Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.59

 

rs

Lugano

4 febbraio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2012 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 settembre 2012 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento,  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 6 settembre 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 30 luglio 2012 (cfr. doc. 6) con cui aveva sospeso RI 1 per quattro giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione, e meglio dal 23 maggio al 30 giugno 2012 (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 6 settembre 2012 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha addotto quanto segue:

 

"  (…)

1.      in data 23 maggio 2012 ricevo lettera di licenziamento a partire dal 30 giugno 2012. Purtroppo per me è stato un duro colpo. Il giorno seguente contattavo già chi conoscevo, nella speranza di trovare una nuova assunzione. Solamente alla fine di maggio, visto che i miei tentativi risultavano vani, decidevo di iscrivermi alla cassa disoccupazione.

2.      Mio malgrado, mi presentavo allo sportello ove oltre all’iscrizione, mi venivano indicate oralmente alcune informazioni sugli obblighi dell’assicurato, tra cui iniziare qualche ricerca durante il mese di giugno. Maggio era ormai trascorso. Mi si riferiva inoltre che per il dettaglio sarei stato convocato nel mese di luglio.

3.      A giugno mi recavo regolarmente al lavoro, terminando definitivamente venerdì 22. Non avendo ricevuto dall’ufficio disoccupazione indicazioni precise sul numero minimo di richieste, ne documentavo quattro. A luglio, dopo la giornata informativa venivo a sapere che erano un minimo di dieci al mese.

 

L’unico obiettivo impostomi è quello di trovare una nuova occupazione. Ciò è stato ampiamente dimostrato dalle ricerche fatte in seguito.

Ritengo pertanto che la penalità inflittami all’inizio di questa tormentata vicenda, (ad esempio un giorno di sanzione a maggio ancora prima di iscrivermi) sia sproporzionata e vada ad accumulare ulteriore rammarico per una situazione, non di certo da me voluta e che spero abbia fine il più presto possibile.

 

                                        (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta dal 23 maggio al 30 giugno 2012.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI valido anche successivamente all’entrata in vigore della 4° revisione della LADI il 1° aprile 2011:

 

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevede che:

 

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisa che:

 

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

 

                                         A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente:

 

"  L’assicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.”

 

                                         L’art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011.

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI, valido anche dopo il 31 marzo 2011, stabilisce che:

 

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

 

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - valido anche dopo il 31 marzo 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

 

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

                                         C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

 

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

"  (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

 

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato - nato il 13 novembre 1991 - ha svolto l’ultimo periodo di tirocinio, e meglio dal 1° settembre 2010 al 30 giugno 2011, quale metalcostruttore presso la __________ di __________ (cfr. doc. 1).

 

                                         Nel luglio 2011 egli ha conseguito l’attestato di capacità quale metalcostruttore (cfr. doc. 1).

 

                                         Inoltre il 1° luglio 2011 il ricorrente ha concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato sempre con la __________ con effetto a partire da tale data (cfr. doc. 1).

 

                                         Con raccomandata a mano del 23 maggio 2012 il datore di lavoro ha, però, disdetto il contratto di impiego con l’insorgente per il 30 giugno 2012 a causa di ristrutturazione in seno all’azienda (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 1° giugno 2012 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione, rivendicando le indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° luglio 2012 (cfr. doc. A; III).

 

                                         Al momento dell’annuncio per il collocamento il ricorrente, relativamente al periodo dal 23 maggio al 30 giugno 2012 ha comprovato unicamente quattro ricerche di lavoro compiute nel mese di giugno 2012 (cfr. doc. 3).

                                         Il consulente del personale, il 13 luglio 2012, gli ha pertanto inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25 luglio 2012, il fatto di non avere intrapreso alcuno sforzo al fine di reperire una nuova occupazione nel lasso di tempo dal 23 al 31 maggio 2012, come pure di aver effettuato delle ricerche di impiego insufficienti qualitativamente nel mese di giugno 2012, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

 

                                         L’assicurato, il 16 luglio 2012, ha risposto quanto segue:

 

"  Ho ricevuto la lettera di licenziamento mercoledì 23 maggio, il lunedì seguente ero da voi ad annunciarmi, mi sono stati fissati i primi appuntamenti e mi è stato dato il foglio per le ricerche di giugno e mi è stato detto di iniziare a fare qualche ricerca; io ho chiesto quante ricerche dovevo consegnare e mi è stato risposto di iniziare a farne qualcuna e che mi avrebbero informato più avanti di cosa fare esattamente, cioè al colloquio informativo che ho sostenuto in data 11 luglio 2012.

Quindi in sostanza per maggio non mi è stato detto di fare ricerche e per giugno  non sapevo quante ricerche fare; settimana scorsa sono stato al colloquio informativo e mi è stato riferita la quantità minima di ricerche da fare, scusate ma sono stato male informato.” (Doc. 5)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, non ritenendo valide le motivazioni fornite il 16 luglio 2012 dall’assicurato a sua discolpa, con decisione formale del 30 luglio 2012 l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni (cfr. doc. 6; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 6 settembre 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, come visto, l’amministrazione ha sanzionato il ricorrente per non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro nel periodo dal 23 al 31 maggio 2012 e per aver intrapreso degli sforzi insufficienti dal profilo qualitativo nel mese di giugno 2012.

 

                                         Per quanto attiene al lasso di tempo dal 23 al 31 maggio 2012, dalle carte processuali non risulta, in effetti, che l’assicurato abbia compiuto delle ricerche di lavoro dal momento in cui gli è stata notificata la disdetta del contratto di lavoro il 23 maggio 2012 alla fine di tale mese.

 

                                         Egli, né in sede di risposta alla Richiesta di giustificazione né in sede di opposizione, ha del resto preteso di aver svolto una o più ricerche in questo arco di tempo (cfr. doc. 5; 7).

 

                                         Soltanto nel ricorso il medesimo ha affermato che il giorno seguente la ricezione della lettera di disdetta del 23 maggio 2012 avrebbe contattato un conoscente nella speranza di trovare una nuova occupazione (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                                         Tuttavia, oltre al fatto che come evidenziato tale circostanza è stata invocata per la prima volta solamente nell’atto di ricorso, l’insorgente non ha documentato la sua asserzione, né ha perlomeno indicato il nominativo del conoscente che avrebbe contattato.

                                         Considerato che il ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato e di comprovarle, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 43 cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

 

                                         In proposito va osservato che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Appenzello Esterno con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

 

                                         L’assicurato deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserita ricerca di maggio 2012 (cfr. STF 9C_1018/2012 del 19 dicembre 2012; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che l’insorgente, nel periodo dal 23 al 31 maggio 2012, non ha compiuto alcuna ricerca di lavoro.

 

                               2.8.   Relativamente al mese di giugno 2012, va osservato che dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” si evince che l’assicurato ha compiuto quattro ricerche di lavoro spontanee presso __________, rispettivamente __________, __________ e __________ (cfr. doc. 3).

 

                                         A prescindere dalla questione di sapere se tali ricerche risultano valide dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4.), le stesse si rivelano insufficienti qualitativamente, come peraltro stabilito dall’amministrazione.

                                         L’assicurato, infatti, non ha mai indicato sul formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” per quale attività si candidava (cfr. doc. 3).

 

                                         Inoltre è utile evidenziare che questo Tribunale ha già indicato in più occasioni la necessità di compiere ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad esempio, STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).

 

                                         Le ricerche effettuate dall’assicurato sono, del resto, state svolte quasi tutte nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, in particolare a __________, __________ e __________ (cfr. doc. 3).

                                     

                                         Infine deve essere rilevato, come sottolineato dall’URC (cfr. doc. A), che l’assicurato ha compiuto una sola ricerca prima del 20 giugno 2012, ossia il 10, le ulteriori tre ricerche sono, per contro, state compiute dal 20 al 26 (cfr. doc. 3).

 

                                         In proposito giova osservare che le ricerche vanno svolte in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

 

                                         Quanto fatto valere dall’assicurato, e meglio di aver lavorato fino al 22 giugno 2012 (cfr. doc. I; consid. 1.2.) è, d’altronde, privo di pertinenza.

 

                                         Al riguardo questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

                                         Il tempo necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

 

                                         A tale proposito cfr. pure STCA  38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2011.49 del 19 luglio 2011 consid. 2.7. e STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007 consid. 2.7.

 

                               2.9.   In esito alle considerazioni sopra esposte, occorre concludere che nel periodo di disdetta (23 maggio – 30 giugno 2012) il ricorrente, non avendo effettuato alcuna ricerca di lavoro dal 23 al 31 maggio 2012 (cfr. consid. 2.7.) e avendo compiuto degli insufficienti sforzi nel mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.8.), ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                             2.10.   L’assicurato ha asserito di non aver ricevuto dall’amministrazione informazioni precise sul numero minimo di ricerche da effettuare, nonostante già a fine maggio 2012 si fosse presentato allo sportello URC (cfr. doc. I; 5; 7; consid. 1.2.).

                                        

                                         Ora si tratta, perciò, di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo di disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

 

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

 

                             2.11.   In concreto non è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.

 

                                         In primo luogo, va osservato che l’assicurato stesso, nella risposta alla Richiesta di giustificazione e nell’opposizione, ha comunque rilevato che, quando si è recato presso l’URC il lunedì seguente alla ricezione della disdetta di mercoledì 23 maggio, ossia il 28 maggio 2012, lo hanno informato di svolgere qualche ricerca di lavoro (cfr. doc. 5; 7).

 

                                         Nonostante tale indicazione, negli ultimi giorni di maggio 2012, così come pure dal 1° al 10 giugno 2012, egli non ha tuttavia effettuato alcuna ricerca (cfr. doc. 3).

 

                                          In secondo luogo, giova evidenziare che in ogni caso l'Alta Corte  ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

 

                                         L’amministrazione, infine, nemmeno ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.

                                         In effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).

 

                                          L’insorgente, pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

 

                             2.12.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.

 

                             2.13.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre in caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Tutto ben considerato, la penalità di quattro giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (1 giorno per mancate ricerche di impiego dal 23 al 31 maggio 2012 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2012), in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

 

                                         Conseguentemente la decisione su opposizione del 6 settembre 2012 contestata deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti