Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.78

 

rs

Lugano

13 maggio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 novembre 2012 emanata da

 

Cassa CO 1

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 novembre 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 29 ottobre 2012 (cfr. doc. 9) con la quale ha respinto la domanda di indennità per insolvenza formulata da RI 1 il 19/23 ottobre 2012, in quanto la situazione finanziaria della __________, sua ultima datrice di lavoro, non poteva essergli sconosciuta vista la sua funzione di socio e gerente con firma individuale della stessa ed essendone il maggior azionista (cfr. Doc. B).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle indennità per insolvenza, asserendo di aver agito in seno alla __________ mediante mandati fiduciari stipulati con __________, socio e direttore con firma individuale della società, e che le decisioni venivano assunte unicamente su ordine della parte fiduciante.

                                         Al riguardo egli ha, in particolare, precisato:

 

"  (…)

Il Signor RI 1 ha sottoscritto tre consecutivi mandati fiduciari con il direttore della __________, il Signor __________.

Tali mandati prevedevano che, quale parte fiduciaria, il ricorrente assumeva formalmente in suo nome ma per conto del fiduciante le quote sociali della società. Inoltre, impiegava la funzione di socio e gerente con potere decisionale, ovvero con la prerogativa di nominare eventuali direttori, assumere e gestire personale, gestire economicamente e finanziariamente la società.

Nel caso concreto però i poteri formalmente assunti dal ricorrente con i vari mandati, non gli sono mai stati di fatto trasmessi. In effetti il Signor RI 1 non ha mai avuto nessuna competenza decisionale e direttoriale in seno alla __________.

Il reale proprietario è infatti sempre stato il Signor __________, come si evince anche dal verbale di interrogatorio 23 agosto 2011 della Polizia cantonale (doc. L).

Il Signor __________ ha infatti spiegato che la società in questione era inizialmente di proprietà della Signora __________ e del Signor __________ ma ciò solo formalmente, in effetti il Signor __________ ha dichiarato che entrambi hanno agito quali prestanome, in quanto egli “essendo cittadino __________, sprovvisto di documenti e diplomi, non potevo farlo […]. Preciso che sono io a gestire la Sagl, gestire i lavori e quant’altro”.

Verso la fine di giugno 2010 il ricorrente ha ritirato la quota della Signora __________, diventando a sua volta socio gerente, ma come la Signora __________ prima, solo formalmente.

Il Signor __________ ha infatti precisato che i compiti del Signor RI 1 consistevano nel tenere la contabilità, eseguire pagamenti controllare le fatture in base ai bollettini di consegna, attività queste puramente amministrative. Il Signor __________ ha inoltre precisato che il ricorrente si presentava raramente sul cantiere.

Considerando la reale attività svolta dal Signor RI 1, non si può assolutamente ritenere che il ricorrente avesse un effettivo potere decisionale. Di fatto egli non poteva e non ha mai deciso alcunché.

Egli era un semplice dipendente che ha concluso dei mandati fiduciari, simulati da __________ ai fini di eludere le disposizioni di legge, aspetto noto del negozio fiduciario.

 

Prove:   documenti:

             doc. D – copia mandati fiduciari 28.06.2010, 31.08.2010, 21.10.2010, doc. L – copia verbale d’interrogatorio di __________ __________ 23.08.2011, doc. C – copia lettera assunzione 20.06.2012 (recte: 2010);

             Informazioni scritte: si richiama l’incarto n. SO.2012.4076 della Pretura del Distretto di __________ e l’incarto AA-II47B.2012 dell’istituto delle assicurazioni sociali.

 

Il Signor RI 1 è conscio della consolidata giurisprudenza, secondo cui per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all’interno della società.

Ciò non di meno nel presente caso si giustifica una soluzione diversa.

Il Signor RI 1 infatti non ha mai preso parte alle decisioni inerenti la società, non era informato sul suo andamento e non poteva in nessun modo influire sulle scelte e strategie assunte.

Gli unici compiti svolti dal ricorrente sono quelli indicati nel contratto: egli era responsabile amministrativo e si occupava della gestione del personale.

Al ricorrente non può quindi essere imputata una posizione che appariva solo formalmente ma che in concreto non si è mai verificata. Tutte le decisioni venivano infatti prese dalla parte fiduciante, il signor __________ come peraltro potrà confermare in sede testimoniale.

Non si giustifica pertanto il rifiuto dell’erogazione dell’indennità per insolvenza.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta dell’11 gennaio 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato ad RI 1 il diritto a indennità per insolvenza.

 

 

                                         L'art. 51 cpv. 1 LADI prevede che:

 

"  I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:

 

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

 

b,   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

 

c.   hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

 

                                         Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

 

                                         Il contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

                                         In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui all’art. 51 LADI.

 

                               2.3.   Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.

                                         Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

 

                                         In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.

                                         Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

 

                                         Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

 

                                         Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

 

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  (…)

Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).

 

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

 

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

 

                                         In una sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

 

Al riguardo cfr. pure STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177.

 

                                         Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001).

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, nel __________ 2010, è stato iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota complessiva di fr. 110'000.-- (1100 x fr. 100.--) su un capitale sociale di fr. 130'000.-- della __________ (cfr. estratto RC reperibile in internet al sito www.zefix.ch).

 

                                         La restante quota di fr. 20'000.-- è detenuta da __________, cittadino __________ domiciliato a __________, socio e direttore con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC).

 

                                         Scopo sociale della __________ è il seguente:

 

"  L'esercizio di un'impresa di costruzioni, per sopra e sottostruttura con possibilità di operare come impresa generale. La posa e la manutenzione di pavimenti, riattazioni e ristrutturazioni, la fornitura e posa di pavimenti di ogni tipo e materiale, parquet, laminato, prefinito, linoleum, moquettes o altri materiali, così come tutto quanto connesso alla ristrutturazione di stabili immobiliari legati all'edilizia, nonché la direzione lavori, progetti di massima, progetti esecutivi, consulenze edili. la società potrà partecipare a imprese aventi scopo analogo. L'acquisto, la vendita e l'intermediazione nel campo immobiliare.” (cfr. estratto RC)

 

                                         Il ricorrente, beneficiario di una rendita AI, è altresì stato alle dipendenze a tempo parziale della __________ in qualità di responsabile amministrativo - finanze - risorse umane dal 1° luglio 2010 al 31 agosto 2012 con uno stipendio mensile di fr. 4'000.-- lordi per tredici mesi (cfr. doc. 10; 14; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.6.).

 

                                         Il contratto di lavoro di RI 1 con la __________ è stato disdetto con effetto dal 30 settembre 2012 da quest’ultima mediante uno scritto del 10 luglio 2012 a causa di rilevanti difficoltà economiche e finanziarie della società (cfr. doc. 14).

 

                                         Il ricorrente ha indicato che alla fine del rapporto di impiego sono rimasti impagati gli stipendi spettantigli da aprile ad agosto 2012 (cfr. doc. 10).

 

                                         La __________ è stata sciolta e posta in liquidazione in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 12 ottobre 2012 a far tempo dal 15 ottobre 2012 (cfr. estratto RC).

                                         La procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo con decreto pretorile del 18 febbraio 2013 (cfr. estratto RC).

                                        

                                         Il 19 ottobre 2012 l’assicurato ha postulato la concessione di indennità per insolvenza (cfr. doc. 10).

 

                                         La Cassa, con decisione del 29 ottobre 2012, confermata con decisione su opposizione del 12 novembre 2012, ha negato all’insorgente il diritto a indennità per insolvenza a causa della sua posizione di socio e gerente con diritto di firma individuale, nonché di azionista maggioritario della __________ (cfr. doc. 9; B; consid. 1.1.).

 

                               2.5.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che è incontestato che l’assicurato era, come del resto è tuttora (cfr. estratto RC), iscritto a Registro di commercio quale socio e gerente con diritto di firma individuale della __________.

 

                                         Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta al consid. 2.3., egli non può beneficiare dell’indennità per insolvenza.

 

                                         Secondo l'Alta Corte sono infatti decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano ex lege a un socio e gerente di una Sagl, la cui posizione è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società (cfr. consid. 2.3. e, in un altro contesto, la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in un consiglio di amministrazione e la STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del consiglio di amministrazione).

 

                                         Il fatto che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione finanziaria nella Sagl, come pure il suo ruolo di socio e gerente siano soltanto a titolo fiduciario (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a sovvertire l’esito della presente vertenza.

 

                                         In effetti è vero che agli atti figurano tre convenzioni del 28 giugno, 31 agosto e 21 ottobre 2010 denominate “Mandato Fiduciario” tra __________ e il ricorrente, definiti parte fiduciante, rispettivamente parte fiduciaria, da cui si evince, da un lato, che la parte fiduciante ha affidato alla parte fiduciaria la somma di fr. 40'000.-- il 28 giugno 2010, l’importo di fr. 40'000.-- il 31 agosto 2010 e l’ammontare di fr. 30'000 il 21 ottobre 2010 per provvedere alla sottoscrizione in nome proprio, ma per ordine e conto del fiduciante, di quote sociali della __________ e che, d’altro lato, la parte fiduciaria (ossia l’assicurato) è entrata nella società con la funzione di socio e gerente (cfr. doc. D1; D2; D3).

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che nelle tre convenzioni appena menzionate è comunque stato indicato che la parte fiduciante (__________) ha approvato già da quel momento l’operato del fiduciario senza riserve e/o condizioni. E’, altresì, stato specificato che in particolare il fiduciario aveva le prerogative di nomina di eventuali direttori, di assunzione e gestione del personale, di gestione economica e finanziaria della società rispettando e facendo rispettare le prescrizioni legali giusta gli art. 772 CO e segg.

 

                                         Inoltre anche dal verbale di polizia del 23 agosto 2011, allegato al ricorso (cfr. doc. L), se, da una parte, emerge che __________ sarebbe il proprietario e il capo della società, dall’altra, risulta che in ogni caso il ricorrente si occupava dell’intero lato amministrativo/contabile della Sagl.

 

                                         Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la partecipazione finanziaria dell’assicurato nella Sagl sembra effettivamente aver avuto luogo tramite il denaro affidatogli da __________ (va comunque osservato che secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della società l’insorgente risulta rivestire funzioni di socio e gerente come da iscrizione a RC senza riserve o limitazioni, come peraltro già deciso da questa Corte con sentenza 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 passata in giudicato incontestata, con cui è stato confermato nei confronti dell’assicurato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di settembre 2012 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________.

 

                                         Per inciso giova rilevare che nell’ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).

 

                                         E’, infine, utile evidenziare che l’Alta Corte, con sentenza C 224/06 del 3 ottobre 2007, ha accolto un ricorso della SECO inoltrato contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Vaud che aveva annullato la decisione su opposizione con cui la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto a indennità per insolvenza a causa del suo ruolo di membro del consiglio di amministrazione della SA, sua ultima datrice di lavoro.

                                         La nostra Massima Istanza ha stabilito che la richiesta di indennità per insolvenza dell’assicurata andava rifiutata, poiché, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale cantonale (quest’ultimo aveva considerato che l’assicurata non godesse di un reale potere decisionale in seno alla SA, siccome dominata da un investitore che era il vero avente diritto economico e proprietario delle azioni, mentre la stessa possedeva una sola azione nominativa di fr. 1'000 a titolo fiduciario e disponeva unicamente della firma collettiva a due), nel caso di un membro del consiglio di amministrazione che dispone ex lege di un potere determinante - come nel caso di un socio gerente di una Sagl (cfr. consid. 2.3.) - non è necessario esaminare oltre l’effettiva estensione del suo potere decisionale.

 

                               2.6.   L’assicurato, nel ricorso, ha chiesto l’audizione testimoniale di __________ e ha richiamato l’incarto n. SO.2012.4076 della Pretura del Distretto di __________, nonché l’incarto AA-II47B.2012 della Cassa (cfr. doc. I).

 

                                         Per quanto attiene all’incarto AA-II47B.2012 della Cassa relativo all’insorgente, va innanzitutto evidenziato che lo stesso è stato prodotto dalla parte resistente, su richiesta del TCA (cfr. doc. II), con la risposta di causa (cfr. doc. III; 1-26).

 

                                         Considerato, poi, che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne l’esclusione dal diritto alle indennità per insolvenza nel caso di persone che prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole (cfr. consid. 2.2.; 2.3.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         Di conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione del teste, nonché il richiamo dell’incarto n. SO.2012.4076 della Pretura del Distretto di __________ deve essere respinta.

 

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                               2.7.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che il ricorrente non ha diritto alle indennità per insolvenza postulate con richiesta del 19 ottobre 2012.

 

                                         La decisione su opposizione del 12 novembre 2012 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti