Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.78

 

rs

Lugano

19 gennaio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, ______________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 12 settembre 2011 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per undici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. 10).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 (cfr. doc. 11; 12), l’amministrazione, l’11 ottobre 2011, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittale a dieci giorni.

 

                                         A sostegno del proprio provvedimento l’URC ha, segnatamente, indicato che:

 

"  (…)

-          Le ricerche di lavoro presentate in allegato alla “Risposta alla richiesta di giustificazione” del 05.09.2011, non sono state prese in considerazione in quanto risultano essere tutte ricerche spontanee (timbri) datate 26.07 – 02.08 – 05.08.2011 e apposte su un nostro formulario ufficiale stampato e consegnato alla PCI, al nostro sportello, il 08.08. 2011 alle ore 11.03 (sul formulario ci sono pure tre ricerche datate 10.08 – 16.08 e 18.08.2011 considerate ricerche durante il periodo di disoccupazione) e 07.06 – 20.06 – 05.07 – 14.07 – 20.07.2011 su un altro formulario ufficiale stampato e consegnato alla PCI dalla sua consulente il 11.08. 2011 alle ore 15.37. In pratica non è possibile che la signora RI 1 si sia recata personalmente presso i datori di lavoro nelle date indicate sui formulari visto che in realtà essi sono stati stampati alcuni giorni dopo. Per contro, tutta la documentazione della corrispondenza e-mail, consegnata pure in allegato alla “Risposta alla richiesta di giustificazione” sopracitata, è datata tra il 15 e il 26.08.2011 e pertanto è considerata come prova di ricerche svolte durante la disoccupazione iniziata il 08.08.2011 e non precedentemente.

-          Il 08.09.2011 la signora RI 1 ha consegnato al nostro ufficio una dichiarazione del __________, signor __________, che certifica che durante il mese di maggio 2011 la società sportiva si era impegnata con lei nell’aiutarla a trovare un impiego a tempo pieno. Questa dichiarazione, malgrado sia giunta tardiva (il termine fissato per la Risposta alla richiesta di giustificazione del 25.08.2011 era il 05.09.2011) è stata considerata, in sede di riesame, come una ricerca di lavoro effettuata durante il periodo dal 08.05 al 30.05.2011.” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 l’assicurata, tramite il proprio rappresentante, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere che l’amministrazione non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo scritto di opposizione del 22 settembre 2011 (doc. 12).

                                         Nello stesso, con cui si chiedeva in particolare l’annullamento della sanzione, era stato indicato che, contrariamente a quanto asserito dall’URC, la ricorrente, che aveva postulato le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2011 alla conclusione della sua formazione, aveva compiuto delle ricerche di impiego personalmente, già trasmesse all’amministrazione.

                                         Nell’impugnativa l’insorgente ha, poi, ribadito che non è stato tenuto conto del fatto che dopo poco più di un mese di disoccupazione ha trovato, in modo del tutto indipendente, un’occupazione a tempo pieno e per di più fuori Cantone (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Il 9 novembre 2011 l’RA 1, per conto della ricorrente, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. VI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti e mancate ricerche di lavoro nei mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.3.   Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato il periodo 8 maggio – 7 agosto 2011 antecedente l’annuncio al collocamento.

                                         A quel momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque, applicabili in concreto.

 

                               2.4.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

                                         A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:

 

"  L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

                                         L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

 

                                         Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 - nata nel 1992 - ha svolto il tirocinio di impiegata di commercio con maturità integrata presso l’Ente __________ dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 4).

                                         Il 1° luglio 2011 la stessa ha conseguito l’attestato di maturità professionale e il 31 luglio 2011 l’attestato di capacità (cfr. doc. 5; 6).

 

                                         L’assicurata gioca, inoltre, a calcio. Dopo essere stata attiva nel __________, nell’agosto 2011 ha esordito nella Lega nazionale A femminile con il __________ (cfr. www.calcio-regionale.ch).

 

                                         L’8 agosto 2011 l’insorgente si è iscritta in disoccupazione, dichiarandosi disponibile per un impiego al 100% (cfr. doc. 1.

 

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento la ricorrente, relativamente al periodo dall’8 maggio al 7 agosto 2011, ha indicato di avere svolto due ricerche di lavoro nel mese di luglio 2011 (cfr. doc. 7).

                                         La consulente del personale, il 25 agosto 2011, le ha pertanto inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 5 settembre 2011, il fatto di avere intrapreso unicamente due ricerche di impiego nel lasso di tempo 8 maggio-7 agosto 2011, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 8).

 

                                         L’assicurata, il 5 settembre 2011, ha comunicato quanto segue:

 

"  In allegato trasmetto tutto quanto da me fatto in questi ultimi 4 mesi per evitare o abbreviare la disoccupazione. Sono certa di aver effettuato tutto quanto nelle mie reali possibilità.” (Doc. 9)

 

                                         Contestualmente la medesima ha trasmesso all’URC due formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” con indicate 11 ricerche di impiego che l’assicurata avrebbe compiuto spontaneamente dal 7 giugno al 18 agosto 2011 presso potenziali datori di lavoro, oltre alla copia di corrispondenza effettuata tramite posta elettronica - datata posteriormente alla metà di agosto 2011 - da cui emergono i tentativi di un conoscente di aiutarla a reperire un’occupazione a __________ (cfr. doc. 9).

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, ritenendo che le ricerche spontanee prodotte dall’assicurata il 5 settembre 2011 non potevano essere prese in considerazione essendo datate precedentemente all’emissione del formulario ufficiale, con decisione formale del 12 settembre 2011 l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni (cfr. doc. 10; consid. 1.1.).

                                         Con decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 l’URC, dopo aver considerato valida, benché fosse stata prodotta tardivamente l’8 settembre 2011, un’ulteriore ricerca di lavoro sulla base di quanto dichiarato da __________ del __________, e meglio che quando nel maggio 2011 hanno parlato con la ricorrente per un suo passaggio nel __________, si sono impegnati a trovarle un posto di lavoro a tempo pieno (cfr. doc. 16), ha poi ridotto la sanzione a dieci giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

 

                               2.8.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

 

                                         Ciò vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19).

Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).

 

                                         Va, inoltre, rilevato che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008.

                                         La sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011.

 

                               2.9.   In concreto l’amministrazione ha esaminato le ricerche di lavoro compiute dall’assicurata nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011, lasso di tempo corrispondente al periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione dell’8 settembre 2011 (cfr. doc. 2.7.).

 

                                         L’URC, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nello scritto del 9 novembre 2011 (cfr. doc. V), ha considerato che la stessa, dall’8 al 31 maggio 2011 ha svolto una valida ricerca di lavoro tramite __________ del __________ (cfr. consid. 2.7.; doc. 16; A).

                                         L’amministrazione ha poi ritenuto che nel mese di luglio 2011 l’insorgente ha compiuto due sforzi volti al reperimento di un’occupazione, e meglio il 7 luglio 2011 presso __________ e il 19 luglio 2011 presso __________ sempre a __________ (cfr. doc. 7; 10; A).

                                         L’URC è, invece, del parere che l’assicurata non abbia effettuato alcuna ricerca di impiego nel mese di giugno 2011 e dal 1° al 7 agosto 2011 (cfr. doc. A pag. 3).

 

                                         L’insorgente, sin dal 5 settembre 2011, quando ha risposto alla richiesta di giustificazione del 25 agosto 2011 (cfr. doc. 8), ha sempre asserito di avere intrapreso molte più ricerche di quelle tenute in considerazione dall’URC.

                                         A tale proposito l’assicurata, nella risposta alla richiesta di giustificazione, ha trasmesso due formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” con i nominativi di potenziali datori di lavoro presso i quali si sarebbe spontaneamente proposta per un’occupazione e le relative firme, nonché copia di corrispondenza avvenuta tramite posta elettronica da cui emergono i tentativi di un conoscente di reperirle un impiego a __________ (cfr. doc. 9).

 

                                         La medesima, nell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione del 12 settembre 2011 (cfr. doc. 12; 10), ha ribadito di avere effettuato le ricerche di lavoro di cui ai moduli forniti all’amministrazione il 5 settembre 2011.

 

                                         Anche nell’atto ricorsuale l’insorgente, indicando che l’URC non ha tenuto in debita considerazione quanto asserito nell’opposizione, ha implicitamente fatto valere di avere compiuto un numero di ricerche maggiore di quello ritenuto dall’amministrazione (cfr doc. I).

 

                             2.10.   Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva innanzitutto che l’amministrazione, a ragione, non ha tenuto conto dei messaggi di posta elettronica allegati, il 5 settembre 2011, alla risposta alla Richiesta di giustificazione.

                                     

                                         In effetti gli stessi riguardano gli sforzi intrapresi da __________ al fine di trovare un impiego all’insorgente risalenti a un periodo successivo all’inizio della disoccupazione, e meglio essi sono stati effettuati tra il 15 agosto e il 26 agosto 2011 (cfr. doc. 9).

                                         Pertanto tali ricerche non rientrano nel periodo in esame, ossia quello dall’8 maggio al 7 agosto 2011 precedente l’iscrizione in disoccupazione.

 

                                         Il fatto che uno di questi tentativi abbia permesso alla ricorrente di reperire un’occupazione al 90% a tempo determinato dal 20 settembre 2011 al 30 giugno 2012 presso la ____________________ di __________ (cfr. doc. 9; 14) e di, quindi, uscire dalla disoccupazione meno di un mese e mezzo dopo la sua iscrizione (cfr. doc. 3) si rivela in casu ininfluente ai fini dell’esito della presente vertenza.

 

                                         Al riguardo va osservato che ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999 pag. 184; STFA C 73/03 del 28 dicembre 2005 consid. 3) la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del rapporto di impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi al collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con la necessaria intensità.

 

                             2.11.   Questa Corte evidenzia, poi, che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

                                         In una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha osservato che:

 

"  (…)

4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1).”

 

                                         Proprio sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti, appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.

                                         Nel caso giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.

                                         L'assicurato non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle indicazioni alla Commissione.

 

                                         Giova, in ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                         Va, inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago, omettendo di fornire indicazioni verificabili.

                                         Contestualmente il TFA ha, infatti, rilevato:

 

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

 

                             2.12.   Nel caso di specie, come visto sopra, l’assicurata, fin dal momento in cui, il 5 settembre 2011, ha risposto alla Richiesta di giustificazione inviatale dalla propria collocatrice, ha indicato su due formulari “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” i nominativi di potenziali datori di lavoro presso i quali avrebbe postulato in modo spontaneo per un posto di impiego (cfr. doc. 9).

                                         Del resto l’insorgente ha fornito pure le firme dei potenziali datori di lavoro interpellati, in particolare di __________ - __________, del Garage __________ di __________, di __________ - __________ di __________, di __________ - __________, della __________ Assicurazione Agenzia generale di __________, dell’Hotel e Ristorante __________, della __________ Impresa di costruzioni Sagl di __________, della __________ e del Bar __________ (cfr. doc. 9).

                                         Soltanto la ricerca presso la Cassa Disoccupazione __________ di __________ risulta priva di firma (cfr. doc. 9).

 

                                         La ricorrente ha ribadito di aver compiuto le ricerche di lavoro di cui ai formulari allegati alla risposta alla Richiesta di giustificazione del 5 settembre 2011 anche nell’opposizione e nell’atto ricorsuale (cfr. consid. 12; I).

 

                                         L’URC, relativamente agli sforzi indicati sui due moduli trasmessi il 5 settembre 2011, ha precisato che non possono essere tenuti in considerazione, in quanto, da un lato, le relative date sono anteriori alla data di stampa dei formulari.

                                         Dall’altro, le ricerche presso __________, Bar __________ e Cassa __________ del 10, 16, rispettivamente 18 agosto 2011 risalgono al periodo di disoccupazione e non concernono, dunque il lasso di tempo prima dell’iscrizione per il collocamento (cfr. doc. A).

 

                                         A quest’ultimo proposito va, in effetti, osservato che la tre ricerche di lavoro presso __________, Bar __________ e Cassa __________ non possono in ogni caso essere considerate ai fini della presente causa, in quanto riguardano un periodo posteriore a quello in esame (8 maggio – 7 agosto 2011).

 

                                         Per quanto attiene alle date (7 e 20 giugno 2011; 5, 14, 20 e 26 luglio 2011; 2, 5 e 10 agosto 2011) degli ulteriori sforzi indicati dall’assicurata, giova rilevare che è vero che accanto agli stessi sono state menzionate delle date anteriori alla data di stampa dei due formulari, 8 e 11 agosto 2011 (cfr. doc. 9).

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che ciò non implica una loro non validità a prescindere da qualsiasi verifica.

 

                                         Non è possibile escludere che l’assicurata abbia effettuato delle ricerche di impiego spontanee precedentemente alla disoccupazione e, una volta ricevuta la Richiesta di giustificazione del 25 agosto 2011 e la relativa domanda di comprovare gli sforzi intrapresi prima dell’annuncio al collocamento, abbia utilizzato i formulari consegnatile dopo l’iscrizione in disoccupazione per attestare le proprie ricerche compiute prima dell’8 agosto 2011

 

                                         Al riguardo è utile evidenziare che l’Alta Corte con un giudizio del 14 dicembre 1999, pubblicato in DLA 2000 N. 25 pag. 118, ha stabilito che la presentazione successiva in sede ricorsuale di giustificativi troppo vaghi in relazione al compimento di ricerche di impiego non consentiva in quel caso di fornire le prove necessarie, per cui, in virtù del principio dell’officialità, occorreva procedere a un esame supplementare.

                                         La nostra Massima Istanza ha così argomentato la propria decisione:

 

"  (…)
b) Ces imprécisions et incertitudes ne permettaient toutefois pas à la commission de recours d’écarter d’emblée les preuves proposées, en se bornant à considérer, comme elle l’a fait, que “les attestations postérieures des employeurs ne sauraient constituer une preuve que l’assuré a effectivement passé chez eux au mois de décembre 1998 afin de leur demander du travail”. La commission devait établir d’office les faits (art. 103 al. 4 LACI), par exemple en entendant les employeurs qui ont délivré les attestations en question, afin de pouvoir se prononce sur la quantité et la qualité des recherches invoquées par le recourant (voir ATF 124 V 231 consid. 4° et les références). Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu’ils complètent l’instruction et - moyennant respect du droit d’être entendu de l’assuré (cf. ATF 122 V 37 consid. 2c in fine) - se prononcent à nouveau sur la suspension litigieuse du droit à l’indemnité, en application de l’art. 30 al. 1 let. C LACI.”

 

                                         L’URC, in concreto, nonostante l’assicurata non si fosse limitata a delle indicazioni generiche, bensì avesse comunque fornito i nominativi dei potenziali datori di lavoro interpellati con le relative firme non ha proceduto a esperire degli accertamenti volti a verificare se effettivamente la ricorrente avesse compiuto, nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011 ulteriori ricerche di lavoro rispetto a quelle riconosciute dalla stessa, ad esempio interpellando le persone citate dall’insorgente (cfr. DLA 2000 pag. 123 consid. 3b).

 

                                         Inoltre e soprattutto, l’URC nemmeno ha invitato l’assicurata a produrre, sulla base di quanto dalla medesima allegato il 5 settembre 2011, delle attestazioni da parte delle persone contattate dal 7 giugno al 10 agosto 2011 (cfr. doc. 9) al fine di reperire una nuova occupazione, ma si è limitato a emettere, il 12 settembre 2011, una decisione di sospensione (cfr. doc. 10).

                                        

                                         Al riguardo il TF, in una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009, già menzionata e relativa a un caso in cui a un assicurato è stato negato il diritto alle indennità per insolvenza per il mese di febbraio 2007, in quanto fino al 12 febbraio 2007 è stato presidente del CdA con diritto di firma individuale iscritto a RC della SA in cui lavorava, ha stabilito che:

 

"  (…) Der Beschwerdeführer führte in seiner Eingabe ans kantonale Gericht zu seinen Funktionen ab 1. Januar 2007 unter anderem aus, dass er zwar mit Wirkung ab 1. Januar 2007 einen neuen Arbeitsvertrag erhalten habe, in welchem er als Leiter Finanzen, Administration und Vertrieb bezeichnet werde. Allerdings habe ihm die Geschäftsführung Ende Januar 2007 keinen Zugang mehr zu Buchhaltungs- und Bankunterlagen gewährt und die Bank sei am 3. Februar 2007 angewiesen worden, ihm keine Auskunft über den Kontostand mehr zu erteilen. Seine Tätigkeit habe sich von diesem Moment an nur noch auf die Anfertigung von Planungsrechnungen erstreckt und er habe überhaupt keine Chance gehabt, die Verantwortung über den Bereich Finanzen auszuüben. Entgegen der Annahme der Kasse sei zudem mit Blick auf die Tatsache, dass andere Mitarbeiter der P.________ AG Zusagen für Gehaltserhöhungen und Prämien erhalten hätten und er sich im Gegensatz dazu im Jahr 2007 mit einem gleichbleibenden Gehalt habe begnügen müssen, durchaus von einer Lohnminderung (zufolge Rückstufung seiner Stellung im Betrieb) auszugehen. Diese Vorbringen sind rechtserheblich, weil sie Anhaltspunkte für eine ab Januar 2007, allenfalls auch erst ab Februar 2007, fehlende Möglichkeit der Einflussnahme auf die Entscheide der ehemaligen Arbeitgeberin liefern. Unter diesen Umständen wäre das kantonale Gericht kraft des Untersuchungsgrundsatzes gehalten gewesen, Abklärungen zur Stellung des Beschwerdeführers im Betrieb während der vorliegend relevanten Zeit (Januar und Februar 2007) zu treffen und zusätzliche Akten beizuziehen. Dies drängte sich umso mehr auf, als die Kasse ihre neue Begründung im Einspracheentscheid einzig auf den Arbeitsvertrag vom 14. Dezember 2006, das (Kurz-)Protokoll der Verwaltungsratssitzung der P.________ AG vom 14. Dezember 2006, das (halbseitige) Informationsblatt der Geschäftsleitung der P.________ AG an die Aktionäre vom 8. Januar 2007, das Lohnblatt Februar 2007 sowie den durch die ehemalige Arbeitgeberin ausgestellten Lohnausweis für das Jahr 2007 stützte, obwohl sie bei dieser spärlichen Aktenlage mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gehalten gewesen wäre, bereits vor Erlass des Einspracheentscheides die zusätzlich erforderlichen Auskünfte einzuholen. Es kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden, dass der Beschwerdeführer die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen habe, weil er seiner Mitwirkungspflicht im kantonalen Beschwerdeverfahren nicht nachgekommen sei. Von einer Verletzung seiner Mitwirkungspflicht könnte allenfalls ausgegangen werden, wenn er der Aufforderung der Vorinstanz, weitere Unterlagen beizubringen, nicht nachgekommen wäre. Die Möglichkeit zur Untermauerung seiner Angaben in der Beschwerdeschrift durch Einreichung zusätzlicher Aktenstücke oder Nennung weiterer Beweismittel wurde ihm aber gar nicht eingeräumt. Dieses Versäumnis stellt eine Verletzung der Pflicht des kantonalen Gerichts zur Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen nach dem Untersuchungsgrundsatz und damit einen Verstoss gegen eine wesentliche Verfahrensvorschrift im Sinne von Art. 105 Abs. 2 BGG dar (E. 4.1.2 hiervor).“ (La sottolineatura è del redattore)

 

                                         Ne discende che in casu l’URC ha violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

 

                             2.13.   Alla luce di quanto appena esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’URC perché disponga, sulla base delle indicazioni fornite dall’assicurata, accertamenti più approfonditi riguardo al compimento o meno di ulteriori ricerche oltre a quelle già considerate dall’amministrazione, anche avvalendosi della collaborazione della ricorrente.

 

                                         Sulla scorta delle relative risultanze, l’URC si pronuncerà, poi, nuovamente, in primo luogo, sul principio di sospendere l’assicurata giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e, in secondo luogo, valutate le ricerche di lavoro effettivamente compiute sia dal profilo quantitativo che qualitativo, sull’entità della sanzione.

 

                                         In proposito occorre anticipare che, anche qualora dagli esiti degli accertamenti che esperirà l’amministrazione dovesse risultare che l’assicurata ha effettivamente compiuto nelle date menzionate tutte le ricerche di lavoro da lei indicate il 5 settembre 2011, la medesima non potrà essere esentata da una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

 

                                         Infatti nel periodo 8 – 31 maggio 2011 la ricorrente ha in ogni caso intrapreso un unico sforzo al fine di reperire un’occupazione tramite __________ (cfr. consid. 2.9.; doc. 9).

                                         Inoltre nel mese di giugno 2011 l’insorgente ha indicato di avere effettuato al massimo due ricerche di impiego (cfr. doc. 9).

                                         Tale numero di ricerche mensili risulta chiaramente insufficiente dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.5.).

 

                             2.14.   L'assicurata, parzialmente vincente in causa, rappresentata da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §      La decisione su opposizione impugnata è annullata.

                                         §§    Gli atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’URC verserà all’assicurata l’importo di fr. 400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti