Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.43

 

DC/sc

Lugano

24 settembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 24 luglio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 giugno 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 28 giugno 2012, la Cassa disoccupazione CO 1 ha ridotto da 31 a 21 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitti a RI 1, rilevando in particolare:

 

"  (…)

La Sig.na RI 1 si è annunciata in disoccupazione in data 15 novembre 2011 rivendicando il diritto alle prestazioni a partire dal

1. febbraio 2012.

Dal formulario "Domanda di indennità di disoccupazione", compilato dall'assicurata, si rileva che quest'ultima, occupata in qualità di ausiliaria di cucina presso la Casa di Riposo __________ dal 25 marzo 2010, è stata licenziata il 15 novembre 2011 per la fine di gennaio 2012.

Sul formulario "Attestato del datore di lavoro", viene confermato che l'assicurata, occupata in qualità di ausiliaria di cucina dal 1. aprile 2010, ha ricevuto la disdetta il 15 novembre 2011 per la fine di gennaio 2012 per comportamento non più confacente.

Secondo la lettera di licenziamento, effettuata in data 15 novembre 2011 dalla direzione della Casa di Riposo __________, il rapporto di lavoro veniva interrotto per la fine di gennaio 2012.

(…)

 

Su richiesta della Sezione, la datrice di lavoro, con lettera del 17 febbraio 2012, allegava il verbale di udienza della Pretura dove si chiariva la posizione della Casa di riposo in merito al licenziamento dell'assicurata. Dal verbale, redatto in data 20 dicembre 2011, emerge che la Suora Superiora ha chiesto all'ex collaboratrice di chiudere la porta di entrata della cucina in quanto era occupata con i fornitori. La dipendente ha avuto una reazione eccessiva iniziando ad urlare. Malgrado l'invito a recarsi in ufficio di avere spiegazioni in merito alla reazione, l'assicurata ha continuato a gridare ventilando l'ipotesi di licenziamento. Si è pure rivolta in maniera volgare contro il manutentore in presenza di terze persone. La Suora precisa che dopo alcuni giorni si è cercato nuovamente di discuterne ma la dipendente non ha cambiato atteggiamento e non ha mostrato segni di autocritica. In considerazione di questo atteggiamento, è stata data la disdetta in quanto si è rotto il rapporto di fiducia.

(…)

La Cassa, dopo aver attentamente esaminato tutta la documentazione, evidenzia che in effetti siamo di fronte ad un licenziamento, operato dal datore di lavoro, per un comportamento non più confacente. (…)" (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha sottolineato di non avere "continuato la procedura di contestazione perchè sprovvista dell'autorizzazione ad agire da parte del Pretore" (cfr. Doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 22 agosto 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

 

"  (…)

In particolare si precisa che la decisione di sospensione è scaturita per il comportamento dell'assicurata nei confronti del datore di lavoro, ritenuto non più confacente. Soprattutto nella giornata del 15 novembre 2011 vi è stata una reazione troppo forte dell'assicurata, tra l'altro confermata anche dal Sig. __________, testimone indicato proprio alla Sig.ra __________, che ha prodotto la convinzione nella datrice di lavoro, come testimoniato in Pretura, che il rapporto di fiducia si fosse rotto. L'atteggiamento dell'assicurata è apparso oltremodo eccessivo, con urla e frasi sconnesse che hanno turbato l'ambiente di lavoro. Anche i successivi tentativi di discussione, avvenuti nei giorni seguenti, non hanno fornito alcun effetto positivo in quanto l'assicurata non ha cambiato atteggiamento e non ha mostrato segni di autocritica. (…)" (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 4 settembre 2012 l'assicurata ha sottolineato che possedeva tutte le qualità per non essere licenziata e che "una Suora non ha il diritto di umiliare una donna" (cfr. Doc. V).

 

                                         RI 1 ha allegato alcuni documenti tra cui un certificato medico del 1° settembre 2012 attestante che l'assicurata è stata seguita in psicoterapia dal 1° febbraio al 2 aprile 2012 (cfr. Doc. B2).

                                         Al riguardo la Cassa si è così espressa l'11 settembre 2012:

 

"  Con riferimento allo scritto del 4 settembre 2012 presentato dalla Sig.ra RI 1 ci preme osservare che non sono contestate le qualità e le autorizzazioni alla gerenza dell'assicurata ma viene precisato che la sospensione è stata comminata per il comportamento della lavoratrice avuto all'interno della Casa di Riposo __________.

 

L'atteggiamento della Sig.ra RI 1, all'interno della Casa di Riposo e soprattutto nella giornata del 15 novembre 2011, non è stato per nulla confacente al clima che deve regnare all'interno di una struttura di questa genere.

 

Anche il certificato medico prodotto non permette di stabilire eventuali problemi psicologici avvenuti all'interno del rapporto di lavoro in quanto le sedute sono avvenute dopo la fine del rapporto di lavoro presso la Casa di Riposo.

 

Ci riconfermiamo pertanto nella nostra decisione in quanto la Cassa ha già considerato le argomentazioni dell'assicurata al momento della riduzione della sospensione.

 

Ci è gradita l'occasione per porgere i sensi della massima stima." (Doc. VII)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

                                         In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

 

                                         La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

 

                                         La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

 

                                         Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

 

                                         La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

 

                               2.3.   La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

                                         Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

                                         Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

 

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                                         Per costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).

 

                               2.5.   In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

 

"  11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.

 

11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.

 

I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).

 

                                         In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.

 

                                         In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.

 

                                         In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.

 

                                         In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

 

                                         In un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe venduto.

 

                                         In una sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.

 

                                         In una sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del datore di lavoro.

 

                                         In una sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

 

                                         In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di lavoro.

 

                                         Il TFA ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

 

                                         Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie RI 1 ha lavorato presso la Casa di riposo __________ dal 1° aprile 2010 al 31 gennaio 2012 con la funzione di ausiliaria di cucina (cfr. Doc. 7). Ella è stata  licenziata il 15 novembre 2011 (cfr. doc. 6).

                                         Quale ragione dello scioglimento del rapporto di lavoro è stato indicato un “comportamento non più confacente” (cfr. attestato del datore di lavoro, doc. 3 punto 13).

 

 

                                         Dal canto suo l’assicurata ha affermato di non conoscere il motivo della disdetta (cfr. domanda d’indennità di disoccupazione, doc. 2 punto 20: "non lo so").

 

                                         Dagli atti dell'incarto emerge che in data 20 dicembre 2011 davanti alla Segretaria assessore della Pretura del Distretto __________ la Direttrice Suor __________ ha così illustrato le circostanze che hanno portato allo scioglimento del rapporto di lavoro:

 

"  Nel mese di novembre 2011 Suor __________ ha chiesto a RI 1 di chiudere dell'entrata della cucina visto che stava con i fornitori. La dipendente a seguito di questa richiesta ha avuto una reazione eccessiva, iniziando ad urlare. È stata quindi invitata in ufficio da Suor __________ la quale ha chiesto delle spiegazioni in merito alla sua reazione visto che non era stata accusata di nulla. RI 1 ha continuato a gridare ventilando anche l'ipotesi di licenziamento. In occasione di questo episodio l'atteggiamento assunto da parte della Signora __________ è stato quindi eccessivo anche perché ha continuato, anche dopo il colloquio, ad inveire con il resto del personale.

In particolare ella si è pure rivolta all'elettricista con frasi sconnesse.

Non solo. Nella stessa mattinata, dopo essersi intrattenuta con Suor __________, ha accusato il manutentore in modo volgare e pesante in presenza di terze persone.

Alcuni giorni dopo questo episodio si è cercato nuovamente di discuterne, ma la dipendente non ha cambiato atteggiamento e non ha mostrato segni di autocritica.

In considerazione di questo comportamento, inaccettabile da punto di vista professionale, è stata quindi data la disdetta. In effetti il rapporto di fiducia si è rotto." (Doc. 13)

 

                                         Interpellato dalla Cassa di disoccupazione, a seguito dell'indicazione della ricorrente che aveva comunicato all'amministrazione che egli era presenta alla discussione fra la Direttrice e la dipendente, __________, attivo presso la ditta __________, con scritto datato 14 maggio 2012 si è così espresso:

 

"  (…)

Posso dire di aver assistito solo a parte della discussione.

La Sig.ra RI 1 teneva la porta aperta per permettermi la consegna della merce, dopo di che l'ho sentita gridare dandomi l'impressione che abbia avuto una crisi isterica." (Doc. 22)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, per costante giurisprudenza, per infliggere una sanzione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI ad un assicurato che perde il proprio impiego non è necessario che ci si trovi in presenza di un licenziamento con effetto immediato e neppure che siano stati violati gli obblighi contrattuali. È sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'assicurato abbia dato luogo alla disdetta del contratto di lavoro (cfr. consid. 2.2).

 

                                         Ora, nel caso concreto, come stabilito giustamente dall'amministrazione, l'assicurata è stata licenziata per il  comportamento assunto in data 11 novembre 2011 quando è stata rimproverata dalla direttrice in merito alla mancata chiusura di una porta (cfr. Doc. 11) e per non avere cambiato atteggiamento neppure nei giorni successivi (cfr. Doc. 10), ciò che ha portato alla disdetta del contratto del 15 novembre 2011(per il 31 gennaio 2012 con liberazione immediata dall'obbligo di fornire il lavoro, cfr. Doc. 6).

                                         A ragione quindi RI 1 è stata sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                         Anche l'entità della sanzione (21 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.4 e 2.5).

                                         In tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La decisione su opposizione del 28 giugno 2012 deve pertanto essere confermata.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti