Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 20 aprile 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell'11 aprile 2012 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’11 aprile 2012 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 10 gennaio 2012 (cfr. Doc. A5) con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere rifiutato un'occupazione presso la ditta __________ di __________ (cfr. Doc. A1).
L’amministrazione si è in particolare così espressa:
" (…)
Preliminarmente, per quanto attiene all'aspetto salariale, occorre osservare che la remunerazione mensile lorda di CHF 18.50 (per i primi 3 mesi) e conseguentemente di CHF 21.50 (dal 3° mese) offerta dal potenziale datore di lavoro, rispetta il Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (in seguito: CNLCC).
Nonostante l'assicurata contesti che in occasione del colloquio d'assunzione, abbia espresso delle critiche rispetto alle condizioni salariali proposte, si ritiene comunque che l'occupazione assegnata dal punto di vista della retribuzione offerta, sia da ritenere adeguata (art. 16 cpv. 2 lett. a LADI).
Ora, valutate le due versioni dei fatti, osservato come il potenziale datore di lavoro non abbia interesse nella lite, non vi è motivo di scostarsi dalle dichiarazioni fornite da quest'ultimo, secondo le quali l'assicurata avrebbe mostrato – tra le altri cose dallo stesso esposte, una scarsa capacità relazionale, nonché espresso con toni molto forti, ben oltre un livello accettabile il suo disappunto relativamente alle condizioni contrattuali.
Pertanto, si ritiene che l'assicurata, con il suo atteggiamento critico e polemico, oltre a non aver dimostrato particolare interesse verso il posto di lavoro offertole, ha compromesso la possibilità di concludere positivamente la trattativa presso la __________, escludendo dunque la possibilità assunta. (…)" (Doc. A1)
1.2. Contro la decisone su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione, rilevando:
" (…)
Il datore di lavoro mi ha prospettato un'occupazione al 40 %, non garantita, da svolgersi irregolarmente anche nei giorni festivi (Pasqua e Natale), e fors'anche alla sera. La retribuzione era di 18.50 franchi lordi durante i primi tre mesi, inclusi festivi, vacanze e tredicesima.
Essendo alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno, a questo punto chiesi al signor __________ della __________ se non potevo lavorare a tempi pieno e feci rimarcare che lo stipendio non era molto alto, visto anche che si poteva essere chiamati a lavorare durane l'intero arco della giornata e della sera e nei festivi.
Non ho assolutamente usato dei toni alti e forti e non credo che, facendo presente di voler lavorare di più e che una retribuzione di franchi 18.50 tutto compreso mi sembrava bassa, voglia dire che volessi polemizzare o non volessi accettare il lavoro prospettato.
Dopo il colloquio, ho addirittura detto ad una mia amica, in disoccupazione dopo aver terminato gli studi, di chiamare il signor __________ e di fissare un colloquio di lavoro. Se fossi stata in polemica con il signor __________, perché gli avrei mandato del potenziale personale?
Mi sono messa a disposizione della Sezione del lavoro per un confronto con il signor __________, ma la Sezione del lavoro non ha ritenuto utile farlo, dando credito a quanto lui ha dichiarato, ritenendo che non avesse un interesse nella lite, come se io fossi meno credibile perchè avevo subito il danno economico della sanzione. Tengo qui a far presente degli enormi disagi finanziari che ho dovuto far fronte a seguito della sospensione di 31 giorni, oltretutto nel periodo più brutto dell'anno (gennaio).
Non ho trovato nelle mie ricerche su internet alcun Contratto nazionale di lavoro per operatori di call center, come sostiene il signor __________ di avermi addirittura illustrato a due riprese. Non mi ha mostrato nessun contratto e non mi ha ripetuto due volte le condizioni contrattuali. Mi ha semplicemente detto che la retribuzione era di 18.50 franchi e solo dietro mia domanda specifica, mi ha spiegato che era comprensiva di vacanze e tredicesima.
Sempre con le mie ricerche su internet ho però trovato sul Foglio ufficiale cantonale il contratto normale di lavoro per operatori di call center, da cui risulta che lo stipendio di base per l'anno 2011 è di 15.48 franchi per i primi tre mesi, al quale vanno aggiunti i festivi (3,6 %), le vacanze (8,33%) e la tredicesima (8,33%). Ora se al guadagno di base aggiungo le attività per festivi, vacanze e tredicesima, arrivo ad un guadagno complessivo di 18.82 franchi lordi, che è superiore a quanto mi ha prospettato il datore di lavoro.
Contesto allora quanto scrive nella decisione su opposizione la Sezione del lavoro, ovvero che per quanto attiene all'aspetto salariale la remunerazione mensile lorda di 18.50 franchi rispetta il contratto normale di lavoro per gli operatore dei call centers.
Se il salario offerto è inferiore a quanto prevede il contratto normale di lavoro, l'occupazione è adeguata? Da quanto so io, no. E allora perchè vengo sanzionata? (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell’11 maggio 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Per quanto attiene all'aspetto salariale, si osserva che il potenziale datore di lavoro ha offerto all'assicurata CHF 18.50 mensili lordi (per i primi 3 mesi) e CHF 21.50 (dal 3° mese), scaduto il periodo di prova. A sostegno di quanto esposto, si rimanda ai dati registrati a COLSTA, dai quali trova riscontro quanto affermato dal potenziale datore di lavoro, in merito alla retribuzione offerta (cfr. COLSTA, Dati impiego; doc. 18).
Si precisa che nel caso in esame, trova applicazione il Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC), in particolare l'art. 4, così come modificato ed entrato in vigore il 1. gennaio 2011.
Secondo l'art. 4 CNLCC, il salario minimo previsto durante il periodo di prova (3 mesi), corrisponde a CHF 15.48 mensili, che aggiungendo l'indennità per le vacanze (8.33%), per i giorni festivi (3.6%) e per la tredicesima mensilità (8.33%), corrisponde a CHF 18.60. Il salario minimo dopo il periodo di prova ammonta a CHF 17.85, che aumentato dall'indennità per le vacanze (8.33%), per i giorni festivi (3.6%) e per la tredicesima mensilità (8.33%), corrisponde a 21.50.
Nel caso concreto, il salario orario mensile lordo offerto dal potenziale datore di lavoro (CHF 18.50) durante il periodo di prova, risulta inferiore di 0.10 centesimi rispetto al CNLCC mentre il salario per il periodo successivo non pone problemi.
La circostanza che all'epoca dell'assegnazione l'interessata fosse alla ricerca di un impiego da oltre un anno (1. novembre 2010), la prossimità del luogo di lavoro (__________) al proprio domicilio (__________), l'opportunità di realizzare un guadagno intermedio, nonché l'assenza di concrete alternative lavorative, avrebbero dovuto spingere la signora RI 1 a fare il possibile per favorire l'esito positivo delle trattative.
L'oggettiva ma esigua differenza del salario orario proposto dal datore di lavoro durante il periodo di prova (10 centesimi e non 30 come indicato dalla ricorrente), avrebbe potuto essere corretta chiedendo un controllo del calcolo del salario orario e il pagamento della differenza.
Certo l'impiego presso il call center in questione è per molti aspetti differente rispetto alle occupazioni ricercate dall'assicurata (impiegata d'ufficio, impiegata in logistica e segretaria studio medico), tuttavia con il trascorrere del tempo, il progressivo esaurirsi delle indennità di disoccupazione, è indispensabile orientarsi e prendere in considerazione anche professioni diverse da quella originaria. Peraltro, essendo l'occupazione proposta a tempo parziale, l'interessata avrebbe comunque potuto continuare la sua ricerca di un impiego complementare (a tempo parziale) oppure alternativo (a tempo pieno). (…)" (Doc. III)
1.4. Il 25 maggio 2012 l’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Per quanto concerne la retribuzione che mi era stata offerta per i primi tre mesi di impiego, ribadisco che il guadagno orario adeguato doveva essere di franchi 18,82 e non di franchi 18,60 come indicato dall'ufficio giuridico della sezione del lavoro nella risposta al mio ricorso.
Infatti, l'ufficio giuridico ha calcolato l'indennità di vacanze e la quota della tredicesima mensilità sulla base del guadagno orario di base e non sulla base del guadagno orario cumulato. L'indennità di vacanze, secondo me, va calcolata sul guadagno orario di base e sull'indennità per festivi e, analogamente, la tredicesima mensilità va calcolata sul guadagno orario di base, sull'indennità per festivi e sull'indennità di vacanze. La differenza tra il guadagno offertomi e il guadagno corretto resta di 32 centesimi (e non di 10 come sostiene l'ufficio giuridico).
A mio modo di vedere, in ogni caso, che sia di 10 centesimi o di 32 centesimi, il guadagno non ê adeguato e mi sarei aspettata che questo aspetto legato al guadagno adeguato fosse stato verificato dall'URC prima di assegnarmi il posto di lavoro.
Ribadisco che non ho mai rifiutato il posto di lavoro, anche perché al momento del colloquio ero convinta che il guadagno fosse adeguato, visto che il lavoro mi era stato assegnato dall'URC. È il signor __________ che non mi ha ritenuta idonea per quel posto sulla base della nostra discussione. (…)" (Doc. V)
Al riguardo l’amministrazione l’ 8 giugno 2012 ha rilevato:
" Con riferimento al vostro scritto 29/30 maggio 2012 e preso atto della documentazione annessa (doc. V, B1-2), premesso che si contestano integralmente le allegazioni della controparte e si riconferma quanto espresso nella risposta di causa 11 maggio 2012 e nei nostri precedenti scritti, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne le contestazioni dell'assicurata, relative al metodo di calcolo della retribuzione offerta per il periodo di prova, secondo cui l'indennità di vacanze e la quota parte della tredicesima mensilità andrebbero calcolate sul guadagno orario cumulato, ci si riconferma nei calcoli effettuati in sede di risposta di causa, e dunque si ritiene che l'indennità di vacanze, per giorni festivi e l'indennità per la tredicesima mensilità, vada calcolata sul guadagno orario di base.
Per quanto riguarda la documentazione annessa (doc. B1-2), si osserva che non è attinente alla presente fattispecie, dunque non appare determinante ai fini della presente vertenza.
Visto quanto precede, si propone la reiezione del ricorso in esame e la conferma della decisione impugnata." (Doc. VII)
1.5. Il 19 settembre 2012 il Presidente del TCA ha sentito come teste __________ della ditta __________. In quell’occasione si è pure svolto il dibattimento (cfr. doc. XIII).
1.6. Il 20 settembre 2012 la Sezione del lavoro si è così espressa:
" (…)
Dall'audizione del teste e dalla discussione di causa è in buona sostanza emerso che benché il signor __________ abbia comunicato alla candidata l'importo di 18.50 franchi quale salario base orario, il versamento del salario per il personale assunto dalla società all'incirca nello stesso periodo è stato in realtà conforme al contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC). Per altro, al momento del colloquio d'assunzione la candidata contestava l'ammontare in sé come insufficiente per una persona residente in Ticino e non la conformità o meno al CNLCC. Questo aspetto è stato sviluppato solo in seguito.
L'oggettiva ma esigua differenza del salario orario indicato erroneamente dal datore di lavoro per il periodo di prova (10 centesimi) avrebbe poi potuto essere corretta chiedendo un controllo del calcolo del salario orario ed eventualmente il pagamento della differenza, piuttosto che declinare la proposta di lavoro. Tanto più che, come indicato, per quanto constatato dall'amministrazione nelle altre assunzioni operate dalla società, assunzione a cui si riferivano i documenti di cui è stata proposta la consultazione in sede d'udienza, il salario è risultato conforme al CNLCC.
Tenuto conto del fatto che all'epoca dell'assegnazione l'interessata fosse alla ricerca di un impiego da oltre un anno (1. novembre 2010), della prossimità del luogo di lavoro (__________) al proprio domicilio (__________), dell'opportunità di realizzare un guadagno intermedio con un impiego a tempo indeterminato, nonché l'assenza di concrete alternative lavorative, non riteniamo che la signora RI 1 abbia fatto il possibile per favorire l'esito positivo delle trattative.
Visto quanto precede, ci si riconferma in quanto espresso nella risposta di causa 11 maggio 2012 e nei nostri precedenti e si propone la conferma della decisione impugnata." (Doc. XIV)
Al riguardo il 28 settembre 2012 la ricorrente ha rilevato:
" (…)
La retribuzione oraria di 18.50 franchi, che mi è stata offerta, non è conforme al salario usuale, poco importa se di pochi centesimi o di più franchi.
Ritengo che la valutazione sull'adeguatezza salariale di un'occupazione debba essere fatta in base ad elementi oggettivi, ovvero la retribuzione oraria offerta, e non in base a congetture o ipotesi del genere, come sostenuto dalla Sezione del lavoro, che l'esigua differenza del salario orario avrebbe poi potuto essere corretta chiedendo un controllo del calcolo del salario orario. Non ritengo ugualmente pertinente il riferimento, che il medesimo datore di lavoro ha offerto la retribuzione usuale corretta in occasione di altre assunzioni, cercando così di giustificare e l'"errore" del datore di lavoro.
È vero che non ho contestato in sede di colloquio la conformità al contratto normale di lavoro dello stipendio orario offerto, ma resta che tale stipendio offertomi non era conforme." (Doc. XVI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale dall’URC di __________ presso la ditta __________di __________.
In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
" (…)
1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.
La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:
" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)
Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.4. L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."
(Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).
Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA ha, al riguardo, rilevato:
" (…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è così espressa:
" Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten, als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12. November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben, insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen Anstellung vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht einverstanden ist."
In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)").
La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"
Su questo argomento B. Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l'emploi proposé.
Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit l'employeur à refuser de conclure le contrat de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire, retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte, il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur, avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité, il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.7. Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine, in una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.8. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che all'assicurata, il 19 ottobre 2011, è stata assegnata un'occupazione di durata indeterminata quale impiegata di call-center presso la ditta __________ di __________ (cfr. Doc. A12).
Nel formulario "Esito dell'assegnazione", RI 1 ha indicato di avere avuto un colloquio il 24 ottobre 2011 con il signor __________ e che la ditta le farà sapere avendo “richiesto di lavorare al 100%" (cfr. Doc. A14).
Nel formulario “Esito della candidatura” del 24 ottobre 2011 il responsabile della ditta ha affermato che l’assicurata non è stata assunta per i seguenti motivi: pessima capacità relazionale, salario, polemica sulle condizioni contrattuali (doc. A13).
L'art. 16 cpv. 2 LADI precisa che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettare un'occupazione che non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro".
Il Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC), a partire dal 1° gennaio 2011, prevedeva all’art.4, in particolare, quanto segue:
" (…)
- Modalità retributiva oraria**
Durante il periodo di prova (3 mesi) fr. 15.48
Dopo il periodo di prova fr. 17.85
(…)
** Personale occasionale e/o a tempo parziale remunerati all'ora. A questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane), per i giorni festivi (9 giorni risp. 3.6%) e per la tredicesima mensilità (8.33%)."
(Doc. A17)
L’istruttoria compiuta dall’ amministrazione e dal TCA ha permesso di stabilire che, effettivamente, __________ nel corso del colloquio del 24 ottobre 2011 aveva indicato all’assicurata che, durante i tre mesi di prova, il salario orario sarebbe stato di fr. 18.50 (compresa l’indennità per vacanze, per giorni festivi e la tredicesima, cfr. Doc. XIII, verbale di udienza, pag. 2: "Si trattava concretamente di una cifra pari a CHF 18.50" e Doc. A4, messaggio di posta elettronica dell’8 marzo 2012 del responsabile della ditta alla funzionaria della Sezione del lavoro __________: "La retribuzione NON è di 18.50 bensì di CHF 18.50 per i primi 3 mesi (periodo di prova definito dal contratto) e dal 3° mese in poi di 21.50 chf. Le retribuzioni orarie sopra indicate sono COMPRENSIVE, (pro quota) di ferie, festività e 13. Viene dichiarato in modo molto chiaro dal contratto nazionale e, quindi e ovviamente, dal sottoscritto in fase di colloquio") e che tale salario era inferiore al minimo fissato dal contratto normale di lavoro, il quale ammonta, secondo il calcolo effettuato dall’amministrazione, a fr. 18.60 (per quello della ricorrente, cfr. consid. 1.2).
La Sezione del lavoro ha ammesso quest’ultima circostanza nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), mentre l’aveva invece negata nella decisione su opposizione (cfr. consid.1.1).
L’assicurata ha dunque rifiutato un impiego il cui salario non era conforme alla condizioni del contratto normale di lavoro nel settore degli operatori di Call Centers, per cui non era tenuta ad accettarlo (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI).
Di conseguenza la sanzione inflittale dall’amministrazione deve essere annullata.
A nulla di diverso può portare la circostanza che la differenza salariale rispetto al minimo previsto dal contratto normale era di soli 10 centesimi all’ora e limitata al periodo di prova. Quel che importa, secondo il TCA, è il fatto che il salario offerto, nei primi tre mesi di attività, non era conforme al contratto normale di lavoro.
Neppure decisivo è il fatto che la ditta, in altri casi, avrebbe poi in realtà pattuito un salario conforme al contratto normale di lavoro (cfr. le affermazioni di __________ dell'URC di __________: "Tra fine agosto e al momento dell’assegnazione sono arrivati i contratti effettivi di queste persone, dove sono indicate le cifre effettive (CHF 18.62 nel periodo di prova). La ditta ha pure fatto richiesta di incentivi della LADI e della L-Rilocc. I salari sono stati così controllati anche dall’Ufficio Misure Attive. Infatti nel posto vacante successivo, sempre riguardante quella ditta, a sistema il sig. __________ ha indicato la cifra di CHF 18.62 e CHF 21.50. Il presidente del TCA chiede ai rappresentanti della Sezione del lavoro, e in particolare al sig. __________, se il salario di CHF 18.50 offerto alla signora RI 1 era oppure no conforme al contratto nomale di lavoro. Il sig. __________ risponde di no. " (Doc. XIII, pag. 4)).
L’assicurata poteva in realtà legittimamente ritenere affidabili le indicazioni che le sono state fornite dal responsabile della ditta durante il colloquio, il quale, nel corso dell'udienza, ha significativamente affermato che "probabilmente si è trattato di un errore, non essendo lui la persona addetta ad operare questi calcoli" (cfr. Doc. XIII, pag. 2).
Di conseguenza, indipendentemente dalla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'assicurata o di altri motivi del rifiuto (ammesso che in caso simile di rifiuto si possa realmente parlare e non di decisione del datore di lavoro di ritenere la candidata inadeguata per il posto offerto; cfr. doc A4: "Alla signora RI 1 non è stato offerto alcun impiego perché considerata non idonea. …"), resta la circostanza che l’occupazione era inadeguata per motivi salariali (a differenza, ad esempio, di un recente caso giudicato dal Tribunale federale, cfr. consid. 2.5).
L’assicurata, che peraltro non disponeva di ulteriori dati, ha del resto immediatamente segnalato al datore di lavoro che il salario le sembrava troppo basso.
A questo riguardo sorprende il fatto che l’URC di __________ dopo avere ricevuto dalla __________ l’indicazione che il salario orario per un impiegato di call-center variava da fr. 18.50 a fr. 21.50 (cfr. doc.18 e affermazioni del consulente del personale __________ nel corso dell’udienza, Doc. XIII, pag. 4), non abbia provveduto a verificarne immediatamente la conformità al contratto normale di lavoro.
Sorprende ancora di più il TCA la circostanza che, visto il particolare contesto, il salario orario minimo non sia stato inserito nel formulario di assegnazione di un posto di lavoro del 19 ottobre 2011, accanto al grado d’occupazione e alla durata dell’impiego (cfr. Doc. A12).
Ciò avrebbe certamente favorito il dialogo tra le parti ed in definitiva le possibilità d’assunzione.
L’importanza per l’amministrazione di verificare in modo scrupoloso il rispetto degli importi che figurano nel contratto normale di lavoro risulta tanto più evidente se si considera che dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un nuovo contratto normale, nella cui premessa viene fatto riferimento al “perdurare della situazione di dumpig salariale constatata all’origine”, e il cui tenore integrale è il seguente:
" CONTRATTO NORMALE DI LAVORO PER GLI OPERATORI DEI CALL CENTERS (CNLCC)
Premessa
Richiamati il Contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC), entrato in vigore il 1° agosto 2007 (FU 56/2007) e il Contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC), entrato in vigore il 28 agosto 2009 (FU 68/2009).
Considerato che i controlli effettuati dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro durante la validità di questi contratti hanno evidenziato il perdurare della situazione di dumping salariale constata all'origine.
Ritenuto che gli abusi sono stati riscontrati, durante gli ultimi controlli, anche nei call center "in house" (fino ad ora esclusi dal campo di applicazione del CNLCC) ragione per cui appare giustificata l'estensione del contratto normale di lavoro anche a queste strutture e al personale da esse impiegato.
Visto pertanto che il presente contratto si applica ora a tutti i tipi di call center con sede nel Cantone Ticino, dove per call center ha da intendersi ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un'azienda o un ente e i suoi clienti o utenti.
Il contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers (CNLCC) "outbound" e "inbound" viene pubblicato dalla Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone nella formulazione seguente:
Le disposizioni evidenziate in grassetto avranno carattere obbligatorio.
Art. 1
Campo di applicazione
Il contratto è applicabile a tutti i call centers (compresi i call center "inhouse"), ossia a ogni struttura organizzata con risorse umane specializzate e risorse tecnologiche integrate, che gestisce in modo efficace ed efficiente volumi elevati di contatti multimediali inbound (in entrata) e outbound (in uscita) tra un'azienda o un ente e i suoi clienti o utenti.
Art. 2
Durata del lavoro
1La durata settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su 5 giorni (2080 ore annue; 173.3 al mese).
2Il lavoratore, oltre alle usuali pause previste come tempo di riposo di cui all'art. 15 cpv. 1 LL, ha diritto ad una compensazione in tempo di riposo pagato equivalente all'8.33% della durata del lavoro da lui svolto (es: 60' pagati di cui 55' lavorati). Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato e ripartito nel corso della giornata in proporzione alle ore lavorate.
3Il tempo di presenza sul posto di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro all'interno dell'azienda (dall'entrata) e non dal momento in cui il lavoratore avvia il PC secondo la procedura di log-in.
Art. 3
Lavoro supplementare
È considerato lavoro supplementare il lavoro che eccede le 40 ore settimanali. Le ore supplementari danno diritto ad un supplemento del 25%.
Art. 4
Importo del salario minimo
Salari orari minimi di base in CHF per operatore "outbound" e "inbound":
- durante il periodo di prova (3 mesi) fr. 16.95
- dopo il periodo di prova fr. 19.50
Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:
- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6& per 9 giorni festivi.
Art. 5
Adeguamento al rincaro dei salari minimi.
I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi di consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario ê corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.
Art. 6
Altre disposizioni.
Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.
Art. 7
Entrata in vigore e durata.
Il contratto normale di lavoro per gli operatori dei call centers "outbound" e "inbound" entra in vigore il 1. gennaio 2012 e ha una validità di 2 anni."
In conclusione dunque, secondo il TCA, poiché l’assicurata ha rifiutato un’occupazione non adeguata dal profilo salariale, la decisione su opposizione dell’11 aprile 2012 deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione dell’11 aprile 2012 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti