Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 8 febbraio 2013 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione dell’11 gennaio 2013 (cfr. doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre (dal 16 al 31) e novembre 2012 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che nessuna sospensione venga inflitta a suo carico.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, di essersi presentato il 4 ottobre 2012, dopo che il datore di lavoro gli ha prospettato nell’agosto 2012 un cambiamento del grado di occupazione, presso l’URC di __________ e di aver parlato con la signora __________, la quale gli ha confermato la possibilità di usufruire della disoccupazione parziale, gli ha consegnato l’opuscolo “Disoccupazione” e gli ha segnalato il sito internet www.area-lavoro.ch per tutte le informazioni del caso. L’insorgente ha precisato che la funzionaria gli ha, inoltre, fatto notare che dal momento della ricezione della lettera di licenziamento avrebbe dovuto attivarsi per cercare un’occupazione adeguata senza però specificare il numero minimo di ricerche da compiere.
Il ricorrente ha, poi, evidenziato, da un lato, che né la LADI, né l’OADI, né le indicazioni di cui alla pagina internet dell’URC (recte: della SECO) “Disoccupato cosa fare - Primi passi” menzionano il numero minimo di ricerche da intraprendere.
Dall’altro, di essere venuto a conoscenza del numero generalmente considerato minimo e sufficiente di quattro ricerche al mese con la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013.
L’assicurato ha indicato di avere in ogni caso iniziato a cercare lavoro dal mese di settembre 2012, subito dopo avere ricevuto le prime avvisaglie di problemi societari, ben prima di ricevere la lettera di disdetta del 15 ottobre 2012.
L’insorgente sostiene, infine, che, non essendoci per il futuro disoccupato indicazioni chiare in merito al numero minimo di ricerche, non ci sono le basi giuridiche per definire il numero minimo di ricerche da compiere mensilmente.
Egli ha concluso asserendo che indicare in un secondo tempo il numero adeguato in base alla situazione personale, mai considerata al momento del suo primo colloquio del 4 ottobre 2012, gli pare decisamente scorretto (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurato si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto dell’8 aprile 2013 (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 19 aprile 2013 (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo dal 16 al 31 ottobre 2012 e per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2012 precedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, di professione ingegnere consulente, ha lavorato per la __________ dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 4).
Il 15 ottobre 2012 il datore di lavoro ha, in effetti, disdetto il rapporto di impiego con l’insorgente a partire dalla fine del mese di dicembre 2012 a causa del mancato rinnovo del contratto da parte di un cliente (cfr. doc. 1).
Già alla fine di agosto 2012 la ditta aveva comunicato all’assicurato una riorganizzazione dell’attività, nonché una riduzione del suo grado di occupazione (cfr. doc. 2; 6).
A far tempo dal 1° gennaio 2013 la __________ ha, tuttavia, riassunto il ricorrente al 25% (cfr. doc. 3; A).
L’insorgente si è iscritto in disoccupazione il 20 dicembre 2012 con effetto dal 1° gennaio 2013 (cfr. A, 5).
Al momento dell’annuncio al collocamento l’assicurato ha presentato all’amministrazione le proprie ricerche di impiego compiute durante i mesi precedenti la disoccupazione.
La consulente del personale, considerato che dal 16 al 31 ottobre 2012 (successivamente alla disdetta del rapporto di impiego del 15 ottobre 2012; cfr. doc. 1) non è stata effettuata alcuna ricerca di lavoro e che i tre sforzi documentati dal ricorrente per il mese di novembre 2012 risultavano insufficienti dal profilo quantitativo, gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui ha richiesto di motivare, entro l’11 gennaio 2013, il fatto di non avere svolto delle valide ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, dal 16 ottobre al 30 novembre 2012.
La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5).
Il ricorrente, il 9 gennaio 2012, ha risposto, in particolare, che le indicazioni risultanti dalla pagina internet dell’URC “Disoccupato cosa fare - Primi passi” non menzionano il numero minimo di ricerche da intraprendere durante il periodo di disdetta.
Egli ha, inoltre, evidenziato di aver iniziato a compiere ricerche di impiego nel mese di settembre 2012 dopo aver ricevuto da parte del datore di lavoro una bozza datata 30 agosto 2012 relativa a modifiche dell’organizzazione societaria comportanti la diminuzione dell’attività. L’assicurato ha aggiunto che le ricerche si sono protratte anche nel mese di ottobre 2012 (cfr. doc. 6).
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (cfr. DTF 136 V115-116; DTF 136 V 124).
L’URC, visto che l’assicurato nella sua risposta alla Richiesta di giustificazione non ha fornito ulteriore documentazione per considerare che il medesimo, nei mesi di ottobre e novembre 2012, abbia effettuato degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione validi quantitativamente e qualitativamente, con decisione formale dell’11 gennaio 2013, confermata dalla decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 (cfr. doc. A; consid. 1.1.), l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).
2.7. Nel caso di specie, come visto, l’amministrazione ha considerato che l’assicurato non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro nel periodo dal 16 al 31 ottobre 2012 e ha intrapreso degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione insufficienti dal profilo quantitativo nel mese di novembre 2012, avendo compiuto soltanto tre ricerche (cfr. doc. 5; 7; A).
L’URC ha, invece, ritenuto sufficienti le ricerche svolte nell’ultimo periodo della disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione, ossia nel mese di dicembre 2012 (cfr. doc. 5).
Dalle carte processuali risulta che effettivamente l’assicurato, nel periodo 16-31 ottobre 2012 non ha compiuto alcuna ricerca di impiego e nel mese di novembre 2012 ha effettuato tre sforzi, ossia il 6 presso __________, il 15 presso __________ e il 27 presso __________ (cfr. doc. 4).
Il ricorrente non ha, peraltro, sostenuto una versione differente dei fatti (cfr. doc. 6, 8; I; V).
Sulla base di quanto esposto sopra, l’insorgente, nel periodo in questione, avrebbe però dovuto attivarsi maggiormente al fine di reperire un’occupazione (cfr. consid. 2.3., 2.4.).
Al riguardo giova rilevare che corrisponde al vero l’asserzione dell’assicurato secondo cui né la LADI, né l’OADI prevedono un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente (cfr. doc. I; consid. 2.4.).
La giurisprudenza cantonale, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 275/05 del 6 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In questo senso e in questa misura, considerando che la prassi amministrativa federale esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese, l’amministrazione ha un certo margine di apprezzamento - citato dal ricorrente facendo riferimento alla Prassi LADI B316 (cfr. doc. V) - per stabilire, tenendo conto della situazione particolare di un assicurato (età, formazione, ecc.), se il numero specifico di ricerche effettuate mensilmente sia sufficiente o meno.
Quanto fatto valere dall’assicurato, ovvero di aver iniziato a cercare un nuovo impiego già nel mese di settembre 2012 dopo aver saputo dal datore di lavoro che era in corso una riorganizzazione della società implicante una diminuzione dell’attività (cfr. doc. 6; 8; I), non gli è del resto di alcun ausilio.
E’ vero, in effetti, che nel mese di settembre 2012 il ricorrente ha compiuto degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione, e meglio quattro ricerche di lavoro per iscritto una il 5, due il 10 e una il 14 settembre 2012 (cfr. doc. 4).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che il mese di settembre 2012, che peraltro risulta antecedente alla disdetta formale del rapporto di impiego del 15 ottobre 2012 (cfr. doc. 1), riguarda un mese differente dai mesi di ottobre e novembre 2012 in questione in questa sede.
Le ricerche di impiego svolte nel mese di settembre 2012 non possono così compensare la mancanza di ricerche nel periodo 16-31 ottobre 2012, rispettivamente aggiungersi alle tre ricerche effettuate nel mese di novembre 2012.
In proposito giova, d’altronde, segnalare che, anche relativamente ai periodi di controllo seguenti l’iscrizione in disoccupazione, la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Non avendo compiuto alcuna ricerca di impiego dal 16 al 31 ottobre 2012 e avendo intrapreso delle insufficienti ricerche nel mese di novembre 2012, il ricorrente ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8. L’assicurato, a suo discarico, ha asserito che, quando il 4 ottobre 2012, dopo che il datore di lavoro gli ha prospettato nell’agosto 2012 una riduzione del grado di occupazione, si è presentato presso l’URC di __________ dove gli è stata confermata la possibilità di usufruire della disoccupazione parziale, gli è stato sì fatto notare che dal momento della ricezione della lettera di licenziamento avrebbe dovuto attivarsi per cercare un’occupazione adeguata, tuttavia senza specificare il numero minimo di ricerche da compiere.
Egli ha, inoltre, sottolineato che né la LADI, né l’OADI, né le indicazioni di cui alla pagina internet della SECO “Disoccupato cosa fare - Primi passi” menzionano il numero minimo di ricerche da intraprendere e di essere venuto a conoscenza soltanto con la decisione su opposizione del numero generalmente considerato minimo e sufficiente (cfr. doc. I; V; 6; 8).
Ora si tratta, perciò, di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo di disdetta precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", 2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.
In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.9. In concreto non è in ogni caso ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’amministrazione.
L’URC, innanzitutto, non ha contravvenuto al proprio obbligo di informazione generale giusta l’art. 27 cpv. 1 LPGA.
In effetti attualmente gli assicurati possono far capo a ogni tipo di informazione tramite internet, come del resto evidenziato anche dall’assicurato che ha puntualizzato di aver ricevuto dall’URC l’indicazione del sito internet www.area-lavoro.ch (cfr. doc. I), o comunque possono rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione o a una di loro scelta per ottenere opuscoli (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; al riguardo cfr. pure www.ticino.unia.ch/Disoccupazione-e-informazioni.5642.0.html#c32668).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, in primo luogo, va osservato che l’assicurato stesso, nell’atto ricorsuale, ha comunque rilevato che, quando si è recato presso l’URC il 4 ottobre 2012, lo hanno informato di attivarsi per cercare una nuova occupazione dal momento della disdetta (cfr. doc. I).
Nonostante tale indicazione, però, nel periodo del mese di ottobre 2012 posteriore al licenziamento, ovvero dal 16 al 31, egli non ha effettuato alcuna ricerca (cfr. doc. 4).
In secondo luogo, l’insorgente ha indicato che quando si è recato all’URC il 4 ottobre 2012, dopo avere ricevuto avvisaglie da parte del suo datore di lavoro della diminuzione dell’attività, gli è stato consegnato un opuscolo “Disoccupazione” (cfr. doc. I).
In proposito l’URC ha specificato che tale opuscolo enuncia l’obbligo per l’assicurato di ridurre il danno, sforzandosi di cercare lavoro già prima di essere disoccupato, benché non contempli il numero minimo di ricerche da documentare (cfr. doc. VII).
Il ricorrente ha, altresì, rilevato di avere pure consultato il sito della SECO, www.area-lavoro.ch, segnalatogli dall’URC, riguardante le informazioni inerenti alla disoccupazione (cfr. doc. I).
Egli, dunque, se avesse avuto dubbi o avesse necessitato di ragguagli in merito all’obbligo di compiere ricerche nel periodo di disdetta, avrebbe potuto e dovuto interpellare l’amministrazione successivamente al 4 ottobre 2012 ma precedentemente all’iscrizione in disoccupazione del 20 dicembre 2012.
Infine, giova evidenziare che in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha segnatamente deciso che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.
L’insorgente, pertanto, non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’asserzione di non essere stato al corrente di dover effettuare, nel periodo di disdetta, un determinato numero minimo di ricerche di lavoro mensili.
2.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI.
2.11. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre in caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben considerato, la penalità di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel periodo 16-31 ottobre 2012 e per insufficienti ricerche nel mese di novembre 2012 , in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
Conseguentemente la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 contestata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti