Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.50

 

DC/sc

Lugano

13 marzo 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 settembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 agosto 2012 emanata da

 

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione formale del 7 agosto 2012 la Sezione del lavoro, Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad un sussidio per pendolare di fr. 562.90 mensili (cfr. Doc. C).

                                         Il 20 agosto 2012 l'assicurato, tramite il Sindacato RA 1, ha chiesto all'UMA di rivedere la decisione ritenendo il sussidio mensile di fr. 562.90 "alquanto esiguo" (cfr. Doc. D).

                                         Il 22 agosto 2012 l'UMA ha confermato "integralmente la decisione oggetto di revisione" (cfr. Doc. F).

 

                               1.2.   Contro questa decisione del 22 agosto 2012 l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede che l'importo del sussidio venga aumentato a fr. 838.90, argomentando:

 

"  (…)

Vista la busta paga come da Doc. A, cioè spese di trasferta riconosciute dal vecchio datore di lavoro (Fr. 590.--), riteniamo che la differenza a favore del nostro associato risulta essere di Fr. 838.90 e non 562.90. (…)" (Doc. I)

 

                               1.3.   Il 6 settembre 2012 l'UMA ha comunicato al TCA "di non aver emesso alcuna decisione su opposizione ma unicamente dato risposta alla richiesta di riesame del caso inoltrato dall'RA 1" (Doc. III).

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 13 settembre 2012 l'UMA propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. V).

 

                               1.5.   Il 24 settembre 2012, il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"  (…)

Da questo documento si evince chiaramente che il dipendente, oltre al salario fisso di Fr. 6'127.-- mensile percepiva Fr. 590.-- quali spese di trasferta.

Riteniamo quindi che, visto gli orari di lavoro irregolari e che il __________ riconosceva mensilmente Fr. 590.-- quali spese di trasferta, allo stesso debba essere calcolato il tragitto luogo di domicilio __________ – luogo di lavoro __________. Questa motivazione è comprovata pure dal fatto che la cassa disoccupazione ha considerato come guadagno assicurato Fr. 6'127.-- come da conteggio disoccupazione allegato. (…)" (Doc. VIII)

 

                                         Il 27 settembre 2012 l'UMA ha comunicato al TCA di non avere ulteriori comunicazioni al riguardo (cfr. Doc. XI).

 

                               1.6.   Il 18 ottobre 2012 il TCA ha chiesto all'UMA le seguenti precisazioni:

 

"  (…)

1.   il calcolo dettagliato degli importi di CHF 866.- rispettivamente di CHF 1'428.90 che figurano nella vostra decisione del 22 agosto 2012;

 

2.   le sue osservazioni sulla seguente argomentazione del rappresentante dell’assicurato:

 

      “ (…) Vista la busta paga come da Doc. A, cioè spese di trasferta riconosciute dal vecchio datore di lavoro (Fr. 590.--), riteniamo che la differenza a favore del nostro associato risulta essere di Fr. 838.90 e non 562.90. (…)” (Doc. XIII)

 

                                         L'UMA ha così risposto il 23 ottobre 2012:

 

"  (…)

Esponiamo il calcolo dettagliato degli importi indicati nella decisione oggetto di ricorso così come segue:

 

-   Tragitto luogo di domicilio/luogo di lavoro precedente l'iscrizione in disoccupazione:

    __________ – Km 40.

-   Tragitto luogo di domicilio/nuovo luogo di lavoro:

    __________ – km 66.

 

 

Guadagno assicurato:                                                        fr. 6'127.--

./. spese di viaggio:

km 40 x 2 x fr. 0.50*/km x 5 giorni x. 4.33 settimane:        fr.     866.--

./. contributo vitto esterno:                                                  fr.     325.50**

Guadagno verificato:                                                          fr.  5'645.--

 

 

 

Guadagno soggetto all'AVS più I.D. mese

di luglio 2012:                                                fr.  2'968.50

./. spese di viaggio:

km 66 x 2 x fr. 0.50*/km x 5 giorni

x 4.33 settimane:                                          fr.  1'428.90

./. contributo vitto esterno:                            fr.     325.50**

Guadagno verificato dal reddito

dell'occupazione esterna:                             fr.  1'214.10

                                                                      =========

 

Spese derivate dall'occupazione precedente:                   fr.     866.--

                                                                                           ========

 

Spese cagionate dal nuovo impiego:                                 fr.  1'214.10

                                                                                           =========

 

*Importi stabiliti dal Dipartimento Federale dell'Economia (art. 3 dell'Ordinanza DFE del 18 giugno 2003 concernente le tariffe di rimborso delle spese).

 

**Le spese di vitto non sono computabili, ma vengono tenute in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria.

 

Nelle osservazioni presentate dal Segretariato RA 1 è  indicato che l'assicurato percepiva uno stipendio mensile di fr. 6'127.-più spese di trasferta corrisposte dal Datore di lavoro pari a fr. 590.--.

 

Di conseguenza, per il calcolo della perdita finanziaria l'importo di    fr. 590.-- dovrebbe essere aggiunto al guadagno assicurato.

 

In tal caso l'importo del sussidio non subirebbe alcuna modifica." (Doc. XIV)

 

                                         Il 29 ottobre 2012 il rappresentante dell'assicurato ha confermato le precedenti richieste ed ha inoltre rilevato:

 

"  (…)

Ci chiediamo però se, considerato come a livello di tassazione non viene più riconosciuta la tariffa di fr. 0.50 per chilometro a livello di spese di trasporto, sia corretta l'applicazione dell'Art. 3 dell'Ordinanza DFE del 18.6.2003." (Doc. XVI)

 

                                         L'UMA, il 6 novembre 2012, ha ribadito la correttezza dei suoi calcoli richiamando il contenuto dell'Ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese (cfr. Doc. XVIII, Doc. XVII/1 e Doc. XVIII/2.

 

                               1.7.   Il 10 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha interpellato la Segreteria di Stato e dell'economia (SECO, cfr. Doc. XX), la quale ha risposto il 17 dicembre 2012 (cfr. Doc. XXI), e, dopo avere ottenuto ulteriori indicazioni dal TCA (cfr. Doc. XXII), il 14 gennaio 2013 (cfr. Doc. XXIII).

 

                               1.8.   Il 21 gennaio 2013 il rappresentante dell'assicurato ha preso posizione sugli accertamenti compiuti dal TCA (cfr. Doc. XXV), mentre l'UMA ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare (cfr. Doc. XXVI)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Con decisione del 7 agosto 2012 l'UMA ha riconosciuto a RI 1 un sussidio per le spese di pendolare di fr. 562.90 mensili (cfr. Doc. C).

                                         Il 20 agosto 2012 il rappresentante dell'assicurato ha chiesto di rivedere la decisione ritenendo l'importo del sussidio troppo basso (cfr. Doc. D).

                                         Il 22 agosto 2012 l'Ufficio delle misure attive ha confermato integralmente "la decisione oggetto di revisione" (cfr. Doc. F).

                                         Il 6 settembre 2012 l'amministrazione ha comunicato al TCA di "non avere emesso nessuna decisione su opposizione ma unicamente dato risposta alla richiesta di riesame del caso inoltrata dall'RA 1" (cfr. Doc. III).

                                         In realtà lo scritto del 20 agosto 2012, inoltrato prima della cresciuta in giudicato della decisione del 7 agosto 2012, va considerato un'opposizione a tale decisione (vedi pure Doc. C, pag. 3 "Rimedi giuridici") e quella del 22 agosto 2012 una decisione su opposizione.

                                         Di conseguenza il TCA entra nel merito del presente ricorso.

 

                               2.2.   Questo Tribunale è chiamato a stabilire se l'importo del sussidio per le spese di pendolare riconosciuto a RI 1 è corretto oppure no.

 

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

 

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

 

                                         Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

 

                                         Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:

 

"  Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.

 

1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

    a.  non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

    b.  hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

 

2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

 

3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

 

 

                                         Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:

 

"  Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.

 

La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.

 

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)

 

 

                                         La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

 

                                         L'art. 91 OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:

 

"  il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

 

a.   esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

 

b.   l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre."

 

 

                                         L'art. 94 OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:

 

"  l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

 

a.   il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

 

b.   le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."

 

                                         (sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501)

 

                                         In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

                                         Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.

 

                               2.3.   Nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:

 

"          OBIETTIVO

 

L1    Questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

 

 

         PERDITE FINANZIARIE

 

L2    Conformemente all'articolo 68 capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro ultima attività.

 

L3    Secondo l'articolo 94 OADI, l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività, il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite stabilito dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.

 

 

         Definizioni

 

L4    Il sussidio per le spese di pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro (art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita finanziaria subita.

 

L5    Il sussidio per le spese di soggiornante settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).

 

(…)

 

         DESTINATARI

 

L6    La nozione di "ultima attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).

 

Gli assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò diritto agli SPSS.

 

(…)

 

         PRESTAZIONI

 

         Importo

 

L12  L'importo mensile calcolato dal servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica delle tariffe delle imprese di trasporto).

 

L13  Conformemente all'articolo 23 capoverso 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino a concorrenza di fr. 10'500.- al mese o di fr. 126'000.- all'anno.

 

 

         Spese computabili

 

L14  Di norma, il criterio determinante per la concessione di un sussidio per gli assicurati pendolari o per i soggiornanti settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento; occorre invece valutare anche l'adeguatezza dell'attività in questione qualora l'assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi di due ore per l'andata ed il rispettivo ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l'insieme delle circostanze riguardanti l'assicurato per stabilire quale è la prestazione giusta per conseguire l'obiettivo prefissato.

 

L15  Viene concesso un sussidio per le spese relative all'uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se, considerate tutte le circostanze, l'uso di un mezzo di trasporto pubblico non risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione, incompatibilità degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario, verrà rimborsato soltanto il prezzo del biglietto o dell'abbonamento di 2a classe, anche se l'assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La cassa di disoccupazione rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla decisione del servizio competente.

 

L16  I sussidi per le spese di pendolare o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la frequentazione dei provvedimenti di formazione (cfr. art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b OADI e l'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi).

 

 

         Spese di viaggio giornaliere e settimanali

 

L17  Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 30 km tariffali, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora mediante un veicolo privato (cfr. art. 91 OADI a contrario), a condizione che l'assicurato ne possegga uno.

 

L18  Se i chilometri tariffali non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l'articolo 91 lettera b OADI.

 

L19  In caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando un programma informatico come Twixroute.

 

L20  In applicazione dell'articolo 85 capoverso 3 lettera b OADI, il Dipartimento federale dell'economia ha fissato le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

         ·   50 centesimi/km per le autovetture;

         ·   25 centesimi/km per le motociclette;

         ·   10 centesimi/km per i ciclomotori.

 

         Sussidio per le spese di soggiornante settimanale.

 

L21  Il sussidio previsto all'articolo 70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale dell'assicurato sul luogo di lavoro. Esso si compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93 OADI) e copre le spese di viaggio effettive.

 

L22  In applicazione dell'articolo 93 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 85 capoverso 3 lettera a OADI, il DFE ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art. 1 e 2 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

 

L23  Spese di vitto:

         ·   fr.   5.-    per la prima colazione consumata all'esterno;

         ·   fr. 15.-    per il pasto principale consumato all'esterno o;

         ·   fr. 10.-    per un pasto principale consumato al prezzo di costo

in una mensa aziendale o in uno stabilimento analogo.

 

L24  Spese di alloggio : fr. 300.- al mese.

 

L25  Dette tariffe sono ugualmente utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute dall'assicurato per la sua ultima attività.

 

(…)

 

Combinazione con gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)

 

L30  È possibile combinare gli SPSS con gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e assegni per il periodo di introduzione).

 

     Combinazione con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)

 

L31  Non è possibile combinare uno di questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può quindi esservi una perdita finanziaria.

 

     Combinazione con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)

 

L32  Non è possibile combinare gli SPSS con gli assegni di formazione.

 

         Combinazione con il guadagno intermedio (art. 24 LADI)

 

L33  Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il guadagno intermedio.

 

     Combinazione con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI)

 

L34  Non è possibile combinare i sussidi con i test d'idoneità professionale; non essendoci un salario, quindi, non può esservi alcuna perdita finanziaria.

 

         Combinazione con un'occupazione a tempo parziale

 

L35  È possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale.

 

 

         ESEMPI DI CALCOLO

 

L36  Questi due esempi si fondano sulle nuove funzioni COLSTA/SIPAD che fungono da base per le decisioni relative all'assegnazione dei sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale.

 

         Þ  Spese di pendolare:

                  Calcolo della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

                  Guadagno assicurato                                                                   fr.   5'416.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.

                  ./. Alloggio all'esterno                                        fr.

                  ./. Vitto all'esterno                                               fr.                         fr.

                                                                                                --------------          ------------------

 

                  Guadagno depurato dell'ultimo reddito                                     fr.   5'416.- (1)

 

                  Salario soggetto all'AVS (compresa

                  la tredicesima o la gratifica)                                                         fr.   6'200.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.   976.- (2)

                  ./. Alloggio all'esterno                                        fr.

                  ./. Vitto all'esterno10                                            fr.   217.-            fr.   1'193.- (3)

                                                                                                ------------------    -------------------

                  Guadagno depurato del reddito esterno                                   fr.   5'007.- (4)

 

                  Perdita finanziaria (1) – (4)                                                           fr.     409.- (5)

                  Sussidio per le spese di pendolare:

                  importo meno elevato fra (2) e (5)                                              fr.     409.-

 

           Þ  Spese di soggiornante settimanale:

                  Calcolo della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

                  Guadagno assicurato                                       fr.                         fr.   8'100.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.   248.-

                  ./. Alloggio all'esterno11                                     fr.

                  ./. Vitto all'esterno10                                            fr.                         fr.      248.- (6)

                                                                                                --------------          ------------------

                  Guadagno depurato dell'ultimo reddito                                     fr.   7'852.- (1)

 

                  Salario soggetto all'AVS (compresa la tredicesima, la gratifica

                  o eventuali indennità compensative in GI)                                fr.   7'000.-

                  ./. Spese di viaggio                                            fr.     332.- (2)

                  ./. Alloggio all'esterno                                        fr.     300.-

                  ./. Vitto all'esterno                                               fr.     542.50       fr. 1'174.50 (3)

                                                                                                ------------------    -------------------

                  Guadagno depurato del reddito esterno       fr.  5'825.50 (4)

 

                  Perdita finanziaria (1) – (4)                                                           fr. 2'026.50 (5)

                  Differenza nelle spese di viaggio (3) – (6)                                fr.    926.50 (7)

                  Sussidi per le spese di soggiornante settimanale:

                  importo meno elevato fra (7) e (5)                                              fr.    926.50 "

 

10 Non rimborsato.

11 Limite massimo secondo le tariffe di rimborso delle spese causate dalla

   frequentazione di corsi (RS 837.056.2)

 

                                         La Direttiva LADI 2011, prevede quanto segue a proposito dei nuovi art. 91 cpv. 3 OADI e 94 lett. b OADI:

 

"  1.   Regione di domicilio (art. 91 cpv. 3 OADI)

 

Per adattare questa disposizione tenendo conto della mobilità attuale dei lavoratori è stata aumentata la soglia per il diritto ai sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale (SPSS). All'art. 91 capoverso 3 OADI il numero di chilometri è stato pertanto portato da 30 a 50. Inoltre, la distanza tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro mediante un veicolo privato è stata fissata a un'ora. Per maggiore semplicità non si parla più di «chilometri tariffali» ma semplicemente di «chilometri».

 

Agli assicurati il cui contratto di lavoro è iniziato prima del 1° aprile 2011 si applica, per tutta la durata del provvedimento, il diritto in vigore fino alla revisione mentre per gli assicurati il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo tale data vale il nuovo diritto.

 

2.   Perdite finanziarie (art. 94 lett. b OADI)

 

Per poter beneficiare di SPSS devono essere adempiute due condizioni di base, ovvero da un lato, il luogo di lavoro deve trovarsi al di fuori della regione di domicilio e, dall'altro, l'assicurato deve subire una perdita finanziaria. L'assicurato subisce una perdita finanziaria se il salario proveniente dalla nuova attività, dopo deduzione delle spese necessarie, non raggiunge il guadagno assicurato (dedotte le spese necessarie). Con il nuovo articolo 94 lettera b OADI i SPSS sono limitati all'importo della perdita finanziaria subita se e nella misura in cui le spese sostenute nel nuovo luogo di lavoro superano le spese corrispondenti del vecchio luogo di lavoro."

(cfr. Prassi LADI 2011 / R-49)

 

                               2.4.   Il 10 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha inviato alla SECO uno scritto del seguente tenore:

 

"  Il TCA è chiamato a pronunciarsi su un caso che concerne il sussidio per spese di pendolare (art. 68 LADI).

 

Al riguardo rilevo in via preliminare che l’art. 94 OADI è stato modificato attraverso l’ordinanza dell’11 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

 

Mi occorre in particolare sapere quale prassi adotta la SECO nel caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo averne perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di lavoro.

Si tratta cioè di assicurati che, nell’attività precedente, non avevano spese o ne avevano di un importo modesto perché ricevevano un rimborso spese dall’ex datore di lavoro.

 

Nel caso che il TCA è chiamato a giudicare, l’UMA ha conteggiato e confrontato le due spese sulla base dell’art. 85 cpv. 3 lett. b OADI (__________, precedente posto di lavoro fr. 866.-; __________), nuovo posto di lavoro fr. 1'428.90).

L’assicurato chiede invece che, a titolo di spese per l’attività precedente, venga conteggiato l’importo di fr. 590.-, rimborsatogli ogni mese, quale spesa di trasferta, dal suo ex datore di lavoro.

 

Nel primo calcolo il sussidio ammonterebbe a fr. 569.90, nel secondo a fr. 838.90." (Doc. XX)

 

                                         In data 19 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha comunicato alla SECO che il guadagno assicurato del ricorrente è di fr. 6'127.-e il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è di fr. 2'000.-- (cfr. Doc. XXII).

 

                                         La SECO ha così risposto il 14 gennaio 2013:

 

"  (…)

Lei ci chiede nella Sua lettera quale prassi adotta la SECO nel caso in cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo avere perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di lavoro.

 

Ipotese 1: "il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato dell'occupazione precedente"

 

Quando il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato dell'occupazione precedente il sussidio di pendolare corrisponde alla differenza tra le spese di trasporto effettive dell'attività precedente ai costi della nuova attività.

Calcolando in quel modo, i sussidi per le spese di pendolare coprono una perdita finanziaria dovuta a delle spese di viaggio e non prendono a carico un abbassamento dello stipendio che può o che deve essere compensato con il guadagno intermedio.

 

Nella fattispecie, le spese di trasporto dell'attività precedente devono essere calcolate basandosi sull'art. 85 cpv. 3 let. b OADI. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha fissato le tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazione).

 

Ipotesi 2: "il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova occupazione"

 

Quando il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova occupazione, l'importo dei sussidi di pendolare corrisponde all'importo meno elevato tra la perdita finanziaria (calcolo illustrato nella cifra marginale L37 della circolare PML (1° esempio)), e la differenza tra le spese anteriori effettive e le nuove spese (vedi cifra marginale L37 circolare PML).

 

È importante precisare che l'importo versato dall'ex datore di lavoro per le spese di trasferta saranno prese in considerazione per il calcolo dei sussidi unicamente nell'ipotesi 2. Di conseguenza, se l'importo non è incluso già nel salario, sarà aggiunto al guadagno assicurato anteriore e le spese effettive di viaggio saranno dedotte.

 

Tuttavia, nel caso specifico, ci sono altri problemi, oltre che l'importo dei sussidi per le spese di pendolare che devono essere esaminati. Infatti, si tratta nella fattispecie di un guadagno intermedio con un contratto di lavoro di durata determinata che non permette all'assicurato di uscire dalla disoccupazione. Inoltre, La informiamo che abbiamo dei dubbi sull'idoneità al collocamento dell'assicurato, per questa ragione trasmettiamo questo dossier al settore competente della SECO.

 

È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. E specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio.

 

Infine, ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc. XXIII)

                               2.5.   Chiamato, ora a pronunciarsi, questo Tribunale, preso atto anche delle precisazioni fornite dalla SECO ritiene che il calcolo effettuato dall'UMA sia corretto.

                                         Infatti, visto lo scopo dei provvedimenti a favore degli assicurati pendolari è giustificato porre a carico della LADI soltanto le spese di viaggio più elevate derivanti dalla maggiore distanza tra il vecchio e il nuovo posto di lavoro e non anche le perdite o i vantaggi che derivano agli assicurati dalle clausole stipulate con i diversi datori di lavoro. Ciò che vale per le differenze degli stipendi (intervento dell'assicurazione contro la disoccupazione solo in caso di perdita finanziaria e non anche in caso di maggiori spese senza perdita finanziaria), deve valere anche per le diverse modalità di rimborso delle spese, in particolare quelle di trasferta.

                                         Per arrivare ad un risultato realmente paragonabile occorre dunque fissare le spese di trasferta per recarsi presso il vecchio, rispettivamente presso il nuovo datore di lavoro, applicando il medesimo criterio.

 

                                         Nella presente fattispecie, si tratta dell'Ordinanza del DFE concernenti le tariffe di rimborso delle spese causate dalla frequentazioni di corsi e cioè di 50 centesimi al km per le autovetture (cfr. consid. 2.3, Circolare della SECO punto L 20).

 

                                         Visto che le spese di viaggio così calcolate ammontavano a fr. 866.-- mensili allorché RI 1 lavora a __________ e ammontano a fr. 1428.90 da quando lavora a __________, giustamente l'UMA gli ha riconosciuto il diritto a fr. 866.-- (cfr. Doc. XIV).

 

                                         La decisione su opposizione del 22 agosto 2012 deve dunque essere confermata.

 

                               2.6.   A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.

 

                                         Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag. 649-650:

 

"  En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."

 

                                         Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il __________ e RI 1 è stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-- mensili (cfr. Doc. H).

 

                                         Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari.

 

                               2.7.   La questione relativa all'idoneità al collocamento esula invece dalla presente vertenza (sul tema cfr. D. Cattaneo, "Sport et assurances-sociales", in CGRSS N° 45-2010 pag. 11 seg., N° 19-25, pag. 132-135).

                                         Infatti, secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF 131 V 164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Ora, nella concreta evenienza la decisione su opposizione impugnata tratta esclusivamente il tema dei sussidi per pendolare.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti