Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.1

 

DC/sc

Lugano

7 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012 di

 

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 novembre 2011 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 38.2011.12 del 22 giugno 2011 il TCA ha confermato la decisione su opposizione della Sezione del lavoro del 21 dicembre 2010 che ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione nel periodo del 1° luglio al 31 dicembre 2009 in quanto l'assicurato non risiedeva in Svizzera ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. Doc. 15).

 

                               1.2.   Con decisione dell'8 luglio 2011 la CO 1 ha chiesto all'assicurato la restituzione dell'importo di fr. 16'149.90 relativo ad indennità di disoccupazione versate nel periodo 1° luglio al 31 dicembre 2009 (cfr. Doc. 18).

 

                               1.3.   Il 20 ottobre 2011 la Cassa ha emanato una nuova decisione che annulla e sostituisce quella dell'8 luglio 2011 nella quale conferma l'ordine di restituzione di fr. 16'149.90 precisando che "con decisione cresciuta in giudicato del 22.06.2011, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto il ricorso e confermato le decisioni precedentemente prese dall'Ufficio Giuridico della Sezione del Lavoro." (Doc. 12).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 30 novembre 2011 la Cassa ha confermato la decisione del 20 ottobre 2011, sottolineando che la richiesta di restituzione era tempestiva (cfr. Doc. B).

 

                               1.5.   Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         La sua patrocinatrice ritiene innanzitutto perenta la decisione di restituzione, rilevando:

 

"  (…)

Ora, checché ne dica l'istituto delle assicurazioni sociali, la decisione di restituzione da prendere in considerazione è quella del 20 ottobre 2011 che peraltro recita espressamente "annulla e sostituisce la nostra decisione dell'8 luglio 2011". Essa è stata intimata al signor RI 1 il 20 ottobre 2011, quindi oltre il termine di un anno previsto dall'art. 25 LPGA. Il signor RI 1 è infatti stato giudicato inidoneo al collocamento con decisione del 7 settembre 20120 (decisione nr. 322230411 della Sezione del Lavoro / Ufficio giuridico). La decisione di restituzione andava pertanto intimata il signor RI 1 entro un anno da tale data. (…)" (Doc. I)

 

                                         La rappresentante dell'assicurato chiede al TCA, in via subordinata, di accogliere la domanda di condono (cfr. Doc. I).

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 25 gennaio 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (…)

a)   l'intimazione dell'ordine di restituzione non poteva che avvenire dopo la crescita in giudicato della decisione di idoneità al collocamento, circostanza che si è prodotta solo dopo che la sentenza del TCA è stata dichiarata esecutiva;

 

b)   la domanda di condono potrà essere trattata solo quando si concluderà l'iter giuridico riguardante la decisione di restituzione, situazione che avverrà solo dopo la sentenza di questo lodevole TCA ed in mancanza di un ricorso al TFA.

 

 

Contrariamente al parere della patrocinatrice del signor RI 1 non è quindi vero che la decisione del 20.10.2011 è da considerare perenta perchè intimata oltre il termine di un anno previsto dall'art. 25 LPGA, ritenendo la decisione del 7.09.2010 il momento a partire dal quale decorre tale termine.

Il termine decorre per contro dalla sentenza del TCA del 22.06.2011 ed è perfettamente rispettato. (…)" (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato innanzitutto a stabilire se il diritto della Cassa di chiedere a RI 1 la restituzione di fr. 16'149.90 è perento oppure no.

 

                                         Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

 

                                         Il termine è rispettato se la decisione di restituzione viene emessa entro un anno (DTF 119 V 89 consid. 4c pag. 95, 431 consid. 3b pag. 433). La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).

 

                                         Secondo prassi federale costante (sviluppata in relazione al vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS e applicabile anche alla LPGA: DTF 133 V 579 consid. 4.1 pag. 582; 119 V 431 consid. 3a pag. 433; Kieser, op. cit., no. 26 all'art. 25) il termine di perenzione decorre nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alle circostanze concrete, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (v. consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV N° 4 pag. 11 [K 70/08] cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; 124 V 380 consid. 1 pag. 383 e riferimenti).

                                         Per poter esaminare i presupposti della restituzione l'amministrazione deve disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che la cassa venga solo a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre ad ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (DTF 112 V 180 consid. 4a pag. 181; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 11/00 del 10 ottobre 2001, consid. 2).

 

                                         Per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 112 V 180 e STFA I 118/97 del 6 luglio 1998; RDAT II-2001 N. 95).

 

                               2.3.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circolare concernente la restituzione, la compensazione, il condono e l'incasso C-RCCI" dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare di quello relativo:

 

"  A12  Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 25 cpv. 2 LPGA).

 

La decisione di restituzione delle prestazioni sottostà quindi a un doppio termine di perenzione: da un lato, deve essere emanata entro un anno dalla constatazione dell’errore, dall’altro, la restituzione può riguardare unicamente le prestazioni versate negli ultimi cinque anni (cfr. DTFA, causa U. del 23.9.04, I 306/04). La cassa deve esaminare d’ufficio il rispetto del termine di perenzione.

 

Il testo della LPGA corrisponde a quello del vecchio articolo 95 capoverso 4 LADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002. La relativa giurisprudenza rimane pertanto applicabile.

 

 

         Termine relativo di perenzione

 

A13 Il termine di un anno è un termine relativo di perenzione. Esso comincia a decorrere dal momento in cui la cassa, dando prova dell’attenzione da essa ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti che giustificano la domanda di restituzione (DTF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).

 

In caso di errore da parte dell’amministrazione (ad es. nel calcolo di una prestazione), il termine non decorre dal momento in cui l’errore è stato commesso, bensì da quello in cui essa avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore (ad es. in occasione di un controllo contabile o nel caso in cui viene a conoscenza di fatti che sollevano dubbi sulla fondatezza della pretesa). Se la determinazione della pretesa presuppone l’intervento di varie autorità amministrative, il termine di un anno comincia già a decorrere dal momento in cui uno degli organi competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti.

Se, ad esempio, la cassa scopre che il servizio cantonale ha emanato una decisione di inidoneità al collocamento nei confronti di un assicurato, il termine di perenzione decorre da quel momento, indipendentemente dal fatto che la decisione del servizio cantonale sia o meno passata in giudicato (n.d.r. sottolineatura del redattore)

 

Sono ammesse deroghe a questo principio per quanto riguarda i dati derivanti dal registro di commercio. Considerato l’effetto di pubblicità dell’iscrizione nel registro di commercio, si ritiene che la cassa sia venuta subito a conoscenza delle circostanze che escludono l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione (DTF 122 V 270) anche se l’assicurato non ne ha fatto menzione.

 

A14 La cassa è tenuta a esaminare le condizioni della restituzione quando dispone di tutti gli elementi necessari, in particolare quando l’importo esatto da restituire è noto, oppure quando la situazione giuridica è definitivamente stabilita.

 

Pertanto, il termine relativo di prescrizione decorre soltanto dal momento in cui l’autorità dispone, o avrebbe potuto disporre facendo prova di diligenza, di tutti i dati determinanti a tal fine (DTFA, causa P.M. del 10.10.01, C 11/00)."

 

                               2.4.   In una sentenza 8C_616/2009 del 14 dicembre 2009, parzialmente pubblicata in SJ 2010 pag. 371 seg., il Tribunale federale, ha ritenuto non perenta la decisione di una Cassa di disoccupazione la quale, anziché emettere una decisione su opposizione ha annullato e sostituito la decisione iniziale,  riducendo l'importo da restituire.

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

 

"  5.

5.1 La recourante prétend également que la Caisse ne peut plus se prévaloir de l'interruption de la péremption par la décision du 14 octobre 1998, dès lors que celle-ci a été annulée par celle du 16 avril 2007, avec effet rétroactif.

 

5.2 Dans un arrêt C 19/03 du 17 décembre 2003, le Tribunal fédéral a distingué les décisions de restitution sur opposition annulées dans une procédure judiciaire de recours et renvoyées pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, des décisions annulées par une autorité administrative sans garantie d'une nouvelle décision dans un délai raisonnable. Dans la première hypothèse, le délai est sauvegardé par la décision de restitution annulée par le juge pour la somme prévue initialement (cf. arrêts C 17/03 du 2 septembre 2003 consid. 4.2 s., in SVR 2004 AlV n°5 p. 13 et C 31/00 du 19 septembre 2000 consid. 2b, in DTA 2001 n°10 p. 91). Dans la deuxième hypothèse, le délai de péremption n'est pas réputé sauvegardé par la décision de restitution qui a été annulée. L'arrêt C 19/03 portait précisément sur une telle situation: une décision de restitution rendue en temps utile est entrée en force, puis a été annulée par voie de reconsidération; ultérieurement l'administration a rendu une nouvelle décision de restitution, jugée tardive par le Tribunal fédéral des assurances.

 

5.3 Dans le présent litige, l'intimée a été saisie d'une opposition contre la décision du 14 octobre 1998. Plutôt que de rendre une décision sur opposition, elle a préféré annuler la décision initiale et la remplacer sur le champ par une seconde décision de restitution ouvrant la voie à une nouvelle procédure d'opposition. La recourante savait donc dès la décision initiale du 14 octobre 1998 que la Caisse exigeait la restitution des prestations indues. Par la suite, elle est restée constamment partie à une procédure d'opposition portant sur la créance litigieuse et n'a jamais eu de motifs raisonnables de penser que la Caisse allait abandonner ses prétentions. Dans ces conditions, on se trouve dans une situation analogue à celle tranchée dans les arrêts C 17/03 et C 31/00 cités. Par conséquent, il faut considérer que le délai de péremption a été valablement sauvegardé par la première décision de restitution rendue par la Caisse."

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie la Cassa, che ha ricevuto la decisione del 7 settembre 2010 con la quale la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non adempie i presupposti per essere posto al beneficio d'indennità di disoccupazione nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2009 (cfr. Doc. 23), l'8 luglio 2011 ha emesso la decisione di restituzione.

                                     

                                         L'amministrazione ha così rispettato il termine relativo di perenzione di un anno fissato all'art. 25 cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

 

                                         Secondo il TCA, decisiva ai fini dell'interruzione, una volta per tutte (cfr. STF 8C_616/2009 del 14 dicembre 2009 consid. 3.1 e consid. 4.2.1; STFA C 271/04 del 21 marzo 2006) del termine di perenzione, è questa decisione, peraltro neppure contestata mediante un'opposizione.

                                         Da quel momento infatti l'assicurato sapeva che l'amministrazione pretendeva la restituzione delle prestazioni indebitamente versate (cfr. consid. 2.4).

 

                                         Irrilevante, dal profilo della perenzione, è dunque il fatto che la decisione dell'8 luglio 2011 sia stata sostituita da un'altra del 20 ottobre 2011, del tutto identica nel contenuto, ed emessa dall'amministrazione dopo che era cresciuta in giudicato la sentenza del TCA relativa alla decisione su opposizione emanata dalla Sezione del lavoro (cfr. Doc. I e Doc. III).

 

                                         La decisione di restituzione è pertanto tempestiva.

 

                               2.6.   La patrocinatrice dell'assicurato ha chiesto il condono dell’importo da restituire.

 

                                         Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1° febbraio 2012).

 

                                         Con la risposta di causa la Cassa si è già impegnata a  trattare la domanda di condono inoltrata dal ricorrente non appena la decisione su opposizione sarà cresciuta in giudicato (cfr. Doc. III; consid. 1.6).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti