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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 novembre 2011 emanata da |
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Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 novembre 2011 la Cassa CO 1 (di seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 12 settembre 2011 (cfr. doc. 21) con cui non ha riconosciuto a RI 1 - il quale è stato licenziato dalla __________ per il 31 maggio 2011 dove era attivo quale collaboratore direttivo con funzioni di coordinamento/consulente ed è stato riassunto dalla medesima società a decorrere dal 1° giugno 2011 in virtù di un contratto di consulenza per la clientela con una retribuzione mensile di fr. 3'000.-- lordi - il versamento di indennità compensative dal 1° giugno 2011.
A motivazione del proprio provvedimento la Cassa ha rilevato:
" (…)
2. Nel suo caso non è possibile erogare alcuna prestazione compensativa, in quanto il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro continua. Oltre a ciò, per la natura delle funzioni svolte, vi è l’incontrollabilità dell’attività lavorativa. Anche gli ulteriori accertamenti effettuati dalla Cassa non hanno permesso di modificare la precedente decisione.
(…)” (Doc. P)
1.2. Contro la decisione del 30 novembre 2011 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento delle indennità giornaliere a titolo compensatorio a partire dal mese di giugno 2011.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, segnatamente, addotto:
" (…)
1. Il signor RI 1 ha lavorato dal 7 ottobre 1997 al 31 maggio 2011 presso la __________ in qualità di collaboratore direttivo con funzioni di consulente (doc. C). Inizialmente, questi percepiva un salario mensile lordo di CHF 10'000.- (doc. D). Nel gennaio 2010, a causa della cattiva congiuntura economica, il datore di lavoro ha ridotto lo stipendio a CHF 6'666.- mensili lordi, senza però ridurre il tempo di lavoro (doc. E).
Prove: doc.
2. In data 14 febbraio 2011, in seguito a gravi difficoltà economiche riscontrate dalla __________, il ricorrente è stato licenziato per il 31 maggio 2011 (doc. F).
Prove: doc.
3. A decorrere dal 1° giugno 2011, l’assicurato è stato riassunto dal medesimo datore di lavoro, con un nuovo contratto che prevede delle mansioni diverse rispetto a quello precedente, una riduzione del tempo di lavoro e uno stipendio inferiore (doc. G).
Prove: doc.
4. In data 15 marzo 2011, l’assicurato ha fatto domanda di indennità di disoccupazione a partire dal 1° giugno 2011 (doc. H).
Prove: doc.
(…)
4.1 Nel caso in questione, vi è una perdita di guadagno. Il guadagno assicurato ammonta a CHF 6'666.-, mentre il nuovo contratto di lavoro del signor RI 1 prevede che per la collaborazione vengono riconosciute il 50% delle commissioni di gestione più il 50% (meno il 10% per coperture delle spese) delle commissioni generate dalla sottoscrizione o collocamento di alcuni prodotti finanziari e viene versato un acconto mensile di CHF 3'000.- più i conguagli alla fine di ogni trimestre (doc. G). Compresi i conguagli, il salario mensile lordo risulta essere maggiore a CHF 3'000.- mensili (cfr. attestazioni di guadagno intermedio nei documenti agli atti sub doc. Q). Tenuto conto della giurisprudenza in materia, il guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato corrisponde all’aliquota usuale per la professione e il luogo e inoltre questo corrisponde al lavoro prestato.
Prove: doc.
(…)
5.1 Il rapporto di lavoro dell’assicurato continua con il precedente
datore di lavoro dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.
(…)
In un primo momento, a causa della difficile situazione congiunturale, il datore di lavoro ha ridotto lo stipendio del ricorrente senza ridurre l’orario di lavoro e senza modificarne i compiti. Il signor RI 1 ha accettato la riduzione dello stipendio e non ha fatto richiesta di prestazioni assicurative, poiché cosciente di non averne diritto, visto che non era intervenuta una diminuzione del tempo di lavoro.
In un secondo momento, il ricorrente è stato licenziato per la fine del mese di maggio 2011 (doc. F). In seguito, l’assicurato è stato riassunto dalla __________ a partire da giugno 2011, con un nuovo contratto di lavoro, modificato rispetto a quello precedente, che prevede, oltre a uno stipendio inferiore, delle mansioni diverse rispetto a quelle precedenti e una riduzione del tempo di lavoro (doc. C, doc, G, doc. K., doc. N, doc. R, doc. S).
Alla luce di quanto precede e conformemente alle disposizioni della LADI, visto che le parti hanno proseguito i rapporti dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, bisogna esaminare il diritto alle indennità compensative del signor RI 1 ai sensi dell’art. 41a cpv. 3 OADI.
Prove: doc.
5.2 Nella fattispecie, il signor RI 1 ha diritto a percepire le indennità compensative perché il suo stipendio è stato ridotto in maniera non eccessiva e perché ha subito una riduzione del tempo di lavoro.
In primo luogo, si fa notare che la Cassa disoccupazione ha deciso di non erogare le prestazioni compensative basandosi su un periodo di controllo di soli tre mesi (giugno 2011 – agosto 2011).
Fino al mese di maggio 2011, il ricorrente lavorava a tempo pieno, per un totale di 40 ore settimanali. Il nuovo contratto di lavoro prevede invece che “il consulente gestisce la sua occupazione in modo totalmente autonomo e indipendente” (doc. G). In sostanza dagli atti e in particolare dalle indicazioni annotate dall’assicurato negli attestati di guadagno intermedio, risulta che il signor RI 1 ha lavorato 38 ore durante il mese di giugno, 49 ore nel mese di luglio, 51,5 ore nel mese di agosto, 41 ore il mese di settembre, 50,5 ore il mese di ottobre, 50 ore durante il mese di novembre e 39 ore a dicembre 2011 (doc. Q).
Vi è dunque una diminuzione del tempo di lavoro, poiché le ore di lavoro effettuate dal ricorrente ammontano a circa 12 ore/settimana, contro le 40 ore/settimana precedenti la disdetta del contratto, e rappresentano un impiego a tempo parziale circa del 30%. Per cui, il tasso di occupazione attuale del ricorrente è stato ridotto del 70%.
Il salario dell’assicurato è pure stato ridotto, in maniera proporzionale al tempo di lavoro effettuato e non in maniera eccessiva.
(…)
7. A mente del ricorrente, la problematica sollevata dalla Cassa
disoccupazione relativa alla controllabilità dell’attività lavorativa non concerne il caso in esame, in quanto la controllabilità dell’attività lavorativa non è una condizione necessaria per l’ottenimento di indennità compensative giusta l’art. 24 LADI, ma piuttosto una condizione per l’ottenimento di un’indennità per lavoro ridotto ai sensi dell’art. 31 LADI.” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La parte ricorrente, il 27 febbraio 2012, ha trasmesso il riepilogo delle ore di lavoro effettuate dall’assicurato sottoscritto dal datore di lavoro (__________), a dimostrazione della controllabilità dell’attività lavorativa svolta dal dipendente (cfr. doc. V; V1-2).
1.5. Il 21 marzo 2012 la Cassa, dopo aver ottenuto una proroga (cfr. doc. VII; VIII), ha osservato che, sulla base di quanto precisato dalla SECO nelle sue diverse prese di posizione, l’indicazione delle ore effettuate non modifica il tenore della risposta di causa (cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. X).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato a RI 1 il riconoscimento di indennità compensative a far tempo dal 1° giugno 2011.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 e 2 LADI:
" 1 E’ considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
2 E’ considerato parzialmente disoccupato chi:
a. non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale oppure;
b. un’occupazione a tempo parziale e cercare un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale.
L’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Il cpv. 2 dell’art. 22 LADI ha il seguente tenore:
" Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i
140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.”
Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).
L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
Secondo, poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Ai sensi dell’art. 24 cpv. 3bis, in vigore dal 1° luglio 2003, per i rapporti di lavoro ripresi entro un anno dalle due parti o continuati dopo una disdetta causata da una modifica del contratto di lavoro, il Consiglio federale decide sulla computabilità del guadagno intermedio.
L’art. 41a cpv. 3 OADI prevede che nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se:
a. il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
b. il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3 bis LADI, si è così espresso:
" (...)
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso 3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche, del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e impedisce inoltre che gli assicurati accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione della fusione dei capoversi 1 e 2."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, p. 2005-2006)
2.2. In una sentenza C 278/03 del 17 febbraio 2004 consid. 2.2. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), relativamente al tenore dell’art. 24 cpv. 2 terza frase v. LADI, valido fino al 30 giugno 2003 e abrogato con la revisione della LADI del 22 marzo 2002 - che prevedeva che un assicurato non avesse diritto alla compensazione della perdita di guadagno se il rapporto di lavoro fra le due parti era mantenuto con o senza interruzione -, ha indicato che lo scopo di tale disposto era impedire il dumping salariale a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (licenziamento e immediata riassunzione del lavoratore con una retribuzione inferiore gravando l’assicurazione contro la disoccupazione della differenza salariale).
Al riguardo cfr. pure DTF 124 V 378 consid. 2c/bb.
La nostra Massima istanza ha, inoltre, precisato che il medesimo obiettivo è perseguito anche dall’art. 24 cpv. 3bis LADI, in vigore dal luglio 2003, citato al considerando precedente.
L’Alta Corte, in un giudizio C 17/05 del 7 giugno 2006 consid. 4.1., ha del resto rilevato che:
" (…)
Le nouveau droit prévoyait d'ailleurs qu'un gain intermédiaire réalisé auprès d'un même employeur après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat n'était pas reconnu, l'assuré n'ayant droit à aucune indemnité de chômage dans ce cas de figure (art. 41a al. 3 OACI, entré en vigueur le 1er juillet 2003).
(…)”
2.3. La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal 1° gennaio 2007 al p.to C138 ha indicato che:
" Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se:
a. il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
b. il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Una diminuzione del salario è ritenuta eccessiva soltanto se è superiore al 20% del salario ridotto proporzionalmente al tasso di occupazione.
Il versamento di indennità compensative dopo il calcolo fittizio di un guadagno intermedio conforme agli usi professionale e locali in seguito alla riduzione eccessiva del salario non è ammesso.
Esempio 1
Prima di essere disoccupato, un assicurato guadagnava 5'000 franchi lavorando a tempo pieno.
Il suo tasso di occupazione è stato ridotto al 50% e il suo salario a 1'800 franchi.
Calcolo della diminuzione del salario:
se fosse ridotto proporzionalmente, il salario ammonterebbe a 2'500 franchi (50% di fr. 5'000); la diminuzione effettiva è del 28% (fr. 700 : fr. 2'500 x 100).
La riduzione è eccessiva e pertanto l’assicurato non ha diritto all’ID.
Esempio 2
Prima di essere disoccupato, l’assicurato guadagnava 5'000 franchi lavorando a tempo pieno.
Il suo tasso di occupazione è stato ridotto al 50% e il suo salario a 2’000 franchi.
Calcolo della diminuzione del salario:
se fosse ridotto proporzionalmente, il salario ammonterebbe a 2'500 franchi (50% di fr. 5'000); la diminuzione effettiva è del 20% (fr. 500 : fr. 2'500 x 100).
Tale riduzione è accettabile e le indennità possono quindi essere corrisposte.”
Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID C138, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C138 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.4. In dottrina B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 329 e 332 rileva quanto segue:
" (…)
Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat (art. 24 al. 3bis LACI). Cette disposition interdit toute indemnisation, en cas de résiliation pour cause de modification du contrat de travail ou de réengagement par le même employeur à un salaire inférieur, même si l’emploi offert respecte les conditions usuelles de travail et de rémunération. Le législateur veut ainsi uniquement éviter le dumping salarial aux frais de l’assurance-chômage. En revanche, il n’empêche pas l’indemnisation d’un travailleur dont le taux d’occupation a baissé et dont le salaire a été adapté proportionnellement à la perte de travail. Il n’y a en effet aucun dumping salarial dans cette configuration.
Selon l’art. 41a al. 3 OACI lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans un délai d’un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification des conditions du contrat, le gain intermédiaire n’est pas reconnu et l’assuré n’a droit à aucun indemnisation:
- si la réduction du temps de travail est assortie d’une diminution du salaire non proportionnelle (let. a) ;
- si le temps de travail est maintenu, mais le salaire diminue (let. b).
Puisque toute indemnisation est exclue dans ces deux éventualités, il ne peut y avoir ni versement de l’indemnité compensatoire, ni paiement de la différence entre l’indemnité journalière à la quelle l’assuré aurait droit et le gain intermédiaire. Autrement dit, bien que le chômeur partiellement sans emploi remplisse toutes les conditions du droit à l’indemnité (art. 8 al. 1 LACI), il ne peut bénéficier d’aucune prestation.
(…)
Calcul de l’indemnité compensatoire. - Une activité procurant un gain intermédiaire anormalement bas donne droit au versement d’indemnités compensatoires sur la base du gain intermédiaire que l’assuré aurait dû réaliser, si ce gain avait été conforme aux usages professionnels et locaux, pour un travail identique. Le non-respect du critère de la conformité aux usages professionnels et locaux n’entraîne dès lors pas la perte du droit à la compensation de la différence. Il induit plutôt une augmentation fictive de la rémunération effectivement obtenue par l’assuré, jusqu’au niveau considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux. C’est alors sur cette base qu’une compensation de la différence a lieu.
La Caisse de chômage devra en outre déterminer le temps de travail. Lorsque l’horaire de travail n’est pas contrôlable, faute de renseignements crédibles, l’assuré est présumé travailler à plein temps."
2.5. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, il 7 ottobre 1997, ha iniziato un’attività lavorativa presso la __________ quale collaboratore direttivo con funzioni di coordinamento dell’attività di gestione patrimoniale, attività sulle borse, rapporti con istituzioni finanziarie, rapporti con la clientela e sviluppo.
Lo stipendio era costituito da una parte fissa di fr. 80'000.-- lordi annui pagabili in 12 mensilità e da una parte variabile, e meglio nel contratto di lavoro è stato previsto che sarebbe stato riconosciuto trimestralmente il 50% dei nuovi ricavi derivanti dallo sviluppo di nuova clientela attirata in modo diretto dal collaboratore, fino al raggiungimento di un importo complessivo lordo di fr. 200'000.-- annui. Oltre tale importo sarebbero state ridiscusse le condizioni in funzione dei maggiori costi presumibilmente maturati, derivanti dallo sviluppo dell’attività (cfr. doc. 50=C).
Con scritto del 14 febbraio 2011 la __________ ha disdetto il rapporto di impiego con l’assicurato per il 31 maggio 2011 a causa della precaria situazione del mercato in cui operava la società, evidenziando che, nonostante avessero già preso dei provvedimenti (riduzione degli stipendi dei dirigenti), si rendeva indispensabile ridimensionare la struttura (cfr. doc. 49=F).
Il 27 maggio 2011 tra la __________ e il ricorrente è stato concluso un nuovo contratto di consulenza con effetto dal 1° giugno 2011 (cfr. doc. 1=28=G).
Al punto “Compiti” è stato indicato:
" Il consulente si impegna a offrire una valida collaborazione con funzioni di coordinamento dell’attività di gestione patrimoniale, attività sulle borse, rapporti con istituzioni finanziarie, il tutto in rapporto con la clientela personale del consulente e da lui rappresentata.” (doc. 1=28=G)
Al punto “Retribuzione” è stato previsto quanto segue:
" Per la sua collaborazione nella gestione e sviluppo degli affari dei suoi clienti la Ditta riconoscerà il 50% delle commissioni di gestione più il 50% (meno il 10% per coperture spese generali) delle commissioni generate dalla sottoscrizione o collocamento di alcuni prodotti finanziari il tutto derivanti esclusivamente dai suoi clienti e verrà saldato con un versamento di un acconto mensile di fr. 3'000.00 (tremila) e conguaglio alla fine di ogni trimestre che verrà allestito sulla base di conteggi appositi.” (doc. 1=28=G)
Al punto “Altre disposizioni” è stato inoltre contemplato che:
" Il consulente gestisce la sua occupazione in modo totalmente autonomo e indipendente senza nessun obbligo di presenza presso gli uffici della Ditta. La Ditta s’impegna a mettere le proprie strutture a disposizione del consulente esclusivamente per lo svolgimento delle attività correlate allo svolgimento dei suoi compiti”. (doc. 1=28=G)
Dall'estratto del RC relativo alla __________ emerge che RI 1, dall’aprile 2005 a tutt’oggi, dispone di una procura collettiva a due (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
L’assicurato, il 14 giugno 2011, si è annunciato per il collocamento a partire dal 1° giugno 2011 indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 66).
Il 19 luglio 2011 la Cassa ha inviato alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) uno scritto riguardante il caso dell’insorgente del seguente tenore:
" (…)
Da ottobre 97 l’assicurato lavorava presso la __________. Fino a dicembre 2009 l’assicurato percepiva uno stipendio di fr. 10'000.-- mensili. A causa della situazione economica il datore di lavoro ha diminuito gli stipendi ai dirigenti del 40% ossia dal 01.01.2010 l’assicurato percepiva uno stipendio di fr. 6'666.-- mensili lavorando nella stessa misura.
A partire dal 30.05.2011 l’assicurato viene licenziato e riassunto con un contratto di consulenza per la clientela personale del consulente e da lui rappresentata senza obbligo di presenza sul posto di lavoro, per un acconto mensile di fr. 3'000.-- con il 50% delle commissioni di gestione più 50% delle commissioni generate dalla sottoscrizione o collocamento di alcuni prodotti finanziari derivanti esclusivamente dai suoi clienti, con un conguaglio alla fine di ogni trimestre.
Ora vi chiediamo:
- Per il calcolo del guadagno assicurato possiamo considerare i primi 12 mesi del periodo di contribuzione (7 mesi lo stipendio era di 10'000.-- per una media di 12 mesi di fr. 8'611.10) oppure dovremo considerare la media degli ultimi 12 mesi per un guadagno assicurato di fr. 6'666.--?
- Il nuovo contratto di consulenza dev’essere parificato a un contratto di rappresentanza e quindi considerare un mensile minimo di fr. 3'360.--?
- Il fatto che l’attività lavorativa non è controllabile e che viene svolta sempre presso lo stesso datore di lavoro e con le stesse funzioni può precludere il diritto alle indennità di disoccupazione?” (doc. 35)
__________ della SECO, il 28 luglio 2011, ha risposto:
" (…)
La situazione appare assai complicata, nel senso che, a parte le modalità di retribuzione, l’attività dell’interessato è rimasta pressoché uguale (tempo pieno e mansioni uguali). Egli rimane peraltro titolare di una procura collettiva a due. (…)
In casu, si deve considerare che l’interessato è vincolato senza interruzione da un rapporto di lavoro a tempo pieno con il medesimo datore di lavoro dal 1997.
(…)
Nella fattispecie i requisiti relativi alla perdita di lavoro non sono manifestamente adempiuti.
(…)
In conclusione:
- la Cassa è autorizzata a calcolare il guadagno assicurato in base ai primi 12 mesi del periodo quadro di contribuzione.
- nessuna indennità compensativa può essere versata in ragione della continuazione del rapporto di lavoro presso il medesimo datore e pertanto non va stabilito nessun salario fittizio (art. 41a cpv. 4 OADI).
- Il reddito conseguito presso l’attuale datore di lavoro va dedotto dall’indennità di disoccupazione cui l’interessato ha diritto (art. 41a cpv. 5 OADI).” (Doc. 34)
Il 10 agosto 2011 la Cassa ha posto alla __________ i seguenti quesiti:
" 1. In quali orari e in quali giorni svolgeva il proprio operato il Sig.
RI 1 fino al 31.05.2011?
2. A decorrere dal 01.06.2011, i giorni e gli orari di lavoro, sono stati modificati? Nel caso affermativo, vogliate comunicarci quali modifiche sono state apportate.
3. Il grado di occupazione è rimasto invariato, cioè a tempo pieno?
4. La funzione dell’assicurato, dal 01.06.2011, è rimasta invariata? Nel caso negativo, quali sono i nuovi compiti?
5. Dal 01.06.2011 l’attività lavorativa svolta dal sig. RI 1 è controllabile da parte vostra oppure lo stesso può gestire in modo autonomo la propria attività?” (Doc. 30)
La risposta della SA del 10 agosto 2011 è la seguente:
" 1) Fino al 31.05. 2011 il Sig. RI 1 lavorava da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 per un totale di 40 ore settimanali.
2) A decorrere dal 01.06.2011 i giorni e l’orario di lavoro sono stati modificati come da contratto di consulenza di cui il Sig. RI 1 ha provveduto a rilasciarvi copia e che anche noi vi rimettiamo in allegato.
3) Come da nuovo contratto di consulenza il grado di occupazione è variato tanto quanto il Sig. RI 1 non ha più un obbligo di presenza definita nei nostri uffici.
4) La funzione dell’assicurato dal 01.06.2011 è variata. Sono infatti venute meno tutte quelle funzioni aziendali/istituzionali a cui era preposto nell’ambito del precedente contratto di lavoro, riducendosi oggi a tutte le attività necessarie e sufficienti alla cura della propria clientela diretta.
5) Dal 01.06.2011 l’attività svolta dal Sig. RI 1 non è controllabile da parte nostra riguardo a modi e tempo dello svolgimento dei compiti sopracitati, rimane ovviamente controllabile relativamente all’impatto che lo svolgimento della suddetta attività ha in funzione a tutti i risvolti della vita aziendale rispettivamente alla clientela da lui curata.” (Doc. 27)
La Cassa, il 12 agosto 2011, ha nuovamente interpellato la SECO, sottolineando che:
" (…)
Nello scritto del 10 agosto 2011, in sostanza, l’opponente contesta il fatto che non vi sia stata una riduzione dell’attività lavorativa. Comunica inoltre che si occupa, in misura nettamente minore, della sua clientela. Abbiamo proceduto ad ulteriori richieste d’informazioni nei confronti del datore di lavoro che sono giunte il 11.08.2011.
Da tale scritto appare comunque che il datore di lavoro non ha nessun controllo sui giorni e orari di lavoro, confermano inoltre che l’attività lavorativa non è controllabile da parte loro.
Ora vi chiediamo:
- visto quanto emerso dagli ulteriori accertamenti, la Cassa può negare il diritto alle prestazioni assicurative? (marginale C138)
- Oltre a ciò, a comprova di quanto summenzionato, il fatto che l’opponente abbia ancora diritto di firma in seno alla società e che tale attività non è controllabile, può essere una ulteriore comprova del mancato diritto?” (Doc. 24)
Il 24 agosto 2011 la SECO ha comunicato:
" (…)
Formalmente significa quindi che il diritto può essere concesso, ma che non vi sarà alcun versamento della compensazione giusta l’art. 41 OADI.
Pertanto la richiesta d’indennità di disoccupazione deve essere accolta.
In un secondo tempo, al momento dell’inoltro del primo attestato di guadagno intermedio, occorrerà rifiutare a compensazione sia in ragione della continuazione del rapporto di lavoro che dell’incontrollabilità dell’attività espletata.
Concordiamo con l’impressione che ciò equivale a negare il diritto alle indennità di disoccupazione, ma dal punto di vista formale è più corretto separare il diritto all’indennità dall’esame del diritto alla compensazione.
(…)” (Doc. 23)
Nell’opposizione interposta contro la decisione del 12 settembre 2011 con cui la Cassa gli ha negato il versamento di indennità compensative dal 1° giugno 2011, in ragione della continuità del rapporto di lavoro e dell’incontrollabilità dell’attività espletata (cfr. doc. 21), il ricorrente ha fatto valere che la sua attività lavorativa viene e può essere solamente svolta preso gli uffici della società __________ e non da casa, in quanto unicamente nei menzionati uffici esistono tutti i presupposti per operare, quali per esempio i collegamenti informatici con le banche depositarie.
Egli, inoltre, ha affermato, da un lato, che tutti i clienti con i quali opera sono clienti della società, siccome solamente ad essa hanno dato mandato fiduciario.
Dall’altro, che l’indicazione “mia clientela” si riferiva soltanto al fatto che trattasi di persone conosciute dal medesimo.
L’insorgente ha, infine, asserito che la sua attività era totalmente controllabile e verificabile dalla società, visto che si svolgeva presso gli uffici della SA. Egli, al riguardo, sostiene che l’avergli lasciato libertà di orari di presenza durante la giornata lavorativa, non presuppone la non controllabilità della presenza lavorativa (cfr. doc. 20).
L’assicurato, il 27 settembre 2011, è stato sentito dalla Cassa.
Dal relativo verbale si evince che:
" (…)
Dalla sua opposizione si rileva che l’attività lavorativa può essere svolta unicamente in ufficio, in quanto i clienti hanno dato un mandato fiduciario all’azienda e non a lei personalmente. Ciò è corretto?
Sì è corretto.
Al suo domicilio non può svolgere altre operazioni inerenti l’attività lavorativa?
No, sia per i motivi esposti sopra (mandato fiduciario dato all’azienda e non al sottoscritto) sia a livello informatico.
Nella sua opposizione, pt.3, indica che è totalmente controllabile ed espone i motivi. Ma dai documenti in nostro possesso l’azienda aveva a suo tempo indicato che l’attività non era controllabile. Ciò è corretto?
No, nella lettera del 10 agosto 2011 al pt. 5 l’azienda indicava che “non ero controllabile…” nel senso degli orari di lavoro, cioè che avevo la libertà di iniziare a svolgere il mio operato negli orari a me più consoni. Vorrei aggiungere che l’azienda è penalmente perseguibile su tutto il mio operato; ciò significa che, con logica, è nel loro interesse avere il totale controllo della mia attività.
Ha ulteriori osservazioni da aggiungere?
No, non ho nulla da aggiungere.” (Doc. 19)
Il 29 settembre 2011 la parte resistente ha chiesto alla SECO quanto segue:
" (…)
Se il datore di lavoro confermasse che realmente l’attività non può essere svolta al domicilio, ma unicamente presso la società, il diritto alle indennità compensative potrebbe essere riconosciuto? Oppure il diritto dovrebbe comunque essere negato in quanto attività non controllabile?” (Doc. 17)
__________ della SECO, il 12 ottobre 2011, ha indicato:
" (…) non possiamo che confermare che l’assicurato non ha diritto alla compensazione del guadagno intermedio principalmente perché il rapporto di lavoro con il precedente datore di lavoro continua (cfr. cifra marg. C 138 Circolare ID). L’incontrollabilità dell’attività non è altro che un ulteriore elemento a sostegno dell’impossibilità di versare l’indennità compensatoria.
Pertanto la questione a sapere se la situazione sarebbe da considerare in modo diverso tenendo conto del fatto che l’attività si svolge nei locali del datore di lavoro è irrilevante.” (Doc. 16)
Il 24 ottobre 2011 la __________ ha scritto alla Cassa, precisando, dopo aver evidenziato di essere venuta a conoscenza che la pratica relativa alla domanda di disoccupazione dell’assicurato era ancora bloccata e che il contratto di consulenza stabilito con il medesimo dopo il suo licenziamento incontrava delle perplessità da parte dell’amministrazione, in particolare quanto segue:
" (…)
- Licenziamento del Sig. RI 1
La riduzione dei mandati/clienti e la chiusura degli esercizi in perdita ci hanno costretti al licenziamento del sig. RI 1 in quanto non c’era più la piena occupazione in fatto tempo di lavoro.
- Rapporti personali con i clienti
Deve essere precisato che i clienti rimasti erano seguiti per una parte dal dott. __________ e una parte dal sig. RI 1. Onde evitare un’ulteriore evasione di mandati, nel caso i clienti seguiti dal sig. RI 1 avessero deciso di cambiare il loro gestore, gli abbiamo sottoposto la proposta di mantenere un rapporto di lavoro con la nostra Società, identificato dal contratto stipulato in data 27.05.2011.
- Tipologia del lavoro prestato
In merito alla tipologia del lavoro prestato dal Sig. RI 1 vorremmo chiarire che in precedenza lo stesso svolgeva i seguenti compiti:
- rapporti e consulenza con la clientela
- gestione e analisi dei portafogli
- verifica dei rapporti e delle comunicazioni bancarie
- studio e analisi dei prodotti finanziari
- rapporti istituzionali con banche e enti collocatori.
Oggi lo stesso svolge:
rapporti diretti con una parte della clientela, con relativa gestione e analisi dei loro portafogli; sia in precedenza che oggi questa attività veniva ed è svolta presso i nostri uffici utilizzando le attrezzature informatiche necessarie.
- Controllabilità
Il lavoro svolto dal Sig. RI 1 è controllabile da parte nostra, sia per quanto attiene il tempo dedicato all’attività lavorativa (in quanto espletabile presso i nostri uffici), sia per la controllabilità e verifica della gestione, in merito alle responsabilità giuridico-legali dettate dal mandato di gestione in essere tra i clienti e la Società __________.
Bisogna capire che un “consulente finanziario” senza poter seguire lo svolgimento degli avvenimenti che si svolgono sui mercati finanziari tramite speciali e complessi “programmi” con i quali siamo allacciati non potrebbe mantenere questa attività.
Il fatto di avere offerto al sig. RI 1 un contratto di lavoro così concepito, ha permesso a lui di rimanere “in attività” in questo specifico settore e percepire un relativo compenso, vista e considerata la situazione che si è creata nel settore bancario e para-bancario, ci sembrava che la nostra proposta/contratto di consulenza non dovesse creare così tanti problemi “d’interpretazione”.” (Doc. 14)
La Cassa, l’11 novembre 2011, ha ulteriormente interpellato la SECO come segue:
" (…)
- Secondo il vostro parere, alla luce del nuovo scritto datato 24.10.2011, l’attività può essere considerata controllabile e dunque essere riconosciuto il diritto a prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione?
Domande generiche sull’attività controllabile:
- Anche per eventuali casi futuri, il fatto che il datore di lavoro certifichi le ore svolte in azienda per il tramite del formulario “Attestato su guadagno intermedio” e che l’attività non può essere svolta a domicilio, può essere sufficiente a considerare l’attività lavorativa controllabile?
- Se un dipendente dovesse avere in azienda il controllo delle timbrature, questo unico elemento potrebbe essere sufficiente a considerare un’attività controllabile?
- Sempre più spesso gli assicurati ci presentano delle bozze di contratto di lavoro con un reddito su provvigioni, oppure solo un salario mensile di base (es. fr. 500.00) con l’aggiunta di provvigioni. Le mansioni svolte, di norma, sono nel settore immobiliare (vendita di immobili). Gli assicurati sostengono che l’attività è controllabile, in quanto possono comunicare gli orari dei loro appuntamenti e quanto tempo impiegano per mostrare l’oggetto ai potenziali clienti. E’ corretto ritenere che in linea di principio l’attività quale agente immobiliare è da considerare non controllabile e pertanto a tempo pieno (con un salario ipotetico di fr. 3'360.00)?” (Doc. 12)
Il 23 novembre 2011 la SECO ha risposto:
" (…) rammentiamo che nella fattispecie la questione della controllabilità dell’attività è del tutto secondaria in confronto al fatto che il rapporto di lavoro perdura con il precedente datore di lavoro.
Infine, per quanto concerne il principio generale della controllabilità di un’attività, va rilevato che la stessa deve essere controllabile a priori e non a posteriori. Il mero fatto che il datore di lavoro possa compilare l’attestato di guadagno intermedio non basta. Oltretutto, in tali casi il salario (di base [generalmente un anticipo sulle provvigioni future] + le provvigioni) non è in correlazione con la quantità di lavoro realmente effettuata.
Ad esempio, la vendita di due appartamenti del medesimo valore comporterà la medesima retribuzione quale che sia il tempo necessario per concludere l’affare, quand’anche per uno dei due siano bastate tre visite di persone interessate e un incontro con il notaio (circa 10 ore in un solo mese), mentre per l’altro le visite siano state più numerose e scalate nel tempo, con telefonate e intensi scambi di scritti (due ore a visita + tempo trascorso in ufficio + dal notaio, ecc. sull’arco di tre mesi).
Pertanto, in questo tipo di attività è impossibile prevedere un orario di lavoro fisso con un compenso adeguato, in quanto dipende da circostanze aleatorie (presenza dei clienti e conclusione di contratti), le quali richiedono comunque una totale disponibilità. Per tale motivo occorre considerare che l’attività di rappresentante sia un’attività a tempo pieno con un salario ipotetico.” (Doc. 11)
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, dopo un attento esame delle carte processuali, ritiene corretto il modo di procedere della Cassa che ha negato a RI 1 il versamento di indennità compensative dal giugno 2011.
In effetti, in primo luogo, il nuovo contratto di lavoro concluso con la __________ nel maggio 2011 valido dal 1° giugno 2011, ossia dal giorno seguente la data in cui la disdetta del contratto del 1997 è divenuta effettiva (cfr. consid. 2.5.), indica chiaramente la retribuzione spettante all’assicurato (acconto mensile di fr. 3000.-- e conguaglio alla fine di ogni trimestre, cfr. doc. 1=28=G), la quale risulta inferiore a quanto percepito in precedenza (fr. 10'000.-- fino al dicembre 2009 e fr. 6'666.-- dal gennaio 2010 fino al maggio 2011; cfr. consid. 2.5.).
Tuttavia il medesimo non prevede alcunché circa il tempo di lavoro, specificando soltanto che “il consulente gestisce la sua occupazione in modo totalmente autonomo e indipendente senza nessun obbligo di presenza presso gli uffici della Ditta. La Ditta s’impegna a mettere le proprie strutture a disposizione del consulente esclusivamente per lo svolgimento delle attività correlate allo svolgimento dei suoi compiti” (cfr. doc. 1=28=G).
In secondo luogo, la società stessa, il 10 agosto 2011, ha affermato che con il nuovo contratto di consulenza il grado di occupazione dell’assicurato "è variato tanto quanto il medesimo non ha più un obbligo di presenza definita nei suoi uffici" e che l’attività svolta dal ricorrente non era controllabile da parte sua riguardo ai modi e tempi dello svolgimento dei compiti, ma rimaneva controllabile relativamente all’impatto sulla vita aziendale, rispettivamente sulla clientela da lui curata (cfr. doc. 27).
Soltanto a seguito dell’emanazione della decisione del 12 settembre 2011 con cui la Cassa ha negato all’assicurato il versamento delle indennità compensative in ragione della continuità del rapporto di lavoro e dell’incontrollabilità dell’attività espletata (cfr. doc. 21), e meglio con l’opposizione del 22 settembre 2011 e in occasione dell’audizione dinanzi alla Cassa del 27 settembre 2011 il ricorrente ha fatto valere che l’attività poteva essere espletata soltanto negli uffici del datore di lavoro, poiché i clienti davano mandato fiduciario alla SA e negli uffici vi erano i collegamenti informatici necessari (cfr. doc. 20; 19).
La __________ ha, poi, modificato la propria posizione con uno scritto inviato spontaneamente all’amministrazione il 24 ottobre 2011, in cui ha indicato che il tempo di lavoro svolto dall’assicurato era controllabile da parte sua, sia per quanto atteneva il tempo dedicato all’attività lavorativa, sia per la controllabilità e verifica della gestione (cfr. doc. 14).
2.7. Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena evocati, questa Corte ritiene di poter fondare la propria valutazione, per quel che concerne la controllabilità dell’attività svolta dall’assicurato presso la __________ dal giungo 2011, su quanto contemplato nel contratto di consulenza del maggio 2011 (cfr. doc. 1=28=G), nonché sulla versione fornita dal datore di lavoro nello scritto del 10 agosto 2011, rispondendo a dei precisi quesiti della Cassa (cfr. doc. 27; 30).
A tali dichiarazioni, e meglio che l’espletamento dei compiti affidati all’insorgente dal giugno 2011 non era controllabile, deve essere attribuito maggiore affidamento rispetto a quanto è stato indicato in seguito dal ricorrente e dalla SA (cfr. doc. 20; 19; 14).
Al riguardo va evidenziato che la società non ha, del resto, fornito alcun valido motivo atto a giustificare il cambiamento di versione in merito alla controllabilità dell’orario di lavoro dell’insorgente che in prima battuta è stata negata e in seguito, dopo il diniego del 12 settembre 2011 da parte della Cassa di versare delle indennità compensative all’assicurato, è stata invece dichiarata possibile e praticabile.
Giova, comunque, rilevare che la semplice presenza negli uffici del datore di lavoro del ricorrente, ad esempio, al fine di utilizzare per l’espletamento dei propri compiti gli strumenti informatici in dotazione della SA, non significa ancora che il suo tempo di lavoro fosse controllabile.
Non è, infatti, mai stato affermato che la società avesse un sistema di controllo dell’orario di lavoro del proprio dipendente, né che in ogni caso fossero stati messi in atto dei controlli interni.
Gli “Attestati di guadagno intermedio” agli atti concernenti il periodo giugno-novembre 2011 (cfr. doc. 69-81), così come pure la tabella delle ore svolte dall’assicurato da giugno 2011 a febbraio 2012 prodotta pendente lite (cfr. doc. V1) non permettono, d’altronde, di giungere a una soluzione differente della vertenza.
Innanzitutto non sono note le modalità secondo le quali tali ore sono state registrate.
Visto il tipo di contratto concluso tra le parti nel maggio 2011, che prevedeva la totale autonomia e indipendenza dell’assicurato quale consulente finanziario (cfr. doc. 1=28=G), è alquanto probabile che il datore di lavoro per indicare le ore effettuate abbia fatto riferimento alle dichiarazioni in merito dello stesso ricorrente.
Inoltre, come sottolineato dalla SECO (cfr. doc. 11; consid. 2.5.), l’orario di un’attività lavorativa deve risultare controllabile al momento in cui viene deciso in merito al diritto alle indennità compensative di un assicurato e non a posteriori, ovvero dopo lo svolgimento di un determinato numero di ore al giorno/mese (cfr. STFA C 163/04 del 29 agosto 2005 consid. 2.2.).
In simili condizioni e alla luce della specificità della funzione di consulente finanziario ricoperta da RI 1 in seno alla __________, il TCA, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’orario concernente l’attività esercitata dall’assicurato dal giugno 2011 presso il datore di lavoro per il quale era attivo dal 1997 non fosse controllabile.
Non risultando controllabile il relativo orario, tale attività deve essere considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, op. cit., pag. 332; consid. 2.4.), come precedentemente alla disdetta del maggio 2011 (cfr. consid. 2.5.; doc. I; consid. 1.2.).
La censura sollevata dal ricorrente secondo cui la controllabilità dell’attività lavorativa non sarebbe una condizione necessaria per l’ottenimento di indennità compensative giusta l’art. 24 LADI, bensì piuttosto una condizione per la concessione di un’indennità per lavoro ridotto ai sensi dell’art. 31 LADI (doc. I p.to 7; consid. 1.2.) è infondata.
Infatti la controllabilità dell’orario di lavoro non è soltanto un presupposto dell’indennità per lavoro ridotto, ma, permettendo di valutare la computabilità della perdita di lavoro, risulta determinante anche nel contesto delle indennità di disoccupazione e, in particolate, delle indennità compensative giusta l’art. 24 LADI.
Visto che l’assicurato e la __________ hanno proseguito i rapporti di lavoro iniziati nel 1997 dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, che ha comportato una riduzione del salario ma il mantenimento del tempo di lavoro, all’insorgente, sulla base degli art. 24 cpv. 3bis LADI e 41a cpv. 3 OADI (cfr. consid. 2.1.), non vanno erogate indennità compensative a decorrere dal 1° giugno 2011.
La decisione su opposizione del 30 novembre 2011 deve conseguentemente essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti