego il 25 gennaio 2011 con effetto dal 31 luglio 2011 (cfr. doc. 1.12.).

 

                                         Le mansioni svolte dall’assicurato presso la __________ al momento della disdetta erano l’analisi del rischio di credito di controparti bancarie, l’analisi dell’anticipabile su titoli quotati e la redazione di articoli finanziari destinati alla clientela (cfr. doc. 1.10.).

 

                                         Nel mese di luglio 2011 l’insorgente si è annunciato al collocamento a far tempo dal 1° agosto 2011 (cfr. doc. 1.16.; 1.19.).

 

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione il ricorrente non ha comprovato di avere svolto delle ricerche di lavoro nel periodo maggio-luglio 2011 (cfr. doc. 2.6.; 3.3.).

                                         Di conseguenza, il 14 luglio 2011, la consulente del personale URC gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25 luglio 2011, il fatto di non avere fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione per il periodo da maggio a luglio 2011 precedente l’annuncio all’URC.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 2.10.).

 

                                         Il ricorrente, con scritto del 21 luglio 2011, ha risposto che:

 

"  (…)

In primo luogo, desidero fornire la documentazione in mio possesso per quanto concerne le ricerche d’impiego relative al mese di maggio, nonché di aprile. Il motivo per cui nel mese di giugno, non risultano formalizzate da parte mia richieste dirette per un posto di lavoro è da attribuire precipuamente al fatto che, nel periodo in questione, non si è avuta, tramite i quotidiani ticinesi, alcuna domanda di lavoro che potesse essere compatibile con il mio profilo professionale.

Un secondo elemento, non meno importante, è da ricondurre a ciò che io, avendo entro il mese di maggio completato la personale candidatura presso ben tre agenzie di collocamento private, assai titolate e di prim’ordine, abbia riposto in esse la massima fiducia nel rapido reperimento di una soluzione professionale a me consona. Sottolineo, da ultimo, come io abbia anche fatto notevole affidamento su una rete di contatti privata, assolutamente di buon livello.”

(Doc. 2.9.)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’URC, considerando, per il periodo in questione, documentata soltanto una ricerca di lavoro relativa al mese di maggio 2011 e non ritenendo valide le motivazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 10 agosto 2011, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni (cfr. doc. 2.7.; consid. 1.1.).

                                         Con decisione su opposizione del 22 agosto 2011 l’URC, dopo attento e ponderato esame della situazione e dei nuovi elementi presentati in sede di opposizione, ha poi ridotto la sanzione a dieci giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

 

                               2.8.   In concreto l’URC, per il lasso di tempo dal mese di maggio al mese di luglio 2011, ha stabilito che l’assicurato ha effettuato una ricerca nel mese di maggio 2011 e tre ricerche nel mese di luglio 2011, mentre ha ritenuto che il ricorrente non ha compiuto alcuno sforzo per reperire una nuova occupazione nel mese di giugno 2011 (cfr. doc. A1).

 

                                         Dalle carte processuali risulta che l’insorgente ha, effettivamente, documentato, tramite una lettera del potenziale datore di lavoro, di avere intrapreso una ricerca di lavoro nel mese di maggio 2011 presso l’agenzia di collocamento Manpower SA (cfr. doc. 2.6.).

                                         Egli ha, altresì , comprovato, sempre mediante attestazioni dei potenziali datori di lavoro, di aver svolto, nel mese di luglio 2011, tre ricerche di impiego, e meglio il 20 luglio 2011 presso __________, il 22 luglio 2011 presso __________ e il 25 luglio 2011 presso il Dipartimento __________ (cfr. doc. 2.6.).

 

                                         Tali sforzi si rivelano, tuttavia, insufficienti dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.), come rettamente indicato dall’amministrazione (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

 

                                         Inoltre nessuna ricerca è stata comprovata per il mese di giugno 2011.

                                         L’assicurato, del resto, nemmeno ha specificatamente preteso di aver effettuato degli sforzi volti al reperimento di un nuovo impiego in tale mese.

 

                                         Egli ha unicamente sostenuto che nel mese di giugno 2011 i quotidiani ticinesi non hanno pubblicato alcuna offerta di lavoro che potesse essere compatibile con il suo profilo professionale (cfr. doc. 2.9.).

 

                                         Tale asserzione non giustifica il comportamento dell’assicurato.

 

                                         E’ vero, infatti, che è importante rispondere ad annunci che appaiono sui quotidiani.

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che questa non risulta l’unica modalità per trovare un lavoro. E’ possibile cercare un’occupazione tramite internet (molte aziende inseriscono nel loro sito web le offerte di lavoro), tramite conoscenze personali, tramite candidature spontanee, ecc. (cfr. www.area-lavoro.ch).

 

                                         La circostanza, poi, che l’assicurato abbia fatto valere di essersi iscritto presso tre agenzie di collocamento entro il mese di maggio 2011, benché risulti una scelta ragionevole, è irrilevante ai fini della risoluzione della vertenza (cfr. doc. 2.9.).

                                         In primo luogo, l’iscrizione effettuata presso __________ nel mese di maggio 2011, come visto sopra, è già stata considerata dall’URC.

                                         In secondo luogo, le ulteriori due agenzie di collocamento, ossia la __________ e la __________ sono state contattate nel mese di marzo, rispettivamente nel mese di aprile 2011 (cfr. doc. 2.6.), ovvero precedentemente all’inizio - nel mese di maggio 2011 - del periodo esaminato dall’URC.

 

                              In proposito è utile osservare che la costante giurisprudenza prevede, da una parte, che nel caso di contratti di durata determinata si esaminino le ricerche compiute negli ultimi tre mesi di lavoro (cfr. STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011; STCA 38.208.14 del 20 maggio 2008).

                              Dall’altra, che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.

                                         Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

 

                               2.9.   Per quanto concerne il fatto che l’insorgente ha indicato di aver fatto affidamento su una rete di contatti privata al fine di trovare una nuova occupazione (cfr. doc. 2.9.), va evidenziato che il medesimo non solo non ha in alcun modo sostanziato le ricerche che avrebbe effettuato tramite tale rete di contatti, ma neppure le ha precisate.

                                         Egli si è limitato ad affermare in modo vago e generico di aver contato, tra l’altro, su una rete di contatti privata, assolutamente di buon livello (cfr. doc. 2.9.).

                                         Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe compiuto nell’arco di tempo maggio – luglio 2011 tramite la rete di contatti menzionata, come pure di comprovarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 43 cpv. 3; 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

 

                                         In proposito va osservato che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

 

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

 

                                         L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle asserite ricerche che avrebbe compiuto telefonicamente e per e-mail (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

 

                                         Ne discende che la circostanza che l’assicurato ha fatto affidamento su una rete di contatti privata per reperire un nuovo impiego non va considerate ai fini della presente vertenza.

 

                                         E’ peraltro utile evidenziare che il TFA, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in gestione d’impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità.

 

                                         In proposito cfr. STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007; STCA 38.2011.5 del 22 giugno 2011.

 

                                         Il ricorrente, quindi, avendo compiuto degli insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione nei mesi di maggio e luglio 2011 e non avendo svolto alcuna ricerca nel mese di giugno 2011 prima del controllo della disoccupazione, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.4.).

 

                             2.10.   L’assicurato ha, però, asserito che nella primavera 2011 un rappresentante dell’Ufficio del personale della __________ gli avrebbe detto che vi sarebbe stata qualche possibilità di riassunzione (cfr. doc. I).

 

                                         Il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

"  Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber  und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

 

"  Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

                                         Nel caso di specie il ricorrente ha indicato unicamente che era stata indicata la possibilità di essere riassunto dalla __________ (cfr. doc. I).

                                         Non risulta, quindi, che all’assicurato sia mai stato garantito un impiego presso l’Istituto bancario citato.

 

                                         L’insorgente, dunque, piuttosto sperava di poter concretizzare una nuova collaborazione con l’ente menzionato.

 

                                         La mera speranza, come esposto, non è sufficiente per esonerare dall’obbligo di compiere ricerche di impiego nei mesi di disdetta.

 

                                         Il ricorrente non può, pertanto, essere esentato da una sospensione dal diritto alle indennità per insufficienti e mancate ricerche di impiego prima della disoccupazione (cfr. STCA 38.2011.60 del 26 settembre 2011; STCA 38.2009.68 del 10 settembre 2009; STCA 38.2008.48 del 24 settembre 2008; STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2007.88 del 7 gennaio 2008).

 

                             2.11.   Per quanto attiene all’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato dieci giorni di sospensione (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         A mente di questa Corte, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono inflitti tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta e quattro giorni per mancate ricerche in tale lasso di tempo (cfr. consid. 2.6.), la penalità di dieci giorni (tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2011 + quattro giorni per mancate ricerche nel mese di giugno 2011 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di luglio 2011; cfr. consid. 2.8.; 2.9.; 2.10.) a carico del ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         La decisione su opposizione del 22 agosto 2011 va, perciò, confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti