Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 luglio 2012 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 27 luglio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 14 giugno 2012 (cfr. doc. 25) con cui aveva sospeso RI 1 per sette giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 25 maggio 2012 (cfr. doc. A).
A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
In sede di opposizione, l’assicurata non fornisce ulteriori elementi di valutazione, ribadendo sostanzialmente quanto già precedentemente espresso. Ritiene in particolare che l’obbligo di cercare lavoro dovesse sorgere solamente dal momento in cui si è iscritta e non già in precedenza. Tuttavia, se si considera che il locale di cui era gerente è stato chiuso dall’autorità giudiziaria alla fine del mese di marzo, è corretto ritenere che, data la situazione, dovesse attivarsi già in quel momento, essendo venuta meno la garanzia di continuità del suo impegno, per cause di forza maggiore, indipendentemente dal fatto che le sia stata notificata solo in seguito una formale disdetta del contratto.
(…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su opposizione del 27 luglio 2012 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto quanto segue:
" dopo la chiusura del mio posto di lavoro “__________” di __________ da parte della magistratura e la successiva carcerazione del titolare dell’esercizio pubblico, posso capire che all’ufficio di collocamento è sembrato impossibile che dopo questi fatti non abbia subito cercato un’altra occupazione.
Premetto che il nostro locale è stato il secondo esercizio chiuso e per questo motivo non ero in grado di valutare quanto sarebbe stata pesante l’inchiesta “__________”.
Per motivare la chiusura, gli agenti di polizia ci hanno comunicato che non essendo in regola con i permessi, non potevamo esercitare come locale a “luci rosse”.
Per riaprire nel minor tempo possibile dovevamo chiedere un’autorizzazione come bar o discoteca questo era fattibile, il nostro locale essendo un”Night club” con la chiusura alle quattro del mattino lo permetteva, e nel frattempo inoltrare la regolare domanda di permessi così come aveva fatto in precedenza l’__________ che lavora indisturbato.
Con l’avanzare dell’inchiesta si sono verificate delle accuse a carico del mio datore di lavoro che noi dipendenti non potevamo sapere in quanto ci era impossibile comunicare con lui e così dopo quasi due mesi di attesa è stata definitivamente compromessa la reintegrazione nel nostro posto di lavoro e ci è stato annunciato il licenziamento. Siamo rimasti senza parole.
Nel riesaminare il mio caso vi chiedo di credere nella mia assoluta buona fede in quanto questi locali a “luci rosse” sono spesso soggetti a blitz e chiusure temporanee.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III, IIIbis).
1.4. L’assicurata si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 24 settembre 2012 (cfr. doc. V).
1.5. Il 3 ottobre 2012 l’URC ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VIII è stato trasmesso per conoscenza all’assicurata (cfr. doc. VIII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 25 maggio 2012.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione della LADI il 1° aprile 2011:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Riguardo ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993 nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 28-29).
Il TCA constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.
La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione, rilevando che:
" (…)
4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches (six) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par la qualité des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges, cinq recherches ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se concentrent sur trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30 novembre 2000). S'agissant de démarches qui pour la plupart d'entre elles - et à la différence d'offres écrites - ne nécessitaient aucune préparation particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus soutenu sur l'ensemble de la période de contrôle.
Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est vu assigner des objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son invalidité et qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience professionnelle. En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité offrir ses services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis, ou encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du mois de novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles visent des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour une entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail à l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier et de chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort peu de chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa capacité résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne faisant pas appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière professionnelle.
4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'administration et aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute légère et une durée de suspension qui est proche du minimum prévu par l'ordonnance en pareil cas (art. 45 al. 2 let. a OACI)."
Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.7. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, dal 2006, è stata attiva professionalmente presso il __________ di __________ quale gerente (cfr. doc. 1).
L’esercizio pubblico menzionato è stato chiuso il __________ 2012 a seguito di un’operazione anti prostituzione compiuta dalla polizia. Il proprietario è stato arrestato. Era stata fermata anche la gerente, ma è stata rilasciata già nelle ore successive (cfr. doc. IIIbis; __________).
La __________ che gestiva il __________, con uno scritto datato 16 aprile 2012 e intitolato “Disdetta rapporto di lavoro per chiusura esercizio pubblico”, ha rescisso il rapporto di impiego con la ricorrente, in quanto, a causa della chiusura del locale il 29 marzo 2012 da parte del Ministero Pubblico, non vi era alcuna garanzia che lo stesso potesse essere riaperto. E’ stato precisato che l’assicurata è stata lasciata libera da qualsiasi impegno nei confronti della società da subito (cfr. doc. 2).
L’insorgente nell’opposizione del 3 luglio 2012, riguardo alla disdetta, ha puntualizzato:
" (…)
Per motivi di inchiesta il mio datore di lavoro è stato trattenuto agli arresti. La sua carcerazione più lunga del previsto, ha indotto il contabile della ditta a spedire una lettera di licenziamento (16 aprile) lettera non autorizzata dal titolare e senza firma.
(…)
A fine maggio il titolare è stato scarcerato, abbiamo avuto un incontro nel quale mi comunicava che il locale a causa delle indagini sarebbe per il momento rimasto chiuso.
Non avendo altra scelta il 24 maggio mi fece firmare il licenziamento dall’amministratore della società il Sig. __________.
Il disguido sta nel fatto che la lettera firmata il 24 maggio era datata 16 aprile.
(…)” (Doc. 26)
La ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 25 maggio 2012 (cfr. doc. 7; 11).
Al momento dell’annuncio al collocamento l’assicurata non ha presentato alcuna ricerca di lavoro svolta nel periodo precedente la disoccupazione.
La consulente del personale le ha, conseguentemente, trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 18 giugno 2012, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.
La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 23).
La ricorrente, il 14 giugno 2012, ha risposto:
" Dopo la chiusura del locale dove lavoravo non ho dato il via alle mie ricerche di lavoro perché non ero al corrente sull’evolversi dell’inchiesta della Magistratura che ha posto i sigilli al “__________” in data 29.03.2012.
Alla fine di un interrogatorio, il Procuratore generale mi aveva vietato di parlare con i miei colleghi e con terzi della situazione riguardante il “__________”. Pertanto non avevo la possibilità di cercare un nuovo lavoro, in caso in cui l’avessi fatto, la persona che avrebbe dovuto darmi il lavoro, mi avrebbe posto domande sul “__________” e sulla mia situazione lavorativa.
(…)” (Doc. 24)
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC, considerando che l’assicurata, nel lasso di tempo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 25 maggio 2012, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro, con decisione formale del 14 giugno 2012, confermata dalla decisione su opposizione del 27 luglio 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.), l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sette giorni, e meglio quattro giorni per il mese di aprile e tre giorni per il periodo dal 1° al 24.05.2012 (cfr. doc. 25; consid. 1.1.).
2.8. Nel caso in esame è incontestato che l’assicurata non ha intrapreso alcuno sforzo al fine di reperire un nuovo impiego nel periodo antecedente la disoccupazione.
Litigiosa è, per contro, la questione di sapere se la ricorrente nel lasso di tempo precedente l’annuncio al collocamento del 25 maggio 2012 fosse tenuta o meno a compiere ricerche di lavoro.
L’amministrazione ritiene che l’assicurata, siccome l’esercizio pubblico di cui era la gerente è stato chiuso, dopo un’operazione di polizia antiprostituzione, alla fine di marzo 2012 ed era, quindi, venuta meno la garanzia di continuità del suo impiego, dovesse attivarsi già dal mese di aprile 2012 per trovare una nuova occupazione, indipendentemente dal fatto che la disdetta formale del contratto di lavoro le sia stata notificata solo in seguito (cfr. doc. A).
L’insorgente, dal canto suo, è del parere che non fosse tenuta cercare un nuovo impiego, poiché aveva la certezza di riprendere il proprio lavoro al più presto.
La stessa ha specificato che tale sicurezza derivava, da un lato, dal fatto che fino alla fine di maggio 2012 non aveva alcuna prova ufficiale di licenziamento. Dall’altro, dalla circostanza che, essendo il __________ stato chiuso poiché non in regola con il permesso che non abilitava a esercitare come locale a “luci rosse”, pensava che l’esercizio pubblico avrebbe potuto essere riaperto nel minore tempo possibile inoltrando regolare domanda di permesso come bar o discoteca (cfr. doc. 26; I; V).
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali, ritiene che rettamente l’URC abbia esaminato se l’assicurata avesse svolto o meno delle ricerche di impiego nel periodo 1° aprile – 24 maggio 2012.
In effetti il __________ è stato chiuso per ordine della magistratura il 29 marzo 2012 e il proprietario, nonché l’assicurata medesima, in qualità di gerente, sono stati fermati.
Se è vero che la ricorrente è stata rilasciata già dopo qualche ora, è altrettanto vero che l’arresto del proprietario è stato confermato. Quest’ultimo è stato, peraltro, scarcerato soltanto agli inizi di maggio 2012 (cfr. doc. IIIbis; __________).
Inoltre l’assicurata, benché abbia asserito che la disdetta formale le è stata notificata soltanto il 24 maggio 2012, ha ammesso che già a metà del mese di aprile 2012 aveva comunque avuto conoscenza - tramite una lettera non firmata - del fatto che vi era l’intenzione di licenziarla a causa della chiusura dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 26; consid. 2.7.).
In simili condizioni, pertanto, la ricorrente non poteva legittimamente credere che il suo rapporto di impiego con la SA che gestiva il __________ sarebbe certamente continuato.
Al contrario, l’assicurata, dal momento della chiusura del locale il 29 marzo 2012, avrebbe dovuto seriamente dubitare di una ripresa dell’attività lavorativa e avrebbe, conseguentemente, dovuto iniziare a svolgere ricerche finalizzate al reperimento di una nuova occupazione dal 1° aprile 2012.
La circostanza addotta dalla ricorrente secondo cui non poteva cercare un nuovo impiego, poiché il Procuratore generale le avrebbe vietato di parlare con terzi della situazione riguardante il __________ (cfr. doc. 24) non le è di alcun ausilio.
La chiusura del __________ a seguito di una retata antiprostituzione da parte della Polizia era, infatti, di dominio pubblico dal __________ 2012, avendo i principali mezzi di comunicazione riportato la notizia (cfr. doc. IIIbis; __________).
Pertanto i potenziali datori di lavoro ne erano verosimilmente già al corrente.
Il Procuratore generale ha semmai inteso che non andavano rilevati a terzi elementi più specifici relativi all’attività del __________ e quindi all’inchiesta.
Non avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nell’arco di tempo 1° aprile – 24 maggio 2012, la ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
L’assicurata deve, dunque, essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.
2.10. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata sette giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (quattro giorni per il mese di aprile 2012 + tre giorni per il periodo 1°-24 maggio 2012; doc. 25).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.).
L’insorgente, il 24 settembre 2012, ha trasmesso una lettera del 14 settembre 2012 dell’Ufficio del commercio e dei passaporti da cui emerge che l’11 settembre 2012 è stata inoltrata la richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla gerenza della __________ a suo favore (cfr. doc. B1).
In proposito l’assicurata ha precisato di essere stata riassunta dal suo ex datore di lavoro che l’ha inserita in un altro esercizio pubblico (cfr. doc. V).
Tale circostanza si rivela irrilevante ai fini della commisurazione della sanzione.
Il TFA, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo l'Alta Corte se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.
L’assicurata ha, inoltre, fatto valere di avere 59 anni (cfr. doc. V).
Ella è nata il 27.09.1953 (cfr. doc. 18).
Tutto ben considerato, secondo questo Tribunale si giustifica una riduzione della durata della sospensione da sette a cinque giorni per tener conto dell’età avanzata della ricorrente (cfr. consid. 2.5; STCA 38.2006.87 del 22 gennaio 2007 con cui il TCA ha confermato una sanzione di 3 giorni inflitta dall’URC a un assicurato nato nel 1947 per mancate ricerche durante il mese di luglio 2006 precedente l’annuncio per il collocamento - invece dei 4 giorni normalmente applicata in tale ipotesi secondo la prassi cantonale - in virtù del fatto che avesse più di 55 anni, e meglio 59 anni al momento dei fatti; STCA 38.2007.11 del 19 aprile 2007 con cui questa Corte ha ridotto da 5 giorni (con decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 la sanzione di 9 giorni era già stata ridotta a 5 giorni) a 4 giorni la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione irrogata a un assicurato nato nel 1948 per insufficienti ricerche nei mesi di settembre e ottobre 2006. Il TCA, al riguardo ha precisato che l’entità della sanzione di 4 giorni, tenuto conto dell’età dell’assicurato - di quasi 59 anni al momento dei fatti - e della circostanza che egli era già stato sanzionato in passato per il medesimo motivo, risultava proporzionata alla gravità della colpa; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012 con cui questo Tribunale ha confermato una sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato nato nel 1957 per insufficienti ricerche di lavoro durante l’attività stagionale da aprile a dicembre 2011, quando in base alla prassi in vigore in tal caso sarebbe stata applicata una sospensione di 15 giorni. L’URC in questione ha precisato di aver applicato una riduzione della penalità sulla base del fatto che l’assicurato aveva 55 anni; STCA 38.2012.38 del 13 settembre 2012 con cui il TCA ha confermato la sanzione di 3 giorni inflitta a un assicurato nato nel 1951 a causa di insufficienti ricerche di lavoro durante due mesi (dicembre 2011 e gennaio 2012) precedenti l’iscrizione in disoccupazione. L’URC ha indicato di aver applicato una sospensione di 3 giorni invece di 6 in virtù dell’età avanzata dell’assicurato di 61 anni).
Di conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata nel senso che l’assicurata è sospesa per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 27 luglio 2012 è modificata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per cinque giorni.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti