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Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 11 giugno 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 giugno 2012 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 16 maggio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di marzo 2012 (cfr. doc. 4).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. 5), l’amministrazione, il 6 giugno 2012, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittale a due giorni (cfr. doc. II7).
La riduzione della sanzione è stata motivata come segue:
" (…)
Ritenuto tuttavia che:
1) in base alle direttive dell’ufficio giuridico della Sezione cantonale del lavoro la prima volta che l’assicurato compie ricerche di lavoro insufficienti la sanzione da applicare va da 3 a 4 giorni;
2) un colloquio del mese di marzo ha consentito all’assicurata di concludere un accordo di collaborazione per un’attività di sorveglianza notturna che le consente di essere occupata per alcune ore mensili riducendo, pur se in modo limitato, il carico della disoccupazione,
una revisione della decisione contestata appare adeguata (Doc. II7)
1.3. Contro la decisione su opposizione del 6 giugno 2012 l’assicurata ha ricorso mediante messaggi di posta elettronica dell’11, rispettivamente 12 giugno 2012 inviati all’amministrazione (cfr. doc. II3; II1), la quale, il 13 giugno 2012 ha trasmesso gli stessi al TCA per competenza (cfr. doc. II).
1.4. Il Presidente di questa Corte, il 14 giugno 2012, ha assegnato un termine di 15 giorni all’assicurata per completare il proprio ricorso, precisando che il medesimo, oltre a contenere una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni, doveva essere debitamente firmato.
L’insorgente è stata, inoltre, resa attenta sul fatto che, trascorso infruttuoso il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. III).
Il TCA le ha peraltro trasmesso i suoi scritti (e-mail) dell’11 e 12 giugno 2012 (cfr. consid. 1.3.) con invito a volere firmare e ritornare al più presto al Tribunale gli stessi (cfr. doc. IV).
1.5. L’assicurata, il 15 giugno 2012, ha provveduto a inviare a questa Corte gli scritti dell’11 e 12 giugno 2012 firmati (cfr. doc. V, VI; V2).
La ricorrente, con gli scritti menzionati, ha contestato la decisione su opposizione del 6 giugno 2012, rilevando in particolare di opporsi all’interpretazione fornita dall’URC alle leggi menzionate nel provvedimento in questione.
La medesima ha, inoltre, fatto valere di non aver ricevuto un servizio sufficientemente professionale ed esperto da parte dell’amministrazione al fine di facilitare e assistere il suo rientro nel mondo del lavoro (cfr. doc. V1).
L’insorgente, di religione cattolica romana, si è, altresì, appellata all’art. 15 Cost. fed. concernente la libertà di credo e di coscienza, evidenziando che nessuno presso l’URC, l’ufficio comunale del paese dove abita o nella Chiesa si è finora dimostrato in grado di proporle una soluzione alla sua dipendenza dall’assicurazione disoccupazione che non comprometta la sua pratica religiosa, la sua coscienza e i principi della sua fede (cfr. doc. V2).
1.6. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.7. L’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 14 luglio 2012 (cfr. doc. IX).
Il 18 luglio 2012, su richiesta del TCA (cfr. doc. X), ha poi inviato uno scritto menzionato nella sua lettera del 14 luglio 2012 (cfr. doc. XI; XIbis).
1.8. L’URC ha preso posizione, al riguardo, il 31 luglio 2012, ribadendo la propria posizione espressa nella decisione su opposizione del 6 giugno 2012 e nella risposta di causa (cfr. doc. XV).
1.9. Con sentenza 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012, pervenuta a questa Corte il 29 ottobre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile, a seguito del mancato versamento dell’anticipo spese nel termine suppletorio impartito all’assicurata, il ricorso di quest’ultima contro il giudizio 38.2012.42 emesso dal TCA il 26 luglio 2012 (cfr. doc. XVI).
Con la sentenza del 26 luglio 2012 questa Corte aveva dichiarato irricevibile il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione formale del 18 luglio 2012 con cui la Sezione del lavoro l’aveva sospesa per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede di __________ assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio 2012.
Il TCA aveva, inoltre, ritenuto irricevibile l’istanza di sospendere l’esecuzione della sospensione fino all’emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo, essendo prematura, visto che l’amministrazione non aveva ancora emesso una decisione su opposizione.
Gli atti erano, in ogni caso, stati trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esaminasse l'opposizione dell'assicurata e si pronunciasse immediatamente sulla richiesta della stessa di sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012.
La Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 2 agosto 2012, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione del 18 luglio 2012 relativa alla sanzione di 21 giorni per mancata partecipazione a un programma occupazionale (cfr. inc. 38.2012.44 doc. III/bis = doc. 1).
Il ricorso contro la decisione incidentale del 2 agosto 2012 è stato respinto da questa Corte con giudizio 38.2012.44 del 19 novembre 2012.
1.10. Il doc. XV è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XVII).
1.11. L’assicurata, il 20 novembre 2012, ha presentato delle ulteriori osservazioni (cfr. doc. XVIII), che sono state immediatamente trasmesse per conoscenza all’URC (cfr. doc. XIX).
in diritto
In ordine
2.1. L’assicurata, nel ricorso (cfr. doc. V2; II3), ha indicato di attendere che le venga assegnato un avvocato qualificato e neutro in grado di rappresentare i suoi interessi.
Al riguardo va rilevato che l’art. 28 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), prevede che:
" 1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
2La disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria, riservato l’art. 30 cpv. 2 della presente legge da applicare per analogia.
In concreto, considerato, da una parte, che l’assicurata - peraltro con formazione accademica (letteratura inglese e storia moderna, nonché teologia e storia ecclesiastica; cfr. doc. II6) - ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide la decisione su opposizione relativa alla sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione di due giorni, dall’altra, che in materia di assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA; art. 16 Lptca), questa Corte ritiene che la ricorrente sia in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti al TCA. Non vi è, dunque, la necessità di assegnarle un avvocato d’ufficio (cfr. STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 35.2007.81 del 18 ottobre 2007 consid. 2.2.; STCA 42.2007.5 del 17 settembre 2007 consid. 2.9.).
Nel merito
2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo concernente di marzo 2012.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione della LADI il 1° aprile 2011:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata si è iscritta in disoccupazione il 1° giugno 2011 con effetto dal 1° luglio 2011 (cfr. doc. II7).
Dall’”Accordo sugli obiettivi (ricerche di lavoro)” dell’11 luglio 2011 sottoscritto dalla ricorrente e dalla sua consulente del personale risulta che l’insorgente era tenuta a compiere due ricerche alla settimana, pari a otto ricerche al mese, da subito quale segretaria, traduttrice, aiuto domiciliare e domestica e dal 5° mese come venditrice (cfr. doc. 2).
Fino al mese di febbraio 2012 l’assicurata ha regolarmente svolto e documentato le ricerche di impiego durante ogni periodo di controllo (cfr. doc. VII; 1).
Per quanto concerne, invece, il mese di marzo 2012, l’insorgente, sul relativo formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, ha indicato di avere effettuato, l’8, 22 e 26, cinque ricerche di lavoro spontanee.
Più precisamente, l’8 marzo 2012 si è proposta per iscritto presso __________, __________ e __________, il 22 marzo 2012 di persona quale insegnante presso la scuola __________ di __________ e il 26 marzo 2012 sempre di persona presso l’Istituto __________ per varie opportunità di impiego (cfr. doc. 1).
L'URC, considerando questi sforzi insufficienti dal profilo quantitativo e ripetitivi, il 23 aprile 2012 ha inviato all’assicurata una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 3 maggio 2012, il proprio comportamento.
La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
La ricorrente non ha dato seguito a tale richiesta (cfr. doc. 4; II7; VII).
L’assicurata, al riguardo, sostiene di non avere mai ricevuto la lettera del 23 aprile 2012 (cfr. doc. IX; XVIII).
Secondo gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 22, 36 Las e 33 Laps, il diritto di essere sentito deve essere garantito al più tardi durante la procedura di opposizione, rispettivamente di reclamo (cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005; STFA C 49/03 del 23 giugno 2003; STFA H 272/03 del 22 dicembre 2003; STFA C 91/02 del 6 agosto 2002).
In proposito, inoltre, il TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva.
Al riguardo cfr. pure DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124.
In concreto la ricorrente, a prescindere dal fatto che la medesima ha in ogni caso riconosciuto che durante il colloquio del 27 aprile 2012 ha discusso in merito al numero insufficiente di ricerche concernenti il mese di marzo 2012 (cfr. doc. IX; XVIII), ha potuto esprimersi in relazione alla fattispecie in sede di opposizione (cfr. doc. 5) in conformità agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA, nonché alla giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 368.
Giova, poi, rilevare che secondo la giurisprudenza federale una lesione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può, in via eccezionale, essere sanata ove l'interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi davanti a un'autorità di ricorso munita di piena cognizione (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b).
Nella sentenza I 618/04 del 20 settembre 2006 al consid. 8.3., già citata sopra, il TFA ha ribadito questo principio.
Nel caso in esame, pertanto, anche volendo, per pura ipotesi, considerare violato il diritto di essere sentito dell’insorgente, il TCA ritiene che la lesione menzionata risulterebbe sanata.
Da un lato, come già indicato, l’assicurata ha avuto comunque l’opportunità in sede di opposizione di esporre le proprie considerazioni.
Dall’altro, questa Corte, davanti alla quale la ricorrente ha potuto esprimersi su tutti i punti della lite relativa alle insufficienti ricerche di lavoro del mese di marzo 2012, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA I 618/04 del 20 settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C 34/02 del 22 ottobre 2002; STCA 38.2006.10 del 26 luglio 2006; STCA 38.2005.57 del 30 novembre 2005).
Inoltre per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti).
L’amministrazione, con decisione formale del 16 maggio 2012, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Con decisione su opposizione del 6 giugno 2012 l’URC ha, poi, ridotto la sanzione a due giorni, ritenendola più adeguata (cfr. doc. II7; consid. 1.2.).
2.7. Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente il mese di marzo 2012 emerge effettivamente che l’assicurata per tale periodo di controllo ha indicato di aver compiuto cinque ricerche di lavoro spontanee (cfr. doc. 1), ossia un numero inferiore alle otto concordate nel luglio 2011 con la consulente del personale (cfr. doc. 2; consid. 2.7.).
Inoltre gli sforzi presso __________ e __________ si rivelano ripetitivi, essendo già stati effettuati nel mese di febbraio 2012, rispettivamente gennaio 2012 (cfr. doc. 1).
Per quanto attiene alla richiesta della ricorrente menzionata nella decisione su opposizione di considerare le ricerche di marzo 2012 nel contesto del numero di ricerche effettuate nel mese precedente (cfr. doc. II7) e ribadita dall’assicurata nello scritto del 20 novembre 2012 (cfr. doc. XVIII), va segnalato che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.
Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2011.60 del 26 settembre 2011 consid. 2.8.; 38.2007.99 del 18 febbraio 2008 consid. 2.7.
E’, infine, utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STTCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).
In simili condizioni, occorre concludere che l’assicurata, nel periodo di controllo di marzo 2012, non ha effettivamente compiuto un numero di ricerche di impiego sufficientemente valido né dal profilo quantitativo, né da quello qualitativo.
La circostanza fatta valere dalla ricorrente, secondo cui nel mese di marzo 2012 è stata più impegnata a sostenere dei colloqui di lavoro relativi a ricerche compiute nei mesi precedenti (cfr. doc. IX; XVIII; II7), non la esimeva, d’altronde, dallo svolgere delle ricerche di lavoro sufficienti quantitativamente e qualitativamente.
Anche il fatto che alcuni colloqui di lavoro abbiano avuto luogo fuori Cantone, in particolare nel Canton Vaud (cfr. doc. XVIII), è ininfluente.
In effetti, da un lato, come visto, tali colloqui non si riferivano in ogni caso a sforzi intrapresi nel mese di marzo 2012, bensì nei mesi precedenti.
Dall’altro, l’assicurata, nel periodo a decorrere dal mese di giugno 2011, ha principalmente svolto le proprie ricerche di impiego in forma scritta (cfr. doc. 1).
In proposito giova osservare che è vero che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2011.4 dell’8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di ricerche scritte può essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA 38.2009.70 del 13 ottobre 2009 consid. 2.7.).
Pertanto l’insorgente, benché sia stata impegnata alcuni giorni con i colloqui di lavoro fuori Cantone e con i relativi viaggi per raggiungere il luogo del colloquio e rientrare al proprio domicilio, aveva sufficiente tempo per svolgere qualche ricerca di impiego supplementare.
2.8. L’assicurata ha invocato l’art. 15 Cost.fed. relativo alla libertà di credo e coscienza (cfr. doc. V2; II3).
Questa norma costituzionale non le è, nella presente fattispecie, di alcun ausilio.
In effetti secondo l'art. 15 Cost., la libertà di credo e di coscienza è garantita (cpv. 1) ed ognuno ha diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità (cpv. 2) così come ha diritto di aderire o non aderire ad una comunità religiosa, di farne o non farne parte e di seguire o non seguire un insegnamento religioso (cpv. 3 e 4). Protette sono tutte le convinzioni e concezioni spirituali o intellettuali attinenti al rapporto fra l'essere umano e la divinità (cfr. DTF 134 I 114 consid. 2.1.; DTF 123 I 296 consid. 2b/aa; 119 Ia 178 consid. 4b; 116 Ia 252 consid. 5c) e tutte le religioni, indipendentemente dalla loro diffusione più o meno ampia in Svizzera (DTF 119 Ia 178 consid. 4b).
Ora non è dato di vedere come tale diritto costituzionale possa validamente giustificare il carattere insufficiente delle ricerche di lavoro svolte dall’insorgente se solo si considera che l’assicurata è libera di scegliere presso quali datori di lavoro intraprendere i propri sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
La ricorrente ha, di conseguenza, violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Tale violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.9. Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurata due giorni di sospensione (cfr. consid. 1.2.).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, la penalità di due giorni a carico della ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71, DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
Infine è utile evidenziare che la penalità da infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo (cfr. consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid. 2.3.).
La relativa durata non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
Pertanto, nella presente fattispecie, ai fini dell’entità della sanzione i problemi di natura finanziaria fatti valere dalla ricorrente risultano ininfluenti (cfr. doc. XVIII).
La decisione su opposizione del 6 giugno 2012 va, perciò, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda tendente all’assegnazione di un avvocato d’ufficio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti