Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2011.87

 

rs

Lugano

13 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha accolto parzialmente l’opposizione interposta da RI 1 contro l’ordine di restituzione del 15 giugno 2011 relativo alla somma di fr. 13'353.85, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite in troppo nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2010 a seguito del computo di un reddito più elevato, rispetto a quello considerato nei conteggi delle indennità di disoccupazione, connesso all’aumento delle curatele assunte dal medesimo (cfr. doc. 1).

 

                                         Più precisamente la Cassa, con la decisione su opposizione del 20 ottobre 2011, dopo aver ricalcolato il guadagno intermedio concernente le curatele assunte dall’assicurato nel lasso di tempo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2010, da aggiungere al guadagno intermedio di fr. 1'100.-- mensili conseguito dall’attività presso l’Associazione __________, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione a fr. 7'691.60 (cfr. doc. H3).

 

                                         A motivazione di tale provvedimento la Cassa ha segnatamente rilevato:

 

"  (…)

La cassa, in data 29 agosto 2011, ha provveduto a richiedere copia dei conteggi in merito alle indennità percepite per curatele negli anni 2008/2009/2010.

Dalla richiesta dei conteggi è emerso che alcune Commissioni tutorie facevano capo a un solo comune che provvedeva all’allestimento degli stessi.

Ad esempio la Commissione tutoria regionale __________, sede di __________ fa capo, per l’allestimento dei conteggi, ai Servizi finanziari del Comune di __________.

La città di __________ per la Commissione tutoria regionale __________ di __________ e __________ di __________.

La cassa nel calcolo delle diverse commissioni ha erroneamente calcolato in “doppio” alcuni stipendi versati, ad esempio nel calcolo del guadagno intermedio sono state prese in considerazione le richieste di indennità effettuate dall’assicurato (__________ e __________) e il conteggio salario della città di __________.

Nel nuovo calcolo dei guadagni intermedi percepiti è emerso che l’assicurato ha percepito:

CHF 464.85 di media (n.d.r.: mensile cfr. doc. H2) per l’anno 2008

CHF 684 di media (n.d.r.: mensile cfr. doc. H2) per l’anno 2009

CHF 937.60 di media (n.d.r.: mensile cfr. doc. H2) per l’anno 2010

Sulla base di questi nuovi dati è stato quindi ricalcolato il computo del guadagno intermedio periodo 1 settembre 2008 – 31 agosto 2010.

(…)” (Doc. H3)

 

                               1.2.   RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 e che venga accertata l’inesigibilità di qualunque pretesa restitutoria della Cassa nei suoi confronti per il periodo 1° settembre 2008 – 31 agosto 2010 (cfr. doc. I).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha, dapprima, ricordato, da un lato, di aver beneficiato dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 1° settembre 2008. Dall’altro, che, visto che, oltre all’impiego che aveva potuto trovare presso l’Associazione __________ come segretario al 50% con una remunerazione mensile di fr. 1'100.--, aveva avuto l’opportunità di assumere, quale attività accessoria connessa con l’Associazione citata, incarichi di curatore assegnatigli dalle Commissioni tutorie regionali del __________ e del __________, le indennità di disoccupazione gli sono state versate con la possibilità futura di rivederle in base agli introiti accessori.

                                         L’insorgente ha, poi, segnatamente addotto che le decisioni d’approvazione delle CTR, in particolare concernenti le note d’onorario dei curatori - che egli ha inoltrato come la legge impone entro il primo trimestre dell’anno successivo con i rendiconti e i rapporti morali -, necessitano per la loro emanazione diversi mesi, se non in certuni casi anni.

                                         Egli ha così precisato che solo parte delle sue note d’onorario sono state oggetto di una decisione di tassazione e un’altra parte ancora poi effettivamente già pagate, e meglio dal 2008 al 2010, facendo astrazione del fatto che nel 2008 e nel 2010 solo una parte dell’anno è da tenere in considerazione per la presente lite, mentre ha fatturato a differenti CTR complessivamente fr. 27'481.--, ha registrato incassi per soli fr. 8'562.65.

                                         L’assicurato ha puntualizzato che degli introiti di fr. 8'562.65, solo fr. 4'440.15 si riferiscono a entrate di curatele svolte nel periodo in questione settembre 2008 – agosto 2010, ritenuto che il pagamento di fr. 4'122.50 dalla città di __________ è intervenuto dopo il 15 novembre 2010.

                                         Al riguardo il ricorrente ha censurato gli importi considerati dalla Cassa, osservando che non corrispondono ai dati forniti da lui e dalla CTR.

                                         Egli ha, quindi, elencato gli importi fatturati complessivamente nell’arco di tempo settembre 2008 – agosto 2010, ovvero:

 

2008                      Totale fatturato                      fr. 4'379.00

Fatturato pro rata                 fr. 1'459.65 (4 mesi)

Incassato                               fr. 0.00

                                     

2009                      Totale fatturato                      fr. 9'023.00

Incassato                               fr. 0.00

 

 

2010                      Totale fatturato                      fr. 12'896.00

Fatturato pro rata                 fr. 8'597.35

Incassato                               fr. 8'562.65

Incassato in disocc.             fr. 4'440.15

 

                                         L’assicurato ha specificato che a queste cifre va aggiunto l’importo di fr. 400.-- mensili, pari a fr. 4'800.-- per il periodo di 48 mesi 1° settembre 2008 – 31 agosto 2010, che l’Associazione __________ gli anticipava per le curatele e che era tenuto contrattualmente a rimborsare non appena avutane la possibilità.

                                         Egli ha concluso che, pertanto, l’intero ammontare incassato dalle varie CTR nel periodo di disoccupazione di fr. 4'440.15 sarebbe integralmente da destinare al pagamento del debito nei confronti dell’Associazione, di modo che nel periodo in considerazione la sua attività in tema di curatele va considerata deficitaria (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 7'691.60, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo dal mese di settembre 2008 al mese di agosto 2010.

 

                               2.3.   Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

                                         Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione di parte delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato nel periodo settembre 2008 – agosto 2010.

                                         A quel momento la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui in casu si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.

 

                               2.4.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         Per inciso va osservato che dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

 

"  La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                     

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6 giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.5.   L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

 

                                         Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

                                         a.   non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;

                                         b.   beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

                                         c.   non sono invalidi (art. 8 LPGA).

 

                                         Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

 

                                         Secondo, poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

                                         In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

 

                                         Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 1° settembre 2008 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).

                                     

                                         L’insorgente, il 5 settembre 2008, ha concluso un contratto di lavoro con l’__________ Associazione __________ quale impiegato di commercio e consulente al 50% (cfr. doc. 28).

                                         Il salario è stato pattuito in fr. 1'100.-- al mese, oltre all’anticipo di fr. 400.-- mensili per l’attività accessoria di curatore che avrebbe svolto utilizzando la struttura e i mezzi di proprietà dell’__________ da rimborsare (cfr. doc. 28).

 

                                         Il ricorrente, infatti, nel periodo settembre 2008 – agosto 2010 ha assunto degli incarichi quale curatore (cfr. doc. I).

 

                                         L’attività presso l’__________ e le curatele gli hanno permesso di conseguire un guadagno intermedio (cfr. doc. 5), di cui la Cassa ha tenuto conto nella determinazione dell’importo delle indennità di disoccupazione spettantegli nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni settembre 2008 – agosto 2010.

 

                                         La parte resistente ha, più precisamente, considerato quale guadagno intermedio la somma di fr. 1'100.-- al mese per l’attività presso l’__________ e l’importo di fr. 365.-- lordi mensili quale retribuzione media per le curatele (cfr. doc. 1; H3).

 

                                         Visto che nel 2009 l’assicurato ha aumentato sensibilmente le curatele assunte e la Cassa erroneamente non ha adeguato l’ammontare della remunerazione per questa attività, nel giugno 2011 la stessa ha proceduto a ricalcolare il guadagno intermedio del ricorrente, e quindi l’importo delle indennità compensative a cui aveva diritto per il periodo settembre 2008 – agosto 2010.

 

                                         Il 15 giugno 2011 la Cassa ha conseguentemente emesso un ordine di restituzione della somma di fr. 13'353.85 percepita in troppo nel periodo gennaio 2009 – dicembre 2010 a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1, consid. 1.1.).

 

                                         Con decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 la Cassa ha, poi, parzialmente accolto l’opposizione interposta da RI 1 contro il provvedimento del 15 giugno 2011, riducendo a fr. 7'691.60 l’importo da rimborsare (cfr. doc. H3; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   In concreto, come visto, l’assicurato, nel periodo determinante, ha assunto vari incarichi quale curatore.

 

                                         L'autorità tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (cfr. art. 417 cpv. 2 CC; nuovo art. 404 cpv. 2 relativo alla revisione del Codice civile - protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione - che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013; RU 2011 725; www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/-

                                         gesellschaft/gesetz-gebung/vormundschaft), la cui adeguatezza può essere verificata – su domanda di ogni interessato – dall'autorità di vigilanza (cfr. art. 420 cpv. 2 CC). Questa è tenuta a correggere l'ammontare del corrispettivo fissato dall'autorità tutoria, qualora dovesse riscontrare un errore oggettivo nella sua definizione oppure fosse accertato un uso difforme dei tassi normalmente applicati per il calcolo dell'onorario e delle spese (cfr. ZR 96/1997 n. 30 pag. 85 consid. 4). L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo le spese e l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze professionali necessarie (cfr. Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Ove debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale il curatore ha diritto a una rimunerazione speciale fissata, di massima, in base alla sua tariffa professionale, fermo restando la possibilità per l'autorità di fissare la mercede con un certo margine d'apprezzamento che permette di ridurre l'onorario risultante dalla tariffa di categoria (cfr. DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag. 344 consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188 segg.).

 

                                         Secondo l'art. 49 della Legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2) i tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo, o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (cfr. art. 17 cpv. 1 del Regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, previa presentazione di una richiesta scritta corredata dai giustificativi (cfr. art. 16 cpv. 1 e 2 del Regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Se per l'adempimento di compiti particolari s'impone il ricorso a persona con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività, che può essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica (cfr. art. 18 del Regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Negli altri casi, è riconosciuta un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui a condizione che non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (cfr. art. 17 cpv. 2 e 3 del Regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, ICCA 11.2005.121 del 5 febbraio 2007 consid. 7).

 

                                         Inoltre ai sensi della DTF 98 V 230 la mercede assegnata dall'autorità tutoria giusta l'art. 416 CC al privato investito della funzione di tutore è salario determinante, in quanto tale funzione, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali, va considerata quale attività dipendente.

 

                                         Ne discende che anche la funzione di curatore, come del resto risulta dalla comunicazione del 13 agosto 2011 inviata dalla CTR di __________ all’assicurato (cfr. doc. M), ai fini delle assicurazioni sociali, va ritenuta un’attività dipendente.

 

                               2.8.   Dalle carte processuali, per quanto attiene alle mercedi connesse all’attività di curatore svolta nel 2008, risulta quanto segue:

 

-          richiesta di mercede di fr. 263.-- del 28 febbraio 2009 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; 14);

-          conteggio marzo 2010 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 1'006.-- lordi, pari a fr. 945.15 netti per la curatela __________ (cfr. doc. H2; B9);

-         versamento nel 2009 di fr. 1'266.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. H2; B8);

-         versamento di fr. 1'314.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. H2; B7; 9; 8).

 

                                         Relativamente alle retribuzioni per gli incarichi quale curatore svolti nel 2009:

 

-          richiesta di mercede di fr. 1’045.-- del 10 marzo 2010 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; 16, B5);

-          richiesta di mercede di fr. 2’060.-- del 30 marzo 2010 per la curatela della signora __________ inviata dall’assicurato alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; 15);

-          versamento di fr. 715.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________ (cfr. doc. H2; B7; B; 10; 8);

-          conteggio novembre 2010 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 4’338.-- lordi, pari a fr. 4'122.50 netti per le curatele __________i, __________, __________ (cfr. doc. H2; B10; F7)

 

                                         Per quanto concerne le mercedi afferenti all’attività quale curatore effettuata nel 2010:

 

-          richiesta di mercede di fr. 550.-- del 28 febbraio 2011 per la curatela del signora __________ inviata dall’assicurato alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C1, 21);

-          versamento nel 2010 di fr. 868.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. H2; 27; C14);

-          conteggio 29 luglio 2011 del Comune di __________ relativo all’importo da versare di fr. 894.-- lordi (fr. 447 x 2) per le curatele di __________ e __________ (cfr. doc. H2; 26; C12; C13);

-          richiesta di mercede di fr. 740.-- del 28 febbraio 2011 per la curatela del signora __________ inviata dall’assicurato alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C11, 25);

-          richiesta di mercede di fr. 740.-- del 28 febbraio 2011 per la curatela del sig. __________ inviata dall’assicurato alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C10, 24);

-          richiesta di mercede di fr. 490.-- del 28 febbraio 2011 per la curatela della signora __________ inviata dall’assicurato alla CTR di __________ (cfr. doc. H2; C9; 23);

-          fissazione di una mercede di fr. 1'460.-- per le curatele __________ e __________ da parte della CTR di __________ (cfr. doc. H2; 22);

-          conteggio febbraio 2011 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 2’210.-- lordi, pari a fr. 2'071.90 netti (cfr. doc. H2; 20; F6);

-          conteggio luglio 2011 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 2’094.-- lordi, pari a fr. 1’963.10 netti (cfr. doc. H2; 19; F5);

-         versamento di fr. 1'205.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. H2; 8; 11, C5).

 

                               2.9.   Nel caso di specie le singole retribuzioni chieste dall’assicurato, rispettivamente fissate dalle CTR o già pagate esposte al considerando precedente e considerate dalla Cassa risultano incontestate (cfr. doc. I; H3).

 

                                         L’insorgente, in effetti, non ha censurato alcuna delle mercedi in quanto tali indicate dalla parte resistente nello specchietto ricapitolativo (cfr. doc. H2), peraltro inviato al TCA dal medesimo allegato al ricorso unitamente alla decisione su opposizione del 20 ottobre 2011.

 

                                         Litigiosa è, per contro, la questione relativa alle modalità di computo delle retribuzioni connesse all’attività di curatore svolta dal settembre 2008 all’agosto 2010 ai fini del calcolo del guadagno intermedio (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         Mentre la Cassa ha tenuto conto per il calcolo del guadagno intermedio di tutte le mercedi indicate al consid. 2.8. relative all’attività di curatore svolta nel periodo settembre 2008 - agosto 2010 (richieste di mercede da parte dell’assicurato, mercedi fissate dalle CTR, conteggi di mercede per il relativo versamento, corresponsioni effettive di mercedi; cfr. doc. H3; H2; IV), il ricorrente sostiene che debbano essere considerate unicamente le mercedi effettivamente corrispostegli durante il lasso di tempo settembre 2008 – agosto 2010 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                             2.10.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, dapprima, che nel contesto delle disposizioni sul guadagno intermedio (cfr. consid. 2.5.) occorre prendere in considerazione ogni reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente (cfr. B. Rubin. "Assurance-chômage", 2a Ed. Schultess 2006 pag. 325-326).

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza, il reddito si ritiene realizzato nel momento in cui l'assicurato esercita l'attività lucrativa per la quale era stata pattuita una determinata retribuzione (cfr. DTF 122 V 367 consid. 5.b.; DLA 2003 p. 436; STF C 1/07 del 25 aprile 2007 consid. 3.3; STFA C 179/06 del 15 novembre 2006; B. Rubin, op. cit., p. 326) o, in ogni caso, quando nasce la pretesa giuridica e non soltanto allorché avviene il relativo pagamento (cfr. STFA C 244/03 del 29 marzo 2004 consid. 2.1.2; DTF 122 V 367 consid. 5.b.).

 

                                         Per quanto riguarda in particolare le curatele, va poi osservato che se è vero che la funzione di curatore, ai fini delle assicurazioni sociali, va ritenuta un’attività dipendente e dunque la relativa retribuzione è salario determinante (cfr. consid. 2.7.), è altrettanto vero che la mercede spettante ai curatori è fissata dall’autorità tutoria - a seguito di una richiesta del curatore corredata dai necessari giustificativi (cfr. art. 416 CC; art. 16 cpv. 1 e 2 del Regolamento d'applicazione della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; consid. 2.7.).

                                         La decisione dell’autorità tutoria costituisce una decisione di un’autorità amministrativa presa nell’ambito delle sue competenze. La stessa vale quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF (cfr. DTF 113 II 394; Biberbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 38 ad art. 417; P. Meier, S. Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Zurich 2011, n. 558 pag. 253).

 

                                         Ne consegue che le mercedi conseguite svolgendo la funzione di curatore vanno considerate, ai fini del computo del guadagno intermedio, non unicamente dal momento in cui vengono versate al curatore, bensì dal momento in cui le stesse sono fissate dall’autorità tutoria che nel Cantone Ticino è attualmente esercitata dalle Commissioni tutorie regionali (cfr. art. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

                                         La semplice nota della mercede da parte del curatore, invece, non rientra nel guadagno intermedio, in quanto la stessa, prima della determinazione da parte dell’autorità tutoria risulta unicamente quale proposta-richiesta.

 

                             2.11.   Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto sopra, quale guadagno intermedio, oltre al salario di fr. 1'100.-- al mese percepiti dall’insorgente per la sua attività presso l’__________, vanno, perciò, considerate le mercedi lorde (cfr. consid. 2.5.) relative agli incarichi quale curatore svolti nel periodo settembre 2008 – agosto 2010 già pagate e quelle fissate dalle competenti Commissioni tutorie regionali (CTR), ma non quelle richieste dall’assicurato e non ancora fissate dalle CTR al momento della decisione su opposizione impugnata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.) (cfr. STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

 

                                         Per quanto concerne la mercede relativa alla curatela di __________. svolta nel 2009 (cfr. consid. 2.8.), dal certificato di salario del 5 marzo 2010 allestito dal Comune di __________ risulta che quale salario è stato pagato all’assicurato l’importo di fr. 715.-- (cfr. B7: fr. 2'029 – fr. 1'314 attinente alla curatela di __________. per il 2008 (cfr. doc. H2; 9; 8; consid. 2.8.), mentre dalla richiesta del 10 giugno 2009 dell’insorgente e dall’approvazione del 31 luglio 2009 della CTR di __________ emerge che fr. 665.-- corrispondono alla mercede e fr. 50.-- a spese di trasferta (cfr. doc. 10 e B).

 

                                         A titolo di guadagno intermedio deve, dunque, essere considerata unicamente la somma della mercede effettiva di

                                         fr. 665.--, a esclusione dell’ammontare afferente alle spese.

 

                                         Più specificatamente andranno, di conseguenza, conteggiate quali guadagno intermedio le mercedi lorde connesse all’attività di curatore che emergono dai seguenti atti:

 

                                         Anno 2008

-          conteggio marzo 2010 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 1'006.-- lordi, pari a fr. 945.15 netti per la curatela __________ (cfr. doc. B9);

-         certificato di salario concernente il versamento nel 2009 di fr. 1'266.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. B8);

-         certificato di salario concernente il versamento di fr. 1'314.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. B7; 9; 8).

 

                                         Anno 2009:

-          certificato di salario concernente il versamento di fr. 665.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________. (cfr. doc. B7; B; 10);

-          conteggio novembre 2010 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 4’338.-- lordi, pari a fr. 4'122.50 netti per le curatele __________, __________, __________ (cfr. doc. B10; F7).

 

                                         Anno 2010:

-          certificato di salario concernente il versamento nel 2010 di fr. 868.-- da parte della CTR di __________ (cfr. doc. 27; C14);

-          conteggio 29 luglio 2011 del Comune di __________ relativo all’importo da versare di fr. 894.-- lordi (fr. 447 x 2) per le curatele di __________ e __________ (cfr. doc. 26; C12; C13);

-          fissazione di una mercede di fr. 1'460.-- per le curatele __________ e __________ da parte della CTR di __________o (cfr. doc. 22);

-          conteggio febbraio 2011 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 2’210.-- lordi, pari a fr. 2'071.90 netti (cfr. doc. 20; F6);

-          conteggio luglio 2011 della città di __________ relativo all’importo da versare di fr. 2’094.-- lordi, pari a fr. 1’963.10 netti (cfr. doc. 19; F5);

-         certificato di salario concernente il versamento di fr. 1'205.-- da parte della CTR di __________ relativo alla curatela di __________ (cfr. doc. 8; 11, C5).

 

                                         In relazione a quanto affermato dall’assicurato nell’impugnativa, ossia che non devono essere considerate le mercedi corrisposte posteriormente al lasso di tempo settembre 2008 – agosto 2010, ad esempio quelle pagate nel mese di novembre 2010 (cfr. doc. I pag. 4; consid. 1.2.), giova rilevare che è irrilevante il momento - anche se successivo al periodo in questione - in cui ha avuto luogo il pagamento.

                                         Decisive, infatti, come visto, sono le mercedi fissate dalle CTR fino all’emissione della decisione su opposizione del 20 ottobre 2011 relative a incarichi svolti da settembre 2008 ad agosto 2010.

 

                                         Va, altresì, evidenziato che l’anticipo di fr. 400.-- al mese per le curatele da parte dell’__________ (cfr. consid. 2.6.) non è, in ogni caso, stato considerato dalla Cassa nel calcolo del guadagno intermedio.

                                         A ragione visto che lo stesso deve essere rimborsato (cfr. consid. 2.6.).

                                         Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cf. doc. I pag. 5), dagli importi delle mercedi da considerare ai fini del calcolo del guadagno intermedio per il periodo settembre 2008 – agosto 2010 non andrà dedotto alcunché in relazione agli acconti ricevuti dall’__________.

 

                             2.12.   In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché operi un nuovo calcolo del guadagno intermedio conseguito dall’assicurato nel periodo dal settembre 2008 all’agosto 2010, e e meglio del guadagno intermedio mensile per il lasso di tempo settembre – dicembre 2008, come pure per l’anno 2009 e per l’arco di tempo gennaio – agosto 2010

 

                                         A tal fine la parte resistente terrà conto, oltre che del salario di fr. 1'100.-- mensili percepiti dall’__________, delle mercedi lorde già pagate e di quelle fissate dalle CTR competenti fino all’emanazione della decisione su opposizione elencate al consid. 2.11.

 

                                         Inoltre, per quanto attiene al 2008, si rivela corretto il modo di procedere indicato dalla Cassa nella risposta di causa, ovvero di aver diviso, per ottenere il guadagno intermedio mensile proveniente dalle curatele per i mesi settembre – dicembre 2008, il totale delle mercedi da computare (cfr. consid. 2.11.) per 8.28 mesi, corrispondenti al periodo 23 aprile – 31 dicembre 2008 in cui ha effettivamente svolto incarichi come curatore (cfr. doc. IV;) H2).

                                         Infatti i conteggi delle mercedi e le certificazioni dei versamenti afferenti al 2008 non forniscono indicazioni circa il periodo esatto tra il 23 aprile e il 31 dicembre 2008 in cui le attività sono state espletate, né il dettaglio delle incombenze svolte e il relativo dispendio di tempo (cfr. doc. B9; B8; B7; 9; 8).

                                         Essi non permettono, pertanto, di determinare unicamente la mercede per il periodo settembre – dicembre 2008 e conseguentemente di ottenere la media mensile riferita solo a tale lasso di tempo.

 

                                         La Cassa, sulla scorta dei nuovi conteggi del guadagno intermedio, si pronuncerà poi nuovamente sull’obbligo del ricorrente di restituire parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo settembre 2008 – agosto 2010.

 

                             2.13.   Parzialmente vincente in causa, l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione 20 ottobre 2011 è annullata.

                                         § L'incarto è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato ai consid. 2.11. e 2.12., l’importo delle indennità di disoccupazione relativo al periodo settembre 2008 - agosto 2010 da restituire.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà al ricorrente la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa, se dovuta).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti