Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.75

 

rs/sc

Lugano

28 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 5 novembre 2012 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 5 novembre 2012, la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 26 luglio 2012 (cfr. doc. 3) con la quale ha chiesto a RI 1, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2010, la restituzione di fr. 26'267.75, corrispondenti a indennità di disoccupazione versate in troppo dal 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011 e dal 23 luglio al 30 settembre 2011 (cfr. doc. A; 33).

                                         A fondamento del proprio provvedimento la Cassa ha posto il fatto che nell’ambito di una revisione interna, avviata dopo aver preso visione dell’estratto conto individuale AVS dell’assicurato da cui emerge che il medesimo ha conseguito dei redditi nel 2010 e nel 2011 per la società __________ mai dichiarati alla Cassa, è risultato non solo che non erano stati computati i guadagni intermedi percepiti dalla, ma pure che il calcolo del guadagno assicurato relativo all’attività esercitata per La __________ fino al dicembre 2009 quale collaboratore del servizio esterno era errato, in quanto era stato considerato il reddito lordo e non il reddito lordo soggetto a contribuzione AVS/AI/IPG che, come in uso per i rapporti in ambito assicurativo, corrisponde al 75% del reddito lordo (cfr. doc. A; 3).

 

                               1.2.   Contro questa decisione l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, relativamente alla richiesta di rimborso di fr. 15'389.55 (sul totale di fr. 26'267.75) riconducibile all’errore nel calcolo del guadagno assicurato imputabile all’CO 1, ha chiesto, in via principale, che venga considerata prescritta e, in via subordinata, il rinvio dell’incarto all’CO 1 affinché proceda a rettificare il conteggio della somma da rimborsare a seguito dell’errato calcolo del guadagno assicurato, facendo riferimento alle indennità giornaliere corrisposte di fr. 224.25 per il 2010 e di fr. 196.20 per il 2011.

                                         In relazione alla richiesta di rimborso di fr. 10'878.20 (sul totale di fr. 26'267.75) concernenti il computo dei guadagni intermedi riferibili alla sua attività per la società __________, egli ha domandato che la stessa venga considerata errata, in quanto la menzionata occupazione accessoria non deve essere conteggiata quale guadagno intermedio (cfr. doc. I pag. 5).

                                     

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto:

 

"  (…)

9.   In concreto trattavasi di provvigioni e non propriamente salari percepiti nell'ambito dello svolgimento dell'attività accessoria. Detti guadagni possono quindi in qualsiasi momento essere soggetti a storno in caso di disdetta dell'assicurato. L'__________ infatti provvede a formare gli agenti con la frequentazione di corsi, laddove non vengono indicate in alcun modo né le modalità di servizio né pattuizioni salariali. Si trattava pertanto di un'attività accessoria irrisoria ed insicura, che non dava neppure la possibilità di comprendere anticipatamente quelle che sarebbero state poi le provvigioni.

 

Prove: c.s.

10. Di tal fatta, questo guadagno, maturato in fase di disoccupazione, non deve essere considerato dall'CO 1 alla stregua di un guadagno intermedio, ritenuto che l'attività principale era quella di consulente alla vendita e che quella accessoria dell'__________ reperita durante la disoccupazione gli serviva primariamente per l'aggiornamento del mercato assicurativo. Solo nel prosieguo, egli ha stipulato degli affari comportanti n. 3 incassi. Detti importi pertanto sono irrisori per rapporto all'attività principale e non devono essere conteggiati quale guadagno intermedio, non costituendo un aumento sensibile del guadagno assicurato (DTF 123 V 230 e DTF 125 V 480).

 

Prove: c.s.

 

11. Con la decisione di restituzione del 5.11.2012 l'CO 1 richiedeva all'odierno ricorrente il rimborso di Fr. 26'267.75 di cui Fr. 15'389.55 riconducibile all'errore nel calcolo del guadagno assicurato a loro imputabile, e Fr. 10'878.20 relativi al computo dei guadagni intermedi riferibili all'attività per la società __________.

 

                                                                         In merito al guadagno assicurato, evidenziamo che il signor RI 1i, al momento dell'iscrizione all'CO 1 (gennaio 2010), ha consegnato la documentazione completa e dettagliata richiesta.

                                                                         L'CO 1 ha così interpellato la __________ (ultimo datore di lavoro del signor RI 1) per ottenere ancora maggiori informazioni e documentazione (v. conteggi salari 2009 ricevuti il 17.12.2009, agli atti).

 

                                                                         In effetti nelle schede di rimborso è indicata un'indennità giornaliera di CHF 234.30, che risulta essere errata poiché le indennità giornaliere che sarebbero state versate erroneamente al signor RI 1 erano di CHF 224.25 per l'anno 2010 e di CHF 196.20 per l'anno 2011.

 

                                                                         L'eventuale richiesta di rimborso, si dovrebbe inoltre fondare sulla differenza fra le indennità giornaliere corrisposte erroneamente per l'anno 2010 (CHF 224.25) e per l'anno 2011 (CHF 196.20) e quelle effettivamente dovute (CHF 159.95 – anno 2010 / CHF 140.00 anno 2011).

                                                                         Ne deriva che l'eventuale versamento in più deve essere calcolato nel seguente modo:

 

      - CHF 224.25 ./. CHF 169.95 = CHF 64.30

      - CHF 196.20 ./. CHF 140.00 = CHF 56.20

Questi importi vanno poi moltiplicati per i giorni d'indennità corrisposti.

Sulla scorta delle schede di rimborso gli importi richiesti sono assai più elevati.

 

Per quanto concerne il computo del guadagno intermedio, richiamato quanto sopra già argomentato, rimaniamo dell'avviso che si debba eseguire il calcolo per l'eventuale restituzione sulla base del guadagno effettivo e non di quello usuale. Si contesta quindi il calcolo eseguito sulla base di un guadagno intermedio ipotetico, per lo più visto che si tratta di provvigioni senza alcun contratto di lavoro per l'attività di consulenza, se non quello di agenzia.

 

Per motivi sopraesposti, si postula l'annullamento della decisione in questione, poiché il conteggio è errato, e meglio come sopra esposto ed argomentato.

 

Prove: c.s.

 

12. In virtù dell'art. 25 cpv. 2 LPGA, ribadiamo che l'CO 1 avrebbe ben potuto e dovuto accorgersi immediatamente dell'errore di calcolo del guadagno assicurato. Solo a seguito della verifica interna, la richiesta restitutoria infatti è stata avanzata. Dalla documentazione agli atti risulta che l'CO 1 era a conoscenza del guadagno effettivo percepito dal signor RI 1 presso la __________ già in data 17.12.2009, avendo ricevuto a questa data i conteggi salariali per l'anno 2009. La richiesta di restituzione del 26.07.2012 ribadita con decisione su opposizione il 5.11.2012 risulta pertanto essere ampiamente prescritta, ai sensi dell'art. 25 LPGA. (…)" (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 dicembre 2012 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il rappresentante del ricorrente, l’8 gennaio 2012, dopo aver indicato di non essere in possesso di ulteriori mezzi di prova, ha fornito alcune precisazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   Il 15 gennaio 2013 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni riguardo allo scritto dell’8 gennaio 2012 dell’insorgente (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Pendente causa il TCA ha invitato la parte resistente a produrre lo scritto del 19 settembre 2012 dell’assicurato (recte: della Cassa) e lo scritto del 29 settembre 2012 del rappresentante del ricorrente alla Cassa (cfr. doc. X).

 

                                         La Cassa ha dato seguito a tale richiesta il 9 agosto 2013 (cfr. doc. XI + 1-4).

 

                               1.7.   I doc. X e XI con i relativi allegati sono stati trasmessi per conoscenza alla RA 1 (cfr. doc. XII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 26'267.75, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite dal 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011 e dal 23 luglio al 30 settembre 2011.

                               2.2.   Va dapprima segnalato che il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid. 1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag. 467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).

 

                                         Nel caso in esame la Cassa ha ordinato la restituzione di parte delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato dal 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011 e dal 23 luglio al 30 settembre 2011.

 

                                         Per quanto concerne le indennità percepite antecedentemente al 1° aprile 2011 la quarta revisione della LADI non era ancora in vigore, per cui ad esse si applicano le norme valide fino al 31 marzo 2011.

                                         Per i mesi da aprile a settembre 2011 tornano applicabili le norme introdotte dalla quarta revisione.

 

                               2.3.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

 

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

 

"  La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.”

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.4.   L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).

 

                                         L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

 

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre 1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

 

                                         L’art. 25 cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

 

                                         I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

                                         Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“

 

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

 

                                         Cfr. pure STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).

 

                                         L’Alta Corte ha ribadito tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la disoccupazione, in cui ha precisato che:

 

"  (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 35.2005.83 del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N. 44 pag. 187.

 

                                         Riguardo alle prestazioni periodiche va osservato che la pretesa di restituzione  di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247 = DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).

 

                                         Nella decisione di questa Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.

 

                                         Ad esempio, nel caso in cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).

 

                                         Quando l'amministrazione deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal momento in cui l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe potuto completare le sue informazioni così da poter far valere la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 in cui l’Alta Corte ha indicato che di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi per le necessarie verifiche; STF 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 con cui il TF ha confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno – IPG; cfr. pure STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4 febbraio 2010; DTF 112 V 180).

 

                               2.5.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative à la restitution, la compensation, la remise et l'encaissement C-RCRE" dell'aprile 2008 si è così espressa a proposito del termine di perenzione, in particolare di quello relativo:

 

"  A12     Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le

moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation en cause. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25, al. 2, LPGA).

 

La décision de restitution des prestations est donc soumise à un double délai de péremption: d'une part, elle doit être rendue dans l'année qui suit la prise de connaissance de l'erreur, et d'autre part, la restitution ne peut porter que sur les prestations versées dans les cinq dernières années (cf. arrêt du TFA du 23.9.04, en la cause U., I 306/04). La caisse doit examiner d'office si le délai de péremption est respecté.

 

Le texte de la LPGA est le même que celui de l’ancien art. 95, al. 4, LACI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. En conséquence la jurisprudence y relative reste applicable.

 

           Délai de péremption relatif

 

A13     Le délai d’un an est un délai de péremption relatif. Il commence à courir à partir du moment où la caisse aurait dû se rendre compte des faits justifiant la demande de restitution, si elle avait voué l’attention requise par les circonstances (ATF 124 V 380, consid. 1; 122 V 270, consid. 5a).

 

Dans le cas d’une erreur de l’administration (p. ex. dans le calcul d’une prestation), le délai ne court pas à partir du moment où l’erreur a été commise, mais à partir de celui où, dans un 2ème temps, elle aurait dû se rendre compte de  l’erreur (p. ex. lors d’un contrôle comptable, ou dans le cas où elle vient à connaître des faits aptes à faire naître un doute sur le fondement de la prétention). Si la fixation de la prétention nécessite le concours de plusieurs autorités administratives, le délai d’une année commence à partir du moment où un des organes compétents a une connaissance suffisante des faits. Lorsque, par exemple, la caisse apprend que l’autorité  cantonale a rendu une décision d’inaptitude au placement envers une personne assurée, le délai de péremption débute à ce moment-là, indépendamment du fait que la décision de l’autorité cantonale soit ou pas entrée en force.

 

                                                                    Une exception à ce principe est faite cependant en ce qui                                          concerne les données ressortant du registre du commerce.                          Etant donné l'effet de publicité de l'inscription au registre du  commerce, la caisse est réputée avoir eu connaissance d'emblée des circonstances excluant le droit d'un assuré aux indemnités de chômage (ATF 122 V 270), et ce, même si l’assuré n’en a pas fait mention.

 

A14     La caisse est tenue d'examiner les conditions de la restitution lorsqu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires, et en particulier lorsque le montant exact à restituer est connu, ou quand la situation juridique est définitivement établie.

 

                                                                    Dès lors, le délai de prescription relatif ne court que depuis le moment où l’autorité dispose, ou aurait pu disposer en faisant preuve de diligence, de toutes les données déterminantes à cette fin (Arrêt du TFA du 10.10.01 dans la cause P.M., C 11/00).

 

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

 

                               2.6.   L’art. 22 cpv. 1 LADI, che non ha subito modifiche a seguito della quarta revisione della LADI, stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

 

                                         Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, valido fino al 31 marzo 2011, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

                                         a.   non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;

                                         b.   beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

                                         c.   non sono invalidi (art. 8 LPGA).

 

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 22 cpv. 2 è il seguente:

 

"  Ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non riscuortono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento."

 

                                         Il Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS (art. 22 cpv. 3 LADI).

 

                                         L'art. 23 cpv. 1 LADI, rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011, stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                         Secondo, poi, l’art. 24 cpv. 1 LADI, che non è stato modificato in occasione della quarta revisione della LADI, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

                                         In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

 

                                         Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

                                         Pertanto, secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.

 

                                         In proposito cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.

 

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato alle dipendenze della __________ quale collaboratore del servizio esterno dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 (cfr. doc. 9).

 

                                         Il rapporto di impiego è stato, infatti, disdetto dal ricorrente il 6 ottobre 2009 per il 31 dicembre 2009 (cfr. doc. 9).

 

                                         L’insorgente, il 10 novembre 2009, si è annunciato per il collocamento a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. doc. 1).

 

                                         Con effetto dal 31 maggio 2010 l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato è stata annullata (cfr. doc. 22).

 

                                         Dal mese di giugno al mese di ottobre 2010 il medesimo è stato iscritto alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa indipendente principale nell’ambito della consulenza e intermediazioni assicurative (cfr. doc. 12).

 

                                         Il 26 ottobre 2010 il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento con effetto dal 1° novembre 2010 (cfr. doc. 11).

 

                                         Dal 1° giugno 2011 egli ha lavorato a tempo pieno quale media consultant per __________, la quale il 13 luglio 2011 ha disdetto il rapporto di impiego per il 23 luglio 2011 (cfr. doc. 15; 16).

 

                                         L’assicurato, il 19 luglio 2011, si riscritto in disoccupazione a partire dal 23 luglio 2011 (cfr. doc. 14).

 

                                         La Cassa, nel mese di giugno 2012, visionando l’estratto del conto individuale AVS dell’insorgente (cfr. doc. 9), è venuta a conoscenza del fatto che lo stesso nei periodi di disoccupazione del 2010 e del 2011 ha percepito dei redditi da attività lavorativa esercitata presso la __________.

                                         Più precisamente nel suo conto individuale è iscritto che per il 2010 un reddito di fr. 6'638.-- e per il 2011 di fr. 768.-- ricevuti da __________ (cfr. doc. 9).

 

                                         In effetti dalle carte processuali si evince che il 15 gennaio 2010 tra l’assicurato e la __________, la quale si occupa della mediazione di investimenti di capitale, è stato concluso un contratto di agenzia quale agente di mediazione, consulente finanziario di durata indeterminata (cfr. doc. 14 pag. 5 p.to 8.1; 8.2 e pag. 7).

                                         Nel contratto, relativamente alla retribuzione, è stato contemplato che per la sua attività l’agente riceveva una provvigione di mediazione per gli affari intermediati che venivano stipulati (cfr. doc. 14; 12).

 

                                         Nell’aprile 2010 è stato stipulato un nuovo contratto di durata indeterminata tra il ricorrente e la __________ (cfr. doc. 15; 15 p.to 15.1).

 

                                         Il rapporto lavorativo è complessivamente durato dal 15 gennaio al 30 giugno 2010, quando l’assicurato ha disdetto il contratto (cfr. doc. 12; 16).

 

                                         Un’ulteriore collaborazione di durata indeterminata tra l’assicurato e la __________ è iniziata il 28 aprile 2011 (cfr. doc. 25; 25 p. to 15.1).       

                                         L’insorgente ha poi disdetto il nuovo rapporto di lavoro per la fine di luglio 2011 (cfr. doc. 26).

                                         Quale retribuzione per l’attività di agente mediatore era prevista anche in questo caso una provvigione di mediazione (cfr. doc. 25; 23).

 

                                         Dai conteggi relativi alle provvigioni risulta che l’assicurato, nei periodi da gennaio a maggio 2010 e da fine aprile a maggio 2011, in cui era iscritto in disoccupazione ed attivo presso la __________, ha ricevuto una provvigione di mediazione di fr. 1'020.10 lordi, di cui fr. 765.05 soggetti all’AVS [fr. 1'020.10 – fr. 255.05 (25% di fr. 1'020.10)] per il mese di febbraio 2010 (cfr. doc. 13), una provvigione di fr. 3'391.80 lordi, di cui fr. 2'543.85 soggetti all’AVS [fr. 3'391.80 – fr. 847.95 (25% di fr. 3'391.80)] per il mese di marzo 2010 (cfr. doc. 13) e una provvigione di fr. 1’075.75 lordi, di cui fr. 806.80 soggetti all’AVS [fr. 1’075.75 – fr. 268.95 (25% di fr. 1’075.75)] per il mese di maggio 2011 (cfr. doc. 24).

 

                                         Nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” concernenti i mesi da gennaio a maggio 2010 (cfr. doc. 17-21) e di aprile, maggio e luglio 2011 (cfr. doc. 27, 28, 29) l’assicurato ha, tuttavia, sempre risposto negativamente alle domande n. 1 e 2 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e “Ha esercitato un’attività indipendente?”.

                                         L’attività svolta per la __________ nemmeno è stata indicata sui moduli “Domanda d’indennità di disoccupazione” del novembre 2010 e del luglio 2011 (cfr. doc. 10; 13).

 

                                         La Cassa, dopo aver preso atto, da un lato, dell’attività svolta dal ricorrente per la __________ da 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 28 aprile al 31 maggio 2011 e nel mese di luglio 2011 (cfr. doc. 12; 23), dall’altro, dei conteggi delle provvigioni erogate dalla __________ nei mesi di febbraio e marzo 2010 (cfr. doc. 13) e maggio 2011 (cfr. doc. 24) e avere realizzato di aver commesso un errore nella determinazione del guadagno assicurato del ricorrente considerato nei conteggi iniziali delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione relative ai periodi gennaio - maggio 2010, novembre 2010 – maggio 2011 e 23 luglio – settembre 2011, ha ricalcolato le indennità di disoccupazione spettanti all’assicurato (cfr. doc. 33).

 

                                         La parte resistente, il 26 luglio 2012, ha conseguentemente emesso un ordine di restituzione della somma di fr. 26'267.75 corrispondenti a parte delle indennità percepite dall’insorgente dal 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011 e dal 23 luglio al 30 settembre 2011 (cfr. doc. 3).

 

                               2.8.   Nell’ordine di restituzione del 26 luglio 2012, riguardo al nuovo calcolo del guadagno assicurato che ha comportato di per sè la richiesta di rimborso di fr. 15'389.55 sul totale di fr. 26'267.75, la Cassa ha rilevato:

 

"  (...)

Dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009 lei è occupato quale collaboratore al servizio esterno per la compagnia d'assicurazioni La __________. Così come in uso per i rapporti di lavoro in ambito assicurativo, soltanto il 75% del reddito lordo è soggetto a contribuzione all'AVS/AI/IPG e all'assicurazione contro la disoccupazione AD. Il nostro ufficio, a torto, ha calcolato il suo guadagno assicurato in base al reddito lordo e non in base al reddito lordo soggetto a contribuzione.

 

Con il ricalcolo del suo guadagno assicurato in base al reddito lordo soggetto a contribuzione il suo guadagno assicurato dal 1° gennaio 2010 ammonta ora a CHF 4'338.00 (anziché a CHF 6'082.00), media del reddito soggetto a contribuzione conseguito nel 2009. (…)" (Doc. 3)

 

                                         Relativamente al computo del guadagno intermedio conseguito presso la __________ e la relativa entità, la parte resistente si è così espressa:

 

"  (…)

La retribuzione per la sua attività di consulente finanziario si basava esclusivamente su provvigione di mediazione. Il datore di lavoro attesta che era occupato a tempo parziale e che lei (l'agente) sceglieva liberamente gli orari di attività; non veniva fatto un rapporto a ore.

 

In considerazione che non esiste un sistema di controllo delle ore di lavoro effettivamente prestate e che la retribuzione era strettamente legata al volume degli affari conclusi, a mente della cassa lei era occupato a tempo pieno.

La retribuzione usuale per un consulente esterno  rappresentante è di CHF 3'360.00 lordi al mese. In virtù che solo il 75% del reddito lordo è soggetto a contribuzione in ambito assicurativo consideriamo quale usuale una retribuzione mensile minima di CHF 2'520.00 lordi, corrispondenti a CHF 116.10 al giorno (calcolo = CHF 3'360.00 / 21,7 giorni lavorativi medi mensili).

Lei è stato dapprima occupato per la società __________ dal 15 gennaio 2010 al 30 giugno 2010, conseguendo i seguenti redditi soggetti a contribuzione AD: CHF 765.05 (02/2010); CHF 2'543.85 (03/2010); CHF 3'281.85 (06/2010).

 

Per il periodo che corre dal 15 al 31 gennaio 2010, computiamo un guadagno intermedio usuale di CHF 1'277.10 (calcolo = CHF 116.10 x 11 giorni lavorativi).

Per il mese di febbraio 2010 computiamo un guadagno intermedio usuale di CHF 2'322.00 (calcolo = CHF 116.10 x 20 giorni lavorativi), e non il reddito da lei effettivamente riscosso, perché inferiore al reddito usuale.

Per il mese di marzo 2010 computiamo un guadagno intermedio usuale di CHF 2'543.85, corrispondente al reddito soggetto a contribuzione effettivamente riscosso.

Per il mese di aprile 2010 computiamo un guadagno intermedio usuale di CHF 2'554.20 (calcolo = CHF 116.10 x 22 giorni lavorativi).

Nel mese di m aggio 2010 computiamo un guadagno intermedio usuale di CHF 2'438.10 (calcolo = CHF 116.10 x 21 giorni lavorativi).

Nel mese di giugno 2010 non ha controllato la disoccupazione.

 

Lei è nuovamente stato occupato per la società __________ dal 28 aprile 2011 al 31 luglio 2011, conseguendo un reddito soggetto a contribuzione all'AD di CHF 944.45.

 

Analogamente per il periodo che corre dal 28 al 30 aprile 2011, computiamo un guadagno intermedio usuale di CHF 232.20 (calcolo = CHF 116.10 x 2 giorni lavorativi).

Per il mese di maggio 2011 computiamo un guadagno intermedio usuale di CHF 2'554.20 (calcolo = CHF 116.10 x 22 giorni lavorativi) e non il reddito da lei effettivamente riscosso, perché inferiore al reddito usuale." (Doc. 3)

 

                                         Il provvedimento del 26 luglio 2012 è stato confermato con la decisione su opposizione del 5 novembre 2012 (cfr. doc. A).

 

                                         L’insorgente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, asserendo in particolare, per quanto concerne il guadagno assicurato, di aver consegnato al momento dell’iscrizione alla Cassa la documentazione completa e dettagliata richiesta e che conseguentemente la Cassa ha interpellato la __________ per maggiori informazioni.

                                         L’assicurato ha invocato la perenzione del diritto di richiedere il relativo rimborso giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA, poiché la Cassa avrebbe potuto e dovuto accorgersi immediatamente dell’errore di calcolo del guadagno assicurato, visto che era a conoscenza del guadagno effettivo già dal 17 dicembre 2009, avendo ricevuto in questa data i conteggi salariali allestiti dalla__________ per il 2009.

                                         Relativamente al computo del guadagno intermedio, il ricorrente ha fatto valere che l’attività presso __________ era accessoria irrisoria e insicura e che le provvigioni potevano essere oggetto di storno in caso di disdetta da parte sua.

                                         Egli ritiene, quindi, che il calcolo per l’eventuale restituzione debba essere eseguito sulla base del guadagno effettivo percepito dalla __________ e non di quello usuale, per lo più visto che si tratta di provvigioni senza alcun contratto di lavoro per l’attività di consulenza, se non quello di agenzia (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                               2.9.   Il ricorrente ha innanzitutto fatto valere che il diritto della Cassa di richiedere il rimborso della parte di indennità di disoccupazione da lui percepite a torto a seguito dell’errore commesso dalla parte resistente nel calcolare il guadagno assicurato, pari a fr. 15'389.55, sarebbe perento (cfr. doc. I pag. 4, 5; doc. 3)

 

                                         Al riguardo va ricordato che il TCA deve in ogni caso esaminare d’ufficio se, al momento in cui è stato emesso un ordine di restituzione il diritto della Cassa di domandare il rimborso delle indennità di disoccupazione percepite da un assicurato era perento oppure no (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Per quanto attiene all’adeguamento dell’importo del guadagno assicurato, è vero che, come indicato dal ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.2.; 2.7.), la Cassa era in possesso del conteggio di salario afferente alla sua attività presso la __________ nel 2009, da cui emerge che l’importo soggetto a contribuzione AVS/AD era costituito dal salario lordo mensile dedotto il 25%, dal 17 dicembre 2009 quando tale documento le è pervenuto (cfr. doc. 6: timbro di entrata).

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la giurisprudenza prevede che qualora la restituzione sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr. consid. 2.4.).

                                     

                                         Inoltre relativamente alle prestazioni periodiche va ribadito che la pretesa di restituzione  di un'indennità periodica indebitamente versata non può perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. consid. 2.4.).

                                         Del resto non si poteva esigere dalla Cassa che, una volta determinato il guadagno assicurato del ricorrente all’inizio della disoccupazione nel gennaio 2010, verificasse nuovamente in occasione di ogni versamento periodico delle indennità l’entità dello stesso (cfr. STFA C 30/05 del 26 aprile 2006, STCA 38.2012.33 del 15 ottobre 2012 consid. 2.12.).

 

                                         In proposito è utile rilevare che ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 OADI il guadagno assicurato è ridefinito per il periodo di controllo seguente se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione: a. l’assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un’attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato; b. l’idoneità al collocamento dell’assicurato è mutata.

 

                                         In simili condizioni, il termine di perenzione di un anno ha iniziato a decorrere quando la parte resistente, nell’ambito della revisione interna avviata nel giugno 2012 (cfr. doc. III), si è resa conto dell’errore di calcolo del guadagno assicurato.

 

                                         In relazione al computo del guadagno intermedio dalla documentazione agli atti risulta che la Cassa ha saputo degli introiti percepiti dalla __________ unicamente tramite il conto individuale AVS ricevuto nel giugno 2012 (cfr. doc. 9).

 

                                         In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurato, e meglio che il medesimo avrebbe notificato la sua attività presso __________ a __________ della Cassa al momento della seconda iscrizione presso la Cassa nel novembre 2010 (cfr. doc. XI4), __________, in un messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2012n ha affermato:

 

"  In merito al caso RI 1 posso confermare che sono venuta a conoscenza dell’attività presso __________ a momento della verifica periodica avviata dopo la ricevuta del suo estratto conto individuale AVS.

Quindi non prima di giugno/luglio 2012, l’assicurato non mi ha mai indicato di conseguire un guadagno intermedio presso la citata società.” (Doc. 11)

 

                                         Inoltre __________ dell’URC, il 1° ottobre 2012, tramite posta elettronica ha indicato che:

 

"  (…) posso confermare che al tempo che avevo il sig. RI 1 quale assicurato, gli ho sottoposto il contratto con l’__________ per valutare le possibilità di impiego che offriva. Ho pure accolto l’informazione del sig. RI 1 che aveva preso contatto con l’__________ e che avrebbe concordato degli incontri formativi e di collaborazione.

 

Oltre a ciò non ho niente di registrato formalmente sul guadagno intermedio, anche perché è compito dell’assicurato annunciare i guadagni alla cassa.” (Doc. 10)

 

                                         Questo Tribunale, in concreto, non ha alcun valido motivo per dubitare delle affermazioni dei funzionari __________ e __________.

 

                                         Il ricorrente d’altronde, come già visto, nei formulari “Indicazioni della persona assicurata” concernenti i mesi da gennaio a maggio 2010 (cfr. doc. 17-21) e di aprile, maggio e luglio 2011 (cfr. doc. 27, 28, 29) ha sempre risposto negativamente alle domande n. 1 e 2 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e “Ha esercitato un’attività indipendente?”.

                                         L’attività svolta per la __________ neppure è stata indicata sui moduli “Domanda d’indennità di disoccupazione” del novembre 2010 e del luglio 2011 (cfr. doc. 10; 13).

 

                                         Ne discende che il termine di perenzione relativa di un anno ha iniziato a decorrere al più presto dal momento in cui la Cassa, nel giugno 2012, ha preso visione del conto individuale AVS in cui sono indicati i redditi percepiti dal ricorrente nel 2010 e 2011 svolgendo la propria attività per la __________ (cfr. doc. 9).

 

                                         Pertanto occorre concludere che, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di restituzione del 26 luglio 2012, il diritto alla restituzione della parte delle indennità di disoccupazione che il ricorrente avrebbe indebitamente riscosso dal 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011 e dal 23 luglio al 30 settembre 2011 a seguito della correzione del guadagno assicurato e del computo del guadagno intermedio conseguito presso __________ SA da gennaio a maggio 2010, dal 28 aprile al 31 maggio 2011 e nel mese di luglio 2011 (cfr. consid. 2.7.), non era perento.

 

                             2.10.   Per quanto riguarda il principio della restituzione, il TCA ritiene utile evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

                                         Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

 

                                         Nel caso di specie la Cassa, quando in un primo tempo ha calcolato l’entità delle indennità di disoccupazione spettanti all’assicurato a far tempo dal mese di gennaio 2010, ha tenuto conto di un guadagno assicurato di fr. 6'082.-- (cfr. doc. 3), corrispondente alla media mensile dei salari lordi interi percepiti dal ricorrente presso la __________ dai mesi da gennaio a dicembre 2009 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI; consid. 2.6.; doc. 6; 7)

 

                                         L’art. 23 LADI recita che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo.

 

                                         L’art. 5 cpv. 2 LAVS definisce il salario determinante per fissare i contributi AVS enunciando che il medesimo comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.

 

                                         La Prassi LADI/C6 del gennaio 2013 emessa dalla SECO, che ha ripreso il testo del p.to C6 della Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) del gennaio 2007, prevede, segnatamente, che per quanto riguarda i collaboratori dipendenti in servizio esterno (ad esempio gli agenti d’assicurazione), dal salario lordo può essere dedotto un importo forfetario se le spese effettive non possono essere né provate né rese attendibili. In generale tale deduzione forfetaria ammonta al 25%. Le eccezioni a tale regola sono menzionate nelle direttive sul salario determinante nell’AVS, AI e IPG (testo consultabile all’indirizzo http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/lang:ita).

 

                                         Le Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI/IPG valide dal 1° gennaio 2008 al n.4030, concernente le spese generali di rappresentanti di commercio esercitanti un’attività lucrativa dipendente, precisano che:

 

"  Se le spese generali non sono indicate separatamente di regola si dovranno dedurre dal salario lordo le spese generali effettivamente sostenute dal rappresentante di commercio nell’esercizio della sua attività. Se le spese generali dichiarate non sono né provate né verosimili, normalmente può essere dedotto dal salario lordo il 25 per cento a titolo forfetario.”

 

                                         Al riguardo cfr. STF H 196/06 del 5 febbraio 2008; STCA 30.2007.49 del 23 aprile 2008 consid. 2.13.; 2.14.

 

                                         Il n. 4030 delle Direttive appena menzionata è stato, però, abrogato nel gennaio 2010 (cfr. Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG, aggiornate nel novembre 2013).

 

                                         A seguito dell’abrogazione del n. 4030 delle Direttive concernenti il salario determinante nell’AVS/AI/IPG la Prassi LADI/C6 del gennaio 2013 appare, dunque, non più valida e applicabile.

 

                                         Tale questione, nel caso di specie, non merita comunque di ulteriori approfondimenti.

 

                                         Infatti il reddito percepito dall’assicurato quale collaboratore del servizio esterno presso la __________ precedentemente all’iscrizione in disoccupazione dal gennaio 2010 concerne l’anno 2009, ossia un periodo antecedente all’abrogazione del n. 4030 delle Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI/IPG.

 

                                         Pertanto il guadagno assicurato del ricorrente andava determinato facendo riferimento ai salari lordi soggetti a contribuzione AVS, stabiliti, come risulta dal conteggio della __________ per il 2009 (cfr. doc. 6), deducendo dal salario lordo il 25%.

 

                                         Omettendo di procedere in tal senso, la Cassa ha commesso un errore manifesto.

                                         La rettifica dei conteggi iniziali delle indennità di disoccupazione riveste, del resto, un’importanza particolare.

 

                                         Il ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito a torto parte delle indennità di disoccupazione afferenti ai periodi dal 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011 e dal 23 luglio al 30 settembre 2011 che deve essere rimborsata.

 

                             2.11.   Per quanto attiene alle entrate percepite svolgendo l’attività di consulente finanziario presso la __________ da gennaio a maggio 2010, dal 28 aprile al 31 maggio 2011 e nel mese di luglio 2011, è utile dapprima ricordare che giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Inoltre, relativamente a quanto sostiene il ricorrente circa il fatto che tale attività sia accessoria, irrisoria e insicura (cfr. doc. I pag. 3), va osservato che la stessa è iniziata a metà gennaio 2010 (cfr. doc. 14; consid. 2.7.), ossia dopo l’apertura del termine quadro per la riscossione delle prestazioni al 1° gennaio 2010 (cfr. doc. 1; consid. 2.7.), per cui il guadagno percepito va, in ogni caso, considerato quale guadagno intermedio, indipendentemente dall’entità dei redditi e senza ulteriori approfondimenti (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007 consid. 4.2.; B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 328), e non quale guadagno accessorio che ai sensi dell’art. 24 cpv. 3 non va tenuto conto ai fini della determinazione delle indennità compensative.

 

                                         L’asserzione ricorsuale secondo cui la retribuzione percepita da __________ avrebbe potuto essere soggetta a storno in caso di disdetta da parte dell’assicurato (cfr. doc. I pag. 3) è poi ininfluente in concreto.

                                         L’assicurato stesso nel mese di settembre 2012 ha, infatti, dichiarato che fino a quel momento non vi erano stati storni (cfr. doc. XI4).

 

                                         Conseguentemente le entrate connesse allo svolgimento dell’occupazione presso __________ andavano considerate nel calcolo delle indennità di disoccupazione a cui l’assicurato aveva diritto.

                                         Nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.3.).

                                         In effetti nel giugno 2012, quando la Cassa ha saputo dell’attività svolta presso la __________, sono emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale delle indennità di disoccupazione.

 

                                         Relativamente al mancato computo del guadagno intermedio, il ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito a torto parte delle indennità di disoccupazione afferenti ai periodi da gennaio a maggio 2010, dal 28 aprile al 31 maggio 2011 e nel mese di luglio 2011.

 

                             2.12.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia esatto.

 

                                         In primo luogo, il calcolo del guadagno assicurato è stato corretto da fr. 6'082.-- a fr. 4'338.-- (cfr. doc. 3).

 

                                         L’importo di fr. 4'338.-- corrisponde alla media mensile dei salari lordi soggetti a contribuzione percepiti da gennaio a dicembre 2009 (cfr. doc. 6; 8).

 

                                         Alla luce di quanto stabilito al consid. 2.10. in merito al fatto che nella presente evenienza il guadagno assicurato andava determinato facendo riferimento ai salari lordi soggetti a contribuzione AVS, stabiliti, come risulta dal conteggio della __________ per il 2009 (cfr. doc. 6), deducendo dal salario lordo il 25%, la somma di fr. 4'338 non presta il fianco a critiche.

 

                                         L’insorgente, del resto, non ha sollevato obiezioni riguardo all’importo del guadagno assicurato considerato nei nuovi conteggi (cfr. doc. I; 4: 33).

 

                             2.13.   In secondo luogo, deve essere esaminato se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno, debba in ogni caso corrispondere almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l'attività è esercitata, conformemente a quanto stabilito dalla Cassa, o se invece vada preso in considerazione a questo scopo solo il reale reddito percepito dall'assicurato durante i periodi gennaio - maggio 2010, dal 28 aprile al 31 maggio 2011 e nel mese di luglio 2011, come da lui sostenuto.

 

                                         Come già esposto sopra (cfr. consid. 2.6.), secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una decisione C 134/99 del 3 agosto 1999 ha confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, dopo aver rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, ma si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta, ha considerato quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.-- pari al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

                                         La nostra Massima istanza ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (...)

   1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio, per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l’attività è esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito dall’assicurato durante il periodo di controllo.

 

   2. - a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso cantonale ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, é considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non é preso in considerazione.

 

         La precedente istanza ha pure illustrato in modo pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2; cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31 dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183 consid. 3c).

 

         b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di fr. 2’750.--.

(...).”

 

                                         Contestualmente il TFA ha pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

 

                                         Inoltre l’Alta Corte ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su provvigione, che svolge la sua attività quale consulente nel servizio esterno, occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali - salario minimo per collaboratori di impresa nel servizio esterno fr. 20.--/ora - a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N 33 pag. 179).

                                         Dunque il salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio dell’attività.

 

                                         Sempre il TFA, in una decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998, ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

 

                                         Con giudizio C 135/98 del 5 giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, l’Alta Corte ha ribadito che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.

 

                                         Infine in una sentenza C 65/01 del 21 giugno 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni, confermando quanto deciso dal TCA, e meglio che nel caso di un’assicurata che mentre era iscritta in disoccupazione ha concluso un contratto con cui si impegnava a effettuare conversazioni telefoniche tramite un numero di servizio, venendo retribuita con un compenso di fr. 0.60 al minuto (fr. 574.-- per il mese di marzo 2000) il guadagno intermedio del mese di marzo doveva corrispondere al salario di riferimento nella professione specifica e non al guadagno realmente percepito, ha osservato:

 

"  (…) Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo.

In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario corrispondente agli usi professionali e locali (DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2 e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per potere ritenere una retribuzione conforme agli usi professionali, è necessario che l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid. 5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).

(…) con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l’art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2).” (La sottolineatura è del redattore)

 

                             2.14.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal gennaio 2007 al p.to C134 ha indicato che:

 

"  Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve adeguarlo al salario in uso per questo genere di impiego.

La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo alle direttive emesse dalle associazioni professionali.

Un salario conforme agli usi professionali e locali va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun reddito.

Nel caso di una rimunerazione commisurata alle prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato.

Può succedere che un assicurato, al fine di adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di "periodo di pratica" un’attività normale la cui rimunerazione non è conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità compensative vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione e il luogo.

Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in considerazione invece il salario effettivamente versato.

Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179 segg.; DLA 1998 n. 49 pag. 286 segg.; DTFA, causa S. del 14.6.2004, C 297/03; DTFA, causa B. del 5.6.2001, C 135/98; DTFA, causa B. del 9.6.2000, C 385/99; DTFA, causa N. del 19.10.2004, C 230/03.”

 

                                         Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID C134, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C138 della Circolare ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.

                                         Relativamente alla giurisprudenza è tuttavia stato precisato che:

 

"  Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)

DTFA del 27.7.2005, C 308/02 (Un‘attività non può essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per acquisire conoscenze e competenze professionali)

DTF del 3.4.2009, 8C_774/2008 (Anche se l’assicurato non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un salario usuale per la professione o il ramo)”

 

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. consid. 2.5.

 

                             2.15.   Come esposto sopra (cfr. consid. 2.13.; 2.14.) quando – come in concreto – la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato.

 

                                         Nel caso di specie al fine di valutare se la retribuzione ricevuta dalla __________ è conforme agli usi professionali e locali deve essere avantutto stabilito il tempo di lavoro dell’assicurato, e meglio se si è trattato di un’attività a tempo parziale o a tempo pieno.

 

                                         Al riguardo va osservato che il contratto concluso dall’insorgente con la __________ nel gennaio 2010, quali norme generiche, prevede che l’agente è un lavoratore indipendente a tempo pieno, e che il passaggio dell’attività a tempo parziale o viceversa è possibile soltanto a partire dalla data del consenso scritto dell’ __________ (cfr. doc. 14 p.ti 2.1.; 2.3.).

 

                                         I contratti stipulati nell’aprile 2010 e nell’aprile 2011, dal canto loro, enunciano che l’agente può esercitare la sua attività a titolo accessorio (per un periodo limitato) oppure a titolo principale (cfr. doc. 15 p.to 3.3.; 25 p.to 3.3.).

 

                                         I contratti menzionati non contemplano alcunché a titolo specifico riguardo al tempo di lavoro dell’assicurato.

 

                                         E’ vero che negli Attestati del datore di lavoro del 23 luglio 2012 concernenti i periodi 15 gennaio – 30 giugno 2010 e 28 aprile – 31 luglio 2011 la __________ ha indicato che si trattava di un rapporto di lavoro a tempo parziale (cfr. doc. 12; 23).

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che al p.to 6 dei menzionati Attestati è stato precisato che “l’agente sceglie liberamente gli orari d’attività. Non viene fatto un rapporto delle ore.” (cfr. doc. 12, 23)

 

                                         Inoltre il ricorrente, rispondendo alla domanda della Cassa del 19 settembre 2012 “Con la società __________ vi era un orario di lavoro o un piano settimanale convenuto?” (cfr. doc. XI2), ha asserito che “Non era previsto nessun orario o piano settimanale” (cfr. doc. XI4).

 

                                         In simili condizioni, ritenuta la specificità della funzione di consulente finanziario ricoperta dall’insorgente in seno alla __________, risulta che l’orario concernente l’attività esercitata dall’assicurato dal gennaio al maggio 2010, dal 28 aprile al 31 maggio 2011 e nel mese di luglio 2011 non fosse controllabile.

 

                                         Non risultando controllabile il relativo orario, tale attività deve essere considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 332).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2012.3 del 20 febbraio 2013 consid. 2.6.-2.7., destinata alla pubblicazione in RtiD II-2013.

 

                             2.16.   Nella presente evenienza l’assicurato nei mesi di gennaio, aprile, maggio 2010, dal 28 al 30 aprile 2011 e nel mese di luglio 2011 non ha percepito alcunché, mentre nei mesi di febbraio 2010 e maggio 2011 ha ricevuto una retribuzione lorda di fr. 1'020.10 (cfr. doc. 13), rispettivamente di fr. 1'075.75 (cfr. doc. 24) che non risulta proporzionata al lavoro svolto a tempo pieno (cfr. consid. 2.15.).

 

                                         In concreto relativamente a questi mesi deve, pertanto, essere applicata la remunerazione conforme agli usi professionali e locali - anche in relazione ai mesi in cui non ha percepito alcunché (cfr. DLA 2002 N. 13 pag. 108; 1998 N. 33 pag. 179; cfr. consid. 2.13.-2.14.).

 

                                         La Cassa, in casu, ha tenuto conto quale salario conforme agli usi professionali e locali del 75% della somma di fr. 3'360.--, pari a fr. 2'520.--, corrispondenti a fr. 116.10 al giorno (fr. 2'520.-- : 21,7; cfr. doc. 3; consid. 2.8.; art. 40a OADI).

 

                                         Il TCA rileva che l’ammontare di fr. 3'360.-- corrisponde all’importo di fr. 20.-- all’ora moltiplicato per 42 ore settimanali, pari a fr. 840.-- considerato per 4 settimane (fr. 20 x 42 h x 4 settimane = fr. 3'360.--).

 

                                         L’applicazione del salario minimo per collaboratori nel settore della consulenza finanziaria attivi nel servizio esterno di fr. 20.--/ora (cfr. C 139/06 del 13 ottobre 2006 consid. 2.2.; consid. 2.13.) risulta corretta se si pone mente, da una parte, al fatto che l’assicurato – il quale del resto in precedenza è stato attivo quale collaboratore del servizio esterno presso __________ Compagnia d’assicurazioni (cfr. doc. 9; consid. 2.7.) - per __________ ha svolto l’attività di agente / consulente finanziario.

                                         Dall’altra, alla sentenza 8C_774/2008 del 3 aprile 2009 con cui il TF ha confermato il salario ipotetico di fr. 20/ora applicato a un “wine broker” la cui attività consisteva nel concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro, rilevando che tale funzione era assimilabile a un’occupazione svolta in seno al servizio esterno di un’impresa.

 

                                         Per quanto concerne, invece, la riduzione del 25% applicata dalla Cassa alla somma di fr. 3'360.-- per tenere in considerazione il fatto che solo il 75% del reddito lordo è soggetto a contribuzione in ambito assicurativo (cfr. doc. 3, consid. 2.8.), va osservato che tale decurtazione non sembra giustificarsi già per il fatto che si tratta di un importo forfetario.

 

                                         In ogni caso in concreto la questione di sapere se tale deduzione è corretta oppure no può restare insoluta.

 

                                         Infatti qualora la stessa fosse errata, si dovrebbero computare dei guadagni intermedi più elevati (aggiungendo il 25% alla remunerazione conforme agli usi professionali e locali effettivamente considerata dalla Cassa nei nuovi conteggi per i mesi di gennaio, febbraio aprile, maggio 2010, 28-30 aprile, maggio e luglio 2011) rispetto a quelli considerati nei nuovi calcoli delle indennità di disoccupazione spettanti all’assicurato posti alla base dell’ordine di restituzione del 26 luglio 2012 (cfr. doc. 3, 33).

 

                                         In tal caso sarebbero dati gli estremi per una reformatio in pejus della decisione su opposizione impugnata, nel senso che conteggiando dei guadagni intermedi più elevati, l’ammontare delle indennità compensative da rimborsare sarebbe più elevato.

 

                                         Il TCA può infatti, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61 lett. d LPGA; art. 20 Lptca; DTF 122 V 166; STF U478/06 del 25 aprile 2007).

 

                                         Questa Corte, tuttavia, nel caso di specie, considerate tutte le circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06 del 7 dicembre 2007; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; DTF 119 V 249).

 

                                         Di conseguenza va confermato l’importo di fr. 116.10 computato dalla Cassa quale guadagno intermedio giornaliero conforme agli usi professionali e locali per ricalcolare le indennità compensative spettanti all’assicurato nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio 2010, 28-30 aprile, maggio e luglio 2011 (cfr. doc. 3).

 

                             2.17.   Alla luce di tutto quanto esposto discende che, tenendo conto di un guadagno assicurato di fr. 4’338.-- (cfr. consid. 2.12.) e dei guadagni intermedi conseguiti presso __________ calcolati facendo riferimento alla retribuzione effettivamente riscossa per il mese di marzo 2010 (cfr. consid. 2.7.; doc. 3), mentre per i mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio 2010, 28-30 aprile 2011, maggio e luglio 2011 a una remunerazione conforme agli usi professionali e locali di fr. 116.10 al giorno (cfr. consid. 2.16.), l’insorgente per il mese di gennaio 2010 aveva diritto a indennità di disoccupazione di fr. 1'407.90 invece di fr. 3'535.15 versati, per il mese di febbraio 2010 aveva diritto a fr. 1’229.35 invece di fr. 4'346.85 corrisposti, per il mese di marzo 2010 aveva diritto a fr. 1'572.05 invece di fr. 4'691.15 versati, per il mese di aprile 2010 aveva diritto a fr. 1'346.45 invece di fr. 4'781.55 erogati, per il mese di maggio 2010 aveva diritto a fr. 1'287.85 invece di fr. 4'564.30 versati, per il mese di novembre 2010 aveva diritto a fr. 2'821.60 invece di fr. 3'944.15 versati, per il mese di dicembre 2010 aveva diritto a fr. 3'067.90 invece di fr. 4'241.45 corrisposti, per il mese di gennaio 2011 aveva diritto a fr. 2'690.85 invece di fr. 3'761.15 erogati, per il mese di febbraio 2011 aveva diritto a fr. 2'579.50 invece di fr. 3'598.85 versati, per il mese di marzo 2011 aveva diritto a fr. 2'966.30 invece di fr. 4'138.60 corrisposti, per il mese di aprile 2011 aveva diritto a fr. 229.80 invece di fr. 537.30 versati, per il mese di maggio 2011 aveva diritto a fr. 1'161.85 invece di fr. 3'940.25 erogati, per il mese di luglio 2011 aveva diritto a fr. 640.70 invece di fr. 895.55 versati, per il mese di agosto 2011 aveva diritto a fr. 3'139.505 invece di fr. 4'311.80 corrisposti, per il mese di settembre 2011 aveva diritto a fr. 3'213.-- invece di fr. 4'334.25 versati (cfr. doc. 33).

 

                                         Per inciso va rilevato che quanto fatto valere dall’assicurato in merito alla circostanza che nei nuovi calcoli sarebbe stata a torto indicata la somma di fr. 234.30 quale indennità giornaliera versata in un primo tempo invece di fr. 224.25 per il 2010 e fr. 196.20 per il 2011 (cfr. doc. I pag. 4) è privo di fondamento.

                                         In effetti la cifra 234.3 si riferisce al numero di indennità giornaliere riscosse (cfr. doc. 33).

 

                                         Questa Corte prende, inoltre, atto del fatto che il ricorrente ha riconosciuto che l’indennità giornaliera effettivamente dovuta per il 2010 corrisponde a fr. 159.95 e per il 2011 a fr. 140.-- (cfr. doc. I pag. 4, consid. 1.2.), come deciso dalla Cassa (cfr. doc. 33).

 

                                         Le indennità di disoccupazione effettivamente spettanti all’assicurato da gennaio 2010 a settembre 2011 ammontano complessivamente a fr. 29'354.60 (cfr. doc. 33).

 

                                         Di conseguenza l’importo di fr. 26'267.75 (fr. 55'622.35 indennità ricevute - fr. 29'354.60 indennità di diritto; cfr. doc. 33) chiesto in restituzione a titolo di indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 15 gennaio al 31 maggio 2010, dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2011 e dal 23 luglio al 30 settembre 2011 si rivela corretto.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti