Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 17 settembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 settembre 2012 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, si è iscritto per il collocamento alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno come calciatore o ingegnere elettronico dal 1° luglio 2012 (cfr. Doc. 7).
1.2. Con decisione su opposizione del 3 settembre 2012 l'Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ ha modificato la precedente decisione del 23 luglio 2012 (Doc. C) e ha ridotto da 8 a 6 giorni la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione inflitta all'assicurato per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di maggio e giugno precedenti l'inizio del controllo della disoccupazione (cfr. Doc. A).
1.3. Contro questa decisione RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede la revoca della sanzione e rileva:
" (…)
Dobbiamo purtroppo contestare quanto riportato dall'URC ed in particolare ci stupisce che lo stesso ufficio abbia preso una decisione che va a penalizzare il nostro associato unicamente perchè la __________ non ha prodotto quanto richiesto. L'URC stesso cita: "… abbiamo per questo motivo invitato il rappresentante dell'assicurato (ndr. Sindacato RA 1), tramite __________, a produrre eventuale materiale supplementare entro il 21.08.2012 ad oggi nessuna documentazione in merito è stata prodotta. La revisione del caso si è basata quindi sugli atti a nostra disposizione".
Riteniamo inoltre che con questa decisione si penalizzi il nostro associato per delle mancate risposte non inoltrate da parte della __________.
Vista la decisione dell'URC abbiamo chiesto al signor RI 1 di voler sollecitare la __________. In data 13.09.2012 il signor RI 1 ha prodotto il testo di una e-mail (Doc. H) allegando l'elenco delle squadre (Doc. I) che la __________ ha contattato a nome e per ordine del signor RI 1.
Visto quanto sopra riteniamo che il nostro associato abbia fatto tutto quanto ragionevolmente si poteva pretendere da lui per evitare la disoccupazione in quanto, come ampiamente documentato dalla __________ (Doc. I), è stato fatto tutto il necessario per la ricerca di un posto di lavoro in un tempo ragionevole prima di iscriversi alla disoccupazione." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta dell'8 ottobre 2012 l'URC di __________ propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (…)
Poiché dalla documentazione presentata in fase di opposizione la controparte affermava, senza però comprovarlo tramite nuova documentazione, di aver svolto ulteriori ricerche, le abbiamo chiesto se fosse in grado di comprovare quanto da lei sostenuto.
Come già detto in precedenza questa documentazione non è mai stata inoltrata al nostro ufficio, né dall'RA 1 né dalla __________.
Il riesame del caso e la relativa decisione su opposizione emanata dal nostro ufficio il 3 settembre 2012 si è quindi dovuta necessariamente basare sulla documentazione presente agli atti in quel momento." (Doc. III)
1.5. Il 15 ottobre 2012 il rappresentante dell'assicurato ha inviato al TCA uno scritto nel quale ha ribadito la richiesta di annullare la decisione di sospensione (cfr. Doc. V).
1.6. Il 10 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha interpellato __________ della __________ (cfr. Doc. VII), il quale ha risposto il 12 dicembre 2012 (cfr. Doc. VIII).
Al riguardo il rappresentante dell'assicurato ha formulato le sue osservazioni 19 dicembre 2012 (cfr. Doc. X), mentre l'URC di __________ il 19 dicembre 2012 ha rinunciato ad esprimersi (cfr. Doc. XI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere comprovato sufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione della LADI il 1° aprile 2011:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”
L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.
L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione
(circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata
nell’ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL
n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. In una sentenza C 119/04 del 3 gennaio 2005 che ha confermato il giudizio cantonale 38.2003.54 del 3 giugno 2004 emesso da questa Corte, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che un assicurato che per quasi sette anni consecutivi aveva lavorato a tempo pieno quale allenatore di squadre di calcio, che disponeva del diploma UEFA che lo autorizzava ad allenare in Svizzera e all’estero in prima categoria e che aveva svolto delle ricerche di lavoro, seppur indirizzate solo verso un impiego quale allenatore, sufficienti quantitativamente e qualitativamente, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento. Al riguardo è stato considerato ragionevole concedere all’assicurato, quale caso limite, un tempo di otto mesi per cercare un’occupazione quale allenatore.
2.7. La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. È dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Al riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (vedi anche la STF 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3 e la STCA 38.2012.9 del 13 agosto 2012).
Proprio richiamando il principio inquisitorio l'Alta Corte in una sentenza del 14 dicembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., ha stabilito che le attestazioni concernenti delle ricerche di lavoro prodotte da un assicurato, benché siano vaghe, non possono essere trascurate. L'amministrazione deve, in effetti, appurare d'ufficio se effettivamente tali sforzi sono stati svolti.
In quel caso l'assicurato aveva cercato di documentare le ricerche allegate trasmettendo alla Commissione cantonale di ricorso delle dichiarazioni dei potenziali datori di lavoro, seppure generiche.
L'assicurato non si era così limitato a sostenere in maniera laconica di aver compiuto degli sforzi alfine di reperire una nuova occupazione, bensì aveva dato delle indicazioni alla Commissione.
Il principio inquisitorio non è comunque incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione, ad esempio, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Appenzello Esterno con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto.
In quella fattispecie l’assicurato, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise in merito al preteso compimento di determinate ricerche, era rimasto vago, omettendo di fornire indicazioni verificabili.
2.8. Nella presente fattispecie l'URC di __________ ha sospeso l'assicurato per 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere comprovato una sola ricerca di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2012, rispettivamente presso il FC __________ il 20 aprile 2012 e il FC __________ il 28 maggio 2012, Doc. 2 e Doc. A pag. 4). L'amministrazione ha invece ritenuto sufficienti le ricerche effettuate nel mese di giugno 2012.
Dagli atti dell'incarto emerge che sul Formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" del 28 giugno 2012 figurano la seguenti ricerche di lavoro:
" 20.04 FC __________, __________
__________, +__________ Calciatore
28.05 FC __________
__________ +__________ Calciatore
06 FC __________
__________ (vedi allegato) __________ Calciatore
06 FC __________, __________
__________ (vedi allegato) __________ Calciatore
06 FC __________, __________
__________olò (vedi allegato) __________ Calciatore
06 FC __________, __________
__________lò (vedi allegato) __________ Calciatore
24.06 FC __________, __________
__________ Calciatore
25.06 FC __________, __________
__________ Calciatore (…)" (Doc. 2)
In uno scritto datato 1° luglio 2012 __________, della __________ ha inviato all'assicurato una lettera nella quale ha precisato di avere inviato, durante il mese di giugno, la candidatura al FC __________, al FC __________, al FC __________ e al FC __________.
Egli ha aggiunto che durante il mese di luglio, avrebbe osservato attentamente il mercato e inviato la sua candidatura alle società che necessiterebbero di un giocatore con le caratteristiche del ricorrente (cfr. Doc. 2bis).
Il 13 agosto 2012 il rappresentante dell'assicurato ha scritto alla __________ invitandola a mandare all'URC di __________ la lista completa delle squadre contattate dal mese di febbraio 2012 (cfr. Doc. F).
A seguito di un disguido (cfr. Doc. H), __________ ha trasmesso la lista direttamente al rappresentante dell'assicurato soltanto l'11 settembre 2012, dopo che era già stata emessa la decisione su opposizione (cfr. Doc. I).
Il testo è il seguente:
" (…)
“RI 1
Con la presente un elenco delle squadre contattate.
Come da prassi abituale, i contatti e richieste vengono fatte in forma telefonica direttamente con i rispettivi direttori sportivi o allenatori delle società.
Squadre in Svizzera:
Challenge League FC __________
AC __________
FC __________
FC __________
FC __________
FC __________
FC __________
Super League FC __________rber
FC __________kel
FC __________n
GC __________
Squadre estere:
__________ __________
__________ __________
____________________ __________g
Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione." (Doc. VIII/1)
Il 10 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha chiesto a __________ di indicare la data precisa in cui è avvenuto il contatto telefonico con i direttori sportivi o gli allenatori delle società citate in tale scritto (cfr. Doc. VII).
Egli ha così risposto il 12 dicembre 2012:
" (…)
Purtroppo, e mi scuso, ma non mi è assolutamente possibile risalire ai giorni esatti di quando è stato proposta la candidatura del signor RI 1 alle squadre elencate.
Essendo regolarmente in contatto con le società elencate per diversi motivi e diversi giocatori, purtroppo non ricordo nè tengo un resoconto giornaliero delle telefonate effettuate e il loro contenuto.
Può capitare che un allenatore di una società o il rispettivo sportivo, nei periodi caldi, lo si senta più volte a settimana per più situazioni in sospeso con la società in questione.
Posso però dirle che per quanto riguarda la proposta di nuovi giocatori a società professionistiche, le stesse sono di frequenza maggiore durante i mesi di gennaio e febbraio per poi riprendere con il mese di giugno – luglio – agosto ed in parte settembre." (Doc. VIII)
Chiamato, ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.
Infatti gli ulteriori accertamenti compiuti dal TCA non hanno permesso di dimostrare che l'assicurato nei mesi di aprile e maggio 2012 ha effettuato, per il tramite __________ un numero di ricerche di lavoro superiore a quelle già considerate dall'amministrazione.
Infatti, contrariamente a quanto prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), non è stata indicata la data precisa nella quale tali ricerche sono state compiute.
Non è dunque comprovato che esse siano state realmente effettuate in aprile e maggio 2012.
Anzi alla luce degli scritti di __________ dal 1° luglio 2012 e del 12 dicembre 2012, è possibile ipotizzare che esse siano state effettuate in altri periodi. Tale questione non deve comunque essere ulteriormente approfondita.
Di conseguenza, indipendentemente dalla questione relativa al numero di ricerche mensili pretese dall'amministrazione a dei calciatori professionisti nel nostro e in altri Cantoni, cfr. Doc. X, la decisione su opposizione deve essere confermata in quanto una sola ricerca di lavoro per ogni periodo di controllo è chiaramente insufficiente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti