Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.72

 

DC/sc

Lugano

30 novembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso dell'8 settembre 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 settembre 2011 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   In data 30 agosto 2011 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito : URC) di __________ ha assegnato a  RI 1 un corso di perfezionamento presso l’azienda di pratica commerciale __________ SA nel periodo dal 5 settembre 2011 al 3 gennaio 2012. L’amministrazione ha così indicato i rimedi giuridici :

 

"  Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, entro 30 giorni dalla notifica a:

 

Ufficio regionale di collocamento
____________________
__________
"

 (Doc. A3)

 

                               1.2.   Il 1° settembre 2011 l’assicurata si è opposta all’ordine di frequentare il corso in questione (cfr. doc. A2).

                                         Il 5 settembre 2011 l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione irricevibile (cfr. Doc. A1).

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha contestato l’utilità, nel suo caso, del provvedimento inerente al mercato del lavoro assegnatole, rilevando:

 

"  (…)

Per essere capace di fare un buon lavoro d'ufficio qui in Ticino sarebbe molto più utile per migliorare e rispolverare la mia conoscenza della lingua italiana, perché ho fatto i miei corsi 3 anni fa e ho dimenticato molto.

 

Questo è anche il motivo per cui sto cercando principalmente un nuovo lavoro nella Svizzera interna.

 

Spero che la mia lettera non contenga troppi errori e si potrebbe capire la ragione della mia opposizione. Per i motivi che ho detto, si chiedo di annullare la mia partecipazione a questo corso." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 22 settembre 20111 l’URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (…)

Nei casi di assegnazione a un provvedimento del mercato del lavoro all'assicurato è concessa la facoltà di opposizione scritta solamente per le disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Non è invece concessa la facoltà di presentare opposizione contro la decisione di assegnazione al provvedimento, nel caso specifico al corso di perfezionamento presso una APC. Per questo motivo l'opposizione è stata dichiarata irricevibile.

 

Nella decisione su opposizione I'URC ha inoltre specificato "che qual'ora l'assicurata non intenda frequentare o rinunci a frequentare __________ SA può comunicare in forma scritta i motivi della propria decisione all'URC che, se li riterrà non adeguati, procederà sottoponendo il caso per decisione all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro. Contro la decisione dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro è data la facoltà di presentare opposizione".

 

Nello specifico I'URC ritiene adeguata l'assegnazione al corso di perfezionamento presso l'azienda di pratica commerciale (APC) __________ SA.

L'assicurata si è sottoposta in data 24 agosto 2011 al rilevamento delle competenze commerciali (doc 2), così come tutte le persone che si iscrivono alla disoccupazione alla ricerca di un lavoro nel settore del commercio. Il rapporto finale (doc.3) evidenzia le "limitate conoscenze della lingua italiana che non hanno permesso all'assicurata di esprimere le proprie competenze professionali". Lo stesso rapporto giustifica la proposta di inserimento in APC "principalmente per poter verificare le competenze in maniera più puntuale e privilegiata: inoltre attraverso la pratica diretta potrà acquisire maggiori conoscenze della lingua italiana e dei termini tecnici". Il consulente del personale URC ha quindi assegnato la signora RI 1 al corso APC con data di inizio 5.9.2011 (doc.4).

 

L'assicurata ha frequentato dei corsi di lingua italiana nel 2008, in occasione di un precedente periodo di disoccupazione, raggiungendo il livello di competenza "B1" (doc. 5).

 

Nel caso specifico, a seguito anche delle indicazioni scaturite dal rilevamento delle competenze commerciali e considerato che l'interessata afferma nell'opposizione (doc. 6) e nel ricorso di avere dimenticato molto di quanto appreso ai corsi, I'URC ritiene appropriato un miglioramento delle competenze linguistiche tramite la pratica diretta.

 

Da ultimo I'URC non ritiene vi sia motivo di accogliere il ricorso in quanto l'assicurata dal 5 settembre frequenta regolarmente la misura ora contestata." (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                     

                                         Nel merito

 

                               2.2.   In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

                                         a.   frequentare corsi appropriati di riqualificazione o di      perfezionamento che migliorano la sua idoneità al                                collocamento;

 

                                         b.   partecipare a discussioni o sedute d’orientamento; nonché

 

                                         c.   fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione.

                                        

                                         Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.

                                         L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni creano uffici regionali a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del lavoro.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

 

                                         La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

                                         In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

 

                                         Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

 

"  (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli  uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

 

                                         La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

 

                               2.4.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale.

                                         Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.

 

                                         Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso.

 

                                         Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato.

                                         In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che:

 

"  (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom 30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten.”

(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in  DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve concludere e che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione con la quale le è stato assegnato un  provvedimento inerente al mercato del lavoro.

                                         Un’opposizione può infatti essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione al corso (nella presente fattispecie cfr. tuttavia il consid. 1.4 in fine).

                                         Un assicurato può invece contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.).

                                         L'URC di __________ nella sua decisione del 30 agosto 2011 ha del resto precisamente indicato che: "Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico" (cfr. consid. 1.1).

 

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione del  5 settembre 2011 deve essere confermata. 

                                     

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti