Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.74

 

rs

Lugano

29 marzo 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 8 agosto 2011 emanata da

 

CO 1 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’8 agosto 2011 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 31 maggio 2011 (cfr. doc. 9) con cui ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 2 maggio 2011, in quanto ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________ (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 8 agosto 2011 l'assicurato, rappresentato dall’avv. dr. RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e, se gli altri presupposti sono adempiuti, il versamento delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 2 maggio 2011.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto che con lettera del 16 aprile 2010 la locatrice ha disdetto il contratto di locazione con la __________ relativo ai locali presso i quali la __________ svolgeva la propria attività, e meglio gestiva il ristorante __________ __________, con effetto dal 30 novembre 2011 per procedere alla demolizione dell’intero stabile.

                                         Egli ha precisato, da una parte, che già nel mese di maggio 2010 i locali dello __________ risultavano inadeguati alla conduzione di un ristorante. Dall’altra, che dal 12 agosto 2010, a causa di accertamenti eseguiti dalla Sezione della popolazione, il ristorante è rimasto chiuso e non ha più riaperto.

                                         L’assicurato ha, inoltre, indicato che, dopo aver iniziato una procedura di contestazione della disdetta, locatrice e conduttrice sono addivenute a un accordo transattivo in data 15 ottobre 2010, con il quale è stato risolto consensualmente il contratto di locazione con effetto immediato.

                                         Egli, al riguardo, ha puntualizzato che dal 15 ottobre 2010 l’oggetto dell’attività della __________, ossia il __________, è formalmente e definitivamente chiuso a seguito della conclusione del contrato di locazione e che da allora la __________ non ha alcuna altra attività.

                                         Il ricorrente ha, altresì, evidenziato di aver inoltrato, il 13 aprile 2011, all’Ufficio Registro di commercio le proprie dimissioni da gerente della società nell’impossibilità di continuare l’attività societaria.

                                         Egli ritiene, da un lato, che in tali condizioni, ovvero dopo la chiusura del ristorante e la riconsegna alla proprietaria dell’immobile, è evidente che non avrebbe più potuto essere riassunto dalla __________ quale dipendente dell’esercizio pubblico.

                                         Dall’altro, che la riconsegna dei locali e il tempo trascorso tra questa e la richiesta delle indennità di disoccupazione, unitamente alla cancellazione della sua iscrizione quale gerente della società, confermano l’impossibilità di rinvenire un altro locale idoneo a svolgere l’attività societaria con la conseguenza che lo scopo della __________ non è assolutamente più perseguibile.

                                         A mente dell’insorgente la fattispecie concreta non presenta pertanto un rischio di abuso, e meglio il rischio che venga elusa la regolamentazione di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

                                         Egli, infine, ha osservato, menzionando alcune sentenze federali e cantonali, più precisamente STFA C 219/02 del 17 marzo 2003; STCA 38.2006.29 del 1 febbraio 2007; STCA 38.2006.22 del 24 luglio 2006; STCA 38.2004.75 del 24 gennaio 2005, che in situazioni paragonabili al suo caso è stato ammesso per principio il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta di causa, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 28 febbraio 2012 l’avv. dr. __________, per conto dell’assicurato, ha trasmesso una decisione del 23 febbraio 2012 con cui la Cassa ha stabilito che il ricorrente non ha diritto all’indennità di disoccupazione dal 10 novembre 2011, perché non ha compiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto e nemmeno può essere esonerato dall’obbligo di compierlo (cfr. doc. G).

                                         La patrocinatrice del ricorrente ha, inoltre, chiesto, mediante un’istanza di restituzione in intero, di tenere conto di tale decisione tra i mezzi di prova (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   La Cassa, l’8 marzo 2012, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare in merito allo scritto dell’insorgente del 28 febbraio 2012 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

                                         

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   La decisione su opposizione dell’8 agosto 2011 emessa dalla Cassa è stata inviata all’avv.dr. __________, per plico raccomandato.

 

                                         L’invio è giunto alla posta di __________ il 9 agosto 2011 e, a seguito di un ordine di trattenuta valido fino al 17 agosto 2011, è stato ritirato il 18 agosto 2011 (cfr. busta di intimazione; doc. A).

 

                                         Il ricorso contro la decisione su opposizione dell’8 agosto 2011 è, poi, stato inoltrato al TCA il 19 settembre 2011 (cfr. doc. I).

 

                                         Ai sensi degli art. 56 e 57 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

                                         Giusta l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione su opposizione.

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_481/2007 del 7 gennaio 2008, pubblicata in DTF 134 V 49, ha stabilito che la finzione, riconosciuta in passato in applicazione analogica della giurisprudenza, secondo cui in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza, come in caso di spedizioni a una cassetta per le lettere o presso una casella postale, un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario (DTF 123 III 492), mantiene la sua validità anche sotto l'imperio del nuovo diritto - ora in analogia all'art. 38 cpv. 2bis LPGA (nonché all'art. 44 cpv. 2 LTF e all'art. 20 cpv. 2bis PA).

 

                                         Inoltre con sentenza I 723/04 del 26 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 305 e SVR 2006 IV Nr. 34 pag. 123, l’Alta Corte ha deciso che l'evento scatenante il dies a quo (qui: la notifica della decisione su opposizione) può, secondo la LPGA, sopraggiungere durante la durata della sospensione dei termini di modo che il termine di ricorso comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione dei termini.

 

                                         Nel caso di un provvedimento notificato durante le ferie giudiziarie estive (dal 15 luglio al 15 agosto incluso; cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA), dunque, il termine di ricorso inizia a decorrere il 16 agosto (al riguardo cfr. pure STFA I 9/06 del 6 aprile 2006).

 

                                         In concreto la questione della tempestività del ricorso al TCA non deve comunque essere esaminata oltre.

                                         L’impugnativa, infatti, anche nell’ipotesi in cui si riveli tempestiva, e dunque ricevibile, deve essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011).

 

                               2.3.   L’insorgente, con istanza di restituzione in intero del 28 febbraio 2012, ha chiesto di tenere conto tra i mezzi di prova relativi al presente ricorso della decisione del 23 febbraio 2012 emessa dalla Cassa con cui ha stabilito che il ricorrente non ha diritto all’indennità di disoccupazione dal 10 novembre 2011, perché non ha compiuto il periodo di contribuzione minimo richiesto e nemmeno può essere esonerato dall’obbligo di compierlo (cfr. doc. G; V).

 

                                         Giusta l’art. 9 Lptca, relativo alla notifica di nuovi mezzi di prova, l’atto di risposta e gli allegati successivi eccezionalmente prodotti vengono trasmessi alle parti, con l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la notifica di mezzi di prova in precedenza non indicati.

 

                                         Ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.

 

                                         L’art. 14 Lptca, concernente la restituzione per inosservanza, prevede che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                         In casu alle parti non è stato assegnato il termine perentorio di cui all’art. 13 cpv. 4 Lptca, in quanto nessuna proroga è stata richiesta.

 

                                         Al riguardo giova evidenziare che le parti hanno la facoltà di indicare eventuali altri mezzi di prova nel termine di dieci giorni.

                                         Nel caso in cui le stesse, in tale lasso di tempo, rimangano silenti, significa che non ritengono necessario o non hanno da notificare ulteriori prove.

 

                                         Va comunque rilevato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nella LADI, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA): l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 9C_574/2009 del 5 marzo 2010 consid. 5; STFA U 243/04 del 22 giugno 2005; Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5).

 

                                         Confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, in una sentenza non pubblicata H 201/97 del 29 settembre 1998, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:

 

"  (…)

d) Sia rilevato infine che il diritto federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova. In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. (…)

 

Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). (…)."

(cfr. STFA H 201/97 del 29 settembre 1998 consid. 7d)

 

                                         Questo Tribunale, nel presente giudizio, considererà dunque, per quanto rilevante nel merito, il doc. G, prodotto dall’insorgente soltanto il 28 febbraio 2012 (cfr. doc. IV).

                                        

                                         La Cassa, alla quale è stata data la possibilità di esprimersi in merito all’istanza del 28 febbraio 2012 della parte ricorrente (cfr. doc. VI), non ha del resto sollevato obiezioni al riguardo (cfr. doc. VII).

 

                                         Nel merito

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto oppure no alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal 2 maggio 2011.

 

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a) e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).

 

                                         L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

 

a.      i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

 

b.      il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

 

c.      le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

 

                                         I disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

                                         Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

 

                                         In una decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta.

                                         Sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).

 

                                         Secondo il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

 

                                         Il principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag. 130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B. Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to 3.3.3.3.2. pag. 123).

 

                               2.5.   Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

 

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

 

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

 

                                         In una sentenza 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

 

                                         In questo contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01del 30 agosto 2001).

 

                               2.6.   Inoltre secondo la giurisprudenza federale, al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr. STFA C 295/03 del 10 febbraio 2005; STFA C 75/04 del 10 aprile 2005; STFA C 83/03 del 14 luglio 2003).

 

                                         In una sentenza C 298/05 del 13 aprile 2006, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso inoltrato dall’Ufficio del lavoro contro la sentenza del Tribunale cantonale che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di un assicurato socio gerente e liquidatore di una Sagl, ha ricordato che gli organi di una società durante la liquidazione conservano le proprie competenze legali e statutarie e quindi possono proseguire gli affari della ditta fino alla relativa vendita o scioglimento. Pertanto, essendo ancora possibile per le persone con posizione analoga a quella di un datore di lavoro influenzare le decisioni della società, permane un rischio di abuso. Non va comunque misconosciuto che in tali condizioni la situazione giuridica può essere in contraddizione con le circostanze economiche della fattispecie.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011.

 

                                         E’ poi utile rilevare che il TFA con sentenza C 267/04 del 3 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 N. 6 pag. 115, pronunciandosi in merito al caso di un assicurato, iscrittosi in disoccupazione il 18 dicembre 2003, che, sia al momento del licenziamento da parte della Sagl, sua datrice di lavoro, che successivamente al termine effettivo del rapporto di lavoro fino alla radiazione dal registro di commercio della società, il cui fallimento, dichiarato il 30 ottobre 2003, è stato sospeso per mancanza di attivi il 6 gennaio 2004, era organo della ditta - socio gerente con diritto di firma individuale - e vi partecipava finanziariamente, ha stabilito:

 

"  (…)

4.

4.1H.________ war sowohl bei der (fristlosen) Kündigung am 28. September 2003, die er namens der Arbeitgeberin unterzeichnet hatte, als auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bis zur Löschung der GmbH im Handelsregister Organ der Firma und finanziell massgeblich an ihr beteiligt.

Er blieb über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus einzelzeichnungsberechtigter Geschäftsführer und Gesellschafter. Im Sinne der Rechtsprechung gilt er als arbeitgeberähnliche Person.

 

4.2 Damit eine arbeitgeberähnliche Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hat, muss ihr Ausscheiden aus der Firma endgültig sein. Dieses Ausscheiden muss anhand eindeutiger Kriterien gemessen werden können, welche keinen Zweifel am definitiven Austritt aus der Firma übrig lassen (ARV 2003 S. 240 [Urteil F. vom 14. April 2003, C 92/02]). Die Rechtsprechung hat wiederholt darauf abgestellt, ob der Eintrag der betreffenden Person im Handelsregister gelöscht worden ist (ARV 2002 S. 185; bestätigt im Urteil K. vom 8. Juni 2004 [C 110/03] mit zahlreichen Hinweisen). Denn erst mit der Löschung des Eintrags ist das Ausscheiden der arbeitgeberähnlichen Person aus der Firma für aussenstehende Dritte erkennbar. Als weiteres Kriterium für den Austritt aus der Firma wird der Konkurs genannt. Indessen ist zu beachten, dass die Gesellschaftsorgane während einer allfälligen Liquidation ihre gesetzlichen und statutarischen Befugnisse beibehalten, soweit sie zur Durchführung der Liquidation erforderlich sind und dem Liquidationszweck nicht entgegenstehen (von Steiger, Zürcher Kommentar, 4. Aufl., N 8 ff. zu Art. 823 OR) und die daraus abgeleiteten Handlungen ihrer Natur nach nicht von den Liquidatoren vorgenommen werden können. Dazu kann auch die Weiterführung des Geschäfts bis zu dessen Verkauf oder Auflösung gehören (AHI 1994 S. 37 Erw. 6c mit Hinweisen auf Rechtsprechung und Lehre). Daher haben auch arbeitgeberähnliche Personen, die als Liquidatoren eingesetzt werden, während der Liquidation in der Regel keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (ARV 2002 S. 183 [Urteil S. vom 19. März 2002, C 373/00]).

 

4.3 Vorliegend hat jedoch keine normale Liquidation im Sinne von Art. 739 ff. OR stattgefunden. Wie sich aus dem Handelsregisterauszug der erwähnten GmbH ergibt, wurde am 30. Oktober 2003 der Konkurs über die Gesellschaft eröffnet. Das Konkursverfahren wurde jedoch am 6. Januar 2004 mangels Aktiven eingestellt. Bei einer solchen Einstellung des Konkurses gibt es in der Regel nichts mehr zu liquidieren. Ausserdem wird in diesen Fällen die Firma nach Art. 66 Abs. 2 HRegV von Amtes wegen nach drei Monaten im Handelsregister gelöscht. Dies geschah vorliegend am 16. April 2004. Der Beschwerdegegner hat sich am 18. Dezember 2003 zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet. Bis 16. April 2004 blieb er wohl in arbeitgeberähnlicher Stellung im Handelsregister eingetragen. Angesichts der von Amtes wegen anstehenden Löschung der Gesellschaft im Handelsregister konnte in dieser Zeitspanne jedoch nichts Relevantes mehr geschehen. Insbesondere war es kaum noch denkbar, dass der Versicherte sich wieder in seiner GmbH hätte einstellen und ein Einkommen erzielen können. Damit bestand kein Missbrauchsrisiko mehr, weshalb dem Versicherten die bis 16. April 2004 andauernde arbeitgeberähnliche Stellung nicht als Grund zur Verneinung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung entgegengehalten werden kann. Die erwähnte Rechtsprechung (ARV 2003 S. 183) ist auf arbeitgeberähnliche Personen von Firmen, über die der Konkurs mangels Aktiven wieder eingestellt wird, nicht analog anwendbar." (cfr. STFA C 267/04 del 3 aprile 2006 consid. 4)

 

                                         In una sentenza C 324/05 del 2 giugno 2006 l’Alta Corte ha altresì confermato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea Città con cui era stata annullata la decisione della Cassa di negare a un assicurato il diritto alle prestazioni, in quanto, visto che al momento dell’iscrizione in disoccupazione - coincidente con l’apertura del fallimento della società - egli ne era ancora il presidente del CdA con firma collettiva a due, la sua posizione era stata ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro.

                                         Il TFA ha, in particolare, sottolineato che con l’apertura del fallimento il potere degli organi della società viene limitato.

                                         Di conseguenza il caso dell’assicurato, che non era liquidatore della società, non presentava più alcun rischio di abuso. L’assicurato, inoltre, appena saputo, mediante la decisione formale della Cassa, del rifiuto delle indennità, aveva richiesto la cancellazione della propria iscrizione a RC.

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel marzo 2005, è stato iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.-- ( su un capitale sociale di fr. 20'000.--) della __________ Sagl.

 

                                         Il 13 aprile 2011, con pubblicazione nel FUSC del 18 aprile 2011, la carica di socio e gerente dell’assicurato è stata radiata dal RC e il medesimo è stato iscritto quale socio senza diritto di firma (cfr. estratto RC).

                                         La restante quota di fr. 1'000.-- è detenuta da __________, socio senza diritto di firma (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

 

                                         Scopo sociale della __________ Sagl, iscritta a RC il 24 marzo 2005 e con recapito all’indirizzo __________, è:

 

"  L’acquisto, la vendita, la gestione di esercizi pubblici, la partecipazione ad altre società.”

 

                                         Il ricorrente è stato, altresì, alle dipendenze della __________ Sagl, in qualità di responsabile del __________, gestito dalla Sagl, dal 1° ottobre 2007 al 30 aprile 2011 (cfr. doc. 1; 3; 4).

 

                                         In effetti il contratto di lavoro di RI 1 con la __________ Sagl è stato disdetto con effetto dal 30 aprile 2011 da quest’ultima mediante uno scritto del 29 marzo 2011, peraltro firmato dall’assicurato stesso, a causa della chiusura dell’esercizio pubblico con effetto immediato alla fine di agosto 2010 su ordine delle autorità competenti e definitiva il 30 novembre 2010, allorché i locali sono stati sgomberati e consegnati ai proprietari in vista della demolizione dello stabile (cfr. doc. 4).

 

                                         L’insorgente si è annunciato al collocamento il 28 marzo 2011 con inizio della disoccupazione il 1° maggio 2011, ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. 2).

 

                                         La Cassa, con decisione del 31 maggio 2011, ha negato all’assicurato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 2 maggio 2011 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________ Sagl (cfr. doc. 9).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 8 agosto 2011 (cfr. doc. A).

 

                                         La __________ Sagl, il 7 ottobre 2011, è stata sciolta e posta in liquidazione.

                                         La società è stata dichiarata in fallimento con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 9 novembre 2011.

                                         In seguito la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo (cfr. estratto RC).

 

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, evidenzia che l’assicurato, nonostante dall’aprile 2011 non sia più stato socio e gerente della __________ Sagl, è comunque rimasto socio della ditta con una partecipazione finanziaria di fr. 19'000.-- su un capitale di fr. 20'000.-- (cfr. estratto RC).

 

                                         Egli ha, conseguentemente, conservato a pieno titolo i suoi poteri di gestione connessi alla carica di socio, ritenuto che non risulta che, allorché è diventato semplice socio, i suoi poteri gestionali siano stati modificati.

 

                                         In effetti la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 205/04 del 29 dicembre 2005, riguardo a un assicurato la cui iscrizione a RC quale socio e gerente con diritto di firma individuale di una Sagl è stata radiata a seguito delle sue dimissioni, ma è rimasto socio con una quota di fr. 19'000.--, ha precisato quanto segue:

 

"  (…)

Privé de ses pouvoirs de représentation de la société X.________ sàrl à compter du 17 mars 2003, le recourant a néanmoins conservé de plein droit ses pouvoirs de gestion liés à sa qualité d'associé. En effet, conformément à l'art. 811 al. 1 CO, s'il n'en est pas disposé autrement, les associés dans la société à responsabilité limitée ont non seulement le droit mais également l'obligation de participer à la gestion de la société. En édictant cette disposition, le législateur est parti du principe que les personnes qui détiennent la société doivent également en assumer la direction (Watter, commentaire bâlois, 2e éd. 2002, rem. 2 ad art. 811 CO, p. 1348; von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, commentaire zurichois, tome 5c, Zurich 1965, rem. 1 ad art. 811 CO, p. 439). A ce titre, les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêts R. du 22 novembre 2002, C 37/02, et B. du 30 août 2001, C 71/01).

 

A compter du moment où il est devenu simple associé, le recourant disposait toujours ex lege du pouvoir de fixer les décisions que cette société était amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI, car il n'est pas établi que ses pouvoirs de gestion auraient été modifiés à cette occasion (cf. art. 811 al. 1 et 2 CO; Montavon, SARL, Collection Droit et entreprise, p. 165). Vis-à-vis des tiers et de l'assurance-chômage, le recourant apparaissait ainsi toujours comme un dirigeant de la sàrl, habilité à la gérer (Watter, op. cit., rem. 8 ss ad art. 811 CO, p. 1349-1350), d'autant plus qu'il en était membre fondateur (cf. art. 811 al. 3 CO; Montavon, op. cit., ch. 2 p. 166). Cette circonstance aurait dès lors déjà permis, à elle seule, d'exclure le droit du recourant aux indemnités de chômage, à moins qu'il n'ait définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci et rompu tout lien avec la sàrl, ce qui n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 123 V 238-239 consid. 7b/bb).” (La sottolineatura è del redattore)

                                         Analogamente all’art. 811 cpv. 1 vCO, in vigore fino al 31 dicembre 2007 e citato nella STFA C 205/04, anche il nuovo art. 809 cpv. 1 CO, valido dal 1° gennaio 2008, secondo cui i soci esercitano in comune la gestione della società, contempla il principio secondo cui tutti i soci sono legittimati e obbligati alla gestione della società (cfr. R. Watter/K. Roth Pellanda, Basler Kommentar, 3° ed. 2008, ad art. 809 CO pag. 1761).

 

                                         Pertanto l’insorgente, anche dopo essere diventato semplice socio, ha in ogni caso mantenuto ex lege il potere di determinare o perlomeno influenzare risolutivamente le decisioni della società quale datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lit. c LADI (cfr. consid. 2.4.)

 

                                         Nei confronti dei terzi e dell’assicurazione contro la disoccupazione il ricorrente appariva sempre quale dirigente della Sagl, abilitato a gestirla, ritenuto oltretutto che ne era un membro fondatore (cfr. STFA C 205/04 del 29 dicembre 2005; consid. 2.7.).

 

                               2.9.   In secondo luogo, il TCA rileva che è vero che secondo la giurisprudenza, differentemente dal lavoratore con posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro che, benché formalmente licenziato da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera decisiva (cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43), nel caso di un salariato che, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 87/02 del 7 giugno 2004; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2., citata sopra).

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che la giurisprudenza esclude di considerare che un socio abbia lasciato definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura fino al momento in cui la stessa non entri in liquidazione (cfr. STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STF 8C_415/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 3.2.; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002; STFA C 355/00 del 28 marzo 2001, pubblicata in DLA 2001 pag. 164).

 

                                         In casu da uno scritto del 12 agosto 2010 della Sezione della popolazione Ufficio permessi, che ha fatto seguito a un controllo da parte di un ispettore dell’Ufficio in collaborazione con la Polizia comunale e funzionari dell’Ufficio tecnico comunale, risulta, da un lato, che il Ristorante gestito dalla __________ Sagl era inagibile dal profilo igienico-strutturale, dall’altro, che a quel momento era già chiuso e che una riapertura avrebbe potuto avvenire unicamente con autorizzazione scritta dell’ufficio permessi, dopo un sopralluogo di collaudo e con la presentazione di un attestato di conformità dell’impianto elettrico (cfr. doc. E).

 

                                         Inoltre da un accordo transattivo sottoscritto il 15 ottobre 2010 dalla __________ Sagl e dalla SA proprietaria dei locali attinenti al __________ emerge che lo stabile dove si trovava il menzionato esercizio pubblico era effettivamente in via di demolizione, che il contratto di locazione concluso tra le parti nel novembre 2005 avente per oggetto il ristorante era stato disdetto dalla locatrice mediante lettera del 16 aprile 2010 con effetto al 30 novembre 2011, che il medesimo con la convenzione dell’ottobre 2010 veniva però rescisso in via consensuale con effetto dalla data della relativa firma e che i locali avrebbero dovuto essere liberati e riconsegnati entro il 30 novembre 2010 (cfr. doc. F).

 

                                         Tuttavia fino al mese di ottobre 2011 la __________ Sagl non risultava sciolta.

                                         E’ stato, infatti, solo in data 7 ottobre 2011 che la Sagl è stata sciolta e posta in liquidazione (cfr. consid. 2.7.; estratto RC).

 

                                         In proposito giova ricordare che il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 129 V 1; DTF 121 V 366; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

                                         Di conseguenza rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino all’8 agosto 2011.

 

                                         La nostra Massima Istanza, con sentenza C 37/02 del 22 novembre 2002 ha, altresì, stabilito che:

 

"  (…) la recourante estime que la cessation d'activité d'une entreprise est comparable à la fermeture de celle-ci. Pareille éventualité serait réalisée en l'espèce, allègue-t-elle, car la société «X.________ Sàrl» n'a plus de locaux ni de personnel. La recourante estime en conséquence qu'elle n'a concrètement plus de pouvoir de décision dans cette société ni aucune possibilité de la développer.

 

Quant au maintien de l'inscription de cette sàrl au registre du commerce, la recourante le justifie derechef par les coûts liés à la procédure de radiation (800 fr.), qu'elle prétend ne pas pouvoir assumer.

6.

Il convient de rappeler que la fin d'une sàrl nécessite en priorité de procéder à sa dissolution, conformément aux art. 820 ss CO. Une fois dissoute, la société subsiste jusqu'à sa radiation du registre du commerce avec un but restreint qui est précisément sa liquidation et sa radiation (Stäubli, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, pp. 1402 ss, ad art. 820 ss CO; Montavon, op. cit., p. 177 et p. 181). Par ailleurs, tout associé peut demander au juge, pour de justes motifs, l'autorisation de sortir de la société ou la dissolution de celle-ci (art. 822 al. 2 CO).

 

La recourante n'a cependant ni prouvé ni même rendu vraisemblable que les démarches des associés visant à dissoudre la sàrl, selon les modalités prévues à l'art. 820 ch. 2 CO, se seraient, à ce stade déjà, heurtées à un obstacle insurmontable d'ordre financier. En outre, elle n'a pas non plus établi qu'elle aurait vainement tenté de sortir de la société, au besoin en saisissant le juge (cf. art. 822 al. 2 CO).

 

A défaut de dissolution, le but social initial de la sàrl perdure, en l'occurrence l'exploitation d'un snack-traiteur et toutes activités s'y rapportant directement ou indirectement (cf. art. 3 des statuts de la sàrl) et non pas, comme la recourante semble le penser, l'exploitation du snack-traiteur jadis sis à la rue C.________. Par ailleurs, en omettant de mettre la société en liquidation, la recourante a manifesté par actes concluants sa volonté de maintenir l'entreprise en vie et de se réserver la possibilité d'en poursuivre ou d'en reprendre dès que possible l'exploitation, dans le cadre du large but social fixé dans les statuts (DTA 2001 n° 25 p. 220 consid. 3).

 

Il n'est dès lors pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elle avait définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ni qu'elle avait rompu tout lien avec la société (cf. ATF 123 V 238-239 consid. 7b/bb). Dans ces conditions, la recourante ne pouvait prétendre des indemnités de chômage à partir du 1er septembre 2000.”

 

                                         In una sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007 l’Alta Corte ha, poi, deciso quanto segue:

 

"  (…)

3.1 Le recourant fait valoir en substance que la société avait cessé toute activité au moment de l'aliénation du fonds de commerce relatif au restaurant qu'elle exploitait, à la fin du mois d'avril 2003. Ce fait aurait été constaté par la caisse dans sa décision du 13 novembre 2003 et lierait donc tant le Service de l'emploi que la juridiction cantonale. M.________ soutient par ailleurs que ni lui, ni son épouse ne disposaient des ressources physiques (vu leur âge) et financières nécessaires pour maintenir au-delà du printemps 2003 les activités de la société, devenue une «simple coquille vide» depuis la vente du fonds de commerce. Aussi, faut-il considérer, selon le recourant, que la fermeture de la société au sens où l'entend la jurisprudence topique remonte au mois d'avril 2003, si bien qu'il ne se trouvait plus dans une position assimilable à celle d'un employeur à partir du 27 mai suivant, date à partir de laquelle il a requis les prestations litigieuses.

3.2 Contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne peut déduire de l'aliénation du fonds de commerce lié à l'exploitation du «P.________», qui a eu lieu selon ses dires le 30 avril 2003, que la société M.________ Sàrl avait cessé définitivement toute activité à partir de cette date. Outre le fait que la constatation de l'absence d'activité de la société - eût-elle été effectivement faite par la caisse - ne liait pas le Tribunal administratif, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. art. 61 let. d LPGA, voir aussi l'art. 53 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud [LJPA; RS VD 173.36]), cette circonstance ne suffisait pas à exclure que la société pût poursuivre la réalisation de son but social avec un autre établissement. A défaut de dissolution, le but initial de la Sàrl perdurait, en l'occurrence l'exploitation de cafés-restaurants et d'établissements publics de tout genre, et non pas, comme le recourant semble le penser, l'exploitation du «P.________». On précisera à cet égard que ce n'est pas l'abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA 2003 n° 22 p. 242 consid. 4 [C 92/02]). Par ailleurs, comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, si le recourant considérait réellement que l'exploitation de la société avait définitivement cessé au printemps 2003, on ne voit pas pourquoi il a retardé la dissolution de celle-ci en transférant à son épouse la totalité du capital social au mois de septembre suivant, ni pourquoi la décision de dissoudre la société a été prise seulement deux ans plus tard.

(…)” (Le sottolineature sono del redattore)

 

                                         Ne discende che in concreto, visto che nel periodo determinante 2 maggio – 8 agosto 2011 non si era proceduto allo scioglimento della __________ Sagl conformemente agli art. 821 CO segg. in vigore dal 1° gennaio 2008 - lo scioglimento della società è in effetti avvenuto soltanto il 7 ottobre 2011 (cfr. consid. 2.7.; estratto RC) - e che l’assicurato nemmeno ha fatto valere di avere tentato invano di uscire dalla società, eventualmente adendo il giudice ex art. 822 CO valido dal gennaio 2008, il fatto che l’attività del __________ fosse cessata già nell’agosto 2010 e i relativi locali, che non erano più agibili dal profilo igienico-sanitario (cfr. doc. E), fossero stati riconsegnati alla locatrice al più tardi alla fine di novembre 2010 (cfr. doc. F) non permette di concludere che la società non potesse più perseguire la realizzazione del proprio scopo sociale.

 

                                         In effetti il perseguimento del proprio scopo sociale, ossia dell’acquisto, della vendita, della gestione di esercizi pubblici, della partecipazione ad altre società (cfr. consid. 2.7.; estratto RC), poteva ancora essere realizzato mediante la gestione di un altro esercizio pubblico (cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 2007 menzionate sopra).

 

                                         D’altronde la questione relativa a un’eventuale mancanza di mezzi finanziari risulta al riguardo ininfluente e non deve, perciò essere maggiormente indagata.

                                         A tale proposito il Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007, ha precisato che:

 

"  (…)

Quant aux autres circonstances invoquées par le recourant, elles ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens financiers de la société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des activités n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation, puisque la recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des mesures d'instruction sur la situation financière de la société, comme le requérait M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas nécessaires, sans qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une violation du droit d'être entendu du prénommé (ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]).”

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che nel lasso di tempo a decorrere dal 2 maggio 2011 l’assicurato, potendo svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla __________ Sagl anche quale semplice socio (cfr. consid. 2.8.) e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, essendo quest’ultima stata sciolta e posta in liquidazione soltanto nell’ottobre 2011 (cfr. consid. 2.9.), rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della Sagl.

 

                                         Per quanto attiene alle sentenze a cui l’insorgente ha fatto riferimento a sostegno della propria pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I pag. 4), il TCA rileva che le stesse non corrispondono alla fattispecie in esame.

                                         Più precisamente è vero che con la sentenza C 219/02 del 17 marzo 2003 l’Alta Corte ha confermato il diritto a indennità di disoccupazione di un carpentiere che, dopo essere stato licenziato, è rimasto ancora per un certo tempo iscritto quale membro del consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva precedentemente occupato.

                                         E’ altrettanto vero, però, che in quella fattispecie non erano stati ceduti unicamente i locali, bensì era stato venduto anche tutto il materiale necessario per l’attività di una falegnameria, a differenza del caso concreto in cui mai è stato allegato di aver ceduto l’intero inventario.

                                        

                                         Relativamente alla STCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007 è, poi, utile evidenziare in particolare che l’assicurato, socio e gerente di una Sagl e occupato dalla stessa quale gerente di un ristorante gestito dalla Sagl fino alla fine di settembre 2005, dal 9 dicembre 2005 non rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in quanto non solo era stata ceduta a terzi la gestione dell’esercizio pubblico, ma l’assicurato, già nel mese di febbraio 2006, ha iniziato un’attività dipendente in tutt’altro settore professionale, ossia presso una ditta che si occupava di marketing e vendita di servizi di telecomunicazioni e di buoni pubblicitari.

                                         In casu __________ mai ha asserito di aver cominciato a svolgere un’altra occupazione.

 

                                         Per quanto concerne la sentenza 38.2006.22 del 24 luglio 2006 con cui questa Corte ha stabilito che un assicurato, socio e gerente con firma collettiva a due di una Sagl e occupato presso la medesima quale gerente di una stazione di benzina fino all’aprile 2005, dal 5 settembre 2005 non rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, va osservato che la Sagl era stata costituita esclusivamente per gestire una determinata - ed esplicitamente menzionata nell’iscrizione a RC - stazione di benzina.

                                         Nella STCA 38.2006.22 è, pertanto, stato indicato che con la cessione a terzi della stazione di benzina in questione lo scopo sociale della Sagl si era esaurito e non poteva più essere perseguito.

                                         Ciò si distingue dalla presente evenienza in cui, come visto, lo scopo sociale non si limitava alla gestione del __________, ma era riferito alla gestione di esercizi pubblici più in generale che poteva quindi essere perseguito anche dopo la cessazione dell’attività del __________ (cfr. consid. 2.7.; 2.8.).

                                         Inoltre nel caso di cui alla STCA 38.2006.22, a differenza della concreta fattispecie, da un lato, l’assicurato non era l’unico gerente, bensì era affiancato da un altro gerente con firma collettiva a due, il quale rappresentava un grande gruppo svizzero. Dall’altro, in caso di parità dei voti il voto del rappresentante del grande gruppo elvetico decideva. Di conseguenza ogni decisione dell’assicurato era, in ogni caso, vincolata al consenso di tale gruppo.

 

                                         Infine è vero che con la sentenza 38.2004.75 del 24 ottobre 2005 il TCA ha deciso che un assicurato, socio gerente con una quota di fr. 10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e diritto di firma individuale di una Sagl per la quale aveva pure lavorato quale dipendente, non rivestiva una posizione analoga a un datore di lavoro, ritenuto che il medesimo, dopo che la ditta aveva ricevuto la disdetta dei locali commerciali presso il quale egli aveva lavorato e visto che la società era stata mantenuta solo per portare a termine le vertenze ancora in sospeso con la locatrice e con una ex dipendente, non avrebbe più potuto essere riassunto quale responsabile dell’esercizio pubblico.

                                         E’, tuttavia, altrettanto vero che il Tribunale federale, con giudizio C 315/05 del 27 aprile 2007, ha accolto il ricorso della Cassa contro la sentenza 38.2004.75, stabilendo, tra l’altro, che:

 

"  (…)

6.2 In concreto, la qualità di datore di lavoro di E.________ ai fini delle assicurazioni sociali emerge in termini di tutta evidenza da una serie di circostanze che l'istruttoria ha dimostrato.

 

In primo luogo occorre rilevare che l'opponente è stato socio gerente della M.________ Sagl con una quota sociale di fr. 10'000.-, assieme alla moglie I.________ e a B.________, pure socie gerenti, entrambe con una quota sociale di fr. 5'000.-. Inoltre, l'assicurato ha continuato a disporre del diritto di firma individuale anche dopo aver sospeso l'attività quale responsabile del Bar F.________. All'inizio del 2004 si è poi attivato nella sua qualità di socio gerente - benché la Sagl avesse disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 luglio 2003 - presso il contabile S.________ affinché venissero registrati i dati contabili della società riferiti al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 (cfr. consid. 5.2 in fine). Il 7 aprile 2004, infine, E.________ ha formulato, sempre nella sua qualità di socio gerente, istanza di autofallimento della M.________ Sagl al competente Pretore del distretto di X.________.

 

6.3 Il "modus operandi" dell'opponente denota come egli non si ritenesse unicamente quale dipendente, ma agisse come persona coinvolta attivamente nella società dal profilo gestionale e finanziario. Non può essere infatti disatteso come l'interessato disponesse di una quota sociale di fr. 10'000.-. Anzi, con la quota sociale della moglie di fr. 5'000.- i coniugi E.________ disponevano giuridicamente della maggioranza nell'ambito societario. A nulla sussidia in questo contesto l'asserzione dell'altra socia gerente, B.________, con la quota residua di fr. 5'000.-, secondo cui il capitale sarebbe stato esclusivamente suo. Siffatta allegazione non ha trovato alcun conforto nelle tavole processuali.

 

Decisivo in questo contesto è il rapporto esterno che si evince dal registro di commercio, ritenuto che accordi di natura interna tra le parti sono ininfluenti nell'ambito delle pretese di prestazioni delle assicurazioni sociali. La fattispecie è emblematica dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in questo campo e che intende non solo sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche prevenire il rischio di un simile abuso che è immanente quando si sia in presenza di richiedente attivo professionalmente in una posizione simile a quella di un datore di lavoro. È infatti di tutta evidenza come, in virtù di siffatta posizione di forza, l'interessato sia in grado di influenzare la perdita di lavoro che può subire, rendendo in tal modo difficilmente controllabile la sua disoccupazione.

 

6.4 Il fatto poi che E.________ non abbia chiesto di essere radiato dal registro di commercio quale socio gerente al momento del suo licenziamento con effetto dal 30 luglio 2003 resta senza una giustificazione plausibile nell'ipotesi che l'opponente fosse un semplice dipendente. Vi era per contro un suo interesse quale dominus - unitamente alla moglie - della Sagl a rimanere operativo a favore della società per gli aspetti patrimoniali connessi al contenzioso aperto nei confronti di una ex-dipendente e della Z.________ AG. L'omessa richiesta di radiazione denota come egli abbia voluto mantenere i legami con la Sagl quale dirigente: in tale funzione risulta quindi impossibile controllare in termini affidabili di credibilità la sua perdita di lavoro.”

 

                                         Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

 

                                         Per inciso è utile segnalare che il sovraindebitamento di un’azienda non annulla, né riduce il rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STFA C 210/03 del 16 giugno 2004).

 

                                         Va, poi, evidenziato che il fatto che l’assicurato dal 31 luglio 2010 non abbia più ricevuto il salario (cfr. doc. V; G) non è tale da inficiare l’esito della presente vertenza.

                                         Ciò, infatti, non esclude il suo potere di determinare o perlomeno influenzare le decisioni della Sagl (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         In simili condizioni, il ricorrente non ha diritto all’indennità di disoccupazione dal 2 maggio 2011.

 

                                         La decisione su opposizione dell’8 agosto 2011 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti