Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 febbraio 2012 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 16 febbraio 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 9 gennaio 2012 (cfr. doc. 7) con la quale ha stabilito nel caso di RI 1 che il periodo di controllo marzo 2011 non può essere indennizzato, in quanto l'assicurato non ha presentato la documentazione richiesta entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione (cfr. doc. A).
1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il pagamento dell’indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2011, in via principale, poiché il relativo diritto è stato fatto valere tempestivamente, in via subordinata, in quanto ha comunque agito in buona fede, seguendo le disposizioni fornitegli dalla Cassa.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha, segnatamente, addotto di aver rispettato i termini di legge, avendo consegnato tutta la documentazione incluso il Faut di marzo 2011 all’Ufficio postale di __________ il 30 giugno 2011.
Egli ha, inoltre, indicato di avere fatto valere il suo diritto, seppur non in forma scritta, anche durante le telefonate alla Cassa del 18 aprile e del 30 maggio 2011.
Il ricorrente sostiene, poi, che i motivi che l’hanno condotto a non consegnare prima il Faut di marzo 2011, nonostante lo stesso sia stato pronto da tempo e avesse avuto molte occasioni per fornirlo alla Cassa, sono da imputare unicamente alle informazioni errate che gli sarebbero state date dalla parte resistente.
Al riguardo egli ha precisato che un’impiegata della Cassa e il signor __________, sempre della Cassa, gli avrebbero detto che avrebbe potuto consegnare la documentazione completa, incluso il Faut, entro tre mesi dal ricevimento del formulario U1 (Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione; ex E301) da parte delle autorità __________ (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 3 aprile 2012 la Cassa ha postulato di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente causa questa Corte ha interpellato la Cassa, invitandola a rispondere al seguente quesito:
" (…) rileviamo che dagli atti, in particolare dal verbale dell’audizione del 24 gennaio 2012 del signor RI 1 (doc. 4), emerge, da una parte, che quest’ultimo ha asserito di aver inviato la documentazione (tra cui il formulario “Indicazioni della persona assicurata” relativo al mese di marzo 2011) pervenutavi il 5 luglio 2011 tramite posta B.
Dall’altra, che il signor __________ della vostra Cassa ha indicato che “…In data 05 luglio 2011 abbiamo ricevuto (per corrispondenza)…” una serie di documenti fra cui il FAUT di marzo 2011 (doc. 4 pag. 1).
Al riguardo vi invitiamo a indicarci se è oppure no stata conservata la busta di invio con cui l’assicurato ha spedito i documenti giunti alla vostra Cassa il 5 luglio 2011.
Nel caso di risposta affermativa, vogliate per cortesia trasmetterci tale busta a stretto giro di posta.” (Doc. V)
La Cassa, il 6 giugno 2012, ha risposto di non aver conservato la busta di invio dei documenti in questione in quanto non raccomandata (cfr. doc. VI).
1.5. I doc. V e VI sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se la Cassa ha a ragione o meno negato all’assicurato il diritto al versamento delle indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2011.
Più specificatamente andrà verificato se rettamente o meno la Cassa ha ritenuto che il relativo diritto non è stato fatto valere entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo di marzo 2011.
2.3. L'art. 20 cpv. 1 LADI stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.
Ai sensi del cpv. 2 di tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana.
L’art. 20 cpv. 3 LADI enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.
Secondo l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:
a. il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b. il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;
c. le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;
d. il modulo “indicazioni della persona assicurata”;
e. gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità. (cpv. 1)
Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:
a. il modulo “indicazioni della persona assicurata”;
b. le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;
c. altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità;
d. .... (cpv. 2)
Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione. (cpv. 3)
Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile. (cpv. 4)
2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).
Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.
Nella decisione sopra citata, il TFA ha, in particolare, rilevato che:
" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur le prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)
In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.
Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue.
La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.
Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.
Esso sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.
L'Alta Corte si è poi riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.
In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30).
Ancora, confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:
" (…)
b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b).
(…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)
I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati nella STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.
2.5. Nella presente fattispecie la Cassa, il 5 luglio 2011, ha ricevuto da parte dell’assicurato la documentazione relativa all’iscrizione in disoccupazione comprensiva dei formulari “Indicazioni della persona assicurata” dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2011 (cfr. doc. A; 58-61).
La Cassa ha, quindi, riconosciuto al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2011, mentre l’ha negato per il mese di marzo 2011, in quanto ha ritenuto che il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo per far valere il diritto in questione ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LADI non fosse stato rispettato (cfr. doc. 7; A; consid. 1.1.).
L’insorgente contesta il modo di procedere della parte resistente, asserendo, principalmente, di avere consegnato all’ufficio postale tutta la documentazione, poi notificata alla Cassa il 5 luglio 2011, il 30 giugno 2011.
Secondariamente egli ha indicato che un’impiegata della Cassa e il signor __________, sempre della Cassa, gli avrebbero detto che avrebbe potuto consegnare la documentazione completa, incluso il Faut, entro tre mesi dal ricevimento da parte delle autorità __________ del formulario U1 (Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione; ex E301) mancante (cfr. doc. I).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la nostra Massima Istanza, con un giudizio del 27 novembre 1998, pubblicato in DTF 124 V 372, ha stabilito che qualora un assicuratore, in violazione delle regole sull'obbligo di costituire un incarto, non versi una busta agli atti, l'opponente non deve sopportare le conseguenze di un'eventuale mancanza di prove per quanto concerne la tempestività.
In proposito è, inoltre, utile evidenziare che con sentenza C 212/00 del 2 novembre 2000 l’Alta Corte, confermando il giudizio cantonale, ha deciso che un assicurato andava indennizzato anche per il mese di luglio 2007, considerando che il plico postale con la documentazione necessaria, nonostante fosse giunto alla Cassa l’11 novembre 2007, la quale non aveva conservato la busta di intimazione, era stato spedito - tramite posta B - entro la fine di ottobre 2007, ovvero entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione (luglio 2007).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in tale contesto, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
b) En matière d'indemnités de chômage, le requérant doit en règle générale supporter les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle dans le délai légal (DTA 1998 no 48 p. 281).
D'ordinaire, le sceau postal fait foi de la date d'expédition, déterminante pour l'observation du délai. Dans la mesure où elle est de nature à prouver l'exactitude d'un fait, l'enveloppe d'un envoi est une pièce qui a une portée juridique et qui doit être conservée par l'administration au dossier de l'assuré. Sinon, l'administration empêche le justiciable de rapporter la preuve que son envoi a été expédié à temps. En principe, le justiciable n'a donc pas à supporter l'absence de preuve de la date de l'expédition qui résulte de la destruction ou de la perte de l'enveloppe (ATF 124 V 375 consid. 3). Cette règle est tout particulièrement applicable dans des cas limites, quand il existe un doute sur la date de l'expédition et s'il est possible d'admettre, au vu des circonstances, que le pli a été posté en temps utile; c'est notamment le cas lorsqu'il s'est écoulé un laps de temps relativement court entre la date alléguée de l'envoi et celle de sa réception. La règle n'a toutefois pas une portée absolue; elle ne saurait s'appliquer en toutes hypothèses, en particulier dans des situations où il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 121 V 6 consid. 3b), que l'envoi n'a pas été expédié en temps voulu (RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3a).
c) En l'espèce, l'intimé devait exercer son droit au plus tard le 31 octobre 1997.
aa) Il ressort des pièces qu'il a écrit à la caisse, par lettre datée du 28 octobre 1997 : "veuillez trouver ci-joint les fiches de contrôle des mois de juillet, août, septembre et octobre 1997". Le 11 novembre 1997, la caisse a accusé réception de la carte de contrôle, tout en se référant à ce courrier. Elle a apposé la date du 11 novembre sur la lettre de l'intimé et sur la carte de contrôle, au moyen d'un timbre humide. Contrairement à ce que soutient le recourant, on peut donc admettre que la carte de contrôle a bien été envoyée par courrier daté du 28 octobre, reçu le 11 novembre.
bb) Le recourant soutient encore que, même daté du 28 octobre, le courrier de l'intimé n'a pas été posté à temps. La caisse n'a toutefois pas conservé l'enveloppe dans laquelle lui est parvenue la carte de contrôle, de sorte qu'on ne peut se référer au sceau postal pour déterminer la date d'expédition.
En l'absence d'indice contraire, on ne peut exclure que l'envoi ait été adressé en courrier non prioritaire.
Une lettre envoyée en courrier B le dernier jour du délai, soit le 31 octobre 1997, aurait dû parvenir à son destinataire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant son dépôt, soit le mercredi 5 novembre 1997 (le samedi n'étant pas réputé jour ouvrable; art. 24 de l'ordonnance [1] du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le Service des postes, telle qu'en vigueur en 1997, RO 1990 II 1450, 1993 I 62). Dans le cas particulier, le courrier est arrivé mardi 11 novembre 1997, soit le septième jour ouvrable suivant son dépôt. Ce retard est dans le domaine du possible, de sorte que l'intimé n'a pas à supporter les conséquences de la perte ou de la destruction de l'enveloppe par la caisse. Il s'ensuit que le délai fixé à l'art. 20 al. 3 LACI est réputé avoir été respecté.”
Tale giurisprudenza federale è stata esposta da B. Rubin, in “Assurance-chômage”, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 290”, nel quale questo autore relativamente all’art. 20 cpv. 3 LADI, menzionando nella nota 840 in particolare le sentenze C 212/00 del 2 novembre 2000; DTF 124 V 375; DLA 1998 N. 48 pag. 281, rileva:
"
(…)
Preuve. - En matière d’indemnités de chômage, le requérant doit
en général supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne
la remise des documents de contrôle dans le délai légal. D’ordinaire, le sceau
postal fait foi de la date d’expédition, qui est déterminante pour
l’observation du délai. Dans la mesure où elle est de nature à prouver
l’exactitude d’un fait, l’enveloppe d’un envoi a un e portée juridique et doit
par conséquent être conservée par l’administration. Dès lors et en principe, le
justiciable n’a pas à supporter l’absence de preuve de la date de l’expédition
qui résulte de la destruction ou de la perte d’une telle enveloppe.
Cette règle est tout particulièrement applicable dans les cas limites, quand il existe un doute sur la date de l’expédition et lorsqu’il possible d’admettre, au vu des circonstances, que le pli a été posté au temps utile. C’est notamment le cas lorsqu’il s’est écoulé un laps de temps relativement court entre la date alléguée d’envoi et celle de réception. Des retards de plusieurs jours dans l’acheminement du courrier postal sont possibles et les assurés ne doivent pas en subir les conséquences. Cette règle n’a toutefois pas une portée absolue. En effet, elle ne saurait s’appliquer dans des situations où il apparaît, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que l’envoi n’a pas été expédié à temps.”
2.7. Nel caso di specie, come visto, la Cassa ha ricevuto il formulario “Indicazioni della persona assicurata” relativo al mese di marzo 2011 il 5 luglio 2011 (cfr. doc. 61).
La parte resistente ha, peraltro, ammesso di aver ricevuto il plico in questione per corrispondenza (cfr. doc. A; 4).
L’assicurato, fin dalla sua opposizione interposta contro la decisione del 9 gennaio 2012 con cui è stata respinta la sua richiesta di indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2011 (cfr. doc. 9), ha sempre sostenuto di aver inviato i documenti necessari al fine di far validamente valere il suo diritto alle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione per posta il 30 giugno 2011 (cfr. doc. 6).
Ciò è stato ribadito in occasione dell’audizione dinanzi alla Cassa del 24 gennaio 2012, dove è stato pure specificato che l’invio del 30 giugno 2011 è avvenuto per posta B (cfr. doc. 4) e anche nel ricorso (cfr. doc. I).
La Cassa, interpellata espressamente dal TCA (cfr. doc. V; consid. 1.4.), ha indicato di non aver conservato la busta di invio relativa al plico dell’insorgente giuntole il 5 luglio 2011 in quanto non raccomandata (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).
In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale citata sopra (cfr. consid. 2.6.), occorre concludere che, non avendo la Cassa conservato la busta di invio, non ci si può riferire al timbro postale per determinare la data di spedizione. Di conseguenza, in assenza di indizi contrari, non si può escludere che l’invio sia effettivamente avvenuto tramite posta B, come asserito dal ricorrente.
Del resto la parte resistente medesima ha indicato che non si trattava di una raccomandata (cfr. doc. VI; consid. 1.4.).
Come esposto dall’Alta Corte nella sentenza C 212/00, un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione, escluso il sabato (al riguardo cfr. pure STCA 38.2005.22 del 21 luglio 2005; www.posta.ch).
In concreto il 30 giugno 2011 cadeva di giovedì, per cui il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione, escluso il sabato, corrispondeva proprio a martedì 5 luglio 2011, data della notifica del plico alla Cassa (cfr. doc. 61).
Ne discende che nella presente evenienza è possibile ammettere, in conformità alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.), che l’invio del Faut di marzo 2011 è avvenuto il 30 giugno 2011, ossia che il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo per far valere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LADI è stato ossequiato.
La decisione su opposizione impugnata va, pertanto, annullata e il ricorso accolto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 16 febbraio 2012 della Cassa CO 1 è annullata.
§ Di conseguenza l'assicurato ha fatto valere tempestivamente il diritto all'indennità di disoccupazione per il mese di marzo 2011.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti