Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.4

 

rs

Lugano

22 marzo 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, _____________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 16 dicembre 2011 (cfr. doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011 in cui svolgeva un’attività a carattere stagionale. In particolare all’assicurata è stato imputato di non avere sufficientemente considerato le proposte effettive sul mercato del lavoro, tralasciando di rispondere ad annunci apparsi sui quotidiani (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione inflittale.

                                         A motivazione della propria pretesa ricorsuale la stessa ha, segnatamente, fatto valere di essersi dovuta iscrivere in disoccupazione il 1° dicembre 2011 a causa della fine del contratto di lavoro.

                                         La ricorrente ha evidenziato di essere al quinto termine quadro per la riscossione, poiché non ha avuto la fortuna o la facoltà di proseguire gli studi al termine delle scuole dell’obbligo, dovendosi così accontentare di quanto il mercato ha sempre offerto.

                                         L’assicurata ha, poi, osservato, da una parte, di trovare regolarmente, grazie alla vocazione turistica del Locarnese, un posto di lavoro quale cameriera ausiliaria a carattere stagionale. Dall’altra, che al termine dell’attività deve annunciarsi, suo malgrado e per forza, in disoccupazione, altrimenti dovrebbe fare ricorso all’assistenza.

                                         La medesima ritiene, inoltre, di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere ed esigere da parte sua per evitare che al termine della stagione lavorativa si dovesse annunciare alla disoccupazione. La medesima non è, quindi, d’accordo con la valutazione dell’amministrazione secondo cui le sue ricerche non sarebbero sufficienti.

                                         L’insorgente ha, infine, rilevato che per lei quattro giorni di sospensione, corrispondenti a fr. 231.40, rappresentano una notevole somma (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

                                     

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro compiute nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

 

                               2.3.   Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha esaminato i mesi da marzo a novembre 2011 antecedenti l’annuncio al collocamento, ritenendo insufficienti le ricerche di impiego svolte nei mesi di  marzo, giugno, luglio e settembre 2011.

                                         Pertanto in assenza di disposizioni transitorie particolari in merito della LADI, al mese di marzo 2011 vanno applicati i disposti legali della v.LADI validi fino al 31 marzo 2011.

                                         Per i mesi di giugno, luglio e settembre 2011, per contro, devono essere prese in considerazione le nuove norme della LADI.

 

                               2.4.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente al 31 marzo 2011:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

                                         A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:

 

"  L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

                                         L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).

 

                               2.5.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.6.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 vOADI; 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI (corrispondente all’art. 45 cpv. 2 bis vOADI), se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

 

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata, che è al suo 5° termine quadro, svolge un’occupazione di carattere stagionale, facendo capo nei mesi di inattività alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A1; I; III).

 

                                         In effetti, per quanto concerne la stagione 2011, la stessa, dal 15 marzo al 30 novembre 2011, ha lavorato, in virtù di un contratto di durata determinata, presso il Grotto __________ quale cameriera ausiliaria (cfr. doc. 1).

                                        

                                         A fare tempo dal 1° dicembre 2011 la ricorrente si è nuovamente iscritta in disoccupazione (cfr. doc. A1; I; 5; 8).

 

                                         Al momento del riannuncio al collocamento l’assicurata ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi in cui ha lavorato a __________.

                                         Il consulente del personale, ritenendo insufficienti gli sforzi intrapresi nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, il 7 dicembre 2011 le ha trasmesso una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro il 17 dicembre 2011, il fatto di non avere compiuto delle valide ricerche di lavoro nei mesi indicati.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5).

 

                                         La ricorrente, il 15 dicembre 2011, ha risposto:

 

"  Purtroppo non ho nessuna giustificazione per non aver risposto agli annunci se non quella che a mio parere il mio curriculum non rientrava nelle loro richieste.

(…)” (cfr. doc. 6)

 

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

 

                                         L’URC, con decisione formale del 16 dicembre 2011, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni, precisando di aver tenuto in debita considerazione quanto dalla stessa indicato nel suo scritto del 15 dicembre 2011 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                               2.8.   Per quanto attiene agli assicurati che controllano la disoccupazione tra una stagione lavorativa e l’altra (ad es. nel settore dell’edilizia o della ristorazione) o durante le vacanze scolastiche, e quindi si annunciano in disoccupazione soltanto alcuni mesi ogni anno, va osservato che questo Tribunale ha stabilito che le esigenze relative alla ricerca costante di un impiego duraturo devono essere molto severe, al fine di evitare che venga decretata la loro inidoneità al collocamento dal profilo soggettivo. In particolare questi assicurati devono svolgere tali ricerche durante tutto il periodo in cui lavorano e devono ricercare un'occupazione annuale - o almeno un'occupazione, di breve durata, per la "stagione morta" fuori dalla propria professione e in un'attività realmente esistente sul mercato del lavoro. Essi sono pure tenuti ad accettare un impiego annuale duraturo ufficialmente assegnato (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001; STCA del 16 marzo 2000 nella causa P.B.; STCA del 21 settembre 1999 nella causa A.T. contro URC di Biasca, STCA del 21 aprile 1999 nelle cause T.B. de S.P. contro UCL e N.Q contro UCL; DTF 120 V 385; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 21; 24-25).

                                         Il TCA ha pure stabilito che l'amministrazione, per valutare se sono stati compiuti sufficienti sforzi per reperire un impiego e decidere un'eventuale sanzione, deve riferirsi a tutto il periodo in cui viene esercitata un'attività lucrativa e non solo agli ultimi mesi di lavoro (cfr. RDAT II-2001 N. 92; STCA 38.2001.15 del 17 agosto 2001; STCA 38.2000.190 del 17 aprile 2001).

 

                                         In tale contesto è utile segnalare che l’Alta Corte, in una sentenza C 22/07 del 21 agosto 2007, ha dichiarato inidoneo al collocamento per i mesi interstagionali invernali un assicurato che dopo 17 anni presso una ditta con contratto di durata indeterminata è stato licenziato e riassunto dalla stessa azienda con contratto di durata determinata.

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

"  (…) der Wille, eine unbefristete Stelle anzutreten, hat nicht wegen fehlender Arbeitslosenentschädigung zu erfolgen, sondern weil die Unterbrüche in der Erwerbstätigkeit vermieden werden wollen. Doch bereits die Arbeitsbemühungen in der hier interessierenden Zeit machen deutlich, dass eine Festanstellung nicht angestrebt wurde. Im Gegenteil suchte der Versicherte ausschliesslich im Baugewerbe, wo er davon ausgehen konnte, dass in den Wintermonaten nicht mit einer Anstellung zu rechnen war (vgl. Urteil C 216/06 vom 8. März 2007). Indem er seine Arbeitsbemühungen nicht auf andere Branchen ausweitete, hat er nicht alle Vorkehrungen getroffen, um im Sinne der Schadenminderungspflicht die Arbeitslosigkeit zu vermeiden, sondern nahm seine kurzen Verdienstausfälle in Kauf. Diese sind aber nicht Jahr für Jahr von der Arbeitslosenversicherung zu tragen.“

 

                               2.9.   In concreto, come visto sopra, l’assicurata, nel periodo dal 15 marzo al 30 novembre 2011, ha lavorato presso il Grotto __________ (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che l’insorgente, nel periodo dalla metà di marzo alla fine di novembre 2011, ha intrapreso 42 sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione (cfr. doc. 4).

                                     

                                         Nel caso in esame l’amministrazione ha considerato che la ricorrente ha effettuato delle valide ricerche di impiego nei mesi di aprile, maggio, agosto, ottobre e novembre 2011 (cfr. doc. 5).

 

                                         Per contro la stessa ha valutato insufficienti gli sforzi intrapresi dall’assicurata nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, in particolare in quanto si è trattato di ricerche effettuate unicamente mediante candidature spontanee (cfr. doc. 5; 7; A1).

 

                                         Dalle carte processuali emerge, più dettagliatamente, che l’insorgente non ha svolto alcuna ricerca nel periodo dal 15 al 30 marzo 2011, mentre ha compiuto 4 ricerche sia nel mese di giugno che nel mese di luglio 2011 e 6 ricerche nel mese di settembre 2011 (cfr. doc. 4).

                                         Nel mese di giugno 2011 la medesima si è proposta esclusivamente a __________ quale venditrice presso una cartoleria, un negozio di arredamenti e una panetteria-pasticceria, nonché come cameriera presso un ristorante.

                                         Per quanto concerne il mese di luglio 2011, l’assicurata si è candidata in qualità di cameriera presso un ristorante di __________ e un bar di __________, come pure quale donna delle pulizie in una panetteria di __________ e in un negozio di sport di __________.

                                         Nel mese di settembre 2011 la stessa si è, poi, proposta quale cameriera presso un grotto di __________, come stiratrice presso una lavanderia di __________ e una lavanderia di __________, quale venditrice presso una panetteria di __________ e in qualità di donna delle pulizie presso un hotel di __________ e una ditta di __________ (cfr. doc. 4).

 

                                         Chiamato a pronunciarsi in merito alle ricerche di impiego dei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, il TCA, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che, effettivamente, le modalità secondo le quali la ricorrente ha ricercato una nuova occupazione non sono esenti da critica.

 

                                         Al riguardo è utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STTCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

 

                                         L’assicurata era, peraltro, perfettamente al corrente di dovere in particolare postulare per un impiego presso datori di lavoro attivi tutto l’anno e che cercano concretamente nuovo personale, ad esempio con annunci sui giornali.

                                         In primo luogo, va ricordato che la ricorrente è al suo 5° termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.7.).

                                         In secondo luogo, l’obbligo di rispondere prevalentemente ad annunci che appaiono sui mezzi di informazione risulta in maniera chiara ed esplicita dalle “Linee guida per le ricerche di lavoro di disoccupati stagionali” consegnate brevi manu all’assicurata il 3 marzo 2011 in occasione di un colloquio di consulenza, il cui verbale è stato sottoscritto dalla medesima (cfr. doc. 2; 3).

 

                                         Questa Corte non ignora che l’insorgente, nella risposta del 15 dicembre 2011 alla richiesta di giustificazione in merito alla mancata reazione agli annunci di lavoro apparsi sui quotidiani nel periodo in questione, ha indicato che il suo curriculum vitae non corrispondeva alle richieste dei potenziali datori di lavoro che avevano pubblicato delle offerte di lavoro (cfr. doc. 6).

                                         Tuttavia dalla stessa si poteva ragionevolmente pretendere qualche sforzo supplementare, ritenuto che dagli atti di causa si evince segnatamente che nei mesi di giugno, luglio e settembre 2011 il quotidiano __________ ha pubblicato delle offerte di impiego proprio in qualità di cameriera, donna delle pulizie, ausiliaria di vendita, ossia nelle attività ricercate dalla ricorrente (cfr. doc. A1; III), che però quest’ultima non ha preso in considerazione (cfr. doc. 11; 4).

 

                                         Ciò è peraltro stato fatto valere anche dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III) e non è stato minimamente contestato dalla ricorrente.

 

                                         In proposito giova segnalare che un disoccupato non deve necessariamente essere abbonato ai quotidiani della Svizzera italiana, visto che i giornali possono essere liberamente letti nelle biblioteche pubbliche, come ad esempio nella biblioteca cantonale di __________ (cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.), e pure presso gli URC, come indicato dalla parte convenuta (cfr. doc. III pag. 4).

 

                                         Inoltre gli annunci di lavoro sono consultabili gratuitamente facendo capo alla versione online della maggior parte dei quotidiani svizzeri, ticinesi compresi (__________; __________; __________; __________; cfr. STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009).

 

                                         Le ricerche svolte dall’assicurata nei mesi in questione sono, del resto, state compiute quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, in particolare a __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 4).

                                         Al riguardo va sottolineato che nel Cantone Ticino, oltre alla zona del __________, vi sono altre regioni a vocazione turistica, come le varie valli e le sponde del __________.

 

 

 

                                         Infine è, altresì, utile rilevare che quando si esaminano le ricerche degli assicurati che si ripresentano per il collocamento alla conclusione della stagione lavorativa deve comunque essere dato più peso all'aspetto qualitativo delle medesime rispetto a quello quantitativo (cfr. RDAT II/2001 N. 92; STCA del 17 aprile 2001 nella causa M.-B., 38.00.190).

 

                                         Il TCA ha già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente, oltre che per il periodo dal 15 al 30 marzo 2011 in cui non ha effettuato alcuna ricerca, anche per i mesi di giugno, luglio e settembre 2011 non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego sufficienti qualitativamente.

 

                                         In ogni caso, per quanto attiene al mese di settembre 2011, corrispondente al terzo mese precedente l’annuncio in disoccupazione del 1° dicembre 2011, ovvero a un lasso di tempo in cui gli assicurati stagionali sono tenuti a incrementare i propri sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione duratura annuale o perlomeno di un’occupazione di breve durata per la “stagione morta” (cfr. consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009), risulta dubbia anche la validità dal profilo quantitativo delle sei ricerche svolte, tenuto conto che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di lavoro al mese (cfr. consid. 2.5.; STCA 38.2010.30 del 30 giugno 2010).

 

                             2.10.   In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nei mesi di marzo, giugno, luglio e settembre 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Pertanto l’assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall’URC di __________.

 

                                         Per quanto riguarda la commisurazione della sanzione, va preliminarmente osservato che il 27 agosto 2001 l'Ufficio cantonale del lavoro ha emanato una circolare interna no 114a, la quale è stata esaminata da questa Corte nell'ambito di una vertenza analoga alla presente (cfr. STCA 38. 2001.201 del 5 febbraio 2002).

                                         Essa indica che:

 

"  (…)

1.   Periodo di tempo da esaminare

 

L'esame delle ricerche di lavoro è esteso a tutti gli sforzi intrapresi prima dell'iscrizione in disoccupazione e durante tutto il periodo durante il quale il disoccupato ha lavorato (l'esame non va limitato agli ultimi 3 mesi).

 

(…)

 

3.  Durata della sospensione

 

La durata della sospensione avviene in considerazione della colpa dell'assicurato, operando una valutazione complessiva degli sforzi svolti durante i 3 mesi immediatamente precedenti la disoccupazione e durante tutta la durata dell'impiego stagionale. Per garantire omogeneità d'applicazione e offrire una base di valutazione comune i giorni di sospensione dovranno essere determinati tenendo conto di quanto segue:

 

3‑4 giorni per ogni mese di ricerche insufficienti o inesistenti durante i tre mesi prima della disoccupazione, aumentati di 1‑2 giorni per ogni mese nel resto dell'anno con sforzi insufficienti o inesistenti, senza superare in ogni caso il massimo di 18 giorni."

(Doc. 10, inc. 38.2001.201)

 

                                         Nell'ambito della vertenza sopra menzionata, il TCA ha ritenuto tale direttiva conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza cantonale in merito ai lavoratori stagionali (cfr. consid. 2.8.; STCA 38.2001.201 del 5 febbraio 2002).

 

                                         La Circolare 114a non indica in modo preciso quando, relativamente agli ultimi tre mesi di attività lavorativa, infliggere 3 o 4 giorni per mese e, per quanto riguarda i mesi precedenti gli ultimi tre prima della disoccupazione, quando irrogare 1 o 2 giorni.

                                         Il TCA ha ritenuto, in analogia con quanto enunciato dalla "Circulaire relative à l'indemnité de chômage" emanata dal SECO in vigore dal 1° gennaio 2002 (p.to D68) - corrispondente alla "Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID)” della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1 (cfr. consid. 2.6.) - la quale prevede per il periodo di disdetta sanzioni più severe per mancate ricerche che per insufficienti ricerche, che per i tre mesi antecedenti l'annuncio in disoccupazione si debbano applicare 3 giorni per insufficienti ricerche e 4 giorni per mancate ricerche.

                                         Il medesimo ragionamento vale per i giorni di sanzione da irrogare nei mesi precedenti gli ultimi tre di attività, per cui 2 giorni vanno applicati per mancate ricerche e 1 giorno è da infliggere per insufficienti ricerche (cfr. STCA 38.2001.262 del 30 settembre 2002 consid. 2.10).

 

                                         Nel caso in esame l'URC ha inflitto all’insorgente quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità (1 giorno per mancate ricerche nel mese di marzo 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di luglio 2011 + 1 giorno per insufficienti ricerche nel mese di settembre 2011; cfr. doc. 7).

 

                                         L'entità di questa sanzione corrisponde a un'applicazione generosa della prassi secondo cui quattro giorni di sospensione vengono inflitti a un assicurato con attività stagionale che effettua insufficienti ricerche in uno degli ultimi tre mesi precedenti l'annuncio per il collocamento (3 giorni di sospensione) e in un mese antecedente gli ultimi tre mesi (1 giorno di sospensione) oppure non compie alcuna ricerca in uno degli ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione (4 giorni di sospensione) o in due mesi antecedenti gli ultimi tre mesi prima della disoccupazione (2 giorni + 2 giorni di sospensione).

 

                                         Al riguardo nella decisione formale del 16 dicembre 2011 l’URC ha effettivamente indicato di aver inflitto all’assicurata una sanzione di quattro giorni di sospensione, invece dei 6 giorni che avrebbero dovuto esserle irrogati applicando la LADI, poiché ha tenuto conto delle osservazioni dalla stessa formulate nella risposta alla richiesta di giustificazione, ossia che il suo curriculum non rientrava nelle richieste dei potenziali datori di lavoro che avevano pubblicato delle offerte di lavoro (cfr. doc. 7; 10).

 

                                         In concreto, quindi, tutto ben considerato la penalità di quattro giorni è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Conseguentemente la decisione su opposizione del 3 gennaio 2012 contestata deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti