Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2013 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 marzo 2013 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, ___________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21 gennaio 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo di tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 28 dicembre 2012 (cfr. doc. A9 = doc. 5).
1.2. A seguito dell’opposizione del 14 marzo 2013 interposta dall’assicurato (cfr. doc. 6), l’amministrazione, il 18 marzo 2013, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ritenuto irricevibile l’opposizione, in quanto tardiva.
L’URC ha, inoltre, rilevato che in ogni caso l’emanazione di una decisione di sanzione risulta corretta, poiché RI 1, relativamente al periodo precedente l’annuncio per il collocamento, non è stato in grado di dimostrare di aver svolto delle ricerche di lavoro.
Al riguardo è stato precisato che quanto dichiarato dall’assicurato, ovvero di aver compiuto delle ricerche telefonicamente, non è stato in alcun modo comprovato (cfr. doc. A1).
1.3. Contro la decisione su opposizione del 18 marzo 2013 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando, in particolare, quanto segue:
" Inoltro ricorso contro decisione di sanzione del 18.03.2013, in risposta alla decisione del 21.01.2013, della quale sono venuto a conoscenza il 05.03.2013 da parte della mia consulente economica __________.
Sono uscito dalla clinica, ricoverato per esaurimento nervoso, causato anche dalla perdita del lavoro che ho svolto per 14 anni presso la ditta __________.
In via di separazione non potevo recarmi al mio domicilio e usare il computer per effettuare ricerche di lavoro, data la decisione di assegnare il domicilio alla moglie e al figlio.
Ho potuto approfittare per un breve periodo di una stanza a casa di mio padre, dove non ci son PC. Mi sono poi trovato da alloggiare all’Hotel __________, dove mi trovo tuttora da ottobre del 2012. Tutto questo senza avere il tempo di organizzarmi. In quel periodo lavoravo inoltre presso la ditta __________ di __________ con luogo di lavoro ad __________, rientrando tardi la sera. Avevo poco tempo a disposizione, trovandomi anche ad affrontare prassi di separazione e intense ricerche di appartamento.
Ho ampiamente spiegato tutto questo al mio collocatore dell’ufficio regionale di collocamento al sistema COLSTA.
A mio favore vorrei anche sottolineare che dalla accettazione nel sistema COLSTA di disoccupazione decorso dal 1° dicembre 2010 fino all’annullamento dello stesso ricevuto in data 23 agosto 2012, dei 520 giorni di indennità ne ho usati 103.
Tutto il rimanente periodo, a parte il tempo passato in clinica senza retribuzioni, ho sempre lavorato adempiendo anche ai miei doveri di disoccupato.
Chiedo pertanto l’annullamento totale della sanzione di 12 giorni.
Invio tutta la documentazione che sono riuscito a recuperare tra i vari alloggi passati in quel periodo. Tengo a precisare che di alcune risposte alle mie ricerche di lavoro di quel periodo, ne sono venuto a conoscenza solo un paio di settimane fa.
Ritengo di aver agito nel modo più corretto e adeguato alla situazione e di non aver in nessun modo tentato di abusarne.
(…)” (Doc. I)
1.4. L’URC, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso, ribadendo che l’opposizione del 14 marzo 2013 interposta contro la decisione di sospensione del 21 gennaio 2013 è stata ritenuta irricevibile, in quanto giunta oltre i termini previsti.
L’amministrazione ha puntualizzato di aver inviato la decisione di sanzione alla curatrice, __________, e non direttamente all’assicurato, in virtù del mandato di curatela attribuito dalla Commissione tutoria di __________ (cfr. doc. III).
1.5. Il ricorrente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 3 maggio 2013 (cfr. doc. VI), il quale è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VII).
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Nella presente evenienza la decisione del 21 gennaio 2013 con cui l’URC ha sospeso l’assicurato per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 28 dicembre 2012 è stata spedita esclusivamente a __________ (cfr. doc. A9; III).
__________ è stata nominata curatrice di RI 1 dalla Commissione tutoria regionale di __________ con risoluzione del 17 agosto 2012 (cfr. doc. 10B).
Con tale decisione, infatti, la CTR, a seguito dell’istanza di curatela presentata dall’assicurato stesso il 5 giugno 2012, ha istituito una curatela volontaria a suo favore con il compito, segnatamente, di amministrare i beni e i redditi di proprietà del curatelato (cfr. doc. 10B).
L’opposizione interposta dall’insorgente contro il provvedimento del 21 gennaio 2013 è datata 14 marzo 2013 (cfr. doc. 6).
Egli ha indicato di essere venuto a conoscenza della decisione di sanzione unicamente il 5 marzo 2013, quando la sua curatrice gli ha consegnato la lettera (cfr. doc. 6).
Ciò è peraltro stato ribadito nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I; consid. 1.3.).
In concreto, come visto, nei confronti del ricorrente è stata istituita, nell’agosto 2012, una curatela volontaria in applicazione dell’art. 394 CC (cfr. doc. 10B), il quale prevede che se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza.
Ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CC, inoltre, anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore.
Va, poi, evidenziato che con scritto del 2 gennaio 2013 __________, in qualità di curatrice amministrativa dell’assicurato, ha chiesto espressamente all’URC di inviare la corrispondenza riguardante l’insorgente a lei, al suo indirizzo di __________ (cfr. doc. 10A).
In proposito è utile rilevare che l’art. 37 cpv. 3 LPGA, relativo alla rappresentanza e al patrocinio, finché la parte non revochi la procura l'assicuratore comunica con il rappresentante.
Il principio secondo cui l’assicuratore comunica con il rappresentante di un assicurato risponde a un interesse di sicurezza giuridica, in quanto permette di eliminare eventuali dubbi in merito alla questione di sapere a chi inviare le comunicazioni, se alla parte stessa o al rappresentante e consente di chiarire quale comunicazione sia determinante ai fini del decorso del termine.
Ciò non esclude l’invio di una copia della comunicazione alla parte rappresentata. Tuttavia quest’ultima non può prevalersi di una comunicazione difettosa o mancante (cfr. DTF 99 V 177 consid. 3; STF 9C_791/2010 del 10 novembre 2010 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 32 pag. 93; STF 8C_210/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 16 pag. 62).
Alla luce di quanto esposto, ritenuto, da un lato, che nell’agosto 2012 __________ è stata nominata curatrice dell’assicurato dalla Commissione tutoria regionale e, dall’altro, che la medesima nel gennaio 2013 ha comunicato all’URC di inviare a lei la corrispondenza riguardante il ricorrente (cfr. doc. 10A; 10B), questa Corte ritiene che nel caso di specie non sia censurabile l’operato dell’URC che ha intimato la decisione di sanzione del 21 gennaio 2013 esclusivamente alla curatrice dell’assicurato.
2.4. La decisione del 21 gennaio 2013 non riporta l’indicazione che la stessa sia stata inviata per raccomandata.
La questione relativa alle modalità di invio, se per raccomandata o per posta semplice, non merita, in concreto, di essere approfondita oltre.
In effetti l’insorgente ha unicamente asserito di essere venuto a conoscenza del provvedimento del 21 gennaio 2013 solo il 5 marzo 2013 tramite la propria curatrice (cfr. doc. I; 6).
Mai egli ha contestato che la decisione di sospensione sia stata notificata alla curatrice al più tardi qualche giorno dopo la data di emanazione del 21 gennaio 2013, facendo valere, ad esempio, che la notificazione sarebbe al contrario avvenuta a metà febbraio 2013.
Il momento della notifica della decisione alla curatrice non risulta, dunque, litigioso.
Di conseguenza va considerato, anche nel caso in cui la decisione emessa lunedì 21 gennaio 2013 sia stata spedita il giorno successivo tramite posta B (un invio con posta B viene recapitato al destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione, escluso il sabato; cfr. STFA C 212/00 del 2 novembre 2000; STCA 38.2012.16 del 28 novembre 2012; STCA 38.2005.22 del 21 luglio 2005; www.posta.ch), che il plico è stato notificato al più tardi venerdì 25 gennaio 2013.
Al riguardo giova osservare che una decisione è considerata notificata non al momento in cui il destinatario ne prende conoscenza, ma il giorno in cui è debitamente comunicata. Trattandosi di un atto sottoposto a ricezione, la notifica risulta perfetta quando la decisione entra nella sfera d’influenza del destinatario (cfr. STF 9C_413/2011 del 15 maggio 2012 consid. 4.2.; DTF 113 Ib 297 consid. 2a).
Ne discende che il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è iniziato a decorrere il 26 gennaio 2013 ed è scaduto lunedì 25 febbraio 2013 (il trentesimo giorno è in realtà caduto di domenica, tuttavia, in applicazione dell’art. 38 cpv. 3 LPGA, il termine è scaduto il primo giorno feriale seguente, lunedì 25 febbraio 2013 appunto).
Siccome l'opposizione è datata 14 marzo 2013 essa è tardiva.
2.5. Occorre ora esaminare se l'assicurato può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 21 gennaio 2013.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo in relazione all’assicurato e/o alla curatrice – né l’insorgente ha del resto fatto valere ragioni particolari per le quali la curatrice gli abbia consegnato la decisione del 21 gennaio 2013 solamente il 5 marzo 2013 – che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.
Riguardo alla circostanza invocata dal ricorrente secondo cui la curatrice gli avrebbe consegnato la decisione del 21 gennaio 2013 soltanto il 5 marzo 2013 (cfr. doc. I; 6), giova ricordare che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; STF 8C_210/2008 del 5 novembre 2008 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 16 pag. 62; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2011.6 del 9 maggio 2011 consid. 2.7.).
Per quanto attiene più specificatamente al regime della protezione degli adulti, l’art. 454 cpv. 1 CC, relativo alla responsabilità, enuncia che chiunque è leso da atti od omissioni illeciti nell'ambito di una misura ufficiale di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, sempre che la gravità della lesione lo giustifichi, alla riparazione morale.
Il disposto appena citato concerne, in particolare, la responsabilità per gli atti o le omissioni dei curatori (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero - Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione - del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 segg., pag. 6478-6479).
2.6. In simili condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata tardivamente dall’assicurato il 14 marzo 2013 è irricevibile (cfr. su questo tema pure le STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti