Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 9 novembre 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 31 ottobre 2011 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1984, si è iscritto per il collocamento il 20 giugno 2011 alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno come calciatore a partire dal 1° luglio 2011.
Con decisione su opposizione del 31 ottobre 2011 (cfr. Doc. B) l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha confermato la precedente decisione del 30 settembre 2011 (cfr. Doc. 2) con la quale ha sospeso l’assicurato per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere saputo comprovare delle ricerche di lavoro per il mese di luglio 2011.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
In data 9 agosto 2011 il nostro ufficio richiede le giustificazioni (esercizio del "diritto di essere sentito" prevista dalla legislazione federale), per non aver consegnato le ricerche di lavoro nel mese di luglio 2011. Alla nostra richiesta l'assicurato comunica che:
" ha creduto che bastasse la dichiarazione scritta in data 27.07.11 rilasciata dal suo procuratore sig. Claudio Vigorelli. Non sapeva di dover cercare in altri ambiti professionali."
(…)
Ora si ritiene che anche un calciatore professionista, debba poter produrre delle prove di ricerche mensili, atte a significare gli effettivi sforzi durante ogni periodo di controllo. Ora valutato il presente caso, visto come si sono svolti gli eventi legati al non rinnovo del contratto di lavoro a seguito della retrocessione del Club e visto che lo scrivente ha considerato l'eccezionalità delle modalità di ricerche tramite i procuratori per ciò che attiene il periodo precedente l'iscrizione, dal momento del controllo vero e proprio della disoccupazione e quindi a partire dal mese di luglio, l'assicurato era stato informato che gli sforzi relativi al mese di luglio 2011 dovevano essere comprovati puntualmente da parte dei Club ai quali il signor RI 1 si sarebbe rivolto tramite il proprio procuratore e che la semplice attestazione generica non sarebbe più stata sufficiente. Si ritiene pertanto che la semplice dichiarazione trasmessa allo scrivente, non possa essere ritenuta sufficiente a dimostrazione dell'impegno che l'interessato ha prodotto quali sforzi personali per trovare un lavoro." (Doc. B)
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione, rilevando:
" (…)
Come attestato dall'URC, il signor __________ procuratore del nostro associato, in data 19.10.2011 ha confermato di essere in trattativa e negoziazione con club sportivi con almeno due proposte di lavoro a settimana. Questo procuratore ha pure confermato, già il 27.07.2011 all'ex-datore di lavoro, che si stava adoperando per reperire un posto di lavoro al signor RI 1.
A titolo abbondanziale richiamiamo e riprendiamo il contenuto di una vostra sentenza dove viene chiaramente indicato quanto segue:
- " … sono determinanti la volontà della persona in cerca di un'occupazione, le sue attitudini ed il suo diritto di svolgere un'attività che entri in considerazione per lei sul mercato del lavoro. Se l'assicurato soddisfa tali esigenze non gli potrà essere inflitta nessuna sanzione qualora le sue ricerche d'impiego non abbiano successo …"
Nel caso in esame ci pare chiara la volontà dell'assicurato che per alcuni e pochi mesi, per il tramite del suo procuratore (d'altronde è risaputo per i competenti nel ramo sportivi professionisti d'élite che le offerte d'ingaggio devono avvenire per il tramite di procuratori), ha cercato un'occupazione nella sua ultima attività lavorativa.
In seguito e lo stesso URC potrà confermarlo, il nostro associato ha ampliato le sue ricerche di lavoro ed in particolare mettendo a disposizione la sua persona quale operaio generico. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 1° 2011 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Lo scrivente Ufficio, per ciò che riguarda la valutazione degli sforzi personali di assicurati iscritti al collocamento, non fa differenze fra che ha esercitato qualunque attività professione e chi ha esercitato l'attività di calciatore.
Richiedere sforzi personali da parte di chi svolge o ha svolto l'attività di calciatore ed ottenere delle attestazioni da parte dei Club rispettivamente da parte dei procuratori, non ci pare così fuori dalla norma; visto e considerato che questi professionisti di solito hanno anche un guadagno assicurato considerevole, nel caso concreto Fr. 9'243.00. Ritenere che un assicurato con una semplice dichiarazione di un procuratore abbia fatto tutto il possibile per evitare o abbreviare la sua disoccupazione ci pare discriminante verso gli altri assicurati che devono essere in grado di dimostrare d'aver realmente compiuto le ricerche, fornendo all'amministrazione le relative comprove.
Da parte nostra non dubitiamo della volontà dell'assicurato nello specifico, ma che quanto produce, in termine di ricerche di lavoro, possa essere debitamente documentato lo riteniamo in linea con le disposizioni in vigore. In questo caso i Club interpellati fungono da normali datore di lavoro ed è per questo motivo che devono poter dar scarico delle proprie scelte per iscritto a chi decide di non ingaggiare. Per contro confermiamo integralmente i contenuti della decisione su opposizione del 31 ottobre 2011. (…)" (Doc. IV)
1.4. Il 16 dicembre 2011 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
Innanzitutto ci teniamo a rilevare che il nostro sindacato non fa differenze a livello di lavoratori professionisti (da parte nostra riteniamo che tutti i lavoratori siano professionisti nel proprio ramo d'attività lavorativa) con un reddito mensile superiore o al limite del minimo vitale. Ci pare riduttiva l'indicazione del guadagno assicurato considerevole per chiedere non ritenere valide le ricerche di lavoro fatte da un procuratore. Anzi proprio questa cerchia di professionisti deve essere trattata, logicamente come tutti i disoccupati, ma in modo differente.
Tutti sappiamo che gli sportivi professionisti ed in particolare quelli che fanno capo al mondo calcistico sono tutelati, per trovare il proprio ingaggio da personaggi che si definiscono procuratori. In questo ambito non vogliamo qui aprire un dibattito su questi personaggi se pensiamo a certi procuratori, o presunti tali, che ne combinano di tutti i colori.
Codesto Tribunale ha più volte sentenziato che un disoccupato, durante alcuni mesi, ha il diritto di essere reinserito nella professione. In merito, in una ulteriore sentenza pubblicata in DLA 1992 pagina 77, il TFA è stato chiaro nell'indicare che sono determinanti la volontà della persona in cerca di un'occupazione, le sue attitudini ed il suo diritto di svolgere un'attività che entra in considerazione per lei sul mercato del lavoro. In un'ulteriore sentenza pubblicata in DLA 1996/1997 il TFA ha avuto modo di stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di disponibilità dell'assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche d'impiego sufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza di rispetto dell'obbligo di ridurre il danno.
Nel caso in oggetto teniamo a precisare e ribadiamo quanto già indicato a suo tempo ed in particolare come l'URC debba tenere in considerazione che questa cerchia di lavoratori è in mano a procuratori che offrono il curriculum del calciatore alle varie squadre o alle varie società sportive.
Come evidenziato e come attestato all'URC il signor __________, procuratore del signor RI 1, ha indicato chiaramente che sono in corso trattative e negoziazioni affinché il suo assistito possa ottenere un nuovo contratto di lavoro per prestazioni sportive.
Visto quanto sopra riteniamo di conseguenza che, durante un brevissimo lasso di tempo, il signor RI 1, ha fatto tutto quanto si poteva da lui pretendere per trovare un posto di lavoro quale calciatore, in seguito lo stesso ha ampliato la sua disponibilità ad altre professioni.
Per quanto riguarda la mancata indicazione dei club interpellati sulla loro disponibilità ad ingaggiare o meno un calciatore solleviamo seri dubbi. In effetti i calciatori vengono proposti tra procuratori e direttori sportivi dei club. Possiamo qui immaginare per esempio come il FC __________ non risponda alle varie offerte d'ingaggio ricevute per il proprio "gioiellino" __________.
Le società sportive ricevono decine di nominativi di giocatori, allenatori e/o direttori sportivi che si propongono per essere ingaggiati. Tali società di regola ed a nostra conoscenza non rispondono a nessuno." (Doc. VI)
L'amministrazione il 28 dicembre 2011 ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
La deduzione fatta dalla controparte, che il nostro ufficio non ritiene valide le ricerche in quanto svolte da un procuratore, in presenza di un guadagno elevato non corrisponde; l'elemento significativo a sostegno della sanzione è non aver fatto un tentativo nella direzione della comprova delle ricerche. Spettava poi al nostro Ufficio, nel caso di mancate risposte da parte del Club decidere al riguardo. Dal nostro punto di vista gli argomenti sollevati dall'RA 1 non aggiungono elementi tali da indurci ad un'esposizione puntuale in quanto diversivi rispetto alla fattispecie in esame." (Doc. VIII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere comprovato ricerche di lavoro nel mese di luglio 2011.
Al riguardo va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato il periodo 8 maggio – 7 agosto 2011 antecedente l’annuncio al collocamento.
A quel momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque, applicabili in concreto.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. In una sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005 che ha confermato il giudizio cantonale 38.2003.54 del 3 giugno 2004 emesso da questa Corte, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che un assicurato che per quasi sette anni consecutivi aveva lavorato a tempo pieno quale allenatore di squadre di calcio, che disponeva del diploma UEFA che lo autorizzava ad allenare in Svizzera e all’estero in prima categoria e che aveva svolto delle ricerche di lavoro, seppur indirizzate solo verso un impiego quale allenatore, sufficienti quantitativamente e qualitativamente, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento. Al riguardo è stato considerato ragionevole concedere all’assicurato, quale caso limite, un tempo di otto mesi per cercare un’occupazione quale allenatore.
In quella sentenza l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.1 Secondo giurisprudenza, degli sforzi qualitativamente insufficienti per trovare un'occupazione, quali ad es. la limitazione della ricerca di lavoro al precedente settore professionale, non consentono ancora di concludere di per sé per una mancata disponibilità al collocamento della persona assicurata, bensì sono piuttosto l'espressione di un'insufficiente osservanza dell'obbligo legale di ridurre il danno. Per ammettere una mancata disponibilità al collocamento occorre piuttosto l'intervento di circostanze particolarmente qualificate, che possono ad es. realizzarsi qualora l'assicurato, nonostante sia stato in precedenza più volte sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione, continui a rivolgere i propri sforzi verso l'attività professionale precedentemente esercitata, la quale, tuttavia, non presenta possibilità d'impiego (DLA 1996/1997 no. 8 pag. 31 consid. 3 con riferimenti; cfr. pure SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Per converso, a un assicurato che, nell'ambito della prima richiesta di indennità di disoccupazione, intraprende insufficienti sforzi personali per trovarsi un'occupazione non può di principio essere negata la disponibilità al collocamento a meno che, malgrado le apparenze, lo stesso non abbia alcuna intenzione di riprendere un'attività lavorativa dipendente. Per il principio della proporzionalità che informa anche la procedura nell'assicurazione contro la disoccupazione, il comportamento dell'assicurato dev'essere in questo caso in prima linea sanzionato mediante una sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può essere negata in presenza di ricerche d'impiego continuamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se l'assicurato limita i propri interventi a un settore d'attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004 no. 18 pag. 187 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimenti) o è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 216 consid. 3, 112 V 327 consid. 1 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130 consid. 2.1, 1980 no. 38 pag. 90). In proposito, questa Corte ha altresì precisato che per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, suscettibili di incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata ricercata. Questo Tribunale ha così ancora recentemente avuto modo di osservare che una limitazione degli sforzi a un settore professionale determinato può, in combinazione con delle limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a negare l'idoneità al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr. pure DTF 112 V 218 consid. 2; DLA 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c). Nella sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145 il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo sul caso di una ballerina che, divenuta disoccupata, aveva invano ricercato per oltre un anno una nuova occupazione nella sua professione appresa, ha stabilito che l'assicurato che, al termine di un lasso di tempo ragionevole durante il quale non è riuscito a trovare un nuovo posto di lavoro nella professione appresa, non è disposto e non è in grado di cercare o accettare un'altra occupazione al di fuori di tale professione, non è idoneo al collocamento.
5.2 Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto sembra lasciare intendere il Servizio ricorrente, le possibilità per X.________ di reperire un'occupazione nella professione ricercata non erano, nel periodo in esame, talmente scarse o ridotte da rendere un suo collocamento molto aleatorio ai sensi della giurisprudenza (consid. 5.1). Procedendo a un esame prospettivo e tenendo conto dell'insieme delle circostanze soggettive e oggettive, segnatamente del fatto che l'interessato nel frattempo, oltre a già vantare un'esperienza in lega nazionale degna di rispetto, aveva anche appena concluso la sua lunga e dispendiosa formazione di allenatore UEFA che gli permette(va) di esercitare la professione anche all'estero e di risultare maggiormente attrattivo sul mercato interno, i primi giudici potevano effettivamente ritenere lecita e realistica la speranza dell'assicurato di trovare entro la fine di novembre-dicembre un ingaggio per la stagione in corso - o eventualmente per quella a venire - anche perché le possibilità di un avvicendamento tecnico in vista della pausa invernale e della ripresa del campionato in primavera non erano così remote da rendere praticamente illusoria la ricerca. A ciò si aggiunge che, con l'obbligo sancito dallo statuto dei clubs di lega nazionale che impone ai 28 sodalizi che prendono parte al campionato della Swiss Football League di disporre di almeno un allenatore professionista anche per il settore giovanile, anche l'offerta del mercato non poteva essere definita aleatoria. Infine, non corrisponde al vero che lo stesso X.________ avrebbe qualificato come scarse le possibilità di reperire una nuova occupazione quale allenatore nel periodo in questione. Nella misura in cui l'assicurato si è espresso in questi termini, egli si è infatti chiaramente riferito alle possibilità esistenti al di fuori di questo quadro temporale (cfr. opposizione del 12 maggio 2003 pag.3 in fine: "Le altre possibilità sono veramente scarse [...]").
5.3 Visto quanto precede, resta ora da esaminare se il lasso di tempo di otto mesi concesso dal Tribunale cantonale all'assicurato per limitare la ricerca del posto di lavoro nella professione appresa sia da considerare eccessivo, come pretende il Servizio cantonale del lavoro oppure si giustifichi, come ha ritenuto la Corte cantonale, in ragione delle particolari circostanze del caso.
5.3.1 Nell'ambito applicativo dell'art. 16 cpv. 2 LADI - il qual disposto enuncia quando un'occupazione non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione, ciò che si avvera fra l'altro se non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato (lett. b) - la questione di sapere per quanto tempo si debba tenere conto dell'attività precedente ha già fatto l'oggetto di alcune discussioni. Così, inizialmente, nel 1995, il legislatore ha inteso escludere l'applicabilità dell'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI nel caso in cui la disoccupazione fosse durata più di quattro mesi (FF 1994 I 330). Tale intenzione non si è tuttavia concretizzata e nella legge non sono stati posti dei limiti temporali. Le discussioni parlamentari hanno però indicato in questo lasso di tempo (quattro mesi) il limite orientativo, da determinarsi con precisione nel singolo caso di specie, a partire dal quale poter fare astrazione dal criterio dell'attività precedente (Boll. uff. CS 1995 623; in questo senso anche Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 118) e hanno specificato che più aumenta la durata della disoccupazione, meno si è tenuti a tenerne conto (Boll. uff. CN 1994 1574). Parte della dottrina considera questo limite temporale, che non ha trovato ricezione nel testo di legge, come troppo rigido e chiede che la questione venga risolta valutando le singole circostanze del caso (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], cifra marg. 240). Altri ancora, per contro, sembrano volere limitare questo periodo di tempo a uno o due mesi (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 20 all'art. 16).
5.3.2 Per parte sua, il Tribunale federale delle assicurazioni nella già citata sentenza pubblicata in DLA 2001 no. 13 pag. 145, pur non chinandosi in dettaglio sulla questione specifica, ha avuto modo di confermare un giudizio del tribunale cantonale zurighese e la decisione amministrativa dell'ufficio cantonale del lavoro che avevano sancito l'inidoneità al collocamento dell'assicurata in questione - che, come detto, invano aveva cercato di ricollocarsi nella sua professione appresa - e avevano fatto decorrere l'inizio di questa inidoneità, al termine di un lasso di tempo ragionevole, oltre un anno dopo il suo annuncio al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 seg. consid. 2).
5.3.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto delle particolari circostanze del caso già messe in evidenza dal Tribunale cantonale (disoccupazione senza colpa dell'assicurato intervenuta in un momento in cui il periodo delle trattative per assumere gli allenatori per la nuova stagione era di fatto già concluso; importanza degli sforzi profusi per conseguire il diploma UEFA e valore di questo diploma; caratteristiche del mercato del lavoro in questione che apre concreti spazi ad avvicendamenti sulle panchine prima della pausa invernale e in vista della ripresa primaverile ecc.), la decisione dei primi giudici di ritenere ragionevole concedere all'assicurato tempo fino al dicembre 2003 per reinserirsi nella propria professione, pur configurando un caso limite, può essere condivisa. In tali condizioni il ricorso dev'essere respinto, il giudizio impugnato essendo confermato.
5.3.4 Nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale secondo cui l'interessato avrebbe potuto e dovuto, sin dall'inizio o comunque, al più tardi, al massimo tre o quattro mesi dall'inizio del controllo della disoccupazione, entrare alle dipendenze dello Studio X. A tal proposito l'assicurato ha già convincentemente osservato come un rientro a pieno regime, in tempi brevi, nello studio X sarebbe risultato difficile se non addirittura impossibile in quanto avrebbe richiesto (come poi peraltro si è avverato) un adeguato periodo di riqualifica. Riqualifica che risultava tanto più necessaria poiché X.________ aveva appreso la professione di disegnatore di impianti sanitari in un'epoca in cui il lavoro veniva effettuato manualmente (mediante matita, riga e squadra) ed era ormai, nel frattempo, stato soppiantato dalla tecnica informatica che l'interessato ancora non padroneggiava.”(STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 5.1.-5.3.)
2.7. La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 LPGA e 61 lett. c LPGA; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
In una sentenza 8C_239/2009 del 14 agosto 2009 il Tribunale federale, al riguardo, ha osservato che:
" (…)
4.1.1 Sowohl das Verwaltungsverfahren wie auch der kantonale Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht (Art. 43 Abs. 1 und Art. 61 lit. c ATSG). Danach haben Verwaltung und Sozialversicherungsgericht den rechtserheblichen Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Diese Untersuchungspflicht dauert so lange, bis über die für die Beurteilung des streitigen Anspruchs erforderlichen Tatsachen hinreichende Klarheit besteht. Der Untersuchungsgrundsatz weist enge Bezüge zum - auf Verwaltungs- und Gerichtsstufe geltenden - Grundsatz der freien Beweiswürdigung auf. Führen die im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen den Versicherungsträger oder das Gericht bei umfassender, sorgfältiger, objektiver und inhaltsbezogener Beweiswürdigung (BGE 132 V 393 E. 4.1 S. 400) zur Überzeugung, ein bestimmter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich (BGE 126 V 353 E. 5b S. 360; 125 V 193 E. 2 S. 195, je mit Hinweisen) zu betrachten und es könnten weitere Beweismassnahmen an diesem feststehenden Ergebnis nichts mehr ändern, so liegt im Verzicht auf die Abnahme weiterer Beweise keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Bleiben jedoch erhebliche Zweifel an Vollständigkeit und/oder Richtigkeit der bisher getroffenen Tatsachenfeststellung bestehen, ist weiter zu ermitteln, soweit von zusätzlichen Abklärungsmassnahmen noch neue wesentliche Erkenntnisse zu erwarten sind (Urteil 9C_167/2009 vom 28. Mai 2009 E. 3.1).”
Proprio sulla base del principio inquisitorio il TFA in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti, appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.
Nel caso giudicato dall'Alta Corte l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.
L'assicurato non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle indicazioni alla Commissione.
Giova, in ogni caso, osservare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
Va, inoltre, evidenziato che è vero che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto.
E’ altrettanto vero, tuttavia, che in quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago, omettendo di fornire indicazioni verificabili.
Contestualmente il TFA ha, infatti, rilevato:
" (…)
4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
2.8. Nella presente fattispecie l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere comprovato delle ricerche di lavoro nel mese di luglio.
Preliminarmente il TCA rileva che non è qui in discussione il presupposto dell’idoneità al collocamento, ammesso dall’amministrazione, e neppure il diritto per l’assicurato di cercare per un certo periodo un impiego quale calciatore professionista (sul tema cfr. consid. 2.6)
Il ricorrente ha riconosciuto di non avere compiuto personalmente nessuna ricerca di lavoro nel mese di luglio e di essersi affidato ad un procuratore (cfr. doc. 2 e verbale d’audizione del 30 agosto 2011, doc. 19).
Il 27 luglio 2011, __________, della __________ ha inviato all'Associazione Calcio __________ uno scritto del seguente tenore:
" Io sottoscritto __________, nato a __________, residente in __________, __________ dichiaro di essere il procuratore sportivo di RI 1 nato a __________ il __________ di professione calciatore.
Io sottoscritto comunico formalmente che sono in corso trattative e negoziazioni affinché il mio assistito possa entro il 30/08/2011 ottenere un nuovo contratto di lavoro per prestazioni sportive."
(Doc. A2)
Il 19 ottobre 2011 __________ ha dichiarato che:
" (…)
Io sottoscritto comunico formalmente che sono in corso trattative e negoziazioni affinché il mio assistito possa ottenere un nuovo contratto di lavoro per prestazioni sportive e che riceviamo almeno due proposte di lavoro a settimana da parte dei club svizzeri."
(Doc. A1)
Il 27 luglio 2011 il procuratore del ricorrente ha dunque attestato che erano in corso “trattative e negoziazioni” al fine di ottenere un nuovo contratto di lavoro entro il 30 agosto 2011.
In simili condizioni, secondo questo Tribunale, l’amministrazione, anziché infliggere direttamente all’assicurato una penalità fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, avrebbe dovuto invitarlo a fornire indicazioni più precise riguardo alle società sportive contattate e comunicargli una penalità soltanto in caso di mancata risposta soddisfacente a tale quesito (sulla corretta procedura adottata dallo stesso URC in un altro caso, cfr. STCA 38.2011.95 del 1° febbraio 2012).
Non avendolo fatto l'URC di __________ ha violato l'art. 43 LPGA.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 il Tribunale federale ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Sull'art. 43 LPGA cfr. pure DTF 136 V 113, consid. 5.2.
Secondo il TCA si giustifica quindi l'annullamento della decisione su opposizione del 31 ottobre 2011 e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché assegni all'assicurato un termine per documentare le ricerche di lavoro da lui svolte nel corso del mese di luglio 2011. Sulla base dell'esito di questi accertamenti l'URC di __________ valuterà se l'assicurato deve o no essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante il mese di luglio 2011.
2.9. L'assicurato, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’URC di __________ per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC verserà all’assicurato l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti