Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2012.9

 

DC/gm

Lugano

13 agosto 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha parzialmente accolto un’opposizione dell’assicurato ed ha ridotto da 36 a 25 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta a RI 1 il 24 novembre 2011, argomentando:

 

"  (...)

2.   Il Sig. RI 1, in base alla documentazione ed agli accertamenti effettuati dalla Cassa, è da ritenersi colpevole del suo licenziamento. A mente della Cassa, però, vi sono delle attenuanti a favore del Sig. __________. Il datore di lavoro, nel suo scritto del 09 dicembre 2011 al pt. 7, ha indicato “Certamente la situazione familiare del Sig. __________ influiva sulle prestazioni professionali”.

 

3.   Il datore di lavoro ha confermato che il sig. __________ era presente sul posto di lavoro dalla 06.00 del mattino fino alle 18.00. Ha però confermato che il sig. __________, sull’arco della giornata, aveva la più ambia libertà di movimento. (…)" (Doc. A3)

 

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva in particolare:

 

"  (…)

Prima di tutto, faccio notare che il signor __________, direttore della __________, in diverse occasioni incorre in contraddizioni ed in frasi palesemente false.

 

Tra queste ci sarebbe: la mia indifferenza nell’apprendimento della lingua tedesca (quando ci sono decine di mail e telefonate inviate alla responsabile dei corsi per adulti della repubblica del Canton Ticino che accertano il contrario), e poi il fatto che lui indica che la __________ si occupa di Direzione Lavori, (guardate il suo sito internet, vi è un suo curriculum personale in cui sono elencati centinaia di lavori, tra questi, nemmeno uno trattasi di DL). Poi quando ero in ufficio, guardando gli archivi fisici e nel computer, non ho MAI trovato una fattura o un’offerta con la specifica di Direzione Lavori.

 

Inoltre, come già detto, mi sembra inadeguato, che voi possiate giudicare in maniera esatta l’operato di un Dipendente, basandosi solo ed esclusivamente su quanto indicato da una singola persona, e cioè il mio ex datore di lavoro che mi ha assunto per un periodo di soli 6 mesi, e che avrebbe la facoltà e libertà di scrivere su di me qualsiasi cosa, potendo quindi farsi condizionare profondamente anche da fattori puramente soggettivi o personali.

 

Faccio notare anche la mia situazione famigliare, separato, con due figli di 5 e 7 anni, in pieno affidamento e responsabilità da parte del sottoscritto (patria podestà al 100%); situazione che, nonostante i miei sforzi massimali ha creato non poche difficoltà, viste le pesanti esigenze del mio ex datore, soprattutto in termini di orari e presenze. Ciononostante, in 6 mesi di lavoro, seppur con un orario ai limiti di legge (se non oltre) lavorando dalle 6 di mattina fino alle 18 di sera (spesso anche più tardi) non sono MAI neppure una volta giunto al lavoro in ritardo. Questo già non dimostrerebbe almeno in parte l’impegno del sottoscritto di voler fare bene? Inoltre in più occasioni, per cercare di soddisfare la __________, molte volte mi sono trovato ad eseguire disegni e calcoli di Topografia e disegno, di notte a casa mia, dopo che i miei figli erano andati a letto.

 

La verità è che: primo __________ non ha mai sopportato che io non fossi disponibile ad eseguire e seguire prestazioni straordinarie fuori da normali orari di lavoro, e cioè a seguire le squadre di operai durante lavori notturni o nei week end (a causa della mia situazione famigliare), e secondo, __________, non ha la più pallida idea di cosa voglia dire e del tempo che mi hanno portato via l’esecuzione e la realizzazione dei disegni di progetto, calcolo, restituzione topografica, ecc. per la realizzazione della nuova sede, in quanto è qualcosa di cui lui non si è MAI occupato prima e non era quindi in grado di valutarne il reale carico di lavoro (e purtroppo è stata una situazione che nessun altro tecnico della __________ ha dovuto sostenere in precedenza, e con molta probabilità nemmeno sosterrà in futuro. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 2 marzo 2012 la Cassa CO 1 propone di respingere il ricorso (Doc. III).

 

                               1.4.   Il 13 marzo 2012 l’assicurato ha in particolare sottolineato quanto segue:

 

"  (…) non esiste nessun riferimento a quanto da me riferito svariate volte, in merito al lavoro extra svolto dal sottoscritto. Tale lavoro extra, che si riferiva solo ed esclusivamente alla realizzazione del capannone/nuova sede della __________, ha interessato solo ed esclusivamente il sottoscritto, in quanto i lavori del capannone, sono iniziati in contemporanea all’inizio del mio contratto, e quando a settembre sono stato licenziato, ormai tutta la parte di progettazione, burocrazia, pianificazione, tempistica, ecc. era conclusa. Basti pensare che prima delle vacanze di agosto, si era già arrivati alla costruzione del tetto del capannone! (…)” (Doc. V)

 

 

 

                                         Dopo che la Cassa ha preso posizione il 21 marzo 2012 (cfr. Doc. VII), l’assicurato il 23 marzo 2012 ha ancora sottolineato:

 

"  (…)

Lo scopo della mia precedente raccomandata era di considerare che io e soltanto io, durante il periodo da dipendente presso la ditta __________ __________, mi sono dovuto occupare fin dal primo giorno di molti lavori extra (tutti elencati nel precedente scritto), per la progettazione e costruzione del nuovo capannone/nuova sede della __________, che hanno pesantemente influito sul mio rendimento, a comparazione con i normali lavori di un tecnico nella mia posizione.

 

Ovvero se normalmente un tecnico alla __________, riesce a malapena a stare dietro a tutti i lavori abituali della Ditta, ovvero gestione cantieri, operai, materiali, fatturazione, offerte, rilievi, ecc. relativi ai lavori ed ai clienti abituali della ditta, come avrei potuto fare tutto questo, e contemporaneamente tutti i lavori extra già descritti, relativi alla nuova sede?

 

Nessun altro tecnico della __________ ha mai fatto qualcosa di simile. (…)”

(Doc. IX)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

                                         In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

 

                                         La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Secondo giurisprudenza, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 1998 no. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).

                                         La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (sentenza del Tribunale federale C 143/06 del 3 ottobre 2007, sentenze del Tribunale federale C 254/06 del 26 novembre 2007).

 

                                         Neppure è necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

 

                                         La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).

 

                               2.3.   La costante giurisprudenza del TFA ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.

                                         Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

                                         Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 281/02 del 24 settembre 2003, , consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

 

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata é determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                                         Per costante giurisprudenza, in caso di ricorso contro una decisione di sospensione, i Tribunali non possono sostituire il proprio apprezzamento con quello dell'amministrazione a meno che esistano fondati motivi ("ohne triftigen Grund", DTF 126 V 81 consid. 6; DTF 123 V 152 consid. 2; STFA C 38(03 del 6 maggio 2003; STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006).

 

                               2.5.   In una sentenza C 143/06 del 3 ottobre 2007 pubblicata in DTF 133 V 593, il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA che ha omologato una transazione con la quale la sanzione inflitta ad un'assicurata per avere perso colpevolmente il proprio posto di lavoro è stata ridotta da 31 a 18 giorni.

 

                                         Al riguardo l'Alta Corte si è così espressa:

 

"  11.1 Alla luce della giurisprudenza in vigore, questa Corte non può che condividere la valutazione espressa dall'autorità giudiziaria cantonale che ha ravvisato nel comportamento di G._________ una colpa non già grave, bensì mediamente grave.

 

11.2 Dagli atti dell'inserto, in particolare da quanto dichiarato dai testimoni X, segretario amministrativo del Y, e Z, segretario generale dello stesso ente, è emerso che all'origine del licenziamento dell'assicurata vi erano tra l'altro dei conflitti interpersonali con due altre dipendenti, riconducibili a problemi caratteriali, e che era pertanto difficile stabilire chiaramente le responsabilità della situazione venutasi a creare. In effetti, in un primo tempo era stato ipotizzato il licenziamento di tutte e tre le dipendenti, mentre in seguito è stato disdetto soltanto il rapporto di lavoro dell'intimata, in quanto i problemi erano insorti dopo la sua assunzione. Dagli atti emerge però anche che in occasione dell'applicazione dei provvedimenti tendenti alla risoluzione del conflitto, la dipendente interessata non ha dato seguito alle direttive dei superiori e che anzi la situazione è peggiorata, essendo insorti pure problemi perlomeno con un tecnico. Si può quindi senz'altro affermare che con il proprio comportamento, che avrebbe potuto evitare, l'assicurata ha dato adito alla disdetta del contratto di lavoro.

 

I citati comportamenti non giustificano tuttavia l'ammissione di una colpa grave (per due casi analoghi cfr. SVR 2006 AlV no. 15 pag. 51 segg. e la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 255/97 del 27 luglio 1998, in cui gli interessati sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 21 giorni). Correttamente, quindi, il giudice cantonale ha ridotto la durata della sospensione. In proposito va ancora rilevato che nella sentenza C 48/04 del 14 aprile 2005 questa Corte ha ad esempio decretato una sospensione di 31 giorni (e quindi ammesso la colpa grave) in un caso in cui l'interessato, a seguito di una lite con un responsabile del datore di lavoro, aveva abbandonato immediatamente l'impiego, dopo avere in precedenza già ricevuto tre ammonimenti per ebrietà sul posto di lavoro, carenza di produttività e assenze ripetute non motivate (si veda anche DTA 2002 n. 19 pag. 121, in cui è stata decretata una sospensione di 31 giorni nel caso di un'autista licenziata per avere guidato in stato di ebbrezza)."

(consid. 11.1 e 11.2 non pubblicata in DTF 133 V 593).

 

                                         In una sentenza C 120/03 del 13 novembre 2003 l'Alta Corte ha ridotto da 31 a 16 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato licenziato dopo 10 anni di attività che non era più contento del suo posto di lavoro ed aveva adottato un comportamento aggressivo nei confronti del suo superiore e dei colleghi di lavoro.

 

                                         In una sentenza C 102/05 del 14 giugno 2005 il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ridotto da 36 a 16 giorni la durata della sospensione inflitta ad un assicurato che era stato licenziato dopo un conflitto sul posto di lavoro, in quanto egli non è stato ritenuto l'unico responsabile dell'insorgere delle tensioni.

 

                                         In una sentenza C 214/05 del 29 settembre 2005, il TFA ha ridotto da 32 a 20 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato dopo avere attaccato verbalmente il titolare della ditta presso la quale lavorava alla presenza di terzi.

 

                                         In una sentenza C 223/05 del 16 novembre 2005, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 15, l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 12 giorni inflitta ad un assicurato che aveva, in particolare, dato del bugiardo al proprio datore di lavoro.

 

                                         In un'altra sentenza C 58/06 del 31 maggio 2006 l'Alta Corte ha ridotto da 38 a 25 giorni la durata della sospensione inflitta a un'assicurata che è stata licenziata per avere invitato una terza persona ad acquistare per suo conto un cane dopo che il suo datore di lavoro le aveva comunicato che a lei non l'avrebbe venduto.

 

                                         In una sentenza C 277/06 del 3 aprile 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 31 a 16 giorni la sanzione inflitta ad un assicurato licenziato in quanto non aveva seguito le disposizioni amministrative del datore di lavoro.

                                         In una sentenza 8C_466/2007 del 19 novembre 2007 l'Alta Corte ha confermato la riduzione della sanzione da 35 a 20 giorni decisa da un Tribunale cantonale delle assicurazioni nel caso di un assicurato licenziato in quanto non ritenuto sufficientemente efficiente, visto che è stata ravvisata una concolpa del datore di lavoro.

 

                                         In una sentenza C 254/06 del 26 novembre 2007 il Tribunale federale ha ridotto da 35 a 20 giorni l'entità della sanzione inflitta ad un assicurato che è stato licenziato per essersi rifiutato di aumentare l'orario di lavoro.

 

                                         In una sentenza 38.2003.70 del 5 aprile 2004 il TCA ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitti da una cassa di disoccupazione a un assicurato che è stato licenziato poiché, durante un alterco, ha dato uno schiaffo a una collega di lavoro.

 

                                         Il TFA ha invece ravvisato l'esistenza di una colpa grave nei seguenti casi: assicurato licenziato in quanto, contrariamente a quanto comunicato al datore di lavoro, non si era presentato presso un cliente (STFA C 190/06 del 30 dicembre 2006); licenziamento a seguito di molteplici arrivi in ritardo sul posto di lavoro (cfr. STFA C 207/05 del 31 ottobre 2006); licenziamento a seguito di utilizzo a fini privati di dati dei clienti del datore di lavoro (cfr. STFA C 99/04 del 18 ottobre 2004); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, autista presso una ditta di spedizioni privata, ha avuto un ennesimo litigio con un postino (cfr. STFA C 281/02 del 24 settembre 2003); disdetta con effetto immediato perché l'assicurato, quale membro di direzione, ha effettuato dei prelevamenti per scopi privati (cfr. STFA C 32/03 del 13 agosto 2003); disdetta perché, anche dopo i tentativi del datore di lavoro, l'assicurato non ha posto fine ai litigi con una collega (cfr. STFA C 38/03 e 39/03 del 6 maggio 2003); disdetta nel caso di un assicurato che, quale autista, si è visto revocare la licenza di guida per alcuni mesi perché colto alla guida in uno stato di notevole ebrietà (cfr. DLA 2002 N 19 pag. 121 e STFA C 215/05 del 29 novembre 2005); per un caso in cui il TFA ha riconosciuto adeguata una sospensione pari al massimo della durata prevista nel caso di colpa grave, cfr. pure DLA 1993/1994, pag. 24).

 

                                         Dal canto suo, il TCA ha riconosciuto l'esistenza di una colpa grave, tra l'altro, nei seguenti casi: disdetta con effetto immediato a seguito di una negligenza nel riparare una vettura che è poi andata distrutta (STCA del 9 febbraio 2004, 38.2003.46); disdetta immediata nel caso di un assicurato che, vista la revoca della licenza di condurre per un periodo di 5 anni, non era più in grado di svolgere appieno le proprie mansioni (STCA del 27 novembre 2002, 38.2002.231); disdetta ordinaria del contratto di lavoro nel caso di un assicurato a cui venivano rimproverate una mancanza ripetuta del rispetto degli orari di lavoro malgrado diverse sollecitazioni, delle continue assenze a singhiozzo e una mancanza di assiduità e concentrazione sul lavoro (STCA del 25 novembre 2002, 38.2002.125); disdetta ordinaria del contratto di lavoro a causa del fatto che l'assicurata non aveva per tempo informato della sua assenza il datore di lavoro, il quale si era visto nell'impossibilità di organizzare la sua sostituzione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.79); licenziamento in tronco di un assicurato che aveva sottratto merce al proprio datore di lavoro in più di un'occasione (STCA dell'8 agosto 2002, 38.2002.58); scioglimento del rapporto di lavoro da imputare al fatto che l'assicurato, agente di polizia, aveva intrattenuto una relazione con una persona, sapendola coinvolta in attività illecite (STCA del 6 agosto 2002, 38.2002.29); licenziamento in tronco di un assicurato, di professione sorvegliante, che si è visto revocare l'autorizzazione ad esercitare tale attività, siccome oggetto di una condanna penale per ripetuta appropriazione indebita (cfr. STCA del 6 agosto 2002, 38.2001.291); scioglimento del rapporto di lavoro visto il disinteresse, l'irascibilità, l'incapacità di integrarsi e gli insulti che hanno fatto concludere al datore di lavoro che non vi erano più le premesse per continuare il rapporto (STCA del 24 luglio 2000, 38.1999.292); disdetta ordinaria visti i ripetuti ritardi nonostante i richiami (STCA del 22 marzo 2000, 38.1999.276); disdetta immediata a causa di malversazioni nei confronti del datore di lavoro (STCA del 3 marzo 2000, 38.1999.279); disdetta per avere effettuato delle analisi su se stessa, senza fatturarle, per un valore complessivo di fr. 158.65 (STCA del 21 settembre 1998, 38.1998.81) e disdetta a causa della rottura del rapporto di fiducia necessario per il fatto che il dipendente aveva utilizzato la vettura della ditta, per fini privati, senza esserne autorizzato (STCA del 29 dicembre 1997, 38.1997.151).

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie RI 1 è entrato alle dipendenze della __________ il 1° marzo 2011.

                                         Il contratto di lavoro prevedeva in particolare le seguenti condizioni:

 

"  (…)

Genere d’attività:

Tecnico edile, con mansioni organizzative, tecniche e amministrative

Aiuto al datore di lavoro nella gestione corrente, occasionale aiuto nell’esecuzione di lavori

Esecuzione di rilievi e computi per l’allestimento di offerte, situazioni e liquidazioni

Allestimento della documentazione per la fatturazione

Gestione della documentazione di cantiere, tenuta a giorno degli incarti, verifica rapporti

Controllo della qualità secondo le norme in vigore e direttive interne

Controllo sicurezza secondo ordinamento in vigore

Altri compiti che saranno affidati dal datore di lavoro

 

Luogo di lavoro:

Sede della società, cantieri sul territorio nazionale o all’estero

 

Orario di lavoro

L’orario abituale dei cantieri più un’ora al giorno, o secondo fabbisogno. L’eventuale retribuzione di prestazioni supplementari è da concordare tra le parti.

 

Vacanze:

5 settimane all’anno, fruibili di regola con le vacanze collettive dell’edilizia

 

Periodo di prova:

3 mesi, disdetta con preavviso di 7 giorni

 

Retribuzione:

Stipendio mensile fisso in 13 mensilità da CHF 5'200.00 lordi, da versare il 25 di ogni mese.

Per anno non intero la 13. mensilità sarà calcolata pro temporis. (…)” (Doc. 35)

 

                                         Dall’attestato del datore di lavoro risulta che l’assicurato è stato licenziato il 31 agosto 2011 per il 30 settembre 2011 per “prestazioni insufficienti” (cfr. Doc. 49).

 

                                         Rispondendo ad una domanda della CO 1 il 19 novembre 2011 l’ing. __________ ha sottolineato che l’assicurato era in grado di effettuare i compiti richiestigli:

 

"  (…) Si ribadisce che il sig. RI 1 fu licenziato esclusivamente a causa della sua scarsa efficienza, del disordine e dell’incuria. Non si tratta di idoneità o meno per le mansioni assegnate, che erano quelle usuali per la gestione di cantieri e per le quali il dipendente si era candidato. Le mansioni sono descritte nel contratto di lavoro allegato. Mai il dipendente si diede la briga di approfondire le materie specialistiche, che avrebbe dovuto apprendere e mettere a frutto con un minimo di buona voglia. (…)” (Doc. 32)

 

                                         Inoltre il datore di lavoro ha negato che fosse stato richiesto al ricorrente di restare a disposizione della ditta anche fuori dai normali orari di lavoro:

 

"  (…) Gli orari di lavoro del dipendente sono riportati sul contratto allegato; in genere dalle 6.00 – 6.30 al mattino (secondo l’orario dei cantieri) fino dopo la chiusura dei cantieri (17.00) posto che la sua attività fosse a giorno. Durante la giornata il dipendente aveva la più ampia libertà di movimento e organizzazione (pause, pranzo, spostamenti, questioni private, figli, ecc.), per cui non era imposto un orario fisso. Malgrado gli enormi ritardi accumulati, il dipendente non si rese mai disponibile a recuperare con lavoro straordinario, che peraltro non gli fu mai richiesto. Nella nostra azienda il lavoro straordinario viene di regola compensato o retribuito. (…)” (Doc. 32)

 

                                         Dal canto suo RI 1 ha rilevato di essersi dovuto occupare da solo di lavori extra per la progettazione e costruzione del nuovo capannone della __________ (cfr. Doc. V, Doc. B1-B3 e Doc. IX).

                                         Egli ha inoltre sottolineato di avere sempre rispettato gli orari di lavoro e di essere stato licenziato in quanto non era disponibile, a causa della sua situazione familiare, ad effettuare ore straordinarie; in particolare a seguire le squadre di operai durante i lavori notturni o nel fine settimana (cfr. Doc. V, pag. 3).

                                        

                                         Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che, se è vero, che secondo la giurisprudenza federale per concludere ad una disoccupazione per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI non è necessario essere in presenza di un licenziamento per violazione degli obblighi contrattuali, ma basta che la rescissione del rapporto di lavoro sia stata provocata dal comportamento o dal carattere dell'assicurato (cfr. consid. 2.2) è altrettanto vero che la colpa dell'assicurato per la perdita del posto di lavoro deve essere nettamente provata (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Ora, nel caso concreto, prima di poter concludere che realmente l’assicurato è colpevole della propria disoccupazione, la Cassa dovrà approfondire i due aspetti sollevati dal ricorrente (cfr. STFA C 179/03 del 12 aprile 2005; STFA C 184/05 dell'11 ottobre 2005) sentendo personalmente l'assicurato e l’ing. __________.

 

                                         In quell’occasione andrà pure esaminato e discusso , punto per punto, quanto esposto dal datore di lavoro nel suo rapporto del 27 agosto 2011, in particolare la questione dei ritardi nello svolgimento dei compiti assegnati (cfr. Doc. 40).

 

                                         Al riguardo il TCA sottolinea che, in una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

 

                                         In conclusione la decisione su opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

                                         Qualora dagli stessi dovessero emergere elementi tali da giustificare una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, la Cassa è invitata ad esaminare l'insieme delle circostanze (situazione familiare, conoscenze professionali – cfr. doc.37-, durata del rapporto di lavoro) al momento di fissare l'entità della sanzione (cfr. in particolare il consid. 2.5).

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 è annullata.

 

                                 2.-   Gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti