Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.18

 

rs

Lugano

21 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 marzo 2012 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 18 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per tredici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi da aprile ad agosto 2011, nonché nei mesi di ottobre e novembre 2011 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale (cfr. doc. 6).

 

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 7), l’amministrazione, il 5 marzo 2012, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittale a nove giorni (cfr. doc. A).

 

                                         A sostegno del proprio provvedimento l’URC ha indicato che:

 

"  (…)

In fase di opposizione l’assicurata ha potuto certificare un periodo di inabilità totale al lavoro nel corso del mese di ottobre 2011, il certificato medico attesta un’inabilità al lavoro dal 08.10.2011 per due settimane.

In considerazione di questo nuovo elemento la valutazione delle ricerche di lavoro per ottobre 2011 può essere rivista, le ricerche possono essere considerate come sufficienti, i tre giorni di sospensione possono essere annullati.

Rendiamo attenta l’assicurata che una tempestiva informazione alla consulente di questa sua inabilità avrebbe permesso sin dall’inizio di valutare correttamente le ricerche del mese di ottobre 2011.

 

Per quanto riguarda invece le ricerche di lavoro di novembre 2011, concordiamo con la consulente nel valutare queste ricerche come insufficienti, in modo particolare più che per l’aspetto quantitativo (6 ricerche) riteniamo influente quello qualitativo.

Sulla base della documentazione in nostro possesso abbiamo potuto rilevare come le ricerche del mese in questione siano state concentrate tutte nello stesso giorno (21.11.2011), concentrare tutte le candidature in un unico giorno non rappresenta una corretta modalità di attivazione verso il mercato del lavoro.

In modo particolare agendo in questo modo non vengono rispettate le indicazioni in materia di ricerche di lavoro che vengono impartite dagli URC. Gli assicurati vengono costantemente informati sulla necessità di svolgere le ricerche di lavoro su tutto l’arco dl mese. Tuttavia riteniamo che nel caso in questione una riduzione da tre a due dei giorni di sospensione rispetti maggiormente il criterio di proporzionalità.” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 5 marzo 2012 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, ritenendo la sanzione inflittale non corretta e in contrasto con le direttive, segnatamente con un opuscolo per i disoccupati che le avrebbero consegnato gli organi competenti.

                                         La stessa ha contestato il giudizio espresso dall’amministrazione in merito all’insufficienza dal profilo quantitativo e qualitativo delle sue ricerche di lavoro.

                                         La ricorrente ha precisato, in particolare, che annualmente, durante il periodo invernale, il __________ subisce una drastica riduzione dei posti di lavoro liberi o disponibili a causa della chiusura dopo la stagione estiva.

                                         L’insorgente ha puntualizzato che da quando deve annunciarsi per il collocamento (sarebbe felice di trovare un posto di lavoro di durata indeterminata e non più ricorrere all’assicurazione contro la disoccupazione) si sente a disagio nei confronti delle persone attive presso gli uffici preposti al controllo e al pagamento della disoccupazione. Al riguardo la medesima ha spiegato che le sembra di essere vista e trattata come una persona che aspetta solo la fine del contratto di lavoro per annunciarsi in disoccupazione.

 

                                         L’assicurata ha osservato che ciò non corrisponde assolutamente al vero e di compiere tutto il possibile per evitare di far capo all’assicurazione contro la disoccupazione, sottolineando che, se già è difficile per i giovani o non più tali trovare un impiego, per una cinquantenne è oltremodo arduo reperire ciò che si desidera.

                                         La ricorrente ha, inoltre, fatto valere l’esistenza di una disparità di trattamento tra i disoccupati in Ticino e quelli nel resto della Svizzera dove non sono richieste ricerche di impiego nei primi mesi di un’attività lavorativa.

                                         La stessa si domanda, infine, come si possa in effetti pretendere che un disoccupato ricerchi un’occupazione durante, ad esempio, il periodo marzo-luglio, postulando per un posto di durata indeterminata con inizio soltanto alla fine del contratto stagionale (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   L’assicurata si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 24 aprile 2012, rilevando, in particolare, che l’amministrazione, nella valutazione delle sue ricerche di lavoro, non ha tenuto conto del fatto che un lavoratore ha diritto anche alle vacanze. In proposito la medesima ha precisato di essere stata assente dal posto di lavoro per vacanze dal 9 al 15 maggio 2011 e dal 16 novembre al 31 dicembre 2011 (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   Il 4 maggio 2012 l’URC, riguardo al doc. V, ha osservato che:

 

"  (…)

Per il mese di maggio 2011 prendiamo atto del periodo di vacanza di una settimana (09.05-15.05.2011), le ricerche comprovate dall’assicurata sono comunque solo 2 ed entrambe eseguite il 30.05.2011, a nostro avviso da definire come insufficienti.

Pu r volendo considerare la settimana di vacanza come esonero dalle ricerche, citeremo più avanti la giurisprudenza in merito, riteniamo giustificabile il fatto di non aver svolto almeno altre due ricerche prima o immediatamente dopo il periodo di ferie.

 

Per il mese di novembre 2011, ricordiamo che questo periodo si situa nei tre mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro e quindi in un periodo dove viene richiesto un aumento degli sforzi prodotti dagli assicurati stagionali, il periodo di vacanza va dal 16 al 30.11.2011. nel mese in questione sono state comprovare 6 ricerche di lavoro tutte svolte il 21.11.2011, come già scritto in fase di opposizione se la quantità, optando per una decisione a favore dell’assicurata, può essere accettata lo stesso non si può dire per la qualità.

Osserviamo come l’assicurata rivendichi un periodo di vacanza e quindi un diritto di esonero dalle ricerche di lavoro a partire dal 16.11.2011, tuttavia comprova delle ricerche proprio e unicamente durante il periodo di vacanza, non si comprende come mai per tutto il resto del mese o almeno nelle due settimane precedenti le sue vacanze l’assicurata non abbia effettuato alcuna ricerca di lavoro.

Non da ultimo ribadiamo il fatto che concentrare tutte le ricerche di lavoro in un giorno solo del mese non rappresenta una corretta modalità di attivazione verso il mercato del lavoro, ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione questo aspetto non può essere trascurato.

(…)” (Doc. IX)

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi da aprile ad agosto 2011 e nel mese di novembre 2011 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

 

 

                               2.3.   Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da aprile a dicembre 2011 antecedenti l’annuncio al collocamento (cfr. doc. 4), ritenendo che l’assicurata non avesse compiuto ricerche di impiego nei mesi di aprile e giugno 2011 e ne avesse svolte di insufficienti nei mesi di maggio, luglio, agosto e novembre 2011.

                                         A quel momento le nuove norme della LADI erano già in vigore e tornano, dunque, applicabili in concreto.

 

                               2.4.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

                                         A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:

 

"  L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

                                         L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, che è al suo 7° termine quadro per la riscossione delle prestazioni, dal 15 marzo al 31 dicembre 2011 ha lavorato quale fiorista al 50% presso il __________ di __________ (cfr. doc. 1).

 

                                         La ricorrente è attiva presso presso il ____________________ di __________ dal 1997 in virtù di contratti di lavoro di durata variabile (cfr. doc. III; 5).

 

                                         Dal verbale relativo a un colloquio di consulenza del 2 marzo 2011 risulta, da un lato, che l’assicurata ha confermato tramite contratto l’inizio del rapporto lavorativo a carattere stagionale dal 15 marzo 2011 presso l’albergo di __________.

                                         Dall’altro, che la stessa è stata informata in merito alle ricerche durante le attività a carattere stagionale (cfr. doc. 13).

                                         

                                         A fare tempo dal 1° gennaio 2012 la ricorrente si è nuovamente iscritta in disoccupazione (cfr. doc. A; III, 4).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in cui ha lavorato ad __________.

                                         La consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nel periodo da aprile ad agosto 2011 e nei mesi di ottobre e novembre 2011 le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro l’11 gennaio 2012, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

 

                                         La ricorrente, il 5 gennaio 2012, ha risposto:

 

"  da 15 anni lavoro presso il __________ di __________. A intervalli riesco ad avere contratti indeterminati + o – lunghi, quasi a essere annuali, visto gli stagionali che fanno da marzo a ottobre. Per la stagione trascorsa con il datore di lavoro avevo avuto dei colloqui per la disponibilità a lavorare tutto l’anno, ma non era sicura l’apertura annuale dell’hotel. Solo a metà settembre ho avuto la conferma dell’albergo chiudeva a ottobre ma io avrei potuto lavorare fino alla fine di dicembre. Dunque da poco sapevo che non avrei lavorato tutto l’anno, in più durante la stagione ero sempre vigile su eventuali annunci e offerte di lavoro e negli ultimi 4 mesi ho intensificato la ricerca. Quando si è in stagione e il lavoro è intenso non è evidente cercare lavoro, in più ero in parola per lavorare tutto l’anno!! Ora ho già espresso alla nuova direttrice dell’hotel il mio desiderio e bisogno di avere un contratto annuo, in più visti i miei 15 anni di fedeltà verso l’hotel e disponibilità in inverno di fare altri lavori nel contesto alberghiero. Sto aspettando l’offerta e il nuovo contratto. Mi sembra di avere svolto ed essermi sufficientemente interessata a una collocazione invernale o annua. La durata della mia disoccupazione è di “soli tre mesi” in più al 50%, trovo ingiusta e trista la decisione di essere ulteriormente penalizzata. Confido in una comprensione.” (cfr. doc. 5)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’URC, considerando, per il periodo in questione, che l’assicurata ha compiuto delle insufficienti ricerche di lavoro e non ritenendo valide le motivazioni addotte dalla stessa, con decisione formale del 18 gennaio 2012, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per tredici giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

                                         Con decisione su opposizione del 5 marzo 2012 l’URC, tenuto conto di un periodo di inabilità lavorativa fatto valere con l’opposizione (cfr. doc. 7) e ritenendo maggiormente rispettosa del principio della proporzionalità una sospensione di due invece di tre giorni per il mese di novembre 2011, ha poi ridotto la sanzione a nove giorni (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

 

                               2.8.   Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

 

                                         A proposito della censura di disparità di trattamento dei disoccupati in Ticino rispetto ai disoccupati nel resto della Svizzera dove non sarebbero richieste ricerche di lavoro nei primi mesi di un’attività lavorativa fatta valere dalla ricorrente (cfr. doc. I), questa Corte si limita a osservare che il Tribunale federale, allorché non vengono effettuate, durante l’attività stagionale, ricerche di lavoro, propende per l’inidoneità al collocamento degli assicurati. Tale provvedimento per questi ultimi implica delle conseguenze ben più gravi di una sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

 

                                         Ad esempio in una sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 il TF ha accolto il ricorso del Servizio pubblico dell’impiego del Canton Friborgo inoltrato contro un giudizio con il quale il Tribunale cantonale amministrativo aveva annullato una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento di un assicurato che non aveva compiuto alcuna ricerca di lavoro durante l’attività stagionale precedente la disoccupazione e aveva rinviato gli atti per, se del caso, infliggergli una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

                                         La nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

5.

Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en 2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46 consid. 2a et 2b p. 49 sv.).

 

Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre 2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février 2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre 2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois (ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR], Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

(…).

 

                                         L’Alta Corte, in un’ulteriore sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha, poi, dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

"  (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                               2.9.   In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 15 marzo al 31 dicembre 2011 è stata alle dipendenze del __________ di __________ (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Contrariamente a quanto fatto valere nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 5 gennaio 2012, e meglio che solo a metà settembre 2011 ha saputo che non avrebbe lavorato tutto l’anno (cfr. doc. 5), la ricorrente fin dall’inizio dell’attività lavorativa per il 2011 era al corrente che si trattava di un’occupazione stagionale, visto che la stessa, il 18 febbraio 2011, ha firmato un “contratto di lavoro determinato” che prevedeva che il contratto di lavoro iniziava il 15 marzo 2011 e terminava il 31 dicembre 2011 (cfr. doc. 1).

 

                                         Dalle carte processuali emerge, poi, che l’insorgente, nel periodo da aprile a dicembre 2011, ha intrapreso 30 sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione (cfr. doc. 3).

                                     

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha considerato che la ricorrente ha effettuato delle valide ricerche di impiego nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2011 (cfr. doc. 4; A).

 

                                         Per contro la stessa ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi dall’assicurata nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e e novembre 2011 (cfr. doc. 4; 6; A).

 

                                         Dalle carte processuali emerge, più dettagliatamente, che l’insorgente non ha svolto alcuna ricerca nei mesi di aprile e giugno 2011, mentre ha compiuto 2 ricerche nel mese di maggio, 1 ricerca nel mese di luglio, 2 ricerche nel mese di agosto e 6 nel mese di novembre 2011 (cfr. doc. 3).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego relative al periodo aprile – agosto 2011 e al mese di novembre 2011, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le stesse non possano essere ritenute valide dal profilo quantitativo.

 

                                         E’ vero, da un lato, che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190) e, d'altro lato, che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la giurisprudenza cantonale ha stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         Per quanto attiene al mese di novembre 2011, è utile evidenziare che l’assicurata ha effettuato le 6 ricerche di lavoro unicamente nella data del 21 (cfr. doc. 3).

 

                                         In proposito giova osservare che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2011.4 dell’8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

 

                                         L’assicurata, contrariamente a quanto sembra aver asserito nell’impugnativa (cfr. doc. I, consid. 1.3.), era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale.

                                         In primo luogo, va ricordato che la ricorrente è al suo 7° termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.7.).

                                         In secondo luogo, dal verbale del colloquio di consulenza del 19 gennaio 2011, sottoscritto dalla ricorrente, si evince che alla medesima sono stati consegnati il documento “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” completo di modello, in cui è precisato, segnatamente, che “…nella stagione lavorativa vanno svolte almeno 4 ricerche mensili, mentre negli ultimi 3 mesi prima della fine del contratto di lavoro determinato, in vista della fine dell’impiego stagionale, il numero di ricerche deve essere notevolmente aumentato” (cfr. doc. 12), nonché i fogli concernenti le ricerche per il periodo lavorativo stagionale (cfr. doc. 11).

                                         Inoltre anche dal verbale del colloquio di consulenza del 2 marzo 2011, sempre controfirmato dall’assicurata, emerge che quest’ultima è stata informata in merito alle ricerche durante l’attività a carattere stagionale (cfr. doc. 13).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente, oltre che per i mesi di aprile e giugno 2011 in cui non ha effettuato alcuna ricerca, anche per i mesi di maggio, luglio, agosto e novembre 2011 non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego sufficienti quantitativamente.

 

                             2.10.   Con scritto del 24 aprile 2011 al TCA l’insorgente ha asserito di essere stata assente dal posto di lavoro per vacanze dal 9 al 15 maggio 2011, come pure dal 16 novembre al 31 dicembre 2011 e ha censurato il fatto che l’amministrazione non abbia tenuto in considerazione tale circostanza nella valutazione delle sue ricerche di lavoro (cfr. doc. V).

 

                                         Riguardo al mese di maggio 2011, va osservato, come rilevato dall’URC (cfr. doc. IX), che l’assicurata, nei periodi dal 1° all’8 maggio e dal 16 al 31 maggio 2011 in cui non era in vacanza, ha in ogni caso comprovato soltanto due ricerche di lavoro, compiute il 30 maggio 2011 per iscritto rispondendo a degli annunci pubblicati sul quotidiano La regione (cfr. doc. 3).

                                         Ne discende che, anche tenendo conto dei giorni di vacanza, per il mese di maggio 2011 la ricorrente ha comunque svolto delle ricerche di impiego insufficienti quantitativamente.

 

                                         Relativamente al mese di novembre 2011 rettamente l’amministrazione ha sottolineato che la ricorrente ha compiuto i sei sforzi per reperire un’occupazione il 21 novembre 2011, nonostante l’inizio delle vacanze il 16 novembre 2011.

                                         L'assicurata, pertanto, a maggiore ragione avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche dal 1° al 15 novembre 2011, considerato, inoltre, che conformemente al contratto di lavoro sottoscritto nel febbraio 2011 (cfr. doc. 1), lo stesso stava per scadere (31 dicembre 2011).

 

                                         Al riguardo giova segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_952/2010 del 23 novembre 2011, pronunciandosi in merito a un assicurato che era stato sospeso per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio per il collocamento ha stabilito che:

 

"  (…) contrairement à ce que soutient le recourant, l'ORP était fondé à exiger des recherches plus ciblées, si l'on tient compte du caractère de chômage saisonnier présenté par l'intéressé et du fait que celui-ci était au bénéfice d'un cinquième délai-cadre d'indemnisation. Par ailleurs et bien que l'assuré ait effectué trois recherches le 29 janvier 2008, à son retour de vacances, il y a lieu de confirmer le point de vue des premiers juges selon lequel le recourant était tenu d'accomplir, avec les moyens de communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant ses vacances, même de l'étranger dans la mesure où il n'était pas assuré de trouver du travail à son retour (DTA 2005 p. 56 ss et DTA 1988 no 11 p. 95; cf. aussi arrêt 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2). Le fait que l'assuré a pris ses vacances en nature au mois de janvier 2008 et contribué de cette manière à limiter le dommage (cf. consid. 4.3 de l'arrêt 8C_589/2009) ne saurait entraîner de facto la suppression de toute sanction.

Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en retenant une faute justifiant le prononcé d'une suspension.“ (La sottolineatura è del redattore)

 

                                         Sul tema delle ricerche di lavoro durante le vacanze (cfr. STCA 38.2002.17 del 19 giugno 2002 e STCA 38.2010.15 dell'11 maggio 2010).

 

                             2.11.   In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nei mesi da aprile ad agosto 2011 e nel mese di novembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Pertanto l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

 

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

                                         Essa indica che:

 

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.8.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid. 2.6.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

 

                                         Al riguardo giova segnalare la direttiva n. 477 relativa a sospensioni nel caso di attività stagionali emessa dalla Sezione del lavoro il 30 aprile 2010, in modo concorde alla giurisprudenza e alla circolare n. 114a, prevede che:

 

"  (…)

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell’assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell’impiego stagionale. Per garantire omogeneità d’applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

-          durante i tre mesi prima della disoccupazione

             ricerche insufficienti 3 giorni / per ogni mese

             ricerche inesistenti 4 giorni / per ogni mese

-          durante ogni mese nel resto dell’anno

             ricerche insufficienti 1 giorno

             ricerche inesistenti 2 giorni

 

in totale, in qualsiasi caso, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni fissato dalla Lista delle sospensioni SdL”.

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente nove giorni di sospensione dal diritto alle indennità (2 giorni per mancate ricerche nel mese di aprile 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di maggio 2011 + 2 giorni per mancate ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di agosto 2011 + 2 giorni per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2011 fissati con la decisione su opposizione invece dei 3 giorni di cui alla decisione del 18 gennaio 2012; cfr. doc. A).

 

                                         L'entità di questa sanzione corrisponde a un'applicazione corretta della prassi relativa alla sospensione da infliggere a un assicurato che non effettua ricerche di lavoro o ne compie di insufficienti durante l’esercizio di un’attività stagionale esposta sopra.

 

                                         In concreto, quindi, tutto ben considerato la penalità di nove giorni è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

 

                                         Conseguentemente la decisione su opposizione del 5 marzo 2012 contestata deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti