Raccomandata |
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Incarto n.
RS/DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 19 luglio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 18 luglio 2012 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 18 luglio 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere iniziato il programma d’occupazione temporanea presso l’Associazione __________ nella sede di __________ assegnatole il 24 gennaio 2012 per il periodo febbraio - maggio 2012.
Quale rimedio giuridico è stato indicato che il provvedimento poteva essere impugnato entro trenta giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico, Bellinzona (cfr. doc. A).
1.2. Il 19 luglio 2012 l’assicurata ha inviato al TCA, tramite posta elettronica, uno scritto del seguente tenore:
" (…)
Questa procedura è contro una decisione di sanzione di 21 giorni di sospensione del mio diritto alle indennità della disoccupazione, emessa dalla Signora __________, dello stesso Ufficio Giuridico.
Chiedo l'azione immediata del Giudice per cancellare questa sanzione o almeno proibire che l'importo venga prelevato in anticipo dalla Cassa Disoccupazione __________ prima che avvenga la decisione del giudice rispetto il presente ricorso.
Questo è richiesto perché, come egli sa, nell'altra causa che ho presso il tribunale contro URC __________, l'importo della sanzione contro la quale faccio ricorso (238 frs) è stato prelevato in anticipo dalla Cassa nel mese di maggio.
La ragione per questa richiesta urgente è questa:
1. Mi rimangono soltanto 19 indennità. La sanzione risulta quindi di più del totale del mio reddito per questo mese.
2. Non ho altri soldi e dipendo su queste indennità per vivere questo mese. Ho già ricevuto 300 frs di buoni dalla __________ per mangiare, ma ciò mi doveva sostenere il mese prossimo, quando non avrò più indennità.
3. Non ho nessuna possessione materiale che posso vendere.
4. L'assistente sociale del mio comune mi informa che l'Assistenza non entra in causa, perché sostiene che "avrei avuto diritto alla disoccupazione", perciò non posso chiedere aiuto.
5. A causa del fatto che la legge sull'Assistenza sociale in Svizzera contraddice i miei principi religiosi, ho inoltrato una domanda di rimpatrio di urgenza, da indigente in __________. Grazie a Dio: ho la doppia nazionalità Svizzera-__________! Di fatti: in Svizzera, l'Assistenza sociale è un prestito, non un diritto, come lo pretende l'Art. 115 della Costituzione: "Ognuno ha il diritto al minimo vitale e di venire aiutato se non può provvedere a se".
Ma, l'Amministrazione Federale mantiene il diritto di indagare i genitori/suoceri e/o figli/sposi dei figli di una persona che chiede l'Assistenza, e di obbligare loro a pagare la spesa se ne sono giudicati in grado.
Come io ho già segnalato alla SECO in corrispondenza col Signor __________: Ciò significa che in Svizzera, c'è tanta gente che non beneficia del pieno diritto preteso sotto la Costituzione. Tanta gente che avrebbe bisogno di assistenza, ma che non lo prende a causa del disastro che ciò provoca nelle loro famiglie.
Di fatti, in principio, soltanto le persone nate senza genitori, e non avendo figli, sono davvero garantiti il pieno diritto dell'Art. 115. Ciò può sembrare assurdo, detto così - ma così è: Nemmeno Dio stesso sarebbe coperto!
Io ho chiesto il rimpatrio in __________ non a causa dell'indigenza e la prossima mancanza di abitazione in Svizzera. Ma a causa del fatto che non posso vivere in accordo con la mia coscienza e il mio senso della responsabilità civile in Svizzera.
Almeno in __________, per quanto io sappia, quando si pagano le tasse per l'Assistenza Sociale, quando uno ne ha bisogno, il servizio è minimo in accordo con le risorse a disposizione, ma non è un prestito: è un diritto.
E anche se si rivela un prestito anche in __________, quando io prenderò l'Assistenza Sociale, il debito creato sarà mio, a mio nome, e nessuno me lo potrà rubare. I miei genitori non verranno obbligati a pagare per me, e io avrò il lusso, il privilegio, il diritto e non il dovere di ripagare la spesa quando o se un giorno ne sarò in grado.
Tutto ciò ho segnalato all'Ambasciata Svizzera di __________ e anche all'organizzazione "__________". E nella procedura del mio rimpatrio, il mio caso viene sottoposto all'attenzione di enti e personalità importanti di pubblica notorietà, sia ecclesiale che politico. Non so quanto potrò ottenere di attenzione a questo caso, ma faccio del mio meglio nella speranza che, in questa procedura, potessi contribuire ad un miglioramento della situazione dei poveri e disoccupati e marginalizzati in Svizzera.
6. I motivi del mio rifiuto del POT __________ sono già stati pubblicati apertamente. Però prego il giudice di prendere nota del mio e-mail del 14.07.2012 qui allegato. Prego anche di sottoporre la lettera del 06.giugno 2012, a lei mandata ieri rispetto l'altra causa.
In allegato, la prego di trovare una copia di questo e-mail con la mia firma elettronica. (…)" (Doc. I)
1.3. Nei giorni successivi ha avuto luogo uno scambio di messaggi di posta elettronica tra l’assicurata e la cancelleria del TCA (cfr. doc. III-XIII).
1.4. Il 20 luglio 2012 rispondendo ad una richiesta del segretario del TCA (vedi pure Doc. V), __________ della Sezione del lavoro si è così espressa:
" Allegata alla presente le trasmettiamo copia della nostra decisione 18.07.2012 e la informiamo che il nostro Ufficio non ha emesso altre decisioni nei confronti dell'interessata.
L'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha invece emesso una decisione di sanzione la quale è attualmente oggetto di un Ricorso presso il vostro Lodevole Tribunale (vs. inc. 38.2012.36." (Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Preliminarmente va rilevato che l’assicurata ha chiesto "al signor Giudice del Tribunale cantonale delle assicurazioni di ricusarsi immediatamente del caso, e di riferirlo subito ad un'autorità superiore. Non ci sono 30 giorni per tirare avanti questo affare" (cfr. Doc. X) ed ancora "ho chiesto pure al Signor Giudice Daniele Cattaneo del Tribunale delle Assicurazioni di valutare pure la sua competenza in questo caso e di volerlo riferire tempestivamente ad un Tribunale superiore al suo" (cfr. doc. Xbis).
Rispondendo ad una comunicazione del segretario del TCA che le spiegava la procedura da seguire per contestare una decisione della Sezione del Lavoro (cfr. Doc. VI) la ricorrente si è inoltre così espressa:
" (…)
Mi permetto di chiederle: Se il mio ricorso non è ricevibile presso il Tribunale, allora quale Tribunale può ricevere il mio ricorso?
La lettera della sanzione me dice di fatti di fare ricorso presso lo stesso Ufficio Giuridico che ha emanato la sanzione. Ciò non è accettabile, per ragioni che dovrebbero essere evidenti.
La Cassa OCST ha già prelevato una sanzione di 4 giorni per la stessa colpa a cui si riferisce questa sanzione. Questa è una sanzione in più. (…)" (Doc. XIbis)
Alla luce di questi elementi l'istanza dell'assicurata va dunque intesa come una richiesta di esame della competenza del TCA a trattare il suo ricorso e non come una domanda di ricusazione del giudice. Significativo è il fatto che RI 1 non ha fatto valere alcun motivo di ricusa (cfr. Doc. X).
Una richiesta di ricusazione sarebbe del resto manifestamente infondata (cfr. STF 1C_103/2011 del 24 giugno 2011), non esistendo alcun motivo di prevenzione del Presidente del TCA nei confronti dell'assicurata.
Secondo l'art. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Questo Tribunale è competente per pronunciarsi sui ricorsi contro le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA).
Davanti al Tribunale federale, autorità superiore rispetto al TCA, possono essere impugnate le decisioni emanate dai Tribunali cantonali delle assicurazioni (cfr. art. 62 cpv. 1 LPGA).
Contrariamente a quanto ritiene la ricorrente non vi è dunque un'autorità superiore alla quale trasmettere il suo ricorso, in assenza di una sentenza del TCA.
L'assicurata potrà invece impugnare, se lo riterrà opportuno, davanti al Tribunale federale questa sentenza cantonale.
Il presente ricorso viene invece dichiarato irricevibile in quanto l'autorità inferiore non si è ancora pronunciata, secondo le modalità prescritte dalla LPGA (cfr. consid. 2.3 – 2.5).
2.3. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
2.4. Per quel che concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art. 100 cpv. 1 LADI prevede che:
" Nei casi di cui agli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 59c nonché nei casi particolari di domande di risarcimento va emanata una formale decisione. Per il resto si applica, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all’articolo 51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell’interessato non è stata accolta o lo è stata solo parzialmente.”
Le questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 30 LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA, in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa della SECO sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art. 100 cpv. 2 LADI precisa, invece, che "in deroga all’articolo 52 capoverso 1 LPGA, i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro le decisioni emanate dagli uffici regionali di collocamento nell’ambito dell’articolo 85b".
Secondo l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento. Affidano loro compiti del servizio cantonale. Possono affidare loro la procedura di annuncio per il collocamento prevista nell’articolo 17 capoverso 2".
2.5. Nella presente fattispecie, correttamente la Sezione del lavoro ha indicato che contro la decisione, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione per iscritto presso la stessa amministrazione (cfr. doc. A, consid. 1.1.).
Il presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti vanno trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini, e se del caso faccia completare, l'opposizione dell'assicurata.
In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, n. 16 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 48 cpv. 3 LTF, art. 8 PA) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).
Il TCA sottolinea che a seguito di un'esplicita richiesta dell'assicurata (cfr. Doc. I: "La prego di aiutarmi per favore per sottoporre al Tribunale delle Assicurazioni un ricorso"), già il 20 luglio 2012, il segretario del TCA ha fornito a RI 1 delle indicazioni corrette, riguardanti la via processuale da seguire dopo l’emanazione della decisione formale del 18 luglio 2012 con cui è stata sospesa per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione - ossia che contro tale provvedimento può essere interposta opposizione (cfr. doc. V).
Infine va segnalato che, visto l’esito della vertenza, ogni considerazione sulla validità formale del ricorso inoltrato per posta elettronica risulta, nel caso concreto, superflua.
2.6. Relativamente all’istanza di sospendere l’esecuzione della sanzione inflitta all’assicurata dalla Sezione del lavoro fino all’emanazione di un giudizio del Tribunale al riguardo (cfr. doc. I; consid. 1.2.), il TCA rileva che tale istanza si rivela prematura, visto che l’amministrazione non ha ancora emesso una decisione su opposizione (cfr. consid. 2.5.).
Tale domanda è, quindi, irricevibile.
La Sezione del lavoro, una volta ricevuta l’opposizione, si esprimerà immediatamente (cfr. art. 11 cpv. 2 OAPG) sulla richiesta dell’assicurata di sospendere l’esecuzione della decisione del 18 luglio 2012.
Al riguardo il TCA ricorda che l'art. 11 cpv. 1 OPGA prevede che:
" L’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:
a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto sospensivo in virtù della legge;
b. l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può essere sospeso.”
Ai sensi dell’art. 100 cpv. 4 LADI:
" Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”
L’Alta Corte, con la DTF 124 V 82, in relazione a un caso in cui un assicurato era stato sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere dato seguito all’assegnazione di un lavoro e di un corso, ha stabilito che l'effetto sospensivo riconosciuto da un'autorità giudiziaria cantonale a un ricorso contro una decisione in tema di sospensione del diritto a prestazioni cagiona in ogni caso un pregiudizio irreparabile per l'amministrazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, dal momento che in caso di processo i giorni di sospensione non possono in pratica più essere computati, la sospensione decadendo dopo sei mesi, conformemente all'art. 30 cpv. 3, quarta frase, LADI. Questo disposto legale esclude il riconoscimento dell'effetto sospensivo nell'ipotesi di ricorso contro una decisione di sospensione del diritto all'indennità.
In dottrina B. Rubin (Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 5.7.) rileva quanto segue:
" (…)
Les sanctions sont quant à elles exécutées immédiatement, dès leur prononcé, indépendamment du fait que l’assuré sanctionné ait contesté ou non la décision. Les oppositions, les recours, et les recours de droit administratif contre les décisions de suspension n’ont donc pas d’effet suspensif, comme l’indique l’art. 100 al. 4 LACI.
Un effet suspensif ne peut pas non plus être accordé au moyen de mesures provisionnelles ordonnées par le juge. S’il était possible d’imposer, par ce biais le versement de l’indemnité durant le contentieux, il y aurait un grand risque de préjudice irréparable à l’assurance-chômage, dû au fait qu’après six mois, les sanctions ne peuvent plus être exécutées (v. l’art. 30 al. 3 LACI, quatrième phrase). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI n’est donc pas suspendu en cas de contestation.”
Pertanto secondo la giurisprudenza e la dottrina, siccome l’esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l’inizio del termine di sospensione (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), l’effetto sospensivo non può essere accordato all’opposizione o al ricorso contro una decisione con cui un assicurato viene sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione né in quanto tale né come misura provvisionale.
2.7. L’assicurata ha, inoltre, postulato che l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro si dichiari incompetente a valutare l’opposizione interposta contro la decisione emessa da __________, in quanto ispettrice del medesimo Ufficio giuridico (cfr. doc. IX).
Al riguardo è utile evidenziare che nel Cantone Ticino le opposizioni non sono trattate dagli stessi funzionari che hanno emanato le decisioni formali.
Con giudizio 9C_412/2007 consid. 2 del 9 luglio 2008 l’Alta Corte, in relazione a un caso ticinese, ha deciso che
" (…)
Come in sede cantonale, la ricorrente contesta, dal profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al capo servizio ispettorato M.________. Per quanto accertato in maniera sostenibile e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione personale e gerarchica tra chi (M.________) ha adottato le decisioni e chi (R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1).”
Per quanto attiene, più specificatamente alla LADI, in una sentenza 38.2003.28 del 24 marzo 2003, il TCA ha, inoltre, stabilito che:
" (…)
Questo Tribunale prende atto che, interpretando correttamente lo spirito della legge ed analogamente a quanto fatto da altri assicuratori che da tempo conoscono la procedura di opposizione (in particolare l'INSAI; cfr.: W. Morger "Das Einspracheverfahren im Leistungsrecht des Unfallversicherungsgesetzes (UVG) in SZS 1985 pag. 240 seg., in particolare pag. 242 "im administrativen Bereich darf der Bearbeiter der Verfügung mit jenem der Einsprache nicht identisch sein. Damit wird eine unvoreingenommene Überprüfung möglich und die Objektivität des Einspracheentscheides zweifellos erhöht") la Sezione del lavoro ha deciso, dal profilo organizzativo, che le opposizioni non vengano esaminate dagli stessi funzionari che hanno emesso la decisione, bensì dal loro diretto superiore. Vi è dunque una separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione. Questa soluzione è auspicabile anche per gli altri assicuratori sociali chiamati ad introdurre la procedura di opposizione con l'entrata in vigore della LPGA. (…)"
Sul tema cfr. D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141).
2.8. A titolo abbondanziale, in relazione al riferimento dell’assicurata alle sue difficoltà a far fronte alle proprie necessità a causa della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.1.), è utile sottolineare, che l’art. 12 Cost. fed. (“Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa”) garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza, ossia quanto indispensabile alla propria sopravvivenza (vitto, alloggio, vestiti, assistenza medica; cfr. STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).
Inoltre, nel Cantone Ticino l’intervento della pubblica assistenza è regolato dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las), la quale contempla l’erogazione di prestazioni assistenziali ordinarie di carattere sussidiario rispetto alle indennità di disoccupazione (cfr. art. 2 Las) e soggette a riduzione in caso di comportamenti colpevoli (cfr. art. 23 Las; direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 “Riduzione della prestazione quale sanzione”; STF 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012; STF 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011; STCA 42.2011.35 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12., destinata alla pubblicazione in RtiD II-2012).
La domanda di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo la procedura di cui all’art. 14 Reg.Las, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 59 cpv. 1 Las, e meglio, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune di domicilio, la richiesta per l’ottenimento di prestazioni assistenziali ordinarie va inoltrata al competente Sportello Laps.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. L’istanza di sospendere l’esecuzione della sospensione inflitta all’assicurata fino all’evasione del ricorso è irricevibile.
3. Gli atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro affinché esamini l'opposizione dell'assicurata e si pronunci immediatamente sulla richiesta dell'assicurata di sospendere l'esecuzione della decisione del 18 luglio 2012.
4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti