Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.7

 

DC/sc

Lugano

6 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 12 dicembre 2011 (cfr. doc. 3) con la quale ha negato ad RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione.

 

                                         Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

 

"  (…)

Considerato che l'attività di venditrice/commessa può essere svolta in Svizzera come in __________, senza che vi siano ostacoli legati alle conoscenze specifiche del luogo, non ci sono ragioni per ritenere che sussistano dei legami professionali tali da fare ritenere che vi siano maggiori possibilità d'impiego in Svizzera rispetto al luogo di residenza, ossia la vicina __________

Di conseguenza, non è possibile per l'assicurata beneficiare dell'eccezione applicata ai cosiddetti veri frontalieri atipici, non essendo adempiuto uno dei due requisiti necessari. (…)" (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le venga riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione sulla base della giurisprudenza relativa al vero frontaliero atipico e rileva in particolare:

 

"  (…)

Io sto provando sulla mia pelle tutte le difficoltà di trovare un nuovo lavoro per chi ha già compiuto i 60 anni e so che se esiste una possibilità, quella è certamente in Svizzera, dove ho lavorato negli ultimi 13 anni.

 

Nella sua decisione su opposizione l'Ufficio della Sezione considera che l'attività di venditrice / commessa può essere svolta in Svizzera come in __________, senza che vi siano ostacoli legati alle conoscenze specifiche del luogo, e che pertanto non si può ritenere che abbia maggiori possibilità di trovare un nuovo lavoro in Svizzera rispetto alla __________.

 

Non sono naturalmente d'accordo con questa valutazione. Vi è un aspetto che ho menzionato nella mia opposizione, che non è stato ritenuto nella decisione su opposizione, che è per me decisivo, ovvero quello legato alle regole pensionistiche __________, che di fatto mi precludono un'occupazione in __________.

Il signor __________, del patronato __________ di __________, al quale mi sono rivolta per avere una consulenza, ben illustra nel documento allegato, che in __________ le donne hanno diritto alla pensione a partire dai 60 anni, 60 anni che ho compiuto lo scorso 16 giugno. In __________ non mi fanno più lavorare per la mia età.

 

Io ho conservato in Svizzera legami personali e professionali tali da disporre in Svizzera nettamente delle migliori possibilità di reinserimento professionale. (…)" (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 21 febbraio 2012 la Sezione del lavoro  propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

 

"  (…)

L'ultima attività svolta dall'assicurata in Svizzera, ovvero venditrice, le permette di accedere teoricamente con le stesse possibilità al mercato del lavoro __________. In ogni modo, non vi sono condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti nella DTF 133 V 169 e neppure sono date conoscenze pluriennali del mercato, come quelle di cui l'interessato possedeva nella vertenza Miethe. Nemmeno la lunga durata dell'attività in Svizzera configura un elemento decisivo, considerato che numerosi frontalieri lavorano da tanti anni nel nostro Paese (cfr. STF del 14 aprile 2010 nella causa L., 8C_656/2009, consid. 8.3).

 

Infine, osserviamo che il fattore dell'età sollevato dall'assicurata, da solo non basta per concludere che ella ha maggiori possibilità di reinserimento professionale in Svizzera.

Nella sentenza DTF 133 V 169, peraltro prodotta anche dall'insorgente con l'opposizione, rileviamo che l'Alta Corte ha sì preso in considerazione il fattore età, tuttavia in aggiunta alle necessarie conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali.

 

(…)

 

Come detto, il fattore dell'età da solo, non può essere l'elemento determinante per concludere che l'assicurata ha maggiori possibilità di reinserimento professionale in Svizzera piuttosto che in __________. Il fatto che ella abbia già raggiunto l'età pensionabile in __________ non le impedisce di cercare un'occupazione nella vicina __________. Infatti, anche il decreto "__________", prodotto dall'interessata, sembra incentivare la continuazione dell'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. In particolare, l'art. 24 relativo alle Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici al comma 1 lett. b) sancisce la "flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa". Sicché, pur non conoscendo in modo approfondito il decreto in parola, appare evidente che non vi è una preclusione al lavoro oltre l'età pensionabile in __________, ma viene addirittura incoraggiato.

Inoltre, l'assicurata, pur asserendo nel proprio gravame di avere svolto delle infruttuose ricerche di lavoro in __________, non ha prodotto nessuna prova al riguardo.

 

In conclusione, considerato che l'attività di venditrice/commessa può essere svolta in Svizzera come in __________, senza che vi siano ostacoli legati alle conoscenze specifiche del luogo, non vi sono ragioni per ritenere che sussistano dei legami professionali tali da fare ritenere che vi siano maggiori possibilità d'impiego in Svizzera rispetto al luogo di residenza, ossia la vicina __________.

Pertanto, i requisiti per invocare l'applicazione dell'eccezione in base alla giurisprudenza della CGCE (Sentenza Miethe) non sono adempiuti." (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 27 febbraio 2012 l'assicurata ha inoltrato uno scritto al TCA  (cfr. Doc. V), accompagnato da una presa di posizione del sig. __________ del patronato __________ di __________ (cfr. Doc. B2).

                                         Al riguardo l'amministrazione il 5 marzo 2012 si è così espressa:

 

"  (…)

Per quanto riguarda la documentazione relativa all'abbonamento alla __________ (doc. B6), il materiale di voto per corrispondenza (B3 e B4) e le fatture relative alla comunicazione mobile della __________ (doc. B7 e B8), rileviamo che essa è superflua nella misura in cui l'amministrazione ha già ritenuto che la ricorrente ha mantenuto forti legami personali con la Svizzera (cfr. doc. 1 e risposta 21 febbraio 2012).

Relativamente all'interpretazione/presa di posizione del signor __________ riguardo al decreto "__________", ammesso e non concesso che lo scopo di quest'ultimo sia esclusivamente quello preteso dall'insorgente, ovvero non incoraggiare il cittadino a lavorare dopo l'età pensionabile, ma attendere l'età corretta per chiedere la pensione di vecchiaia, rileviamo che questo non significa ancora un'esclusione dal mercato del lavoro delle persone che desiderano lavorare oltre l'età pensionabile.

Come indicato nei precedenti allegati di causa, si ribadisce che il fattore dell'età da solo, non può essere l'elemento determinante per concludere che l'assicurata ha maggiori possibilità di reinserimento professionale in Svizzera piuttosto che nella __________. Il fatto che ella abbia raggiunto l'età pensionabile in __________ non le impedisce di cercare un'occupazione in __________ come venditrice/commessa, atteso che la predetta attività non conosce ostacoli legati alle conoscenze specifiche del luogo." (Doc. VII)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                          In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

                                         Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

 

                                         Questo Tribunale, in una sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93 del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

 

                                         In un'ulteriore sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

                                          

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata anche dopo l'entrata in vigore anche dopo della LPGA (cfr. STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007).

 

                                         A proposito di questa condizione, in una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 il Tribunale federale ha rilevato:

 

"  (…)

3.

3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465 consid. 2a p. 466; 115 V 448 consid. 1b p. 449).

(…)

Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse."

 

                               2.2.   Nella presente fattispecie è incontestato che l’assicurata non risiede in Svizzera.

 

                                         Dal profilo della sola LADI, la ricorrente non adempie quindi i presupposti per poter essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione.

 

                                         Resta da stabilire se la Svizzera deve o meno essere riconosciuta quale Stato competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione all’assicurato sulla base dell’ALC.

 

                               2.3.   Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE e la modifica della Convenzione AELS, il 1° giugno 2002, la Svizzera ha recepito le norme europee in materia di coordinamento contenute nei Regolamenti 1408/71 e 574/42.

                                         I nuovi Regolamenti 883/2004 (RB) e 987/2009 (RA) sostituiscono i suddetti regolamenti e sono applicati negli stati membri dell'UE dal 1° maggio 2010.

 

                                         In Svizzera i nuovi Regolamenti sono in vigore dal 1° aprile 2012.

 

                                         Alla presente fattispecie si applicano i Regolamenti 1408/71 e 574/72 (cfr. Segreteria di Stato dell'economia, SECO, "Circolare relativa alla ripercussione del Regolamento (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro la disoccupazione" – Circ. ID 883 – in vigore dal 1° aprile 2012, punto B42 "nel determinare i diritti e i doveri degli assicurati, per stabilire quale sia la legislazione applicabile è determinante la richiesta), visto che l'assicurata ha richiesto le prestazioni il 29 settembre 2011 per il 1° novembre 2011.

 

                                         Va comunque rilevato che anche nei nuovi Regolamenti i veri frontalieri atipici continuano a beneficiare delle prestazioni dello Stato di occupazione (cfr. Circ. ID 883 punto D24).

 

                                         Sulla possibilità, prevista dall'art. 65 paragrafo 2 del Reg. 883/2004, per i lavoratori frontalieri di mettersi a disposizione sia unicamente degli uffici del lavoro dello Stato di residenza, oppure anche degli uffici del lavoro dell'ultimo Stato di occupazione, pur beneficiando delle prestazioni da parte dello Stato di residenza, cfr. Circ. ID 883, punti "Nuove disposizioni previste dal RB e dal TA" e D 29-32; G. Riondel Besson, "Le Reglement (CE) 883/2004: Dispositions applicables à certaines préstations" in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale (CGRSS), N° 47-2011 pag. 141 seg. (pag. 154. n. 42).

 

                               2.4.   In una sentenza C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte, il Tribunale federale  ha stabilito che in applicazione del diritto internazionale, e meglio del Reg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE un assicurato può fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera - sempre che soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI - qualora abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale.

                                         L’Alta Corte ha precisato che in una siffatta evenienza il lavoratore va considerato diverso dal “vero” frontaliero di cui all’art. 71 n. 1 lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri “non veri” ai sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza dei frontalieri “veri” non rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza.

                                         I frontalieri “non veri” dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di residenza.

                                         Il frontaliero "vero" ma atipico - non ha invece un incondizionato diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

                                         Nel caso di specie giudicato dalla nostra Massima Istanza l’assicurato è stato ritenuto un frontaliero “vero” ma atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistevano stretti legami personali e professionali con la Svizzera.

                                         In particolare l’assicurato, sessantenne celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua italiana, di madre lingua tedesca, era socio attivo di associazioni svizzere, era abbonato a giornali svizzeri che riceveva presso un fermo posta in Svizzera, incontrava regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trovava peraltro anche il suo dentista. L’assicurato si era, del resto, trasferito in un paesino in prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della sua vita in Svizzera.

                                         Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal 1966 al 1969, aveva effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

 

 

                                         In particolare l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  10.3 Contrariamente a quanto sostiene il Segretariato ricorrente, il giudizio cantonale non è censurabile nella misura in cui ha pure ritenuto soddisfatta la seconda condizione, vale a dire quella dell'esistenza di stretti legami professionali con la Svizzera.

 

10.3.1 Eccezion fatta per il breve, e ormai lontano, periodo dal 1966 al 1969 - quando peraltro la situazione congiunturale e del mercato del lavoro nella vicina Penisola non era necessariamente paragonabile a quella attuale -, H. ha infatti effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca. Orbene, sostenere, come fa ora il seco, che un suo reinserimento in qualità di agente bancario risulterebbe più facile a Como o a Milano che non in Svizzera appare quantomeno opinabile. Da un lato, l'affermazione astrae dalle peculiarità personali e culturali dell'interessato, poc'anzi esposte, dall'altro sembra ignorare che l'attività da lui svolta, da ultimo in qualità di "responsabile reparto lettere di credito e garanzie", non può prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare che disciplina in dettaglio l'attività bancaria in esame, ben difficilmente l'interessato, ormai sessantenne e già difficilmente collocabile in Svizzera, come dimostrano le finora infruttuose ricerche di lavoro, avrebbe uguali se non addirittura migliori opportunità di reinserimento professionale nella vicina Lombardia. A ciò si aggiungono le difficoltà, per non dire l'impossibilità, di reintegrazione professionale in Italia legate all'età che rendono ancora più improbabile l'opportunità di reperire una nuova occupazione in un Paese in cui l'età pensionabile si situa intorno ai 59 anni (in linea con la media europea; cfr. www. camera.it/_dati/leg14/lavori/stenografici/sed500/21450b01.htm pag. 63)."

 

                                         In una sentenza 38.2008.5 del 9 giugno 2008 questo Tribunale ha invece negato a un assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione, sulla base delle seguenti considerazioni:

 

"  (…)                               

Da quanto appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera si è comunque affievolito da quando l’assicurato, nel _____, si è trasferito in __________.

 

Pur vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione del fratello e della famiglia di questi a _____, non ha addotto di frequentare amici e conoscenti in Svizzera, né di svolgere particolari attività sociali, a parte la generosa e ammirevole donazione di sangue a _____.

 

Per quel che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che ______ ha sempre lavorato in Svizzera dove ha pure frequentato per quattro anni due scuole a ____ e _____, diventando nel 1980 analista EDP e organizzatore d’ufficio (cfr. doc. XIII; A5).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione dell’udienza dell’8 maggio 2008 davanti al Presidente del TCA, l’attività dal medesimo svolta presso la ____ dal ____ al _____, seppure con qualche modifica nelle qualifiche, consisteva in consulenza finanziaria e bancaria a istituti sia svizzeri che internazionali a livello informatico e procedurale. L’assicurato ha precisato che “ero la persona che stava a colloquiare con gli utenti, loro mi dovevano spiegare le loro esigenze e io dovevo tradurle in parole informatiche al servizio che realizzava programmi o procedure o che dovevano mettere mano alla logistica” (doc. XIII).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alle conoscenze degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Ciò è dimostrato dal fatto che _____, per la ______, ha lavorato spesso per alcuni mesi all’estero, in ______, _______, ______, ______e ______ (cfr. doc. XIII).

 

Il solo fattore età avanzata - l’assicurato, nato il ______, al momento del licenziamento alla fine del _____ aveva 59 anni e quando è stata emanata la decisione su opposizione 63 anni - non è di per sé sufficiente per concludere che esistono migliori opportunità di reperire una nuova occupazione in Svizzera.

In effetti un assicurato sessantenne a causa dell’età è difficilmente collocabile anche in Svizzera. In sede di udienza dell’8 maggio 2008 è, del resto, emerso che in un anno l’Ufficio regionale di collocamento di _____ gli ha sottoposto solamente una proposta di impiego (cfr. doc. XIII).

 

E’, poi, utile sottolineare che l’assicurato di cui alla sentenza emessa dal TF C 124/06 (cfr. consid. 2.8.), a differenza di _____, era celibe, senza figli e si era trasferito in __________ unicamente nel ____ - tre anni prima della disoccupazione - per motivi legati alla difficoltà di restare in Ticino dove, presso la sua precedente abitazione ticinese, aveva subito atti vandalici e intimidatori da parte di sconosciuti contro i quali avrebbe anche sporto denuncia (cfr. C 124/06 consid. 10.2).

Il trasferimento di ____ da _____ all’__________ nel lontano ____ non risulta, invece, essere stato influenzato da contingenze esterne. Egli ha piuttosto indicato che a quell’epoca la sua figlia primogenita doveva iniziare la scuola elementare e che a _____ vi era un problema di lingua (cfr. doc. XIII).

Quest’ultimo elemento denota un legame piuttosto debole con la Svizzera. L’assicurato ha, infatti, dato prevalenza all’aspetto della lingua e della cultura del Paese di origine suo e della moglie, ossia l’__________, rispetto al plurilinguismo svizzero e alla completa integrazione in Svizzera. Tra l'altro egli si è trasferito da __________ all'__________ anziché venire ad abitare in Ticino, Cantone di lingua __________.

                                     

Alla luce delle considerazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere che ______ non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.

 

Egli non va, dunque, considerato quale frontaliero “vero” anche se atipico e di conseguenza non avrebbe potuto rivolgersi all’assicurazione disoccupazione svizzera a partire dal 1° gennaio 2004. (…)”

 

                                         Con giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010, pubblicato in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277, la nostra Massima Istanza, ha accolto un ricorso della Sezione del lavoro interposto contro una sentenza del TCA (38.2008.51 del 17 giugno 2009) che aveva ritenuto un assicurato un vero frontaliero atipico.

 

                                         Pronunciandosi riguardo al Reg. CEE 1408/71 e alla relativa giurisprudenza della CGCE (vertenza Miethe), secondo cui un lavoratore frontaliero può beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella dello Stato di residenza, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legali personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale (frontaliero «vero» ma atipico; al riguardo cfr. RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg. = DTF 133 V 169), l'Alta Corte ha ritenuto che non era data una situazione «atipica» tale da giustificare l’applicazione della giurisprudenza Miethe.      
In concreto, infatti, a differenza delle situazioni trattate nella vertenza Miethe e nella sentenza pubblicata in RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg. (= DTF 133 V 169), il ricorrente aveva conservato il centro delle sue relazioni personali in Italia. Egli aveva sempre vissuto in Italia. Il ricorrente non poteva prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera, nel settore lavorativo rilevante, ossia nell’attività di specialista in informatica nella quale si era reinserito e non già nel precedente mestiere di pittore.

 

                                         Il Tribunale federale ha, in particolare, rilevato che:

 

"  (…)

8.2 Nel caso di specie la situazione è ben diversa da quella "atipica" trattata nella vertenza Miethe. In quella causa, l'interessato, cittadino tedesco con formazione professionale conseguita in Germania, aveva in precedenza sempre vissuto nel suo paese d'origine. L'unico legame con il Belgio era il domicilio impostogli quale soluzione temporanea dalle concrete circostanze familiari. Anche nella fattispecie esaminata nella già citata sentenza pubblicata in DTF 133 V 169, l'interessato, di nazionalità elvetica, nato e cresciuto in Svizzera, dove aveva conseguito il diploma di impiegato di commercio, aveva, eccezion fatta per un periodo di tre anni, sempre abitato e lavorato in Svizzera. La sua decisione di trasferirsi in Italia, in un villaggio in prossimità della frontiera, era stata condizionata da elementi esterni (atti vandalici e intimidatori presso la precedente abitazione ticinese). In ambedue i casi, in cui l'autorità giudicante ha riconosciuto l'esistenza di legami personali più stretti con il precedente paese di residenza, la presa di domicilio all'estero avvenne più o meno casualmente. Ciò a differenza del qui ricorrente, il quale è cresciuto e ha sempre vissuto in Italia. Nel 1989 L.________ aveva conosciuto sua moglie, che allora abitava a O.________. Pur lavorando da quell'epoca in Svizzera, a C._________, egli mantenne il proprio domicilio in Italia, dove sua moglie decise di seguirlo. I figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999, frequentano le scuole in Italia. Avesse l'opponente avuto i pretesi solidi legami personali con la Svizzera, dopo il matrimonio avrebbe potuto raggiungere sua moglie e prendere domicilio in Svizzera. Il domicilio in Italia inoltre non dipende in concreto da circostanze particolari, senza le quali l'interessato avrebbe eletto domicilio in Svizzera. Da quanto precede, si deve quindi dedurre che egli ha conservato il centro delle sue relazioni personali in Italia. Il matrimonio con una cittadina svizzera e la sua nazionalità elvetica, acquisita dopo il matrimonio, non sono fattori decisivi in quest'ambito. Neppure sono determinanti gli affermati stretti legami che l'opponente intrattiene con la suocera e con alcuni amici in Svizzera, ritenuto come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese.

 

8.3 La fattispecie in esame differisce da quella accertata nei due suddetti casi anche per quanto concerne i legami professionali. Nella vertenza Miethe, l'interessato aveva lavorato per tutto il tempo in Germania, nella sua professione di rappresentante di commercio. Egli fece inoltre valere che la tessera professionale di cui era in possesso aveva validità solo in Germania. Nella DTF 133 V 169, l'interessato aveva pure effettuato praticamente tutta la sua carriera professionale presso una banca in Svizzera. Decisivo per ammettere gli stretti legami professionali con il nostro Paese venne ritenuto il fatto che l'attività da lui svolta non poteva prescindere da conoscenze specifiche degli usi commerciali e del quadro legislativo nazionali. Anche e soprattutto in ragione dello specifico quadro istituzionale e regolamentare disciplinante in dettaglio la sua attività bancaria, ben difficilmente l'interessato avrebbe avuto comparabili possibilità di reinserimento professionale sul mercato del lavoro italiano. In concreto la situazione è diversa. L.________ non può prevalersi di una lunga esperienza professionale in Svizzera nel settore lavorativo rilevante. Da questo profilo determinante è unicamente il suo reinserimento nell'attività di specialista in informatica, e non già nel precedente mestiere di pittore. L'attestato di capacità professionale conseguito nel campo dell'informatica, che conosce meno differenze fattuali, gli permette di accedere teoricamente con le stesse possibilità al mercato di lavoro italiano. Ad ogni modo, nel presente caso non vi sono condizioni regolamentari dissimili, quali quelle esistenti in DTF 133 V 169; e neppure sono date conoscenze pluriennali del mercato, quali quelle di cui l'interessato disponeva nella vertenza Miethe. La circostanza che l'opponente abbia conseguito la sua formazione nel ramo dell'informatica in Svizzera non costituisce elemento di rilievo, quando si consideri che molti frontalieri occupati ad esempio nell'industria orologiera beneficiano di una formazione o di un perfezionamento professionale nel nostro Paese. E nemmeno la durata dell'attività in Svizzera configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da tanti anni in Svizzera.

 

8.4 In sostanza, alla luce di tutte le circostanze, nella fattispecie in esame non è data una situazione "atipica" tale da giustificare l'applicazione della giurisprudenza Miethe.

 

 

9.

Stante quanto precede, in concreto, non si può concludere per la presenza di una situazione "atipica" che conduca a considerare più favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello Stato dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di residenza. Ne segue che il ricorso dell'amministrazione dev'essere accolto e il giudizio impugnato annullato. (…)”

 

                                         In una sentenza 38.2011.10 del 16 giugno 2011 il TCA ha escluso l'esistenza di un caso di vero frontaliero atipico, rilevando:

 

"  Questa Corte, in primo luogo, ribadisce che la possibilità di considerare un assicurato quale “vero frontaliero atipico”, nel caso in cui abbia eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale, e dunque di fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera è in ogni caso di carattere eccezionale (su questo tema, cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1270-2006 del 15 aprile 2008) rispetto alla norma generale secondo cui il lavoratore frontaliero (quello “vero”) che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede (cfr. art. 71 n. 1 lett. a punto ii Reg. 1408/71)

 

In secondo luogo, il TCA rileva che la presente fattispecie si differenzia su diversi punti dal caso Miethe e dalla vertenza di cui alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28 marzo 2006 emessa da questa Corte (cfr. consid. 2.8).

 

In effetti, per quanto concerne i legami personali in Svizzera, anche ammettendo che l’assicurato

 

-   ha vissuto in Svizzera, a __________ dal 1988 al 2006, dapprima fino al 1996 convivendo con i genitori, successivamente abitando da solo fino al 2002, in seguito con la moglie (matrimonio contratto il 9.3.2002) e con il figlio (nato il 29 aprile 2003);

-   ha acquisito la nazionalità svizzera (naturalizzato) nel 2005;

-   frequenta alcuni amici in Svizzera;

-   è affiliato al Sindacato Y;

-   dal 1° maggio 2009 ha preso in locazione un monolocale a X (cfr. doc. 27; I; XI; 11).

   

decisive, ai fini della presente vertenza, risultano piuttosto le seguenti circostanze:

 

-   l’assicurato è nato in __________, a Z, nel 1969, dove ha vissuto fino all’età di 19 anni e dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e l’Istituto tecnico Commerciale, ottenendo il diploma di Ragioniere Perito Commerciale nel 1989;

-   dal 1990 al 1993 ha frequentato l’Università statale di H, senza però terminare gli studi;

-   ha mantenuto anche la nazionalità __________;

-   nel 2006 si è trasferito con la moglie (nata e vissuta in __________ fino al matrimonio avvenuto il 9 marzo 2002) e il figlio in __________ a B, andando ad abitare in un appartamento di loro proprietà;

-   il figlio frequenta le scuole a B;

-   i suoi genitori abitano in __________ (cfr. doc. 27; 29; I; XI).

 

Da quanto appena descritto emerge con evidenza che il legame personale con la Svizzera, perlomeno a partire dal 2006, quando l’assicurato con la sua famiglia si è ritrasferito in __________ - pur non ignorando che il medesimo ha indicato che il motivo del trasferimento era da ricondurre a dei disturbi di salute della moglie (“Mia moglie ha iniziato ad avere delle crisi depressive, si sentiva molto isolata, forse ciò anche a causa della zona nella quale vivevamo: Era in terapia dal dr. med. __________ il quale le ha consigliato di cambiare ambiente. Mia moglie non si trovava bene con le nostre regole”; cfr. doc. XI) - è comunque fievole.

Pur vivendo nella fascia di confine, non ha coltivato molti rapporti con la Svizzera. In effetti egli, ad esclusione della frequentazione di pochi amici (al Presidente del TCA in sede di udienza ne sono stati indicati unicamente tre: cfr. doc. XI), ha negato di fare parte di associazioni culturali o sportive (è stato iscritto presso la scuderia di rally solamente fino al 1992, cfr. doc. XI). Neppure ha addotto di svolgere particolari attività sociali.

Egli, inoltre, ha sì ricevuto il quotidiano la X, tuttavia unicamente per un mese nel 2009 e per un mese nel 2010 beneficiando di vincite (cfr. doc. I; XI).

 

Per quel che attiene invece al legame professionale in Svizzera, è vero che l’insorgente ha sempre lavorato in Svizzera.

E’ altrettanto vero, tuttavia, che, come chiaramente emerso in occasione dell’udienza del 2 maggio 2011 davanti al Presidente del TCA, l’attività svolta dal medesimo nel settore degli acquisti dal 1994 al 2009, e più precisamente di responsabile acquisti dal 2003 al 2009 quando si è annunciato alla disoccupazione (cfr. doc. 29), consisteva nel procurare alla ditta sua datrice di lavoro le materie prime, sovrastrutture e infrastrutture necessarie al ciclo produttivo, anche tramite la gestione dei magazzini, gestendo il portafoglio dei fornitori (cfr. doc. XI).

In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che la professione del ricorrente, differentemente dall’attività di “responsabile reparto lettere di credito e garanzie” svolta dall’assicurato di cui alla STF C 124/06, consid. 10.3.1. (cfr. consid. 2.8.), non è prevalentemente legata al territorio di uno Stato, ma può essere effettuata ovunque, non essendo vincolata alla conoscenza di usi commerciali specifici e del quadro legislativo nazionali.

 

Quanto fatto valere dal ricorrente, e meglio di aver conservato in Svizzera legami personali e professionali tali da avere migliori opportunità di reinserimento professionali nel nostro Paese, poiché ha esercitato un’attività lucrativa solo ed esclusivamente in Svizzera (cfr. doc. V), non è rilevante.

Infatti, in proposito, il TF nel giudizio 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.3., pubblicata in RtiD II-2010 N. 66 pag. 277. sopra menzionato (cfr. consid. 2.8.), ha osservato che la durata dell'attività in Svizzera non configura un fattore decisivo, atteso che numerosi frontalieri lavorano da tanti anni in Svizzera.

 

Alla luce delle argomentazioni appena esposte, tutto ben considerato, occorre concludere che il ricorrente non ha mantenuto con la Svizzera legami tali da fare apparire in questo Stato le migliori possibilità di reinserimento professionale.

Egli non va, dunque, considerato quale frontaliero atipico e di conseguenza gli va negato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera a partire dal 1° maggio 2009.

La decisione su opposizione del 27 dicembre 2010 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

 

A titolo abbondanziale va, in ogni caso, sottolineato che la situazione problematica di quegli assicurati svizzeri che, essendo domiciliati in __________ e avendo lavorato in Svizzera, non possono beneficiare delle indennità speciali per frontalieri a norma della legge interna __________, né eccezionalmente delle indennità di disoccupazione in Svizzera, nel caso in cui non adempiano i requisiti dei “frontalieri atipici” (cfr. consid. 2.8.: STF C124/06 del 25 gennaio 2007) è nota e richiede un'adeguata soluzione.

 

Al riguardo giova rilevare che il Consigliere agli Stati on. __________, il 22 giugno 2006, ha depositato un’interpellanza intitolata “Assicurazione disoccupazione. Discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________”, del seguente tenore:

 

"  Da diversi anni, i frontalieri disoccupati di nazionalità svizzera domiciliati in __________ sono vittime di una discriminazione che perdura nonostante l'introduzione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, nel quale viene stabilito il principio della parità di trattamento.

In effetti, i frontalieri svizzeri che risiedono in __________ versano i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera. Secondo gli accordi bilaterali, lo Stato competente per il versamento delle indennità di disoccupazione ai frontalieri è lo Stato ove questi ultimi risiedono. Nella fattispecie si tratta dunque dell'__________, ove però i frontalieri disoccupati di nazionalità elvetica beneficiano di condizioni meno vantaggiose rispetto ai frontalieri __________ nella stessa situazione, il che equivale a una disparità di trattamento contraria all'accordo sulla libera circolazione delle persone.
Inoltre, in virtù dell'accordo tra la Svizzera e l'__________ sulla compensazione finanziaria in materia d'assicurazione-disoccupazione dei frontalieri, la Svizzera corrisponde all'__________, sotto forma di somma globale, l'ammontare dei contributi versati dai soli frontalieri di nazionalità __________.
I frontalieri svizzeri si trovano quindi nella situazione paradossale di versare i propri contributi all'assicurazione contro la disoccupazione svizzera senza poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere discriminati nel Paese che dovrebbe fornire loro le prestazioni.
Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

-    Il Consiglio federale conferma la situazione sopra descritta?

     -     In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti ha adottato finora e con quali risultati?

     -     È pronto a discutere della questione in sede diplomatica con il governo __________?

     -     Sarebbe pronto, se del caso, a sollevare la questione presso gli organi competenti dell'UE?" (cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

 

Il Consiglio federale, il 6 settembre 2006, ha così risposto:

 

" La situazione descritta dall'autore dell'interpellanza corrisponde alla realtà. In effetti i lavoratori svizzeri che risiedono in __________ e lavorano in Svizzera non beneficiano, al momento in cui si ritrovano disoccupati, dello stesso trattamento riservato ai lavoratori __________ nella stessa situazione: il regime speciale di disoccupazione __________ non si applica a tali cittadini. Questo stato di fatto costituisce a nostro parere una discriminazione dei lavoratori svizzeri: la parità di trattamento è infatti un principio fondamentale della libera circolazione delle persone, soprattutto in materia di diritti alle prestazioni sociali.

Il SECO e il Ministero __________ del lavoro nonché l'Istituto nazionale della previdenza sociale hanno intrattenuto contatti bilaterali per il tramite dell'ambasciata svizzera a __________. L'ambasciata è inoltre intervenuta in varie occasioni indirizzando note diplomatiche al Ministero __________ degli affari esteri e al Ministero del lavoro. Finora non sono ancora stati conseguiti risultati convincenti: l'__________ subordina infatti il diritto alle indennità speciali alla retrocessione dei contributi versati all'assicurazione contro la disoccupazione. Conformemente all'accordo in materia d'assicurazione-disoccupazione tra la Svizzera e l'__________ (ancora applicabile fino al 31 maggio 2009 secondo il punto 3 del protocollo all'allegato II all'accordo sulla libera circolazione delle persone), la retrocessione dei contributi da parte della Svizzera vale soltanto per i frontalieri __________. I cittadini svizzeri che risiedono in __________ non sono inclusi.

Questa situazione è stata segnalata due volte nel quadro del comitato misto previsto dall'accordo sulla libera circolazione delle persone: la prima volta nel mese di luglio 2005, la seconda nel mese di luglio 2006. In occasione della riunione del 2005, è stata privilegiata la via dei contatti bilaterali. Nell'ambito dell'incontro del 2006, si è convenuto che la Svizzera avrebbe presentato alla Commissione europea una nota che indicasse la sua posizione in merito. I contatti bilaterali saranno tuttavia portati avanti nell'intento di trovare una soluzione a tale questione."

  (cfr. www.parlement.ch: Interpellanza 06.3353)

 

La SECO, il 27 marzo 2008, dando seguito a uno scritto del Presidente di questo Tribunale inviato contestualmente a un’altra vertenza (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.) e volto a sapere se vi sono stati ulteriori sviluppi dopo la risposta del 6 settembre 2006 all’atto parlamentare del Consigliere agli Stati on. __________ del 22 giugno 2006, ha indicato, da un lato, che erano da considerarsi scarse le probabilità che vi fossero cambiamenti prima del giugno 2009. Dall’altro, che, come precisato nella risposta del Consiglio federale, la Svizzera ha presentato alla Commissione europea per tramite del comitato misto una nota in proposito e che la SECO stessa ha inoltre segnalato informalmente la situazione alla delegata __________ della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (cfr. STCA 38.2008.5 del 9 giugno 2008 consid. 1.6.; 2.11.).

 

Il Presidente del TCA, il 4 maggio 2011, ha nuovamente interpellato la SECO al riguardo, chiedendo segnatamente se dopo il 31 maggio 2009 la situazione si è modificata e se la retrocessione dei contributi dalla Svizzera vale ora anche per i cittadini svizzeri che risiedono in Italia.

In caso di risposta negativa la SECO è stata invitata a comunicare al TCA quali ulteriori passi sono stati intrapresi per eliminare la discriminazione dei frontalieri svizzeri in __________. (cfr. consid. 1.7.; doc. XII).

 

La SECO, il 10 maggio 2011, ha risposto che:

 

" (…) dal 1° giugno 2009, non vige più alcuna retrocessione dei contributi di assicurazione contro la disoccupazione tra la Svizzera e i Paesi viciniori.

 

Per quanto concerne l’__________, il fondo in cui venivano raccolti i contributi dei frontalieri __________ è ancora attivo e permette tuttora di offrire ai frontalieri di nazionalità italiana residenti in __________ che hanno perso il lavoro in Svizzera, migliori condizioni di indennizzazione che per i disoccupati (__________ e non) che hanno lavorato in __________ (“trattamento speciale di disoccupazione” – cfr. http://www.ocst.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185&Itemid=264). Detto trattamento speciale durerà verosimilmente sintanto che il fondo in questione non sarà esaurito.

 

Pertanto un frontaliero di nazionalità svizzera residente in __________ viene indennizzato conformemente all’art. 71 cpv. 1 lett. a) ii) del regolamento (CEE) n° 1408/71, ossia come se fosse un disoccupato che ha perso il lavoro in __________.

 

Le difficoltà riscontrate al momento dell’entrata in vigore degli accordi bilaterali (impossibilità per un cittadino svizzero di comprovare lo status di frontaliero in Svizzera, poiché privo di permesso G) sembrano essersi risolte. Le discussioni, sia con l’__________ che tramite il Comitato misto, si sono arenate in ragione dei negoziati per la ripresa negli accordi bilaterali Svizzera – UE del nuovo regolamento (CE) n° 883/04, in vigore nell’UE dal 1° maggio 2010.

 

In conclusione, nella misura in cui l’__________ applica le disposizioni del regolamento 1408/71 nulla può esserle rimproverato dal punto di vista dell’applicazione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea. Infatti, detto regolamento prevede unicamente che un lavoratore frontaliero sia trattato alla pari di un lavoratore che ha perso un impiego nel paese di residenza.

 

Tuttavia, la questione della giustificazione del vantaggio supplementare concesso ai frontalieri di nazionalità __________a appare invece di competenza esclusiva dei tribunali __________. Finora non abbiamo notizia di cause che sarebbero state intentate a questo proposito da persone direttamente colpite da detta discriminazione.” (Doc. XIII)

                                                                              

Per quanto attiene alla richiesta della parte ricorrente di derogare per le persone svizzere che abitano in __________ e hanno lavorato in Svizzera agli accordi bilaterali che sanciscono che il versamento delle indennità di disoccupazione sia a carico dello Stato di residenza, ponendolo a carico dello Stato in cui si presta l’attività lavorativa (cfr. doc. XVI), giova osservare che non è possibile derogare a tali disposizioni (cfr. STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 nella quale all'assicurato è stato negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione).

Spetta semmai al ricorrente o all'organizzazione sindacale che lo rappresenta chiedere alle autorità __________ di fare beneficiare delle indennità speciali anche i lavoratori frontalieri di nazionalità svizzera."

 

                                         In una sentenza 38.2011.55 del 23 gennaio 2012 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto ad ottenere le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera e si è così espresso:

 

"  (…)

Infatti, dal profilo professionale, l'attività di croupier (cfr. Doc. 161; Doc. 174a) o quelle di portiere/chasseur/autista/agente di sicurezza (cfr. doc. 174a) non sono prevalentemente legate al territorio di uno Stato. Non si può pertanto concludere per la presenza di una situazione "atipica" che conduca a considerare più favorevoli le possibilità di reinserimento professionale nello Stato dell'ultima occupazione rispetto a quelle esistenti nello Stato di residenza.

Nel nostro paese può semmai essere più elevata la remunerazione per il lavoro svolto (cfr. Doc. 37g), ma tale circostanza non è evidentemente rilevante in questo contesto in cui l'accento viene posto esclusivamente sulle migliori possibilità di reinserimento (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 riprodotta al considerando precedente).

 

L'assicurato ha del resto lavorato presso un ______ in ______, in ______ e in ______.

Per un certo periodo egli è pure stato occupato in un bar di sua proprietà a ______ e, successivamente, come portiere di notte a ______ (cfr. Doc. 74a).

 

X, nato nel 1954 ha svolto tutta la sua formazione, in __________, a ______, dove, dopo la scuola dell'obbligo, ha conseguito il diploma di geometra. Egli si è trasferito in Svizzera all'età di 48 anni, dopo aver reperito un impiego quale ______ presso il ________________ nel 2002 (cfr. Doc. 74a), dove ha lavorato fino al 24 maggio 2006 quando è stato licenziato per appropriazione indebita (cfr. Doc. 124).

 

Egli ha risieduto nel nostro paese soltanto per alcuni anni e cioè fino al 2005 (cfr. consid. 1.3).

 

Anche i legami personali del ricorrente sono peraltro più intensi con lo Stato di residenza (cfr. la presa di posizione della SECO del 12 maggio 2011, Doc. 63), se solo si considera che l'assicurato è proprietario di un'abitazione in __________, a ______, dal 2005 (cfr. Doc. 37c); che a partire dal 2006 l'assicurato "ha intrattenuto una relazione sentimentale con una donna che risiedeva a ______" (cfr. consid. 1.2), relazione protrattasi secondo quanto dichiarato dalla donna fino al novembre 2007 (cfr. Doc. 37d) e che, in __________, a ______, vivono la moglie, dalla quale è separato, e due figli, nati nel 1990 e nel 1981 (mentre un terzo figlio, nato nel 1976, vive in Svizzera, cfr. Doc. 37g e Doc. 74a).

 

Oltre alla vicinanza di un figlio e quella di un cugino, l'assicurato, per sua stessa ammissione, non presenta nessun altro legame con la Svizzera (cfr. Doc. 37g).

 

In conclusione X non ha dunque diritto all'indennità di disoccupazione neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale. (…)"

 

                                         In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 il Tribunale federale ha negato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione svizzera ad un assicurato residente in Francia, rilevando:

 

"  (…)

4.4 Les premiers juges ont fait application de cette jurisprudence européenne au cas d'espèce. Ils retiennent que l'intimé entretenait des relations professionnelles étroites avec l'Etat du dernier emploi. Ils relèvent à ce propos qu'en dehors des périodes de chômage et d'un bref séjour dans son pays d'origine (1998 à 2000), il a pratiquement toujours travaillé en Suisse depuis 1982. A ce titre, il a cotisé au régime helvétique de l'assurance-chômage. Il s'est toujours mis à disposition du marché du travail suisse et a travaillé durant les périodes litigieuses pour plusieurs employeurs genevois. L'intéressé disposait en outre d'un logement à Genève et il n'a dans les faits exercé qu'une seule activité rémunérée pour des employeurs français comme nettoyeur auprès de Z.________. Selon la juridiction cantonale, la compétence de l'Etat d'emploi se justifie d'autant plus, en l'espèce, que la France a régulièrement enregistré un taux de chômage moyen plus élevé que la Suisse. Dans ces conditions, il convenait d'admettre que l'intimé avait en Suisse les mêmes chances, voire de meilleures chances, de réinsertion professionnelle.

 

4.5 Comme le soutient avec raison le recourant, ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intimé se trouvait dans la situation d'un travailleur frontalier «atypique».

C'est ainsi que l'intimé n'a pas acquis une formation spécifique en Suisse. Il dispose d'une licence en psychologie de l'Université de O.________, qu'il n'a pas pu exploiter en Suisse faute de l'avoir validée par une année complémentaire à N.________. Il n'a pas non plus constamment travaillé en Suisse après son divorce prononcé en 1998. Selon les constatations du jugement attaqué, il est retourné vivre au Chili en août 1998, avec ses trois enfants, où il a exercé une activité professionnelle entre septembre 1998 et août 2000 au service de M.________. En septembre 2000, il a annoncé aux autorités son arrivée dans le canton de Genève (tout en louant parallèlement un logement en France). Hormis le fait qu'il a exercé des emplois en Suisse et qu'il disposait d'une adresse à Genève, aucune circonstance ne tend à démontrer que l'intimé, de nationalité française, avait conservé - en dehors de son travail - des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour que l'on puisse parler d'une situation atypique. Ses recherches d'emploi ne se sont pas uniquement concentrées en Suisse, puisqu'il a également travaillé pour des employeurs en France. Parallèlement ou successivement à ses demandes d'indemnisation en Suisse, il s'est mis durablement à la disposition des services de l'emploi en France, ce qui est aussi un indice sérieux en faveur de relations étroites avec l'Etat de résidence. Le fait qu'il a cotisé à l'assurance-chômage suisse n'est pas déterminant. Le fondement même de l'application de la loi de l'Etat de résidence est de mettre à charge de cet Etat le paiement des indemnités de chômage alors que le chômeur a cotisé précédemment par le biais d'emplois dans un autre Etat membre. Quant aux différences entre les taux de chômage en Suisse et en France, il n'est pas davantage décisif. L'arrêt Miethe ne fait aucunement mention d'un critère de cette nature mais fait uniquement référence à la conservation de liens personnels et professionnels propres à donner de meilleures chances de réinsertion. Ces liens se rattachent à la personne du travailleur indépendamment de la situation générale du marché du travail dans un des deux Etats membres. Suivre sur ce point l'argumentation des premiers juges reviendrait à reconnaître un droit d'option inconditionnel aux travailleurs frontaliers au chômage lorsque le taux de chômage de l'Etat d'emploi est inférieur à celui de l'Etat de résidence, ce qui viderait de leur sens les dispositions de l'art. 71 du règlement. Au reste, la soumission au régime national le plus favorable, que ce soit sous l'angle des prestations, des services fournis par l'administration de l'emploi, ou encore du taux de chômage dans les Etats membres est un principe qui n'existe pas dans le domaine auquel s'applique l'art. 71 du Règlement 1408/71 (voir dans ce sens les conclusions de l'avocat général dans l'affaire Miethe, du 27 février 1986, Rec. p. 1842).

En définitive, par rapport à un «vrai frontalier», la situation de l'intimé ne présente pas véritablement de caractéristiques nécessitant une dérogation à la règle générale du rattachement à l'Etat de résidence.

 

4.6 Le cas d'espèce se distingue clairement de la situation atypique à la base de l'arrêt Miethe. Dans cette affaire, l'intéressé, ressortissant allemand, avait acquis une formation professionnelle en Allemagne où il avait constamment travaillé et résidé. Il avait déménagé en Belgique au seul motif que ses enfants, qui étaient élevés dans un établissement belge, pouvaient regagner quotidiennement le logement familial. Il possédait en outre un bureau en Allemagne, qui lui servait tant à exercer son activité salariée (représentant de commerce rémunéré à la commission) qu'à chercher un travail en période de chômage. La présente cause est également différente de celle jugée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 V 169 et qui est un exemple illustratif de la jurisprudence Miethe. Il s'agissait ici d'une personne de nationalité suisse, qui était née et avait grandi en Suisse où elle avait obtenu un diplôme d'employé de commerce. Exceptée une période de trois ans, elle avait toujours habité et travaillé en Suisse, où elle avait fait toute sa carrière professionnelle dans le domaine bancaire. Ses compétences spécifiques dans cette branche pouvaient difficilement être mises à profit dans un autre pays que la Suisse, compte tenu également de l'âge de l'intéressé (59 ans). Sa décision de transférer sa résidence en Italie, dans un village à proximité de la frontière, avait été motivée par des considérations de sécurité (actes de vandalisme et d'intimidation commis à sa résidence au Tessin).

 

5.

En conclusion, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimé pouvait prétendre des prestations de l'assurance-chômage suisse pendant les délais-cadres d'indemnisation en cause.

Le recours est ainsi bien fondé."

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie l'amministrazione ha esplicitamente riconosciuto che l'assicurata ha mantenuto intensi legami personali con il nostro paese (cfr. consid. 1.1).

 

                                         La Sezione del lavoro nega invece che le prospettive professionali della ricorrente siano migliori nel nostro paese rispetto a quello nello Stato di domicilio.

 

                                         Dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurata, nata il 16 giugno 1951, dal 1998 fino al momento del licenziamento, intimato per motivi economici per il 31 ottobre 2011, ha lavorato quale venditrice in un negozio di argenteria presso il centro __________.

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi e richiamate la giurisprudenza federale e cantonale riprodotta al considerando precedente, dalla quale emerge in particolare il carattere eccezionale della situazione che giustifica l'applicazione della giurisprudenza sui veri frontalieri atipici, ritiene innanzitutto che la professione di venditrice svolta dall'assicurata non presenti delle caratteristiche tali per cui un ricollocamento è più facile in Svizzera che in __________.

 

                                         Inoltre le difficoltà ad essere ricollocati a causa dell'età avanzata esistono anche per le lavoratrici e per i lavoratori in Svizzera.

 

                                         Infine, anche il fattore legato all'età del pensionamento non è decisivo in quanto in __________ una donna può comunque continuare a lavorare anche dopo i 60 anni (sul rapporto tra lavoro e pensione cfr. S. Pétremand-Besancenet, "la fixation de l'âge de la retraite l'approche choisie en droit européen" in CGRSS N° 47-2011 pag. 9 seg. (pag. 53 n. 131).

 

                                         In simili condizioni, secondo il TCA, a ragione la Sezione del lavoro non ha applicato al caso concreto la giurisprudenza sui veri frontalieri atipici. La decisione su opposizione del 30 gennaio 2012 deve pertanto essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti