Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 luglio 2012 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1980, ha lavorato presso la ditta __________ dal 1° luglio 2011 al 31 marzo 2012.
Egli è stato licenziato il 20 dicembre 2011 (cfr. Doc. 21).
Sul formulario "Domanda d'indennità di disoccupazione" l'assicurato ha indicato di essere stato licenziato per "incomprensione con il management" (cfr. Doc. 19, punto 20).
In un messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2012 RI 1 ha così riassunto i motivi della perdita del posto di lavoro:
" Il luogo di lavoro del mio impiego era __________, quale sviluppatore sofware.
In seguito ad un erronea valutazione da parte del project manager dopo due mesi non c'era più impiego nel mio campo.
Come soluzione mi è stato offerto un posto come consulente BI a __________ con delle condizioni particolari per facilitare il mio pendolarismo a __________.
In seguito al mancato mantenimento delle condizioni concordate da parte del mio datore di lavoro siamo giunti alla fine del rapporto di lavoro." (Doc. 9)
1.2. Con decisione su opposizione del 30 luglio 2012 la Cassa CO 1 ha confermato la decisione del 27 aprile 2012 (cfr. Doc. 8), con la quale ha sospeso RI 1 per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio impiego.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
2. Il Sig. RI 1 malgrado avesse sottoscritto un contratto di lavoro che precedeva lo svolgimento dell'attività in due sedi (__________ e __________), non ha accettato di proseguire il rapporto di lavoro, concordando in seguito con il datore di lavoro la cessazione dell'impiego.
3. Le motivazioni indicate dall'opponente non possono essere ritenute giustificate: lo stesso avrebbe, a mente delle Cassa, dovuto continuare l'attività lavorativa fino al reperimento di un'altra a lui più confacente. (…)" (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
Egli chiede la revoca della sanzione sottolineando di non avere abbandonato il suo impiego ma di essere stato licenziato, di essere stato disposto a svolgere l'attività per la quale è stato assunto (software developer) presso la sede di __________ e, che comunque, il datore di lavoro non ha rispettato le condizioni concordate relative al distacco a __________ (cfr. Doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 16 ottobre 2012 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Il ricorrente afferma di non essere minimamente responsabile del suo licenziamento e precisa che l'insoddisfazione sulla reimpostazione del suo contratto diverrebbe da mancati adempimenti da parte del datore di lavoro che non avrebbe ottemperato a quanto concordato: in particolare un aumento di salario, l'abbonamento generale per i mezzi pubblici, il canone internet e l'appartamento di __________ pagato.
La Cassa a fronte di questa obiezione si limita a rilevare che l'aumento di salario è stato effettivo (da fr. 110'004.00 a fr. 125'000.00 sebbene condizionato quale bonus e garantito per i primi 3 mesi del contratto), mentre sugli altri elementi nessun documento ne dà evidenza. Inoltre sin dall'inizio non è mai stato escluso che il luogo di lavoro poteva essere __________ oltre ad __________.
La Cassa, tutto ben considerato, ritiene che da parte del signor RI 1, persona celibe, poteva essere dimostrata maggior flessibilità evitando al datore di lavoro di prendere il provvedimento del licenziamento. Nessuno impediva al signor RI 1 di cercarsi una nuova attività, a lui più confacente, ma ciò evitando di porre il datore di lavoro nella condizioni di accertarne la mancata disponibilità al nuovo impiego concordato. Anche la retribuzione pattuita, con un possibile aumento salariale, avrebbe dovuto richiedere maggior flessibilità da parte del ricorrente.
In conclusione la Cassa ritiene l'assicurato responsabile del proprio licenziamento non avendo lo stesso, dopo averlo firmato, accettato le nuove condizioni contrattuali, provocando di fatto il suo licenziamento per indisponibilità a lui riconducibile." (Doc. III)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; DLA 1998 Nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF
C 143/06 del 3 ottobre 2007, STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).
Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
Bisogna ammettere il dolo eventuale allorché la persona interessata può o deve prevedere che il suo comportamento provocherà il licenziamento da parte del datore di lavoro (cfr. DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF C 282/00 dell'11 gennaio 2011 consid. 2b).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.3. La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; STFA
C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti che l'assicurato, allora domiciliato a __________, è stato assunto dalla società __________ con l'incarico di sviluppatore sotfware (Software Entwickler, cfr. Doc. 6).
Dal contratto del 12 aprile 2011 si evince che il salario è stato fissato in fr. 110'004.-- annui e quale posto di lavoro è stato indicato __________. Parte integrante del contratto è pure, in particolare, il regolamento sulle spese (cfr. allegato al Doc. 7).
Dopo che il ricorrente ha iniziato regolarmente la sua nuova attività il 1° luglio 2011, in data 21 settembre 2011 il contratto di lavoro è stato modificato nel senso che RI 1 dal 1° ottobre 2011 è stato impegnato quale consulente informatico a __________. Egli ha beneficiato di un periodo d'introduzione fino al termine del 2011.
Il salario è stato fissato a fr. 125'000.-- annui dei quali il 10% variabile, con una garanzia di bonus fino al 31 marzo 2012 (cfr. allegato al Doc. 7 e Doc. 6).
In uno scritto del 4 giugno 2012 l'assicurato ha precisato che il datore di lavoro ha modificato il contratto trasferendolo "temporaneamente a __________" e che dopo tre mesi nella nuova attività ha chiesto all'azienda di rientrare a __________ in quanto il nuovo contratto non soddisfaceva le sue aspettative e inoltre, "alcune clausule contrattuali non erano state assolte (quale appartamento a __________, copertura delle spese a carico di __________, ecc.)". (cfr. Doc. 7.)
In data 20 dicembre 2011 il datore di lavoro ha sciolto il contratto per il 31 marzo 2012 (cfr. Doc. 21).
In una lettera del 6 giugno 2012 la __________ ha riconosciuto che la modifica del contratto ha dovuto essere proposta all'assicurato in quanto come programmatore non vi era sufficiente lavoro ed ha precisato che il contratto di lavoro ha dovuto essere sciolto, in quanto da una parte, a RI 1 non piaceva il nuovo lavoro di consulente e non intendeva più svolgerlo e, d'altra parte, l'azienda non aveva altre attività da offrirgli quale sviluppatore di software (cfr. Doc. 6).
Alla luce di questi elementi, il TCA ritiene che l'assicurato, con il proprio comportamento mediante il quale ha manifestato chiaramente la sua volontà di non continuare a lavorare come consulente informatico a __________, ha provocato colpevolmente la propria disoccupazione (cfr. consid. 2.2 e, in particolare la DLA 2012 Nr. 3 pag. 294 nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale).
Di conseguenza, richiamata la severa giurisprudenza federale al riguardo che non esige, per sospendere un assicurato dal diritto all'indennità di disoccupazione, che il licenziamento sia stato deciso per una violazione degli obblighi contrattuali (cfr. consid. 2.2 e STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010), il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il datore di lavoro ha affermato di avere rimborsato le spese sostenute dell'assicurato per il trasferimento a __________ (cfr. Doc. 6: "In Übrigen haben wir Herrn RI 1 die von ihm eingeforderten Spesen ausbezahlt Bahnabonnement, Tramtickets und Hotelübernachtungen etc.).")
Del resto sebbene la Cassa, nella risposta di causa abbia sottolineato che nessun documento dimostra la fondatezza delle ulteriori pattuizioni tra il ricorrente e l'ex datore di lavoro (ad esempio: abbonamento generale per i mezzi pubblici, il canone internet globale, l'appartamento di __________) e il TCA gli abbia assegnato un termine di 10 giorni per produrre nuovi mezzi di prova, RI 1 non ha inviato nulla a questo Tribunale.
La prosecuzione del rapporto di lavoro alle mutate condizioni era dunque ancora ragionevolmente esigibile per l'assicurato (cfr. STF 8C_295/2009 del 15 settembre 2009; STF 8C_606/2010 del 20 agosto 2010).
Anche l'entità della sanzione (31 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, in considerazione in particolare dallo stipendio elevato che percepiva presso il suo ex datore di lavoro. (cfr. consid. 2.4 e 2.5).
Tale sanzione è conforme alla giurisprudenza federale. Ad esempio, nella già citata sentenza 8C_295/2009 del 15 settembre 2009, l'Alta Corte si è così espressa:
" 4.1 En l'espèce, l'emploi de responsable de l'Unité T.________ était sans aucun doute convenable. On pouvait attendre de l'assurée qu'elle occupe le poste proposé, même s'il ne répondait pas en tous points à ses aspirations professionnelles, cela au moins dans l'attente de retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions. Le poste litigieux n'impliquait pas de modification de salaire, ni même de déclassement professionnel. Le 22 février 2008, l'employeur avait averti l'intéressée qu'il n'y avait aucun poste disponible et qu'en cas de refus de sa part, une procédure de licenciement serait ouverte à son encontre (cf. lettre du 13 mars 2008 de la conseillère de la direction de Z.________, de W.________ et de V.________). La situation de l'intimée est donc comparable à celle d'un assuré qui abandonne son emploi sans s'être assuré d'un autre emploi et pour laquelle on retient en principe une faute grave (cf. art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125). Dans de telles conditions, la caisse était fondée à prononcer une suspension du droit à l'indemnité pour faute grave."
In tale contesto si ricorda peraltro che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 75; STFA C221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Per i motivi appena esposti la decisione su opposizione del 28 giugno 2012 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti